(Accordo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
             Entrata in vigore, Emendamenti, Estinzione, 
            Risoluzione delle controversie e Sospensione 
 
  1. Le Parti si notificano reciprocamente, attraverso uno scambio di
note diplomatiche, l'avvenuto completamento delle  procedure  interne
richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del  secondo
mese successivo alla ricezione dell'ultima nota diplomatica,  di  cui
al paragrafo 1. 
  3. Al momento della entrata in  vigore  dei  presente  Accordo,  il
Memorandum d'Intesa fra il Governo della  Repubblica  italiana  e  il
Governo del Canada in materia di un Programma  di  Scambi  Giovanili,
firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006, cessa di produrre effetti. 
  4. Le Parti possono modificare il presente Accordo  consensualmente
attraverso lo scambio di note diplomatiche. Gli  emendamenti  entrano
in vigore secondo le procedure definite nei paragrafi 1 e 2. 
  5.  Qualsiasi   controversia   derivante   dall'interpretazione   o
dall'attuazione del presente Accordo e'  risolta  in  via  amichevole
mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti tramite  i
canali diplomatici. 
  6. Una Parte puo', in qualsiasi  momento,  risolvere  o  sospendere
temporaneamente in tutto o in parte  il  presente  Accordo,  mediante
preavviso per iscritto alla controparte di  trenta  giorni,  per  via
diplomatica. La risoluzione o la sospensione del presente Accordo non
pregiudica i cittadini in possesso di uno  dei  documenti  emessi  ai
sensi dell'articolo 5  o  i  cittadini  gia'  ammessi  ai  sensi  del
presente Accordo. 
 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente  autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico