(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  9
  AGOSTO 2022, N. 115 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1,  le  parole:  «valore  ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le  parole:  «decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,»  e  le  parole:
«energia reti e ambiente» sono sostituite dalle  seguenti:  «energia,
reti e ambiente (ARERA)»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus
sociali per energia elettrica e gas». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al  comma  2-bis»
il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
  All'articolo 3: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 30, comma 4, del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, le parole: "30 settembre  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2022". 
      2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti  alla  proroga  di
cui al  comma  2-bis  sono  poste  in  essere  dalle  amministrazioni
interessate  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 4: 
    alla rubrica,  dopo  la  parola:  «Azzeramento»  e'  inserita  la
seguente: «degli». 
  All'articolo 5: 
    al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di  interpunzione:
«,» e' soppresso. 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore
al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «un incremento  superiore  al  30  per  cento  rispetto  al
medesimo periodo»; 
    al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»; 
    al comma 5,  le  parole:  «dell'anno  2022  si  rifornisca»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dell'anno  2022,  si  rifornisca»  e  le
parole:  «e'  riportato»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sono
riportati»; 
    al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato»
sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati». 
  All'articolo 8: 
    al comma 7, dopo le parole: «per  l'anno  2024»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,». 
    alla rubrica,  dopo  le  parole:  «in  materia»  e'  inserita  la
seguente: «di». 
  All'articolo 9: 
    al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei  trasporti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e  della  mobilita'  sostenibili»  e,  al
secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione:
«,» e' soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le
seguenti: «testo unico di cui al»; 
    al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo»  e'  inserito
il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» e'
sostituita dalla seguente: «rivenienti». 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-bis (Misure in materia  di  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' e  per  l'approvvigionamento  energetico  delle  isole
minori). - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma
10-bis, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  al  fine  di  semplificare   la   disciplina
transitoria disposta dalle linee  guida,  adottate  con  il  medesimo
decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche  di  sicurezza  per  il  transito  dei  mezzi  fino  a   86
tonnellate. Fino  alla  medesima  data  continua  ad  applicarsi,  ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva  fino
a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli  a  otto  o
piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  vigente  al  9  novembre
2021. Conservano altresi' efficacia,  fino  alla  loro  scadenza,  le
autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data  di
entrata in vigore del decreto di cui al  citato  articolo  10,  comma
10-bis"; 
      b) il comma 3 e' abrogato. 
    2. Al fine di  garantire  l'approvvigionamento  energetico  delle
isole minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai viaggi nazionali
di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre  ore,  puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
l'imbarco di veicoli cisterna stradali e  carri  cisterna  ferroviari
non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre  che
gli stessi risultino almeno  conformi  alla  normativa  nazionale  in
vigore per il trasporto su strada o ferrovia e  che  i  viaggi  siano
effettuati  in   condizioni   meteomarine   favorevoli.   L'Autorita'
marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al  primo  periodo,
dispone  le  occorrenti  prescrizioni   aggiuntive   finalizzate   ad
assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto. 
    Art. 9-ter (Disposizioni urgenti in materia di sport). -  1.  Per
far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento
dei costi dell'energia termica ed elettrica, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  un  apposito  fondo,  con  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei  predetti  limiti
l'erogazione di contributi a fondo  perduto  per  le  associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti  sportivi,
maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse,
fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui  al
presente  comma,  e'   destinata   alle   societa'   e   associazioni
dilettantistiche che gestiscono impianti per  l'attivita'  natatoria.
Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuati  le
modalita' e i termini di presentazione delle richieste di  erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche a campione. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50  milioni  di  euro
per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  34,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198  e  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»; 
    al  comma  2,  le  parole:  «con  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, dalla legge». 
  All'articolo 11: 
    al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Ove
detti impianti siano ubicati in aree situate  nei  centri  storici  o
soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando  quanto
stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  a
condizione che la dichiarazione  di  cui  al  comma  4  del  predetto
articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' del progettista  abilitato  che  attesti  che  gli
impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi"». 
  All'articolo 12: 
    al comma 2,  alla  parola:  «86,3»  sono  premesse  le  seguenti:
«valutati in». 
  All'articolo 13: 
    al comma 2, dopo  le  parole:  «Le  regioni  e»  e'  inserita  la
seguente: «le»; 
    al comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «Le  regioni»  sono
inserite le  seguenti:  «e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano»; 
    al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,»
e' soppresso. 
  All'articolo 14: 
    al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono  sostituite
dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»; 
    al comma  6,  le  parole:  «per  durata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per una durata». 
  All'articolo 15: 
    al  comma  1,  le  parole  da:  «decreto  legislativo»  fino   a:
«protezione civile» sono sostituite  dalle  seguenti:  «codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,». 
  All'articolo 16: 
    al  comma  3,  le  parole:  «di  cui  al  secondo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»; 
    al comma 4, le parole: «a  SOSE  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa»; 
    al comma 6, dopo le  parole:  «dell'articolo  243-bis  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di  cui  al»  e  le  parole:  «28  febbraio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. I comuni di cui al  comma  6,  per  il  solo  esercizio
finanziario relativo all'anno  2022  ed  al  fine  di  consentire  la
predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo  restando
l'obbligo di copertura della  quota  annuale  2022  del  ripiano  del
disavanzo, possono destinare il  contributo  ricevuto  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso  dei
debiti finanziari. 
      6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei
conti-Sezione delle autonomie n.  8  dell'8  luglio  2022,  gli  enti
locali in stato di dissesto finanziario ai  sensi  dell'articolo  244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che  alla  data  del  30  giugno  2022  hanno  eliminato  il  fondo
anticipazioni   di   liquidita'   accantonato   nel   risultato    di
amministrazione,  in  sede  di  approvazione  del   rendiconto   2022
provvedono ad accantonare un apposito  fondo,  per  un  importo  pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno  2013,  n.  64,  e   successivi   rifinanziamenti,   e   delle
anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. 
      6-quater.   Il   fondo   ricostituito    nel    risultato    di
amministrazione al 31 dicembre 2022  ai  sensi  del  comma  6-ter  e'
utilizzato secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  52,  commi
1-ter  e  1-quater,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
      6-quinquies.  Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  della
finanza  pubblica,  l'esercizio   delle   funzioni   fondamentali   e
l'erogazione dei servizi pubblici  essenziali  da  parte  degli  enti
locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre  2022  rispetto
all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di
cui al comma 6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in
quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo
pari al predetto maggiore disavanzo,  al  netto  delle  anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. 
      6-sexies. Il comma  6-quinquies  si  applica  anche  agli  enti
locali di  cui  al  comma  6-ter  che  hanno  ricostituito  il  fondo
anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto 2021, che ripianano
l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio
2023. 
      6-septies.  Per  gli  anni  dal  2023  al  2025   continua   ad
applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste, l'articolo  3-bis
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse
derivanti sono destinate  all'incremento  della  massa  attiva  della
gestione  liquidatoria  degli  enti  locali  in  stato  di   dissesto
finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre
2022»; 
    al comma 9, la  parola:  «CONI»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
      «9-bis. All'articolo 151 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: 
        "8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato  entro
il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto  della
gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle  voci
riguardanti le 'Previsioni  definitive  di  competenza'  gli  importi
delle previsioni definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel
corso dell'esercizio ai  sensi  dell'articolo  163,  comma  1.  Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti  locali
che non rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
previsione  e  dei  rendiconti  e  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile,  di  cui
all'allegato 1  al  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce". 
        9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali entro i termini previsti dalla legge,  con  decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  nel  principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di  cui
all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti  e  le  tempistiche  del  processo  di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche  nel
corso dell'esercizio provvisorio. 
      9-quater.  Al  fine  di  permettere  la   realizzazione   degli
interventi di messa in sicurezza  degli  edifici  e  del  territorio,
all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Non  sono  soggetti  a
revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi  alle  opere  che
risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021". 
      9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma  9-quater,  pari  a
5,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      9-sexies. All'articolo 15 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2  e'  inserito  il
seguente: 
        "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive  leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano  le  disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti  oneri  per  permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi  delle  spese  di  viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime"». 
  Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
    «Art.  16-bis  (Anagrafe   delle   occupazioni   permanenti   del
sottosuolo). - 1. Per le occupazioni  permanenti  del  territorio  di
competenza  degli  enti  territoriali,  con  cavi  e  condutture,  da
chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilita',
quali la distribuzione  ed  erogazione  di  energia  elettrica,  gas,
acqua, calore, servizi  di  telecomunicazione  e  radiotelevisivi  ed
altri servizi a  rete,  comprensive  degli  allacciamenti  alle  reti
effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di  suolo  pubblico
con impianti direttamente funzionali all'erogazione  del  servizio  a
rete, i comuni percettori del canone di  cui  all'articolo  1,  comma
831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  nonche'  gli  altri  enti
territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni  relative
al  concessionario  e  alle  opere  gia'   realizzate,   nonche'   le
caratteristiche   strutturali   dell'occupazione   e    ogni    altra
informazione utile  alla  piena  conoscenza  del  manufatto.  Per  le
occupazioni  permanenti  concluse  successivamente   alla   data   di
costituzione del sistema informativo,  i  comuni  e  gli  altri  enti
territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e
alle  caratteristiche  strutturali  dell'occupazione  ed  ogni  altra
informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni  dalla  data
di realizzazione dell'opera». 
  All'articolo 17: 
    al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna»
sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le  parole:
«di euro di» sono sostituite dalla  seguente:  «di»,  le  parole:  «1
milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono  sostituite
dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023  e  9  milioni  di
euro  per  l'anno  2024»,  dopo  le  parole:  «8  milioni»,   ovunque
ricorrono,  sono  inserite  le  seguenti:  «di  euro»  e  la  parola:
«allestimenti» e' sostituita dalle seguenti: «agli  allestimenti»  e,
al secondo periodo, dopo le  parole:  «corrispondente  riduzione»  il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
    al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro  600.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti:  «di  600.000  euro»  e,  al  secondo
periodo,  le  parole:  «All'onere  pari  a»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Al relativo onere, pari a»; 
    al comma 7, le parole: «e'  autorizzato»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nonche'  i  titolari  degli  uffici   speciali   per   la
ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del  2009
sono autorizzati»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ricomprese
nel cratere del sisma del 2009, possono  riservare  fino  al  30  per
cento dei posti  dei  concorsi  pubblici  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e  dei
coniugi delle vittime del sisma del 2009». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, capoverso 9-bis, al primo periodo, le parole:  «2017,
2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e  2018»  e,  al  secondo
periodo, le  parole:  «Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
    al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)». 
  All'articolo 19: 
    alla rubrica, dopo la parola: «riparto» e' inserita la  seguente:
«delle». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1, la parola: «compresa» e' sostituita  dalla  seguente:
«compresi»; 
    al comma 2,  alle  parole:  «a  1.654  milioni»  e'  premesso  il
seguente segno di interpunzione:  «,»  e  le  parole:  «indebitamento
netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento
netto, a 1.166 milioni». 
  Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis (Misura urgente per il settore della cultura). -  1.
All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: ",  il
direttore artistico e il traduttore" sono sostituite dalle  seguenti:
"e il direttore artistico"». 
  All'articolo 21: 
    al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «le  minori  spese»  sono
sostituite dalle seguenti: «quota parte delle minori spese». 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
    «Art. 21-bis  (Modifiche  al  limite  di  impignorabilita'  delle
pensioni). - 1. Il settimo comma  dell'articolo  545  del  codice  di
procedura civile e' sostituito dal seguente: 
      "Le  somme  da  chiunque  dovute  a  titolo  di  pensione,   di
indennita' che tengono luogo  di  pensione  o  di  altri  assegni  di
quiescenza  non   possono   essere   pignorate   per   un   ammontare
corrispondente al doppio della misura  massima  mensile  dell'assegno
sociale, con un  minimo  di  1.000  euro.  La  parte  eccedente  tale
ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto  e
dal quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge"». 
  All'articolo 22: 
    al comma 2, lettera c), al primo periodo, le  parole:  «9  maggio
2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e  le  parole:
«dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 17, comma 1,  e  17-bis»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «incompatibilita' espresse» sono sostituite  dalle  seguenti:
«incompatibilita' disposte»; 
    al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti:
«, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite
le seguenti: «per l'anno 2022,». 
  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
    «Art. 22-bis (Disposizioni concernenti  il  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n.  217,  e'  sostituita  dalla  tabella  C  di  cui
all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal  1°
gennaio 2022,  le  nuove  misure  dello  stipendio  tabellare,  delle
indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita',  come
incrementate per effetto del decreto del Presidente della  Repubblica
17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco,  per  il  triennio  2019-2021"e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120,  di  "Recepimento
dell'accordo sindacale per il personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  per  il  triennio  2019-2021",
nonche', per le indennita' di rischio e  mensile  del  personale  non
direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B
al presente decreto. 
    2. Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione  della
tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici  ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
    3. Al fine di potenziare l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  annualmente
incrementato, a decorrere  dall'anno  2022,  dalle  risorse  indicate
nell'allegato B al presente decreto. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma  7,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a  0,207  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo
1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
    5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni  di  cui
al presente  articolo  decorrono  dal  1°  gennaio  2022  e  ai  fini
previdenziali  tali  incrementi  hanno  effetto  esclusivamente   con
riferimento  ai  periodi  contributivi  maturati  a  decorrere  dalla
medesima data». 
  All'articolo 23: 
    alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento»  e'  inserita  la
seguente: «del». 
  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 23-bis (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e
i genitori lavoratori con figli minori di anni 14). - 1. All'articolo
10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 maggio  2022,  n.  52,  le  parole:
"fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31
dicembre 2022". 
    2.  Il  termine  previsto  dall'articolo   10,   comma   2,   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 31 dicembre 2022. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8  milioni
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  quanto  a  euro
10.660.000  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    Art. 23-ter (Modifiche all'articolo 21-ter del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160). - 1. All'articolo 21-ter del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965"; 
      b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965". 
    2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di  quanto  previsto
dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo. 
    3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista  e'
valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di  euro
per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024. 
    4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  215,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 24: 
    al comma 3,  le  parole:  «nella  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla legge». 
  Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis  (Modifica  all'articolo  42  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio  2021,  n.  108).  -  1.  All'articolo  42,   comma   4,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per  l'anno  2022,
la spesa di 1.523.146 euro" sono sostituite dalle seguenti:  "e,  per
l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro". 
    2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240
euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della salute». 
  All'articolo 25: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La tabella C  allegata  al  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato  C  al
presente decreto»; 
    al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del  comma  1»  e'
inserito il seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e,  al  secondo
periodo, dopo le parole:  «dal  presente  articolo»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
    alla  rubrica,  la  parola:  «psicologi»  e'   sostituita   dalle
seguenti: «per l'assistenza psicologica». 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis (Proroga del  lavoro  agile  per  i  lavoratori  del
settore  privato).  -  1.   All'articolo   10,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "31 agosto  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole:  «accoglienza
profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi». 
  All'articolo 27: 
    la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Rifinanziamento  del
fondo per bonus relativi ai trasporti». 
  Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
    «Art. 27-bis (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo  progettuale
dello scalo di "Alessandria Smistamento"). - 1. Al fine di promuovere
il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e
l'intermodalita'   nei   medesimi    retroporti,    il    Commissario
straordinario  di  cui   all'articolo   4,   comma   12-octies,   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma  restando  la  progettazione
del  nuovo  centro  merci  di  "Alessandria  Smistamento",   di   cui
all'articolo 1, comma 1026, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
gia' affidata ai sensi dell'articolo 1,  commi  1009  e  1010,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo' predisporre,  nel  limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al  predetto
centro  merci,  un  master  plan  che  interessa  tutta   l'area   di
"Alessandria Smistamento", volto ad individuare le principali aree di
intervento in un quadro di sviluppo  pubblico-privato,  unitamente  a
misure specifiche di risanamento  ambientale,  sviluppo  economico  e
sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano». 
  All'articolo 28: 
    alla rubrica,  dopo  le  parole:  «in  materia»  e'  inserita  la
seguente: «di». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1, dopo le parole: «comma 9»  e'  aggiunto  il  seguente
segno di interpunzione: «,». 
  All'articolo 30: 
    al   comma   1,   capoverso   1-quinquies,   dopo   la    parola:
«1.000.000.000» e' inserita la seguente: «di»; 
    al comma 2, dopo la parola: «2022» e' inserito il seguente  segno
di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «900.000.000 di  euro,»  e  le  parole:  «100.000.000
euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  si  applica  anche
con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito
di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale  per
la  produzione  di  alluminio  primario,  attualmente  in   sede   di
ristrutturazione generale». 
  Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
    «Art.  31-bis  (Disposizioni  in   materia   di   interventi   di
ricostruzione e di  attuazione  degli  interventi  del  PNRR).  -  1.
All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' ai comuni
interessati  da  eventi  sismici  per  i  quali  sia  intervenuta  la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile  2009,
anche  non  ricompresi  nei  crateri,  limitatamente   agli   edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai  sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  e  14  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015". 
    2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Le  diocesi
possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche  in
relazione agli  interventi  su  beni  di  proprieta'  di  altri  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti"». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, secondo periodo, la parola: «Co2» e' sostituita dalla
seguente: «CO2 »; 
    al comma 2, lettera  a),  le  parole:  «pari  a  un  importo  non
inferiore a 400.000.000,00»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non
inferiore a 400.000.000 di euro»; 
    al comma 4, al primo periodo, le parole: «puo' essere  istituito»
sono sostituite dalle seguenti:  «possono  essere  istituiti»  e,  al
secondo periodo, le parole: «puo' essere individuato» sono sostituite
dalle seguenti: «possono essere individuati»; 
    al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o  proponente»  e'
inserito il seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«3 aprile 2006, n.152»; 
    al comma  6,  le  parole:  «Il  Commissario  straordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5»; 
    al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del  2006,»
sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e,
al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole: «articolo 2 del» sono
inserite  le  seguenti:  «testo  unico  in  materia  di  societa'   a
partecipazione pubblica, di cui al»; 
    al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» e' inserita la seguente:
«del». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1, capoverso Art. 27-ter: 
      al comma 5, le parole: «di  tutte  le  autorizzazioni,  intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta  e  assensi»  sono
sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta
e gli assensi,»; 
      al  comma  6,  le  parole:  «ed  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli enti»; 
      al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono  sostituite  dalla
seguente: «Entro»; 
      al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono  inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al» e, al quarto periodo, le  parole:  «n.  400  del  1988»  sono
sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»; 
      al comma 12, dopo le parole: «presente articolo»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso  e  dopo  la  parola:  «rimborsi»  e'
inserita la seguente: «di»; 
    alla rubrica, dopo la parola:  «autorizzatorio»  e'  inserita  la
seguente: «unico». 
  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 33-bis (Misure urgenti di semplificazione  e  accelerazione
per la fornitura di soluzioni temporanee di  emergenza  per  esigenze
abitative,     didattiche,      civili,      sociali,      religiose,
economico-produttive e commerciali). - 1. In ragione delle  variabili
e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie  aree
di  allestimento,  allo  scopo  di  assicurare  con   la   necessaria
tempestivita' la pronta disponibilita'  di  soluzioni  temporanee  di
emergenza  per  esigenze  abitative,  didattiche,  civili,   sociali,
religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  anche
avvalendosi della Consip Spa, e' autorizzato a provvedere  in  deroga
all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.
Puo' essere altresi' richiesta, ove previsto nella documentazione  di
gara, la sola redazione del progetto esecutivo. 
    2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui  al  comma  1  non
costituiscono  edifici  di  nuova  costruzione  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. 
    Art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione  dei  crediti
ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).  -
1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.1. All'articolo  121,  comma  6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole: 'in presenza  di  concorso  nella
violazione' sono inserite le seguenti: 'con dolo o colpa  grave'.  Le
disposizioni   introdotte   dal   presente   comma    si    applicano
esclusivamente ai crediti per  i  quali  sono  stati  acquisiti,  nel
rispetto delle previsioni  di  legge,  i  visti  di  conformita',  le
asseverazioni e le attestazioni di cui  all'articolo  119  e  di  cui
all'articolo 121, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  34  del
2020. 
      1-bis.2.  Per  i  crediti   di   cui   all'articolo   121   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  sorti  prima  dell'introduzione
degli obblighi  di  acquisizione  dei  visti  di  conformita',  delle
asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo
articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
da societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  che
coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini  della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in  solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi  di  dolo  e
colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter". 
    Art.  33-quater  (Norme  di   semplificazione   in   materia   di
installazione di vetrate panoramiche amovibili). - 1. All'articolo 6,
comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
      "b-bis) gli interventi  di  realizzazione  e  installazione  di
vetrate panoramiche amovibili e  totalmente  trasparenti,  cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione  dagli
agenti atmosferici,  miglioramento  delle  prestazioni  acustiche  ed
energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti
dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno
dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi
stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano
generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della
destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a
superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche"». 
  All'articolo 34: 
    al comma 1, capoverso  7-quater,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo  le
parole: «400 milioni» sono inserite le  seguenti:  «di  euro»  e,  al
terzo  periodo,  dopo  la  parola:  «secondo  periodo»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
    al comma 2, lettera c): 
      all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e  speciali»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «programma  "Fondi  di  riserva  e
speciali"»; 
      al numero 9),  dopo  la  parola:  «Ministero»  e'  inserita  la
seguente: «della»; 
      alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare»
sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzari  per  appalti
pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili». 
  Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
    «Art. 34-bis (Disposizioni per  l'adeguamento  dei  prezzi  negli
appalti  di  lavori  per  impianti  di  energia  elettrica).   -   1.
All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione  nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici  e  in  considerazione   della   necessita'   di
diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della  sicurezza
energetica  nazionale,  anche  in  attuazione  del  Piano   nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i  contratti  di
appalto di lavori, sottoscritti tra il  1°  gennaio  2019  ed  il  31
dicembre  2021  e  funzionali  all'esecuzione  degli  interventi   di
realizzazione,  efficientamento  o  ripotenziamento  di  impianti  di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,  autorizzati
ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  anche  strumentali
alla produzione di nuova capacita' di generazione elettrica di cui al
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti  adeguano
i prezzi dei materiali da costruzione e di  produzione,  riconoscendo
un incremento pari alla differenza tra le risultanze  dei  principali
indici delle materie  prime  rilevati  da  organismi  di  settore,  o
dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   al    momento    della
contabilizzazione  o  dell'annotazione  delle  lavorazioni  eseguite,
rispetto a  quelli  rilevati  al  momento  della  sottoscrizione  dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento  e'
riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto,  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  nonche'  a  quelle
eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022.  Sono  fatti  salvi  le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni  piu'
favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica"; 
      b) alla rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono inserite le
seguenti: "e di affidamenti"». 
  Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
    «Art. 35-bis (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine  di  valorizzare  la
professionalita' acquisita dal  personale  assunto  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni
assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza
non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti  disponibili
della vigente dotazione organica,  alla  stabilizzazione  nei  propri
ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla  scadenza
del  contratto  a  termine,  previo  colloquio  e   all'esito   della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le  assunzioni
di personale di cui al presente articolo  sono  effettuate  a  valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente». 
  All'articolo 36: 
    al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite  dalle
seguenti: «di conto capitale»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo  unico  nazionale
per il turismo». 
  All'articolo 37: 
    al comma 1, capoverso Art. 7-ter: 
      al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite  le
seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»; 
      al comma  4,  dopo  la  parola:  «Repubblica»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la  parola:  «misure»  e'
inserita la seguente: «di»; 
      al comma 5, le parole: «dell'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo». 
  Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 37-bis (Disposizioni  in  materia  di  Ente  circoli  della
Marina militare). - 1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del  libro
primo  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 e' aggiunto  il
seguente: 
    "Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). -  1.  L'Ente
circoli  della  Marina  militare  e'  preposto   alla   direzione   e
all'amministrazione  dei  circoli  ufficiali  e  sottufficiali  della
Marina   militare    nel    rispetto    della    vigente    normativa
amministrativo-contabile  e  del  relativo  statuto,  approvato   con
decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio  1949,  n.  83,  e
successive modificazioni. 
    2.  I  soci  ordinari  versano  una  quota  mensile  di   importo
determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze". 
    Art. 37-ter (Modifiche alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,  per
garantire la continuita' del controllo parlamentare  sul  Sistema  di
informazione per la sicurezza). - 1. Alla legge  3  agosto  2007,  n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati  entro  venti
giorni  dall'inizio  di  ogni  legislatura"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "nominati, all'inizio  di  ogni  legislatura,  entro  venti
giorni dalla votazione della fiducia al Governo,"; 
      b) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
        "Art.  30-bis  (Comitato  parlamentare  provvisorio  per   la
sicurezza della Repubblica). - 1. All'inizio di  ogni  legislatura  e
fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato  parlamentare  per
la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni  sono  esercitate
da un Comitato provvisorio costituito dai membri del  Comitato  della
precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle  Camere.
Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la
composizione dell'organo  non  rispetti  la  consistenza  dei  Gruppi
parlamentari, i Presidenti dei  due  rami  del  Parlamento  procedono
all'integrazione della  composizione,  fino  a  un  massimo  di  otto
membri, tenendo conto della consistenza  dei  Gruppi  parlamentari  e
garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori. 
        2. Il Comitato provvisorio e' presieduto dal  presidente  del
Comitato  della  precedente  legislatura,  se  rieletto,  o,  in  sua
assenza, dal vice presidente, se rieletto, o,  in  assenza  anche  di
questi, dal componente piu' anziano d'eta'. 
        3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso  di  esercitare
le proprie  funzioni  decorsi  venti  giorni  dalla  votazione  della
fiducia al Governo". 
    Art. 37-quater (Modifica  all'articolo  1  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133). - 1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i  soggetti  di
cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi  impatto  su
reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza
diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del  presente
articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle  reti,  sui
sistemi informativi e sui servizi  informatici  del  Ministero  della
difesa, per i quali si applicano i principi e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti  effettuano  la
notifica entro il termine di settantadue ore. Si  applicano,  per  la
decorrenza del termine e per le  modalita'  di  notifica,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  e
terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2  e  4,  del  medesimo
regolamento. Con  determinazioni  tecniche  del  direttore  generale,
sentito   il   vice   direttore   generale,   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, e' indicata la tassonomia  degli  incidenti
che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma  e
possono essere dettate specifiche modalita' di notifica"». 
  All'articolo 38: 
    al comma 1, lettera b): 
       capoverso 4-bis: 
        al primo periodo, le  parole:  «accedere  alla  qualifica  di
docente esperto e maturano conseguentemente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un  sistema
di progressione di carriera che a regime sara' precisato in  sede  di
contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»; 
        al secondo periodo, le parole:  «alla  qualifica  di  docente
esperto, che non comporta nuove o diverse  funzioni  oltre  a  quelle
dell'insegnamento,» sono sostituite dalle seguenti: «al beneficio  di
cui al precedente periodo» e le  parole:  «8  mila»  sono  sostituite
dalla seguente: «8.000»; 
        al terzo  periodo,  le  parole:  «qualificato  esperto»  sono
sostituite dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «di
suddetta qualifica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  suddetto
incentivo»; 
        al quinto  periodo,  le  parole:  «la  qualifica  di  docente
esperto» sono sostituite dalle seguenti: «lo stabile incentivo»; 
        al   settimo   periodo,   dopo   le   parole:   «nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale,» sono  inserite  le  seguenti:  «per
dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di
cui al  primo  periodo,»  la  parola:  «cicli»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «percorsi»  e  le  parole:   «diventa   prevalente»   sono
sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»; 
      al capoverso 4-ter,  le  parole:  «alla  qualifica  di  docente
esperto»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «alla    stabile
incentivazione», la parola: «esperto», ovunque ricorre, e' sostituita
dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «32 mila» sono
sostituite dalla seguente: «32.000». 
  Nel capo VI, dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  39-bis  (Fondo  per  il  funzionamento  delle  istituzioni
scolastiche). - 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico  in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
32,12 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022,  di  cui  all'articolo  58,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come  incrementato
mediante  le  risorse  di  cui  all'articolo   19,   comma   1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 
    2. Le risorse di cui al comma 1  possono  essere  destinate  alle
seguenti finalita': 
      a)  acquisto  di  servizi  professionali  di  formazione  e  di
assistenza tecnica per la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  per
l'assistenza medico-sanitaria e psicologica  nonche'  di  servizi  di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
      b) acquisto di dispositivi  di  protezione,  di  materiali  per
l'igiene  individuale  e  degli  ambienti  nonche'  di   ogni   altro
materiale,  anche  di  consumo,  utilizzabile   in   relazione   alla
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 
    3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in  base
ai  criteri  di  ripartizione  previsti  nel  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  834  del  15
ottobre 2015, applicati all'organico  di  diritto  relativo  all'anno
scolastico  2022/2023,  adeguatamente  proporzionati  rispetto   allo
stanziamento in esame». 
  All'articolo 40: 
    al comma 2, alinea, dopo  la  parola:  «2021»  sono  inserite  le
seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del
2021,». 
  All'articolo 41: 
    al comma 1, le parole: «il  superamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «al  superamento»  e  dopo   le   parole:   «articolazioni
ministeriali» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
  Nel capo VII, dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  41-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  giustizia
tributaria). - 1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,  le  parole:  "in
tirocinio," sono sostituite dalla seguente: "affidatario,". 
    2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 1, comma 9, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "La riammissione nel  ruolo  di  provenienza  avviene  nella
medesima posizione occupata al momento del transito"; 
      b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: "alla  data  del  15
luglio 2022" sono soppresse». 
  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 42-bis (Disposizioni in materia  di  internalizzazione  del
contact center multicanale dell'INPS). - 1.  All'articolo  5-bis  del
decreto-legge   3   settembre   2019,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n.  128,  dopo  il  comma
4-ter e' inserito il seguente: 
      "4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il
servizio di contact center multicanale di cui al  comma  1  non  puo'
eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta  dall'Istituto
medesimo nell'esercizio 2019 incrementata  di  20  milioni  di  euro,
ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi
591 e seguenti, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  alla  spesa
complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS". 
    Art. 42-ter (Misure urgenti per il ristoro dei danni  subiti  dal
patrimonio pubblico  e  privato  e  dalle  attivita'  produttive  nei
territori colpiti da eventi emergenziali). - 1. All'articolo 1, comma
52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui  al
comma 51" sono inserite le seguenti:  "ovvero,  ove  all'esito  della
ricognizione ivi prevista residuino  disponibilita'  finanziarie,  di
cui al comma 448". 
    Art. 42-quater (Progetto Guaranties  Loans  Active  Management  -
GLAM). - 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti  da
garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  di  seguito
denominato "Fondo", anche tramite l'erogazione  di  nuova  finanza  a
condizioni di mercato, la societa' AMCO -  Asset  Management  Company
S.p.A., di seguito denominata "AMCO", e' autorizzata a costituire uno
o piu' patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro  tre  anni
dalla data della decisione della Commissione europea di cui al  comma
7, e gestire, a condizioni di mercato  e  a  esclusivo  beneficio  di
terzi, crediti  derivanti  da  finanziamenti  assistiti  da  garanzia
diretta  del  Fondo  ai  sensi  dell'articolo  13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' acquisire e gestire crediti
derivanti da altri  finanziamenti  erogati  ai  medesimi  prenditori,
ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi  di  cui
gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4,
paragrafo  1,  punto  39,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  in  ciascun
caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai
beni oggetto degli stessi. 
    2. La costituzione dei patrimoni destinati  di  cui  al  comma  1
avviene  con  deliberazione  dell'organo   amministrativo   dell'AMCO
contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica,
dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da  acquistare.  Il
valore di ciascuno di tali patrimoni destinati puo' essere  superiore
al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO  e  non  se  ne  tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati  da  parte
dell'AMCO. Si applica il primo comma  dell'articolo  2447-quater  del
codice civile. Dalla  data  di  iscrizione  della  deliberazione,  si
determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i  commi
secondo e  terzo,  a  eccezione  dell'ultimo  periodo,  dell'articolo
2447-quinquies e i commi secondo e terzo  dell'articolo  2447-septies
del codice civile. Non si applicano all'AMCO,  con  riferimento  agli
attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui
all'articolo 108 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere
finanziati mediante l'emissione di  titoli,  ovvero  l'assunzione  di
finanziamenti,  da  parte  del  patrimonio  destinato.  Nel  caso  di
assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui  al  titolo  IV  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o ad  altra  procedura  concorsuale,  le  attivita'  da  svolgere  in
relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite
mediante  gestione  separata  di  ciascun  patrimonio   destinato   e
continuano ad applicarsi le disposizioni del  presente  articolo.  In
tal  caso,  i  titolari  di  crediti  derivanti  dai  titoli  e   dai
finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino  almeno  la
maggioranza  dei  crediti  verso  il  singolo  patrimonio  destinato,
possono richiedere  agli  organi  della  procedura  di  trasferire  o
affidare in gestione a uno o piu' soggetti  muniti  delle  necessarie
autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri
attivi e le passivita' dello stesso. 
    3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero  dei  crediti
di cui al comma 1, le banche,  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  e  gli  altri  soggetti  abilitati   alla
concessione  di   credito   in   Italia   possono   concedere   nuovi
finanziamenti  ai  debitori  ceduti  al  patrimonio   destinato.   La
concessione  del  finanziamento  puo'  essere  accompagnata  da   una
relazione con  data  certa  di  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o),  del  codice
della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  il  quale  attesti  che  il
finanziamento   appaia   idoneo   a   contribuire   al    risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio  della  sua
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In  presenza  della
relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati  e  le
garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti  all'azione
revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  ai  finanziamenti  concessi
dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni  destinati
di cui al comma 1. 
    4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate  ai  sensi  del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  e,  con  riferimento  alla  pubblicita'  della   cessione,   le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30  aprile
1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in
cui l'acquisizione diventa opponibile  nei  confronti  dei  terzi.  I
titoli  emessi  da  ciascun  patrimonio  destinato   possono   essere
negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un  sistema  organizzato  di  negoziazione  e  sono
soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo  5
e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a  qualunque
titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette
alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente  alle
lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e  7,  all'articolo  3,
commi 1, 2, 2-bis e  2-ter,  all'articolo  4,  commi  2,  3  e  4,  e
all'articolo   7.1,   commi   3,   limitatamente    all'assenza    di
subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4,  4-bis,  4-ter,  4-quater,
4-quinquies e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.  130.  I  richiami
contenuti nelle predette disposizioni alla societa' cessionaria o  al
cessionario  devono  intendersi  riferiti   al   singolo   patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente  articolo.  L'AMCO,  quale
gestore a beneficio di  terzi  del  patrimonio  destinato  emittente,
provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di  denaro
detenute in deposito o ad altro titolo da una  banca  per  conto  del
patrimonio destinato o comunque al fine  di  soddisfare  i  creditori
dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte  II,
titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. 
    5. Nel quadro di quanto previsto dal  presente  articolo,  l'AMCO
provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire  e
incassare, anche nel quadro di  operazioni  di  ristrutturazione  del
debito o di  regolazione  della  crisi,  i  crediti  derivanti  dalla
surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice  civile
e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio  2005,
assistiti da privilegio generale ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  e  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  nonche'  a  promuovere  ogni
iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero  e  alla  tutela  dei
predetti  diritti,  se  del  caso  anche  individuando,  nominando  e
coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti  aperti  dall'AMCO  sui
quali sono accreditate  le  somme  di  pertinenza  del  Fondo  e  dei
patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi  di  cassa  e
pagamento, si applica l'articolo  3,  comma  2-ter,  della  legge  30
aprile 1999, n. 130. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate,
anche  in  deroga  alla  vigente  disciplina  del   Fondo,   apposite
disposizioni  in  merito  alle   modalita'   di   estensione   e   di
rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e
di escussione e liquidazione della stessa, nonche'  le  modalita'  di
esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione
spettanti al Fondo. 
    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico,  possono  essere  dettate  disposizioni  attuative   della
disciplina dei patrimoni destinati di  cui  al  presente  articolo  e
delle  attivita'  ad  essi  consentite,  inclusa,  sentita  la  Banca
d'Italia, la previsione di  deroghe  agli  obblighi  di  segnalazione
periodica  disciplinati   dall'ordinamento   nazionale,   applicabili
all'AMCO per le attivita' di cui al presente articolo. 
    7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alla  positiva  decisione  della
Commissione europea. 
    Art. 42-quinquies (Misure per lo sviluppo della  microelettronica
in attuazione del PNRR). - 1. Al fine  di  attuare  l'Investimento  2
"Innovazione  e  tecnologia  della  microelettronica"  incluso  nella
Missione M1C2  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  e'
autorizzato a concedere alla societa' STMicroelectronics  s.r.l.  una
misura di aiuto nella forma del contributo a fondo  perduto  pari  ad
euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in  relazione
allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere  sulle  risorse
previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178. 
    2. La concessione dell'aiuto e' subordinata alla stipula  di  una
convenzione tra la societa' STMicroelectronics  s.r.l.,  beneficiaria
dell'aiuto,  e  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente  agli  obiettivi
di sviluppo della filiera  strategica  della  microelettronica  e  di
creazione di posti  di  lavoro  previsti  nell'Investimento  2  della
Missione M1C2  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  le
caratteristiche del progetto da realizzare, nonche' le condizioni  di
concessione della  misura  e  gli  obblighi  di  rendicontazione.  La
convenzione  contiene  altresi'   gli   impegni   che   la   societa'
STMicroelectronics  s.r.l.  assume  nei   confronti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,  determinati
in  conformita'  alla  decisione  della  Commissione  europea   sulla
compatibilita' con il mercato interno della misura di cui al presente
articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre  mesi
dalla  data  della  positiva  decisione  della  Commissione  europea,
incarica uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla
Commissione  europea,   per   il   monitoraggio   della   conformita'
dell'investimento a  quanto  stabilito  nella  stessa  decisione.  Ai
relativi oneri provvede la societa' beneficiaria. 
    3.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Sono a carico della societa' STMicroelectronics s.r.l.  gli  obblighi
di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti
dall'articolo 52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al  presente
articolo. 
    4. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  i  commi   da   1069   a   1074
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati. 
    Art. 42-sexies (Impiego all'estero di personale dell'AISE). -  1.
L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento
di attivita' di ricerca informativa  e  operazioni  all'estero,  puo'
impiegare  proprio  personale  secondo  modalita'  disciplinate   con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge  3  agosto
2007, n. 124. 
    2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di
autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei  ministri  o
dell'Autorita' delegata, ove istituita,  all'impiego  all'estero  del
personale, nonche' le relative modalita', condizioni e  procedure  di
impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21,  comma  6,
della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica  delle  attivita'  e
delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza
semestrale. 
    Art. 42-septies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione». 
  All'articolo 43: 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «euro 14.701,73» sono  sostituite  dalle
seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di  euro»  e  le  parole:
«91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»; 
      alla lettera d), le  parole:  «Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «programma  "Fondi  di
riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»; 
      alla lettera e), le parole: «45 milioni  nell'anno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024». 
  All'allegato 1 sono premessi i seguenti: 
                                                         « ALLEGATO A 
                                           (articolo 22-bis, comma 1) 
                                                           "TABELLA C 
                                                       (articolo 262) 
 
Misure dello stipendio  tabellare,  delle  indennita'  di  rischio  e
               mensile e dell'assegno di specificita' 
                          del personale del 
                Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 
                     a decorrere dal 01.01.2022 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           ALLEGATO B 
                                           (articolo 22-bis, comma 3) 
 
Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2018, n. 41 
 
 
=====================================================================
|        |Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non|
|  Anno  |                        dirigente                         |
+========+==========================================================+
|  2022  |                        453.145,87                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2023  |                        264.541,40                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2024  |                        210.385,89                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2025  |                        311.863,18                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2026  |                        378.476,04                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2027  |                        402.386,75                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2028  |                        418.457,22                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2029  |                        414.950,43                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2030  |                        402.164,61                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
|  2031  |                        374.661,32                        |
+--------+----------------------------------------------------------+
 
 
                                                           ALLEGATO C 
                                           (articolo 25, comma 1-bis) 
                                                           "TABELLA C 
                                         (articolo 1-quater, comma 3) 
 
Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per
sessioni di psicoterapia 
 
 
=====================================================================
|    Regione o provincia    | Quota d'accesso |                     |
|         autonoma          |    anno 2021    | Importi complessivi |
+===========================+=================+=====================+
|PIEMONTE                   |7,37%            |1.843.142            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|VALLE D'AOSTA              |0,21%            |52.870               |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|LOMBARDIA                  |16,78%           |4.194.967            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|BOLZANO                    |0,87%            |217.565              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|TRENTO                     |0,91%            |226.947              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|VENETO                     |8,20%            |2.049.062            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|FRIULI VENEZIA GIULIA      |2,07%            |518.405              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|LIGURIA                    |2,67%            |666.328              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|EMILIA-ROMAGNA             |7,55%            |1.886.685            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|TOSCANA                    |6,31%            |1.577.100            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|UMBRIA                     |1,49%            |371.835              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|MARCHE                     |2,57%            |643.083              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|LAZIO                      |9,59%            |2.398.525            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|ABRUZZO                    |2,19%            |546.703              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|MOLISE                     |0,51%            |127.860              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|CAMPANIA                   |9,27%            |2.317.825            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|PUGLIA                     |6,58%            |1.644.935            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|BASILICATA                 |0,93%            |232.470              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|CALABRIA                   |3,14%            |785.945              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|SICILIA                    |8,06%            |2.014.103            |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|SARDEGNA                   |2,73%            |683.645              |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|                           |100,00%          |25.000.000           |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
 
" ».