(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «n. 152 e  della»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 152, e della»; 
    al comma 3: 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) al comma  420  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  dotazioni  di  cui  al
secondo periodo relative agli anni 2022  e  2023  sono  erogate,  nei
limiti di spesa previsti per  i  rispettivi  anni,  quale  contributo
forfettario per l'avvio delle  attivita'  di  coordinamento  e  delle
altre attivita' svolte dalla societa' di cui al comma 427"»; 
      alla lettera a), dopo le parole: «commi 2, 3,  4,  5  e  6»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      alla lettera b), capoverso 427-bis: 
      al primo periodo, dopo le parole: «29 luglio 2021, n. 108» sono
aggiunte le seguenti: «, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del
suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso,
nella  misura  strettamente  necessaria,  quando  l'applicazione  dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle  procedure  ordinarie  puo'
compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale  di  cui  al
comma 423»; 
      al secondo periodo, le parole: «programma di cui al comma  422»
sono sostituite dalle seguenti:  «programma  dettagliato  di  cui  al
comma  422  del  presente  articolo»  e  le  parole:   «del   decreto
legislativo 18 aprile» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»; 
    al comma 4, al primo periodo, dopo le parole:  «commi  422,  423,
426 e 427» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e,  al
secondo periodo, dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6»  e'  inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
    al comma 5, le parole: «ad ANAS  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'ANAS S.p.a.». 
  All'articolo 2: 
    al comma 3, le parole: «sono  destinate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' destinata». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      all'alinea, primo periodo, le  parole:  «500  mila  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»; 
      alla lettera a), dopo le parole: «elenco  di  interventi»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2»; 
    al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «data di entrata  in
vigore del  presente  decreto»  e'  inserito  il  seguente  segno  di
interpunzione: «,»; 
    al comma 4: 
      all'alinea, le parole: «500 mila euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «500.000 euro»; 
      alla lettera b), le parole: «risorse  di  cui  al  Fondo»  sono
sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»; 
    al comma 5: 
      alla  lettera  a),  numero  2),  dopo  le  parole:  «elenco  di
interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»; 
      alla  lettera  b),  numero  2),  dopo  le  parole:  «elenco  di
interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Al fine di  assicurare  l'adeguamento  dell'ordinamento
interno  alle  disposizioni  dettate  dall'Organizzazione   marittima
internazionale, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre
2011,  n. 164, e' inserito il seguente: 
        "Art. 7-bis (Adeguamento alle disposizioni  dell'IMO).  -  1.
Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili si da' attuazione alle  disposizioni  di  ordine  tecnico
contenute    in    risoluzioni,    circolari,    interpretazioni    e
raccomandazioni  dell'IMO  aventi  carattere   non   obbligatorio   o
subordinate     alla     preventiva     valutazione     da      parte
dell'Amministrazione"». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis  (Fondo  per  l'incentivo  alla  nautica  da  diporto
sostenibile). - 1. Al fine di favorire la transizione  ecologica  nel
settore della  nautica  da  diporto,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero della transizione ecologica  un  fondo,  con
una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di
motori endotermici alimentati da carburanti  fossili  con  motori  ad
alimentazione elettrica. 
    2.  I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse  del
fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite di  spesa  massima,
sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute  e
documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto  di  un
motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco  batterie,  con
contestuale rottamazione  di  un  motore  endotermico  alimentato  da
carburanti fossili. 
    3.  I  contributi  sono  riconosciuti  nei  limiti  previsti  dal
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
    4.   Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai
fini del rispetto del  limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del
medesimo comma 1. 
    5.  Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nel-l'ambito del programma "Fondi di riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo  2,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  20
luglio 2021,  n. 103, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
settembre 2021, n. 125, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
"In caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del
Piano morfologico e ambientale  della  Laguna  di  Venezia  entro  il
termine di cui al primo periodo e nelle  more  della  conclusione  di
detto procedimento: 
        a) il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede  a
realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone
la coerenza con i principi di  cui  all'articolo  1  della  legge  16
aprile  1973,  n.  171.   Di   tali   interventi   si   tiene   conto
nell'aggiornamento del suddetto Piano; 
        b) il Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed  il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede  a  eseguire  gli  interventi  di   manutenzione   necessari
all'attivazione funzionale  delle  barriere  del  Sistema  MOSE  alle
bocche di porto lagunari per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della
Laguna dalle acque alte, nonche'  quelli  necessari  al  mantenimento
della  funzionalita'  minima  dei  canali  di  navigazione  lagunare,
garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo  1  della
legge  16  aprile  1973,  n.  171.  Per  l'individuazione  e  per  la
predisposizione di un  idoneo  sito  di  conferimento  dei  sedimenti
movimentati a tale  scopo,  il  Provveditorato  predispone  gli  atti
progettuali  necessari  e   acquisisce   tutte   le   autorizzazioni,
concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta   e   assensi   comunque
denominati  mediante  conferenza  di  servizi  da  indire  ai   sensi
dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Di  tali
interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano". 
      1-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, l'Autorita' per la  Laguna  -  Nuovo  Magistrato
alle Acque di cui all'articolo 95,  comma  1,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei principi di  equilibrio  e  di
sostenibilita'  ambientale,  economica  e  sociale   del   territorio
lagunare, approva il nuovo Piano morfologico della Laguna di  Venezia
finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e
all'inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado  del
bacino  lagunare,  mediante  la  riduzione  e  il   contrasto   delle
determinanti, sia principali che secondarie, nonche' al  mantenimento
delle  morfologie  e  delle   funzionalita'   idromorfodinamiche   ed
ecosistemiche del sistema lagunare. Il nuovo Piano morfologico  della
Laguna di Venezia e' aggiornato ogni sei anni e individua: 
        a)   gli  interventi  necessari  finalizzati   al   controllo
dell'evoluzione negativa  dell'ambiente  lagunare,  identificata  nei
suoi  aspetti  essenziali,  come   perdita   di   velme   e   barene,
appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interramento  dei
canali e impoverimento di flora  e  fauna,  migliorando  altresi'  le
capacita'  di  resistenza  e   resilienza   dell'ambiente   lagunare,
favorendo i processi di rinaturalizzazione; 
        b)  le misure necessarie al fine di ridurre  progressivamente
l'inquinamento delle acque lagunari,  nonche'  le  attivita'  atte  a
proteggere i corpi idrici lagunari superficiali e  a  migliorarne  la
qualita' ambientale; 
        c)  le attivita' di monitoraggio ambientale dei corpi  idrici
lagunari  in  relazione  agli  interventi  di  tipo  idromorfologico,
ecologico e di qualita' ambientale. 
      1-quater. Nelle more dell'operativita'  dell'Autorita'  per  la
Laguna - Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95, comma 1,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Piano  di  cui
al comma 1-ter e' approvato dal Provveditorato interregionale per  le
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige  ed  il  Friuli
Venezia Giulia»; 
    al comma 2, le parole: «euro  675  mila»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 675.000»; 
    al comma 3, lettera b), le parole: «risorse di cui al fondo» sono
sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»; 
    al comma 4: 
      alla lettera b), numero 4), le parole: «dopo  le  parole»  sono
sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:»; 
      alla lettera b), numero 5), capoverso l), dopo  le  parole:  «e
della ristorazione» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Ai  fini  della   determinazione   del   compenso   da
riconoscere   al   Commissario   liquidatore   nominato   ai    sensi
dell'articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il rinvio alle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.  14,  contenuto  nel  secondo
periodo del  medesimo  comma  18,  deve  intendersi  come  riferibile
all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1,  2,  5,
6, primo periodo, 7, 8 e 9, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Disposizioni concernenti  le  Autorita'  di  sistema
portuale). - 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      "9-bis. Le  Autorita'  di  sistema  portuale  rientrano  tra  i
soggetti passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  (IRES)
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei  confronti  delle  quali  il
presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. 
      9-ter. Non costituisce esercizio di attivita'  commerciali,  in
quanto esercizio di funzioni  statali  da  parte  di  enti  pubblici,
l'attivita' di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle
tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16  della  presente
legge.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono determinati i limiti minimi e  massimi  stabiliti
per ciascuna  tipologia  dei  prelievi,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di  sistema  portuale
determina l'importo  delle  predette  tasse  all'interno  dei  limiti
previsti, destinando lo  stesso  alla  copertura  dei  costi  per  la
manutenzione e lo sviluppo delle parti  comuni  dell'ambito  portuale
destinate alla difesa del territorio,  al  controllo  e  alla  tutela
della sicurezza  del  traffico  marittimo  e  del  lavoro  in  ambito
portuale, alla viabilita' generale e ad attivita'  che  si  connotino
come estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche'  al  mantenimento
dei fondali, oltre che  alla  copertura  di  quota  parte  dei  costi
generali.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  sono   tenute   alla
rendicontazione dei predetti costi con le modalita' stabilite con  il
decreto di cui al secondo periodo. 
      9-quater.  I  canoni  percepiti  dalle  Autorita'  di   sistema
portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle  di
cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del
codice della navigazione, nonche' alle autorizzazioni all'uso di zone
e pertinenze demaniali di cui all'articolo  39  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328, sono considerati redditi  diversi  e  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo  d'imposta,
ridotto del 50 per cento a  titolo  di  deduzione  forfettaria  delle
spese". 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  periodi
d'imposta che hanno inizio a decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Sono
fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa  luogo
al rimborso di quanto gia' versato». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      al capoverso 7-bis, primo periodo, le  parole:  «e  nelle  more
dell'individuazione di un nuovo concessionario» sono sostituite dalle
seguenti: «, al fine di eseguire  gli  interventi  necessari  per  il
recupero della piena  funzionalita'  tecnica  di  detta  funivia,  di
garantire la continuita'  dell'esercizio  dei  servizi  di  trasporto
portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere  gli
attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di  un
nuovo concessionario,», le parole:  «Mare  Ligure  occidentale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Mar Ligure occidentale» e dopo le parole:
«per un periodo massimo di ventiquattro mesi» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»; 
      al capoverso 7-quater, le parole: «i cui  oneri  sono  posti  a
carico» sono sostituite dalle seguenti: «con oneri  a  carico»  e  le
parole:  «70  mila  euro»  e  «200   mila   euro»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «70.000 euro» e «200.000 euro»; 
      al capoverso 7-quinquies, lettera a), le  parole:  «risorse  di
cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo». 
   All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      alla lettera  b),  dopo  le  parole:  «articolo  22  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
      alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto  dall'articolo  2   del
regolamento di cui al decreto»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Al fine di  conseguire  celermente  gli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 del
medesimo  Piano,   Rivoluzione   verde   e   transizione   ecologica,
all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: 
        "c-bis.1) i siti e gli impianti  nella  disponibilita'  delle
societa'  di  gestione  aeroportuale  all'interno  del  perimetro  di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato  1
al decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  febbraio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017,  ferme
restando  le  necessarie  verifiche  tecniche  da   parte   dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC)". 
      3-ter.   All'articolo   11-quinquiesdecies,   comma   1,    del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis  (Norme  per  favorire  l'attuazione  delle  sinergie
all'interno  del  gruppo  Ferrovie  dello   Stato   italiane).   - 1.
L'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 2-ter (Norme per  favorire  l'attuazione  delle  sinergie
all'interno del gruppo Ferrovie dello  Stato  italiane).  -  1.  Allo
scopo di   realizzare  le  sinergie  previste  dall'articolo  49  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   21   luglio   2017,   n.   96,   anche   mediante   la
razionalizzazione   degli   acquisti   e    l'omogeneizzazione    dei
procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie  dello  Stato,
nonche'  per  rilanciare   gli   investimenti   nel   settore   delle
infrastrutture attraverso la  programmazione,  la  progettazione,  la
realizzazione e  la  gestione  integrata  delle  reti  ferroviarie  e
stradali di interesse nazionale: 
        a)  l'ANAS S.p.A. e le societa' da  questa  controllate  sono
autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono  attuazione  delle
disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio  2014,  appositi  accordi  e
convenzioni con le altre societa' del gruppo  Ferrovie  dello  Stato,
ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualita' di  centrale  di
committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni  e
servizi resi dalle altre societa' del gruppo; 
        b)  l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono
avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle
altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per  gli  acquisti  in
modo unitario di beni e servizi; 
        c)  l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono
concedere alle altre societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  l'uso
di beni immobili in gestione"». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «al  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo»; 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili sono individuate le tipologie  dei  comuni  che
possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di  riscossione  del
pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i  massimali  delle  tariffe,  da
definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle
tipologie dei permessi"»; 
      alla lettera a): 
        al numero 2), dopo le parole: «ricarica dei veicoli» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso; 
        al numero 3), le parole: «dei  servizi  di  distribuzione  di
carbolubrificanti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  successive
modificazioni,» e le parole: «, delle norme»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e delle norme»; 
      alla lettera b), capoverso categoria  «L3e»,  e'  aggiunta,  in
fine, la seguente parola: «L1e»; 
      alla lettera c), numero 3), capoverso 2-ter,  dopo  le  parole:
«Alla  sanzione»  sono  inserite  le  seguenti:  «amministrativa  del
pagamento di una somma»; 
      dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) all'articolo 61, comma 1, lettera c), sono  aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I veicoli o complessi  di  veicoli  che
sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici
rispondenti ai requisiti di  omologazione  previsti  dalla  normativa
europea possono superare le lunghezze totali  previste  dal  presente
articolo nel rispetto, comunque, di quanto  prescritto  al  comma  5.
Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o  rimossi,  a  cura
del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti  della
strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite
di velocita' inferiore o uguale a  50  km/h,  in  presenza  di  altri
utenti della strada vulnerabili. L'uso dei  dispositivi  aerodinamici
deve essere comunque  compatibile  con  le  operazioni  di  trasporto
intermodali  e,  in  ogni  caso,  allorche'  ritratti  o  piegati,  i
dispositivi non devono superare di oltre 20 cm  la  lunghezza  totale
del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi"»; 
      alla lettera d), capoverso 3-bis, secondo periodo,  le  parole:
«dell'archivio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anagrafe»; 
      dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) all'articolo 110: 
          1) al comma 5, le parole: "per gli adempimenti previsti  ai
commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di  svolgimento,  in
via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2,
2-bis e 3"; 
          2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2,  2-bis  e  3  sono
svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il  tramite
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,  attraverso  il
collegamento  telematico  con  il  centro   elaborazione   dati   del
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili"; 
        d-ter) all'articolo 114: 
          1)  al  comma  6,  dopo  le  parole:  "Le   modalita'   per
l'immatricolazione"   sono   inserite   le   seguenti   ",    gestite
esclusivamente in via telematica,"; 
          2) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
          "6-bis. Le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  svolte
dall'Ufficio della motorizzazione civile anche  per  il  tramite  dei
soggetti di cui alla legge 8  agosto  1991,  n.  264,  attraverso  il
collegamento  telematico  con  il  centro   elaborazione   dati   del
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili"»; 
      la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) all'articolo 116: 
          1) al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:
"f) B: 
          1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 kg, e' richiesto il superamento di  una  prova  di  capacita'  e
comportamento su veicolo specifico. In caso  di  esito  positivo,  e'
rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice  europeo,
indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; 
          2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto  di  merci,
alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo  2  della
direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa
autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a
condizione che la massa superiore a 3500  kg  non  determini  aumento
della capacita' di carico in relazione  allo  stesso  veicolo  e  sia
dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione
in relazione al sistema di propulsione di  un  veicolo  delle  stesse
dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad
accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la
patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni"; 
          2) al comma 4, le parole: "C1, C, D1 e  D,  anche  se  alla
guida di  veicoli  trainanti  un  rimorchio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE"; 
          3) al comma 11, le parole: "C1 o C, anche speciale,  ovvero
C1E  o CE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E  e  CE,  anche
speciale" e dopo le parole: "D1,  D1E,  D  e  DE"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche speciale,"»; 
      alla lettera g), numero 1), la parola: «morali»  e'  sostituita
dalla seguente: «soggettivi»; 
      dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        «g-bis) all'articolo 123: 
          1) al comma 7 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato  da  parte
del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente
di guida, nelle condizioni ivi previste, consente  il  conseguimento,
rispettivamente, della patente A2 o A senza  il  sostenimento  di  un
esame di guida"; 
          2) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          "7-bis.  L'avvio  di  attivita'  di  un'autoscuola  avviene
tramite segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  ai  sensi
dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
trasmessa per via telematica allo  Sportello  unico  delle  attivita'
produttive istituito presso il comune territorialmente competente  in
ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai  fini  delle  verifiche
preventive relative alla disponibilita' del parco veicolare ai  sensi
del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita'  produttive
e' assicurata una specifica funzionalita' di accesso e  consultazione
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5,
6 e 7"»; 
      alla lettera h), numero 2), capoverso 8-ter,  l'ultimo  periodo
e'  sostituito   dai   seguenti:   «In   caso   di   esito   negativo
dell'esperimento di guida, la patente e' revocata con decorrenza  dal
giorno stesso della prova.  In  caso  di  assenza  del  titolare,  la
patente  e'  sospesa  fino  all'esito  positivo   di   un   ulteriore
esperimento di guida che dovra' essere richiesto dall'interessato. La
sospensione decorre dal giorno successivo a  quello  fissato  per  la
prova senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento  da
parte degli uffici  periferici  del  Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile»; 
      dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
        «h-bis) all'articolo 167: 
          1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli  effettuato
con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al
5 per cento del valore misurato,  mentre  nel  caso  di  utilizzo  di
strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al  10
per cento del valore misurato"; 
          2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2.  Chiunque  circola  con  un  veicolo   la   cui   massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata
nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10  t,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 
          a)  da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t; 
          b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t; 
          c)  da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le  3
t; 
          d)  da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza  supera  le  3
t"; 
          3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
          "2-bis. I veicoli di cui al comma 2,  se  ad  alimentazione
esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica  e  ibrida  e  dotati  di
controllo elettronico della stabilita',  possono  circolare  con  una
massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni
di cui al comma 2"; 
          4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno  carico  non
superiore a 10 t, le sanzioni amministrative  previste  nel  comma  2
sono applicabili allorche' l'eccedenza non superi rispettivamente  il
5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della  massa
complessiva"; 
          5)  al  comma  3-bis,  le  parole:  "15  per  cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "10 per cento"; 
          6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5.  Chiunque  circola  con   un   autotreno   o   con   un
autoarticolato la  cui  massa  complessiva  a  pieno  carico  risulti
superiore a quella indicata nella carta di circolazione  e'  soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa  uguale  a  quella  prevista  nel
comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel  caso  in  cui  un
autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo  trainante  di
cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza  di  massa  e'  calcolata
separatamente tra i veicoli del complesso, applicando  le  tolleranze
di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore"; 
          7) al comma 10, le parole: "10 per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "5 per cento"; 
          8) al comma 10-bis, le parole: "valore minimo fra il 20 per
cento e il 10 per cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "5  per
cento"; 
          9) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
          "11.  Le  sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
articolo  sono  applicabili  anche  ai  trasporti   ed   ai   veicoli
eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa
complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del
viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione"; 
          10) al comma 12, dopo le parole: "strumenti di  pesa"  sono
inserite le seguenti: "di tipo statico"; 
          11) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
          "12-bis. Costituiscono  altresi'  fonti  di  prova  per  il
controllo del carico le risultanze degli strumenti di  pesa  di  tipo
dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati  o  approvati
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.  Le
spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9
in solido"»; 
      dopo la lettera i) sono  aggiunte  le  seguenti:  «i-bis)  dopo
l'articolo 198 e' inserito il seguente: 
        "Art. 198-bis (Disposizioni in materia di illeciti  reiterati
e relative sanzioni). - 1. La violazione,  anche  in  tempi  diversi,
della medesima norma relativa alla circolazione  di  un  veicolo  non
avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge  e'
considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3  e  ai
fini dell'applicazione della sanzione  prevista  dal  comma  4,  come
un'unica  infrazione.  Resta   fermo   che   le   condotte   commesse
successivamente alla prima notificazione  ovvero  alla  contestazione
immediata costituiscono nuove violazioni. 
        2.   Nel  caso  di  accertamento  di  piu'  violazioni  senza
contestazione  immediata  ai  sensi  dell'articolo  201,   l'illecito
amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli  accertati
nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica  e  non  ancora
notificati. 
        3.   Fuori  dei  casi  di  cui   al   comma   2,   l'illecito
amministrativo  oggetto  di  contestazione   immediata   assorbe   le
violazioni  accertate,  in  assenza   di   contestazione   ai   sensi
dell'articolo 201,  nei  novanta  giorni  antecedenti  alla  predetta
contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle  condizioni
di sicurezza della circolazione e fatti  salvi  i  divieti  posti  da
altre  disposizioni,  l'organo  accertatore   puo'   autorizzare   il
trasgressore a completare il viaggio o  a  raggiungere  il  luogo  di
destinazione per la via piu' breve e nel piu' breve tempo possibile. 
        4.  Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3,  fermo  restando  il
pagamento delle spese di  accertamento  e  notificazione  relative  a
ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento  in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del
pagamento di una somma pari al triplo del  minimo  edittale  previsto
per la disposizione violata, se piu' favorevole. 
        5.  In deroga all'articolo 202, il pagamento della  somma  di
cui al comma 4 puo' essere effettuato entro cento giorni dalla  prima
notificazione o dalla contestazione immediata  di  cui  al  comma  6.
Qualora, nei termini  indicati  dall'articolo  202,  sia  stato  gia'
effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per  la  specifica
violazione, entro il suddetto termine di  cento  giorni  puo'  essere
effettuata l'integrazione del pagamento da  corrispondere  all'organo
di polizia stradale che ha effettuato la  prima  notificazione  o  la
contestazione immediata, secondo le modalita' indicate dallo stesso. 
        6.  Il pagamento della somma prevista al comma 4,  effettuato
all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o
la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese  di
accertamento e notificazione per la  violazione  da  esso  accertata,
costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui  al
comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3. 
        7.   L'istanza  di  archiviazione  deve   essere   presentata
dall'interessato  all'ufficio  o  comando  da  cui  dipende  chi   ha
accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a  pena
di  decadenza,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  della   prima
notificazione o della contestazione immediata. L'istanza e' corredata
da copia  dell'attestazione  del  pagamento  di  cui  al  comma  6  e
dall'attestazione  del  pagamento  delle  spese  di  accertamento   e
notificazione relativa alla violazione o  alle  violazioni  accertate
dall'ufficio  o   al   comando   cui   la   stessa   e'   presentata.
L'archiviazione e'  disposta  dal  responsabile  dell'ufficio  o  del
comando da cui dipende chi ha accertato la violazione"; 
      i-ter) all'articolo  203,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
         "3-bis. Quando il veicolo  con  cui  e'  stata  commessa  la
violazione e'  immatricolato  all'estero  e  non  e'  possibile,  per
difficolta'  oggettive,  procedere  all'iscrizione  al  ruolo  ovvero
avviare altre procedure di riscossione  coattiva  nei  confronti  del
conducente o del  proprietario  o  di  altro  soggetto  obbligato  in
solido, la riscossione coattiva puo' essere attivata, nei cinque anni
successivi, nei confronti di chi e' trovato alla  guida  del  veicolo
stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207.
Con  provvedimento  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministero  dell'interno,
sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione  delle
somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano  i
proventi delle sanzioni"»; 
    al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 25 luglio 1996» sono
sostituite dalle seguenti: «, del 25 luglio 1996,»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9,  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente  articolo,  e'
adottato entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  puo'  essere
aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno»; 
    il comma 4 e' soppresso; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di  conclusione  delle
attivita' liquidatorie delle societa' di cui  all'articolo  2,  comma
2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in  relazione
alle quali alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto sia stato gia' adottato il decreto, previsto dal
secondo  periodo  del  medesimo  comma  2-terdecies,  di  nomina  del
commissario liquidatore, e' autorizzata la spesa in favore  di  detto
commissario liquidatore nel limite massimo  di  euro  2  milioni  per
l'anno 2022. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
      4-ter. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, qualora risulti, a seguito di accertamenti successivi al
rilascio dell'omologazione, l'uso di impianti  di  manipolazione  che
riducono  l'efficacia  dei  sistemi  di  controllo  delle  emissioni,
vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  giugno
2007, assegna un termine non superiore a sessanta giorni al  soggetto
titolare  dell'omologazione  per  l'adozione  di  misure   idonee   a
rimuovere l'impianto di manipolazione e a garantire il  rispetto  dei
valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e  immessi
sul mercato o gia' in  circolazione.  Il  termine  di  cui  al  primo
periodo  decorre  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  recante
la comunicazione al soggetto titolare dell'omologazione  degli  esiti
degli accertamenti di  cui  al  medesimo  primo  periodo.  Gli  oneri
derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  sono  a  carico  del
titolare dell'omologazione. 
      4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili  adotta  il  provvedimento  di  revoca  dell'omologazione
qualora, alla scadenza del  termine  assegnato  ai  sensi  del  comma
4-ter, il soggetto titolare dell'omologazione non  dimostri  di  aver
adottato misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione il cui
uso non e' ammesso e a garantire il rispetto  dei  valori  limite  di
emissioni applicabili ai veicoli prodotti e  immessi  sul  mercato  o
gia' in circolazione. 
      4-quinquies. Nei casi di  revoca  dell'omologazione  ovvero  di
mancata adozione, entro il  termine  assegnato  ai  sensi  del  comma
4-ter,  delle   misure   necessarie   a   rimuovere   l'impianto   di
manipolazione il cui uso non  e'  ammesso,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 ad  euro  3.500
per ciascun veicolo. 
      4-sexies. Al fine di completare l'asse viario  di  collegamento
tra la Via Aurelia e  il  casello  autostradale  della  Versilia  nel
comune di Pietrasanta in provincia di Lucca,  e'  assegnato  a  detto
comune, nel-l'anno 2022, un contributo di  euro  500.000  finalizzato
all'elaborazione della progettazione definitiva  ed  esecutiva  e  al
conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 31, comma 8,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
      4-septies. Agli oneri derivanti dal  comma  4-sexies,  pari  ad
euro 500.000 per l'anno 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
6, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
      4-octies.  Al  fine   di   accelerare   l'effettuazione   degli
interventi  di  manutenzione  necessari  a  garantire  la  viabilita'
funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la
regione  Toscana  e  la  regione  Emilia-Romagna  e   di   assicurare
un'alternativa alla E45 in caso di emergenza e,  in  particolare,  in
via prioritaria, la  risoluzione  della  situazione  emergenziale  di
tratti della ex strada stradale 3-bis "Tiberina" sottesi al  Viadotto
Puleto ricadente nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, e' assegnato
ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di  soggetti  attuatori
degli interventi, l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per
lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in
sicurezza della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede, previa  presentazione  di
un Piano degli interventi, identificati dai codici unici di  progetto
(CUP),  da  parte  dei  soggetti  attuatori,  alla   ripartizione   e
all'assegnazione delle  risorse  tra  gli  stessi.  Con  il  medesimo
decreto sono individuate le modalita' di revoca in  caso  di  mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130». 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in  materia  di  concessioni  e
infrastrutture autostradali). -  1. In  caso  di  estinzione  di  una
concessione autostradale  per  inadempimento  del  concessionario  ai
sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
l'importo previsto ai sensi  del  quarto  periodo  del  comma  1  del
medesimo articolo 35  e'  determinato,  previa  appropriata  verifica
delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto  dall'articolo
176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito  di  asseverazione  da
parte di una primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  adottato,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  dodici
mesi dall'estinzione della concessione. E' fatto salvo il diritto del
concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del
concessionario, determinato  tenendo  conto  anche  delle  risultanze
delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  su
richiesta  del  concedente,  finalizzate  a   verificare   lo   stato
dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. 
    2. Il  concedente  e'  autorizzato  a  trattenere  dall'ammontare
determinato  ai  sensi   del   comma   1   l'importo   corrispondente
all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di
concessione, nei confronti del concessionario.  Le  somme  trattenute
sono versate all'ANAS S.p.a.  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
definiti con  la  medesima  societa'  e  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, anche  tenendo  conto  del  flusso  di
cassa  derivante  dai  proventi  della  gestione  dell'infrastruttura
autostradale  eventualmente  affidata  all'ANAS   S.p.a.   ai   sensi
dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui
100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater. 
    4. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25  del  25
giugno 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  24
ottobre 2020, nelle  more  della  definizione  del  procedimento  per
l'affidamento di  detti  interventi,  sono  disposte  la  proroga  di
ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine  previsto  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita', apposta dal  medesimo  Comitato  interministeriale
con  la  delibera  n.  88  del  18  novembre  2010,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n.  198  del  26
agosto 2011, nonche' la proroga di ulteriori due  anni,  fino  al  10
dicembre 2024, del termine previsto per  l'adozione  dei  decreti  di
esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal
medesimo Comitato interministeriale con  la  delibera  n.  51  del  2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio
2014. Agli  eventuali  oneri  aggiuntivi  derivanti  dai  conseguenti
provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di  cui
all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del  decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156. 
    Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e  la  sicurezza
delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La convenzione  unica  del
18 novembre 2009 sottoscritta tra  l'ANAS  S.p.a.  e  la  Strada  dei
Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete  autostradale
costituita  dalle  autostrade  A24  e  A25  e'  risolta   per   grave
inadempimento del concessionario, Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  sulla
base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  n.  29
del  14  giugno  2022,  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la
presente  disposizione,  il  citato  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  reso  immediatamente  e
definitivamente efficace. Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  21,
comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai  decreti  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma  si  applica  la
disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto  periodo,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
    2. Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in  considerazione
della  retrocessione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  in  qualita'   di   concedente   della   rete
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle  more  del
trasferimento della  titolarita'  della  concessione  di  detta  rete
autostradale alla societa' in house  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.  121,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e,  comunque,
non oltre la data del  31  dicembre  2023,  l'ANAS  S.p.a.  assume  a
decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di  assicurare  la  continuita'
della circolazione in condizione  di  sicurezza,  la  gestione  delle
autostrade A24 e A25, ai  sensi  del  medesimo  comma  1  del  citato
articolo 35, provvedendo altresi'  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
      a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; 
      b)  completamento  degli   interventi   di   cui   all'articolo
52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  di   cui
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  a
valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; 
      c)  nei  limiti   delle   risorse   allo   scopo   individuate,
effettuazione di ogni ulteriore intervento  ritenuto  necessario  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ovvero
dal  Commissario  straordinario   di   cui   all'articolo   206   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2,  nonche'
per assicurare la continuita' della circolazione lungo le  autostrade
A24 e A25, l'ANAS S.p.a.: 
      a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a valere  sulle
risorse di cui al comma 10, del personale della societa'  Strada  dei
Parchi S.p.a., nonche' delle societa' Parchi Global Services S.p.a. e
Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di  un
contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette  societa'  e
assegnato,  alla  medesima  data,  allo  svolgimento   del   servizio
autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente.
L'ANAS S.p.a. e'  altresi'  autorizzata  ad  assumere,  nella  misura
necessaria ad assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal  fine,  non
e' tenuto ad osservare i termini di preavviso  previsti  in  caso  di
dimissioni  volontarie  e  che  e'  inquadrato,  fatto  salvo  quanto
previsto dal terzo  periodo,  secondo  le  previsioni  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS  S.p.a.,
in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla  Strada  dei
Parchi  S.p.a.,  dalla  Parchi  Global  Services   S.p.a.   o   dalla
Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto  economico
e  normativo,  dell'anzianita'  lavorativa  maturata   presso   dette
societa'. Al personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del presente
comma continuano ad applicarsi, purche' impiegato  nello  svolgimento
del servizio autostradale relativo alle autostrade A24  e  A25  e  in
deroga alle previsioni di  cui  al  secondo  periodo,  le  condizioni
economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi  Global
Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia,  ad
ogni effetto economico e normativo, del livello  di  inquadramento  e
dell'anzianita'  lavorativa  maturata  presso  dette   societa'.   Il
personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del  secondo  periodo  e'
trasferito, con esclusione del diritto d'opzione  e  fatta  salva  la
possibilita' di detto personale di rassegnare le  proprie  dimissioni
con gli effetti di cui all'articolo 2119,  primo  comma,  del  codice
civile, alla societa' di cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  entro  la  data
indicata con il decreto  di  cui  al  comma  2-septies  del  medesimo
articolo 2  ovvero,  se  posteriore,  entro  la  data  dell'effettivo
affidamento a detta  societa'  della  titolarita'  della  concessione
relativa alla rete autostradale costituita  dalle  autostrade  A24  e
A25; 
      b)  per   l'affidamento   delle   attivita'   necessarie   alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga  ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di  cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto; 
      c) puo'  effettuare  la  selezione  degli  operatori  economici
affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2  di
importo inferiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  n.  50
del  2016,  anche   nell'ambito   degli   accordi   quadro   previsti
dall'articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai  quali  non  e'
ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi
accordi quadro ovvero non  si  e'  provveduto  alla  loro  esecuzione
secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3,  4,
5 e 6, dello stesso codice; 
      d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio,
comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla  data  del  31  dicembre
2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di
gestione nonche'  all'effettuazione  degli  interventi  di  cui  alla
lettera a) del  comma  2  del  presente  articolo  e,  per  la  parte
eccedente, a  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  comma  2,  del
presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione  in  favore
dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' affidate ai sensi
del presente articolo. 
    4. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  3,  la  societa'
Strada dei Parchi S.p.a., la societa' Parchi Global Services  S.p.a.,
la societa' Infra-engineering  S.r.l.  e  la  societa'  Toto  Holding
S.p.a. provvedono a mettere immediatamente a  disposizione  dell'ANAS
S.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di
funzionalita' delle infrastrutture autostradali  e  ai  programmi  di
manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i
beni immobili, e i beni immateriali necessari per la  gestione  e  la
manutenzione  ordinaria  delle  autostrade  A24  e  A25,  nonche'   a
garantire al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta
la documentazione pertinente detenuta da  dette  societa'  ovvero  da
altre societa' controllate dalla  societa'  Toto  Holding  S.p.a.  La
documentazione e i beni messi  a  disposizione  dell'ANAS  S.p.a.  ai
sensi del presente comma sono  analiticamente  indicati  in  appositi
verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 
    5. In caso di inosservanza degli obblighi  di  cui  al  comma  4,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, e' nominato un commissario ad acta  che  si  sostituisce
agli organi di amministrazione delle  societa'  di  cui  al  medesimo
comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei
beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento  della  propria
attivita', il commissario ad  acta  puo'  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della  collaborazione
dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le
facolta' previsti dai decreti  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973,  n.  600,  e  dalle  altre
disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi
dello Stato. 
    6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'ANAS S.p.a.
delle attivita'  di  cui  al  comma  2,  nonche'  per  assicurare  la
continuita' della circolazione lungo le  autostrade  A24  e  A25,  le
prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei  Parchi
S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione
degli interventi di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma  2,
qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022,
sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni  dalla
predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui  al  primo
periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili. 
    7. In relazione alle procedure di affidamento  indette  dall'ANAS
S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al  comma  2,
nonche'  a  quelle  indette  dal  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  i  relativi
bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali
finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  nei  limiti  ivi  previsti,  a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale  della  societa'
Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022  nelle
attivita' di manutenzione ordinaria, straordinaria  o  di  ripristino
infrastrutturale delle tratte  autostradali  A24  e  A25,  garantendo
altresi' l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in  essere
e  con  salvaguardia,  ad  ogni  effetto   economico   e   normativo,
dell'anzianita' lavorativa maturata presso la detta societa'. 
    8. Al fine di promuovere  un  ampio  percorso  di  partecipazione
democratica nella programmazione delle attivita' di cui al comma 2  e
di favorire una definizione organica e  condivisa  delle  tariffe  da
pedaggio, e' istituito un Tavolo istituzionale  presso  il  Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili.  Il  Tavolo  e'
presieduto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili o da un suo delegato ed e' composto da un  rappresentante
dell'ANAS  S.p.a.,  un  rappresentante  della  regione  Abruzzo,   un
rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza  dei  sindaci
dei comuni interessati dalle tratte autostradali  A24  e  A25  e  del
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU).  Ai
componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita',  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.  Dall'istituzione  e
dal funzionamento del Tavolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
    9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture   stradali   e   autostradali   provvede,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018,  n.
130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare,  entro  il  31
dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera  infrastruttura
autostradale  costituita  dalle  autostrade  A24  e  A25,  informando
mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e i membri del Tavolo di cui  al  comma  8  sui
risultati dell'attivita' ispettiva svolta. 
    10. Alla copertura degli oneri derivanti  dalla  lettera  a)  del
comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' dai commi 4 e
6 si provvede a valere sui proventi dei  pedaggi  riscossi  dall'ANAS
S.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l'anno  2022
e' riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a. un'anticipazione  di  euro
60  milioni,  che  e'  restituita  dalla  medesima  societa',   senza
applicazione di interessi, entro sessanta  giorni  dal  trasferimento
della  titolarita'  della  concessione  relativa   all'infrastruttura
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla  societa'  in
house di cui all'articolo 2, comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, effettuato a  valere  sui  ricavi  da  pedaggio
complessivamente riscossi alla  data  del  citato  trasferimento,  al
netto di quelli impiegati per i costi di gestione e  di  manutenzione
ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo. Detto  importo  e'
riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 
    11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal  grave
inadempimento della societa' Strada dei Parchi S.p.a.  agli  obblighi
previsti dalla  convenzione  unica  di  cui  al  comma  1,  l'importo
previsto ai sensi dell'articolo 35,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  e'  determinato
secondo le modalita' previste  dal-l'articolo  7-bis,  comma  1,  del
presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 
    12.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai
sensi e per gli effetti  dell'articolo  7-bis,  comma  2,  una  somma
corrispondente  all'entita'  delle  rate  di  corrispettivo  di   cui
all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui
al comma 1, dovute e non  ancora  versate  dalla  Strada  dei  Parchi
S.p.a. all'ANAS S.p.a. alla data dell'8 luglio  2022.  Il  versamento
all'ANAS S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del
presente comma avviene secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
7-bis, comma 2. 
    13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10, pari a
60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 7-quater. 
    Art.  7-quater  (Disposizioni  finanziarie).  - 1.   Agli   oneri
derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  7-bis  e   7-ter,   pari
complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni
di euro per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro per l'anno  2024,  si
provvede: 
      a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di
euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato  dalla  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
      b) quanto a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  parte   corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili; 
      c) quanto a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  13-duodecies
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
      d) quanto a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    Art.  7-quinquies  (Disposizioni  in  materia  di   distribuzione
automobilistica). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o
l'importatore  e  i   singoli   distributori   autorizzati   per   la
commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati,  nonche'  di
autoveicoli  che   siano   stati   immatricolati   dai   distributori
autorizzati da non piu' di sei mesi e che non abbiano  percorso  piu'
di 6.000 chilometri. 
    2.  Gli  accordi  tra  il  costruttore  o  l'importatore   e   il
distributore  autorizzato  hanno  durata  minima  di  cinque  anni  e
regolano le modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive
assunzioni di responsabilita' e la ripartizione  dei  costi  connessi
alla vendita. Ciascuna parte comunica,  con  nota  in  forma  scritta
trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione  di  non
procedere alla rinnovazione  del-l'accordo,  a  pena  di  inefficacia
della medesima comunicazione. 
    3.  Il  costruttore  o  l'importatore,  prima  della  conclusione
dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche'  in  caso  di  successive
modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le
informazioni di cui sia  in  possesso,  che  risultino  necessarie  a
valutare consapevolmente l'entita' degli impegni  da  assumere  e  la
sostenibilita'  degli  stessi  in  termini  economici,  finanziari  e
patrimoniali, inclusa la stima  dei  ricavi  marginali  attesi  dalla
commercializzazione dei veicoli. 
    4. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordo prima
della scadenza contrattuale e'  fatto  obbligo  di  corrispondere  al
distributore   autorizzato   un    equo    indennizzo,    parametrato
congiuntamente al valore: 
      a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai
fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati  ammortizzati
alla data di cessazione dell'accordo; 
      b) dell'avviamento  per  le  attivita'  svolte  nell'esecuzione
degli accordi, commisurato al fatturato del distributore  autorizzato
negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo. 
    5. L'indennizzo di cui al comma 4  non  e'  dovuto  nel  caso  di
risoluzione per inadempimento o quando il  recesso  sia  chiesto  dal
distributore autorizzato. 
    6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma  2,
primo  periodo,  del  decreto-legge  10  settembre  2021,   n.   121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
e' differito al 30 settembre 2022. 
    Art. 7-sexies (Modifica all'articolo 200 del decreto-legge n.  34
del 2020). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti  e
il perseguimento piu' rapido ed efficace degli obiettivi  di  rinnovo
dei mezzi di trasporto destinati ai  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale, all'articolo 200, comma  7,  primo  periodo,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino  al  31  dicembre
2024" sono soppresse». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole: «Osservatorio nazionale  per  il  supporto
alla programmazione e per il monitoraggio  della  mobilita'  pubblica
locale sostenibile» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Osservatorio
nazionale per il supporto alla programmazione e per  il  monitoraggio
del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile»; 
    al comma 2: 
      all'alinea,  la  parola:  «,  provvede,»  e'  sostituita  dalla
seguente: «provvede»; 
      alla lettera a), dopo le parole: «articolo 84,  comma  1,  del»
sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
    al comma 3, dopo le parole: «puo'  stipulare»  sono  inserite  le
seguenti: «, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,»; 
    al comma 4, le  parole:  «e  della  mobilita'  sostenibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «e della mobilita' sostenibili»; 
    al comma 7, alinea, le parole: «di cui all'articolo 16-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 16-bis»; 
    al  comma  8,  le  parole:  «e  relativa  all'anno  2022,  e   da
calcolarsi» sono sostituite dalle seguenti: «relativa all'anno  2022,
da calcolare»; 
    al comma 9: 
      al primo periodo, dopo le parole: «sono eserciti» il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso e la parola: «mensile» e'  sostituita
dalla seguente: «trimestrale»; 
      il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «In  caso  di
mancata  o  ritardata  effettuazione  degli  interventi   manutentivi
comunicati ai sensi del  presente  comma,  l'ente  concedente  ovvero
affidante il  servizio  di  trasporto  pubblico  assegna  all'azienda
inadempiente  un  termine  non  superiore  a   novanta   giorni   per
l'esecuzione  degli  interventi   manutentivi   comunicati.   Qualora
l'azienda non effettui gli interventi manutentivi  entro  il  termine
assegnato ai sensi del  secondo  periodo,  l'ente  concedente  ovvero
affidante il servizio di trasporto pubblico  provvede  ad  effettuare
gli  interventi  manutentivi  in  danno  dell'azienda   inadempiente,
nonche'  ad  applicare  nei  confronti  della  stessa  una   sanzione
amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000  euro  e
non superiore a 500.000 euro, determinata tenendo conto  dei  criteri
indicati  nel  decreto  di  cui  al  comma  10,  dell'entita'   degli
interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o
ritardata effettuazione degli interventi determina sulla  continuita'
nonche' delle attivita' poste in essere  al  fine  di  assicurare  la
tempestiva realizzazione degli interventi»; 
      al quarto  periodo,  le  parole:  «,  e  sono  destinate»  sono
sostituite dalle seguenti: «e sono destinate»; 
    al comma 11,  al  primo  periodo,  le  parole:  «prescrivendo  le
necessarie misure di  mitigazione,  nonche'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione e» e,  al
secondo periodo, le  parole:  «prorogabile,  una  sola  volta,»  sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile una sola volta»; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
provvedono alle finalita' di cui ai commi da 9  a  11  ai  sensi  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,  nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti»; 
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
      «12-bis. Al fine di migliorare l'organizzazione della mobilita'
nelle aree urbane, all'articolo 5 della legge 28  dicembre  2015,  n.
221, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
        "6. Al fine  di  assicurare  l'abbattimento  dei  livelli  di
inquinamento  atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei  consumi
energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e  della
circolazione stradale, la riduzione al  minimo  dell'uso  individuale
dell'automobile e il contenimento del  traffico,  l'educazione  della
comunita' scolastica alla mobilita' sostenibile  e  il  miglioramento
dell'accessibilita'  scolastica,  fatta   salva   l'autonomia   delle
istituzioni scolastiche,  il  Ministro  dell'istruzione,  sentiti  il
Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  il
Ministro  della  transizione  ecologica,  tenendo  conto  del   piano
'Rigenerazione Scuola' di cui all'articolo 10, comma 3,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta  specifiche  linee  guida
per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni  ordine  e
grado del mobility manager  scolastico  finalizzate  alla  promozione
della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile. 
        6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o  in  rete,
individuano il mobility manager scolastico tra il personale  docente,
senza  esonero  dall'insegnamento,   ovvero   ricorrendo   a   figure
professionali  esterne,  in  coerenza  con  il   piano   dell'offerta
formativa. 
        6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di: 
          a) diffondere la cultura della mobilita' sostenibile; 
          b) promuovere l'uso della mobilita'  ciclo-pedonale  e  dei
servizi di noleggio e condivisione di veicoli  elettrici  o  a  basso
impatto ambientale; 
          c) supportare il mobility manager d'area, ove  nominato,  e
le competenti amministrazioni  locali  ai  fini  dell'adozione  delle
misure di mobilita' sostenibile fornendo  elementi  per  favorire  la
sostenibilita' degli spostamenti del  personale  scolastico  e  degli
studenti dell'istituto scolastico; 
          d) segnalare al competente ente locale  eventuali  esigenze
legate al trasporto scolastico e delle persone con disabilita'. 
        6-quater.  Il  Ministero  dell'istruzione  puo'   mettere   a
disposizione delle istituzioni scolastiche un'infrastruttura digitale
al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti del mobility  manager
scolastico. 
        6-quinquies.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
      12-ter.  All'articolo  229,  comma  4,   primo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  le  parole:  "le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono inserite  le  seguenti:  "ad
eccezione delle istituzioni scolastiche,". 
      12-quater. Al fine di garantire la continuita' dei  servizi  di
collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con  le  isole
minori  siciliane  oggetto  della  convenzione  stipulata  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
nonche' del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, al soggetto incaricato della gestione dei servizi
e' riconosciuto un contributo straordinario, nella misura massima  di
8 milioni di euro,  destinato  a  compensare  gli  effetti  economici
dell'aumento eccezionale dei  costi  del  carburante  nell'anno  2022
rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. 
      12-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
determinazione della compensazione di cui  al  comma  12-quater,  nei
limiti di quanto strettamente necessario  a  compensare  la  maggiore
spesa derivante dall'aumento eccezionale del costo del  carburante  e
comunque in misura non superiore  all'importo  massimo  stabilito  al
comma  12-quater.  Tali  criteri,  al  fine  di   evitare   eventuali
sovracompensazioni, sono definiti tenendo conto degli  aumenti  delle
tariffe gia' praticati dal gestore dei  servizi  nel  primo  semestre
2022 sulla base degli strumenti previsti  a  legislazione  vigente  o
della convenzione in essere. 
      12-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
12-quater, pari a 8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
      12-septies. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita'
gestionale  della  linea  metropolitana  di  Catania,  elevando,   al
contempo, la qualita' dei servizi erogati, e' autorizzata la spesa di
5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede: 
        a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e
2023, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse  del  Fondo  di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
        b) quanto a 5 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2024,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo  le  parole:  «all'articolo  1»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla lettera a), le parole: «per il 2025»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le  parole:  «per
l'anno 2026 e 300  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
l'anno 2026, 300 milioni»; 
      alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni  dal  2026  al
2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «ciascuno
degli anni 2026 e 2027» e le parole: «dal  2032  al  2034,»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal 2032 al 2034 e»; 
      alla lettera c), le parole: «di 300 milioni di euro per  l'anno
2026, 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni  di
euro per l'anno 2026, 500 milioni»; 
    al comma 6, le  parole:  «risorse  rinvenienti  dall'abrogazione»
sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti  dall'abrogazione
della disposizione»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. Fermo restando quanto  previsto,  in  relazione  agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per  gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e dal titolo  II  della  parte  I  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021, il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  nei  limiti  delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  effettua  il
monitoraggio dell'osservanza dei termini  procedimentali  di  cui  al
comma  3,  segnalando  alla  regione  competente  eventuali  ritardi,
proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione
un termine non superiore a  trenta  giorni  per  la  conclusione  del
procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai  sensi
del  primo  periodo,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili propone l'esercizio dei poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131"»; 
    il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      «7. All'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) gli interventi di piccola manutenzione  nonche'  quelli
atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  sono  curati  direttamente  dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di  proprieta'
di terzi. Fermo restando  quanto  previsto  dal  periodo  precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e' fatta  salva
la possibilita' di finanziare  e  realizzare  l'esecuzione  anche  di
interventi relativi alla messa a norma  degli  impianti  o  correlati
alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire  il
coordinamento degli  stessi  con  altri  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere  forme
di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di  scala
e contribuendo al contenimento  dei  relativi  costi,  l'Agenzia  del
demanio o i Provveditorati  interregionali  per  le  opere  pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri,
l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei  casi
in cui interessino immobili gia' oggetto di finanziamenti per  lavori
nell'ambito  di  piani  di  investimento  approvati  dalla   medesima
Agenzia. Parimenti  i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa  con  l'Agenzia  del
demanio,  l'esecuzione  degli  interventi  ascritti   ai   piani   di
intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino
immobili  gia'  oggetto  di  finanziamento  nell'ambito  del  Sistema
accentrato  delle   manutenzioni.   Tutti   gli   interventi   curati
direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici  sono  comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
verificare le previsioni contrattuali in materia"; 
        b) al comma  5,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "L'esecuzione degli interventi  di  manutenzione  ordinaria
ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di  importo  in  ogni
caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e'
curata,  senza   nuovi   o   maggiori   oneri,   direttamente   dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili". 
      7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi  11-bis  e
11-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la  data
dell'abrogazione dell'articolo 92, comma 7-bis, del codice di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo
217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55. 
      7-ter. All'articolo  16-sexies  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Resta ferma la possibilita' per  le  amministrazioni,
le Autorita' indipendenti, la Commissione  e  gli  enti  indicati  al
comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprieta',  di
entrare nel  possesso  anticipato  anche  di  porzioni  di  immobili,
corrispondendo, nei limiti delle risorse  disponibili,  una  somma  a
titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri  quadri  delle
porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione
e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito;
il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del  contratto  di
locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli  specifici
accordi contrattuali tra le parti"»; 
    al comma 8, alinea, dopo le parole: «All'articolo 121  del»  sono
inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
      «8-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 121, comma 3,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  come  modificato  dal  comma  8  del  presente   articolo,   si
considerano validi  ad  ogni  effetto  di  legge  le  qualifiche,  le
abilitazioni e gli attestati di formazione  periodica,  previsti  dal
medesimo comma 3 del citato articolo 121,  conseguiti  dal  personale
del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
anteriormente alla data del 16 giugno 2022. 
      8-ter. Al fine di consentire lo svolgimento  in  sicurezza  dei
percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)  degli
studenti  degli  istituti  nautici  e   professionali   della   pesca
commerciale  e  delle  produzioni   ittiche,   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede  a
definirne  le  modalita'  di  svolgimento  a  bordo  di  imbarcazioni
nautiche a decorrere dall'anno scolastico  2022/  2023,  con  proprio
provvedimento che deve tenere conto di un percorso formativo, facendo
riferimento  alle  norme  IMO  STCW  1995,  e  successive  modifiche,
prevedendo per gli studenti  la  frequenza  del  corso  di  sicurezza
personale e  responsabilita'  sociali  (Personal  Safety  and  Social
Responsibilities -PSSR) con oneri a carico degli stessi»; 
    al comma 9, alinea, le parole: «procedure  per  digitalizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «procedure per la digitalizzazione» e
le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. All'articolo 59, comma  1,  lettera  aa),  del  decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: "adozione"  sono
inserite le seguenti: "dei principi"»; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al punto 8), le parole: "nonche'  Porto  di  Licata"  sono
sostituite dalle seguenti:  ",  Porto  di  Licata  nonche'  Porto  di
Sciacca"; 
        b) al punto 9), le parole: "Porti di Augusta e Catania"  sono
sostituite dalle seguenti: "Porti di Augusta, Catania e Pozzallo"; 
        c) al punto 10), le  parole:  "e  Monopoli"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", Monopoli e Termoli"; 
        d) al punto 12), le parole: "e Ortona" sono sostituite  dalle
seguenti: ", Ortona e Vasto"»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          "3-bis.  Al  fine  di  sviluppare  ulteriori  percorsi   di
formazione che favoriscano l'integrazione  interdisciplinare  fra  il
mondo accademico, la  formazione  e  la  ricerca  nel  settore  della
pubblica amministrazione,  nonche'  di  integrare  il  sistema  della
formazione universitaria, postuniversitaria, della ricerca  e  quello
dell'accesso sempre piu' qualificato nella pubblica  amministrazione,
la Scuola puo' prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione
anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento  post  lauream
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
          3-ter.  La  Scuola,  previo  accreditamento  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  del  predetto  regolamento
relativamente al numero minimo  di  docenti  per  la  formazione  del
collegio del dottorato, comunque non  inferiore  a  sei,  individuati
anche tra professori universitari sulla base di una  convenzione  con
l'ateneo di appartenenza secondo le modalita' di cui all'articolo  6,
comma  11,  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   in   quanto
compatibili, puo' altresi' emanare bandi per corsi  di  dottorato  in
Scienze della pubblica amministrazione, in favore di  un  massimo  di
otto candidati, fino al raggiungimento, a regime,  di  un  numero  di
frequentatori non superiore a  trentadue  unita',  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente"; 
        b) all'articolo 11,  comma  2-bis,  primo  periodo,  dopo  le
parole: "possono essere" e' inserita la seguente: "prioritariamente". 
      10-ter. Le  strutture  finanziate  con  risorse  assegnate  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ai
comuni  per  interventi  straordinari  sul  patrimonio   residenziale
pubblico, ai sensi dell'articolo 3, primo comma,  lettera  q),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora del tutto completate, possono
essere  riutilizzate   dai   medesimi   comuni   beneficiari,   anche
eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione  che  sia
garantita  una  finalita'  di   interesse   pubblico   generale.   Le
amministrazioni   interessate   provvedono    all'attuazione    delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
      10-quater. All'articolo 5, comma 2-ter,  del  decreto-legge  28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al terzo periodo, dopo le parole: "sono depositati"  sono
inserite le seguenti: "ai soli fini informativi"; 
        b)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "Con  la  stessa
modalita'" sono inserite le seguenti: "e per le medesime finalita'". 
      10-quinquies. Al fine  di  realizzare  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  di
competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, al medesimo articolo 1, comma 26, della citata legge  n.
160 del 2019, le parole da: "come previsto" fino a: "legge 28  giugno
2019, n. 58," sono soppresse e le parole: "e' assegnata  al  soggetto
attuatore degli  interventi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
trasferita alla medesima provincia"»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della
Scuola nazionale dell'amministrazione». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «quarto  periodo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al quarto periodo» e le  parole:  «del  13  dicembre
2011.» sono sostituite dalle seguenti: «, del 13 dicembre 2011»; 
      alla lettera b), dopo le parole: «risorse del PNC» e'  inserito
il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla lettera c), le parole:  «sono  inserite»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono aggiunte», dopo le parole: «risorse del PNC» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e  dopo  le  parole:
«n. 101» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso; 
    al comma 2, le parole: «dei materiali da costruzione, nonche' dei
carburanti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  materiali   da
costruzione,  dei  carburanti»  e  le  parole:  «e,  al  fine»   sono
sostituite dalle seguenti: «e al fine»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo,  della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  "entro  otto  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"»; 
    al comma 4, le parole: «di cui  articolo  22  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  22  del  codice  dei
contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto»   e   dopo   le   parole:
«dell'articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «citato  codice  di
cui al»; 
    al comma 5, le parole: «e  di  euro  3.500.000»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «ed  euro  3.500.000»  e   le   parole:   «mediante
corrispondente  utilizzo  delle  risorse  di  cui  al   Fondo»   sono
sostituite dalle seguenti: «,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  psico-fisico  dei
minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto
socioeconomico    delle    citta',    nonche'    il     miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza e  la  rifunzionalizzazione  di
spazi pubblici, anche periferici, secondo  il  modello  urbano  della
citta' intelligente, inclusiva e sostenibile  (Smart  City),  per  la
realizzazione di parchi gioco innovativi e' istituito nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  per  l'attuazione   di   un   programma
sperimentale denominato  "Dateci  spazio"  destinato  ai  comuni  con
popolazione superiore a 300.000 abitanti. Le relative  proposte  sono
trasmesse, anche per via telematica, entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e devono indicare l'area oggetto di intervento, le  finalita'
ludico-didattiche perseguite, i profili di accessibilita',  sicurezza
e  risparmio  energetico,  il  cronoprogramma  per  la  realizzazione
dell'intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa  alle
forniture, le modalita' e i costi di gestione ed eventuali  ulteriori
contribuzioni alla realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili  a
finanziamento, nel limite massimo  di  500.000  euro,  esclusivamente
interventi che non risultino gia' destinatari di contributi e risorse
sulla base di altra normativa regionale, nazionale o europea. 
      5-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti: 
        a)  i  tempi  e  le  relative  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento; 
        b) i criteri per la valutazione delle proposte; 
        c) le modalita' di monitoraggio del programma e le ipotesi di
revoca del finanziamento. 
      5-quater. La valutazione delle proposte di cui al  comma  5-ter
e' svolta dall'Alta Commissione di cui  all'articolo  1,  comma  439,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a tal fine, puo' avvalersi
del  supporto   tecnico   delle   strutture   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche'  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica  di  missione
di cui all'articolo 214 del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. L'Alta Commissione opera con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
l'avvalimento avviene senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
      5-quinquies. L'Alta  Commissione  di  cui  al  comma  5-quater,
all'esito  dell'esame  delle  proposte  presentate,   predispone   un
apposito elenco, contenente le proposte ammissibili a finanziamento e
il codice unico di progetto  (CUP)  di  ciascun  intervento,  che  e'
approvato con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
periodo sono altresi' definiti i termini per  la  stipulazione  delle
convenzioni o degli  accordi  di  programma  per  l'attuazione  delle
proposte. 
      5-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   da   5-bis   a
5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      5-septies. In ottemperanza alla direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021  per  l'adeguamento  delle
decisioni  di  investimento  pubblico  ai  principi  di  coerenza   e
compatibilita' con il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sviluppo
sostenibile, il Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  4,
comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55,  promuove,
d'intesa con il comune di Genova, la regione  Liguria,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  la   Rete
ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico  previsto
dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di  un
progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione  urbana  delle
aree del comune  di  Genova,  interessate  dal  progetto  ferroviario
"Potenziamento Genova-Campasso" di cui al medesimo comma  12-septies,
denominato "Progetto di riqualificazione e rigenerazione  urbana  per
Genova",  finalizzato  ad  una  maggiore  sostenibilita'  ambientale,
sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a
realizzare un miglioramento del contesto urbano. 
      5-octies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  5-septies  e'
autorizzata in favore della Rete ferroviaria italiana s.p.a. la spesa
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di  20  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. 
      5-novies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del
citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 55 del 2019, il comune di Genova, la regione  Liguria,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
Rete ferroviaria italiana s.p.a. provvedono a definire,  mediante  la
sottoscrizione di un'apposita convenzione e senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le  attivita'  necessarie  per
assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e delle opere
del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova di
cui al comma 5-septies, ferma restando l'attribuzione  al  comune  di
Genova delle funzioni di  soggetto  attuatore  delle  opere  e  degli
interventi inseriti nel predetto Progetto di riqualificazione. 
      5-decies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  5-septies  a
5-novies, pari a complessivi 89 milioni di euro, si provvede: 
        a) quanto a 3 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024, mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 47,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160; 
        b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
    alla rubrica, le parole: «di  particolare  complessita'  o»  sono
soppresse. 
  All'articolo 12: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «della Commissione tecnica  VIA  e
Commissione  PNRR-PNIEC»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e  VAS  e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole:  «1,5  milioni  di
euro annui» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «8  milioni  di  euro
annui»; 
      al secondo periodo, le parole: «1,5 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «8  milioni  di  euro  annui»  e  dopo  le
parole: «a decorrere dall'anno 2022» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Nell'ambito  delle  esigenze  connesse  ai  complessivi
adempimenti riferiti al PNRR e al fine di accelerare le procedure  di
individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e di  erogazione
delle risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il necessario
supporto alle  amministrazioni  centrali  e  locali  e  una  costante
verifica sullo stato di attuazione delle procedure di  gara  per  gli
interventi ammissibili a finanziamento ai sensi del  citato  articolo
26,  comma  7,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad istituire, per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  due  posizioni  dirigenziali  di
livello non generale. Alla copertura  delle  predette  due  posizioni
dirigenziali  di  livello  non  generale   si   provvede   attraverso
l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio  2022-2024,
in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      1-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1-bis,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  assumere,
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nei  limiti  della
vigente  dotazione  organica,  un  contingente   di   personale   non
dirigenziale pari a 10 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale
e' effettuato, senza il previo svolgimento delle  previste  procedure
di  mobilita',  attraverso  l'indizione  di   procedure   concorsuali
pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie  di  concorsi
pubblici. 
      1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1-bis
e 1-ter, pari ad euro 320.557 per l'anno 2022 e  ad  euro  769.336  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
      1-quinquies. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo,  e  comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
parola: "provvedimento" e' sostituita dalla seguente: "parere". 
      1-sexies.  Anche  al  fine  di  garantire  il   supporto   alle
amministrazioni locali  titolari  di  interventi  del  PNRR  per  gli
adempimenti  di  monitoraggio,  controllo   e   rendicontazione   dei
finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con  particolare
riferimento al controllo sul divieto di doppio  finanziamento  e  sui
conflitti  d'interesse   nonche'   all'espletamento   dei   controlli
antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno
e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  relazione  alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio  2022-2023,  a
reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti  della
vigente dotazione organica, un contingente di 700 unita' di personale
da inquadrare nell'Area III,  posizione  economica  F1,  di  cui  400
unita' per le esigenze del Ministero dell'interno, e  in  particolare
delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unita' per le
esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in
particolare delle  ragionerie  territoriali  dello  Stato,  senza  il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione
di apposite procedure concorsuali pubbliche o  lo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e  di  euro  31.493.700  a
decorrere dall'anno 2023. 
      1-septies.   Il   Ministero   dell'interno   e   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato stipulano un apposito  protocollo  d'intesa  per
definire l'attivita' di collaborazione destinata  alle  finalita'  di
cui al comma 1-sexies, anche attraverso la  costituzione  di  presidi
territoriali  unitari  tra  le  prefetture-uffici  territoriali   del
Governo e le ragionerie territoriali dello Stato. 
      1-octies. Per la corresponsione al personale  non  dirigenziale
da reclutare ai sensi del comma 1-sexies dei compensi dovuti  per  le
prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa di  euro
1.000.000 a decorrere dall'anno 2023, di  cui  euro  500.000  per  le
esigenze del Ministero dell'interno ed euro 500.000 per  le  esigenze
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
      1-novies. Agli oneri di cui ai commi 1-sexies e 1-octies,  pari
a euro 2.624.475  per  l'anno  2022  e  a  euro  32.493.700  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 1.449.364 euro per l'anno 2022 e a 17.892.368 euro  annui  a
decorrere dall'anno  2023,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno  e,  quanto  a  1.175.111  euro  per  l'anno  2022  e  a
14.601.332 euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
      1-decies. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, dopo le parole: "I comandi o  distacchi"  sono
inserite le seguenti: "del personale non dirigenziale"; 
        b) al comma 3, primo periodo, le parole:  "per  il  personale
non dirigenziale" sono soppresse». 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 12-bis (Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia
di PNRR). - 1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora  risulti,
anche sulla base di  quanto  rappresentato  dalle  amministrazioni  o
dalle altre  parti  del  giudizio,  che  il  ricorso  ha  ad  oggetto
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  in  caso  di
accoglimento  dell'istanza  cautelare,  il  tribunale  amministrativo
regionale, con la medesima ordinanza, fissa la  data  di  discussione
del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di
trenta giorni  dalla  data  di  deposito  dell'ordinanza,  disponendo
altresi' il deposito dei documenti necessari e  l'acquisizione  delle
eventuali altre prove occorrenti. In  caso  di  rigetto  dell'istanza
cautelare da parte del tribunale  amministrativo  regionale,  ove  il
Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia
di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per  la
fissazione dell'udienza di merito. In tale  ipotesi,  si  applica  il
primo periodo del presente  comma  e  il  termine  di  trenta  giorni
decorre dalla data  di  ricevimento  dell'ordinanza  da  parte  della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da'  avviso
alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i
termini previsti  dal  presente  comma,  la  misura  cautelare  perde
efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio
del potere da parte della pubblica amministrazione. 
    2. Nella decisione cautelare e nel  provvedimento  di  fissazione
dell'udienza  di  merito,  il  giudice  motiva  espressamente   sulla
compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto
dei termini previsti dal PNRR. 
    3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a  rappresentare  che
il ricorso ha ad oggetto una procedura  amministrativa  che  riguarda
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR. 
    4. Sono parti necessarie dei giudizi  disciplinati  dal  presente
articolo  le  amministrazioni  centrali  titolari  degli   interventi
previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per  le  quali  si  osservano  le
disposizioni delle leggi speciali che  prescrivono  la  notificazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica  l'articolo
49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
    5.  Ai  procedimenti  disciplinati  dal  presente   articolo   si
applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120,  comma  9,
del codice del processo amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 
    7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole:  "di  cui  al  comma  1"  sono  inserite  le
seguenti:  "e  nei   giudizi   che   riguardano   le   procedure   di
progettazione, autorizzazione,  approvazione  e  realizzazione  delle
opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
e  le   relative   attivita'   di   espropriazione,   occupazione   e
asservimento,  nonche'  in  qualsiasi  procedura  amministrativa  che
riguardi interventi finanziati in tutto o in  parte  con  le  risorse
previste dal PNRR"; 
      b) dopo le parole: "al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
104."  sono  aggiunte  le  seguenti:  "In  sede  di   pronuncia   del
provvedimento cautelare si tiene conto della  coerenza  della  misura
adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi
di attuazione del PNRR". 
    8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022,  la
misura cautelare sia gia' stata concessa, qualora il ricorso abbia ad
oggetto qualsiasi  procedura  amministrativa  che  riguardi  opere  o
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR, l'udienza per la discussione del merito e' anticipata d'ufficio
entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si  applicano  le
ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo. 
    Art. 12-ter (Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del
comitato di monitoraggio di cui  all'articolo  1-bis,  comma  7,  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56). - 1. All'articolo 1-bis, comma 7,
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  dopo  le  parole:
"Ministero della difesa," sono inserite le seguenti:  "del  Ministero
dell'interno,". 
    Art. 12-quater (Misure urgenti per le infrastrutture  culturali).
- 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata, per l'anno  2022,
di 15 milioni  di  euro.  Alla  copertura  degli  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
    Art.   12-quinquies   (Clausola   di   salvaguardia).   - 1.   Le
disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione». 
    All'allegato 1, dopo le parole:  «(Articolo  9,  comma  2)»  sono
inserite le seguenti: «Importi in milioni di euro».