5. In caso di superamento del test finale e di valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova,
cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente puo'
presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e
utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo";
i) dopo il capo IV e' inserito il seguente:
"CAPO IV-bis.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE
CONTINUA INCENTIVATA
Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). - 1. E'
istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione
dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la
vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di
ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e
dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di
qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei dirigenti
scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati
standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua
degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di
coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione
della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca
educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa e contabile e si
raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del
Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni
con le universita', con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e
privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato
d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed
e' scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con
competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata
qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e
formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla Scuola, ne
ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed
elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della
Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti
dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro
dell'istruzione tra personalita' di alta qualificazione
professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e,
tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione
degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di
coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo funzionamento, nonche'
quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del
Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato
d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il
direttore generale e' nominato dal Ministro dell'istruzione tra i
dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento
nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta.
L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare
lo sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico alle
migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del
sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica
quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri, nominati
con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresi' i
criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella tabella
di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di prima
applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle
aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato A e delle risorse
finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le
graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero
dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda
fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o
in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non puo' essere
impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa
copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i
fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e,
a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione
degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie
didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e
con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione
obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e
responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al
benessere psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e aggiornamento
permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di
ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per
rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono
parte integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo
delle potenzialita' degli studenti, volte a favorire il
raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attivita' di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche. Le modalita' di
partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro durata
e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione
collettiva. La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi
si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e' retribuita
anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono
definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto
dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle
seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la
formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica
dei requisiti di cui al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della
formazione del personale scolastico in linea con gli standard
europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli
insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione
didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia
scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di
supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale,
la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri
volti a garantire lo sviluppo di professionalita' e competenze per
attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti a docenti con
incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La
partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e
puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura
forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni
autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di
innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel
Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della
offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico
2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo
ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti
percorsi formativi e' previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni
ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una
tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso
di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5
e secondo le modalita' ivi previste. Sono pertanto previste, con
particolare riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche
intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo
oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di
formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella
finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il
comitato e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato
superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste
anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del
comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso
di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono
declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare
gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale,
nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo
salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto
dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e
di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta
ferma la progressione salariale di anzianita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un
Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40
milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno
2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo
una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito
una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di
performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede
di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo
di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel limite di
spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di
conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10
milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027,
118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno
2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico
dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento
demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire
dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032,
nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al
personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33
milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52
milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e
71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto
previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico
dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di
sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a
667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico
2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325
posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di
cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano
a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata
esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i
parametri della normativa vigente; non possono essere previsti
incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione
della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero
dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali,
effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio
annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di
tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione
della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti
al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui
al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di
compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia
il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio
scolastico regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del
Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite
annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro,
si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di
organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti
parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di
cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia e'
riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo
contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo
precedente e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta
in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del
potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo
di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente
comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano
accertati i risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: 'titolo,' sono
inserite le seguenti: 'distinto per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno,';
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
'b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate ai
sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di
istruzione';
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
'335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto
di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di
posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti
del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5,
quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59'.
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della
formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le istituzioni
AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le
istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera
a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita', idoneita'
professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia'
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per
la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di
accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo
periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli
scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre
regioni, la stabile disponibilita' di risorse professionali con
esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard
utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse
del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma
1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4
criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della
capacita' didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e
dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa alla
contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more
dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di
cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso
ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e
seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi
all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la
formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro 43.856.522 per
l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e
2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 -
Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e
2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC
'Per la Scuola' 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
l) nel capo V, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e
per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento
alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al
concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo
e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in
coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a
condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino
alla data di cui al primo periodo, sono altresi' ammessi a
partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al
concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1,
ai percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita' accedono, nei limiti della
riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei
ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema
nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo
di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con
modalita' di erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e
laboratorio, con modalita' telematiche in misura comunque non
superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con
riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo
periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa
corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al
concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari
per il completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale sono
comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione
nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile
tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di
personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non
deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello
Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori
del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i
requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di
supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della
prova finale del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di
cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio,
il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3
dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di
sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1,
comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31
dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per
la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento
delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai
sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del
decreto-legge n. 126 del 2019.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di
concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati";
m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli
allegati 2 e 3 annessi al presente decreto».
L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Valorizzazione del personale docente). - 1.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica;
b-ter) valorizzazione del personale docente che presta
servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da
valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di
dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
b) dopo il comma 593 e' inserito il seguente:
"593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento annuale previsto al comma 592 e' riservata alla
valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei
propri alunni e studenti alla continuita' didattica ai sensi del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica".
2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il
comma 83 e' inserito il seguente:
"83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto
previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del
presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che
possono avvalersi della facolta' di cui al periodo precedente, con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa"».
L'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura
di reclutamento degli insegnanti). - 1. All'articolo 59 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica
generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo
periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova
preselettiva";
2) alla lettera b), dopo le parole: "prova orale" sono
aggiunte le seguenti: "nella quale si accertano, oltre alle
conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita'
nell'insegnamento anche attraverso un test specifico";
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che
devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica
sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle
lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al
comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu'
universita'. E' altresi' istituita con decreto del Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione
di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche
sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei
candidati. Ai componenti della commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati";
c) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente:
"10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili";
d) il comma 12 e' abrogato;
e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
"21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione
di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di
avere efficacia dal 1° gennaio 2025".
2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione). - 1.
Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni
scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano
nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione
delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra
l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli
Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo scopo di
garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e
formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di
specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema
nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale"
sono inserite le seguenti: ", di spopolamento";
b) al comma 345:
1) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "il 15 luglio 2022";
2) alla lettera a), dopo le parole: "e culturale" sono
inserite le seguenti: ", di spopolamento".
3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: "al contrasto della dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell'ambito del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".
4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'";
2) al settimo periodo, le parole: "euro 2.340.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 2.640.000,00";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target
del PNRR e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente
3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione";
c) al comma 3, le parole: "6.573.240 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 6.873.240", le parole: "9.861.360 euro",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.486.360"
e le parole: "2.340.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro
2.640.000";
d) al comma 4, la parola: "62.824.159,15" e' sostituita dalla
seguente: "82.824.159,15".
5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target
e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse
di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a
euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al
2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62,
secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di
aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove
l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una
delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di carica stabilita con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico
sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.
8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli
previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di
mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di
ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale
con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi".
9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" sono inserite
le seguenti: "del 50 per cento";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire,
contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che
siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneita' rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano
svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i
termini di presentazione delle istanze, le modalita' di svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione della
commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, il quale prevede, altresi', un contributo per
l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai
fini della copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale";
c) al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le
seguenti: "e della procedura straordinaria".
10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 agosto 2023".
11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d),
e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59
del decreto-legge n. 73 del 2021».
All'articolo 48:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «, commi 2 e 3,» sono soppresse;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso».
Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
All'articolo 49:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al
riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso
l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse
stanziate ai sensi del presente comma e con le modalita' di cui
all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro
per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente:
«Allegato 1-bis
(articolo 17-bis, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«Allegato 2
(articolo 44, comma 1, lettera m) )
"Allegato A
(articolo 16-bis, comma 8)
Dotazione organica della Scuola di alta formazione dell'istruzione
=====================================================================
| Ruolo | Quantita' |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Direttore generale | 1 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Dirigente II fascia | 1 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Personale Area III F1 | 12 |
+--------------------------------------------+----------------------+
".
Allegato 3
(articolo 44, comma 1, lettera m) )
"Allegato B
(articolo 16-ter, comma 9)
1) Vincoli
Il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle
risorse assegnate, e' deciso dal comitato per la valutazione di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione
finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato
determina i criteri, tra i quali l'innovativita' delle metodologie e
dei linguaggi didattici, la qualita' e l'efficacia della
progettazione didattica, la capacita' di inclusione, per rendere il
riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che
possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in
funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il
comitato puo' prevedere che per la valutazione si svolga un
colloquio.
Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione,
funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, e' corrisposto
comunque un compenso in misura forfetaria.
Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e'
ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui
all'articolo 16-ter, comma 5.
L'incentivazione retributiva non puo' essere attribuita secondo
criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di
tale vincolo costituisce fonte di responsabilita' dirigenziale.
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati
Il docente che scelga di accedere alla formazione continua
incentivata si immette in un percorso formativo di durata triennale
che consta delle seguenti attivita':
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia
e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le
competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale
universitaria);
b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio
nelle modalita' delineate all'articolo 16-ter, comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti
contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter,
commi 7 e 8, che a seconda della complessita' possono avere
un'estensione pluriennale:
1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di
insegnamento;
2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi
nazionali ed europei;
3) governance della scuola: teoria e pratica;
4) leadership educativa;
5) staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica,
socio-relazionale, strategica;
6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7) continuita' e strategie di orientamento formativo e
lavorativo;
8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione
degli alunni;
9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione
delle istituzioni scolastiche;
10) tecniche della didattica digitale.
Le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte
flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte
ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15
ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati
allo sviluppo della professionalita' del docente. Le restanti ore
sono dedicate ad attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialita' degli
studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche"».