(Allegato A) (parte 1)
                                                           Allegato A 
 
                                                          Schemi Tipo 
                                                    (Art. 1, comma 1) 
 
                               INDICE 
 
1. Definizioni 
SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 
    1. Normativa di riferimento 
    2. Schemi tipo 
    2.1.  Schema  tipo  1.1  (d.m.   _____)   Garanzia   fideiussoria
provvisoria 
    2.2.  Schema  tipo  1.1.1  (d.m.  _____)  Garanzia   fideiussoria
provvisoria costituita da piu' garanti 
    2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  per  la
cauzione definitiva 
    2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per  la
cauzione definitiva costituita da piu' garanti 
    2.5. Schema tipo  1.3  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per
l'anticipazione 
    2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per
l'anticipazione costituita da piu' garanti 
    2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  per  la
rata di saldo 
    2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per  la
rata di saldo costituita da piu' garanti 
    2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  per  la
risoluzione 
    2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la
risoluzione costituita da piu' garanti 
    2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di  buon
adempimento 
    2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  di
buon adempimento costituita da piu' garanti 
SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 
    1. Normativa di riferimento 
    2. Schemi tipo 
    2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____)  Copertura  assicurativa  della
responsabilita'  civile   professionale   del   dipendente   pubblico
incaricato della progettazione di lavori 
    2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____)  Copertura  assicurativa  della
responsabilita'   civile   professionale   dei   progettisti   liberi
professionisti o delle societa' di ingegneria 
    2.3. Schema tipo 2.3  (d.m.  _____)  Copertura  assicurativa  per
danni di esecuzione,  responsabilita'  civile  terzi  e  garanzia  di
manutenzione 
    2.4.  Schema  tipo  2.4  (d.m.  _____)   Copertura   assicurativa
indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale 
1. Definizioni 
    1.  Ai  fini  del  presente   Allegato,   valgono   le   seguenti
definizioni, intendendosi per: 
      a)  «Affidatario»:  l'operatore  economico  con  il  quale   la
Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione; 
      b) «Aggiudicatario»: l'offerente  al  quale  viene  aggiudicato
l'appalto o la concessione; 
      c) «Appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture»:  gli
appalti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere,  rispettivamente,  ll),
ss) e tt), del Codice; 
      d) «Assicurato»: le persone fisiche  o  giuridiche,  portatrici
dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo; 
      e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa
copertura assicurativa; 
      f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario,
diretto o indiretto,  dovuto  a  persone  del  cui  fatto  non  debba
rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori
(a titolo di esempio non esaustivo: atti  di  guerra,  anche  civile,
guerriglia,  rivoluzione,  rivolta,  insurrezione,  invasione,  stato
d'assedio, usurpazione di  potere,  requisizione,  nazionalizzazione,
distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione  di  qualsiasi
Autorita' di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di
fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare
compresi gli atti di terrorismo o  di  sabotaggio  organizzato,  atti
vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e
natanti); 
      g) «Banca»: impresa  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; 
      h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
      i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante  quale
controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria; 
      l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»:  le  concessioni
di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv),  del
Codice; 
      m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula
con il Garante la garanzia fideiussoria o  il  soggetto  che  stipula
l'Assicurazione con la Societa'; 
      n) «Decreto»: il presente provvedimento; 
      o) «Esecutore dei  lavori»:  gli  operatori  economici  di  cui
all'art. 45 del Codice ai quali sono  stati  dati  in  affidamento  i
lavori; 
      p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria  con  la  quale  il
Garante si obbliga  personalmente  verso  il  Committente  garantendo
l'adempimento di un'obbligazione del Contraente; 
      q) «Forza maggiore»: eventi  naturali  come  terremoti,  frane,
maremoti,  eruzioni  e  fenomeni  vulcanici  in  genere,   alluvioni,
inondazioni, tempeste ed eventi simili; 
      r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro,
espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente; 
      s)  «Garante»:  la  Banca  o  l'Intermediario   finanziario   o
l'Impresa di assicurazione di cui alle  lettere  g),  v)  e  u),  che
rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita  autorizzazione
ed iscritti nei relativi Albi o Registri  o  Elenchi,  come  previsto
dalla legge, i cui estremi sono  riportati  nella  garanzia  e  nella
Scheda Tecnica; 
      t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le
Parti  dell'opera  destinate  per  propria  natura  a  lunga  durata,
compromettendo  in  maniera  certa  e  attuale  la   stabilita'   e/o
l'agibilita' dell'opera  stessa,  sempreche',  in  entrambi  i  casi,
intervenga   anche   la   dichiarazione   di   inagibilita'    emessa
dall'Autorita' competente; 
      u)   «Impresa   di    assicurazione»:    impresa    autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n.  15  (cauzione)
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; 
      v) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo  di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Societa' in
caso di sinistro; 
      aa) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
nn) e oo), del Codice; 
      bb)  «Luogo  di  esecuzione  delle  opere»:  il   cantiere-area
circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero  ingresso,
indicato nella Scheda  Tecnica,  nel  quale  l'Esecutore  dei  lavori
realizza le opere assicurate; 
      cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta; 
      dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera  pp),
del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e
descritte nella Scheda Tecnica; 
      ee) «Opere preesistenti»:  opere,  impianti  e  cose,  che  per
volume, peso e destinazione non possono  essere  facilmente  rimosse,
esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e  comunque  manufatti,
impianti  e  cose  sui  quali  o  nei  quali  si  eseguano  i  lavori
assicurati; 
      ff) «Parti dell'opera destinate  per  propria  natura  a  lunga
durata»: le parti strutturali dell'opera, cioe' quelle destinate  per
propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; 
      gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a  lunga
durata»: le opere di completamento e finitura  non  rientranti  nella
definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non  esaustivo:
pavimentazioni, manti di copertura,  impermeabilizzazioni,  intonaci,
tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi,  basamenti
per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici,
sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili; 
      hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel
contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice; 
      ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente  al  Garante  o  alla
Societa' quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia
fideiussoria o dell'Assicurazione; 
      ll) «Progettista  dei  lavori»:  il  pubblico  dipendente  o  i
soggetti di cui all'articolo 46 del Codice; 
      mm) «Quota di responsabilita'»:  nelle  garanzie  di  cui  agli
schemi  tipo  1.1.1,  1.2.1,  1.3.1,  1.4.1,  1.5.1  ed   1.6.1,   la
percentuale di  suddivisione  interna  della  responsabilita'  tra  i
Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la  Stazione
appaltante; 
      nn) «Responsabile del  procedimento»:  il  dipendente  pubblico
che,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  ha  la  responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento
medesimo; 
      oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa  ad  ogni
Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in
relazione alla  prima,  gli  elementi  informativi  essenziali  della
garanzia stessa e prova il rilascio  di  quest'ultima  da  parte  del
Garante firmatario nei confronti  della  Stazione  appaltante  e,  in
relazione alla seconda,  gli  elementi  informativi  e  riepilogativi
dell'Assicurazione stessa; 
      pp) «Schema Tipo»:  lo  schema  obbligatorio  delle  condizioni
contrattuali delle singole  garanzie  fideiussorie  e  delle  singole
Assicurazioni; 
      qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per  sinistro,
espressa      in      misura      percentuale       e       calcolata
sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente; 
      rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per  il  quale
e' prestata l'Assicurazione; 
      ss)   «Somma   garantita/assicurata   o   importo   complessivo
garantito/massimale»: l'importo massimo  complessivo  della  garanzia
fideiussoria o dell'Assicurazione; 
      tt)  «Societa'»:   l'impresa   di   assicurazione   autorizzata
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nel    ramo     13
(responsabilita' civile generale) di cui all'art.  2,  comma  3,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
      uu) «Stazione appaltante o  committente»:  i  soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice. 
SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 
1. Normativa di riferimento 
    1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono: 
 
=====================================================================
|                          |   Riferimenti    |                     |
|          Titolo          |    normativi     |     Schema tipo     |
+==========================+==================+=====================+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 93, |  1.1 singola 1.1.1  |
|la cauzione provvisoria   |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,|  1.2 singola 1.2.1  |
|la cauzione definitiva    |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 35, |  1.3 singola 1.3.1  |
|l'anticipazione           |comma 18          |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,|  1.4 singola 1.4.1  |
|la rata di saldo          |comma 6           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 104,|  1.5 singola 1.5.1  |
|la risoluzione            |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria di  |50/2016, art. 104,|  1.6 singola 1.6.1  |
|buon adempimento          |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
 
2. Schemi tipo 
2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria 
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA 
                    (Lavori, Servizi e Forniture) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garante 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,  al
pagamento  degli  importi  dovuti  dal  Contraente  per  il   mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla
gara, indicata nella  Scheda  Tecnica,  nonche'  al  pagamento  degli
importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art.  89,  comma  1,
quinto periodo, del Codice. 
    2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6,  del  Codice,
la garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo
l'aggiudicazione  per  fatto  del  Contraente  o  per  l'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. La garanzia: 
      a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; 
      b) ha validita' di centottanta  giorni  a  partire  dalla  data
indicata alla lettera a), ovvero,  la  validita'  maggiore  o  minore
richiesta nel bando o nell'invito; 
      c)  viene  svincolata  dalla  Stazione  appaltante  qualora  il
Contraente non risulti aggiudicatario della  gara,  entro  30  giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente,  anche  quando  non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia  (art.  93,
comma 9, del Codice); 
      d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte
del Contraente qualora  esso  risulti  aggiudicatario,  allorche'  e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto  (art.  93,
comma 6, del Codice). 
    2. Qualora il bando o  l'invito  lo  richiedano,  il  Garante  si
impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo  di  durata
pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso,  su  richiesta
della Stazione  appaltante  e  purche'  tale  richiesta  pervenga  al
Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93,  comma
5, del Codice). 
    3.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante,  da  parte  della   Stazione   appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    4. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                           Somma garantita 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari  al  2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito  dall'art.  93,
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando  o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93,  comma  1,  secondo  e
terzo periodo, del Codice. 
    2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma  garantita  indicata
al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.  93,
comma 7, del Codice. 
    3. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione dei motivi per i quali la  Stazione  appaltante  attiva
l'escussione. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui  all'art.  1944  cod.civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
 
Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del  Codice
  o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 
    1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente,  ai  sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: 
      a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  contratto  di
cui all'art. 103, comma 1, del Codice; 
    ovvero, laddove previste ai sensi dell'art.  104,  comma  1,  del
Codice, 
      b) la garanzia  per  la  risoluzione  e  la  garanzia  di  buon
adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; 
    qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 
    2. Il presente articolo  non  si  applica  qualora  nella  Scheda
Tecnica il Garante non abbia  confermato  l'assunzione  del  relativo
impegno, ne' qualora il contraente  sia  uno  dei  soggetti  indicati
dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice. 
 
                               Art. 7. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 8. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 9. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                              Art. 10. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria
  costituita da piu' garanti 
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA 
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI 
                    (Lavori, Servizi e Forniture) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garanti 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1.  Il  Garante  si  impegna,  nei   confronti   della   Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda
Tecnica, al pagamento degli importi  dovuti  dal  Contraente  per  il
mancato  adempimento  degli   obblighi   ed   oneri   inerenti   alla
partecipazione alla gara indicata nella Scheda  Tecnica,  nonche'  al
pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art.
89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 
    2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6,  del  Codice,
la garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo
l'aggiudicazione  per  fatto  del  Contraente  o  per  l'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. La garanzia: 
      a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; 
      b) ha validita' di centottanta  giorni  a  partire  dalla  data
indicata alla lettera a), ovvero,  la  validita'  maggiore  o  minore
richiesta nel bando o nell'invito; 
      c)  viene  svincolata  dalla  Stazione  appaltante  qualora  il
Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente,  anche  quando  non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia  (art.  93,
comma 9, del Codice); 
      d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte
del Contraente qualora  esso  risulti  aggiudicatario,  allorche'  e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto  (art.  93,
comma 6, del Codice). 
    2. Qualora il bando o  l'invito  lo  richiedano,  il  Garante  si
impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo  di  durata
pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso,  su  richiesta
della Stazione  appaltante  e  purche'  tale  richiesta  pervenga  al
Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93,  comma
5, del Codice). 
    3.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante,  da  parte  della   Stazione   appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    4. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
           Importo complessivo garantito o somma garantita 
                     e quota di responsabilita' 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari  al  2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito  dall'art.  93,
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando  o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93,  comma  1,  secondo  e
terzo periodo, del Codice. 
    2.  Qualora  ricorrano  le  condizioni,   l'importo   complessivo
indicato al primo comma e'  ridotto  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall'art. 93, comma 7, del Codice. 
    3. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 
    4. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
    5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia provvisoria e della quota  di  responsabilita'  e'  indicato
nella Scheda Tecnica. 
    6. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione dei motivi per i quali la  Stazione  appaltante  attiva
l'escussione. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
 
Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del  Codice
  o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 
    1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente,  ai  sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: 
      a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  contratto  di
cui all'art. 103, comma 1, del Codice; 
    ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, 
      b) la garanzia  per  la  risoluzione  e  la  garanzia  di  buon
adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, 
    qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 
    2. Il presente articolo  non  si  applica  qualora  nella  Scheda
Tecnica il Garante non abbia  confermato  l'assunzione  del  relativo
impegno, ne' qualora il contraente  sia  uno  dei  soggetti  indicati
all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice. 
 
                               Art. 7. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 8. 
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. 
 
                               Art. 9. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                              Art. 10. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.3. Schema tipo  1.2  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  cauzione definitiva 
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 
                    (Lavori, Servizi e Forniture) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garante 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante, in conformita' all'art. 103,  commi  1  e  2,  del
Codice, si impegna  nei  confronti  della  Stazione  appaltante,  nei
limiti della  somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato  o
inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle  obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento  delle  somme  previste  dalle
norme sopra richiamate. 
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: 
      a)  inadempimento  di  qualunque  obbligazione  derivante   dal
contratto; 
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse; 
      c) rimborso: 
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Affidatario rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore; 
        ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta  dalla  Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel  caso  di  risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario; 
        iii) di quanto dovuto dall'Affidatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi. 
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti  la  violazione,
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di stipula del contratto; 
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del  certificato  di  regolare  esecuzione,  ovvero,  alla  data   di
emissione   del   certificato   di   verifica   di   conformita'    o
dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi
o delle forniture risultante dal relativo certificato,  allorche'  si
estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5,  del
Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante, da parte della  Stazione  appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                           Somma garantita 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice,  ed
e' pari al: 
      a) 10% dell'importo contrattuale, nel  caso  di  aggiudicazione
con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; 
      b) 10% dell'importo  contrattuale,  aumentato  di  tanti  punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  nel  caso  di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%  e,  nel  caso  di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due  punti  percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
    2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma  garantita  indicata
al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.  93,
comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 
    3. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica. 
    4. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a
misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita  alla  data  dell'escussione,  entro  il
termine di quindici giorni dal ricevimento della  semplice  richiesta
scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza  anche  al
Contraente  -  recante  l'indicazione  degli   importi   dovuti   dal
Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  cauzione definitiva costituita da piu' garanti 
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI 
                    (Lavori, Servizi e Forniture) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garanti 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante, in conformita' all'art. 103,  commi  1  e  2,  del
Codice, si impegna  nei  confronti  della  Stazione  appaltante,  nei
limiti della  somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato  o
inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle  obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla
norma sopra richiamata. 
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: 
      a)  inadempimento  di  qualunque  obbligazione  derivante   dal
contratto; 
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse; 
      c) rimborso: 
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore; 
        ii) della eventuale maggior spesa  sostenuta  dalla  Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel  caso  di  risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario; 
        iii) di quanto dovuto dall'Affidatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi. 
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di stipula del contratto; 
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del  certificato  di  regolare  esecuzione,  ovvero,  dalla  data  di
emissione   del   certificato   di   verifica   di   conformita'    o
dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi
o delle forniture risultante dal relativo certificato,  allorche'  si
estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5,  del
Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante, da parte della  Stazione  appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                Importo complessivo garantito o somma 
                garantita e quota di responsabilita' 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice,  ed
e' pari al: 
      a) 10% dell'importo contrattuale, nel  caso  di  aggiudicazione
con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; 
      b) 10% dell'importo  contrattuale,  aumentato  di  tanti  punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  nel  caso  di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%  e,  nel  caso  di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due  punti  percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
    2.  Qualora  ricorrano  le  condizioni,   l'importo   complessivo
indicato al primo comma e'  ridotto  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma
1, del Codice. 
    3. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a
misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. 
    4. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 
    5. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
    6. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia definitiva e della  quota  di  responsabilita'  e'  indicato
nella Scheda Tecnica. 
    7. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita  alla  data  dell'escussione,  entro  il
termine di quindici giorni dal ricevimento della  semplice  richiesta
scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza  anche  al
Contraente  -  recante  l'indicazione  degli   importi   dovuti   dal
Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  e  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.5.  Schema  tipo  1.3  (d.m.  _____)  Garanzia   fideiussoria   per
  l'anticipazione 
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE 
                            (Prestazioni) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garante 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione, totale o parziale,  dell'anticipazione  non  recuperata
mediante  trattenute  nel  corso  della  prestazione,   compresa   la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente,  a
seguito  di  provvedimento  di  decadenza  dall'anticipazione  stessa
assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice. 
 
                               Art. 2. 
                        Durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; 
      b) cessa  alla  data  del  recupero  totale  dell'anticipazione
secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di
ultimazione  della  stessa,  risultante  dal  relativo   certificato,
allorche' si estingue ad ogni effetto. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                           Somma garantita 
 
    1. La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica,
e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato
degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente  per  il  periodo
necessario  al  recupero   dell'anticipazione   stessa   secondo   il
cronoprogramma dei lavori. 
    2. L'importo della somma garantita in linea capitale e'  indicato
nella Scheda Tecnica. 
    3. La garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotta  nel
corso  della  prestazione,  in  rapporto  al   progressivo   recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto  dal  Contraente  a
titolo di residua anticipazione non  recuperata,  oltre  ai  relativi
interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante -  inviata
per conoscenza  anche  al  Contraente  -  recante  l'indicazione  del
provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi
dell'art. 35, comma 18, del  Codice  e  della  somma  dovuta  a  tale
titolo. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3.  Il  Garante  non  godra'  del  beneficio   della   preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.  civ.  e
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia. 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.6.  Schema  tipo  1.3.1  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per
  l'anticipazione costituita da piu' garanti 
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE 
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI 
                            (Prestazioni) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garanti 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione, totale o parziale,  dell'anticipazione  non  recuperata
mediante  trattenute  nel  corso  della  prestazione,   compresa   la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente,  a
seguito  di  provvedimento  di  decadenza  dall'anticipazione  stessa
assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice. 
 
                               Art. 2. 
                        Durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; 
      b) cessa  alla  data  del  recupero  totale  dell'anticipazione
secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di
ultimazione  della  stessa,  risultante  dal  relativo   certificato,
allorche' si estingue ad ogni effetto. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                Importo complessivo garantito o somma 
                garantita e quota di responsabilita' 
 
    1. La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  pari  al
valore dell'importo dell'anticipazione erogata cosi'  come  riportato
nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati  al
tasso   vigente   per   il    periodo    necessario    al    recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
    2. La garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotta  nel
corso  della  prestazione,  in  rapporto  al   progressivo   recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 
    3. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 
    4. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
    5. L'ammontare dell'importo  complessivo  o  somma  garantita  in
linea capitale della garanzia per l'anticipazione e  della  quota  di
responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 
    6. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a  titolo  di
residua anticipazione non recuperata,  oltre  ai  relativi  interessi
legali entro il termine di  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante  -  inviata  per
conoscenza  anche  al  Contraente   -   recante   l'indicazione   del
provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi
dell'art. 35, comma 18, del  Codice  e  della  somma  dovuta  a  tale
titolo. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3.  Il  Garante  non  godra'  del  beneficio   della   preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.  civ.  e
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante. 
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia. 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per  la  rata
  di saldo 
 
                        GARANZIA FIDEIUSSORIA 
                        PER LA RATA DI SALDO 
                    (Lavori, Servizi e Forniture) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garante 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione totale o parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera,  dei  servizi  e  delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del
Codice. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; 
      b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di  emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare  esecuzione
o della verifica  di  conformita',  allorche'  si  estingue  ad  ogni
effetto. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                           Somma garantita 
 
    1.  La  somma  garantita  dalla  presente  fideiussione  e'  pari
all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato  degli  interessi
legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la
data di erogazione, ovvero la data di emissione  del  certificato  di
collaudo o della verifica di  conformita'  nel  caso  di  appalti  di
servizi o forniture, e l'assunzione del  carattere  di  definitivita'
dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 
    2. L'importo della somma garantita in linea capitale e'  indicato
nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,
entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento  della  semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per  conoscenza
anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo  per  cui  si
richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi
dell'art. 1. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata
  di saldo costituita da piu' garanti 
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA 
                 DI SALDO COSTITUITA DA PIU' GARANTI 
                    (Lavori, Servizi e Forniture) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garanti 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione totale o parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera,  dei  servizi  e  delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del
Codice. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; 
      b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di  emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare  esecuzione
o della verifica  di  conformita',  allorche'  si  estingue  ad  ogni
effetto. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                Importo complessivo garantito o somma 
                garantita e quota di responsabilita' 
 
    1.  La  somma  garantita  dalla  presente  fideiussione  e'  pari
all'importo della rata di saldo erogata cosi'  come  riportato  nella
Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al  tasso
vigente per il periodo  intercorrente  tra  la  data  di  erogazione,
ovvero la data di emissione  del  certificato  di  collaudo  o  della
verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e
l'assunzione del carattere di definitivita'  dei  medesimi  (articoli
103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 
    2. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 
    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
    4. L'ammontare dell'importo  complessivo  o  somma  garantita  in
linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della  quota  di
responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 
    5. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata  di
saldo, oltre  ai  relativi  interessi  legali  entro  il  termine  di
quindici giorni dal  ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta
della  Stazione  appaltante  -  inviata  per  conoscenza   anche   al
Contraente - recante l'indicazione del titolo  per  cui  si  richiede
l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.
1. 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.9. Schema tipo  1.5  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  risoluzione 
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE 
                              (Lavori) 
                 (Affidamento al Contraente generale 
            o appalto di particolare valore, se prevista 
                  dal Bando o dall'Avviso di gara) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garante 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. La  garanzia  e'  operante  per  i  casi  di  risoluzione  del
contratto previsti dal Codice Civile e dal  Codice  a  cui  segua  il
riaffidamento dei lavori non  conclusi  dal  Contraente  per  effetto
della risoluzione. 
    2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e,  comunque,  nel
limite massimo della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,
al risarcimento dei costi relativi alle  procedure  di  riaffidamento
dei lavori e dell'eventuale maggior costo  tra  importo  contrattuale
risultante  dall'aggiudicazione  originaria  dei  lavori  e   importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati  al  Contraente  o  da  effettuarsi  in  base  agli  stati
d'avanzamento. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): 
      a) decorre dalla data di stipula del contratto; 
      b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato
di ultimazione lavori; 
      c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; 
      d) cessa  automaticamente  decorsi  tre  mesi  dalla  data  del
riaffidamento dei lavori. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze che precedono puo' aver luogo solo con  la  restituzione  al
Garante, da parte della  Stazione  appaltante,  dell'originale  della
garanzia stessa con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                           Somma Garantita 
 
    1. La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 
    2. L'ammontare della Somma Garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro  il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta
della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo  per  cui
si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 
    2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare,  ai  sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: 
      a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; 
      b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; 
      c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; 
      d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi  per
stati d'avanzamento lavori; 
      e)  dei  conseguenti  maggiori  costi   dell'appalto   rispetto
all'aggiudicazione originaria. 
    3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui  all'art.
2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    5.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Garante indicati nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  risoluzione costituita da piu' garanti 
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE 
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI 
                              (Lavori) 
            (Affidamento al Contraente generale o appalto 
                 di particolare valore, se prevista 
                  dal Bando o dall'Avviso di gara) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garanti 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. La  garanzia  e'  operante  per  i  casi  di  risoluzione  del
contratto previsti dal Codice Civile e dal  Codice  a  cui  segua  il
riaffidamento dei lavori non  conclusi  dal  Contraente  per  effetto
della risoluzione. 
    2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite
massimo della somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei costi relativi alle procedure di  riaffidamento  dei
lavori  e  dell'eventuale  maggior  costo  tra  importo  contrattuale
risultante  dall'aggiudicazione  originaria  dei  lavori  e   importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati  al  Contraente  o  da  effettuarsi  in  base  agli  stati
d'avanzamento. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): 
      a) decorre dalla data di stipula del contratto; 
      b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato
di ultimazione lavori; 
      c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; 
      d) cessa  automaticamente  decorsi  tre  mesi  dalla  data  del
riaffidamento dei lavori. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze che precedono puo' aver luogo solo con  la  restituzione  al
Garante da  parte  della  Stazione  appaltante  dell'originale  della
garanzia stessa con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                Importo complessivo garantito o somma 
                garantita e quota di responsabilita' 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 
    2. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 
    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia per la risoluzione  e  della  quota  di  responsabilita'  e'
indicato nella Scheda Tecnica. 
    5. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro  il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta
della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo  per  cui
si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 
    2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare,  ai  sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: 
      a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; 
      b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; 
      c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; 
      d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi  per
stati d'avanzamento lavori; 
      e)  dei  conseguenti  maggiori  costi   dell'appalto   rispetto
all'aggiudicazione originaria. 
    3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui  all'art.
2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    5.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
    6. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante dipendenti dalla presente garanzia,  devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.11. Schema tipo 1.6 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  di  buon
  adempimento 
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO 
                              (Lavori) 
            (Affidamento al Contraente generale o appalto 
                 di particolare valore, se prevista 
                  dal Bando o dall'Avviso di gara) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                  tra Stazione appaltante e Garante 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e  103,
commi 1 e 2, del Codice, si  impegna  nei  confronti  della  Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda
Tecnica, al risarcimento dei danni da questa  subiti  in  conseguenza
del mancato o inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle
obbligazioni previste nel  contratto  ed  al  pagamento  delle  somme
disciplinate dalle norme sopra richiamate,  con  espressa  esclusione
dei maggiori costi di cui all'art.  104,  comma  5,  del  Codice,  in
quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso
di: 
      a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; 
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse; 
      c) rimborso: 
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore; 
        ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto  o  comunque  presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto. 
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di stipula del contratto; 
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato, allorche' si estingue automaticamente  ad  ogni  effetto
(art. 104, comma 3, del Codice)  salvo  quanto  indicato  nel  quinto
comma dell'art. 1. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                           Somma garantita 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del  Codice  ed
e'   pari   al   5%   dell'importo   contrattuale   come   risultante
dall'aggiudicazione. 
    2. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di trenta  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante, - inviata per conoscenza anche al  Contraente  -  recante
l'indicazione  del  titolo  per  cui  si  richiede   l'escussione   e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi  dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione  degli  importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di
cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  di  buon
  adempimento costituita da piu' garanti 
 
                        GARANZIA FIDEIUSSORIA 
                         DI BUON ADEMPIMENTO 
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI 
                              (Lavori) 
            (Affidamento al Contraente generale o appalto 
                 di particolare valore, se prevista 
                  dal Bando o dall'Avviso di gara) 
                Condizioni che rilevano nel rapporto 
                 tra Stazione appaltante e Garanti) 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della garanzia 
 
    1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e  103,
commi 1 e 2, del Codice, si  impegna  nei  confronti  della  Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda
Tecnica, al risarcimento dei danni da questa  subiti  in  conseguenza
del mancato o inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle
obbligazioni previste nel  contratto  ed  al  pagamento  delle  somme
disciplinate dalle norme sopra richiamate,  con  espressa  esclusione
dei maggiori costi di cui all'art.  104,  comma  5,  del  Codice,  in
quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso
di: 
      a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; 
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse; 
      c) rimborso: 
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore; 
        ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto  o  comunque  presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto. 
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. 
 
                               Art. 2. 
                  Efficacia e durata della garanzia 
 
    1. L'efficacia della garanzia: 
      a) decorre dalla data di stipula del contratto; 
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato, allorche' si estingue automaticamente  ad  ogni  effetto
(art. 104, comma 3, del Codice)  salvo  quanto  indicato  nel  quinto
comma dell'art. 1. 
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante. 
 
                               Art. 3. 
                Importo complessivo garantito o somma 
                garantita e quota di responsabilita' 
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del  Codice  ed
e'   pari   al   5%   dell'importo   contrattuale   come   risultante
dall'aggiudicazione. 
    2. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 
    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia di buon adempimento e  della  quota  di  responsabilita'  e'
indicato nella Scheda Tecnica. 
    5. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica. 
 
                               Art. 4. 
                      Escussione della garanzia 
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di trenta  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione  del  titolo  per  cui  si  richiede   l'escussione   e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi  dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione  degli  importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di
cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica. 
 
                               Art. 5. 
                       Surrogazione - Regresso 
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice). 
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                               Art. 6. 
                       Sanzioni internazionali 
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale. 
 
                               Art. 7. 
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante dipendenti dalla presente garanzia,  devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. 
 
                               Art. 8. 
                           Foro competente 
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                               Art. 9. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge. 
SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 
1. Normativa di riferimento 
    1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono: 
 
=====================================================================
|           Titolo            | Riferimenti normativi | Schema tipo |
+=============================+=======================+=============+
|Copertura assicurativa della |                       |             |
|responsabilita' civile       |                       |             |
|professionale del dipendente |Decreto legislativo n. |             |
|pubblico incaricato della    |50/2016, art. 24, comma|             |
|progettazione dei lavori     |4                      |     2.1     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|Copertura assicurativa della |                       |             |
|responsabilita' civile       |                       |             |
|professionale dei progettisti|                       |             |
|liberi professionisti o delle|Decreto legislativo n. |             |
|societa' di professionisti o |50/2016, art. 24, comma|             |
|delle societa' di ingegneria |4                      |     2.2     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|Copertura assicurativa per   |                       |             |
|danni di esecuzione,         |Decreto legislativo n. |             |
|responsabilita' civile terzi |50/2016, art. 103,     |             |
|e garanzia di manutenzione   |comma 7                |     2.3     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|Copertura assicurativa       |                       |             |
|indennitaria decennale e per |Decreto legislativo n. |             |
|responsabilita' civile       |50/2016, art. 103,     |             |
|decennale                    |comma 8                |     2.4     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
 
2. Schemi tipo 
2.1. Schema  tipo  2.1  (d.m.  _____)  Copertura  assicurativa  della
  responsabilita'  civile  professionale  del   dipendente   pubblico
  incaricato della progettazione di lavori 
Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale del
  dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori 
 
                               Art. 1. 
                     Oggetto dell'assicurazione 
 
    1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e  spese),
per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante  dei  lavori
in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali  del  progetto
posto a base di gara, come  definiti  all'art.  106,  comma  10,  del
Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato. 
 
                               Art. 2. 
                             Assicurato 
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa  e'  considerato
Assicurato  il  singolo  dipendente  pubblico  o  la  pluralita'   di
dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della
progettazione posta a base di gara dell'opera  oggetto  dell'appalto,
fermo peraltro  l'onere  di  stipula  a  carico  dell'Amministrazione
stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice. 
    2. L'Assicurato puo' prestare previamente  assenso  affinche'  il
pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Societa'  direttamente
al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante). 
 
                               Art. 3. 
             Condizioni di validita' dell'assicurazione 
 
    1. La presente copertura  opera  esclusivamente  per  i  maggiori
costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante  durante
il periodo di efficacia dell'assicurazione,  riportato  nella  Scheda
Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non  intenzionali  del
progetto  posto  a  base   di   gara   manifestatisi   e   notificati
all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo  comma,  ultimo
periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e  nei  termini  di  cui
agli articoli 15 e 19. 
    2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: 
      a) la realizzazione dell'opera progettata  venga  affidata  con
procedura giudizialmente riconosciuta  viziata  da  violazione  delle
specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da
eccesso di potere; 
      b) i  lavori  progettati  siano  eseguiti  da  imprese  di  cui
l'Assicurato, il coniuge, i  genitori,  i  figli,  nonche'  qualsiasi
altro parente ed affine se con  essi  convivente,  sia  proprietario,
amministratore,  legale  rappresentante  o  socio  a  responsabilita'
illimitata. 
    3. Nei casi di cui al secondo comma la  Societa'  rimborsera'  al
Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 
 
                               Art. 4. 
                   Determinazione dell'indennizzo 
 
    1. Fermo il  massimale  indicato  all'art.  8,  i  costi  di  cui
all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la
Stazione  appaltante  che   abbia   incaricato   l'Assicurato   della
progettazione deve sostenere  per  la  realizzazione  della  medesima
opera rispetto a quelli che avrebbe  sostenuto  qualora  il  progetto
fosse risultato esente da errori od omissioni. 
 
                               Art. 5. 
                  Rischi esclusi dall'assicurazione 
 
    1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: 
      a)  conseguenti  a  morte  o   lesioni   personali   ovvero   a
danneggiamento di cose; 
      b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di  direzione  dei
lavori; 
      c) conseguenti a mancato rispetto di  vincoli  urbanistici,  di
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche
Autorita'; 
      d) relativi al danno erariale; 
      e) relativi alla violazione di norme o vincoli  in  materia  di
ambiente e/o conseguenti  ad  inquinamento  di  aria,  acqua,  suolo;
conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde  acquifere,  di
giacimenti minerari ed in genere di  quanto  trovasi  nel  sottosuolo
suscettibile  di  sfruttamento;  derivanti  da  sviluppo  di  energia
nucleare o radioattivita'; 
      f)   derivanti   da   obbligazioni   volontariamente    assunte
dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; 
      g) conseguenti a: 
        furto 
        rapina 
        incendio 
        smarrimento, distruzione, danneggiamento, 
        che abbiano per oggetto documenti (ivi  compresi  titoli)  in
custodia all'Assicurato; 
      h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato
raggiungimento del fine o all'insuccesso di  iniziative  a  qualunque
titolo o scopo intraprese; 
      i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione,
per fini diversi da quelli istituzionali, di dati,  fatti  o  notizie
inerenti  direttamente  o  indirettamente  a  terzi/utenti  da  parte
dell'Assicurato; 
      l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante; 
      m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque  effettuato,  di
sistemi di elaborazione dati e computer; 
      n) conseguenti ad atti od operazioni da cui  sia  derivata  per
l'Assicurato un'illegittima percezione di utilita'; 
      o) conseguenti a mancata  esecuzione  o  ad  esecuzione  non  a
regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; 
      p) derivanti, direttamente o indirettamente,  o  connessi  alla
presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 
 
                               Art. 6. 
                      Durata dell'assicurazione 
 
    1. L'efficacia dell'assicurazione, come  riportato  nella  Scheda
Tecnica: 
      a) decorre  dalla  data  della  consegna  della  progettazione,
intesa  quale   completamento   dell'incarico   affidato   comunicata
dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma; 
      b) cessa, per ciascuna parte dell'opera  progettata,  alle  ore
24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o
dodici mesi dalla ultimazione dei  lavori  ai  sensi  dell'art.  102,
comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali  e'  prestata  la
copertura assicurativa si verifichino  entro  la  data  prevista  per
l'ultimazione dei  lavori  indicata  nella  Scheda  Tecnica  e  siano
notificati all'Assicurato entro la predetta data. 
    2. Qualora, per cause non  imputabili  al  progettista,  l'inizio
effettivo  dell'esecuzione  dei  lavori  non   sia   avvenuto   entro
ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della  relativa  gara,
la copertura assicurativa perde automaticamente  ogni  efficacia.  In
tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio  pagato  al
netto delle imposte. 
 
                               Art. 7. 
                       Estensione territoriale 
 
    1.  L'assicurazione  vale  per  gli  incarichi  di  progettazione
relativi ad opere da realizzarsi  nell'ambito  del  territorio  della
Repubblica italiana, salvo i casi relativi a  contratti  da  eseguire
all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49,  e  su  immobili  all'estero  ad  uso  dell'amministrazione   del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
                               Art. 8. 
                     Massimale di assicurazione 
 
    1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e'
quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione
all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura  delle
varianti di cui all'art. 106 del Codice. 
    2. Detto massimale non puo' comunque essere superiore al 10%  del
costo di costruzione dell'opera progettata. 
    3. L'assicurazione si intende prestata  fino  a  concorrenza  del
massimale indicato, che  rappresenta  la  massima  esposizione  della
Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo  di
efficacia dell'assicurazione. 
 
                               Art. 9. 
                      Pluralita' di assicurati 
 
    1. Qualora la garanzia  venga  prestata  per  una  pluralita'  di
assicurati,  il  massimale  stabilito  all'art.  8  resta,  per  ogni
effetto,  unico  anche  nel  caso  di  corresponsabilita'   di   piu'
assicurati fra loro. 
 
                              Art. 10. 
                       Vincolo di solidarieta' 
 
    1. In  caso  di  responsabilita'  solidale  con  altri  soggetti,
l'assicurazione vale esclusivamente per la quota  parte  attribuibile
all'Assicurato. 
 
                              Art. 11. 
       Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali  e  tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  all'Assicurato
stesso. 
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa  contro  l'Assicurato,  entro  il  limite  di  un
importo pari al quarto  del  massimale  di  assicurazione,  riportato
nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 
    3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi  detto
massimale, le spese vengono ripartite fra Societa'  e  Assicurato  in
proporzione del rispettivo interesse. 
    4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato  per
legali e tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. 
 
                              Art. 12. 
                            Dichiarazioni 
 
    1. L'assicurazione e' prestata in base  alle  dichiarazioni  rese
dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante
della presente copertura assicurativa. 
    2. Il Contraente dichiara che: 
      a) l'Assicurato e' abilitato all'esercizio della professione  e
in  regola  con  le   disposizioni   di   legge   per   l'affidamento
dell'incarico di progettazione; 
      b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda  Tecnica
rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato; 
      c) la Stazione appaltante ha verificato  la  rispondenza  degli
elaborati  progettuali  secondo  quanto  previsto  dall'art.  26  del
Codice. 
    3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte  o  le  reticenze  del
Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla  valutazione
del rischio, possono comportare la  perdita  totale  o  parziale  del
diritto    all'indennizzo,    nonche'    la     stessa     cessazione
dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). 
 
                              Art. 13. 
                               Premio 
 
    1. L'assicurazione ha effetto dalla  data  indicata  all'art.  6,
primo comma, lettera a), sempreche'  sia  stato  pagato  il  relativo
premio,  altrimenti  ha  effetto  dalle  ore  24,00  del  giorno  del
pagamento del suddetto premio. 
    2. Il premio iniziale e quello relativo alle  eventuali  proroghe
concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 
    3.  Le  somme  pagate  a  titolo  di  premio  rimangono  comunque
acquisite   dalla   Societa'   indipendentemente   dal   fatto    che
l'assicurazione cessi prima della data  prevista  all'art.  6,  primo
comma, lettera b). 
 
                              Art. 14. 
                    Modifiche dell'assicurazione 
 
    1. Le eventuali modificazioni  dell'assicurazione  devono  essere
provate per iscritto. 
 
                              Art. 15. 
                      Obblighi dell'Assicurato 
 
    1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Societa'  la
data  effettiva  di  inizio   dell'esecuzione   dei   lavori   ovvero
l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei  lavori  stessi  entro
ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 
    2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve  darne  avviso  scritto
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando  ne  ha
avuto conoscenza. 
    3.  In  particolare,  l'Assicurato  deve  dare  avviso  di   ogni
comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice  e
di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile  ad
errori od  omissioni  a  lui  imputabili  di  cui  abbia  conoscenza,
astenendosi in ogni caso da qualsiasi  riconoscimento  della  propria
responsabilita'. 
 
                              Art. 16. 
                     Proroga dell'assicurazione 
 
    1. Qualora, per qualsiasi  motivo,  il  certificato  di  collaudo
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione  non  sia  emesso
entro  i sei  o  dodici  mesi  successivi  alla  data  prevista   per
l'ultimazione dei lavori come  precisato  all'art.  6,  primo  comma,
lett. b), l'Assicurato  puo'  chiedere  una  proroga  della  presente
copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a  concedere  alle
condizioni che saranno concordate. 
 
                              Art. 17. 
                            Oneri fiscali 
 
    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente. 
 
                              Art. 18. 
                            Rischio cyber 
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software; 
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati; 
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 
      4) utilizzo di cripto valute; 
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.) 
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: 
      a) uso di Internet o intranet; 
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 
      2) «Violazione del Sistema Informatico». 
 
                              Art. 19. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le  comunicazioni  alle  quali  e'  tenuto  l'Assicurato
debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata  alla  Direzione   della   Societa'   ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa. 
 
                              Art. 20. 
                           Foro competente 
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. 
 
                              Art. 21. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato,  si  applicano  le
norme della legge italiana. 
2.2. Schema  tipo  2.2  (d.m.  _____)  Copertura  assicurativa  della
  responsabilita'  civile   professionale   dei   soggetti   di   cui
  all'articolo 46 del Codice 
Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale dei
  soggetti di cui all'articolo 46 del Codice 
 
                               Art. 1. 
                     Oggetto dell'assicurazione 
 
    1. La  Societa'  si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato  e
Contraente di quanto questi sia tenuto  a  pagare,  quale  civilmente
responsabile ai sensi  di  legge,  a  titolo  di  risarcimento  danni
(capitale, interessi e spese), per: 
      a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e 
      b) maggiori costi, 
    sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza  di
errori od omissioni non intenzionali del progetto  posto  a  base  di
gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili  a
colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della  cui
opera egli si avvale. 
 
                               Art. 2. 
                       Assicurato e Contraente 
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa  e'  considerato
Assicurato e Contraente il soggetto di  cui  all'art.  46,  comma  1,
lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del  Codice,  che  la  Stazione
appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base
di gara dell'opera oggetto dell'appalto. 
    2. Per l'onere di stipula  vale  quanto  disposto  dall'art.  24,
comma 4, del Codice. 
    3.  E'  ammessa  una  deroga  all'onere  di  stipula  qualora  il
professionista sia gia' in possesso di una polizza di responsabilita'
civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera  e),
del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.  137,
a condizione che  la  stessa  presenti  le  medesime  caratteristiche
definite nel presente Schema, in termini di oggetto  della  copertura
assicurativa e di condizioni contrattuali,  e  preveda  un  massimale
specifico per il rischio oggetto della presente copertura. 
 
                               Art. 3. 
             Condizioni di validita' dell'assicurazione 
 
    1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove  spese
di progettazione e per i maggiori  costi,  sostenuti  dalla  Stazione
appaltante  durante  il  periodo  di  efficacia   dell'assicurazione,
riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni
non intenzionali del progetto posto a base di  gara  manifestatisi  e
notificati all'Assicurato entro la data  di  cui  all'art.  6,  primo
comma, ultimo periodo, e denunciati alla  Societa'  nei  modi  e  nei
termini di cui agli articoli 16 e 20. 
    2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: 
      a) l'attivita' di  progettazione  dell'opera  progettata  venga
affidata  con  procedura  giudizialmente  riconosciuta   viziata   da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o  da
incompetenza o da eccesso di potere; 
      b) la realizzazione dell'opera progettata  venga  affidata  con
procedura giudizialmente riconosciuta  viziata  da  violazione  delle
specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da
eccesso di potere; 
      c) i lavori progettati siano eseguiti: 
        dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai  genitori,
dai figli, nonche' da qualsiasi altro parente ed affine se  con  essi
convivente, o dalla Stazione appaltante, nonche' da imprese  da  loro
controllate, controllanti o  collegate,  o  di  cui  essi  o  i  loro
amministratori o legali rappresentanti siano soci  a  responsabilita'
illimitata, amministratori o dipendenti; 
        da soggetti di cui l'Assicurato e Contraente si  sia  avvalso
per la realizzazione dell'incarico di progettazione. 
    3. Nei casi di cui  al  secondo  comma  la  Societa'  rimborsera'
all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle  imposte.
Nei casi di inefficacia della copertura  per  colpa  imputabile  alla
Stazione appaltante, la stessa si fara' carico  delle  imposte  sulla
copertura assicurativa che la Societa' non rimborsa all'Assicurato  e
Contraente. 
 
                               Art. 4. 
                   Determinazione dell'indennizzo 
 
    1. Fermo il massimale indicato all'art. 8: 
      a) le spese di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  sono
indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione
che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve
sostenere rispetto a quelle che  avrebbe  sostenuto  se  il  progetto
fosse stato redatto esente da errori od omissioni e  alla  condizione
che il nuovo progetto sia stato affidato,  per  motivate  ragioni,  a
progettista diverso dall'Assicurato e Contraente; 
      b) i  costi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  b),  sono
indennizzabili  nei  limiti  dei  maggiori  costi  che  la   Stazione
appaltante affidante l'incarico di progettazione deve  sostenere  per
la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che  avrebbe  sostenuto
qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. 
 
                               Art. 5. 
                  Rischi esclusi dall'assicurazione 
 
    1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: 
      a)  conseguenti  a  morte  o   lesioni   personali   ovvero   a
danneggiamento di cose; 
      b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di  direzione  dei
lavori; 
      c) conseguenti a mancato rispetto di  vincoli  urbanistici,  di
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche
Autorita'; 
      d) relativi al danno erariale; 
      e)   derivanti   da   obbligazioni   volontariamente    assunte
dall'Assicurato e  Contraente  e  non  direttamente  derivanti  dalla
legge; 
      f) relativi alla violazione di norme o vincoli  in  materia  di
ambiente e/o conseguenti  ad  inquinamento  di  aria,  acqua,  suolo;
conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde  acquifere,  di
giacimenti minerari ed in genere di  quanto  trovasi  nel  sottosuolo
suscettibile  di  sfruttamento;  derivanti  da  sviluppo  di  energia
nucleare o radioattivita'; 
      g) conseguenti a: 
        furto 
        rapina 
        incendio 
        smarrimento, distruzione,  danneggiamento,  che  abbiano  per
oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato  e
Contraente; 
      h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato
raggiungimento del fine o all'insuccesso di  iniziative  a  qualunque
titolo o scopo intraprese; 
      i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione,
per fini diversi da quelli istituzionali, di dati,  fatti  o  notizie
inerenti  direttamente  o  indirettamente  a  terzi/utenti  da  parte
dell'Assicurato e Contraente; 
      l) imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente; 
      m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque  effettuato,  di
sistemi di elaborazione dati e computer; 
      n) conseguenti ad atti od operazioni da cui  sia  derivata  per
l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di  questo
un'illegittima percezione di utilita'; 
      o) conseguenti a mancata  esecuzione  o  ad  esecuzione  non  a
regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; 
      p) derivanti, direttamente o indirettamente,  o  connessi  alla
presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 
 
                               Art. 6 
                      Durata dell'assicurazione 
 
    1. L'efficacia dell'assicurazione, come  riportato  nella  Scheda
Tecnica: 
      a) decorre dalla data di consegna della  progettazione,  intesa
quale completamento dell'incarico; 
      b) cessa, per ciascuna parte dell'opera  progettata,  alle  ore
24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o
dodici mesi dalla ultimazione dei  lavori  ai  sensi  dell'art.  102,
comma 3, del Codice, 
    purche'  gli  eventi  per  i  quali  e'  prestata  la   copertura
assicurativa si verifichino entro la data prevista per  l'ultimazione
dei  lavori  indicata  nella  Scheda  Tecnica  e   siano   notificati
all'Assicurato e Contraente entro la predetta data. 
    2. Qualora, per cause non  imputabili  al  progettista,  l'inizio
effettivo  dell'esecuzione  dei  lavori  non   sia   avvenuto   entro
ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della  relativa  gara,
la copertura assicurativa perde automaticamente  ogni  efficacia.  In
tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio  pagato  al
netto delle imposte. 
 
                               Art. 7. 
                       Estensione territoriale 
 
    1.  L'assicurazione  vale  per  gli  incarichi  di  progettazione
relativi ad opere da realizzarsi  nell'ambito  del  territorio  della
Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a  contratti  da  eseguire
all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49,  e  su  immobili  all'estero  ad  uso  dell'amministrazione   del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
                               Art. 8. 
                     Massimale di assicurazione 
 
    1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e'
quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione
all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura  delle
varianti di cui all'art. 106 del Codice. 
    2. Detto massimale non puo' comunque essere inferiore: 
      a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite  di
1 milione di euro, per lavori di importo, iva  esclusa,  inferiore  a
5.225.000 euro; 
      b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite  di
2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o  superiore
a 5.225.000 euro. 
    3. L'assicurazione si intende prestata  fino  a  concorrenza  del
massimale  indicato,   che   rappresenta   la   massima   esposizione
complessiva della Societa'  per  uno  o  piu'  sinistri  verificatisi
nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. 
 
                               Art. 9. 
                      Pluralita' di assicurati 
 
    1. Qualora la garanzia  venga  prestata  per  una  pluralita'  di
assicurati,  il  massimale  stabilito  all'art.  8  resta,  per  ogni
effetto,  unico  anche  nel  caso  di  corresponsabilita'   di   piu'
assicurati fra loro. 
 
                              Art. 10. 
                       Vincolo di solidarieta' 
 
    1. In  caso  di  responsabilita'  solidale  con  altri  soggetti,
l'assicurazione vale esclusivamente per la quota  parte  attribuibile
all'Assicurato e Contraente. 
 
                              Art. 11. 
               Scoperto/franchigia in caso di sinistro 
 
    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato
dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo  del
danno,   salvo   rivalsa,   dopo   il   pagamento,   nei    confronti
dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia  e  dello
scoperto. 
 
                              Art. 12. 
       Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome  dell'Assicurato  e  Contraente,  designando,  ove  occorra,
legali e  tecnici  ed  avvalendosi  di  tutti  i  diritti  ed  azioni
spettanti all'Assicurato e Contraente stesso. 
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa contro l'Assicurato e Contraente, entro il limite
di  un  importo  pari  al  quarto  del  massimale  di  assicurazione,
riportato nella Scheda Tecnica, per il  danno  cui  si  riferisce  la
domanda. 
    3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi  detto
massimale, le spese vengono ripartite fra  Societa'  e  Assicurato  e
Contraente in proporzione del rispettivo interesse. 
    4. La Societa' non riconosce spese  sostenute  dall'Assicurato  e
Contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. 
 
                              Art. 13. 
                            Dichiarazioni 
 
    1. L'assicurazione e' prestata in base  alle  dichiarazioni  rese
dall'Assicurato e Contraente nella  proposta-questionario  che  forma
parte integrante della presente copertura assicurativa. 
    2. Il Contraente dichiara che: 
      a) l'Assicurato e/o i professionisti  di  cui  si  avvale  sono
regolarmente iscritti nell'Albo professionale; 
      b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda  Tecnica
rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato e Contraente; 
      c) la Stazione appaltante ha verificato  la  rispondenza  degli
elaborati  progettuali  secondo  quanto  previsto  dall'art.  26  del
Codice; 
      d)  l'Assicurato  e   Contraente,   i   rappresentanti   ed   i
professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di
legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione. 
    3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte  o  le  reticenze  del
Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla  valutazione
del rischio, possono comportare la  perdita  totale  o  parziale  del
diritto    all'indennizzo,    nonche'    la     stessa     cessazione
dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). 
 
                              Art. 14. 
                               Premio 
 
    1. L'assicurazione ha effetto dalla  data  indicata  all'art.  6,
primo comma, lettera a), sempreche'  sia  stato  pagato  il  relativo
premio,  altrimenti  ha  effetto  dalle  ore  24,00  del  giorno  del
pagamento del suddetto premio. 
    2. Il premio iniziale e quello relativo alle  eventuali  proroghe
concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 
    3.  Le  somme  pagate  a  titolo  di  premio  rimangono  comunque
acquisite   dalla   Societa'   indipendentemente   dal   fatto    che
l'assicurazione cessi prima della data  prevista  all'art.  6,  primo
comma, lettera b). 
 
                              Art. 15. 
                    Modifiche dell'assicurazione 
 
    1. Le eventuali modificazioni  dell'assicurazione  devono  essere
provate per iscritto. 
 
                              Art. 16. 
                Obblighi dell'Assicurato e Contraente 
 
    1. L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla
Societa' la data  effettiva  di  inizio  dell'esecuzione  dei  lavori
ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei  lavori  stessi
entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 
    2. In caso di sinistro,  l'Assicurato  e  Contraente  deve  darne
avviso scritto  all'Agenzia  alla  quale  e'  assegnata  la  presente
copertura assicurativa oppure alla  Societa',  entro  tre  giorni  da
quando ne ha avuto conoscenza. 
    3. In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare  avviso  di
ogni comunicazione ricevuta ai sensi  dell'art.  106,  comma  9,  del
Codice  e  di  ogni  riserva  formulata  dall'Esecutore  dei   lavori
riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili  di  cui  abbia
conoscenza, astenendosi in  ogni  caso  da  qualsiasi  riconoscimento
della propria responsabilita'. 
 
                              Art. 17. 
                     Proroga dell'assicurazione 
 
    1. Qualora, per qualsiasi  motivo,  il  certificato  di  collaudo
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione  non  sia  emesso
entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per  l'ultimazione  dei
lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato
e Contraente puo'  chiedere  una  proroga  della  presente  copertura
assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle  condizioni
che saranno concordate. 
    2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa  non
imputabile all'Assicurato e Contraente, la  Societa'  si  impegna  ad
accettare il pagamento del  relativo  premio  anche  da  parte  della
Stazione  appaltante,  che  tuttavia  non  assume  la   qualita'   di
Contraente. 
 
                              Art. 18. 
                            Oneri fiscali 
 
    1. Gli oneri fiscali relativi  all'assicurazione  sono  a  carico
dell'Assicurato e Contraente. 
 
                              Art. 19. 
                            Rischio cyber 
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software; 
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati; 
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 
      4) utilizzo di cripto valute; 
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.) 
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: 
      a) uso di Internet o intranet; 
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 
      2) «Violazione del Sistema Informatico». 
 
                              Art. 20. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le comunicazioni alle quali  e'  tenuto  l'Assicurato  e
Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata
o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa'  ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa. 
 
                              Art. 21. 
                           Foro competente 
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. 
 
                              Art. 22. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato,  si  applicano  le
norme della legge italiana. 
2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di
  esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione 
Copertura  assicurativa  per  danni  di  esecuzione,  Responsabilita'
  civile terzi e Garanzia di manutenzione 
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle  opere  durante  la
  loro esecuzione e garanzia di manutenzione 
 
                               Art. 1. 
                     Oggetto dell'assicurazione 
 
    1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Committente,  anche
nella qualita' di Direttore dei lavori  o  proprietario  delle  opere
preesistenti, e il Contraente da tutti i  rischi  di  esecuzione  che
causino danni materiali e diretti alle opere  assicurate,  poste  nel
luogo indicato nella Scheda Tecnica, per  l'esecuzione  delle  stesse
durante il periodo  di  efficacia  dell'assicurazione,  da  qualunque
causa determinati, salvo le delimitazioni  e  le  condizioni  esposte
nella presente copertura assicurativa. 
    2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: 
      Partita 1 - Opere 
        il  rimborso  -  per  la  parte  eccedente  l'importo   della
franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti  e
nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari
per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente
le opere assicurate; 
      Partita 2 - Opere preesistenti 
        il  rimborso  -  per  la  parte  eccedente  l'importo   della
franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti  e
nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali  e  diretti
verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; 
      Partita 3 - Demolizione e sgombero 
        il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu'  vicina  discarica  autorizzata  disponibile  i
residui delle opere assicurate a seguito di sinistro  indennizzabile,
nonche'  il  rimborso  dello  smaltimento  dei  residui  delle  opere
assicurate, nel limite del massimale assicurato. 
 
                               Art. 2. 
                             Assicurato 
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa  e'  considerato
Assicurato il Contraente. 
 
                               Art. 3. 
                     Condizioni di assicurazione 
 
    1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: 
      a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se
previsto, al quale  la  Societa'  puo'  in  qualunque  momento  avere
accesso; 
      b) il progetto sia stato eseguito da  progettisti  abilitati  e
sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice; 
      c) venga fornita alla Societa' copia del capitolato speciale di
appalto e del contratto di appalto o verbale di  aggiudicazione,  che
formano parte integrante della presente  copertura  assicurativa,  da
cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; 
      d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso
d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi  elaborati,
che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; 
      e) il Contraente abbia indicato alla Societa'  nei  termini  di
tempo previsti  dalla  legge  i  lavori  subappaltati  e  le  imprese
subappaltatrici. 
    2. Qualora non sia rispettata anche  una  sola  delle  condizioni
suesposte, la garanzia non e' operante. 
    3. Inoltre l'assicurazione e' prestata, per il periodo successivo
alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo
comma, lettera b),  con  l'ulteriore  condizione  che  sia  curata  e
garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia
del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di
sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo
in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate. 
 
                               Art. 4. 
                Esclusioni specifiche della Sezione A 
 
    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art.  17,  la  Societa'
non e' obbligata ad indennizzare: 
      a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di  modifica
o di rifacimento di lavori eseguiti in difformita'  dalle  condizioni
stabilite nel contratto  di  appalto,  in  altri  contratti  o  nelle
prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore  dei
lavori, oppure in contrasto con norme di legge  o  regolamenti  o  in
violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilita'  per
le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; 
      b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di  qualsiasi
tipo; 
      c) i danni di cui deve  rispondere  l'Esecutore  dei  lavori  a
norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.; 
      d) i danni da azioni di terzi; 
      e) i danni da forza maggiore; 
      f) i danni  da  errori  di  progettazione  o  da  insufficiente
progettazione  (salvo  specifica  inclusione,  su   richiesta   della
Stazione Appaltante); 
      g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo
o per trasporto a grande velocita'; 
      h) i danni da incendio, se i dispositivi  antincendio  previsti
dai  piani  di  sicurezza  non  sono   stati,   compatibilmente   con
l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 
    2. La Societa' inoltre non e' obbligata a indennizzare: 
      i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: 
        i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di
progetto; 
        i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea  minima  di
progetto; 
        i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza
di mancato pompaggio di tali acque; 
        i.4)  consolidamento  e  compattamento  di  terreno  sciolto,
iniezioni in terreni  spingenti,  isolamento  contro  l'acqua  e  sua
derivazione necessari a seguito di sinistro; 
        i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro,  salvo
che  la  stessa  possa  configurarsi  come   spesa   di   salvataggio
risarcibile a termini di legge; 
      l) nel caso di esecuzione di dighe: 
        l.1) le spese per iniezioni  in  terreni  spingenti  o  altre
misure preventive, anche nel caso che la loro necessita' si manifesti
solo durante i lavori di costruzione; 
        l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il  loro
smaltimento, anche se le quantita' d'acqua  originariamente  previste
vengano superate; 
        l.3) le perdite o i danni  dovuti  al  mancato  funzionamento
dell'impianto di  pompaggio  delle  acque,  qualora  al  momento  del
sinistro non vi sia disponibilita' di riserve pari ad almeno  il  25%
degli impianti di pompaggio funzionanti; 
        l.4)  le  spese  per  isolamenti  supplementari  ed  impianti
necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; 
        l.5) le spese per la riparazione di danni  di  erosione  alle
scarpate o ad altre superfici livellate, qualora  il  Contraente  non
abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto  o  di
progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; 
        l.6) le  spese  per  la  rimozione  di  terreno  franato  per
qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei  limiti  delle
opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento  non  dipenda
dall'esecuzione dei lavori. Le opere  assicurate  vengono  delimitate
dalla  proiezione  verticale  delle  linee  di  intersezione  tra  le
scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana  ha  la  sua
origine in parte al di fuori dei  suddetti  limiti,  il  risarcimento
sara' limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro
tali limiti; 
        l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di
impermeabilita'. 
    3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le
condizioni seguenti: 
      m) lavori su opere ed impianti preesistenti: 
        m.1) i  danni  materiali  e  diretti  ad  opere  ed  impianti
preesistenti  assicurati  alla  Partita  2,  causati  da  lavori   di
sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo  o  da  interventi  su
strutture portanti, sono  indennizzabili  solo  nei  casi  di  crollo
totale o parziale oppure di  lesioni  che  compromettano  in  maniera
certa e attuale la stabilita' dell'opera e solo oltre l'importo della
franchigia o dello  scoperto,  con  il  relativo  minimo  e  massimo,
riportato  nella  Scheda  Tecnica,  a   carico   dell'Assicurato,   a
differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma; 
      n) lavori su beni artistici: 
        n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento,
manutenzione ordinaria o straordinaria  che  interessino  in  maniera
diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi
un sinistro indennizzabile, la Societa' non risponde della perdita di
valore artistico, storico o culturale  degli  stessi,  ma  unicamente
delle spese  necessarie  al  ripristino  dei  beni  nelle  condizioni
antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di  corrente
utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con
l'adozione di tecniche normalmente a disposizione  delle  imprese  di
costruzione. 
    4. Per la presente garanzia, per sinistro e per  durata,  valgono
il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo  minimo
e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a  carico
dell'Assicurato, a  differenza  di  quanto  stabilito  nell'art.  28,
secondo comma. 
 
                               Art. 5. 
            Somma assicurata - Modalita' di aggiornamento 
                       della somma assicurata 
 
    1. La somma assicurata alla Partita 1  deve  corrispondere,  alla
consegna dei lavori, all'importo  di  aggiudicazione  dei  lavori  al
netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di: 
      a) lavori a corpo 
      b) lavori a misura 
      c) prestazioni a consuntivo 
      d) lavori in economia 
      e) ogni e  qualsiasi  altro  intervento  concernente  l'appalto
oggetto dell'assicurazione. 
    2. La predetta somma puo' essere al massimo  pari  all'importo  a
base di gara. 
    3. La somma assicurata per le Partite 2  e  3  e'  stabilita  nel
bando di gara. 
    4. Il Contraente e' successivamente tenuto ad aggiornare la somma
assicurata inserendo gli importi relativi  a  variazioni  dei  prezzi
contrattuali, perizie suppletive, compensi per  lavori  aggiuntivi  o
variazioni del progetto originario. 
    5. Il Contraente deve comunicare alla Societa', entro i tre  mesi
successivi ad ogni dodici mesi a partire  dalla  data  di  decorrenza
della copertura assicurativa  ed  entro  tre  mesi  dal  termine  dei
lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati
in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi
dei materiali contabilizzati  con  atti  condivisi  con  la  Stazione
Appaltante. La Societa' emettera' le relative  appendici  di  polizza
per la variazione. 
    6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo
rischio assoluto», per  i  quali  quindi  non  vale  quanto  disposto
all'art. 25. 
 
                               Art. 6. 
                      Durata dell'assicurazione 
 
    1. L'efficacia dell'assicurazione: 
      a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori; 
      b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione,
previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica,  e  comunque  non
oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori  ai
sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice; 
      c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio
soltanto per parti delle opere, cessa solo  per  tali  parti,  mentre
continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate. 
    2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o  di  parti  di
opere secondo destinazione equivale,  agli  effetti  della  copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
 
                               Art. 7. 
                      Garanzia di manutenzione 
 
    1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto
periodo, del  Codice  -  un  periodo  di  garanzia  di  manutenzione,
riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali
e diretti alle cose  assicurate  alla  Partita  1  della  Sezione  A,
nonche' i danni a terzi  di  cui  alla  Sezione  B,  dovuti  a  causa
risalente al periodo di esecuzione  oppure  a  fatto  del  Contraente
nello svolgimento delle operazioni  di  manutenzione  previste  negli
obblighi  del  contratto  d'appalto,  ferme  le  delimitazioni  -  ad
esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonche' gli scoperti e  relativi
minimi o le  franchigie  convenuti  per  il  periodo  di  costruzione
riportato nella Scheda Tecnica. 
    2. Dalla garanzia sono in  ogni  caso  esclusi  i  danni  di  cui
all'art. 1669 cod. civ.. La durata del  periodo  di  manutenzione  e'
indicata nella Scheda Tecnica e in ogni  caso  non  puo'  superare  i
ventiquattro mesi. 
 
                               Art. 8. 
            Interruzione o sospensione della costruzione 
 
    1. In caso di interruzione o  sospensione  della  costruzione  di
durata superiore a quindici giorni consecutivi,  il  Contraente  deve
darne immediata comunicazione alla Societa'. In mancanza e  solo  ove
ricorrano  le  condizioni  previste  all'art.  1898  cod.  civ.,   il
Contraente decade dal diritto all'indennizzo. 
    2. Per l'eventuale proroga si applica  quanto  previsto  all'art.
31. 
    3. Qualunque sia la durata dell'interruzione  o  sospensione,  il
Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si  impegna
a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure  atte  ad
evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo. 
 
                               Art. 9. 
                Interventi provvisori e modifiche non 
                relativi ad operazioni di salvataggio 
 
    1. I  costi  di  interventi  provvisori  a  seguito  di  sinistro
indennizzabile, diversi da quelli di cui  all'art.  1914  cod.  civ.,
sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte
di quelli  definitivi  e  non  aumentino  il  costo  complessivo  del
sinistro. 
    2. Tutti gli altri costi inerenti a  modifiche  ed  a  spese  per
localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. 
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso
  terzi durante l'esecuzione delle opere 
 
                              Art. 10. 
                     Oggetto dell'assicurazione 
 
    1. La Societa' si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato  nei
limiti dei massimali convenuti per la  presente  Sezione,  di  quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento  (capitale,  interessi  e  spese)  di
danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  per   morte,   lesioni
personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere  assicurate
alla Sezione A, che si siano  verificati,  durante  l'esecuzione  dei
relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato  Scheda
Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. 
 
                              Art. 11. 
                             Assicurato 
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati
Assicurato il Committente e il Contraente.