(Accordo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
                       Rilascio dei Documenti 
 
  1. Ciascuna Parte adopera  il  massimo  impegno  per  agevolare  le
procedure di ingresso e permanenza nel proprio  territorio  a  favore
degli idonei cittadini dell'altra Parte. 
  2. Nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili in
materia  di  immigrazione,   nonche'   di   considerazioni   relative
all'interesse pubblico, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale
e alla salute pubblica: 
    (a) il Canada rilascia a cittadini italiani idonei,  una  lettera
di presentazione e, ove previsto, un visto di  residenza  temporanea.
Se prescritto dalle norme,  il  Canada  rilascia  una  Autorizzazione
elettronica di Viaggio (eTA). Le lettera di presentazione deve: 
      (i)  Facilitare  il  rilascio  di  un  permesso  di  lavoro  ai
cittadini italiani idonei,  al  loro  arrivo  al  punto  di  ingresso
canadese, 
      (ii) essere valida per un massimo di dodici (12) mesi, 
      (iii) indicare il periodo di soggiorno autorizzato, e 
      (iv) specificare la categoria di soggiorno, cosi' come definite
nell'Articolo 2; 
    (b) all'arrivo dei cittadini italiani idonei e in possesso di una
valida lettera di presentazione, il Canada rilascia  un  permesso  di
lavoro valido per l'intero periodo di soggiorno  autorizzato,  sempre
che essi soddisfino la  legislazione  e  i  regolamenti  canadesi  in
materia di immigrazione  e  le  condizioni  derivanti  dall'esercizio
dell'autorita' discrezionale  del  funzionario  dell'immigrazione.  I
permessi  di  lavoro  rilasciati  a  cittadini  che  ricadono   sotto
l'Articolo 2(b) oppure 2(c) sono riferiti a un datore di lavoro  gia'
identificato, in conformita' della documentazione di cui all'Articolo
3.1(h)(i) o (ii), i permessi di lavoro rilasciati  ai  cittadini  che
ricadono sotto l'Articolo 2(a) non specificano il datore di lavoro; 
    (c) Il Canada garantisce che  la  lettera  di  presentazione  sia
rilasciata dai funzionari canadesi a cui viene presentata la domanda. 
  3. Nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili in
materia   immigrazione,   nonche'    di    considerazioni    relative
all'interesse pubblico, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale
e alla salute pubblica: 
    (a) L'Italia rilascia, ai cittadini canadesi idonei, un visto. Il
visto deve: 
      (i) essere valido per un massimo di dodici (12) mesi, 
      (ii) indicare il periodo di permanenza autorizzato, 
      (iii) specificare la  categoria  di  soggiorno,  come  definito
nell'Articolo 2, e 
      (iv) essere un visto vacanza lavoro per  la  categoria  di  cui
all'Articolo 2(a); essere un visto di lavoro per la categoria di  cui
all'Articolo  2(b);  essere  un  visto  di  studio/tirocinio  per  la
categoria di cui all'Articolo 2(c); 
    (b) Le procedure necessarie per svolgere attivita' lavorativa  in
Italia per i cittadini di cui all'Articolo 2(a) devono essere avviate
a seguito dell'arrivo in Italia del titolare di visto. Il  datore  di
lavoro comunica l'assunzione del cittadino canadese  alle  competenti
autorita', secondo la legislazione nazionale italiana. 
  4. I cittadini italiani e canadesi, in possesso  dei  documenti  di
ingresso  emessi  dall'Italia  o  dal  Canada,  di  cui  al  presente
Articolo,  sono  autorizzati  a  lavorare  per  l'intero  periodo  di
soggiorno autorizzato, per un massimo di dodici (12) mesi, anche  con
lo stesso datore di lavoro, ove lo desiderino.