(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
 
                                 TRA 
 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                              IL CANADA 
 
                  IN MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE 
 
 
  LA REPUBBLICA ITALIANA  E  IL  CANADA,  di  seguito  denominato  le
"Parti", 
  DESIDEROSI di promuovere tra loro strette relazioni; 
  CON L'INTENTO di promuovere e facilitare l'accesso ad  opportunita'
che consentano ai giovani  di  acquisire  una  migliore  comprensione
della  cultura,  della  societa'  e  delle  lingue  dell'altra  Parte
attraverso un'esperienza di viaggio, lavoro e di vita all'estero; 
  CON L'INTENTO  di  garantire  la  reciprocita'  assicurando  che  i
rispettivi  cittadini  beneficino  in  uguale  misura  del   presente
Accordo, cosi' come del tipo  e  della  qualita'  delle  opportunita'
offerte; 
  CONVINTI  del  valore  rappresentato  dal  facilitare  gli   scambi
giovanili; 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                              Finalita' 
 
  La finalita' del presente Accordo e' di: 
    (a) definire le categorie di cittadini italiani  e  canadesi  che
possono beneficiare del presente Accordo; 
    (b)  semplificare  e  facilitare  le   procedure   amministrative
applicabili per i cittadini di una delle  Parti  che  intendono  fare
ingresso,  soggiornare,  viaggiare  e  lavorare  temporaneamente  nel
territorio dell'altra Parte; 
    (c) assicurare condizioni di reciprocita' cosi' che  i  cittadini
delle Parti possano beneficiare in egual misura dell'Accordo; e 
    (d) garantire  una  continua  collaborazione  e  condivisione  di
informazioni tra le Parti  per  l'efficace  attuazione  del  presente
Accordo. Le  Parti  non  condividono  informazioni  personali  (ossia
informazioni su un individuo identificabile) ai  sensi  del  presente
Accordo.