(Allegato) (parte 2)
        5. In caso di superamento del test finale  e  di  valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra  graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e  classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova,
cui si aggiunge, per i soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per  completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  limitatamente  a  fatti
sopravvenuti  successivamente  al  termine  di  presentazione   delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il  docente  puo'
presentare, in ogni  caso,  domanda  di  assegnazione  provvisoria  e
utilizzazione nell'ambito della  provincia  di  appartenenza  e  puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero  anno  scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo"; 
      i) dopo il capo IV e' inserito il seguente: 
 
                            "CAPO IV-bis. 
 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE  E  SISTEMA  DI  FORMAZIONE
                        CONTINUA INCENTIVATA 
 
    Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). - 1.  E'
istituita, con sede legale in Roma,  la  Scuola  di  alta  formazione
dell'istruzione,  di  seguito  denominata  Scuola,  posta  sotto   la
vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola: 
      a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di
ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione  iniziale  di  cui
all'articolo 2-bis,  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e
dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard  di
qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; 
      b) coordina e indirizza le attivita'  formative  dei  dirigenti
scolastici, dei direttori dei servizi  amministrativi  generali,  del
personale amministrativo, tecnico e  ausiliario,  garantendo  elevati
standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; 
      c) assolve alle funzioni  correlate  alla  formazione  continua
degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter; 
      d) sostiene un'azione di costante relazione  cooperativa  e  di
coprogettazione con le  istituzioni  scolastiche  per  la  promozione
della partecipazione dei  docenti  alla  formazione  e  alla  ricerca
educativa nelle medesime istituzioni. 
    2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento  delle  sue  attivita'
istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa  e  contabile  e  si
raccorda,  per  le  funzioni  amministrative,  con  gli  uffici   del
Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni
con le universita', con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e
privati, fornitori di servizi certificati di formazione. 
    3.  Sono  organi  della  Scuola  il   Presidente,   il   Comitato
d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale. 
    4. Il Presidente e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  ed
e' scelto tra professori universitari ordinari  o  tra  soggetti  con
competenze manageriali parimenti dotati di particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale    nell'ambito    dell'istruzione    e
formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e  puo'  essere
confermato  una  sola  volta.  Se  dipendente   statale   o   docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico e'  collocato  nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla  Scuola,  ne
ha la rappresentanza legale e presiede il  Comitato  d'indirizzo.  E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della  Scuola  ed
elabora  le  strategie  di  sviluppo  dell'attivita'  di  formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma  6  e  sentito  il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o,  se  non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato  a
titolo gratuito. 
    5. Il  Comitato  d'indirizzo,  presieduto  dal  Presidente  della
Scuola, si compone  di  cinque  membri,  tra  i  quali  i  presidenti
dell'INDIRE e dell'INVALSI e due  componenti  nominati  dal  Ministro
dell'istruzione   tra    personalita'    di    alta    qualificazione
professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre  anni  e,
tramite il direttore generale di cui al comma  6,  cura  l'esecuzione
degli atti, predispone  le  convenzioni  e  svolge  le  attivita'  di
coordinamento istituzionale della Scuola.  Il  Comitato  d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola,  nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo  funzionamento,  nonche'
quelle di funzionamento  dello  stesso  Comitato  d'indirizzo  e  del
Comitato  scientifico  internazionale.  Ai  componenti  del  Comitato
d'indirizzo spettano  esclusivamente  i  rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
    6. Presso la Scuola  e'  istituita  una  Direzione  generale.  Il
direttore generale e' nominato dal  Ministro  dell'istruzione  tra  i
dirigenti di prima fascia del medesimo  Ministero,  con  collocamento
nella posizione  di  fuori  ruolo,  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre  anni.  L'incarico  e'  rinnovabile  una  sola  volta.
L'organizzazione e il funzionamento  della  Direzione  generale  sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. 
    7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare
lo sviluppo delle attivita' formative del personale  scolastico  alle
migliori  esperienze  internazionali  e  alle  esigenze  proprie  del
sistema nazionale  di  istruzione  e  formazione,  rimane  in  carica
quattro anni ed e' composto da un massimo di sette  membri,  nominati
con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  che  indica  altresi'  i
criteri  per  la  nomina.  Ai  componenti  del  Comitato  scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
    8. La dotazione organica della Scuola e' definita  nella  tabella
di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di  prima
applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo  delle
aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato  A  e  delle  risorse
finanziarie  assegnate,  procede  al  reclutamento   utilizzando   le
graduatorie dei concorsi per funzionari di  Area  III  del  Ministero
dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda
fascia,  la  Scuola   procede   conferendo   l'incarico,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a dirigenti delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  o
in aspettativa non retribuita,  o  comando  o  analogo  provvedimento
secondo i  rispettivi  ordinamenti.  Nella  Scuola  non  puo'  essere
impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola. 
    9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla  relativa
copertura si provvede, per gli anni dal  2023  al  2026,  mediante  i
fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e,
a  decorrere  dall'anno  2027,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107. 
    Art. 16-ter (Formazione in  servizio  incentivata  e  valutazione
degli  insegnanti).  -  1.  Nell'ambito  dell'attuazione  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento  alle  metodologie
didattiche innovative e alle competenze linguistiche  e  digitali,  e
con  l'obiettivo  di  consolidare  e  rafforzare  l'autonomia   delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico  2023/2024,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  124,  della
legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e  dall'articolo  40  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in  ordine  alla  formazione
obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e
responsabile degli  strumenti  digitali,  anche  con  riferimento  al
benessere psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
educativi  speciali,   nonche'   le   pratiche   di   laboratorio   e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e  aggiornamento
permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di
ruolo,  articolato  in  percorsi  di  durata  almeno  triennale.  Per
rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono
parte integrante di detti percorsi di formazione anche  attivita'  di
progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo  sviluppo
delle   potenzialita'   degli   studenti,   volte   a   favorire   il
raggiungimento di  obiettivi  scolastici  specifici  e  attivita'  di
sperimentazione  di  nuove  modalita'  didattiche.  Le  modalita'  di
partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro  durata
e le eventuali ore  aggiuntive  sono  definite  dalla  contrattazione
collettiva. La partecipazione alle attivita' formative  dei  percorsi
si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento  ed  e'  retribuita
anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto. 
    2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al  comma  1  sono
definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con  il  supporto
dell'INVALSI e dell'INDIRE nello  svolgimento  in  particolare  delle
seguenti funzioni: 
      a) accreditamento delle  istituzioni  deputate  ad  erogare  la
formazione continua per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per  l'accreditamento  degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e  verifica
dei requisiti di cui al comma 8; 
      b) adozione  delle  linee  di  indirizzo  sui  contenuti  della
formazione  del  personale  scolastico  in  linea  con  gli  standard
europei; 
      c)  raccordo  della  formazione   iniziale   abilitante   degli
insegnanti con la formazione in servizio. 
    3. Al fine di promuovere  e  sostenere  processi  di  innovazione
didattica  e  organizzativa  della  scuola,  rafforzare   l'autonomia
scolastica e promuovere lo sviluppo  delle  figure  professionali  di
supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale,
la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
percorsi di formazione  in  servizio  strutturati  secondo  parametri
volti a garantire lo sviluppo di professionalita'  e  competenze  per
attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida  allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti  a  docenti  con
incarichi di collaborazione  a  supporto  del  sistema  organizzativo
dell'istituzione  scolastica  e  della   dirigenza   scolastica.   La
partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e
puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del  fondo  per  il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative  dei  propri  organi  collegiali,  ogni
autonomia scolastica individua le figure  necessarie  ai  bisogni  di
innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa,  nel
Rapporto di  autovalutazione  e  nel  Piano  di  miglioramento  della
offerta formativa. 
    4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui  al  comma  1,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico
2023/2024 su base volontaria e diviene  obbligatorio  per  i  docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto  collettivo
ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso  ai  predetti
percorsi formativi e' previsto per gli insegnanti di  ruolo  di  ogni
ordine e grado del sistema scolastico  un  elemento  retributivo  una
tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla   contrattazione
collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso
di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi  previste.  Sono  pertanto  previste,  con
particolare riferimento alla capacita' di incrementare il  rendimento
degli  alunni,   alla   condotta   professionale,   alla   promozione
dell'inclusione  e  delle  esperienze   extrascolastiche,   verifiche
intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo
oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale  nella  quale  il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato  livello  di
formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e  quella
finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e, in  particolare,  nella  verifica  finale  il
comitato e' integrato da un  dirigente  tecnico  o  da  un  dirigente
scolastico di un  altro  istituto  scolastico.  In  caso  di  mancato
superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale  sono  previste
anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata,  ai  sensi  del
comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  sentito  l'INVALSI,  avvia
dall'anno  scolastico  2023/2024  un  programma  di  monitoraggio   e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun  percorso
di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance,  che  sono
declinati dalle singole istituzioni scolastiche  secondo  il  proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di  valorizzare
gli strumenti presenti a normativa vigente.  Nella  verifica  finale,
nella quale si  determina  l'eventuale  conseguimento  dell'incentivo
salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene  anche  conto
dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e
di miglioramento degli indicatori di cui al  settimo  periodo.  Resta
ferma la progressione salariale di anzianita'. 
    5. Al fine di dare  attuazione  al  riconoscimento  dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
Fondo per l'incentivo  alla  formazione,  con  dotazione  pari  a  40
milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di  euro  nell'anno  2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236  milioni  di  euro  nell'anno
2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e  387  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo
una tantum di carattere accessorio, nel limite di  spesa  di  cui  al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito
una  valutazione  individuale  positiva  secondo  gli  indicatori  di
performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti  in  sede
di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con  l'obiettivo
di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva  e  non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel  limite  di
spesa  di  cui  al  presente  comma,  con  riferimento  all'anno   di
conseguimento della  valutazione  individuale  positiva.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10
milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di  euro  nell'anno  2027,
118 milioni di euro nell'anno 2028, 184  milioni  di  euro  nell'anno
2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e  316  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno   2031,   mediante   adeguamento   dell'organico
dell'autonomia  del  personale  docente   conseguente   all'andamento
demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a  partire
dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico  2031/2032,
nell'ambito delle cessazioni annuali,  con  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti  capitoli  relativi  al
personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026,  33
milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52
milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno  2030  e
71  milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.  In  attuazione  di  quanto
previsto  dal  periodo  precedente   le   consistenze   dell'organico
dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei  docenti  di
sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico  2026/2027,  a
667.325  posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575   posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno  scolastico
2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325
posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di
cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali  comunicano
a  ciascuna  istituzione  scolastica  la  consistenza   dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di  posti  non
facenti  parte  dell'organico   dell'autonomia   rimane   finalizzata
esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di  fatto,  secondo  i
parametri  della  normativa  vigente;  non  possono  essere  previsti
incrementi per compensare l'adeguamento  dei  posti  in  applicazione
della  disposizione  di  cui  al   presente   comma.   Il   Ministero
dell'istruzione, per il tramite degli  Uffici  scolastici  regionali,
effettua,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  un   monitoraggio
annuale dei posti  non  facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto  di  incremento  di
tali posti a compensazione della riduzione dei posti in  applicazione
della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli  esiti
al Ministero dell'economia - Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di  cui
al  decimo  periodo.  Per   eventuali   straordinarie   esigenze   di
compensazione della riduzione dei posti dell'organico  dell'autonomia
il  dirigente  scolastico  presenta  richiesta  motivata  all'Ufficio
scolastico  regionale  che  ne   da'   comunicazione   al   Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto  monitoraggio.  Le  risorse  del
Fondo di cui al primo  periodo  sono  rese  disponibili  e  ripartite
annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1,  comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro,
si accertano i risparmi realizzati in  relazione  all'adeguamento  di
organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente. Qualora, sulla base degli  esiti  del  monitoraggio  del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non  facenti
parte dell'organico dell'autonomia compensativi  dell'adeguamento  di
cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia  e'
riferito, nella misura massima di cui  al  quarto  periodo,  al  solo
contingente del potenziamento e  l'accertamento  di  cui  al  periodo
precedente  e'  riferito  ai  soli  risparmi  realizzati  a   seguito
dell'adeguamento   dell'organico   del   potenziamento   in    misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta
in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del
potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine  il  Fondo
di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni compensative tra il Fondo di  cui  al  presente
comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  anche  nel  caso  in  cui  non  siano
accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 
    6. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 335, lettera a), dopo  la  parola:  'titolo,'  sono
inserite  le  seguenti:  'distinto  per  posti  comuni,   posti   del
potenziamento e posti di sostegno,'; 
      b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        'b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate ai
sensi del comma 344,  distinte  per  ordine  di  scuola  e  grado  di
istruzione'; 
      c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: 
        '335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto
di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero  di
posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni,  posti
del  potenziamento  e  posti  di  sostegno,  che  sono   ridotti   in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma  5,
quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59'. 
    7. Non  necessitano  di  accreditamento  per  l'erogazione  della
formazione continua  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le  istituzioni
AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici  di  ricerca,  le
istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali  rappresentanti  i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 
    8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma  2,  lettera
a), i soggetti in possesso  dei  requisiti  di  moralita',  idoneita'
professionale,        capacita'        economico-finanziaria        e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento  dei  soggetti  gia'
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati  per
la formazione del personale della scuola, sono  requisiti  minimi  di
accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al  primo
periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra  gli
scopi statutari dell'ente, un'esperienza  almeno  quinquennale  nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta  in  almeno  tre
regioni, la  stabile  disponibilita'  di  risorse  professionali  con
esperienza universitaria pregressa nel settore della  formazione  dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli  standard
utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati  con  risorse
del Programma operativo nazionale. 
    9. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentite  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al  comma
1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma  4
criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti  e  della
capacita' didattica. La definizione del numero di  ore  aggiuntivo  e
dei  criteri  del  sistema  di   incentivazione   e'   rimessa   alla
contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle  more
dell'adozione del regolamento e  dell'aggiornamento  contrattuale  di
cui, rispettivamente, al primo e al secondo  periodo,  la  formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere  l'accesso
ai detti percorsi di  formazione  presentano  i  contenuti  minimi  e
seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto. 
    10. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1  relativi
all'erogazione della formazione, pari a complessivi  euro  17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e  primaria,
per gli anni 2023 e  2024,  a  complessivi  euro  41.218.788  per  la
formazione dei docenti delle scuole secondarie  di  primo  e  secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo  di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro  43.856.522  per
l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028,  si
provvede: 
      a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per  gli  anni  2023  e
2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1  -
Riforma 2.2 del PNRR; 
      b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per  gli  anni  2023  e
2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli  anni  2025  e  2026,  a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare  POC
'Per la Scuola' 2014-2020; 
      c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno  2027,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107; 
      d)  quanto  a  euro  3.856.522  per   l'anno   2027,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
      e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere  dall'anno  2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
      l) nel capo V, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
        "Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al  concorso  e
per l'immissione in ruolo). - 1. Fino  al  31  dicembre  2024,  fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con  riferimento
alla classe di concorso,  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  al
concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di  primo
e secondo grado e per i posti di  insegnante  tecnico-pratico  coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di  formazione  iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis  in
coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente  abilitato  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  2-bis  e  a
condizione che parte dei CFU/CFA siano  di  tirocinio  diretto.  Fino
alla  data  di  cui  al  primo  periodo,  sono  altresi'  ammessi   a
partecipare coloro  i  quali,  entro  il  31  ottobre  2022,  abbiano
conseguito i 24  CFU/CFA  previsti  quale  requisito  di  accesso  al
concorso secondo il previgente ordinamento. 
        2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1,
ai  percorsi  di  specializzazione  per  le  attivita'  di   sostegno
didattico agli alunni con  disabilita'  accedono,  nei  limiti  della
riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
coloro, ivi compresi i docenti  assunti  a  tempo  indeterminato  nei
ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni  di  servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno  nelle  scuole  del  sistema
nazionale di  istruzione,  ivi  compresi  le  scuole  paritarie  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale  delle  regioni,  e
che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo
di studio valido per  l'insegnamento.  I  percorsi  sono  svolti  con
modalita' di erogazione convenzionale,  interamente  in  presenza  o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di  tirocinio  e
laboratorio,  con  modalita'  telematiche  in  misura  comunque   non
superiore al 20 per cento del totale. 
        3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis,  con
riferimento ai vincitori del  concorso  di  cui  al  comma  1,  primo
periodo,   sono   definiti   i   contenuti   dell'offerta   formativa
corrispondente a  30  CFU/CFA  necessari  per  la  partecipazione  al
concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30  CFU/CFA  necessari
per  il  completamento  della  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e  una  lezione  simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale  sono
comunque  presenti  un  membro  designato   dall'Ufficio   scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno  esperto  di  formazione
nelle materie inerenti al percorso  abilitante,  anche  individuabile
tra i tutor  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  7.  La  nomina  di
personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo  non
deve determinare oneri di sostituzione a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
        4.  Fermo  restando  quanto   previsto   dal   comma   10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  i  vincitori
del concorso su posto  comune,  che  vi  abbiano  partecipato  con  i
requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un  contratto  annuale  di
supplenza  con  l'Ufficio  scolastico  regionale  a   cui   afferisce
l'istituzione   scolastica   scelta   e   completano   il    percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal  decreto  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento  della
prova finale del percorso universitario e  accademico  di  formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione  all'insegnamento  di
cui all'articolo 2-ter e  sono,  conseguentemente,  assunti  a  tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova  in  servizio,
il cui positivo superamento determina  la  definitiva  immissione  in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di  cui
all'articolo 13, comma 1. 
        5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3
dell'articolo 5, al fine dell'immissione  in  ruolo  dei  docenti  di
sostegno e solo all'esito delle  procedure  di  cui  all'articolo  1,
comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino  al  31
dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente  autorizzate  per
la predetta tipologia di posto sono  utilizzate  per  lo  scorrimento
delle graduatorie costituite e aggiornate  con  cadenza  biennale  ai
sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo  1  del
decreto-legge n. 126 del 2019. 
        6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di
concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del
Ministro   dell'istruzione,   di    concerto    con    il    Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  il  31  luglio
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati"; 
      m) sono aggiunti, in fine, gli allegati  A  e  B  di  cui  agli
allegati 2 e 3 annessi al presente decreto». 
    L'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  45  (Valorizzazione   del   personale   docente).   -   1.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
        "b-bis) valorizzazione del personale docente  che  garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica; 
        b-ter)  valorizzazione  del  personale  docente  che   presta
servizio in zone caratterizzate  da  rischio  di  spopolamento  e  da
valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di
dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234"; 
      b) dopo il comma 593 e' inserito il seguente: 
        "593-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  e  nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  e'  riservata   alla
valorizzazione del personale docente che garantisca  l'interesse  dei
propri alunni e studenti alla  continuita'  didattica  ai  sensi  del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di  cui  al  comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da
adottare entro il 30  giugno  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica  e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso  da  quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica". 
    2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il
comma 83 e' inserito il seguente: 
      "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta  a  quanto
previsto  a  legislazione  vigente  e  a   quanto   stabilito   dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni  scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al  secondo  periodo  possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico  regionale  competente,  nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi  del  comma  83  del
presente  articolo  e  dell'articolo  25,  comma   5,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o  del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione  nello
svolgimento  delle  funzioni  amministrative  e  organizzative.   Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in  reggenza,  che
possono avvalersi della facolta' di cui al  periodo  precedente,  con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo   periodo.   Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse  iscritte  nel  Fondo  per  il  miglioramento
dell'offerta formativa"». 
    L'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 46 (Perfezionamento della semplificazione  della  procedura
di  reclutamento  degli  insegnanti).  -  1.  All'articolo   59   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 10: 
        1) alla lettera  a),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una  prova  scritta  con  piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze  del  candidato  sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le  tecniche  della  didattica
generale e disciplinare, sull'informatica  e  sulla  lingua  inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura  concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31  dicembre  2024,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione,  l'accesso  alla  prova  di  cui  al  primo
periodo puo'  essere  riservato  a  coloro  che  superino  una  prova
preselettiva"; 
        2) alla lettera  b),  dopo  le  parole:  "prova  orale"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "nella  quale  si  accertano,   oltre   alle
conoscenze  disciplinari,  le  competenze  didattiche  e   l'abilita'
nell'insegnamento anche attraverso un test specifico"; 
        3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          "d-bis)  formazione  della  graduatoria  dei  soggetti  che
devono ancora conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  specifica
sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c), in applicazione  dell'articolo  5,  comma  4,  e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"; 
      b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        "10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al
comma 10,  anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  a  una  o  piu'
universita'.  E'  altresi'  istituita  con  decreto   del   Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una  commissione
di elevata qualificazione  scientifica  e  professionale  che,  anche
sulla base delle evidenze  desunte  dalla  prima  applicazione  della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente  articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida  sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi  consentano  di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche  necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare  dei
candidati. Ai componenti della  commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati"; 
      c) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: 
        "10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui  al  comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui  al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con  precedenza  rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al  comma  10,  lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili"; 
      d) il comma 12 e' abrogato; 
      e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: 
        "21-bis. Con riferimento  ai  soggetti  di  cui  all'articolo
18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione
di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente  articolo  cessa  di
avere efficacia dal 1° gennaio 2025". 
    2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    L'articolo 47 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione).  -  1.
Al  fine  di  potenziare  le  azioni  di  supporto  alle  istituzioni
scolastiche  per  l'attuazione  degli  interventi  legati  al   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi  alla  digitalizzazione
delle scuole, per  ciascuno  degli  anni  scolastici  ricompresi  tra
l'anno  scolastico  2022/2023  e  l'anno  scolastico   2025/2026   e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di  5  da  porre  in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e  presso  gli
Uffici  scolastici  regionali  per  la  costituzione  del  Gruppo  di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti  tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti  del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per  il
PNRR. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e  allo  scopo  di
garantire l'attuazione delle riforme legate  al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di  istruzione  e
formazione,  il  Ministero  dell'istruzione  si  avvale,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di  gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle  materie  inerenti  al  sistema
nazionale di istruzione e  formazione,  anche  con  riferimento  alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino  a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per  singolo  incarico,
entro il limite di spesa complessivo non  superiore  a  420.000  euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
    2. Allo scopo di assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza  per  il  sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa  alla  riorganizzazione  del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale"
sono inserite le seguenti: ", di spopolamento"; 
      b) al comma 345: 
        1) all'alinea, le  parole:  "il  mese  di  marzo  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 15 luglio 2022"; 
        2) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  "e  culturale"  sono
inserite le seguenti: ", di spopolamento". 
      3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108,  le  parole:  "al  contrasto  della  dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico  da  realizzare
nell'ambito  del  PNRR"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e  complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione". 
      4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2: 
          1) al quarto periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: ", cosi' come in caso  di  assenza  di  proposte  progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'"; 
          2) al settimo periodo, le parole: "euro 2.340.000,00"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 2.640.000,00"; 
        b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
          "2-bis. Resta fermo che il concorso di  progettazione  e  i
successivi livelli di progettazione sono affidati  nei  limiti  delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto  indicati  dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree. 
          2-ter. Al fine di garantire il  raggiungimento  dei  target
del PNRR e' possibile autorizzare un numero  piu'  ampio  di  aree  e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2,  Componente
3, del  PNRR,  anche  utilizzando  risorse  nazionali  disponibili  a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione"; 
        c) al comma 3, le parole: "6.573.240  euro"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "euro  6.873.240",  le  parole:  "9.861.360  euro",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "euro  11.486.360"
e le parole: "2.340.000 euro" sono sostituite dalle  seguenti:  "euro
2.640.000"; 
        d) al comma 4, la parola: "62.824.159,15" e' sostituita dalla
seguente: "82.824.159,15". 
    5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target
e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.  107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e  64,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32,  comma  7-bis,  e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate,  dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 
    6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a
euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per  ciascuno  degli
anni 2023, 2024 e 2025  e  a  euro  1.885.344  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022  al
2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  62,
secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
    7.  Nelle  more  dell'adeguamento  dello  statuto   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e'  collocato  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  di
aspettativa o di  comando,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Ove
l'incarico  non  sia  a  tempo  pieno,  e'  svolto  conformemente  ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza,  senza  collocamento  in  una
delle predette posizioni e  il  presidente  conserva  il  trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di  carica  stabilita  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove  l'incarico
sia svolto a  tempo  pieno,  al  presidente  compete  un  trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. 
    8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Le  istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a  quelli
previsti nel primo periodo sono  disponibili  per  le  operazioni  di
mobilita'  regionali  e  interregionali  e  per  il  conferimento  di
ulteriori  incarichi  sia  per  i  dirigenti  scolastici  sia  per  i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero  di  personale
con  riferimento  ai  posti  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi". 
    9. Al fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" sono inserite
le seguenti: "del 50 per cento"; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  a  bandire,
contestualmente  al  concorso  di  cui  al  comma  1,  una  procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di  religione  cattolica  che
siano  in  possesso  del  titolo  previsto  dai  punti  4.2.  e   4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
agosto 2012, n. 175, e del  riconoscimento  di  idoneita'  rilasciato
dall'ordinario diocesano competente  per  territorio  e  che  abbiano
svolto almeno trentasei  mesi  di  servizio  nell'insegnamento  della
religione   cattolica   nelle   scuole   statali.   Alla    procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50  per  cento
dei  posti  vacanti  e  disponibili  per   il   triennio   scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli  anni  scolastici  successivi  fino  al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme  restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Il  contenuto  del  bando,  i
termini di presentazione delle istanze, le modalita'  di  svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai  fini  della  predisposizione  delle  graduatorie  di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione  della
commissione di valutazione sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  il  quale  prevede,  altresi',  un  contributo  per
l'intera  copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  ai
fini  della  copertura  integrale  delle  spese  per   la   procedura
concorsuale"; 
      c) al comma 3, dopo la  parola:  "concorso"  sono  inserite  le
seguenti: "e della procedura straordinaria". 
    10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"al 31 agosto 2023". 
    11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera  d),
e comma 15, lettera c), del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa  previste  a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di  cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o  superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del  medesimo  articolo  59
del decreto-legge n. 73 del 2021». 
    All'articolo 48: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), le parole: «, commi 2 e 3,» sono soppresse; 
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso». 
    Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: 
    «Art. 48-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 
    All'articolo 49: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  In  considerazione  dell'incremento  dei  volumi  di
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo  dell'indicatore
della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  connesso  anche  al
riordino delle misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale  previsto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2021, n.  230,  per  l'anno  2022  lo  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 13  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
        1-ter. Al  fine  di  assicurare,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate ai sensi del presente comma  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
un contributo ai comuni di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  e'  integrata  per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di  13.522.000  euro
per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno  2023,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente: 
 
                                                      «Allegato 1-bis 
 
                                           (articolo 17-bis, comma 3) 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                                                          «Allegato 2 
 
                                  (articolo 44, comma 1, lettera m) ) 
 
                                                          "Allegato A 
 
                                           (articolo 16-bis, comma 8) 
 
Dotazione organica della Scuola di alta formazione dell'istruzione 
    
=====================================================================
|                   Ruolo                    |       Quantita'      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Direttore generale                          |           1          |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Dirigente II fascia                         |           1          |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Personale Area III F1                       |          12          |
+--------------------------------------------+----------------------+
    
". 
 
 
                                                           Allegato 3 
 
                                  (articolo 44, comma 1, lettera m) ) 
 
                                                          "Allegato B 
 
                                           (articolo 16-ter, comma 9) 
 
1) Vincoli 
    Il riconoscimento  dell'incentivo  salariale,  nel  limite  delle
risorse assegnate, e' deciso dal comitato per la valutazione  di  cui
all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua  la  valutazione
finale  ai  sensi  dell'articolo  16-ter,  comma  4.  Detto  comitato
determina i criteri, tra i quali l'innovativita' delle metodologie  e
dei  linguaggi   didattici,   la   qualita'   e   l'efficacia   della
progettazione didattica, la capacita' di inclusione, per  rendere  il
riconoscimento dell'incentivo salariale  selettivo  nei  termini  che
possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in
funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale.  Il
comitato  puo'  prevedere  che  per  la  valutazione  si  svolga   un
colloquio. 
    Per  l'orario  aggiuntivo  svolto  dal  docente  in   formazione,
funzionale all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  e'  corrisposto
comunque un compenso in misura forfetaria. 
    Annualmente con decreto del Ministero  dell'istruzione,  adottato
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
ripartito tra le istituzioni scolastiche  statali  il  Fondo  di  cui
all'articolo 16-ter, comma 5. 
    L'incentivazione retributiva non puo' essere  attribuita  secondo
criteri di rotazione tra il personale interessato. La  violazione  di
tale vincolo costituisce fonte di responsabilita' dirigenziale. 
 
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati 
    Il docente  che  scelga  di  accedere  alla  formazione  continua
incentivata si immette in un percorso formativo di  durata  triennale
che consta delle seguenti attivita': 
      a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della  pedagogia
e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione  con  le
competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale
universitaria); 
      b)   contributo   al   miglioramento   dell'offerta   formativa
dell'istituzione scolastica presso cui  il  docente  presta  servizio
nelle modalita' delineate all'articolo 16-ter, comma 1; 
      c) acquisizione, secondo la scelta del  docente,  dei  seguenti
contenuti specifici erogati dagli enti di  cui  all'articolo  16-ter,
commi  7  e  8,  che  a  seconda  della  complessita'  possono  avere
un'estensione pluriennale: 
      1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina  di
insegnamento; 
      2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi
nazionali ed europei; 
      3) governance della scuola: teoria e pratica; 
      4) leadership educativa; 
      5) staff e figure di sistema: formazione  tecnico-metodologica,
socio-relazionale, strategica; 
      6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili; 
      7)  continuita'  e  strategie  di  orientamento   formativo   e
lavorativo; 
      8) potenziamento delle competenze in  ordine  alla  valutazione
degli alunni; 
      9) profili applicativi del  sistema  nazionale  di  valutazione
delle istituzioni scolastiche; 
      10) tecniche della didattica digitale. 
    Le attivita' di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  sono  svolte
flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito  del  monte
ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono  previste  15
ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30  ore  per  la  scuola
secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi  dedicati
allo sviluppo della professionalita' del  docente.  Le  restanti  ore
sono   dedicate   ad   attivita'   di   progettazione,    tutoraggio,
accompagnamento,  guida  allo  sviluppo  delle  potenzialita'   degli
studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici  specifici  e  di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche"».