(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                        4 MAGGIO 2022, N. 41 
 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      al secondo periodo, dopo le parole: «in cui si  svolgono  anche
le» sono inserite le seguenti: «votazioni per le»; 
      al quarto periodo, le parole: «, dando la precedenza alle» sono
sostituite dalle seguenti: «ed e' effettuato iniziando  dalle  schede
per le» e le parole: «e poi a quelle» sono sostituite dalle seguenti:
«e passando poi a quelle per le elezioni»; 
      al quinto periodo, le parole: «rispettive  consultazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «consultazioni di rispettiva pertinenza». 
  All'articolo 3: 
    al comma 2: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «impossibilita'  alla»   sono
sostituite dalle seguenti: «impossibilita' di»; 
      al  quarto  periodo,  le  parole:  «di  suoi   delegati   quali
presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del  comune»
sono sostituite dalle seguenti: «di propri delegati,  compresi  nelle
liste elettorali  del  comune,  quali  presidente  e  componenti  del
seggio»; 
      al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «del presente articolo»; 
      al comma 5, le parole: «impossibilita'  alla»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «impossibilita'  di»  e  la  parola:  «comunque»  e'
soppressa; 
      al comma 6, dopo le parole: «comma 1-sexies,» sono inserite  le
seguenti: «primo periodo,». 
  All'articolo 4: 
    al comma 4, alinea, le parole: «e non oltre» sono soppresse. 
  All'articolo 5: 
    al comma 2, secondo periodo, le parole: «contrasto alla pandemia»
sono sostituite dalle seguenti: «contrasto  della  pandemia»  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:   «,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52». 
  All'articolo 6: 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole: «nei comuni» sono inserite le
seguenti: «con popolazione»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «che  non  esercitano»   sono
sostituite dalle seguenti: «che non abbiano esercitato»; 
      al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «alle elezioni politiche». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di elezioni politiche). - 1.
Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma  2,  primo  periodo,  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica successive  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo  parlamentare
in almeno una delle due Camere al 31  dicembre  2021  o  che  abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime  elezioni
della Camera dei deputati o  alle  ultime  elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia in  almeno  due  terzi  delle
circoscrizioni e abbiano  ottenuto  almeno  un  seggio  assegnato  in
ragione proporzionale o abbiano concorso  alla  determinazione  della
cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano
nazionale, un numero di voti validi superiore  all'1  per  cento  del
totale». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1: 
      al capoverso 1-ter,  la  parola:  «individuati»  e'  sostituita
dalla seguente: «individuato»; 
      al capoverso 1-quinquies,  primo  periodo,  le  parole:  «e  il
Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»; 
    al comma 6, lettera b): 
      al  numero  2),  le  parole  da:  «dopo  le   parole   "Ufficio
territoriale»  fino  alla  fine  del  numero  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le parole: "all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e
al Comune di Roma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli  Uffici
territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e
ai rispettivi comuni"»; 
      al numero 5), le parole: «le parole "di Roma" sono  soppresse,»
sono sostituite dalle seguenti: «le parole: ", da parte del Comune di
Roma," sono sostituite  dalle  seguenti:  "da  parte  del  competente
comune"»; 
      al comma 8, secondo  periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'
sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo». 
  All'articolo 8: 
    al comma 2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «pari  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a euro» e le parole: «Programma Fondi  di  riserva  e
speciali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «programma  "Fondi  di
riserva e speciali"».