(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  APRILE 2022, N. 36 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole: «competenze,  capacita'  del  personale»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «competenze   e   capacita'   del
personale» e dopo le parole: «della  pubblica  amministrazione»  sono
aggiunte le seguenti: «e relative anche a  strumenti  e  tecniche  di
progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei,  nonche'
alla gestione dei relativi finanziamenti»; 
      al comma 2, le parole: «dal presente decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal presente articolo» e dopo le parole:  «entro  il
30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, previo accordo in  sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, capoverso Art. 35-ter: 
        al  comma  1,  dopo  le  parole:  «autorita'   amministrative
indipendenti» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole:
«n. 56,di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito
denominato»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46  del  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico  di
cui al decreto» e le parole: «un indirizzo PEC» sono sostituite dalle
seguenti:  «un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  un
domicilio digitale»; 
        al secondo periodo, la  parola:  «realizzata»  e'  sostituita
dalla seguente: «effettuata» e dopo le parole: «2-nonies,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al»; 
        al terzo periodo, le parole: «regolamento (UE)  n.  2016/679»
sono sostituite dalle seguenti:  «regolamento  (UE)  2016/679»  e  le
parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «,
del 27 aprile 2016, e del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. A decorrere dall'anno  2023  la  pubblicazione  delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale  unico
del reclutamento esonera le amministrazioni  pubbliche,  inclusi  gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni  pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale»; 
      al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma  1»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      al comma 4, le parole: «Il Portale e' esteso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'utilizzo del  Portale  e'  esteso»  e  le  parole:
«Ministro  della  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»; 
      al comma 2, le parole: «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo
le parole: «articolo 1, comma 2,» sono  inserite  le  seguenti:  «del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»; 
      al comma 4, le parole: «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo
le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le  seguenti:
«regolamento di cui al»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo,  le  parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del  2001,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, prevedendo altresi' la partecipazione di  soggetti
in  possesso  di  requisiti   di   comprovata   professionalita'   ed
esperienza, tra cui anche specialisti  in  psicologia  del  lavoro  e
risorse umane»; 
        al secondo periodo, le parole:  «sulla  base  di  elenchi  di
nominativi scelti  tra  soggetti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra  i
soggetti». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso art. 35-quater: 
        al comma 1: 
          all'alinea, dopo le parole: «comma  5,»  sono  inserite  le
seguenti:  «ed  esclusi  quelli  relativi   al   personale   di   cui
all'articolo 3,»; 
          alla lettera a): 
          al primo periodo, dopo le parole: «lingua  straniera»  sono
aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»; 
          il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare  il  possesso  delle  competenze,
intese   come   insieme   delle   conoscenze   e   delle    capacita'
logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per  i  profili
che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando  e
definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle
abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo  1,  comma
1, della legge 12 marzo 1999, n.  68.  Per  profili  iniziali  e  non
specializzati,  le  prove  di   esame   danno   particolare   rilievo
all'accertamento  delle  capacita'  comportamentali,  incluse  quelle
relazionali, e delle attitudini»; 
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «e   profondita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «e la profondita'»; 
          alla lettera c), la parola: «possono» e'  sostituita  dalla
seguente: «possano» e le parole: «lettera a»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera a)» 
          alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «lavorative
pregresse e pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la
stessa amministrazione, ovvero  le  abilita'  residue  nel  caso  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12  marzo  1999,
n. 68»; 
        al  comma  2,  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «scelta
organizzativa  dell'amministrazione  procedente»  sono  aggiunte   le
seguenti:  «,  nel  rispetto  dell'eventuale   adozione   di   misure
compensative per lo svolgimento delle prove da  parte  dei  candidati
con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi  specifici   di
apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In relazione all'attuazione del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze  di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse  al  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  di  formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione  triennale  rinnovabile.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in  800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca»; 
        al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo  10  del»,  le  parole:  «n.  77»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 76»  e  le  parole:  «5,  6,  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 99-bis, primo comma, e' aggiunto, in  fine,
il  seguente  periodo:  "Si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53"; 
          b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo  e'
inserito  il  seguente:  "Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53". 
        3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole:  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri" sono inserite le seguenti: ",  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale". 
        3-quater. All'articolo  34-bis  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: "quindici giorni", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni" e, al  comma
4, le parole: "entro quarantacinque  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro venti giorni"»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo  25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
        4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2022,   per   il   contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i
successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro,  riferita  alla
corresponsione  degli  arretrati  di  competenza   delle   annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali  emolumenti,  non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia  di  cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58»; 
      al comma 6, dopo  le  parole:  «delle  disposizioni  del»  sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo le parole: «e' inserito»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento  di  un  ciclo
formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento
del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado
di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili
a  legislazione  vigente,  sui  temi  dell'etica   pubblica   e   sul
comportamento etico"»; 
      al comma 2, le parole: «lettera  a)..»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera a).». 
    All'articolo 5: 
      al  comma  1,  le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «paragrafo  4»  e  le  parole:  «Dipartimento  delle  pari
opportunita'» sono sostituite dalle seguenti:  «Dipartimento  per  le
pari opportunita'». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 30 del»; 
        alla lettera a), dopo  le  parole:  «comma  1»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
        alla lettera b): 
          al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al  comma  1,  e»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma  1  e»,  le  parole:
«corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e  le
parole: «non derivano» sono sostituite dalle  seguenti:  «non  devono
derivare»; 
          al capoverso 1-quinquies, le parole:  «o  distacchi,  sono»
sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»; 
      al comma 3, le parole:  «non  pregiudicarne  la  funzionalita'»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  pregiudicare   la   propria
funzionalita'» e le parole: «i  soggetti,  di  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i soggetti di cui»; 
      al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le  parole:  «al
proprio personale impiegato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alle
proprie unita' di personale impiegate»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della
cooperazione internazionale» sono soppresse; 
      al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi  e  produttivi,
nelle  more  dell'approvazione  delle  nuove  dotazioni  organiche  e
dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali,   le   fondazioni
lirico-sinfoniche  possono  prorogare  fino  al  30  giugno  2023   i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019  con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze  contingenti  o
temporanee"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        alla lettera a),  numero  1),  dopo  la  parola:  «6-bis»  e'
inserita la seguente: «, alinea,»; 
        alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro  della
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministro
per la pubblica  amministrazione»  e  le  parole:  «con  il  medesimo
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) all'articolo 10,  comma  1,  le  parole:  "adeguato
supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di  milestone
e target dei progetti di"»; 
      al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233»  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto," sono sostituite dalle  seguenti:  ",  entro  il  30  luglio
2022,"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse. 
        2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c),  numero  1),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che  tra  le  circostanze
indicate al primo periodo sono incluse  anche  quelle  impreviste  ed
imprevedibili che alterano in  maniera  significativa  il  costo  dei
materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 
        2-quater. Nei casi indicati al comma  2-ter,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la  stazione  appaltante  o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura
generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'
dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali. 
        2-quinquies. Il  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo
46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,  e'  sostituito
dal seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari  disposto
dal comma 561 e attribuito  con  il  decreto  di  cui  al  comma  562
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  le  risorse
aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con
ulteriore decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia  di
sport che ne individua i criteri e le modalita' attuative"». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art.  7-bis  (Nucleo   di   valutazione   dell'impatto   della
regolamentazione).  -  1.  All'articolo  6,  comma  1,  del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: "Per assicurare il supporto  tecnico  alle  funzioni  di
coordinamento delle attivita' di analisi e verifica di impatto  della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, nonche' per la valutazione degli impatti economici e  sociali
di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del  Capo  del
Dipartimento   il   Nucleo   di   valutazione   dell'impatto    della
regolamentazione (NUVIR)". 
      2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione
(NUVIR) e' istituito e disciplinato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima  data,
cessa  dalle  sue  funzioni  il   gruppo   di   lavoro   sull'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e
verifica  degli  investimenti  pubblici,  di  cui  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  2009,  come  modificato
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del  15  luglio
2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre
2022  compongono  il   predetto   gruppo   di   lavoro   sull'analisi
dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR),  in   sede   di   prima
applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino  alla  data  di
scadenza dei  rispettivi  incarichi  presso  il  predetto  Nucleo  di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente,
al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri
per  la  finanza  pubblica,  a  valere  sulle  risorse   presenti   a
legislazione vigente  sul  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
      3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo  5,  comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "gruppo
di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)  del
Nucleo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Nucleo  di  valutazione
dell'impatto della regolamentazione"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 3, le parole: «delle  stesse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle somme» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le modalita' di  rafforzamento  dei  controlli  e  della
rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1». 
    All'articolo 9: 
      al comma 5, le parole: «Fondo per  le  esigenze  indifferibili»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per  far  fronte  ad  esigenze
indifferibili»; 
      alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «proroga»  e'  inserita   la
seguente: «per». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «da almeno due anni» sono  soppresse  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La  facolta'  di  cui  al
primo periodo e' consentita anche per  gli  interventi  previsti  nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi  di
utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri  piani
di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "Per  il
personale in quiescenza delle fondazioni liriche di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si  applica  al
raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto
per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»; 
      al comma 2, dopo le parole: «comma 8,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al»  e  dopo  le
parole: «procedimento di cui» e' inserita la seguente: «al»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Le
amministrazioni di cui  al  comma  1,  qualora  ravvisino  potenziali
conflitti   di   interessi    nell'esercizio    dell'attivita'    del
professionista,  inseriscono   nel   contratto   di   assunzione   la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica.   Nel   contratto   di   assunzione   e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto  di  interessi
fra  le  mansioni  attribuite  dalla   pubblica   amministrazione   e
l'esercizio dell'attivita' professionale". 
        4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non  si  applica
in  caso  di  contratti  di  prestazione  professionale   in   corso,
sottoscritti in data certa anteriore a quella di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n.  58,»  e'
inserita la seguente: «e»; 
      al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n.
107, in data» sono sostituite dalle seguenti:  «predetta  Agenzia  n.
107 del»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 31-bis, comma  8,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia  per  la  coesione
territoriale a seguito della  ricognizione  dei  fabbisogni,  possono
comunicare la volonta' di procedere  direttamente  alla  selezione  e
alla contrattualizzazione  dei  collaboratori,  in  deroga  a  quanto
previsto  dal  primo  periodo,  sulla  base  di  un  contratto   tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  In  questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  provvede  al
periodico  monitoraggio  dell'attivita'  concretamente   svolta   dal
personale"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a)  all'articolo  4,  comma  1,  la  lettera  c-bis)   e'
sostituita dalla seguente: 
          "c-bis) il Vicepresidente, se nominato"»; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) all'articolo  7,  dopo  il  comma  4  sono  aggiunti  i
seguenti: 
          "4-bis. Il  Presidente  nomina  un  Vicepresidente  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento  e  svolge  le  funzioni
delegategli dal Presidente. 
          4-ter.  Il  Vicepresidente  e'  scelto  tra   le   medesime
categorie  di  soggetti  di  cui   al   comma   1.   L'incarico   del
Vicepresidente  cessa  con  la  nomina  del  nuovo   Presidente.   Il
Vicepresidente  puo'  essere  confermato  per  una  sola  volta.   Se
dipendente pubblico o  docente  universitario,  per  l'intera  durata
dell'incarico, se svolto a tempo pieno, e' collocato nella  posizione
di fuori ruolo, di aspettativa o di  comando,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti.  Ove  l'incarico  non  sia  a  tempo  pieno,  e'  svolto
conformemente  ai  rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza,   senza
collocamento in una delle predette posizioni"»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) all'articolo  8,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "1.  Il  Segretario  generale  e'  nominato,   sentito   il
Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  o
del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato,  ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  Conseguentemente,  la   dotazione   organica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  aumentata  di  una  unita'
dirigenziale di livello generale.  Il  Segretario  generale  dura  in
carica quattro anni e puo' essere confermato"»; 
        alla lettera c), le parole:  «all'articolo  11:  1)  dopo  il
comma 2, e' inserito» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo
11, dopo il comma 2 e' aggiunto»; 
        alla lettera d), numero 3),  le  parole:  «della  SNA,»  sono
sostituite dalle seguenti: «della Scuola»; 
        alla lettera e): 
          al  capoverso  2-ter,  le  parole:  «delle  sue   attivita'
istituzionali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  attivita'
istituzionali della Scuola stessa»; 
          al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma
6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»; 
        dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
          «e-bis)  all'articolo  14,  al  comma  2  e'  premesso   il
seguente: 
          "1-ter.  Il  Vicepresidente,  se  dipendente  di  pubbliche
amministrazioni o  docente  universitario,  ove  l'incarico  non  sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica  stabilita  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove  l'incarico  sia  svolto  a  tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo  precedente.  Per  la  figura  del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di  150.362  euro  per  l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023"; 
          e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato»; 
      al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  All'articolo  21,  comma  4,  quarto  periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Fino al  31  dicembre
2026," sono soppresse»; 
      al comma 3, le parole: «lettere b), c) ed e)»  sono  sostituite
dalle seguenti «lettere c), e) ed e-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
lettera b-bis), pari ad euro  165.269  per  l'anno  2022  e  ad  euro
330.537  a   decorrere   dall'anno   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78»
sono sostituite dalle seguenti: «banditi con  decreto  del  direttore
generale   del   personale   e   delle   risorse   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia  del
5  maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª   serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del  28  agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»; 
      al comma 2, dopo le parole: «criteri  di  determinazione»  sono
inserite le seguenti: «della posizione». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica  il  terzo
periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del
comma 9 dell'articolo 1»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  le
parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato  dei
componenti  del  Consiglio  direttivo   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR),  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
        4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 6,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per  il  personale
docente e' istituito il  profilo  professionale  del  ricercatore,  a
tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca
nonche' obblighi didattici  nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo'  essere  affidata  la  piena
responsabilita' didattica di cattedre di docenza.  Nei  limiti  delle
facolta'  assunzionali  disponibili  a   legislazione   vigente,   le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da  ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni organiche"; 
          b) al  comma  8,  dopo  la  lettera  l)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
          "l-bis)  programmazione   triennale   dei   fabbisogni   di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di
singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di  durata
corrispondente  a  quella  dell'offerta   formativa   e   conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto  al
personale  docente,  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
          l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a
tempo definito, con  impegno  orario  pari  al  50  per  cento  delle
cattedre a tempo pieno, nell'ambito della  dotazione  organica  delle
istituzioni di cui all'articolo 1,  con  l'applicazione  al  relativo
personale della disciplina di cui agli articoli 5,  7,  9  e  11  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva  diversa  disciplina
contrattuale". 
        4-quater. Nell'ambito dei processi di  statizzazione  di  cui
all'articolo  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
l'Elenco A e l'Elenco B  previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 settembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021,  sono  mantenuti,  con  vigenza
triennale a decorrere dalla data di approvazione,  quali  graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo  indeterminato  di  personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie
d'istituto valide ai fini del reclutamento  a  tempo  determinato  da
parte  di  tutte  le  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica»; 
      al comma 5: 
        la numerazione  del  capoverso  1-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: «1-bis.»; 
        al  capoverso  1-bis),  le  parole:  «terzo   periodo»   sono
sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e  resilienza,  nell'ambito  della  Missione  4,
Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano,  l'articolo  15  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). -  1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione  il  Ministro,  con  proprio  decreto  di   natura   non
regolamentare, su  proposta  del  Consiglio  universitario  nazionale
(CUN),  definisce,  secondo  criteri   di   affinita'   e   attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari
e le relative declaratorie. 
          2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
          a)  sono  utilizzati  ai  fini  delle  procedure   per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  16  e  delle
procedure di cui agli articoli 18 e 24; 
          b) sono il riferimento per l'inquadramento  dei  professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
          c)     possono     essere     articolati     in     settori
scientifico-disciplinari  che  concorrono  alla   definizione   degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi  95  e  seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della  relativa
afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
          d) sono il riferimento  per  l'adempimento  degli  obblighi
didattici da parte del docente. 
          3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari  non  puo'
essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855
del 30  ottobre  2015,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
          4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche  alla
riconduzione   dei   settori   scientifico-disciplinari   ai   gruppi
scientifico-disciplinari,   nonche'    alla    razionalizzazione    e
all'aggiornamento  dei  settori   scientifico-disciplinari   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
          5.   L'aggiornamento   dei    gruppi    e    dei    settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del  Ministro,  su
proposta del CUN, con cadenza triennale. In  assenza  della  proposta
del CUN entro sei  mesi  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro". 
          6-ter.    Alle    procedure    per     il     conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n.  240,  relative  alla  tornata  2021-2023,
continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  Fino  all'adozione  del  decreto  di   cui   al   comma   1
dell'articolo  15  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui
agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nonche'
l'inquadramento dei professori  di  prima  e  seconda  fascia  e  dei
ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Fatto  salvo  quanto
stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data  di  adozione  del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente  articolo,
i riferimenti ai settori concorsuali ed ai  macrosettori  concorsuali
contenuti in disposizioni legislative e  regolamentari  si  intendono
riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. 
          6-quater. All'articolo 17 della legge 15  maggio  1997,  n.
127, il comma 99 e' abrogato. 
          6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "decreti di  cui  all'articolo  17,
comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240". 
          6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4  novembre
2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al  secondo  periodo,  la  parola:  "frontale",  ovunque
ricorre,  e'  sostituita  dalle   seguenti:   "per   lo   svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste"; 
          b) al terzo periodo: 
          1) la parola: "frontale" e' sostituita dalle seguenti: "per
lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste"; 
          2) dopo le parole: "della diversita' dei" sono inserite  le
seguenti: "gruppi e dei"; 
          3)  le  parole:  "decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"regolamento di ateneo, ai sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  della
legge 9 maggio 1989, n. 168". 
          6-septies. Al fine di dare attuazione alle  misure  di  cui
alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le  universita',  gli
enti  pubblici  di  ricerca  e  le  istituzioni  il  cui  diploma  di
perfezionamento scientifico e'  stato  riconosciuto  equipollente  al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
possono stipulare, ai fini dell'esclusivo  svolgimento  di  specifici
progetti  di  ricerca,  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia  pubblici  che
privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 
          2. I contratti di ricerca hanno durata biennale  e  possono
essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel  caso  di
progetti   di   ricerca   di   carattere   nazionale,   europeo    ed
internazionale,  i  contratti  di  ricerca  hanno   durata   biennale
prorogabile fino a un ulteriore anno,  in  ragione  delle  specifiche
esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia  del  progetto.  La
durata complessiva dei contratti di cui al presente  articolo,  anche
se stipulati con istituzioni differenti,  non  puo',  in  ogni  caso,
essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva  del
contratto  di  cui  al  presente  articolo,   non   sono   presi   in
considerazione i periodi trascorsi in aspettativa  per  maternita'  o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
          3. Le istituzioni di  cui  al  comma  1  disciplinano,  con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per  il  conferimento
dei  contratti  di  ricerca  mediante  l'indizione  di  procedure  di
selezione relative ad una o piu'  aree  scientifiche  rientranti  nel
medesimo  gruppo  scientifico-disciplinare  ovvero,  per   gli   enti
pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 settembre  1999,  n.  381,  volte  a  valutare
l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del  bando  e
il possesso di un curriculum  scientifico-professionale  idoneo  allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto,  nonche'
le modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso
pubblico anche per via  telematica  nel  sito  internet  dell'ateneo,
dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e  della
ricerca e  dell'Unione  europea,  contiene  informazioni  dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui  diritti  e  i  doveri  relativi  alla
posizione e sul trattamento economico e previdenziale. 
          4. Possono concorrere alle selezioni  di  cui  al  comma  3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di  dottore  di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per  i
settori interessati, del titolo di specializzazione di  area  medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1,  nonche'  di  coloro  che  hanno
fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.  Possono   altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno  del
corso di dottorato di ricerca ovvero  che  sono  iscritti  all'ultimo
anno del  corso  di  specializzazione  di  area  medica,  purche'  il
conseguimento del titolo sia previsto entro  i  sei  mesi  successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione. 
          5.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca   possono   consentire
l'accesso alle procedure di selezione di  cui  al  comma  3  anche  a
coloro che sono in possesso di  curriculum  scientifico-professionale
idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i
titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale  ai  fini
della formazione delle relative graduatorie. Il periodo  svolto  come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
          6. L'importo del contratto di ricerca di  cui  al  presente
articolo e' stabilito in sede di contrattazione collettiva,  in  ogni
caso in misura non inferiore al  trattamento  iniziale  spettante  al
ricercatore confermato a tempo definito.  La  spesa  complessiva  per
l'attribuzione dei contratti di cui al  presente  articolo  non  puo'
essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio  per
l'erogazione degli assegni di ricerca, come  risultante  dai  bilanci
approvati. 
          7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con  borse  di
studio o di ricerca  a  qualsiasi  titolo  conferite  da  istituzioni
nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente  finalizzate  alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca. 
          8. Il contratto  di  ricerca  non  e'  compatibile  con  la
frequenza di corsi di  laurea,  laurea  specialistica  o  magistrale,
dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in  Italia  o
all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa  senza  assegni
per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 
          9. I contratti di ricerca non  danno  luogo  a  diritto  di
accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'  possono  essere
computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75". 
          6-octies. All'articolo 35, comma  3,  lettera  e-ter),  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
          a) al primo periodo, dopo le parole: "master  universitario
di secondo livello" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  l'essere  stati
titolari  per  almeno  due  anni  di  contratti  di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 
          b)  al   secondo   periodo,   dopo   le   parole:   "master
universitario di secondo livello" sono inserite le  seguenti:  "o  al
contratto di ricerca". 
          6-novies. Le istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica possono stipulare contratti di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo,  mediante  l'indizione  di
procedure   di   selezione   relative   ad   uno   o   piu'   settori
artistico-disciplinari,  esclusivamente  ricorrendo  a  finanziamenti
esterni a totale copertura dei costi della posizione.  Per  i  cinque
anni successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica  possono  consentire  l'accesso  alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a  coloro  che
sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo  allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i  titoli  di
cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
come  sostituito  dal  comma   6-septies   del   presente   articolo,
costituiscono titolo preferenziale ai  fini  della  formazione  delle
relative graduatorie. 
          6-decies. Al fine di dare attuazione  alle  misure  di  cui
alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, all'articolo  24  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis.    Ciascuna    universita',    nell'ambito    della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un
terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti  di  cui  al
comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi,  anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca  o
svolto attivita' di ricerca sulla base  di  formale  attribuzione  di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando"; 
          b) al comma 2: 
          1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  "I  destinatari"   sono
inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma 1"; 
          2) alla lettera a), le parole: "settore  concorsuale"  sono
sostituite dalle seguenti: "gruppo scientifico-disciplinare"; 
          3) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", nonche' dei  soggetti  che  abbiano  gia'  usufruito,  per
almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3"; 
          4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) deliberazione della chiamata  del  vincitore  da  parte
dell'universita'   al   termine   dei   lavori   della    commissione
giudicatrice.  Il  contratto   per   la   funzione   di   ricercatore
universitario a tempo  determinato  e'  stipulato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla  conclusione  della  procedura  di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per  i  tre
anni successivi l'universita' non puo'  bandire  nuove  procedure  di
selezione  per  il  medesimo   gruppo   scientifico-disciplinare   in
relazione al dipartimento interessato"; 
          c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Il contratto  per  ricercatore  universitario  a  tempo
determinato  ha  una  durata  complessiva  di  sei  anni  e  non   e'
rinnovabile. Il  conferimento  del  contratto  e'  incompatibile  con
qualsiasi  altro  rapporto  di  lavoro  subordinato  presso  soggetti
pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca  anche
presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse  di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa  di  studio  a  qualunque
titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il  caso
in cui questa  sia  finalizzata  alla  mobilita'  internazionale  per
motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto  instaurato  con
il titolare del contratto, i periodi  trascorsi  in  aspettativa  per
maternita', paternita' o per motivi di salute  secondo  la  normativa
vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto"; 
          d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere a)  e
b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3"; 
          e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5.  Nell'ambito   delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione, a partire dalla conclusione  del  terzo  anno  e  per
ciascuno  dei  successivi  anni   di   titolarita'   del   contratto,
l'universita' valuta, su istanza dell'interessato,  il  titolare  del
contratto stesso, che  abbia  conseguito  l'abilitazione  scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi  dell'articolo  18,  comma  1,
lettera e). La valutazione si svolge  in  conformita'  agli  standard
qualitativi riconosciuti a livello  internazionale,  individuati  con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei  criteri  fissati  con
decreto del Ministro. Alla procedura e'  data  pubblicita'  nel  sito
internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto e'  inquadrato  nel  ruolo  di  professore  di
seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo  18,  comma  2,
assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di  esito
positivo della procedura di valutazione"; 
          f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
          "5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,  in  ogni
caso, lo svolgimento di una prova didattica  nell'ambito  del  gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento"; 
          g) il comma 7 e' abrogato; 
          h) al comma 8: 
          1) il primo periodo e' soppresso; 
          2) al  secondo  periodo,  le  parole:  "lettera  b),"  sono
soppresse; 
          i) al comma 9,  le  parole:  ",  lettere  a)  e  b),"  sono
soppresse; 
          l) al comma 9-ter, le  parole:  ",  lettera  b),",  ovunque
ricorrono, e la parola: "triennale" sono soppresse; 
          m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
          "9-quater. L'attivita' didattica, di  ricerca  e  di  terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al  comma  3,  concorre  alla
valutazione delle politiche di  reclutamento  svolta  dall'ANVUR,  ai
fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a  valere  sul
Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  ai  sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98". 
          6-undecies. Alla legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ",  lettera  b)"
fino alla fine del comma sono soppresse; 
          b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b),"  sono
soppresse. 
          6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai
commi 6-decies e 6-undecies si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
          6-terdecies.  Ferma  restando  la  possibilita'  di  indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo  determinato  ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sulla  base  delle
risorse e nei periodi di riferimento dei piani  straordinari  di  cui
all'articolo 1, comma 400, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, all'articolo 238 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, per i dodici mesi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  le  universita'
possono altresi' indire procedure per il reclutamento di  ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Alle procedure di  cui  al  primo  periodo  e  ai  contratti
stipulati  nell'ambito  delle  stesse  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Le universita'  possono  utilizzare
le risorse relative ai piani straordinari di  cui  al  primo  periodo
anche  al  fine  di  stipulare  contratti  da  ricercatore  a   tempo
determinato ai sensi  dell'articolo  24,  comma  3,  della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente articolo. 
          6-quaterdecies. Per i centottanta  giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, limitatamente alle risorse gia'  programmate  alla  predetta
data, ovvero deliberate dai rispettivi organi  di  governo  entro  il
predetto  termine  di  centottanta   giorni,   le   universita',   le
istituzioni  il  cui  diploma  di  perfezionamento   scientifico   e'
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di  ricerca  ai  sensi
dell'articolo 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli  enti  pubblici  di  ricerca
possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai
sensi dell'articolo 22 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione  del  decreto  di
cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
come sostituito dal  comma  6-septies  del  presente  articolo,  sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e  ai  settori  concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
          6-quinquiesdecies.  Ferma  restando  la   possibilita'   di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di  ricerca
di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere  sulle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i  trentasei
mesi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  le  universita'  possono  indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo  determinato  ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30  dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in attuazione  delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di  quelle  previste  dal
Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. 
          6-sexiesdecies. Alle  procedure  di  cui  all'articolo  24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  gia'
bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
          6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le universita' riservano una quota non  inferiore  al  25  per  cento
delle  risorse  destinate  alla  stipula   dei   contratti   di   cui
all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato
dal comma 6-decies del presente articolo, ai  soggetti  che  sono,  o
sono stati nei tre anni antecedenti la  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  titolari   di
contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  o  ai
soggetti che sono stati, per una durata complessiva non  inferiore  a
tre  anni,  titolari  di  uno  o  piu'  assegni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
          6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari  di  contratti
da ricercatore universitario ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel  testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come  modificato  dal  comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei  casi
di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma
5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di  dodici
mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non  inferiore  a
tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel  testo  vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente  articolo,   e'   riconosciuto,   a   richiesta,   ai   fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. 
          6-undevicies. Il limite temporale di  dodici  anni  di  cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai  rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Non rientrano nel computo del  predetto  limite  i  rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della  legge  30
dicembre  2010,  n.  240,  come  modificati  dal  presente  articolo.
L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24  della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente articolo, disposta ai sensi  dello  stesso  comma  6-decies,
lettera b), numero 3), non  si  applica  ai  titolari  dei  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
          6-vicies. Al fine  di  agevolare  il  raggiungimento  degli
obiettivi dell'Investimento 6 della Missione  1,  Componente  2,  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente: 
          "Art.  24-ter  (Tecnologi  a  tempo  indeterminato).  -  1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,  nonche'
nei limiti delle  risorse  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, al fine di svolgere attivita' professionali e gestionali  di
supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico,  di  progettazione  e  di  gestione  delle
infrastrutture, nonche' di tutela della  proprieta'  industriale,  le
universita' possono assumere personale  di  elevata  professionalita'
con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. 
          2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 e'
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione,  prendendo
a  riferimento  il  trattamento  economico  non  inferiore  a  quello
spettante al personale di categoria EP. 
          3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  sono  definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e   delle
modalita' di reclutamento  stabilite  dall'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  i  requisiti,  i
titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le  modalita'
delle procedure concorsuali per le  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo.  Nell'ambito  dei  titoli  e'  valorizzata  la   precedente
esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato  di  cui
all'articolo 24-bis". 
          6-vicies semel. In via di  prima  applicazione  e  comunque
entro trentasei mesi dall'adozione del decreto  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto
dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di
cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per
cento dei  posti  messi  a  bando,  per  il  personale,  assunto  con
contratto    a    tempo     indeterminato,     dell'area     tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha  svolto  per  almeno
tre anni documentata attivita' di supporto  tecnico-scientifico  alla
ricerca,   attivita'   di   progettazione   e   di   gestione   delle
infrastrutture  e  attivita'  di  trasferimento  tecnologico   ovvero
compiti di supporto tecnico-scientifico alle  attivita'  di  ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio,
nonche' per il personale che ha prestato servizio  come  tecnologo  a
tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30  dicembre
2010, n. 240. 
          6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a  dare
attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  gia'  inquadrato
nel ruolo ad esaurimento  previsto  dall'articolo  6,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' optare per  il  passaggio  nei
ruoli dei ricercatori e tecnologi con  conseguente  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei
ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03  a  decorrere
dall'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sulla  quota  di  spettanza
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al  primo
periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale  nei  primi  due
livelli  di  ricercatore  e  tecnologo  e'  disciplinato   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto  legisaltivo  25  novembre
2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad  esaurimento  sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi  del  terzo  livello
degli enti pubblici di ricerca. 
          6-vicies ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  30
novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di  attivita'
di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse. 
          6-vicies quater. Le risorse del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
adottati in applicazione dell'articolo  1  della  legge  14  novembre
2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso  successivo  bando
del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare anche  in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4  e  5  dell'articolo  1
della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.  338  del
2000,  nonche'  di  altri  soggetti   pubblici   e   privati,   della
disponibilita' di posti letto  per  studenti  universitari,  mediante
l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione
di un rapporto di locazione a lungo termine,  ovvero  per  finanziare
interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11  dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui  al  presente
comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1: 
        al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza  area  funzionale,
fascia economica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'Area  III,
posizione economica»; 
        al capoverso 4-ter, le parole: «e una  spesa  pari  ad»  sono
sostituite dalle seguenti: «e ad»; 
        al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «n. 236». 
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 15-bis (Disposizioni  in  materia  di  patronati).  -  1.
All'articolo 36, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  le  parole:  ",  fermo  restando  che  la   immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa  vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione  emergenziale
prima  della  formalizzazione  della  relativa  pratica  all'istituto
previdenziale" sono soppresse. 
      2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento  del
mandato agli istituti di patronato,  concorrendo  a  velocizzare  gli
adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della  piena  attuazione
degli  interventi  previsti  dal  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in  via
telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  il  mandato  di
patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste. 
      3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E'  istituito  un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni
di euro per l'anno 2022, al fine  di  remunerare,  nei  limiti  della
dotazione finanziaria  del  fondo  di  cui  al  presente  comma,  che
costituisce limite di spesa massima, la  specifica  attivita'  svolta
dagli  istituti  di  patronato.  Il  finanziamento  e'  erogato  agli
istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche
che hanno ottenuto il punteggio". 
      4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro
per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
      Art. 15-ter (Disposizioni concernenti l'Ufficio  dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine  di  consentire
all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la
piena attuazione dei diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di
minore eta', in conformita' a quanto previsto dalla  Convenzione  ONU
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla
legge  12  luglio  2011,  n.  112,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1.  E'  istituito  l'Ufficio  dell'Autorita'  garante  per
l'infanzia  e   l'adolescenza,   di   seguito   denominato   'Ufficio
dell'Autorita'  garante',  posto   alle   dipendenze   dell'Autorita'
garante.  Il  personale  dell'Ufficio   dell'Autorita'   garante   e'
vincolato dal segreto d'ufficio"; 
        b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
          "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di  personale).  -  1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente  dell'Ufficio  dell'Autorita'
garante,  al  quale  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico del  personale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle  di  cui  alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica  e'
costituita da due posti di  livello  dirigenziale  non  generale,  un
posto di livello dirigenziale generale e venti  unita'  di  personale
non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4  di  categoria  B,  in
possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
necessari in  relazione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso". 
          2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge  12  luglio  2011,  n.
112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. In fase  di  prima  attuazione,  il
personale dipendente a tempo indeterminato proveniente  dal  comparto
Ministeri o  appartenente  ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in
servizio presso l'Ufficio dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli
dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante,  nei  limiti  della   relativa
dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante  e'  autorizzato
ad assumere personale non  dirigenziale  di  categoria  A,  posizione
economica F1, con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  nel
biennio 2022-2023, nei limiti  dei  posti  della  dotazione  organica
rimasti  vacanti  all'esito  della  procedura  di  cui   al   periodo
precedente.  Per  la  corresponsione  dei  compensi  dovuti  per   le
prestazioni di lavoro straordinario  al  personale  non  dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una spesa pari  ad
euro 65.799 per l'anno 2022 e  ad  euro  131.597  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1  e  2,
pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro  2.242.940  annui  a
decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
          a) quanto  a  euro  1.000.000  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
          b)  quanto  a  euro  121.470  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  valere  sulle
risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio  autonomo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
          c) quanto a euro  2.242.940  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio  e  controllo»
sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al
controllo», dopo le parole: «investimenti comunali» sono inserite  le
seguenti: «e di quelli destinati al Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco», dopo le parole: «del Dipartimento per gli  affari  interni  e
territoriali  -  Direzione  centrale  per  la  finanza  locale»  sono
inserite le seguenti: «e del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale  per  le
risorse logistiche e strumentali» e la  parola:  «20»  e'  sostituita
dalla seguente «30»; 
      al comma 2, le parole: «pari ad euro 435.422 per l'anno 2022  e
a euro 870.843 per  ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a euro 653.132 per l'anno 2022  e  a
euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,». 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 16-bis  (Riorganizzazione  e  rafforzamento  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici,  del
traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio).  -  1.
All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
        "1-quater. La  dotazione  organica  dei  dirigenti  di  prima
fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e'  aumentata  di  3
unita'". 
      2. Al comma  7  dell'articolo  23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  135,  le  parole:  "l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli istituisce uno  o  piu'  posti  di  vicedirettore,  fino  al
massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli  puo'  conferire,  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali
disponibili, uno o piu' incarichi di vicedirettore, fino  al  massimo
di  tre,  di  cui  due  anche  in  deroga  ai  contingenti   previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001". 
      3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,  pari  ad
euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere  dall'anno
2023, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  provvede  nell'ambito
degli ordinari  stanziamenti  del  proprio  bilancio  autonomo.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno  2022  e  a  euro
447.970  a   decorrere   dall'anno   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      Art. 16-ter (Rafforzamento della capacita'  amministrativa  del
Ministero della difesa). - 1. In considerazione della riduzione della
dotazione organica del personale  civile  ai  sensi  della  legge  31
dicembre  2012,  n.  244,  in   coerenza   con   gli   obiettivi   di
modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle
competenze contenuti nel  PNRR,  al  fine  di  favorire  il  ricambio
generazionale, promuovendo  i  percorsi  di  carriera  del  personale
civile  di  livello  dirigenziale   che   ha   acquisito   specifiche
professionalita', fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di  funzione
dirigenziale di livello generale previsti  nella  dotazione  organica
del Ministero della difesa possono essere conferiti  a  dirigenti  di
seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga
al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite  massimo  di
tre unita' ulteriori. 
      2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6-bis: 
          1) al comma 7, le parole: "secondo  anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "terzo anno"; 
          2) al comma 9, le parole: "ai sensi dell'articolo 6,  comma
3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati
al ruolo normale-comparto aeronavale"; 
        b) all'articolo  35,  comma  2-bis,  la  parola:  "primo"  e'
sostituita dalla seguente: "secondo". 
      Art. 16-quater (Assunzione di allievi agenti della  Polizia  di
Stato). - 1. Al fine di incrementare i servizi di  prevenzione  e  di
controllo del territorio,  nonche'  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta
alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze
di prevenzione e contrasto delle attivita' criminali e  di  eventuali
iniziative terroristiche, oltre che di  presidio  e  controllo  delle
frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della  Chiesa
cattolica  nell'anno  2025,  e'  autorizzata   l'assunzione   di   un
contingente fino a 500 allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non  soggette  alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1,  lettera  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  Alle  assunzioni  di  cui  al  primo  periodo  si
provvede attingendo all'elenco degli idonei  alla  prova  scritta  di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi  agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della  Polizia  -
Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  29   gennaio   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9  del  31
gennaio 2020. 
      2. L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  procede  alle
assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte  delle  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022,  previa  individuazione  delle
cessazioni intervenute nell'anno  2021  e  nei  limiti  dei  relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi  9-bis
e 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Si  provvede  ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
        a) risultati idonei alla relativa  prova  scritta  d'esame  e
secondo l'ordine decrescente del voto in  essa  conseguito,  comunque
non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i
requisiti  applicabili  secondo  la  normativa  vigente   alla   data
dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1; 
        b)  che  risultino  idonei   all'esito   degli   accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina   vigente,   ai    quali    sono    convocati    d'ufficio
dall'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   ferma   restando
l'esclusione dei soggetti  che  siano  stati  comunque  convocati  ai
corrispondenti  accertamenti  in  occasione  dello  svolgimento   del
concorso di cui al comma 1. 
      3. La posizione in ruolo  dei  soggetti  da  assumere,  secondo
l'ordine decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame,
ai sensi del comma 2, e' determinata in base ai punteggi ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
      4.  Gli  interessati  sono  avviati  a  uno  o  piu'  corsi  di
formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,  secondo  le   disponibilita'
organizzative   e   logistiche   degli   istituti    di    istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
      5. Resta fermo che l'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati  idonei  nell'ambito  del  concorso  per   l'accesso   alla
qualifica di agente della Polizia di Stato di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, per i posti  non  soggetti  alle  riserve  di  cui
all'articolo 703, comma 1, lettera c),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  nel
rispetto dei limiti e delle  modalita'  di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, del presente articolo». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, dopo le parole: «e di comunita'» sono  inserite  le
seguenti: «del Ministero della giustizia»; 
      al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2022 e»; 
      al comma 4, dopo la parola: «F1» e' inserito il seguente  segno
di interpunzione: «,»; 
      al comma 7: 
        alla  lettera  a),  le  parole:   «delle   proiezioni»   sono
soppresse; 
        alla lettera b), le  parole:  «2029,  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2029 ed euro». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 17-bis (Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e  per  la  lotta
attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli  organici
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1. Al  fine  di  potenziare
gli interventi di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria e quelli finalizzati  alla  lotta  attiva  agli
incendi boschivi, sono rideterminati  gli  organici  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
      2.  Per  l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1,
all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 961 e' sostituito dal seguente: 
          "961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, per l'attuazione delle disposizioni  di
cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies,  961-sexies
e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro
per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025,  62  milioni  di
euro per l'anno 2026, 68,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno  2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette  risorse  e'  destinato  alle
relative spese di funzionamento"; 
        b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti: 
          "961-bis. Per le esigenze di potenziamento  degli  organici
della Polizia di Stato: 
          a) la tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 10 annesso alla presente legge; 
          b) la tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 11 annesso alla presente legge; 
          c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico  superiore  e
medico capo, dopo la parola: '185' sono aggiunte le seguenti: '(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)'; 
          d) le modifiche alle dotazioni organiche  previste  per  le
qualifiche di primo dirigente, di vice questore e  di  vice  questore
aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  di  cui  al
comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui  e'  conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2022, il  piano  programmatico  pluriennale
adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero  7),
del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  con  decreto  del
Ministro dell'interno  20  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da  adottare  ai  sensi  del  primo
periodo della presente lettera e' riportato, altresi',  il  complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c). 
          961-ter. Per le esigenze di  potenziamento  degli  organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 800: 
          1) al comma 1,  la  parola:  '4.204'  e'  sostituita  dalla
seguente: '4.537'; 
          2) al comma 4, la  parola:  '60.617'  e'  sostituita  dalla
seguente: '60.653'; 
          b) all'articolo 666, comma 3, la parola: 'ventinovesimo' e'
sostituita dalla seguente: 'ventiseiesimo'; 
          c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente: 
          'Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le
dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e  colonnello
sono le seguenti: 
          a) generali di corpo d'armata: 11; 
          b) generali di divisione: 29; 
          c) generali di brigata: 96; 
          d) colonnelli: 538'; 
          d) con efficacia  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  lo
specchio B del quadro I della tabella 4 e' sostituito dallo  specchio
B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato  12  annesso  alla
presente legge; 
          e) dopo lo specchio B del  quadro  I  della  tabella  4  e'
inserito lo specchio B-bis del  quadro  I  della  tabella  4  di  cui
all'allegato 13 annesso alla presente legge; 
          f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato  14
annesso alla presente legge; 
          g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022,  dopo  lo
specchio A del quadro II della tabella  4  e'  inserito  lo  specchio
A-bis del quadro II della tabella 4 di cui  all'allegato  15  annesso
alla presente legge; 
          h)  lo  specchio  B  del  quadro  II  della  tabella  4  e'
sostituito dallo specchio B del quadro II  della  tabella  4  di  cui
all'allegato 16 annesso alla presente legge; 
          i) con efficacia  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  lo
specchio B del  quadro  III  della  tabella  4  e'  sostituito  dallo
specchio B del quadro III della tabella  4  di  cui  all'allegato  17
annesso alla presente legge; 
          l) lo  specchio  C  del  quadro  III  della  tabella  4  e'
sostituito dallo specchio C del quadro III della  tabella  4  di  cui
all'allegato 18 annesso alla presente legge; 
          m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai
seguenti: 
          '2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al  31  dicembre
2026, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio  A-bis)  e  quadro
III (specchio B). 
          3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino  al  31  dicembre
2031, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)'; 
          n) al comma 1 dell'articolo 828: 
          1) al primo periodo, la  parola:  'duecentosettantaquattro'
e' sostituita dalla seguente: 'trecentonovantanove'; 
          2) alla lettera g), la parola: '139'  e'  sostituita  dalla
seguente: '244'; 
          3)  alla  lettera  i),  la  parola:  'sessantaquattro'   e'
sostituita dalla seguente: 'ottantaquattro'; 
          o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente: 
          'Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). -
1.  E'  costituito  un  contingente  di   personale   dell'Arma   dei
carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del  Comando  carabinieri
per la tutela  agroalimentare  di  cui  all'articolo  174-bis,  comma
2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato: 
          a) generali di brigata: 0; 
          b) colonnelli: 0; 
          c) tenenti colonnelli: 0; 
          d) maggiori: 0; 
          e) capitani: 0; 
          f) ufficiali inferiori: 0; 
          g) ispettori: 34; 
          h) sovrintendenti: 0; 
          i) appuntati e carabinieri: 16'. 
          961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici
della Guardia di finanza: 
          a) con efficacia  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la
tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al  decreto  legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, e'  sostituita  dalla  tabella  1a  di  cui
all'allegato 19 annesso alla presente legge; 
          b) la tabella 1  di  cui  alla  tabella  11.2  allegata  al
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  172,  e'  sostituita  dalla
tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge; 
          c) all'articolo 36, comma 41, del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al primo periodo, la parola: '2027' e' sostituita  dalla
seguente: '2029'; 
          2) al terzo periodo, la parola: '2027' e' sostituita  dalla
seguente: '2023'; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Dal 2024  al
2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari
a due unita'; 
          d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19  marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1)  alla  colonna  5,  'Specialita'  Amministrazione',   il
numero: '5' e' sostituito dal seguente: '6'; 
          2) alla colonna 'Organico', il numero: '258' e'  sostituito
dal seguente: '297'; 
          e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12  maggio  1995,
n. 199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
          '1-ter. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'. 
          961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo  di
polizia  penitenziaria,  e'  sostituita  dalla  tabella  A   di   cui
all'allegato 21 annesso alla presente legge. 
          961-sexies.  Al  fine  di   incrementare   i   servizi   di
prevenzione, di controllo del territorio,  di  tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle
attivita' criminali e di eventuali iniziative  terroristiche  nonche'
di presidio e  controllo  delle  frontiere,  connessi,  tra  l'altro,
all'emergenza  umanitaria  in   corso   dovuta   alla   grave   crisi
internazionale in atto in Ucraina e  allo  svolgimento  del  Giubileo
della Chiesa cattolica nell'anno  2025,  oltreche'  per  implementare
l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto  anche  conto  delle
misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   703   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  autorizzata  l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di complessive  1.574  unita'
delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo  la  ripartizione  di
cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    961-septies. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  soccorso
pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi: 
      a) e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco  di  un  contingente  massimo  di  95
unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei  direttivi
che espletano funzioni  tecnico-professionali,  a  decorrere  dal  15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di: 
        1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei  direttivi
tecnico-professionali; 
        2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei  direttivi
tecnico-professionali; 
        3) 28 unita' per l'anno 2024, di  cui  13  unita'  nel  ruolo
iniziale dei direttivi  tecnico-professionali,  7  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  8  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
        4) 4 unita' per l'anno  2025,  di  cui  2  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  2  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
        5) 13 unita' per l'anno 2026,  di  cui  7  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  6  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
        6)  7  unita'  per  l'anno  2029  nel  ruolo  iniziale  degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
        7) 6 unita' per l'anno  2031,  di  cui  2  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  4  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
        8) 20 unita' per l'anno 2032, di  cui  15  unita'  nel  ruolo
iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel  ruolo
iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco; 
      b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera  a),  la
dotazione organica  dei  rispettivi  ruoli  di  cui  alla  tabella  A
allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,   e'
incrementata di un numero corrispondente di unita'; 
      c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di  cui
alla lettera a), la copertura dei  posti  portati  in  aumento  nella
dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di  aeromobile
vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e  di
sommozzatore vigile del  fuoco  avviene,  prioritariamente,  mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34  e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
      d) qualora ad esito delle procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  c)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista  di
aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del  fuoco  puo'
avvenire  mediante  procedura  selettiva  interna,  ai  sensi   degli
articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica,
l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco; 
      e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente  comma,  avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo  35  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria,  con  le  decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),   di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco". 
    3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a  21,  di  cui  all'allegato  1-bis
annesso al presente decreto. 
    Art. 17-ter (Misure  per  la  funzionalita'  dell'amministrazione
della giustizia). - 1. Il  Ministero  della  giustizia,  al  fine  di
ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine  e   valorizzare   la
professionalita' acquisita dal personale con  rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato, nonche' di garantire la piena funzionalita'  degli
uffici giudiziari,  anche  per  quanto  concerne  il  rispetto  degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e  di
far fronte alle gravi  scoperture  di  organico,  puo',  fino  al  31
dicembre 2023, assumere  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  in
numero non  superiore  a  1.200  unita'  complessive,  personale  non
dirigenziale,   da   inquadrare   nei   ruoli    dell'amministrazione
giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possegga
tutti i seguenti requisiti: 
      a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio
2022, con contratto a  tempo  determinato,  presso  l'amministrazione
giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; 
      b) sia stato reclutato a tempo determinato, in  relazione  alle
medesime  attivita'  svolte,  con   procedure   selettive   pubbliche
espletate dall'amministrazione giudiziaria; 
      c)  abbia   maturato   alle   dipendenze   dell'amministrazione
giudiziaria almeno tre anni  di  servizio,  anche  non  continuativi,
negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla  presente
lettera, per coloro  che  abbiano  maturato  almeno  dodici  mesi  di
servizio  alle  dipendenze  dell'amministrazione  giudiziaria,   sono
equiparati a tale servizio i periodi: 
        1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
        2) di perfezionamento presso l'ufficio  per  il  processo  ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
        3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da  340
a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
        4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1,  comma  1121,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
        5) di attivita' di  tirocinio  e  collaborazione  presso  gli
uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi,  diversa
da quelle indicate nei punti precedenti. 
    2. Le unita' di personale assunte con  le  procedure  di  cui  al
comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1°
gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30
maggio 2022. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  35,  comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'assunzione
avviene,  nei  limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  anche   in
sovrannumero, riassorbibile con le successive  vacanze,  rispetto  ai
posti previsti per il profilo di operatore giudiziario  nella  pianta
organica dei singoli uffici. 
    3.   Per   far   fronte   agli   oneri   assunzionali   derivanti
dall'attuazione  del  comma  1,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023. 
    4. All'articolo 1, comma  858,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da: "1.231" fino a:  "e
123" sono sostituite dalla seguente: "120". 
    5. Agli oneri derivanti dal comma  3,  pari  ad  euro  43.189.188
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
    6. Per le finalita' di cui al comma 1, e' prorogata  sino  al  31
dicembre 2022  la  durata  dei  contratti  a  tempo  determinato  del
personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021. 
    7. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  6  e'
autorizzata la spesa di  euro  4.564.854  per  l'anno  2022,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. All'articolo 15, comma 4,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, in materia di  obbligo  di  accettazione  di  pagamenti
elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad  almeno
una carta di debito e una carta di  credito"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una  carta  di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate"»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «decreto  legislativo   del»   sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le  parole:  «fino
alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 540 e' sostituito dal seguente: 
          "540. A decorrere dal 1° gennaio 2021  le  persone  fisiche
maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato  che  effettuano,
esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano  il  pagamento
elettronico, acquisti di beni  o  servizi,  fuori  dall'esercizio  di
attivita' di  impresa,  arte  o  professione,  presso  esercenti  che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro  di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e'  necessario
che le persone fisiche maggiorenni  residenti  nel  territorio  dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento  elettronico  di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti  di
credito o debito bancari o su rapporti  intestati  a  componenti  del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia  e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che   operino   in   forza   di   una    rappresentanza    rilasciata
antecedentemente alla partecipazione,  e  che  associno  all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria,  individuato  dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai  sensi  del  comma  544,  e  che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della  singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi  3  e  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127.  A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente  al  momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il  codice  lotteria,  la  persona
fisica puo' segnalare tale circostanza  nella  sezione  dedicata  del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli.  Tali  segnalazioni  sono  utilizzate  dall'Agenzia   delle
entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti  non
concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente  per   l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non  sono  assoggettati
ad alcun prelievo erariale"; 
          b) al  comma  544,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Con uno o piu' provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con  l'Agenzia  delle  entrate,
sono disciplinate le modalita' tecniche di tutte  le  lotterie  degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni  di
estrazione, l'entita' e il numero dei  premi  messi  a  disposizione,
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  l'avvio  e   per
l'attuazione delle lotterie". 
    4-ter. All'articolo 119, comma 4,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dopo le parole: "presente disposizione" sono inserite le
seguenti: ". Per gli acquirenti delle  unita'  immobiliari  che  alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato  il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione  di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il  collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico  che  asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia  accatastato  almeno  in  categoria  F/4,  l'atto  definitivo  di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022  ma
comunque entro il 31 dicembre 2022"». 
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del  PNRR).  -  1.
All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "Per   la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post  del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  e  di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di
convenzioni con universita', enti  e  istituti  di  ricerca,  nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca  da
assegnare tramite procedure competitive". 
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  1  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a  sviluppare  i
progetti secondo la formula  del  partenariato  pubblico  privato  ai
sensi  degli  articoli  180  e  seguenti  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  di
importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del
medesimo codice, sono tenute a richiedere  un  parere  preventivo  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione.  Il  parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le  amministrazioni  richiedenti.  E'  facolta'  dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle  ragioni  della  scelta,  nonche'  dell'interesse
pubblico soddisfatto. 
    4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare  alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
    5.  La  richiesta  del  parere  di  cui  al  comma  3  da   parte
dell'amministrazione  aggiudicatrice  interessata   e'   sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa  ed  e'  inviata  al  DIPE  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   allegando   il   progetto   di
fattibilita'  tecnico-economica   della   proposta,   la   bozza   di
convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  con  formule
visibili,  la  matrice  dei  rischi   e   la   specificazione   delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. 
    6. Per le finalita' di cui al comma  3,  e'  istituito,  mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso  il  DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    7. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine  di  garantire  anche  il  perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle  entrate
e' autorizzata,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  propria
vigente dotazione organica, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai  sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al  periodo
precedente  avviene  mediante  l'avvio   di   procedure   concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di  concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013,  n.  125,  e  a  quelle  in  materia  di  procedure  di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di
concorsi pubblici. Le  risorse  variabili  dei  Fondi  delle  risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e  2021
sono incrementate, rispettivamente,  di  euro  7.487.544  e  di  euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno  2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate.  Alla
compensazione in  termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle  attivita'  istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a  tempo
determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle  misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma  6,  nei  limiti
dei  posti  disponibili  della  dotazione  organica   dei   dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali  disponibili
a legislazione vigente. 
    8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  7,
pari a euro 94.009 per l'anno 2022  e  a  euro  188.018  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    9.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono  l'espressione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS). 
    10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti  dal  PNRR,  da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da  programmi  operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020  e  2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti  di  spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato. 
    11. Per il rafforzamento,  in  particolare,  delle  articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio  2022-2023,  a  reclutare  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222  annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    12. All'articolo 48 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      "7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di  cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle  centrali  di  committenza  in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo,  possono  essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
presente decreto". 
    Art. 18-ter (Disposizioni in materia di  gioco  pubblico).  -  1.
Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno  di  legge
di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia  e
finanza per l'anno 2021 quale  collegato  alla  manovra  di  bilancio
2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita'  delle  entrate
erariali, il termine di  scadenza  previsto  per  le  concessioni  in
materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato  a  titolo
oneroso fino al  30  giugno  2024.  Gli  oneri  concessori  dovuti  a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura  definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli sono definiti gli  obblighi,  per  i  concessionari,  di
presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla
nuova definizione dei termini temporali. 
    2. All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente: 
      "7.1. Con provvedimento  del  direttore  generale  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni
anno, sono individuati gli apparecchi meccanici  ed  elettromeccanici
di cui alla  lettera  c-bis)  del  comma  7  che  non  distribuiscono
tagliandi e di cui alla lettera c-ter)  dello  stesso  comma,  basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che  riproducono
esclusivamente audio e video o siano  privi  di  interazione  con  il
giocatore,  ai  quali  non  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque,  l'obbligo  di  versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al  comma  7-ter,  sono  previsti  specifici  obblighi
dichiarativi". 
    3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro  31.761.000
per l'anno 2022, di  euro  63.522.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
31.761.000 per l'anno 2024. 
    4. All'onere derivante dal comma 3, pari a  euro  31.761.000  per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e  a  euro  31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori  entrate  derivanti  dal
comma 1». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le  parole:
«nazionale del lavoro,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nazionale
del lavoro e»; 
      al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all'articolo  17,  comma
4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). -  1.  All'articolo
17,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  le
parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"». 
    All'articolo 20: 
      al  comma  1,  dopo  le  parole:  «l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)»   sono
inserite le seguenti: «, con il coinvolgimento  delle  organizzazioni
sindacali   comparativamente   piu'   rappresentative    sul    piano
nazionale,». 
    All'articolo 21: 
      al  comma  1,  le  parole:  «di  Ripresa  e  Resilienza»   sono
soppresse, dopo le parole: «di Trento e»  e'  inserita  la  seguente:
«di» e dopo le parole: «ai traguardi  e»  e'  inserita  la  seguente:
«agli»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «programmazione   2021/2027»   sono
sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a:  "sezione
II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni
di cui alle sezioni I, II e  III  del  presente  capo,  salvo  quanto
disposto  dagli  articoli  6,   per   la   parte   applicabile   alla
commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e"; 
        b) i commi 3 e 4 sono abrogati». 
    All'articolo 23: 
      al comma 2, le parole: «energia  reti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «energia, reti»; 
      al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse; 
      al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del»  sono  inserite
le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e
impianti elettrici, di cui al». 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis.  All'articolo  38,  comma  1,  alinea,  del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole:  "produzione  di
idrogeno"  sono  inserite  le  seguenti:  "e   delle   infrastrutture
connesse,  ivi  compresi   compressori   e   depositi   e   eventuali
infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,". 
        5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
          "9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga  piu'  Comuni,
l'istanza di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti
i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative  opere  connesse.
L'amministrazione  competente  ai  sensi  del   presente   comma   e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle  relative  opere
connesse"». 
    Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
    «Art. 23-bis (Misure urgenti per incrementare  la  produzione  di
energia  elettrica  da  biomasse).  -  1.  All'articolo   5-bis   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai commi 1 e 2,  dopo  le  parole:
"produzione  di  energia  elettrica  da  biogas"  sono  inserite   le
seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW"». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole:  «Al  decreto-legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 16  del  decreto-legge»  e  le  parole:
«dell'articolo 16» sono soppresse; 
        al capoverso 2-bis, al primo periodo sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»; 
        al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la
resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza»
e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono  sostituite
dalle seguenti: «al relativo onere»; 
        al comma 3, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: 
          «5.  Al  presidente   spetta   la   legale   rappresentanza
dell'ENEA». 
    Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
    «Art.  24-bis  (Contributo  a  favore  di  impianti  sportivi   e
piscine).   -   1.   Le   associazioni   e   le   societa'   sportive
dilettantistiche, le Federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di
promozione sportiva, le discipline  sportive  associate  e  gli  enti
pubblici  che  gestiscono   o   sono   proprietari   di   piscine   o
infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia  e  che  rispondano  ai
requisiti di cui all'articolo 55 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere,  per  l'anno
2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel
limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione  di
impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di  abbinati
sistemi di accumulo. L'agevolazione  e'  concessa  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  651/2014  e,
in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo
massimo  dell'aiuto  e'  fissato  nell'80   per   cento   dei   costi
ammissibili. La titolarita' della misura e' in capo  all'Agenzia  per
la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e  la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  l'Autorita'
politica delegata in materia di sport,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  con
particolare riguardo  ai  costi  ammissibili  all'agevolazione,  alla
documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonche' alle
condizioni  di  revoca  e   all'effettuazione   dei   controlli.   La
concessione dei predetti contributi e' autorizzata nel limite massimo
complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -   programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
    All'articolo 25: 
      alla rubrica, le parole: «di gestione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per la gestione». 
    Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis (Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152). - 1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
      "5-ter. L'accordo  di  programma  quadro  di  cui  al  comma  5
stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono  ad  un
sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c),
ovvero ad uno dei consorzi di  cui  all'articolo  223  assicurano  la
copertura dei  costi  di  raccolta  e  di  gestione  dei  rifiuti  di
imballaggio da loro prodotti e  conferiti  al  servizio  pubblico  di
raccolta differenziata anche  quando  gli  obiettivi  di  recupero  e
riciclaggio possono  essere  conseguiti  attraverso  la  raccolta  su
superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui  al  precedente
periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di
cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei
consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi  connessi
alla gestione dei  rifiuti  di  imballaggio  sostenuti  dai  consorzi
medesimi"». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, le  parole:  «tecnico  operativo»  sono  sostituite
dalla  seguente:  «tecnico-operativo»  e  le  parole:   «,   previsti
dall'articolo  9»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 9»; 
      al comma 2,  le  parole  da:  «programma»  fino  a:  «stato  di
previsione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione»; 
      alla rubrica, le parole: «tecnico  operativo»  sono  sostituite
dalla seguente: «tecnico-operativo». 
    Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
    «Art. 26-bis (Potenziamento del controllo  in  materia  di  reati
ambientali). - 1. Ai fini del potenziamento del controllo in  materia
di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo  318-ter,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli importi da corrispondere a  carico  del  contravventore
per  l'attivita'   di   asseverazione   tecnica   fornita   dall'ente
specializzato  competente  nella  materia   cui   si   riferisce   la
prescrizione di  cui  al  comma  1,  quando  diverso  dall'organo  di
vigilanza  che  l'ha  rilasciata,  ovvero,  in  alternativa,  per  la
redazione della prescrizione  rilasciata,  previo  sopralluogo  e  in
assenza  di   asseverazione,   dallo   stesso   organo   accertatore,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  ai   sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si  tratti  di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione
statale"; 
      b) all'articolo  318-quater,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo
accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa, ai fini dell'estinzione del  reato,  destinata  all'entrata
del bilancio dello Stato,  unitamente  alla  somma  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore
comunica  al  pubblico  ministero  l'adempimento  della  prescrizione
nonche'  l'eventuale   pagamento   della   somma   dovuta   ai   fini
dell'estinzione del reato e di  quella  da  corrispondere,  ai  sensi
dell'articolo  318-ter,  comma  4-bis,   per   la   redazione   della
prescrizione o, in alternativa, per  il  rilascio  dell'asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma  4-bis,  sono
riscossi dall'ente accertatore  e  sono  destinati  al  potenziamento
delle  attivita'  di  controllo  e  verifica  ambientale  svolte  dai
predetti organi ed enti". 
    2. Il decreto di cui al comma  4-bis  dell'articolo  318-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a)  del
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1, dopo le parole: «associate a  rischi  ambientali  e
climatici,» sono inserite le seguenti: «e delle zoonosi»; 
      al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono  sostituite
dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»; 
      al comma 3: 
        alla lettera e), le parole: «sulla  salute»  sono  sostituite
dalla seguente: «sanitario»; 
      dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis) predispone una relazione annuale in merito  ai  campi
di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle
proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai  fini  della
sua trasmissione alle Camere da parte del Governo»; 
      al  comma  4,  lettera  e),  la  parola:   «monitoraggio,»   e'
sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»; 
      al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e»  e'  inserita
la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del  Consiglio»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
    al comma 6: 
      all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «dall'allegato 1»; 
      alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» e' inserita la
seguente: «medesimo»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» e' inserita la
seguente: «medesimo»; 
      al comma 8, dopo le parole:  «delle  finanze»  e'  inserita  la
seguente: «del» e le parole: «n.1» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«punto 1». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, le parole: «misura R  1.2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e  le  parole:
«previdenza  sociale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «della
previdenza sociale»; 
      al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Lo  statuto
definisce» sono inserite le seguenti: «la  missione  della  societa',
anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»; 
      al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila»  sono  sostituite
dalla seguente: «500.000»; 
      al comma 6,  dopo  la  parola:  «forniture»  sono  inserite  le
seguenti: «ai sensi del codice»; 
      al comma  7,  la  parola:  «individuate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «individuati»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti  e  le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati,  infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte  degli  Istituti  di
cui al comma 1 nei  confronti  della  societa'  di  cui  al  presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura»; 
      al  comma  9,  dopo  la  parola:   «societa'»   il   segno   di
interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «istituti  partecipanti»
sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1: 
        le parole: «ministro  o  sottosegretario  delegato»,  ovunque
ricorrono,   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «Ministro    o
Sottosegretario di Stato delegato»; 
        alla lettera d), numero 2),  le  parole:  «,  comitato»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il comitato»; 
        alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le  parole:
«all'Autorita'» sono inserite le seguenti: «di Governo»; 
        al comma 2, le parole da: «nella societa' CIRA» fino a:  «del
10 giugno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  Centro  italiano
ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica 10 giugno»; 
        al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «disposizioni  di   cui   al   presente
articolo»; 
        al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario»  sono  inserite
le seguenti: «di Stato»; 
        al comma 5, dopo le  parole:  «organi  dell'Agenzia  spaziale
italiana» sono inserite le seguenti: «, integrati ai sensi del  comma
1, lettera d), numero 4),»; 
        dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma
1, lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro
41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico  del  bilancio
dell'ASI.  Alla   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno  2022  e  a
21.527  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»; 
      al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle  seguenti:
«numeri 1)»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: ",  anche  ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990,  n.  241"  fino
alla fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ".  Per  la
violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis"; 
          b) all'articolo 18-bis, dopo il  comma  8  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "8-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano
applicazione  in  tutti  i  casi  in  cui  l'AgID   esercita   poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge"; 
          c) all'articolo 62, comma 2-bis, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Le modalita' e i tempi di adesione  da  parte  dei
comuni  all'archivio  nazionale   informatizzato,   con   conseguente
dismissione della versione analogica dei registri  di  stato  civile,
sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis"; 
          d) all'articolo 64, dopo il  comma  3-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "3-ter. I gestori dell'identita' digitale  accreditati,  in
qualita'  di  gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del   rilascio
dell'identita' digitale a  una  persona  fisica,  verificano  i  dati
identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di  residenza
e, ove disponibili,  il  domicilio  digitale  o  altro  indirizzo  di
contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso
l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma  prevista
dall'articolo   50-ter.   Tali   verifiche    sono    svolte    anche
successivamente al  rilascio  dell'identita'  digitale,  con  cadenza
almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in  vita.
Il direttore dell'AgID, previo accertamento  dell'operativita'  delle
funzionalita' necessarie, fissa la data a  decorrere  dalla  quale  i
gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare
le verifiche di cui ai precedenti periodi". 
          8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, dopo il comma 7-novies e' aggiunto il seguente: 
          "7-decies. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma
7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o
il Sottosegretario  di  Stato  delegato  alle  politiche  spaziali  e
aerospaziali,  nel   rispetto   delle   condizioni   previste   nella
comunicazione  della  Commissione   europea   2016/C   262/01,   come
richiamata  dalla  comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C
508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per  il  finanziamento  del  rischio,  e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di
euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),  punto  3,
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni  di
euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28  milioni
di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o
azioni di uno o piu' fondi per  il  venture  capital,  come  definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
ovvero di uno o piu' fondi che investono  in  fondi  per  il  venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture  debt  o  di
uno o piu'  fondi  che  investono  in  fondi  per  il  venture  debt,
istituiti dalla  societa'  che  gestisce  anche  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  I
rapporti tra le parti, i criteri e le  modalita'  degli  investimenti
sono regolati da un'apposita convenzione, anche per  quanto  riguarda
la remunerazione  dell'attivita'  svolta.  I  rimborsi  dei  capitali
investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse  le  plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri"»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, dopo le parole: «88 e  89  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al»,  dopo  la
parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,»  e'  soppresso,
la parola: «individuati» e' sostituita dalla seguente:  «individuata»
e le parole: «comma 6, o dell'articolo  19,  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 6 o»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «da  espletarsi  con  le  modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  espletare   ai   sensi
dell'articolo 35-quater del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,»; 
      al comma 3, le  parole:  «e  in  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e a euro». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della  strategia
nazionale dei dati pubblici,» sono inserite le seguenti:  «anche  con
riferimento al riuso dei dati aperti,»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del  codice  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di  identificazione  elettronica  ai  fini  dell'accesso  ai  servizi
erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti  privati
tramite canali fisici"; 
          2)  all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  "titolari   di
funzioni pubbliche," sono inserite le  seguenti:  "ovvero  gli  altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un  servizio
attestati da un gestore di attributi qualificati,"»; 
      alla lettera b), dopo le parole: «comma 7, del»  sono  inserite
le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al»; 
      dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
        «c-bis)  all'articolo  54,  comma   1,   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto  di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono
inserite le seguenti: ", nonche' per la modifica o lo spostamento  di
opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di
realizzazione di opere pubbliche"; 
        c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Al fine di  raggiungere  l'obiettivo  di  un'Europa
digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni
l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in
questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante
altresi' documentazione fotografica"; 
        c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'
nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di
assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di
gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente
interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di
telecomunicazioni»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  All'articolo  44  del  codice  delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1: 
          1) dopo la parola: "in specie"  e'  inserita  la  seguente:
"anche"; 
          2) dopo le parole: "destinati ad ospitare" e'  inserita  la
seguente: "successivamente"; 
          b) al comma 10, primo periodo,  dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,"  sono  inserite
le seguenti: "ove previsto,". 
        1-ter. Al fine di incentivare la diffusione  dell'innovazione
digitale  e  del  trasferimento  tecnologico  nel  settore  agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui  al  comma  1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i  casi  e
le condizioni  tecniche  di  dettaglio  per  l'utilizzo  dell'energia
sostenibile  e  delle   tecniche   di   agricoltura   di   precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione  delle  emissioni  di
gas serra, alla decarbonizzazione e  all'utilizzo  sostenibile  delle
risorse naturali, oltre che ad un  migliore  utilizzo  delle  matrici
ambientali». 
      Nel capo IV, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 32-bis (Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un Sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi  nel  settore  del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto  d'identita').
- 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella  Missione  1,
Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, al  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: "funzioni di
supporto" sono inserite le seguenti: "alla prevenzione e al contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo,"; 
        b)  all'articolo  30-ter,  comma  5,   alinea,   la   parola:
"Partecipano"  e'  sostituita  dalle   seguenti:   "Sono   tenuti   a
partecipare"; 
        c) all'articolo 30-ter, comma 5,  la  lettera  a)  sostituita
dalla seguente: 
          "a)  le  banche,  comprese  quelle  comunitarie  e   quelle
extracomunitarie,  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti   negli
elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
          d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), le parole: "ai
soggetti di cui alle lettere da a) a c)" sono soppresse; 
          e)  all'articolo  30-ter,  comma  5-bis,  le  parole:   "in
un'apposita  convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, dalla quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle  seguenti:  "con
il decreto di  cui  all'articolo  30-octies,  dal  quale  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
          f) all'articolo 30-ter, comma 7, le parole:  "del  credito,
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  o   interattivi"   sono
sostituite dalle seguenti: "commerciali di appartenenza"; 
          g) all'articolo 30-sexies, il comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "2. L'onere derivante dall'attuazione del presente  decreto
legislativo e' posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono
al sistema pubblico di prevenzione  ai  sensi  dell'articolo  30-ter,
previa  stipula  di  un'apposita  convenzione  con  l'ente   gestore,
attraverso la corresponsione di un contributo articolato in  modo  da
garantire sia le  spese  di  progettazione,  di  realizzazione  e  di
evoluzione dell'archivio, sia il  costo  pieno  del  servizio  svolto
dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti  del  contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies"; 
          h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole:  "Le  somme
versate  dagli  aderenti"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "Le
contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,"; 
          i) all'articolo  30-octies,  comma  1,  la  lettera  c)  e'
sostituita dalla seguente: 
          "c) sono  individuati  le  modalita',  i  presupposti  e  i
profili  di  accesso  ai  dati,  il  processo   di   rilascio   delle
credenziali, nonche' le procedure di autenticazione, di registrazione
e di analisi degli accessi  e  delle  operazioni  e  sono  fissati  i
termini secondo cui i dati  di  cui  all'articolo  30-quinquies  sono
comunicati  e  gestiti,  nonche'  e'  stabilita  la   procedura   che
caratterizza la fase di riscontro ai sensi  dell'articolo  30-sexies,
comma 1". 
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   e'   abrogato   il   comma   6
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121». 
    All'articolo 33: 
      al  comma  1,  dopo  la  parola:  «resilienza»  il   segno   di
interpunzione: «;»  e'  sostituito  dal  seguente:  «,»,  le  parole:
«Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti:  «misura  M3C2,»  e
dopo le parole: «dell'articolo 12 del»  sono  inserite  le  seguenti:
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al»; 
      al comma 2,  dopo  la  parola:  «prevenzione»  e'  inserita  la
seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ambiente e»; 
      al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo  1942,
n. 327» sono soppresse. 
    Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  33-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato
dei sistemi  di  trasporto  pubblico  locale  sull'intero  territorio
nazionale, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 settembre 2022, e'  determinata
l'entita' del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo  di
75  milioni  di  euro,  agli  interventi,  valutati   ammissibili   e
presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
agosto 2022 secondo le medesime  modalita'  stabilite  dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  l'erogazione
di contributi destinati al finanziamento di  interventi  relativi  al
trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al  presente  comma
sono autorizzati, per ciascuna annualita', per un ammontare pari a  2
milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023  e  a
5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede: 
      a) quanto ad euro 2 milioni per  l'anno  2022  e  ad  euro  5,6
milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2024  al   2036,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della  missione
"Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
      b)  quanto  ad  euro  200.000   per   l'anno   2023,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 33-ter (Proroga del termine per  contributi  ai  comuni  per
interventi  di  messa  in  sicurezza,  efficientamento  energetico  e
sviluppo territoriale sostenibile). - 1. Al  fine  di  assicurare  ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000  abitanti  la  realizzazione
degli interventi finalizzati  alla  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade,  edifici  pubblici  e   del   patrimonio   comunale   e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita', nonche' degli interventi di incremento dell'efficienza
energetica e di sviluppo territoriale sostenibile,  limitatamente  ai
contributi riferiti all'annualita' 2022, i termini di cui  al  terzo,
quarto  e  sesto  periodo  del  comma  14-bis  dell'articolo  30  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite  le  seguenti:
«codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
        alla lettera a), dopo le parole:  «all'articolo  46-bis  del»
sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al»; 
        alla lettera b), le parole: «e  l'adozione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e l'adozione»  e  dopo  le  parole:  «all'articolo
46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al». 
    All'articolo 35: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          "7-bis.  In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non
possono  complessivamente   superare   con   riferimento   all'intero
collegio: 
          a) in caso di collegio consultivo tecnico composto  da  tre
componenti: 
          1)  l'importo  pari  allo  0,5   per   cento   del   valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; 
          2) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro; 
          3) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200
milioni di euro; 
          4) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500
milioni di euro; 
          5) l'importo pari allo 0,07 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 
          b) in caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da
cinque componenti: 
          1)  l'importo  pari  allo  0,8   per   cento   del   valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; 
          2) l'importo pari allo 0,4  per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro; 
          3) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200
milioni di euro; 
          4) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500
milioni di euro; 
          5) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1, le parole:  «e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in  fine,  i
seguenti  periodi»  e  le  parole:  «alla  soglia  comunitaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza  comunitaria  di
cui all'articolo 35 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50,»; 
      al  comma  2,  capoverso  1-bis,  le  parole:   «Soprintendenza
speciale per il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  per  il
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza di  cui  all'articolo  29.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR   di   cui
all'articolo 29 del presente decreto»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
attivita'  connesse  alla  partecipazione  dell'Italia,  quale  Paese
ospite d'onore,  alla  Fiera  del  libro  di  Francoforte  del  2024,
nominato con decreto del Presidente della  Repubblica  del  14  marzo
2022, e' intestata apposita contabilita' speciale  aperta  presso  la
tesoreria  dello  Stato,  cui  sono  assegnate  le  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 373, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri  di  cui
all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica,
nonche' eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici
o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla  Fiera  del
libro di Francoforte del 2024. 
        2-ter.  La  Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR,  di  cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  esercita  le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei  casi
in cui tali beni siano  interessati  dagli  interventi  previsti  dal
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti
a valutazione di impatto ambientale  (VIA)  in  sede  statale  oppure
rientrino  nella  competenza  territoriale  di  almeno   due   uffici
periferici del Ministero della cultura. La  disposizione  di  cui  al
primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti». 
    All'articolo 37: 
      al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono  inserite
le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o  in
diminuzione,» e dopo le  parole:  «e'  approvata»  sono  inserite  le
seguenti: «, entro trenta  giorni  dall'acquisizione  della  proposta
commissariale,»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 4, comma  6-bis,  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 303" sono  inserite  le  seguenti:  ",  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio
1997, n. 127"»; 
      al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «"Contratti  di
sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto  di
sviluppo',», la parola: «(FSC)» e' soppressa, la parola: «CIPESS»  e'
sostituita dalle seguenti: «del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  le  parole:
«programmazione   2021/2027»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con  il  Ministero
per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le  infrastrutture  e
la mobilita' sostenibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le  parole:  «nonche'
sono definite  le  condizioni  per  l'applicazione  delle  misure  di
semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «nonche'  sono  definite
le condizioni per  l'applicazione  delle  misure  di  semplificazione
previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91». 
    Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 37-bis (Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile).
-  1.  L'articolo  1677-bis  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
      "Art. 1677-bis (Prestazione  di  piu'  servizi  riguardanti  il
trasferimento  di   cose).   -   Se   l'appalto   ha   per   oggetto,
congiuntamente, la prestazione di due o  piu'  servizi  di  logistica
relativi  alle  attivita'  di  ricezione,  trasformazione,  deposito,
custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione  di  beni  di  un
altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a
un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in
quanto compatibili". 
    Art. 37-ter (Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge
n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51  del
2022). - 1. All'articolo  10-quinquies  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui  all'articolo  31,
commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre  1998,  n.
448, relative alle istanze gia' depositate dai  soggetti  interessati
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto"». 
    All'articolo 38: 
      al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie  di  viaggio  e»  e'
inserita la seguente: «dai»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione  per
agenzie di viaggio e tour operator». 
    All'articolo 40: 
      al comma  1,  le  parole:  «misura  M1C3-35-Investimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»; 
      al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il  segno
di interpunzione: «,» e' soppresso e dopo  la  parola:  «nonche'»  il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla rubrica, le parole: «EU" per grandi eventi turistici» sono
sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici"». 
    All'articolo 41: 
      al comma 1: 
        al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono
sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»; 
        al capoverso 37-quater, le  parole:  «della  presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»; 
      al comma 3, le parole:  «Il  Comitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «17. Il Comitato». 
    All'articolo 43: 
      al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» e'  inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. In  deroga  all'articolo  282  del  codice  di  procedura
civile, anche nei procedimenti  pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  le  sentenze   aventi   ad   oggetto
l'accertamento e  la  liquidazione  dei  danni  di  cui  al  comma  1
acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in  giudicato
e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al  medesimo
comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi  ad  oggetto
la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti  da  sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il  risarcimento  di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel  periodo  tra  il  1°
settembre 1939 e l'8  maggio  1945  non  possono  essere  iniziate  o
proseguite e i giudizi di esecuzione  eventualmente  intrapresi  sono
estinti»; 
      al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) le modalita' di  erogazione  degli  importi  agli  aventi
diritto,  detratte  le  somme  eventualmente  gia'   ricevute   dalla
Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi  della
legge 10  marzo  1955,  n.  96,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980,  n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»; 
        al comma 6, primo periodo, le parole:  «trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 
    L'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 44 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole
secondarie). - 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  rubrica  del  capo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti  e  selezione
per concorso"; 
      b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 1 (Modello integrato di formazione  e  di  abilitazione
dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale
dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie  per  l'esercizio
della professione di insegnante, nonche'  per  dare  attuazione  alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  e'  introdotto  un  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado. 
        2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova,  in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare  nei  futuri
docenti: 
          a)  le  competenze  culturali,  disciplinari,  pedagogiche,
psicopedagogiche,   didattiche   e   metodologiche,   specie   quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli  studenti,  rispetto  ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza  fissati  per
gli studenti; 
          b) le competenze proprie della professione di  docente,  in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali,  orientative,
valutative, organizzative, didattiche e  tecnologiche,  integrate  in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le  competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica; 
          c) la capacita' di progettare, anche tramite  attivita'  di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra  pari,  percorsi  didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli  studenti  da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il  territorio  e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico  e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle  competenze
trasversali  da   parte   degli   studenti,   tenendo   conto   delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi; 
          d) la capacita' di svolgere con  consapevolezza  i  compiti
connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica
e la deontologia professionale. 
        3. La formazione continua obbligatoria,  al  pari  di  quella
continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo
prosegue e completa la loro formazione iniziale  secondo  un  sistema
integrato, coerente  con  le  finalita'  di  innovazione  del  lavoro
pubblico  e  coesione  sociale,  volto   a   metodologie   didattiche
innovative e  a  competenze  linguistiche,  digitali,  pedagogiche  e
psicopedagogiche,  nonche'  a  competenze   volte   a   favorire   la
partecipazione  degli  studenti.  Per  la  realizzazione  di   questo
obiettivo  la  Scuola  di  alta  formazione  dell'istruzione  di  cui
all'articolo  16-bis,  in  stretto  raccordo   con   le   istituzioni
scolastiche,  oltre  a  indirizzare  lo  sviluppo   delle   attivita'
formative del personale scolastico, indica  e  aggiorna  le  esigenze
della formazione iniziale degli insegnanti. Le  iniziative  formative
di  cui  al  presente  comma  si  svolgono   fuori   dell'orario   di
insegnamento e sono definite, per  i  profili  di  competenza,  dalla
contrattazione collettiva, ferme restando  l'autonomia  organizzativa
delle  istituzioni  scolastiche  e  le  disposizioni  del   contratto
collettivo nazionale"; 
      c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in  ruolo).
- 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a  tempo
indeterminato si articola in: 
          a) un percorso universitario  e  accademico  abilitante  di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,  nel  quale
sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui  al  Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente  abilitato,  di
cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; 
          b)  un  concorso  pubblico  nazionale,  indetto   su   base
regionale o interregionale; 
          c) un periodo di prova in servizio di  durata  annuale  con
test finale e valutazione conclusiva. 
        2.  La  formazione  iniziale  dei  docenti  e'  progettata  e
realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di  formazione  di
cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,
nonche' con la formazione continua incentivata  di  cui  all'articolo
16-ter e consta di un percorso universitario e  accademico  specifico
finalizzato all'acquisizione di  elevate  competenze  linguistiche  e
digitali, nonche' di conoscenze  e  competenze  teoriche  e  pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione  della  professione  del
docente negli ambiti pedagogico,  psicopedagogico,  didattico,  delle
metodologie e tecnologie  didattiche  applicate  alle  discipline  di
riferimento e delle  discipline  volte  a  costruire  una  scuola  di
qualita' e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza,
con particolare attenzione  al  benessere  psicofisico  ed  educativo
degli alunni con disabilita' e degli  alunni  con  bisogni  educativi
speciali. I percorsi di formazione iniziale  si  concludono  con  una
prova finale comprendente una prova scritta e una  lezione  simulata.
La  prova  scritta  di  cui  al  secondo  periodo  e'  costituita  da
un'analisi  critica  relativa  al  tirocinio  scolastico   effettuato
durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei  docenti
di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per  la
copertura   dei   posti   vacanti   e    disponibili    dell'organico
dell'autonomia"; 
      d) dopo il capo I e' inserito il seguente: 
 
                             "Capo I-bis 
 
PERCORSO  UNIVERSITARIO  E  ACCADEMICO  DI  FORMAZIONE   INIZIALE   E
       ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE 
 
    Art. 2-bis (Percorso universitario  e  accademico  di  formazione
iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di  formazione
iniziale, a frequenza obbligatoria, e' organizzato ed  e'  impartito,
per le relative classi  di  concorso,  con  modalita'  di  erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle universita' ovvero
dalle  istituzioni   AFAM   attraverso   centri   individuati   dalle
istituzioni della formazione superiore,  anche  in  forma  aggregata,
nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.  I
percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di laboratorio,  con
modalita' telematiche in misura comunque  non  superiore  al  20  per
cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4  sono  individuati  i
requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione  iniziale,  in
modo da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono altresi'
definiti i criteri e le modalita' di  coordinamento  e  di  eventuale
loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono  definite  le  modalita'
con cui i  percorsi  di  formazione  iniziale  sono  organizzati  per
realizzare una collaborazione strutturata e  paritetica  fra  sistema
scolastico, universita' e istituzioni AFAM. 
    2. Il Ministero dell'istruzione stima  e  comunica  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca il  fabbisogno  di  docenti  per  il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni
nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio  successivo,  per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema  di
formazione iniziale dei docenti generi,  in  maniera  tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati  sufficiente  a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli  dei
percorsi di cui al presente articolo,  i  titolari  di  contratti  di
docenza presso una  scuola  statale  o  paritaria  o  nell'ambito  di
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni
possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi  alla  classe
di concorso interessata nei limiti della riserva  di  posti  indicati
dal decreto di cui al comma 4. 
    3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei  relativi  piani
di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri
universitari e accademici di formazione iniziale dei  docenti  coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente iscritti a corsi
di studio per il conseguimento dei medesimi titoli.  Per  coloro  che
sono iscritti a corsi di studio per  il  conseguimento  della  laurea
magistrale a ciclo unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di
180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i
CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti  in
modalita' aggiuntiva. 
    4. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'istruzione e  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti  precisati
all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di
cui almeno  10  di  area  pedagogica,  necessari  per  la  formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e indiretto non
inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia  proporzionalita'  tra  le
diverse  componenti  di  detta  offerta  formativa   e   tenendo   in
considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonche'
le  specificita'   delle   materie   scientifiche,   tecnologiche   e
matematiche. Per ogni CFU/CFA di  tirocinio,  l'impegno  in  presenza
nelle classi non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o
accademici riservati alla  formazione  inclusiva  delle  persone  con
disabilita'. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza
alle attivita' formative necessarie per l'accesso alla  prova  finale
del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2,  comma  2,
tenuto conto del criterio di cui  al  comma  1,  terzo  periodo,  del
presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto, e' comunque riconosciuta la validita' dei  24  CFU/CFA  gia'
conseguiti  quale  requisito  di  accesso  al  concorso  secondo   il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce
le linee guida per il riconoscimento degli  eventuali  altri  crediti
maturati nel corso degli studi  universitari  o  accademici,  purche'
strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di  cui
al presente comma non sono retribuiti. 
    5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti  gli  standard
professionali minimi  riferiti  alle  competenze  che  devono  essere
possedute dal docente abilitato, nonche' le modalita' di  svolgimento
della  prova  finale  del  percorso   universitario   e   accademico,
comprendente  la  prova  scritta  e  la  lezione  simulata  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari  ad  assicurare  una
valutazione  omogenea  dei  partecipanti  e  la  composizione   della
relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti
un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di  riferimento
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie  inerenti  al
percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al  comma
7. La nomina di personale scolastico  nella  commissione  di  cui  al
precedente periodo non  deve  determinare  oneri  di  sostituzione  a
carico del bilancio dello Stato. 
    6. Con il decreto di cui al comma 4  e'  individuato  il  Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato,  nel
rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze
di cui al comma 5, e sono definite le modalita' della loro  verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari  e  accademici  di
formazione iniziale con le professionalita' richieste al docente  per
favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica  e
dei processi di apprendimento e insegnamento. 
    7. Alle  attivita'  di  tutoraggio  del  percorso  di  formazione
iniziale sono preposti docenti delle scuole  secondarie  di  primo  e
secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con i Ministri dell'universita' e della  ricerca  e  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente  di
cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le  universita'  e  le
istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono  altresi'  definiti  i
criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  16,6
milioni di euro per  l'anno  2022  e  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 31 milioni di euro per l'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  19
milioni di euro per l'anno 2024 e 50  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma  123,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107. 
    Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). -  1.  L'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado  si
consegue a seguito dello svolgimento  del  percorso  universitario  e
accademico  di  formazione  iniziale  di  almeno  60  CFU/CFA  e  del
superamento della prova  finale  del  suddetto  percorso  secondo  le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede
in seguito al conseguimento della laurea magistrale  o  magistrale  a
ciclo unico,  oppure  del  diploma  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo  equipollente  o
equiparato. 
    2. Il conseguimento dell'abilitazione  di  cui  al  comma  1  non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun  diritto  relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali  per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. 
    3. L'abilitazione all'insegnamento  nelle  scuole  secondarie  di
primo e secondo grado ha durata illimitata. 
    4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una classe
di concorso o su altro grado di  istruzione  e  coloro  che  sono  in
possesso della  specializzazione  sul  sostegno  possono  conseguire,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in  altre  classi
di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso  l'acquisizione
di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale,  di  cui  20  CFU/CFA  nell'ambito  delle   metodologie   e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e  gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio,
l'impegno in presenza nelle classi non puo'  essere  inferiore  a  12
ore. 
    5. Con il decreto  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  4,  sono
definiti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, i costi massimi di iscrizione ai  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale nonche' di svolgimento delle  prove
finali    che    portano    al    conseguimento     dell'abilitazione
all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti"; 
      e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        "2-bis. In deroga al comma 1, con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'istruzione da adottare, di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  si  provvede  alla
revisione  e  all'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi   di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo   e   secondo   grado,   attraverso   la   loro
razionalizzazione e il  loro  accorpamento,  al  fine  di  promuovere
l'interdisciplinarita'  e   la   multidisciplinarita'   dei   profili
professionali innovativi.  Dall'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica"; 
      f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 5 (Requisiti  di  partecipazione  al  concorso).  -  1.
Costituisce   requisito   per   la   partecipazione   al    concorso,
relativamente ai posti comuni di  docente  di  scuola  secondaria  di
primo  e  secondo  grado,  il  possesso  della  laurea  magistrale  o
magistrale a ciclo unico, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  di  II  livello,  oppure  di  titolo
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti
alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle
competenze  professionali  del  docente  abilitato  nelle  specifiche
classi di concorso, e  dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica
per la classe di concorso. 
        2. Fermo restando quanto previsto dal comma  2  dell'articolo
22,  costituisce  requisito  per  la  partecipazione   al   concorso,
relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il  possesso
della laurea, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure di  titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo  delle  competenze
professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle  specifiche
classi di concorso, e  dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica
per la classe di concorso. 
        3. Costituisce titolo  per  la  partecipazione  al  concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento  dei  percorsi  di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con  disabilita'  di  cui  al  regolamento  adottato  in   attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
        4. Per la copertura dei posti di cui  ai  commi  1  e  2,  la
partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a  coloro  che,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro  il  termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso  stesso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di  almeno  tre
anni scolastici, anche non continuativi,  di  cui  almeno  uno  nella
specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la  quale
si  concorre,  nei  cinque  anni  precedenti,   valutati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"; 
      g) la rubrica  del  capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Periodo di prova e immissione in ruolo"; 
      h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 13 (Anno di prova  e  immissione  in  ruolo).  -  1.  I
vincitori del concorso su posto comune,  che  abbiano  l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui   positivo   superamento   determina   l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di  prova  in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio  effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali  almeno  centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari  e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria  di  un  docente  al
quale sono affidate dal dirigente scolastico le  funzioni  di  tutor,
che non devono determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test  finale
o di valutazione negativa  del  periodo  di  prova  in  servizio,  il
personale docente e' sottoposto a un secondo periodo annuale di prova
in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022,  sono  definiti
le modalita' di svolgimento del  test  finale  e  i  criteri  per  la
valutazione del personale in periodo di prova. 
        2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito
l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla  procedura
concorsuale ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  sottoscrivono  un
contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico  regionale  a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire,  in
ogni  caso,  30  CFU/CFA  tra  quelli  che  compongono  il   percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto  di
cui  al   comma   4   del   medesimo   articolo   2-bis.   Conseguita
l'abilitazione, i  docenti  sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il  cui  positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. 
        3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis,  con
riferimento ai vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  2,  sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari  per  la  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,  e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta  di  cui
al primo periodo e' costituita  da  un  intervento  di  progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe  di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione. 
        4. I  vincitori  del  concorso  su  posto  di  sostegno  sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.  Si  applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.