Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2022, N. 36
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «competenze, capacita' del personale»
sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacita' del
personale» e dopo le parole: «della pubblica amministrazione» sono
aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di
progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche'
alla gestione dei relativi finanziamenti»;
al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dal presente articolo» e dopo le parole: «entro il
30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, previo accordo in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 35-ter:
al comma 1, dopo le parole: «autorita' amministrative
indipendenti» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole:
«n. 56,di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito
denominato»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di
cui al decreto» e le parole: «un indirizzo PEC» sono sostituite dalle
seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un
domicilio digitale»;
al secondo periodo, la parola: «realizzata» e' sostituita
dalla seguente: «effettuata» e dopo le parole: «2-nonies, del» sono
inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui
al»;
al terzo periodo, le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le
parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «,
del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico
del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 4, le parole: «Il Portale e' esteso» sono sostituite
dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale e' esteso» e le parole:
«Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo
n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo
le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo
n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo
le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti:
«regolamento di cui al»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, prevedendo altresi' la partecipazione di soggetti
in possesso di requisiti di comprovata professionalita' ed
esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e
risorse umane»;
al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di
nominativi scelti tra soggetti» sono sostituite dalle seguenti:
«sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i
soggetti».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso art. 35-quater:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le
seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui
all'articolo 3,»;
alla lettera a):
al primo periodo, dopo le parole: «lingua straniera» sono
aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze,
intese come insieme delle conoscenze e delle capacita'
logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili
che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e
definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle
abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non
specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo
all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle
relazionali, e delle attitudini»;
al terzo periodo, le parole: «e profondita'» sono
sostituite dalle seguenti: «e la profondita'»;
alla lettera c), la parola: «possono» e' sostituita dalla
seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera a)»
alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «lavorative
pregresse e pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la
stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «scelta
organizzativa dell'amministrazione procedente» sono aggiunte le
seguenti: «, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure
compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati
con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di
apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca»;
al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono
sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 99-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53";
b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53".
3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei
ministri" sono inserite le seguenti: ", il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale".
3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: "quindici giorni", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni" e, al comma
4, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro venti giorni"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i
successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla
corresponsione degli arretrati di competenza delle annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58»;
al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «e' inserito» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo
formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento
del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado
di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul
comportamento etico"»;
al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera a).».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari
opportunita'» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le
pari opportunita'».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;
alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
alla lettera b):
al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole:
«corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le
parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono
derivare»;
al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono»
sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;
al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalita'»
sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria
funzionalita'» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite
dalle seguenti: «i soggetti di cui»;
al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al
proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle
proprie unita' di personale impiegate» e, al secondo periodo, le
parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della
cooperazione internazionale» sono soppresse;
al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi,
nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e
dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni
lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o
temporanee"».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» e'
inserita la seguente: «, alinea,»;
alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: "adeguato
supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone
e target dei progetti di"»;
al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29
dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio
2022,"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse.
2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze
indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed
imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei
materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura
generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita'
dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali.
2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo
46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' sostituito
dal seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto
dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse
aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con
ulteriore decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di
sport che ne individua i criteri e le modalita' attuative"».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Nucleo di valutazione dell'impatto della
regolamentazione). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di
coordinamento delle attivita' di analisi e verifica di impatto della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, nonche' per la valutazione degli impatti economici e sociali
di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del
Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della
regolamentazione (NUVIR)".
2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione
(NUVIR) e' istituito e disciplinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data,
cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio
2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre
2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima
applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di
scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente,
al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a
legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "gruppo
di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del
Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione
dell'impatto della regolamentazione"».
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle
seguenti: «delle somme» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di rafforzamento dei controlli e della
rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1».
All'articolo 9:
al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili»;
alla rubrica, dopo la parola: «proroga» e' inserita la
seguente: «per».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «da almeno due anni» sono soppresse ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facolta' di cui al
primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di
utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani
di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per il
personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al
raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto
per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le
seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le
parole: «procedimento di cui» e' inserita la seguente: «al»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali
conflitti di interessi nell'esercizio dell'attivita' del
professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi
fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e
l'esercizio dell'attivita' professionale".
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica
in caso di contratti di prestazione professionale in corso,
sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» e'
inserita la seguente: «e»;
al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n.
107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n.
107 del»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione
territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono
comunicare la volonta' di procedere direttamente alla selezione e
alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al
periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale"».
All'articolo 12:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"c-bis) il Vicepresidente, se nominato"»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
"4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni
delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime
categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del
Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il
Vicepresidente puo' essere confermato per una sola volta. Se
dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata
dell'incarico, se svolto a tempo pieno, e' collocato nella posizione
di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi
ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto
conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza
collocamento in una delle predette posizioni"»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il
Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o
del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di una unita'
dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in
carica quattro anni e puo' essere confermato"»;
alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il
comma 2, e' inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
11, dopo il comma 2 e' aggiunto»;
alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono
sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;
alla lettera e):
al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attivita'
istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita'
istituzionali della Scuola stessa»;
al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma
6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il
seguente:
"1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche
amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023";
e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato»;
al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre
2026," sono soppresse»;
al comma 3, le parole: «lettere b), c) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti «lettere c), e) ed e-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro
330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78»
sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del
5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del 28 agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;
al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono
inserite le seguenti: «della posizione».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo
periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti:
«primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del
comma 9 dell'articolo 1»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le
parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei
componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale
docente e' istituito il profilo professionale del ricercatore, a
tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca
nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena
responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni organiche";
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di
singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata
corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al
personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a
tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle
cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle
istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo
personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale".
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui
all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza
triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie
d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da
parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica»;
al comma 5:
la numerazione del capoverso 1-bis) e' sostituita dalla
seguente: «1-bis.»;
al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4,
Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non
regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari
e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle
procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa
afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi
didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo'
essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855
del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla
riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi
scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e
all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su
proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta
del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per
l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro".
6-ter. Alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023,
continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui
agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche'
l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei
ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto
stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo,
i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali
contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono
riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, il comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "decreti di cui all'articolo 17,
comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle
seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240".
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre
2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "frontale", ovunque
ricorre, e' sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste";
b) al terzo periodo:
1) la parola: "frontale" e' sostituita dalle seguenti: "per
lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";
2) dopo le parole: "della diversita' dei" sono inserite le
seguenti: "gruppi e dei";
3) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti:
"regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della
legge 9 maggio 1989, n. 168".
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui
alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli
enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato,
denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che
privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono
essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di
progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed
internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale
prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche
esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche
se stipulati con istituzioni differenti, non puo', in ogni caso,
essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del
contratto di cui al presente articolo, non sono presi in
considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento
dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel
medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti
pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare
l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e
il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche'
le modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso
pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo,
dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della
ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla
posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i
settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del
corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo
anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il
conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a
coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale
idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i
titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini
della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente
articolo e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni
caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per
l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non puo'
essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per
l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci
approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di
studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni
nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o
all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni
per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di
accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere
computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75".
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "master universitario
di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o l'essere stati
titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "o al
contratto di ricerca".
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di
procedure di selezione relative ad uno o piu' settori
artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti
esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che
sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di
cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo,
costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle
relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui
alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un
terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al
comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o
svolto attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando";
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "I destinatari" sono
inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma 1";
2) alla lettera a), le parole: "settore concorsuale" sono
sostituite dalle seguenti: "gruppo scientifico-disciplinare";
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' dei soggetti che abbiano gia' usufruito, per
almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3";
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte
dell'universita' al termine dei lavori della commissione
giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore
universitario a tempo determinato e' stipulato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre
anni successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure di
selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in
relazione al dipartimento interessato";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile con
qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti
pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca anche
presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque
titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso
in cui questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per
motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con
il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto";
d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e
b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per
ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto,
l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito
internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di
seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2,
assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione";
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni
caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento";
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: "lettera b)," sono
soppresse;
i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono
soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: ", lettera b),", ovunque
ricorrono, e la parola: "triennale" sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
"9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla
valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai
fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ", lettera b)"
fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)," sono
soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle
risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le universita'
possono altresi' indire procedure per il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti
stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le universita' possono utilizzare
le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo
anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo.
6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, limitatamente alle risorse gia' programmate alla predetta
data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine di centottanta giorni, le universita', le
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e'
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca
possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai
sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di
cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca
di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le universita' possono indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle previste dal
Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gia'
bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le universita' riservano una quota non inferiore al 25 per cento
delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui
all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato
dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o
sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, titolari di
contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai
soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a
tre anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi
di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma
5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici
mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a
tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.
L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies,
lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente:
"Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonche'
nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione
vigente, al fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di
supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle
infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta' industriale, le
universita' possono assumere personale di elevata professionalita'
con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 e'
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo
a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello
spettante al personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i
titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalita'
delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente
articolo. Nell'ambito dei titoli e' valorizzata la precedente
esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui
all'articolo 24-bis".
6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque
entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto
dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di
cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per
cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno
tre anni documentata attivita' di supporto tecnico-scientifico alla
ricerca, attivita' di progettazione e di gestione delle
infrastrutture e attivita' di trasferimento tecnologico ovvero
compiti di supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio,
nonche' per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a
tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare
attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia gia' inquadrato
nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' optare per il passaggio nei
ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei
ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo
periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due
livelli di ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25 novembre
2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello
degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di attivita'
di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse.
6-vicies quater. Le risorse del Piano nazionale di ripresa
e resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre
2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando
del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare anche in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1
della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del
2000, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della
disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante
l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione
di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare
interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente
comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
All'articolo 15:
al comma 1:
al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale,
fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III,
posizione economica»;
al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono
sostituite dalle seguenti: «e ad»;
al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 236».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di patronati). - 1.
All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: ", fermo restando che la immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale
prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto
previdenziale" sono soppresse.
2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del
mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli
adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in via
telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di
patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10
ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.
3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni
di euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti della
dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che
costituisce limite di spesa massima, la specifica attivita' svolta
dagli istituti di patronato. Il finanziamento e' erogato agli
istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche
che hanno ottenuto il punteggio".
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 15-ter (Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine di consentire
all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la
piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di
minore eta', in conformita' a quanto previsto dalla Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla
legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio
dell'Autorita' garante', posto alle dipendenze dell'Autorita'
garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorita' garante e'
vincolato dal segreto d'ufficio";
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita'
garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica e'
costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un
posto di livello dirigenziale generale e venti unita' di personale
non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso".
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n.
112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il
personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto
Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in
servizio presso l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli
dell'Ufficio dell'Autorita' garante, nei limiti della relativa
dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzato
ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica
rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo
precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le
prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una spesa pari ad
euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere
dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle
risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi
dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo»
sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al
controllo», dopo le parole: «investimenti comunali» sono inserite le
seguenti: «e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco», dopo le parole: «del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per la finanza locale» sono
inserite le seguenti: «e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le
risorse logistiche e strumentali» e la parola: «20» e' sostituita
dalla seguente «30»;
al comma 2, le parole: «pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e
a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a
euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del
traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio). - 1.
All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima
fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' aumentata di 3
unita'".
2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al
massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli puo' conferire, a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili, uno o piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo
di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad
euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno
2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro
447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 16-ter (Rafforzamento della capacita' amministrativa del
Ministero della difesa). - 1. In considerazione della riduzione della
dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31
dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di
modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle
competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio
generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale
civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche
professionalita', fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica
del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di
seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga
al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di
tre unita' ulteriori.
2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis:
1) al comma 7, le parole: "secondo anno" sono sostituite
dalle seguenti: "terzo anno";
2) al comma 9, le parole: "ai sensi dell'articolo 6, comma
3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati
al ruolo normale-comparto aeronavale";
b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: "primo" e'
sostituita dalla seguente: "secondo".
Art. 16-quater (Assunzione di allievi agenti della Polizia di
Stato). - 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, nonche' di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta
alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze
di prevenzione e contrasto delle attivita' criminali e di eventuali
iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle
frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa
cattolica nell'anno 2025, e' autorizzata l'assunzione di un
contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non soggette alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si
provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31
gennaio 2020.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle
cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis
e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e
secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque
non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i
requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data
dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando
l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai
corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del
concorso di cui al comma 1.
3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo
l'ordine decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame,
ai sensi del comma 2, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in
quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
4. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di
formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita'
organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla
qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del
presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui
all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo
periodo, del presente articolo».
All'articolo 17:
al comma 1, dopo le parole: «e di comunita'» sono inserite le
seguenti: «del Ministero della giustizia»;
al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2022 e»;
al comma 4, dopo la parola: «F1» e' inserito il seguente segno
di interpunzione: «,»;
al comma 7:
alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono
soppresse;
alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2029 ed euro».
Nel capo I, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-bis (Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta
attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1. Al fine di potenziare
gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli
incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1,
all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 961 e' sostituito dal seguente:
"961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies
e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro
per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di
euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette risorse e' destinato alle
relative spese di funzionamento";
b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:
"961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici
della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e
medico capo, dopo la parola: '185' sono aggiunte le seguenti: '(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)';
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le
qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore
aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al
comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale
adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7),
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del
Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo
periodo della presente lettera e' riportato, altresi', il complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c).
961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: '4.204' e' sostituita dalla
seguente: '4.537';
2) al comma 4, la parola: '60.617' e' sostituita dalla
seguente: '60.653';
b) all'articolo 666, comma 3, la parola: 'ventinovesimo' e'
sostituita dalla seguente: 'ventiseiesimo';
c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente:
'Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le
dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello
sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538';
d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo
specchio B del quadro I della tabella 4 e' sostituito dallo specchio
B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla
presente legge;
e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 e'
inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui
all'allegato 13 annesso alla presente legge;
f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14
annesso alla presente legge;
g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo
specchio A del quadro II della tabella 4 e' inserito lo specchio
A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso
alla presente legge;
h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e'
sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui
all'allegato 16 annesso alla presente legge;
i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo
specchio B del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo
specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17
annesso alla presente legge;
l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e'
sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui
all'allegato 18 annesso alla presente legge;
m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai
seguenti:
'2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro
III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre
2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)';
n) al comma 1 dell'articolo 828:
1) al primo periodo, la parola: 'duecentosettantaquattro'
e' sostituita dalla seguente: 'trecentonovantanove';
2) alla lettera g), la parola: '139' e' sostituita dalla
seguente: '244';
3) alla lettera i), la parola: 'sessantaquattro' e'
sostituita dalla seguente: 'ottantaquattro';
o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente:
'Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri
per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma
2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16'.
961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici
della Guardia di finanza:
a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1a di cui
all'allegato 19 annesso alla presente legge;
b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla
tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, la parola: '2027' e' sostituita dalla
seguente: '2029';
2) al terzo periodo, la parola: '2027' e' sostituita dalla
seguente: '2023';
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Dal 2024 al
2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari
a due unita';
d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 5, 'Specialita' Amministrazione', il
numero: '5' e' sostituito dal seguente: '6';
2) alla colonna 'Organico', il numero: '258' e' sostituito
dal seguente: '297';
e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
'1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'.
961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di
polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui
all'allegato 21 annesso alla presente legge.
961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle
attivita' criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche'
di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro,
all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi
internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo
della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreche' per implementare
l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle
misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unita'
delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di
cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95
unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei direttivi
che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di:
1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
3) 28 unita' per l'anno 2024, di cui 13 unita' nel ruolo
iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
5) 13 unita' per l'anno 2026, di cui 7 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
6) 7 unita' per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
8) 20 unita' per l'anno 2032, di cui 15 unita' nel ruolo
iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel ruolo
iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la
dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
incrementata di un numero corrispondente di unita';
c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui
alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella
dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di
sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla
lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di
aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli
articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica,
l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e'
autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco".
3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'allegato 1-bis
annesso al presente decreto.
Art. 17-ter (Misure per la funzionalita' dell'amministrazione
della giustizia). - 1. Il Ministero della giustizia, al fine di
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, nonche' di garantire la piena funzionalita' degli
uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di
far fronte alle gravi scoperture di organico, puo', fino al 31
dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in
numero non superiore a 1.200 unita' complessive, personale non
dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possegga
tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio
2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione
giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte, con procedure selettive pubbliche
espletate dall'amministrazione giudiziaria;
c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione
giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente
lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono
equiparati a tale servizio i periodi:
1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340
a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
5) di attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli
uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa
da quelle indicate nei punti precedenti.
2. Le unita' di personale assunte con le procedure di cui al
comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1°
gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30
maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione
avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in
sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai
posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta
organica dei singoli uffici.
3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti
dall'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro
43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da: "1.231" fino a: "e
123" sono sostituite dalla seguente: "120".
5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, e' prorogata sino al 31
dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del
personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 e'
autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia».
All'articolo 18:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti
elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno
una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle
seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate"»;
al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino
alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 e' sostituito dal seguente:
"540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano,
esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di
attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario
che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di
credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona
fisica puo' segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati
ad alcun prelievo erariale";
b) al comma 544, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate,
sono disciplinate le modalita' tecniche di tutte le lotterie degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di
estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione,
nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per
l'attuazione delle lotterie".
4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: "presente disposizione" sono inserite le
seguenti: ". Per gli acquirenti delle unita' immobiliari che alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma
comunque entro il 31 dicembre 2022"».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del PNRR). - 1.
All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di
convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca, nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da
assegnare tramite procedure competitive".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i
progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai
sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del
medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le amministrazioni richiedenti. E' facolta' dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse
pubblico soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e' sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa ed e' inviata al DIPE e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di
fattibilita' tecnico-economica della proposta, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule
visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' istituito, mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' altresi' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate
e' autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria
vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo
precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021
sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attivita' istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti
dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7,
pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
9. Il presente articolo non si applica alle concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono l'espressione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS).
10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del
presente decreto".
Art. 18-ter (Disposizioni in materia di gioco pubblico). - 1.
Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di legge
di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e
finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio
2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita' delle entrate
erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in
materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato a titolo
oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di
presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla
nuova definizione dei termini temporali.
2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni
anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici
di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono
tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che riproducono
esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il
giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi
dichiarativi".
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro 31.761.000
per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per l'anno 2023 e di euro
31.761.000 per l'anno 2024.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e a euro 31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 1».
All'articolo 19:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole:
«nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale
del lavoro e»;
al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».
Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma
4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). - 1. All'articolo
17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le
parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» sono
inserite le seguenti: «, con il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale,».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono
soppresse, dopo le parole: «di Trento e» e' inserita la seguente:
«di» e dopo le parole: «ai traguardi e» e' inserita la seguente:
«agli»;
al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono
sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a: "sezione
II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni
di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto
disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla
commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati».
All'articolo 23:
al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle
seguenti: «energia, reti»;
al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite
le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, di cui al».
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "produzione di
idrogeno" sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture
connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali
infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".
5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
"9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni,
l'istanza di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti
i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.
L'amministrazione competente ai sensi del presente comma e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere
connesse"».
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di
energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo 5-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai commi 1 e 2, dopo le parole:
"produzione di energia elettrica da biogas" sono inserite le
seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW"».
All'articolo 24:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole:
«dell'articolo 16» sono soppresse;
al capoverso 2-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la
resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza»
e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite
dalle seguenti: «al relativo onere»;
al comma 3, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Al presidente spetta la legale rappresentanza
dell'ENEA».
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Contributo a favore di impianti sportivi e
piscine). - 1. Le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti
pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o
infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai
requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l'anno
2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel
limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di
impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati
sistemi di accumulo. L'agevolazione e' concessa nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e,
in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo
massimo dell'aiuto e' fissato nell'80 per cento dei costi
ammissibili. La titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per
la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con
particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla
documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonche' alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La
concessione dei predetti contributi e' autorizzata nel limite massimo
complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
All'articolo 25:
alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle
seguenti: «per la gestione».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152). - 1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5
stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un
sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la
copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di
imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di
raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e
riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su
superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente
periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di
cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei
consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi
alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi
medesimi"».
All'articolo 26:
al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite
dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti
dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 9»;
al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di
previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione»;
alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite
dalla seguente: «tecnico-operativo».
Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Potenziamento del controllo in materia di reati
ambientali). - 1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia
di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore
per l'attivita' di asseverazione tecnica fornita dall'ente
specializzato competente nella materia cui si riferisce la
prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di
vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la
redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in
assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione
statale";
b) all'articolo 318-quater, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo
accertatore ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata
del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore
comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione
nonche' l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini
dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della
prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono
riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento
delle attivita' di controllo e verifica ambientale svolte dai
predetti organi ed enti".
2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 318-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
All'articolo 27:
al comma 1, dopo le parole: «associate a rischi ambientali e
climatici,» sono inserite le seguenti: «e delle zoonosi»;
al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite
dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;
al comma 3:
alla lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite
dalla seguente: «sanitario»;
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi
di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle
proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della
sua trasmissione alle Camere da parte del Governo»;
al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» e'
sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;
al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» e' inserita
la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'allegato 1»;
alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» e' inserita la
seguente: «medesimo»;
alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» e' inserita la
seguente: «medesimo»;
al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» e' inserita la
seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti:
«punto 1».
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle
seguenti: «Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole:
«previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della
previdenza sociale»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto
definisce» sono inserite le seguenti: «la missione della societa',
anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;
al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite
dalla seguente: «500.000»;
al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le
seguenti: «ai sensi del codice»;
al comma 7, la parola: «individuate» e' sostituita dalla
seguente: «individuati»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di
cui al comma 1 nei confronti della societa' di cui al presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura»;
al comma 9, dopo la parola: «societa'» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «istituti partecipanti»
sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».
All'articolo 30:
al comma 1:
le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono
sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;
alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole:
«all'Autorita'» sono inserite le seguenti: «di Governo»;
al comma 2, le parole da: «nella societa' CIRA» fino a: «del
10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano
ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 10 giugno»;
al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente
articolo»;
al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite
le seguenti: «di Stato»;
al comma 5, dopo le parole: «organi dell'Agenzia spaziale
italiana» sono inserite le seguenti: «, integrati ai sensi del comma
1, lettera d), numero 4),»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma
1, lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro
41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio
dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a
21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti:
«numeri 1)»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: ", anche ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Per la
violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis";
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge";
c) all'articolo 62, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le modalita' e i tempi di adesione da parte dei
comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato civile,
sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis";
d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il
seguente:
"3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in
qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio
dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati
identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza
e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di
contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso
l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista
dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche
successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza
almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita.
Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle
funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i
gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare
le verifiche di cui ai precedenti periodi".
8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, dopo il comma 7-novies e' aggiunto il seguente:
"7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o
il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e
aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella
comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come
richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C
508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di
euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di
euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni
di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o
azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
ovvero di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di
uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt,
istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I
rapporti tra le parti, i criteri e le modalita' degli investimenti
sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda
la remunerazione dell'attivita' svolta. I rimborsi dei capitali
investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale».
All'articolo 31:
al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le
seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la
parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso,
la parola: «individuati» e' sostituita dalla seguente: «individuata»
e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 6 o»;
al comma 2, le parole: «da espletarsi con le modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76,» sono sostituite dalle seguenti: «da espletare ai sensi
dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,»;
al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle
seguenti: «e a euro».
All'articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia
nazionale dei dati pubblici,» sono inserite le seguenti: «anche con
riferimento al riuso dei dati aperti,»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati
tramite canali fisici";
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: "titolari di
funzioni pubbliche," sono inserite le seguenti: "ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio
attestati da un gestore di attributi qualificati,"»;
alla lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite
le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono
inserite le seguenti: ", nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di
realizzazione di opere pubbliche";
c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa
digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di valutazione d'incidenza
di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni
l'inizio dei lavori all'autorita' competente alla verifica in
questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento recante
altresi' documentazione fotografica";
c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'
nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonche' di
assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di
gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di
telecomunicazioni»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: "in specie" e' inserita la seguente:
"anche";
2) dopo le parole: "destinati ad ospitare" e' inserita la
seguente: "successivamente";
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," sono inserite
le seguenti: "ove previsto,".
1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione
digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui al comma 1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e
le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia
sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di
gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle
risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici
ambientali».
Nel capo IV, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis (Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un Sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita').
- 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1,
Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: "funzioni di
supporto" sono inserite le seguenti: "alla prevenzione e al contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo,";
b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola:
"Partecipano" e' sostituita dalle seguenti: "Sono tenuti a
partecipare";
c) all'articolo 30-ter, comma 5, la lettera a) sostituita
dalla seguente:
"a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), le parole: "ai
soggetti di cui alle lettere da a) a c)" sono soppresse;
e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole: "in
un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle
finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con
il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f) all'articolo 30-ter, comma 7, le parole: "del credito,
dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi" sono
sostituite dalle seguenti: "commerciali di appartenenza";
g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
legislativo e' posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono
al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter,
previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore,
attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da
garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di
evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto
dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies";
h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: "Le somme
versate dagli aderenti" sono sostituite dalle seguenti: "Le
contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,";
i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
"c) sono individuati le modalita', i presupposti e i
profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle
credenziali, nonche' le procedure di autenticazione, di registrazione
e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i
termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono
comunicati e gestiti, nonche' e' stabilita la procedura che
caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies,
comma 1".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' abrogato il comma 6
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121».
All'articolo 33:
al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di
interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «,», le parole:
«Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e
dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti:
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al»;
al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» e' inserita la
seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ambiente e»;
al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327» sono soppresse.
Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:
«Art. 33-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato
dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio
nazionale, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 settembre 2022, e' determinata
l'entita' del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di
75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e
presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
agosto 2022 secondo le medesime modalita' stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'erogazione
di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al
trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma
sono autorizzati, per ciascuna annualita', per un ammontare pari a 2
milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a
5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:
a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6
milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33-ter (Proroga del termine per contributi ai comuni per
interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile). - 1. Al fine di assicurare ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione
degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della
collettivita', nonche' degli interventi di incremento dell'efficienza
energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai
contributi riferiti all'annualita' 2022, i termini di cui al terzo,
quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi».
All'articolo 34:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti:
«codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del»
sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al»;
alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite
dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo
46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».
All'articolo 35:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non
possono complessivamente superare con riferimento all'intero
collegio:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre
componenti:
1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro;
2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro;
3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200
milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500
milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da
cinque componenti:
1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro;
2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro;
3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200
milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500
milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono
sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50,»;
al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza
speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite
dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui
all'articolo 29 del presente decreto»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le
attivita' connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese
ospite d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo
2022, e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse di cui
all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,
nonche' eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici
o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del
libro di Francoforte del 2024.
2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi
in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti
a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure
rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti».
All'articolo 37:
al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite
le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in
diminuzione,» e dopo le parole: «e' approvata» sono inserite le
seguenti: «, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303" sono inserite le seguenti: ", e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127"»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «"Contratti di
sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto di
sviluppo',», la parola: «(FSC)» e' soppressa, la parola: «CIPESS» e'
sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole:
«programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti:
«programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero
per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle
seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e
la mobilita' sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le parole: «nonche'
sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di
semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' sono definite
le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione
previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».
Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 37-bis (Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile).
- 1. L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1677-bis (Prestazione di piu' servizi riguardanti il
trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto,
congiuntamente, la prestazione di due o piu' servizi di logistica
relativi alle attivita' di ricezione, trasformazione, deposito,
custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un
altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a
un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in
quanto compatibili".
Art. 37-ter (Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge
n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del
2022). - 1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31,
commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relative alle istanze gia' depositate dai soggetti interessati
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto"».
All'articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» e'
inserita la seguente: «dai»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per
agenzie di viaggio e tour operator».
All'articolo 40:
al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono
sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;
al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso e dopo la parola: «nonche'» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
alla rubrica, le parole: «EU" per grandi eventi turistici» sono
sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici"».
All'articolo 41:
al comma 1:
al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono
sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;
al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle
seguenti: «17. Il Comitato».
All'articolo 43:
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura
civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1
acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato
e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo
comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto
la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o
proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono
estinti»;
al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla
Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della
legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole
secondarie). - 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I e' sostituita dalla seguente:
"Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione
per concorso";
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione
dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale
dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio
della professione di insegnante, nonche' per dare attuazione alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' introdotto un percorso universitario e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri
docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche,
psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per
gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative,
valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacita' di progettare, anche tramite attivita' di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle competenze
trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti
connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica
e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella
continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo
prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema
integrato, coerente con le finalita' di innovazione del lavoro
pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche
innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e
psicopedagogiche, nonche' a competenze volte a favorire la
partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo
obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui
all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni
scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attivita'
formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze
della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative
di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di
insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla
contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa
delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto
collettivo nazionale";
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).
- 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo
indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale
sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di
cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base
regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con
test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e
realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di
cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' con la formazione continua incentivata di cui all'articolo
16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico
finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e
digitali, nonche' di conoscenze e competenze teoriche e pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del
docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di
riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di
qualita' e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza,
con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo
degli alunni con disabilita' e degli alunni con bisogni educativi
speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una
prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
La prova scritta di cui al secondo periodo e' costituita da
un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato
durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti
di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la
copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico
dell'autonomia";
d) dopo il capo I e' inserito il seguente:
"Capo I-bis
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione
iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, a frequenza obbligatoria, e' organizzato ed e' impartito,
per le relative classi di concorso, con modalita' di erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle universita' ovvero
dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle
istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata,
nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I
percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di laboratorio, con
modalita' telematiche in misura comunque non superiore al 20 per
cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i
requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono altresi'
definiti i criteri e le modalita' di coordinamento e di eventuale
loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalita'
con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per
realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema
scolastico, universita' e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero
dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di docenti per il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di
formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza che, in
generale o su specifiche classi di concorso, si determini una
consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di
istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei
percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di
docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe
di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati
dal decreto di cui al comma 4.
3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei relativi piani
di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri
universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente iscritti a corsi
di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che
sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di
180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i
CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in
modalita' aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati
all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di
cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e indiretto non
inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalita' tra le
diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in
considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonche'
le specificita' delle materie scientifiche, tecnologiche e
matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza
nelle classi non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o
accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con
disabilita'. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza
alle attivita' formative necessarie per l'accesso alla prova finale
del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2,
tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del
presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto, e' comunque riconosciuta la validita' dei 24 CFU/CFA gia'
conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce
le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti
maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purche'
strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui
al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard
professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere
possedute dal docente abilitato, nonche' le modalita' di svolgimento
della prova finale del percorso universitario e accademico,
comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una
valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della
relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti
un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al
percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al
precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a
carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato il Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel
rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze
di cui al comma 5, e sono definite le modalita' della loro verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale con le professionalita' richieste al docente per
favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e
dei processi di apprendimento e insegnamento.
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione
iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto
con i Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di
cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le universita' e le
istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i
criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6
milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno
2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19
milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si
consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del
superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede
in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a
ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o
equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una classe
di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in
possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi
di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione
di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio,
l'impegno in presenza nelle classi non puo' essere inferiore a 12
ore.
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale nonche' di svolgimento delle prove
finali che portano al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti";
e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 1, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla
revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro
razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere
l'interdisciplinarita' e la multidisciplinarita' dei profili
professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica";
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di
primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti
alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle
competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche
classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica
per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso
della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze
professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche
classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica
per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' di cui al regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la
partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a coloro che,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre
anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella
specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale
si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124";
g) la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente:
"Periodo di prova e immissione in ruolo";
h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I
vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al
quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor,
che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale
o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il
personale docente e' sottoposto a un secondo periodo annuale di prova
in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti
le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la
valutazione del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito
l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura
concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un
contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in
ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita
l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con
riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui
al primo periodo e' costituita da un intervento di progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.