ARTICOLO 5 Rilascio dei Documenti 1. Ciascuna Parte adopera il massimo impegno per agevolare le procedure di ingresso e permanenza nel proprio territorio a favore degli idonei cittadini dell'altra Parte. 2. Nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili in materia di immigrazione, nonche' di considerazioni relative all'interesse pubblico, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale e alla salute pubblica: (a) il Canada rilascia a cittadini italiani idonei, una lettera di presentazione e, ove previsto, un visto di residenza temporanea. Se prescritto dalle norme, il Canada rilascia una Autorizzazione elettronica di Viaggio (eTA). Le lettera di presentazione deve: (i) Facilitare il rilascio di un permesso di lavoro ai cittadini italiani idonei, al loro arrivo al punto di ingresso canadese, (ii) essere valida per un massimo di dodici (12) mesi, (iii) indicare il periodo di soggiorno autorizzato, e (iv) specificare la categoria di soggiorno, cosi' come definite nell'Articolo 2; (b) all'arrivo dei cittadini italiani idonei e in possesso di una valida lettera di presentazione, il Canada rilascia un permesso di lavoro valido per l'intero periodo di soggiorno autorizzato, sempre che essi soddisfino la legislazione e i regolamenti canadesi in materia di immigrazione e le condizioni derivanti dall'esercizio dell'autorita' discrezionale del funzionario dell'immigrazione. I permessi di lavoro rilasciati a cittadini che ricadono sotto l'Articolo 2(b) oppure 2(c) sono riferiti a un datore di lavoro gia' identificato, in conformita' della documentazione di cui all'Articolo 3.1(h)(i) o (ii), i permessi di lavoro rilasciati ai cittadini che ricadono sotto l'Articolo 2(a) non specificano il datore di lavoro; (c) Il Canada garantisce che la lettera di presentazione sia rilasciata dai funzionari canadesi a cui viene presentata la domanda. 3. Nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili in materia immigrazione, nonche' di considerazioni relative all'interesse pubblico, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale e alla salute pubblica: (a) L'Italia rilascia, ai cittadini canadesi idonei, un visto. Il visto deve: (i) essere valido per un massimo di dodici (12) mesi, (ii) indicare il periodo di permanenza autorizzato, (iii) specificare la categoria di soggiorno, come definito nell'Articolo 2, e (iv) essere un visto vacanza lavoro per la categoria di cui all'Articolo 2(a); essere un visto di lavoro per la categoria di cui all'Articolo 2(b); essere un visto di studio/tirocinio per la categoria di cui all'Articolo 2(c); (b) Le procedure necessarie per svolgere attivita' lavorativa in Italia per i cittadini di cui all'Articolo 2(a) devono essere avviate a seguito dell'arrivo in Italia del titolare di visto. Il datore di lavoro comunica l'assunzione del cittadino canadese alle competenti autorita', secondo la legislazione nazionale italiana. 4. I cittadini italiani e canadesi, in possesso dei documenti di ingresso emessi dall'Italia o dal Canada, di cui al presente Articolo, sono autorizzati a lavorare per l'intero periodo di soggiorno autorizzato, per un massimo di dodici (12) mesi, anche con lo stesso datore di lavoro, ove lo desiderino.