ARTICOLO 4 Durata della Partecipazione per Cittadini idonei 1. Un cittadino idoneo che soddisfi i requisiti per l'accesso previsti dal presente Accordo puo' beneficiare dell'Accordo stesso per un massimo di due (2) partecipazioni autorizzate. Il periodo autorizzato per ciascun soggiorno non deve superare i dodici (12) mesi. 2. Per ogni partecipazione deve essere presentata una domanda distinta.