(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
          Durata della Partecipazione per Cittadini idonei 
 
  1. Un cittadino idoneo  che  soddisfi  i  requisiti  per  l'accesso
previsti dal presente Accordo puo'  beneficiare  dell'Accordo  stesso
per un massimo di due  (2)  partecipazioni  autorizzate.  Il  periodo
autorizzato per ciascun soggiorno non deve  superare  i  dodici  (12)
mesi. 
  2. Per ogni  partecipazione  deve  essere  presentata  una  domanda
distinta.