(Allegato 1)
 
                  Allegato 1, all'articolo 1, comma 2 - «Modello SRL» 
 
Modello di atto costitutivo delle societa' a responsabilita' limitata
  avente sede in Italia e con capitale versato mediante  conferimenti
  in  denaro,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  del   decreto
  legislativo 8 novembre 2021, n. 183. 
 
ATTO  COSTITUTIVO  DI  SOCIETA'   A   RESPONSABILITA'   LIMITATA   IN
                           VIDEOCONFERENZA 
                         REPUBBLICA ITALIANA 
 
    1. L'anno [...] 
    2. il giorno [...] 
    3. del mese di [...] 
    4. in [...] 
    Dinanzi a me [...] Notaio in [...], iscritto presso  il  Collegio
Notarile del Distretto di [...], competente essendo almeno una  delle
parti intervenute residente nel territorio della Regione  in  cui  si
trova la propria sede notarile ovvero all'estero 
 
                         SI SONO COSTITUITI 
 
    in  video  conferenza,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 8  novembre  2021,  n.  183,  mediante  l'utilizzo  della
piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio  Nazionale
del Notariato, 
 
                              I SIGNORI 
 
    5. nome [...] 
    6. cognome [...] 
    7. nato a [...] 
    8. il giorno [...] 
    9. cittadino [...] 
    10. residente in [...] [e domiciliato in  [...]]  [utilizzare  se
ricorre] 
    11. codice fiscale [...] 
    [...] 12. [selezionare  se  ricorre  l'ipotesi]  in  qualita'  di
legale rappresentante di/della: [...] [indicare nome  e  cognome,  in
caso di persona  fisica;  oppure  la  denominazione/ragione  sociale]
secondo i poteri risultanti da: 
      [...] iscrizione n. [...]  nel  registro  delle  imprese  della
Camera di commercio di [...] [indicare la denominazione della  Camera
di commercio] 
      [...] atto  [...]  [indicare  la  natura  dell'atto  e  i  suoi
estremi] qui unito in allegato 
      [aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti] 
    [...] [selezionare se ricorre l'ipotesi] 
 
                       SONO ALTRESI' PRESENTI 
 
    nel luogo sopra indicato 
 
                              I SIGNORI 
 
    5. nome [...] 
    6. cognome [...] 
    7. nato a [...] 
    8. il giorno [...] 
    9. cittadino [...] 
    10. residente in [...] [e domiciliato in  [...]]  [utilizzare  se
ricorre] 
    11. codice fiscale [...] 
    [...] 12. [selezionare  se  ricorre  l'ipotesi]  in  qualita'  di
legale rappresentante di/della: [...] [indicare nome  e  cognome,  in
caso di persona  fisica;  oppure  la  denominazione/ragione  sociale]
secondo i poteri risultanti da: 
      [...] iscrizione n. [...]  nel  registro  delle  imprese  della
Camera di commercio di [...] [indicare la denominazione della  Camera
di commercio] 
      [...] atto  [...]  [indicare  la  natura  dell'atto  e  i  suoi
estremi] qui unito in allegato [aggiungere  tante  ricorrenze  quanti
sono i soci costituenti] 
    Detto/i comparente/i, della cui  identita'  personale  io  notaio
sono certo, mi richiede/richiedono di ricevere il presente  atto,  in
virtu' del quale si conviene quanto segue. 
    13. E' costituita una societa' a responsabilita' limitata 
      denominata [...] s.r.l. 
    14. La societa' ha per oggetto  [...],  come  meglio  specificato
nello statuto di seguito riportato. 
    15. La societa' ha sede in [...] [indicare solo il comune]. 
    15.1 Ai fini dell'iscrizione del presente  atto  costitutivo  nel
Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale viene  fissato
nel Comune indicato al punto precedente, in via [...], al n. [...]. 
    [...] 15-bis [selezionare se ricorre l'ipotesi]  La  societa'  ha
sede secondaria in [...] [indicare solo il comune] 
    16. La durata della societa' e' indicata nello statuto. 
    17. Il capitale sociale e' fissato  in  euro  [...],  interamente
sottoscritto dai soci nel modo seguente: 
      dal socio [...] [indicare nome e cognome, oppure  denominazione
o ragione  sociale]  per  una  quota  di  partecipazione  del  valore
nominale di euro [...] pari al  [...]  %  del  capitale  sociale,  da
liberarsi in denaro; 
      [aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti] 
    18. Ai sensi dell'articolo 2464, quarto comma, del codice civile,
nonche' dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre
2021, n. 183, del capitale sociale, come sopra fissato e sottoscritto
in euro [...] (euro [...]), e' stato versato il [...] per  cento,  da
ciascun socio con  riferimento  alla  partecipazione  rispettivamente
sottoscritta, mediante corrispondenti  bonifici  bancari  accreditati
sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1,  comma  63,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, intestato a me Notaio presso la Banca
[...] (Iban [...]), e precisamente: 
      dal socio [...] per l'importo di euro [...], mediante  bonifico
bancario eseguito in data [...],  con  addebito  sul  conto  corrente
bancario allo stesso intestato presso la banca [...], con valuta  sul
mio conto corrente dedicato dal [...] (C.R.O. n. [...]) 
      [aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti] 
    [opzionale se versato  il  solo  25%  del  capitale]  Il  residuo
capitale  sara'  versato  nei  modi  e   nei   tempi   che   l'organo
amministrativo riterra' opportuni. 
    I comparenti conferiscono a me notaio l'incarico di consegnare le
somme come sopra depositate alla societa', una volta perfezionato  il
procedimento di iscrizione nel  competente  Registro  delle  Imprese,
mediante  corrispondente  bonifico  bancario   sul   conto   corrente
intestato alla medesima societa'. 
    19. La societa' sara' retta dal presente atto costitutivo e dallo
statuto che si allega al presente atto per formarne parte  integrante
e sostanziale. 
    20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al [...] di ogni anno  ed
il primo si chiudera' al [...]. 
    21. La societa' sara' amministrata: 
    [selezionare una delle seguenti opzioni] 
      [...] da un amministratore unico, nella persona del sig.  [...]
[indicare  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,   domicilio,
cittadinanza, codice fiscale] 
      [...] da un consiglio di amministrazione composto da  n.  [...]
membri, nelle persone dei sigg.ri:  [...]  [indicare  nome,  cognome,
luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,  codice  fiscale  -
tante ricorrenze quanti sono i componenti del cda] 
    Come presidente del consiglio di amministrazione viene  designato
il sig. [...] 
    [...] [selezionare se ricorre l'ipotesi] Come vice presidente del
consiglio di amministrazione viene designato il sig. 
    [...] 
    [...] dai sigg.ri: 
      [indicare nome, cognome, luogo e data  di  nascita,  domicilio,
cittadinanza, codice fiscale  -  tante  ricorrenze  quanti  sono  gli
amministratori nominati], che operano congiuntamente 
    [...] dai sigg.ri: 
      [indicare nome, cognome, luogo e data  di  nascita,  domicilio,
cittadinanza, codice fiscale  -  tante  ricorrenze  quanti  sono  gli
amministratori nominati], che operano disgiuntamente 
    22. L'organo amministrativo cosi' nominato rimarra' in carica: 
      [selezionare una delle seguenti opzioni] 
      [...] a tempo indeterminato 
      [...] fino alla data del [...] [gg/mm/aaaa] 
      [...] fino alla data di approvazione  del  bilancio  chiuso  al
[...] [gg/mm/aaaa] 
    23. [se gli Amministratori  nominati  sono  presenti]  I  Signori
[...], nominati alla carica di amministratori,  accettano  l'incarico
conferito, chiedono l'iscrizione della propria  nomina  nel  Registro
delle Imprese e, in conformita' a quanto  gia'  comunicato  ai  soci,
dichiarano che a loro carico non sussistono cause di  ineleggibilita'
previste dall'articolo  2382  del  codice  civile,  ne'  interdizioni
dall'ufficio di amministratore adottate nei  loro  confronti  in  uno
Stato membro dell'Unione europea. 
    24. Le spese e tasse relative al presente atto, che sono  stimate
in approssimativi euro [...], sono a carico della societa'. 
    [25. Sottoscrizione digitale del  costituente/dei  costituenti  e
del Notaio] 
 
                               STATUTO 
 
    1. Denominazione 
    1.1  E'  costituita  la  societa'  a   responsabilita'   limitata
denominata [...] s.r.l. 
    2. Sede 
    2.1 La societa'  ha  sede  nel  Comune  di  [...],  all'indirizzo
iscritto nel registro delle imprese. 
    [...] [opzionale] 2.2 E' inoltre prevista una sede secondaria nel
Comune di [...], all'indirizzo ugualmente iscritto nel registro delle
imprese. 
    2.3 E' facolta' dell'organo amministrativo istituire altre unita'
locali ovvero trasferire la sede sociale e la  sede  secondaria,  ove
istituita, nell'ambito del citato Comune. 
    2.4 L'istituzione di sedi secondarie  e  il  trasferimento  della
sede sociale in un comune  diverso  rientrano  nella  competenza  dei
soci. 
    3. Oggetto 
    3.1 La societa' ha per oggetto: [...]. 
    3.2 La societa' puo' assumere e concedere  agenzie,  commissioni,
rappresentanze  e  mandati,  nonche'  compiere  tutte  le  operazioni
commerciali, finanziarie,  mobiliari  ed  immobiliari,  necessarie  o
utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 
    La societa' puo' altresi' assumere interessenze e  partecipazioni
in altre societa'  o  imprese  di  qualunque  natura  aventi  oggetto
analogo, affine o connesso  al  proprio.  Potra'  inoltre  rilasciare
fideiussioni  e  altre  garanzie  in  genere,  anche  reali,  purche'
direttamente connesse con l'oggetto sociale. 
    Tutte tali attivita' potranno essere svolte in via non  esclusiva
o prevalente, non nei confronti del pubblico  e  nel  rispetto  delle
vigenti norme in materia di attivita' riservate. 
    4. Durata 
    4.1 La durata della societa' e' fissata come segue: 
      [selezionare una delle seguenti opzioni] 
      [...] 4.1.1 fino al [...] 
      [...] 4.1.2 indeterminata 
    5. Capitale sociale 
    5.1 Il capitale sociale e' pari ad euro [...] e, nel caso di piu'
soci, e' diviso in quote  ai  sensi  dell'articolo  2468  del  codice
civile. 
    5.2 Il capitale sociale  potra'  essere  aumentato  a  pagamento,
mediante nuovi conferimenti  in  denaro  o  in  natura,  o  a  titolo
gratuito, mediante passaggio a capitale  di  riserve  o  altri  fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili. 
    In  caso  di  aumento  del  capitale   sociale   mediante   nuovi
conferimenti,  spetta  ai  Soci  il  diritto  di  sottoscriverlo   in
proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E'  attribuita  ai
Soci la  facolta'  di  prevedere  espressamente  nella  decisione  di
aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di
partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di  cui
all'articolo 2481-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai Soci  che  non
hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. 
    Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a  pagamento
del  capitale,  tutti  gli  elementi  dell'attivo   suscettibili   di
valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a
favore della Societa'; la deliberazione di aumento del capitale  deve
stabilire le modalita' del conferimento:  in  mancanza  di  qualsiasi
indicazione il conferimento deve farsi in denaro. 
    Il capitale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita'  di
legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con
le maggioranze previste per la modifica del presente atto. 
    6. Quote di partecipazione al capitale sociale 
    6.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale: 
      [selezionare una delle opzioni seguenti]. 
      [...]  6.1.1  sono  determinate  in  misura  proporzionale   al
conferimento 
      [...] 6.1.2 possono essere assegnate  ai  soci  in  misura  non
proporzionale  ai  conferimenti  da  essi  effettuati  nel   capitale
sociale. 
    6.3 Ai sensi dell'articolo 2474 del codice  civile,  la  societa'
non puo' acquistare o accettare in garanzia  partecipazioni  proprie,
ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro  acquisto  o
la loro sottoscrizione. 
    6.4 I diritti sociali spettano ai soci  in  misura  proporzionale
alla partecipazione da ciascuno posseduta. 
    7. Trasferimento delle quote di partecipazione 
    [selezionare una delle seguenti opzioni] 
    [...] Prima opzione: libera trasferibilita' della partecipazione 
    7.1 Le partecipazioni societarie sono divisibili  e  trasferibili
in tutto o in parte, a Soci e a terzi, per atto tra vivi e a causa di
morte. 
    [...] Seconda opzione: divieto assoluto di trasferimento 
    7.2 E' vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote  di
partecipazione al capitale sociale. 
    [...]  [opzionale]  7.2.1  Il   diritto   di   recesso   previsto
dall'articolo 2469, secondo comma, del codice civile per il  caso  di
clausole    recanti    previsioni    di    intrasferibilita'    delle
partecipazioni, puo' essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi
dalla  costituzione  della  societa'  o  dalla  sottoscrizione  della
partecipazione. 
    [...] Terza opzione: diritto di prelazione 
    7.3  In  caso  di  trasferimento  a  titolo  oneroso   e   dietro
corrispettivo in  denaro  di  quote  di  partecipazione  al  capitale
sociale per atto tra vivi, spetta  agli  altri  soci  il  diritto  di
prelazione, tranne nel caso  in  cui  il  trasferimento  avvenga  tra
fiduciante e societa' fiduciaria e viceversa. 
    [...] [opzionale] 7.3.1  il  diritto  di  prelazione  e'  inoltre
escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a  favore  di  altri
soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado  e
dei suoi affini entro il secondo grado. 
    7.3.2 Il socio che intende effettuare il  trasferimento  mediante
atto  a  titolo  oneroso,  deve  prima  farne  offerta,  alle  stesse
condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo,  ai  cui
componenti deve comunicare la  quota  oggetto  di  trasferimento,  il
prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le  esatte  generalita'
del terzo potenziale acquirente e il  termine  di  stipula  dell'atto
traslativo. 
    7.3.3 Entro il termine di [...] giorni dalla data di  ricevimento
della  predetta  comunicazione,  l'organo  amministrativo  deve  dare
notizia della proposta di alienazione a tutti i soci  risultanti  dal
registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi  un
termine di [...] giorni, dal  ricevimento  della  comunicazione,  per
l'esercizio del diritto  di  prelazione.  La  prelazione  si  intende
validamente esercitata solo se relativa all'intera quota  oggetto  di
trasferimento. 
    7.3.4 Entro il termine indicato al punto  precedente  i  soci,  a
pena di decadenza, devono comunicare al proponente  e  ai  componenti
dell'organo amministrativo  la  propria  volonta'  di  esercitare  la
prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche  alle
eventuali quote per le quali la prelazione non sia  stata  esercitata
dagli altri soci. Il  ricevimento  di  tale  comunicazione  da  parte
dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce  il
momento di perfezionamento del negozio traslativo. 
    7.3.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula  dell'atto
traslativo e il pagamento del corrispettivo  dovuto  devono  avvenire
nei successivi [...] giorni. 
    7.3.6 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto  di
prelazione, il socio alienante puo' procedere  al  trasferimento  nei
termini indicati nella sua proposta. 
    8. Quota di partecipazione del socio deceduto 
    [...] [opzione selezionabile solo nel caso in  cui,  all'articolo
7, sia stata selezionata la terza opzione  (diritto  di  prelazione)]
8.1 Nel caso di morte di un socio: 
      [selezionare una delle seguenti alternative] 
      8.1.1 la  quota  di  partecipazione  al  capitale  sociale  del
deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in  tal
caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il  valore  della
quota,  determinato  con  le  stesse  modalita'  prescritte  per   la
valutazione della quota di partecipazione del socio receduto. 
      8.1.2  la  quota  di  partecipazione  del  socio  deceduto   e'
traferita agli eredi o legatari, che nominano,  per  l'esercizio  dei
diritti sociali, un rappresentante comune. 
    9. Recesso del socio 
    9.1 Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi previsti  dalla
legge. 
    9.2 Il socio che  intende  recedere  dalla  societa'  deve  darne
comunicazione   all'organo    amministrativo    mediante    documento
informatico sottoscritto digitalmente trasmesso per posta elettronica
certificata, da  inviarsi  entro  [...]  giorni  dall'iscrizione  nel
registro imprese o, se non prevista,  dalla  trascrizione  nel  libro
delle decisioni dei  soci  della  decisione  che  lo  legittima,  con
l'indicazione delle generalita' del socio  recedente,  del  domicilio
per le comunicazioni inerenti al procedimento. 
    9.3 Se il fatto che  legittima  il  recesso  e'  diverso  da  una
decisione, esso puo' essere esercitato non oltre lo stesso termine di
cui al punto 9.2, decorrente dal  momento  della  sua  conoscenza  da
parte del socio. 
    9.4 L'organo amministrativo e' tenuto  a  comunicare  ai  soci  i
fatti che possono dare luogo all'esercizio del  recesso  entro  [...]
giorni dalla data in cui ne e' venuto esso stesso a conoscenza. 
    9.5 Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'  esercitato,
e' privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio,  la
societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e'  deliberato
lo scioglimento della societa'. 
    9.6 Il  recesso  e  la  liquidazione  della  partecipazione  sono
disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge. 
    10. [opzionale] Esclusione del socio 
    [...]  [opzionale]  10.1  Il  socio  puo'  essere  escluso  dalla
societa' al verificarsi delle  seguenti  circostanze,  da  intendersi
quali fattispecie di giusta causa: 
      [selezionare una o piu' delle seguenti opzioni] 
      [...] 10.1.1 interdizione, inabilitazione, fallimento del socio 
      [...] 10.1.2 esercizio  di  attivita'  concorrente  con  quella
della societa' 
      [...] 10.1.3 cancellazione dall'albo  professionale,  ove  tale
iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attivita' societaria 
      [...] 10.1.4 impossibilita' a svolgere una prestazione  d'opera
o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi  dell'articolo  2464
del codice civile 
      [collegato al precedente] 10.2 L'esclusione del socio e' decisa
dall'assemblea  dei  soci  con  il  voto  favorevole  dei  soci   che
rappresentino [percentuale o  quota  parte  (ad  es.  la  maggioranza
assoluta; i due/terzi; i tre/quarti; etc.)] del capitale sociale, non
computandosi  la  quota  di  partecipazione  del  socio   della   cui
esclusione si tratta. 
      [collegato al precedente] 10.3 L'esclusione  e'  comunicata  al
socio escluso tramite posta  elettronica  certificata  e  ha  effetto
decorsi trenta giorni da  quello  della  sua  ricezione.  Entro  tale
termine il socio escluso puo'  attivare  la  procedura  di  arbitrato
amministrato presso la seguente  camera  arbitrale,  ai  sensi  degli
articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
[ ... ], con richiesta di nomina di un arbitro  unico.  In  caso  sia
stata attivata la suddetta procedura  di  arbitrato,  fino  alla  sua
decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione. 
      [collegato al precedente] 10.4 Dalla data  di  ricezione  della
comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti
ove  sia  stata  attivata  la  procedura  di  arbitrato  amministrato
prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'articolo
2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al  socio
escluso. Ai sensi dell'articolo 2473-bis del medesimo codice non puo'
farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale. 
      [collegato al precedente] 10.5 qualora la societa' sia composta
da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di
essi  deve  essere  accertata  mediante  la  procedura  di  arbitrato
amministrato indicata al punto 10.3, attivata su domanda dell'altro. 
      [collegato al precedente] 10.6 Nei casi di cui sopra, l'arbitro
unico provvede a determinare altresi' la ripartizione delle spese del
procedimento arbitrale. 
    11. Decisioni dei soci 
    11.1 Sono di competenza dei soci: 
      i) le decisioni sui seguenti argomenti: 
        1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 
        2) la nomina degli amministratori; 
        3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo  di
controllo o del revisore; 
        4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
        5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto  costitutivo
o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
      ii) le decisioni sugli argomenti che uno o piu'  amministratori
sottopongono alla loro approvazione; 
      iii) le decisioni sugli  argomenti  per  i  quali  i  soci  che
rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione  di
una decisione dei soci. 
    12. Modalita' di adozione delle decisioni dei soci 
    12.1 le decisioni dei soci sono adottate  mediante  deliberazione
assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile
e di quanto disposto dal presente statuto. 
    13. Convocazione dell'assemblea dei soci 
    13.1 L'assemblea e' convocata dall'organo  amministrativo,  anche
su richiesta dei soci rappresentanti almeno  un  terzo  del  capitale
sociale,  mediante  avviso  nella  forma  del  documento  informatico
sottoscritto   digitalmente   inoltrato   all'indirizzo   di    posta
elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima  di  quello
fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno,  dell'ora  e  del
luogo della riunione, nonche' degli argomenti all'ordine del  giorno.
Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una  data  ulteriore
di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in
prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. 
    L'assemblea puo'  essere  convocata  presso  la  sede  sociale  o
altrove purche' nel territorio nazionale. 
    13.2 Ai sensi  dell'articolo  2364,  secondo  comma,  del  codice
civile, l'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro [...]  [non
oltre centoventi] giorni dalla chiusura  dell'esercizio  sociale  per
l'approvazione del bilancio, ovvero entro il maggior termine di [...]
[non oltre centottanta] giorni  nel  caso  di  societa'  tenuta  alla
redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'. 
    14. Presidenza dell'assemblea dei soci 
    14.1  La  presidenza  dell'assemblea  spetta   all'amministratore
unico, al  presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  al  piu'
anziano tra gli  amministratori  plurimi  non  riuniti  in  collegio,
oppure, in mancanza, alla persona designata dai  soci  a  maggioranza
semplice del capitale presente. 
    14.2 Il presidente dell'assemblea verifica la  regolarita'  della
costituzione dell'assemblea, accerta l'identita' e la  legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati  delle
votazioni. 
    14.3 L'assemblea puo' svolgersi, ove  cio'  sia  autorizzato  dai
soggetti di cui al punto 14.1 in fase di convocazione, anche con  gli
intervenuti dislocati in piu' luoghi,  audio  e  video  collegati,  a
condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali  casi  la
riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente. 
    14.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata  quando  ad
essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e
sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si  oppone
alla trattazione dell'argomento. 
    15. Decisioni dei soci - quorum 
    15.1 L'assemblea, sia in prima che in  seconda  convocazione,  e'
regolarmente  costituita  con  la  presenza   di   tanti   soci   che
rappresentino almeno la meta'  del  capitale  sociale  e  delibera  a
maggioranza assoluta del capitale presente. 
    Le   deliberazioni   concernenti   le   modificazioni   dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto,  il  compimento  di  operazioni   che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale  o  una
rilevante modificazione dei diritti dei Soci, ovvero lo  scioglimento
della Societa', la fissazione del numero  dei  liquidatori,  la  loro
nomina e i loro poteri sono assunte, sia  in  prima  che  in  seconda
convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che  rappresentano
almeno il [...] per cento del capitale sociale. 
    L'attribuzione a singoli soci di speciali diritti  ai  sensi  del
terzo  comma  dell'articolo  2468  del  codice,   nonche'   la   loro
modificazione o soppressione, e' deliberata con il consenso di  tutti
i soci. 
    16. Assemblea dei soci - verbalizzazione 
    16.1 Le decisioni dell'assemblea  dei  soci  devono  constare  da
verbale redatto senza ritardo e sottoscritto  dal  presidente  e,  se
richiesto dalla legge, dal notaio. Il verbale deve indicare 
      la data dell'assemblea e, 
      anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e  il  capitale
rappresentato da ciascuno, nonche' 
      le modalita' e il risultato delle votazioni, consentendo, anche
per allegato,  l'identificazione  dei  voti  favorevoli,  astenuti  o
dissenzienti. 
    16.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei  soci,
le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 
    16.3 Il verbale deve essere  trascritto  tempestivamente  a  cura
degli amministratori nel libro delle decisioni  dei  soci,  ai  sensi
dell'articolo 2478 del codice civile. 
    17. Amministrazione della societa' 
    17.1 La  societa'  puo'  essere  amministrata,  alternativamente,
secondo una delle seguenti modalita': 
      i) da un amministratore unico; 
      ii) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di
[...] a un massimo di [...] membri; 
      iii) da piu' amministratori con metodo disgiuntivo, nel  numero
minimo di [...] e massimo di [...]; 
      iv) da piu' amministratori con metodo congiuntivo,  nel  numero
minimo di [...] e massimo di [...]. 
    17.2 La nomina degli amministratori e la scelta  del  sistema  di
amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza  assoluta
del capitale sociale. 
    [...] [opzionale]  17.3  L'amministrazione  della  societa'  puo'
essere affidata anche a soggetti che non siano soci. 
    17.4 Non possono essere nominati  amministratori  e  se  nominati
decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382 del codice civile. 
    17.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri  il
presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che  la
funzione di presidenza sia attribuita  ad  uno  degli  amministratori
all'atto della nomina. Con la  medesima  maggioranza  possono  essere
nominati anche uno o piu'  vice  presidenti  cui  sono  attribuiti  i
poteri di sostituzione del  presidente  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento secondo le modalita' stabilite all'atto della nomina. 
    17.6 Il presidente del consiglio di amministrazione  verifica  la
regolarita' della costituzione del consiglio, accerta  l'identita'  e
la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed  accerta
i risultati delle votazioni 
    [...] [opzionale]  17.7  Se  per  qualsiasi  motivo  cessa  dalla
carica: 
      [selezionare una delle seguenti opzioni] 
      [...] 17.7.1 la maggioranza degli amministratori (anche in caso
di amministrazione pluripersonale) 
      [...] 17.7.2 il seguente numero di amministratori: [...] (anche
in caso di amministrazione pluripersonale) 
      [...] 17.7.3 anche uno solo degli amministratori (anche in caso
di amministrazione pluripersonale) 
      l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la
decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. 
    18. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente 
    18.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore
puo'  opporsi  all'operazione  che  un  altro  amministratore  voglia
compiere.  Tale  opposizione   deve   essere   espressa   prima   che
l'operazione sia compiuta. I soci, con  il  voto  favorevole  di  una
maggioranza rappresentante almeno  la  meta'  del  capitale  sociale,
decidono sull'opposizione. 
    18.2 In caso di amministrazione congiunta occorre sulle decisioni
il consenso unanime di  tutti  gli  amministratori,  manifestato  per
iscritto. 
    19. Adunanze del consiglio di amministrazione 
    19.1 Il consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  nella  sede
sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione  di  tutti  i
soggetti richiamati al punto successivo. 
    19.2 Il consiglio e'  convocato  dal  presidente  con  avviso  da
inoltrarsi, almeno [...] giorni prima  dell'adunanza,  tramite  posta
elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonche' all'organo
di controllo o al revisore, se  nominati.  Nei  casi  di  urgenza  il
suddetto termine e' abbreviato a tre giorni. 
    19.3 Il consiglio  di  amministrazione  e'  comunque  validamente
costituito e atto  a  deliberare  qualora,  anche  in  assenza  delle
suddette formalita', siano presenti  tutti  i  membri  del  consiglio
stesso, nonche' l'organo di controllo o  il  revisore,  se  nominati,
fermo restando il diritto di ciascuno degli  intervenuti  di  opporsi
alla  discussione  degli  argomenti  sui   quali   non   si   ritenga
sufficientemente informato. 
    19.4  Le  adunanze  del  consiglio  di  amministrazione   possono
svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione,  anche  con  gli
intervenuti  diversi  dal  presidente  dislocati  in  altri   luoghi,
rispetto  alla  sede  sociale,   purche'   collegati   in   modalita'
audio-video e a condizione che sia  rispettato  in  modo  compiuto  e
corretto il metodo collegiale. In ogni caso la  riunione  si  intende
svolta nel luogo in cui sia presente il presidente. 
    19.5 Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  consiglio  si
richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. 
    19.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei  voti
dei presenti. In caso  di  parita'  di  voti,  prevale  il  voto  del
presidente, purche' il consiglio di amministrazione sia composto, nel
momento della decisione, da piu' di due membri. 
    19.7  Il  verbale  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni   del
consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente  redatto  ed
e' sottoscritto dal presidente. 
    19.8 Il verbale deve indicare la data dell'adunanza,  l'identita'
dei partecipanti, il risultato  delle  votazioni,  con  evidenza  dei
favorevoli, degli astenuti e  dei  contrari,  nonche',  su  richiesta
degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti
all'ordine del giorno. 
    20. Trascrizione delle decisioni degli amministratori 
    20.1 Le decisioni  adottate  dal  consiglio  di  amministrazione,
dall'amministratore  unico,  ovvero  dagli   amministratori   plurimi
operanti    congiuntamente    o    disgiuntamente    devono    essere
tempestivamente  trascritte   nel   libro   delle   decisioni   degli
amministratori. 
    21. Rappresentanza sociale 
    21.1 La rappresentanza della societa' di fronte  ai  terzi  e  in
giudizio: 
      i) nel caso in cui sia adottata  la  forma  di  amministrazione
collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione; 
      ii) nel caso in cui sia adottata la  forma  di  amministrazione
mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo; 
      iii) nel caso in cui sia adottata la forma  di  amministrazione
plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente; 
      iv) nel caso in cui sia adottata la  forma  di  amministrazione
plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo  nei
casi previsti al  punto  18.1,  in  cui  spetta  agli  amministratori
congiuntamente. 
    21.2 L'organo amministrativo  puo'  deliberare  che  l'uso  della
firma sociale sia conferito, per  determinati  atti  o  categorie  di
atti, anche a terzi. 
    22. Nomina dell'organo di controllo o del revisore 
    22.1 Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile,
l'assemblea puo' nominare un organo di controllo o  un  revisore.  La
nomina  e'  obbligatoria  nei  casi  previsti   dal   secondo   comma
dell'articolo 2477 del  codice  civile.  Ove  nominato,  l'organo  di
controllo avra' competenze e poteri previsti per  tale  organo  dalla
disciplina legislativa in materia di societa' per  azioni  in  quanto
compatibile  col  dettato  dell'articolo  2477  del  codice   civile.
Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai  casi  di
obbligatorieta' dello stesso, la societa'  nomini  per  la  revisione
legale dei  conti  un  revisore  o  una  societa'  di  revisione,  si
applicano al revisore o alla societa' di  revisione  tutte  le  norme
previste per gli stessi in materia di societa' per azioni. 
    23. Destinazione degli utili 
    23.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una  volta  dedotte
le quote da destinare a riserva legale,  sono  distribuiti  ai  soci,
salva diversa decisione degli stessi. 
    24. Scioglimento della societa' 
    24.1 La societa' si scioglie al ricorrere di  una  delle  ipotesi
previste dall'articolo 2484, primo comma, del codice civile. 
    [ ] [opzionale] 24.2 La societa' si intende  sciolta,  oltre  che
nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui si verifichi uno
dei seguenti eventi: 
      [selezionare una delle seguenti opzioni] 
      [ ] 24.2.1 la morte di un socio; 
      [ ] 24.2.2 il fallimento di un socio; 
      [ ] 24.2.3 la risoluzione del seguente contratto: [...]; 
      [ ] 24.2.4 la scadenza del seguente brevetto: [...]. 
    [collegato al precedente] 24.3 L'accertamento degli eventi  sopra
indicati e dell'intervenuto conseguente scioglimento e' di competenza
dell'organo  amministrativo  che  redige,  a   tal   fine,   apposita
dichiarazione da depositare, a cura del medesimo  organo,  presso  il
registro delle imprese. 
    25. Comunicazioni 
    25.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del  presente
statuto si eseguono, dove non diversamente disposto,  mediante  posta
elettronica certificata. 
    25.2  Nel  caso  in  cui  la  societa'  sia  amministrata  da  un
amministratore unico, in luogo dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata della persona fisica,  puo'  essere  utilizzato,  per  le
comunicazioni da e  verso  l'organo  amministrativo,  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata della societa'  iscritto  nel  registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. 
    25.3 Nel caso  in  cui  la  societa'  sia  amministrata  mediante
amministrazione plurima congiuntiva o  disgiuntiva,  oppure  mediante
consiglio  di  amministrazione  gli   amministratori   possono,   con
decisione  adottata  all'unanimita',  disporre  l'utilizzo,  per   le
comunicazioni  da  e  verso  l'organo  amministrativo  ai  sensi  del
presente atto costitutivo/statuto, in luogo  di  singole  caselle  di
posta elettronica certificata  intestate  a  ciascun  amministratore,
della  casella  di  posta  elettronica  certificata  della   societa'
iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 16,  comma
6, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  In  tal  caso,
dovranno  essere  rese  disponibili  a  ciascun   amministratore   le
credenziali di accesso alla predetta  casella  di  posta  elettronica
certificata. La decisione adottata ai sensi del presente  punto  puo'
essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei
componenti dell'organo amministrativo. 
    26. Rinvio 
    26.1 Per quant'altro qui non  espressamente  previsto  si  rinvia
alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in
materia. 
    [VERSIONE IN LINGUA INGLESE]