(Allegato 1)
                                                  Allegato 1 (Art. 3) 
a) Rifiuti ammissibili 
    Per la  produzione  di  aggregato  recuperato  sono  utilizzabili
esclusivamente i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione  e  di
demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1,  punto  1,  e  i
rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella 
Tabella 1, punto 2. 
    Non sono  ammessi  alla  produzione  di  aggregato  recuperato  i
rifiuti dalle attivita' di costruzione e di demolizione abbandonati o 
sotterrati. 
 
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 
 
  1. Rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di demolizione 
(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 
 
  170101 Cemento 
 
  170102 Mattoni 
 
  170103 Mattonelle e ceramiche 
 
  170107  Miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle   e
  ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 
 
  170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
 
  170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui  alla  voce
  170503 
 
  170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello  di
  cui alla voce 170507 
 
  170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione  e  demolizione,
  diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 
 
  2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al 
Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 
 
  010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui  alla
  voce 010407 
 
  010409 Scarti di sabbia e argilla 
 
  010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce
  010407 
 
  010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della  pietra,
  diversi da quelli di cui alla voce 010407 
 
  101201  Residui  di  miscela  di  preparazione  non  sottoposti   a
  trattamento termico 
 
  101206 Stampi di  scarto  costituiti  esclusivamente  da  sfridi  e
  scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da  sfridi  di
  laterizio cotto  e  argilla  espansa  eventualmente  ricoperti  con
  smalto crudo in concentrazione <10% in peso 
 
  101208 Scarti di  ceramica,  mattoni,  mattonelle  e  materiali  da
  costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
 
  101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi  a  base  di
  cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 
 
  120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui
  alla voce 120116 costituiti esclusivamente da  sabbie  abrasive  di
  scarto 
 
  191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce) 
 
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso 
    I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato  devono
essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti
in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la 
necessita', a controlli supplementari. 
    A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve  dotarsi
di un sistema per il controllo di accettazione  dei  rifiuti  atto  a
verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste 
dal presente regolamento. 
    Per le imprese  registrate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2009, e per le imprese in possesso  della  certificazione  ambientale
UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione  accreditata  ai  sensi
della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema 
di gestione ambientale. 
    Il  sistema  deve  garantire  almeno  il  rispetto  dei  seguenti
obblighi e presuppone la predisposizione  di  una  procedura  per  la
gestione, la tracciabilita' e la rendicontazione delle non 
conformita' riscontrate: 
      esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti  in
ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione 
e addestramento; 
      controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; 
      accettazione  di  tali   rifiuti   solo   ove   l'esame   della
documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo
sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno
biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene 
separato qualsiasi materiale estraneo; 
      pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei 
rifiuti in ingresso; 
      stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui 
al presente regolamento in area dedicata; 
      messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui  alla  tabella  l
del presente Allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi,  la
quale e' strutturata in modo da impedire la miscelazione anche 
accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; 
      movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato
recuperato  realizzata  da  parte  di  personale  con  formazione   e
aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione 
degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; 
      svolgimento di  controlli  supplementari,  anche  analitici,  a
campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il 
controllo visivo indichi tale necessita'. 
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore 
    Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle
attivita' di costruzione e demolizione e degli altri  rifiuti  inerti
di  origine  minerale,  come  definiti  dalle   lettere   a)   e   b)
dell'articolo   2,   finalizzato   alla   produzione   dell'aggregato
recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente 
interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo: 
      la macinazione, 
      la vagliatura, 
      la selezione granulometrica, 
      la separazione della frazione metallica e delle frazioni 
indesiderate. 
    Il processo di recupero, a seconda  del  tipo  di  materiale,  si
realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi,
ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto 
dei criteri previsti dal presente regolamento. 
    Durante  la  fase  di  verifica  di  conformita'   dell'aggregato
recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono
organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano 
miscelati. 
    In  attesa  del  trasporto  al  sito  di  utilizzo,   l'aggregato
recuperato e' depositato e movimentato nell'impianto in cui e'  stato
prodotto e nelle aree di deposito  adibite  allo  scopo.  Sono  fatte
salve tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza  e
prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative 
specifiche. 
d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato 
d.1) Controlli sull'aggregato recuperato 
    Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e' garantito il 
rispetto dei parametri di cui alla tabella 2. 
 
         Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite 
 
 
    

=====================================================================
|                        |                        | Concentrazioni  |
|       Parametri        |    Unita' di misura    |     limite      |
+========================+========================+=================+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Amianto         |     sostanza secca     |     100(1)      |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|(IDROCARBURI AROMATICI) |                        |                 |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Benzene         |    sostanza secca      |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|      Etilbenzene       |    sostanza secca      |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Stirene         |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Toluene         |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Xilene         |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|  Sommatoria organici   |                        |                 |
| aromatici (da 20 a 23) |  mg/kg espressi come   |                 |
|          (²)           |     sostanza secca     |        1        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| (IDROCARBURI AROMATICI |                        |                 |
|      POLICICLICI)      |                        |                 |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Benzo(a)antracene    |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|     Benzo(a)pirene     |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|  Benzo(b)flourantene   |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|  Benzo(k)fluorantene   |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|Benzo(g, h, i­) perilene|     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Crisene         |     sostanza secca     |        5        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,e)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,l)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,i)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,h)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
| Dibenzo(a,h) antracene |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|      Indenopirene      |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Pirene         |     sostanza secca     |        5        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| Sommatoria policiclici |                        |                 |
| aromatici (da 25 a 34) |  mg/kg espressi come   |                 |
|          (³)           |     sostanza secca     |       10        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Fenolo         |     sostanza secca     |        1        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|          PCB           |     sostanza secca     |      0.06       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|          C>12          |     sostanza secca     |       50        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Cr VI          |     sostanza secca     |        2        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| Materiali galleggianti |                        |                 |
|          (4)           |         cm³/kg         |       <5        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| Frazioni estranee (4)  |       % in peso        |       <1%       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
    
 
    (1) Corrispondente  al  limite  di  rilevabilita'  della  tecnica
analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di  rilevabilita').
In  ogni  caso  dovra'  utilizzarsi  la   metodologia   ufficialmente
riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di 
rilevare valori di concentrazione inferiori. 
    (2) Sommatoria organici aromatici (da  20  a  23):20-Etilbenzene,
21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene,  secondo  la  numerazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 
    (3)   Sommatoria   policiclici   aromatici   (da   25   a    34):
25-Benzo(a)antracene,   26-Benzo(a)pirene,    27-Benzo(b)fluorantene,
28-Benzo(k,)fluoranten,     29-Benzo(g,h,i,)perilene,     30-Crisene,
31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene,
34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    (4) Ove non definito da standard tecnici applicabili. 
d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato 
    Ogni lotto di aggregato recuperato  prodotto,  ad  esclusione  di
quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma
UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 MPa,  deve  essere
sottoposto all'esecuzione  del  test  di  cessione  per  valutare  il
rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in 
tabella 3. 
    Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice
A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 
12457-2. 
    Solo nei casi in cui  il  campione  da  analizzare  presenti  una
granulometria molto fine, si deve utilizzare,  senza  procedere  alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per 
almeno 10 minuti. 
    Solo dopo tale fase si puo' procedere  alla  successiva  fase  di
filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI 
EN 12457-2. 
 
          Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite 
 
 
 
    
=====================================================================
|    Parametri    |   Unita' di misura    |  Concentrazioni limite  |
+=================+=======================+=========================+
|     Nitrati     |         mg/l          |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Fluoruri     |         mg/l          |           1,5           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cianuri     |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|      Bario      |         mg/l          |            1            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|      Rame       |         mg/l          |          0,05           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|      Zinco      |         mg/l          |            3            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Berillio     |     microgrammi/l     |           10            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cobalto     |     microgrammi/l     |           250           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Nichel      |     microgrammi/l     |           10            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Vanadio     |     microgrammi/l     |           250           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Arsenico     |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cadmio      |     microgrammi/l     |            5            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|  Cromo totale   |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Piombo      |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Selenio     |     microgrammi/l     |           10            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Mercurio     |     microgrammi/l     |            1            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|       COD       |         mg/l          |           30            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Solfati     |         mg/l          |           750           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cloruri     |         mg/l          |           750           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|       PH        |                       |      5,5 < > 12,0       |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
    
 
e) Norme  tecniche  di   riferimento   per   la   certificazione   CE
  dell'aggregato recuperato 
    In tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per 
l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato. 
 
          Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE 
 
 
    

 =====================================================
 |     Norma     |               Titolo              |
 +===============+===================================+
 |               | Aggregati per materiali non legati|
 |               |e legati con leganti idraulici per |
 |               |l'impiego in opere di ingegneria   |
 |               |civile e nella costruzione di      |
 | UNI EN 13242  |strade                             |
 +---------------+-----------------------------------+
 | UNI EN 12620  |Aggregati per calcestruzzo         |
 +---------------+-----------------------------------+
 | UNI EN 13139  | Aggregati per malta               |
 +---------------+-----------------------------------+
 |               |Aggregati per miscele bituminose e |
 |               |trattamenti superficiali per       |
 |               |strade, aeroporti e altre aree     |
 | UNI EN 13043  |soggette a traffico                |
 +---------------+-----------------------------------+
 | UNI EN 13055  |Aggregati leggeri                  |
 +---------------+-----------------------------------+
 |               |Aggregati per massicciate per      |
 | UNI EN 13450  |ferrovie                           |
 +---------------+-----------------------------------+
 |               |Aggregati per opere di protezione  |
 |UNI EN 13383-1 |(armourstone) - Specifiche         |
 +---------------+-----------------------------------+