Art. 12. Condizioni dell'assicurazione 1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile; b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attivita' e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice; c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Societa' dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si fara' riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante. Art. 13. Delimitazione dell'assicurazione 1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonche' qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilita' illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti; d) le societa' le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonche' gli amministratori delle medesime. Art. 14. Esclusioni specifiche della Sezione B 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende: a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprieta', consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonche' in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purche' in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; e) la responsabilita' verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; g) i danni derivanti da polvere; h) le responsabilita' dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresi' quali responsabilita' extracontrattuali; i) i danni da furto; l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonche' da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; q) i danni da azioni di terzi; r) i danni da forza maggiore; s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione. Art. 15. Durata dell'assicurazione 1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalita' indicate per la Sezione A. 2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A. Art. 16. Massimale per la responsabilita' civile verso terzi 1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, e' pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Norme comuni per le Sezioni A e B Art. 17. Delimitazione dell'assicurazione 1. La Societa' non e' obbligata a indennizzare: a) le penalita', i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere; e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonche' i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; f) i difetti di rendimento delle opere assicurate. 2. La Societa' non e' inoltre obbligata per: a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 3. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, ne' per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino pero' da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione. Art. 18. Scoperto o franchigia in caso di sinistro 1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto. Art. 19. Estensione territoriale 1. L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri. Art. 20. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio 1. La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. 2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al piu' presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Societa', che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. 3. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. 4. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonche' i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura. Art. 21. Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato 1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve: a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Societa'; b) inviare, al piu' presto, alla Societa', mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto; c) fornire alla Societa' ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entita' del danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose puo' essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societa', soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivita' o dell'esercizio. 3. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, puo' prendere tutte le misure necessarie. 4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve: a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il luogo e le cause del sinistro; c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche', se la Societa' lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. 5. In ogni caso l'Assicurato e' responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B. 6. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento. Art. 22. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A) 1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita': a) direttamente dalla Societa', o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti, nominati uno dalla Societa' ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue: a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo; c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto; d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'. 3. Il Committente, qualora lo richieda, puo' partecipare come osservatore alle operazioni peritali. 4. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice. Art. 23. Mandato dei Periti (Sezione A) 1. I Periti devono: a) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 5; b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. 2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti. 3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonche' di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. 4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalita' di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Art. 24. Premio 1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, e' convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento. 3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. 4. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andra' calcolato applicando il tasso originario di stipula piu' gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione. 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. 6. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale puo' sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. 7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica. Art. 25. Assicurazione parziale - Regola proporzionale 1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Societa' verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societa' indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta. Art. 26. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Societa' per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa. 2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio. 3. Il Contraente puo' richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Societa' concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entita' del premio iniziale relativa all'entita' della somma assicurata o del massimale da reintegrare. 4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro. Art. 27. Inopponibilita' alla Societa' degli atti di rilevazione del danno e successivi 1. Le pratiche iniziate dalla Societa' per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Societa' stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta. Art. 28. Pagamento dell'indennizzo 1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societa' delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreche' siano stati consegnati alla Societa' tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilita' del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento e' eseguito dalla Societa' al terzo danneggiato. 2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Societa' risarcira' alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto. Art. 29. Titolarita' dei diritti 1. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Societa'. 2. E' compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. 3. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi' effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. 4. L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non puo' tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 30. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B) 1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, ne' delle spese di giustizia penale. Art. 31. Proroga dell'assicurazione 1. La presente assicurazione puo' essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b). 2. In tale caso il Contraente puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 32. Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 33. Rischio cyber 1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico». Art. 34. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e' tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 35. Foro competente 1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui e' assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale e' stato concluso il contratto. 2. In caso di controversia tra la Societa' e la Stazione Appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 36. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. 2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi: a) rovina totale o parziale dell'opera; b) gravi difetti costruttivi; purche' l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata. Partita 2 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonche' il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato. Art. 2. Condizioni di assicurazione 1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica; c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa: 1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; 2) certificati di qualita' dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante. Art. 3. Esclusioni specifiche per la Sezione A 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 la Societa' non e' obbligata per: a) vizi palesi delle opere o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; d) danni da azioni di terzi; e) danni da forza maggiore; f) danni da normale assestamento; g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere; i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto. 2. Relativamente a ristrutturazioni, la Societa' non e' inoltre obbligata per: a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e gia' esistenti; b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte. Art. 4. Somma assicurata 1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area. 2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%. Art. 5. Durata dell'assicurazione 1. L'assicurazione: a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica. Art. 6. Determinazione dei danni indennizzabili 1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalita': a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area; b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate; c) stimando il valore ricavabile dai residui. 2. L'ammontare del danno sara' pari all'importo della stima di cui alla lettera b) del primo comma diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c) del medesimo comma, ma non potra' comunque essere superiore ne' alla somma assicurata per le opere al momento del sinistro ai sensi dell'art. 4, una volta effettuata la stima di cui alla lettera a) del primo comma, ne' al limite di indennizzo di cui al quarto comma. 3. Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Societa' rispondera' dei danni cosi' determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di indennizzo, degli scoperti, con il relativo minimo e massimo, e delle franchigie indicati nella Scheda tecnica. 4. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa non deve essere inferiore al 20% ne' superiore al 40% della somma assicurata, 5. Una volta accertate la risarcibilita' e l'entita' del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovra' essere effettuato a favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Art. 7. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio 1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. 2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi decennale postuma Art. 8. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto. Art. 9. Delimitazione dell'assicurazione 1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonche' qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilita' illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le societa' le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonche' gli amministratori delle medesime. Art. 10. Esclusioni specifiche per la Sezione B 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, l'assicurazione non comprende: a) i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonche' da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Art. 11. Durata dell'assicurazione 1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalita' indicate per la Sezione A. 2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A. Art. 12. Massimale per la responsabilita' civile verso terzi 1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il massimale, indicato nella scheda tecnica, per la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi, per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro. Norme comuni per le Sezioni A e B Art. 13. Assicurato 1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato la Stazione Appaltante. Art. 14. Delimitazione dell'assicurazione 1. Ai sensi art. 103, comma 8, del Codice, la presente copertura assicurativa e' applicabile alle opere il cui costo di realizzazione e' uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice. 2. La Societa' non e' obbligata a indennizzare: a) le penalita', i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere; e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonche' i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; f) i difetti di rendimento delle opere assicurate. 3. La Societa' non e' inoltre obbligata per: g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 4. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa ne' per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino pero' da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione. Art. 15. Scoperto o franchigia in caso di sinistro 1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto. Art. 16. Estensione territoriale 1. L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. Art. 17. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio 1. La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. 2. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. 3. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso all'opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, la Stazione Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonche' i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura. Art. 18. Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato 1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve: a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Societa'; b) inviare, al piu' presto, alla Societa', mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto; c) fornire alla Societa' ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entita' del danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose puo' essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societa', soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivita' o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 7, puo' prendere tutte le misure necessarie. 3. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve: a) farne denuncia entro le quarantotto ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il luogo e le cause del sinistro; c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche', se la Societa' lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. 4. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato e' responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma relative alla Sezione A ed alle lettere a) e b) del terzo comma relativi alla Sezione B. 5. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento. Art. 19. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A) 1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita': a) direttamente dalla Societa', o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti, nominati uno dalla Societa' ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. 2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue: a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo; c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto; d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'. Art. 20. Mandato dei Periti (Sezione A) 1. I Periti devono: a) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4. b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. 2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonche' di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. 4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalita' di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Art. 21. Premio 1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, e' convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione. 2. Il premio iniziale e' riportato nella relativa Scheda Tecnica. 3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli eventuali aggiornamenti. 4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. 5. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale puo' sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. 6. Il premio iniziale e quello relativo agli eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica. Art. 22. Assicurazione parziale - Regola proporzionale 1. Al momento del sinistro la Societa' verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societa' indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta. Art. 23. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 1. La somma indicata per ciascuna Partita della Sezione A ai sensi dell'art. 6, quarto comma, e il massimale assicurato per la Sezione B ai sensi dell'art. 12, entrambi indicati nella Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Societa' per tutti i sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa. 2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio. 3. Il Contraente puo' richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Societa' concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entita' del premio iniziale relativa all'entita' della somma assicurata o del massimale da reintegrare. 4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro, anche qualora vi sia mancato reintegro. Art. 24. Inopponibilita' alla Societa' degli atti di rilevazione del danno e successivi 1. Le pratiche iniziate dalla Societa' per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Societa' stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta. Art. 25. Pagamento dell'indennizzo 1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societa' delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreche' siano stati consegnati alla Societa' tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilita' del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento e' eseguito dalla Societa' direttamente al terzo danneggiato. 2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Societa' risarcira' alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto. Art. 26. Clausola di revisione 1. Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, e' facolta' della Societa' richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale. Art. 27. Titolarita' dei diritti 1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Societa'. 2. E' compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni da parte della Societa'. 3. L'indennizzo o il risarcimento liquidato a termini della presente copertura assicurativa non puo' tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 28. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B) 1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. Art. 29. Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 30. Rischio cyber 1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico». Art. 31. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e' tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 32. Foro competente 1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui e' assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale e' stato concluso il contratto. 2. In caso di controversia tra la Societa' e la Stazione Appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 33. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.