(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  23
  SETTEMBRE 2022, N. 144 
    All'articolo 1: 
      al comma 2, al primo periodo, le parole: «Gestore  del  mercati
energetici» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Gestore  dei  mercati
energetici» e, al secondo periodo, le parole: «del  8  gennaio  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»; 
      al comma 4, le parole: «Gestore del  mercati  energetici»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»; 
      al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si  rifornisca»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione:  «,»  e  le  parole:  «e'
riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»; 
      al  comma  7,  quinto  periodo,  le  parole:   «sarebbe   stato
utilizzato»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sarebbero   stati
utilizzati»; 
      al comma 8, al primo periodo,  le  parole:  «all'Agenzia  delle
Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle  entrate»
e, al secondo periodo,  le  parole:  «dall'entrata  in  vigore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; 
      al comma 9, le parole:  «euro  l'anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro per l'anno»; 
      al comma 11,  lettera  b),  le  parole:  «terzo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «quinto periodo». 
    All'articolo 2: 
      al comma 5, al primo periodo,  le  parole:  «all'Agenzia  delle
Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle  entrate»
e, al secondo periodo,  le  parole:  «dall'entrata  in  vigore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.»,  le  parole:
«Comunicazione  della  Commissione  Quadro»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C  131  I/01,
recante Quadro» e dopo le parole: «contro l'Ucraina» e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole:
«di richiesta, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «di richiesta
nonche'»; 
      al comma 2, le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione  della  Commissione
europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro», le parole: «da SACE S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.», dopo le
parole: «dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione:  «,»  e  le  parole:  «ai  sensi  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre,  2000»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000»; 
      al comma 3,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 4: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «31  dicembre  2021,»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
        alla lettera b), capoverso 5-bis: 
          al  primo  periodo,  le  parole:  «da  SACE  S.p.A.»   sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.»,  le  parole:
«Comunicazione  della  Commissione  Quadro»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C  131  I/01,
recante Quadro», dopo le parole: «contro l'Ucraina»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le  parole:  «di  SACE  S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»; 
          al  terzo  periodo,  le  parole:  «a  SACE   S.p.A.»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»; 
      al comma 8, al primo periodo, le parole: «Alla copertura  degli
oneri,   derivanti   dalle»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«All'attuazione delle»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «Alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dalle»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «All'attuazione delle». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «31  ottobre  2022»  sono
aggiunte le seguenti:  «nonche'  dal  4  novembre  2022  fino  al  18
novembre 2022»; 
      al comma 2, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte  le
seguenti: «nonche' per il periodo dal 4  novembre  2022  fino  al  18
novembre 2022»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «articolo 25, trasmettono, entro
il  10  novembre»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo   25
trasmettono, entro il 28 novembre» e le  parole:  «30  ottobre»  sono
sostituite dalle seguenti: «18 novembre»; 
        il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «La  predetta
comunicazione non e' effettuata nel  caso  in  cui  sia  disposta  la
proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19  novembre  2022,  delle
aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a)»; 
      al comma 6, le parole: «492,13 milioni di euro per l'anno  2022
e in 22,54 milioni di euro per l'anno  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in  43,8  milioni
di euro per l'anno 2024». 
    All'articolo 5: 
      al comma 3, dopo le parole: «di contribuire» sono  inserite  le
seguenti:  «a  far  fronte»  e  le  parole:  «e  al  perdurare»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dal perdurare»; 
      al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3»  sono  inserite
le seguenti: «del presente articolo», la parola: «Ministero», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministro», le parole: «previa
intesa con la Conferenza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previa
intesa  in  sede  di  Conferenza»  e  le  parole:  «e  Bolzano»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»; 
      al comma 5, dopo le  parole:  «richiamate  nel  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «da  parte
della struttura interessata» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  da
parte della struttura interessata,»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita'  relative  alla
copertura  dei  debiti  fuori  bilancio  e  alla  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio, possono utilizzare, per  il  finanziamento  di
spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota
libera  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno  precedente  dopo
l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione   dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche
prima del giudizio di parifica della sezione regionale  di  controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del  rendiconto
da parte del consiglio regionale o provinciale. 
        6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione  alle
risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme  di  legge  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai  medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai  consumi  di  energia
elettrica e gas»; 
      alla rubrica,  le  parole:  «ed  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e degli enti». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, dopo le parole: «di cui  al  medesimo  articolo  9»
sono inserite le seguenti: «, comma 1,». 
    All' articolo 8: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. In considerazione  dell'aumento  dei  costi  dell'energia
termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre  dell'anno  2022,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi,  al  conto  di
cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di  120  milioni
di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei  predetti
limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario in favore degli enti del  Terzo  settore  iscritti  nel
Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo
54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa
anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti   in   regime
residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'»; 
      al comma 2,  le  parole:  «45  del  decreto  legislativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «45 del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo», le parole: «54 del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «54 del medesimo codice di cui al  decreto
legislativo», le parole: «e non ricompresi tra quelli di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «, diversi dai soggetti di cui  al
comma 1,» e le parole: «in proporzione ai costi sostenuti  nel  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «in  proporzione  all'incremento  dei
costi sostenuti nei  primi  tre  trimestri  dell'anno  2022  rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021»; 
      al comma 3, le parole:  «sono  individuate  le  modalita'  e  i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione nonche' le
procedure  di  controllo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sono
individuati, in coerenza con quanto previsto  dai  commi  1  e  2,  i
criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di  cui  ai
medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di contributo, i criteri di quantificazione del  contributo
stesso nonche' le procedure di controllo»; 
      al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si avvalgono»  sono
inserite le seguenti: «di societa' in house», le  parole:  «e  previa
stipula di apposite convenzioni con le  amministrazioni  interessate»
sono sostituite dalle  seguenti:  «previa  stipulazione  di  apposite
convenzioni» e le parole: «, di societa' in house» sono soppresse; 
      al  comma  6,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   di   cui   al   decreto
legislativo». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, capoverso 14-bis, le parole: «prescrizioni, ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «prescrizioni ovvero». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le  parole:  «utilizza  direttamente  o  affida  in
concessione, in tutto o in parte, i  beni  demaniali  o  a  qualunque
titolo in uso al medesimo Ministero» sono sostituite dalle  seguenti:
«, il Ministero della giustizia e gli  uffici  giudiziari  utilizzano
direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte,  i  beni
demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e  uffici
giudiziari»; 
      al comma 2, dopo le parole: «il  Ministero  dell'interno»  sono
inserite le seguenti: «, il Ministero  della  giustizia,  gli  uffici
giudiziari» e le parole:  «del  medesimo  decreto  legislativo»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «previsti   dal   medesimo   decreto
legislativo»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» sono
inserite le seguenti: «, del Ministero della giustizia e degli uffici
giudiziari». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 101 del» sono
inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al»; 
        al terzo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 89, comma 1» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1» e le parole:
«n. 27 e, quanto» sono sostituite dalle seguenti: «n. 27, quanto»; 
        alla rubrica,  le  parole:  «Contributo  energia  e  gas  per
cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Contributo per i costi delle
forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, le parole:  «del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,». 
    All'articolo 15: 
      al  comma  1,  le  parole:  «regionale  e   provinciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «regionale, provinciale»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «e'  riconosciuto,   previa»   sono
sostituite dalle seguenti: « e' riconosciuto previa». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, le parole: «prevenzione  incendi»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «prevenzione  degli  incendi»  e  le  parole:  «del
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui  al
decreto»; 
      alla rubrica, le parole: «prevenzione incendi» sono  sostituite
dalle seguenti: «prevenzione degli incendi». 
    All'articolo 18: 
      al  comma  1  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  per  le
quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del  personale  siano
gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennita'  sono  individuati
mediante apposite comunicazioni  tra  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione
dei dati personali. Per i dipendenti di  cui  al  terzo  periodo  non
sussiste l'onere di rendere la  dichiarazione  prevista  dal  secondo
periodo»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «con  copertura  di   contribuzione
figurativa integrale dall'Istituto» sono sostituite  dalle  seguenti:
«che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da
parte dell'Istituto». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «che  provvede»  sono
sostituite dalle seguenti: «, che provvede»; 
      al comma 8, dopo le parole: «L'INPS  eroga»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel mese di novembre 2022», le parole: «di lavoro,  alla
data» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro alla  data  »  e  le
parole: «nel mese di novembre 2022, » sono soppresse; 
      ai commi 9 e 10, le parole: «Per coloro» sono sostituite  dalle
seguenti: «A coloro»; 
      al comma 11, al primo periodo, le parole: «i cui contratti sono
attivi» sono sostituite dalle seguenti:  «i  cui  contratti  sono  in
corso» e, al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «I  soggetti»  e'
inserita la seguente: «richiedenti»; 
      al comma 12, al secondo e al quarto  periodo,  le  parole:  «da
Sport  e  Salute  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
societa' Sport e Salute S.p.A.» e, al terzo periodo,  le  parole:  «a
Sport e Salute S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa'
Sport e Salute S.p.A.»; 
      al  comma  13,  le  parole:  «ai  lavoratori  stagionali,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori stagionali con rapporti  di
lavoro»; 
      al comma 14, dopo le parole: «lavoratori dello  spettacolo»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 15, dopo le parole: «commi 15 e  16»  e'  inserito  il
seguente segno d 'interpunzione: «,»; 
      al comma 18, le parole: «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto»; 
      al comma 20, le parole: «saranno fornite dall'INPS e da Sport e
Salute  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  stabilite
dall'INPS e dalla societa' Sport e Salute S.p.A.». 
    All'articolo 21: 
      al  comma  1,  la  parola:  «correlate»  e'  sostituita   dalla
seguente: «correlato»; 
      alla rubrica, le parole: «Recupero prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Recupero delle prestazioni». 
    All'articolo 22: 
      al  comma  2,  al  primo  periodo,  la  parola:  «quindici»  e'
sostituita dalla seguente: «venti» e, al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo  unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al»; 
      al comma 3, capoverso 4-bis, al  secondo  periodo,  le  parole:
«per energia reti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  energia,
reti», al terzo periodo, le parole: «sono stabilite» sono  sostituite
dalle seguenti: «sono stabiliti» e, al  quarto  periodo,  le  parole:
«sono rese pubbliche sul sito istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono pubblicate nel sito internet istituzionale». 
    All'articolo 23: 
      al  comma  l,  lettera  a),  le  parole:  «sul   proprio   sito
istituzionale nonche' sulla» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel
proprio sito internet istituzionale e nella». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1, le parole: «aggiudicati del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti:  «aggiudicati  ai
sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,»  e  le  parole:  «al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1, capoverso Art. 1-bis: 
        il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4,
componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono
destinate,  per  un   importo   pari   a   660   milioni   di   euro,
all'acquisizione della disponibilita' di  nuovi  posti  letto  presso
alloggi o residenze per studenti delle istituzioni  della  formazione
superiore, ai fini del perseguimento delle finalita'  previste  dalla
medesima riforma»; 
      al comma 2, primo periodo, le  parole  da:  «Alle  risorse  del
Fondo di cui al comma 1 accedono»  fino  a:  «o  gli  altri  soggetti
privati di cui all'articolo 1,  comma  1,  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono  assegnate,
anche in convenzione ovvero in partenariato con le  universita',  con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli
operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  p),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge»; 
      al comma 4, le parole: «Con le risorse assegnate ai  sensi  del
comma  3  e'  assicurato  il  corrispettivo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le risorse assegnate ai sensi del comma 3  sono  destinate
al pagamento del corrispettivo»; 
      al comma 10, primo periodo, dopo le  parole:  «dall'imposta  di
registro» sono inserite le seguenti: «prevista dal testo unico». 
    All'articolo 26: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), numero 2), le parole: «e l'incremento  degli
spazi» sono sostituite dalle seguenti: «e incrementare gli spazi»; 
        alla lettera d), le parole: «modalita' di  conclusione»  sono
sostituite dalle seguenti: «modalita' di stipulazione» e  le  parole:
«e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»; 
        alla lettera e), le parole: «o non adeguatamente sufficienti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «o   erogati   in   misura   non
sufficiente»; 
      al comma 3, primo  e  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «le
competenze in uscita» e' inserito il seguente segno  d'interpunzione:
«,»; 
      al comma 5, le parole:  «nel  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel regolamento di cui al decreto». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1,  lettere  a)  e  d),  le  parole:  «n.  205.»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 205». 
    All'articolo 28: 
      al  comma  2,  al  secondo  periodo,   le   parole:   «tra   le
organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «tra  rappresentanti
delle organizzazioni» e le parole: «compresa una rappresentanza» sono
soppresse e, al quarto periodo, le  parole:  «o  semi  esonero»  sono
sostituite dalle seguenti: «totale o parziale»; 
      al comma 3, le parole: «e delle articolazioni,» sono sostituite
dalle seguenti: «,  delle  articolazioni»  e  le  parole:  «e  l'area
territoriale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e   dell'area
territoriale»; 
      al comma 6, le parole: «rimborso spese » sono sostituite  dalle
seguenti: «rimborso di spese». 
    All'articolo 29: 
      al  comma  1,  le  parole:  «delle  opere  indifferibili»  sono
sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,». 
    All'articolo 30: 
      alla rubrica, le parole: «Utilizzo  economie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Utilizzo delle economie derivanti». 
    All'articolo 31: 
      alla  rubrica,  le  parole:  «Realizzazione  piattaforme»  sono
sostituite dalle seguenti: «Realizzazione delle piattaforme»  e  dopo
le parole: «delle misure del PNRR» sono  inserite  le  seguenti:  «da
parte». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1,  capoverso  6-quater,  primo  periodo,  le  parole:
«l'impiego» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'applicazione»,  la
parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti», dopo  la
parola: «interessate,» sono inserite le seguenti: «la societa'» e  la
parola: «conclusione» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione». 
    All'articolo 33: 
      al comma 2,  le  parole:  «alla  data»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il giorno antecedente la data». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «territoriale, n. 305»
sono sostituite dalle seguenti: «territoriale n. 305» e,  al  secondo
periodo,  la  parola:  «previste»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«previsti»; 
      alla rubrica, le parole: «della misura  PNRR»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della misura del PNRR». 
    Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 e' aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 34-bis (Affidamento di incarichi  di  responsabile  unico
del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR). - 1. Al  fine
di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse  del  PNRR,  al
personale  assunto  con  contratto  a  tempo  determinato  ai   sensi
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
deroga  a  ogni  altra  disposizione,  possono  essere  affidati  gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50». 
    Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
      «Art. 35-bis (Modifiche all'articolo 64  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui  per  l'acquisto
della casa di  abitazione).  -  1.  All'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022  al
31 dicembre 2022, che  rispettino  i  requisiti  di  priorita'  e  le
condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia  fino
all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere  sui
finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche  nei  casi  in
cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo
globale  medio  (TEGM)  pubblicato  trimestralmente   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge  7
marzo 1996, n.  108,  nella  misura  massima  del  differenziale,  se
positivo, tra la media del tasso interest  rate  swap  a  dieci  anni
pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente  al  mese  di
erogazione, e la media del tasso interest  rate  swap  a  dieci  anni
pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e'  stato
calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo,  i  soggetti  finanziatori  sono  tenuti  ad  applicare  le
condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore  e
a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis". 
      2. All'articolo 64, comma 3-bis, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di richiesta  della  garanzia"
sono inserite le seguenti: "nonche' nel  contratto  di  finanziamento
stipulato"». 
    All'articolo 37: 
      al comma 1: 
        alla lettera  a),  dopo  le  parole:  «al  comma  227,»  sono
inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "novanta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"  e,  al  secondo
periodo,»; 
        alla lettera c), la parola: «innalzato» e'  sostituita  dalla
seguente: «, aumentato»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «commi  224  e  seguenti»
sono sostituite dalle seguenti: «commi da 224 a 237-bis» e le parole:
«nel registro aiuti di Stato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole:  «La  presente  disposizione  si
applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di  cui  ai
commi 1 e 2 si applicano»; 
        al secondo periodo, dopo la parola: «Qualora» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «il  termine  di  cui
all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di  cui  al
citato articolo» e le parole: «lo stesso deve essere  discusso»  sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere discusso il piano di  cui  al
medesimo articolo 1, comma 228»; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «cessione»  e'  sostituita   dalla
seguente: «cessazione» e le parole: «non  vertenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «che non versano». 
    L'articolo 38 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  38  (Disposizioni  urgenti  in  tema  di  procedure   di
riversamento  del  credito  d'imposta  per  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  "entro  il  30
settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31  ottobre
2023"; 
        b) al comma 10, le  parole:  "entro  il  16  dicembre  2022",
ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  16
dicembre 2023" e le parole: "entro  il  16  dicembre  2023  e  il  16
dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e  il  16
dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023"; 
        c) al comma 11, secondo  periodo,  le  parole:  "17  dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023". 
      2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per  l'attestazione  della
qualificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9"; 
        b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui  al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta" sono sostituite  dalle
seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e  al  terzo
periodo possono essere richieste". 
      3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025. 
      4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede: 
        a) quanto a 15 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
        b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
        c) quanto a 65 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dal  comma
1». 
    All'articolo 39: 
      al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'articolo  117
del» sono inserite le seguenti: «codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al» e dopo le  parole:  «l'articolo  50  del»  sono
inserite le seguenti: «codice di cui al». 
    All'articolo 40: 
      al comma 1, le parole: «salvo disdetta» sono  sostituite  dalle
seguenti: «salva disdetta da parte»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Per le domande di  finanziamento  agevolato  riferite
alla linea progettuale "Rifinanziamento  e  ridefinizione  del  fondo
394/81 gestito da SIMEST" - sub-misura del PNRR M1.C2.I5,  presentate
a valere sulla delibera quadro approvata il  30  settembre  2021  dal
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come modificata  dalla  delibera
del 31 marzo  2022,  di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite  di  spesa
previsto a copertura del suddetto  intervento  dall'articolo  11  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede,  nei
limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in
materia di aiuti di importanza minore (de minimis),  a  valere  sulle
risorse disponibili, come da ultimo incrementate  dall'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 49,  lettere  a)  e  b),  della
legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sul  fondo  rotativo   di   cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla  quota
di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento  a
fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni». 
    All'articolo 41: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 2): 
          al  numero  1,  capoverso  1,  lettera   f),   le   parole:
«dell'Union europea» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'Unione
europea»; 
          al capoverso 1-ter, primo periodo,  le  parole:  «corredata
dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»; 
          al capoverso 1-quater,  le  parole:  «in  uno  stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «in uno Stato»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso Art. 6-ter: 
          alla  rubrica,  le  parole:  «ovvero  per  le  navi»   sono
sostituite dalle seguenti: «e alle navi»; 
          al comma 1, le parole: «e  9-quater,  si»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 9-quater si» e dopo le parole: «dell'articolo  162
del» sono inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al»; 
          al comma 4, dopo le parole: «e del Consiglio»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
          al capoverso Art. 6-quinquies,  comma  1,  lettera  a),  le
parole: «trasporto merci» sono sostituite dalle seguenti:  «trasporto
di merci»; 
          al capoverso Art. 6-sexies: 
          al comma 1: 
          all'alinea, la parola:  «previsioni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «disposizioni»; 
          alla lettera b), la parola:  «stato»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Stato»; 
          alla lettera c), la parola: «battente» e' sostituita  dalla
seguente: «batte»; 
          al comma 2,  le  parole:  «battenti  bandiera  dello»  sono
sostituite dalle seguenti: «battenti bandiera di  Stati  appartenenti
allo»; 
          al capoverso Art. 6-septies, comma 1,  alinea,  la  parola:
«previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni»; 
          al  capoverso  Art.   6-octies,   comma   1,   la   parola:
«comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
      al comma 2, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dal  comma  1,
lettera b),» sono inserite le seguenti: «del  presente  articolo,»  e
dopo le parole: «19,1 milioni  di  euro»  e'  inserita  la  seguente:
«annui»; 
      al comma 3: 
        all'alinea,  le  parole:  «Al   decreto   legislativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «Al codice della nautica  da  diporto,  di
cui al decreto legislativo»; 
        alla lettera b), le parole: «di competenza nella  conoscenza»
sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza». 
    All'articolo 42: 
      al comma 2, le parole: «al comma 1, sono» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1 sono»; 
      al comma  3,  le  parole:  «a  misure»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al finanziamento di misure». 
    All'articolo 43: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7,  8,
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonche' dal comma  4-bis  del
presente articolo, determinati in  13.603,379  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023  e  in  43,8
milioni di euro  per  l'anno  2024,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a
14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
          a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno  2022  e  a
280  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante   corrispondente
riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle
missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1  al
presente decreto; 
          b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario; 
          c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate; 
          d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
          e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
          f) quanto a 40 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
          g) quanto a 2.767 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  a
1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano,  in  termini
di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e,  in
termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di  euro  per  l'anno
2022,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 4 e 42; 
          h) quanto  a  116,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  minori   spese   derivanti
dall'articolo 4; 
          i) mediante il ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dal
Senato della Repubblica il 13  settembre  2022  e  dalla  Camera  dei
deputati il 15 settembre 2022  con  le  risoluzioni  di  approvazione
della relazione presentata al Parlamento  ai  sensi  dell'articolo  6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
          l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
          m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  in  conto  capitale  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
      al comma 4, le parole: « alla  fine  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, in fine,»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di  euro  per
l'anno 2023». 
    Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: 
      «Art. 43-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3».