ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA, di seguito denominato le "Parti", DESIDEROSI di promuovere tra loro strette relazioni; CON L'INTENTO di promuovere e facilitare l'accesso ad opportunita' che consentano ai giovani di acquisire una migliore comprensione della cultura, della societa' e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, lavoro e di vita all'estero; CON L'INTENTO di garantire la reciprocita' assicurando che i rispettivi cittadini beneficino in uguale misura del presente Accordo, cosi' come del tipo e della qualita' delle opportunita' offerte; CONVINTI del valore rappresentato dal facilitare gli scambi giovanili; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 Finalita' La finalita' del presente Accordo e' di: (a) definire le categorie di cittadini italiani e canadesi che possono beneficiare del presente Accordo; (b) semplificare e facilitare le procedure amministrative applicabili per i cittadini di una delle Parti che intendono fare ingresso, soggiornare, viaggiare e lavorare temporaneamente nel territorio dell'altra Parte; (c) assicurare condizioni di reciprocita' cosi' che i cittadini delle Parti possano beneficiare in egual misura dell'Accordo; e (d) garantire una continua collaborazione e condivisione di informazioni tra le Parti per l'efficace attuazione del presente Accordo. Le Parti non condividono informazioni personali (ossia informazioni su un individuo identificabile) ai sensi del presente Accordo.