(Allegato A) (parte 2)
                              Art. 12. 
                    Condizioni dell'assicurazione 
 
    1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: 
      a) il  luogo  di  esecuzione  delle  opere  sia  interdetto  al
pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le  ore  chiaramente
visibile; 
      b) la Stazione Appaltante abbia designato il  responsabile  dei
lavori e gli altri soggetti  previsti,  secondo  le  attivita'  e  le
esigenze connesse con  i  lavori  dall'art.  101  del  Codice,  e  in
particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, il coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori  in  materia  di
sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice; 
      c) i lavori che interessino manufatti in aderenza  coinvolgendo
strutture  portanti  o  sottomurazioni  vengano  eseguiti   dopo   la
presentazione alla Societa'  dello  stato  documentato  degli  stessi
antecedente  l'inizio  dei  lavori,  copia  del  quale  forma   parte
integrante della presente  copertura  assicurativa;  per  il  calcolo
dell'ammontare del risarcimento si fara'  riferimento  a  tale  stato
documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a  carico
del Contraente. 
    2. Qualora non sia rispettata anche  una  sola  delle  condizioni
suesposte, la garanzia non e' operante. 
 
                              Art. 13. 
                  Delimitazione dell'assicurazione 
 
    1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi: 
      a) il coniuge, i genitori e  i  figli  del  Contraente  nonche'
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
      b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il  legale
rappresentante,    il    socio    a    responsabilita'    illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti
di cui alla lettera a); 
      c) le persone che subiscano il danno in occasione di  lavoro  o
di servizio e siano in rapporto anche  occasionale  di  dipendenza  o
collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i  loro
dipendenti; 
      d) le societa' le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il
contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili  come
controllanti, controllate o collegate ai sensi  dell'art.  2359  cod.
civ., nonche' gli amministratori delle medesime. 
 
                              Art. 14. 
                Esclusioni specifiche della Sezione B 
 
    1.   Ad   integrazione   di   quanto   previsto   all'art.    17,
l'assicurazione non comprende: 
      a) i danni alle opere assicurate o assicurabili  in  base  alla
garanzia diretta prevista dalla Sezione A; 
      b) i danni  al  macchinario,  baraccamenti  o  attrezzature  di
cantiere e  quelli  a  cose  o  animali  che  l'Assicurato  abbia  in
proprieta', consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia
la destinazione, nonche' in ogni caso i danni alle opere ed  impianti
preesistenti; 
      c)  i  danni  causati  da  qualsiasi  tipo  di  veicoli,  fatta
eccezione per quelli  che  siano  provocati  in  occasione  del  loro
impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di
esecuzione delle opere, purche' in detto luogo l'uso dei veicoli  non
sia configurabile come circolazione ai sensi e per  gli  effetti  del
titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
      d) i danni causati da natanti  o  aeromobili,  salvo  specifica
inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; 
      e)  la  responsabilita'  verso  terzi  comunque  conseguente  a
danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione
od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; 
      f) i danni derivanti dalla costruzione di opere  in  violazione
di diritti altrui; 
      g) i danni derivanti da polvere; 
      h) le responsabilita' dedotte da contratti, salvo  quelle  che,
pur inerendo ad un rapporto  contrattuale,  si  configurino  altresi'
quali responsabilita' extracontrattuali; 
      i) i danni da furto; 
      l)  i  danni  a  cose  dovuti  a  vibrazioni,  salvo  specifica
inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; 
      m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura,  qualunque  sia
la  causa  che  li  abbia   originati,   nonche'   da   interruzione,
impoverimento o  deviazione  di  sorgenti  o  di  corsi  d'acqua,  da
alterazioni  delle  caratteristiche   od   impoverimento   di   falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere  di  quanto  trovasi  nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
      n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento  o  cedimento
del terreno di basi di  appoggio  o  di  sostegni  in  genere,  salvo
specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; 
      o) i danni a cavi e  condutture  sotterranee,  salvo  specifica
inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; 
      p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina
in caso di impiego di materiale esplosivo; 
      q) i danni da azioni di terzi; 
      r) i danni da forza maggiore; 
      s) i danni  da  errore  di  progettazione  o  da  insufficiente
progettazione. 
 
                              Art. 15. 
                      Durata dell'assicurazione 
 
    1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo  di  copertura,
la sua durata,  cessazione,  interruzione  o  sospensione,  segue  le
modalita' indicate per la Sezione A. 
    2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non
prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A. 
 
                              Art. 16. 
                  Massimale per la responsabilita' 
                         civile verso terzi 
 
    1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il
massimale per la copertura assicurativa della responsabilita'  civile
verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno  o  piu'  sinistri
che  possono  verificarsi  durante  il  periodo  di  efficacia  della
copertura assicurativa, e' pari al 5% della somma assicurata  per  le
opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed  un  massimo
di 5 milioni di euro. 
Norme comuni per le Sezioni A e B 
 
                              Art. 17. 
                  Delimitazione dell'assicurazione 
 
    1. La Societa' non e' obbligata a indennizzare: 
      a) le penalita', i danni da mancato godimento  in  tutto  o  in
parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni  specie
di danno indiretto, come, a titolo di esempio non  esaustivo,  quelli
derivanti  da  interruzioni  o  sospensioni  totali  o  parziali   di
attivita' industriali,  commerciali,  agricole,  di  forniture  o  di
servizi; 
      b) i  danni  di  deperimento,  logoramento,  usura  o  graduale
deterioramento   che   siano   conseguenza   naturale   dell'uso    o
funzionamento o siano causati dagli  effetti  graduali  degli  agenti
atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; 
      c) le perdite di denaro,  assegni,  effetti  cambiari,  titoli,
valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni  a  schedari,
disegni, materiale  contabile,  fatture  o  documenti,  materiali  di
imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 
      d) i danni cagionati o  agevolati  da  dolo  dell'Assicurato  o
delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere; 
      e) i danni che, alla stregua della comune  esperienza  tecnica,
costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o  evento  che
dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai  suoi  preposti  per
effetto  di  sinistri  avvenuti  in  precedenza  o  di  notificazioni
ricevute da terzi, nonche' i vizi palesi dell'opera o i vizi  occulti
comunque noti all'Assicurato prima della  decorrenza  della  presente
assicurazione; 
      f) i difetti di rendimento delle opere assicurate. 
    2. La Societa' non e' inoltre obbligata per: 
      a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni
di calore o  radiazioni,  provenienti  da  trasmutazioni  del  nucleo
dell'atomo,  come  pure   radiazioni   provocate   dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi  che
il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
      b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi
alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 
    3. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi
oltre la scadenza  della  copertura  assicurativa  ovvero  denunciati
oltre un anno dalla scadenza della copertura  assicurativa,  ne'  per
quei danni che,  pur  essendosi  verificati  durante  il  periodo  di
copertura, derivino pero' da cause risalenti ad  epoca  non  compresa
nel periodo coperto dall'assicurazione. 
 
                              Art. 18. 
              Scoperto o franchigia in caso di sinistro 
 
    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato
dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo  del
danno,   salvo   rivalsa,   dopo   il   pagamento,   nei    confronti
dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia  e  dello
scoperto. 
 
                              Art. 19. 
                       Estensione territoriale 
 
    1. L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito  del
territorio della  Repubblica  Italiana,  salvo  i  casi  previsti  in
relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito  di  attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri. 
 
                              Art. 20. 
                       Dichiarazioni influenti 
                    sulla valutazione del rischio 
 
    1. La Societa' presta il  suo  consenso  all'assicurazione  e  ne
conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il
quale  ha  l'obbligo  di  manifestare,  tanto  alla  conclusione  del
contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze  ed
i mutamenti che possano influire sul rischio. 
    2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un  qualsiasi  fatto  che
possa interessare la valutazione del  rischio  o  di  variazioni  del
progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni
di  copertura  assicurativa,  o  dei  materiali  o  dei  sistemi   di
costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve  darne
immediata  notizia  e  rimettere  al  piu'  presto  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato  rapporto
scritto alla Societa',  che  si  riserva  di  rendere  noto  a  quali
condizioni intenda mantenere la copertura. 
    3.  Nel  caso  di  dichiarazioni  inesatte,  di  reticenze  o  di
omissioni  di  notifica  di  variazioni,  queste  ultime  intervenute
successivamente  alla  stipula  della  copertura   assicurativa,   si
applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e  1894  cod.
civ.. 
    4. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso sul luogo
di esecuzione dei lavori in momenti  concordati  con  l'Assicurato  e
possono esaminare le cose assicurate, nonche'  i  dati,  documenti  e
progetti relativi all'opera oggetto della copertura. 
 
                              Art. 21. 
                  Denuncia dei sinistri - Obblighi 
                           dell'Assicurato 
 
    1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione A, l'Assicurato deve: 
      a) darne immediata comunicazione mediante lettera  raccomandata
o posta elettronica certificata alla Societa'; 
      b) inviare, al piu' presto,  alla  Societa',  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto
scritto; 
      c)  fornire  alla  Societa'  ed  ai  suoi  mandatari  tutte  le
informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; 
      d) provvedere, per quanto possibile, a limitare  l'entita'  del
danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad  evitare
il ripetersi del danno; 
      e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per
eventuali controlli. 
    2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono  essere
iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera  a)  del  primo
comma,  ma  lo  stato  delle  cose  puo'  essere  modificato,   prima
dell'ispezione da parte di un  incaricato  della  Societa',  soltanto
nella   misura   strettamente   necessaria   per   la   continuazione
dell'attivita' o dell'esercizio. 
    3. Se tale ispezione, per qualsiasi  motivo,  non  avvenga  entro
otto  giorni  dall'avviso,  l'Assicurato,   fermo   restando   quanto
stabilito all'art. 9, puo' prendere tutte le misure necessarie. 
    4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione B, l'Assicurato deve: 
      a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui
ne venga a conoscenza; 
      b) assicurarsi che  la  denuncia  contenga  la  narrazione  del
fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il  luogo  e
le cause del sinistro; 
      c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le  notizie,  i
documenti e gli  eventuali  atti  giudiziari  relativi  al  sinistro,
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche',  se
la Societa' lo richieda, ad un componimento  amichevole,  astenendosi
in   ogni   caso   da   qualsiasi   riconoscimento   della    propria
responsabilita'. 
    5. In ogni caso l'Assicurato e' responsabile di ogni  pregiudizio
derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui  alle
lettere a) e b) del primo comma, relative  alla  Sezione  A,  e  alle
lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B. 
    6. L'Assicurato che ricorra,  per  giustificare  l'ammontare  del
danno, a documenti non veritieri o a  mezzi  fraudolenti  ovvero  che
manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate  del
sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento. 
 
                              Art. 22. 
                    Procedura per la valutazione 
                        del danno (Sezione A) 
 
    1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita': 
      a) direttamente dalla  Societa',  o  da  un  Perito  da  questa
incaricato, con il Contraente o persona da lui  designata  oppure,  a
richiesta di una delle Parti, 
      b) fra due Periti, nominati  uno  dalla  Societa'  ed  uno  dal
Contraente con apposito atto unico. 
    2. In ambedue i casi il Perito si  impegna  a  fornire  gli  atti
conclusivi della perizia entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  di
tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente,
salvo proroga concessa dalle Parti; in  caso  contrario,  superati  i
novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo  Perito  con  la
procedura che segue: 
      a) i due Periti devono nominarne un terzo quando  si  verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno  di  essi.  Il
terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a maggioranza; 
      b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere  e  coadiuvare
da altre persone, le  quali  potranno  intervenire  nelle  operazioni
peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo; 
      c) se una delle Parti non  provvede  alla  nomina  del  proprio
Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina  del  terzo,  tali
nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono  demandate  al
Presidente del Tribunale  nella  cui  giurisdizione  il  sinistro  e'
avvenuto; 
      d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del  proprio  Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'. 
    3. Il Committente, qualora lo  richieda,  puo'  partecipare  come
osservatore alle operazioni peritali. 
    4. L'ammontare del danno,  concordato  come  sopra,  deve  essere
convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31  del
Codice. 
 
                              Art. 23. 
                   Mandato dei Periti (Sezione A) 
 
    1. I Periti devono: 
      a) verificare l'esistenza, la qualita'  e  la  quantita'  delle
opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui  all'
art. 5; 
      b)  procedere  alla  stima  ed  alla  liquidazione  del  danno,
comprese le spese di salvataggio. 
    2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno  effettuata
ai sensi dell'art. 22, primo  comma,  lett.  b),  i  risultati  delle
operazioni peritali devono essere raccolti in apposito  verbale  (con
allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,  per
ognuna delle Parti. 
    3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e  b)  del
primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,  violenza
nonche' di violazione  dei  patti  di  cui  alla  presente  copertura
assicurativa, impregiudicata in  ogni  caso  qualsivoglia  azione  od
eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. 
    4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si  rifiuta
di sottoscriverla; tale rifiuto deve  essere  attestato  dagli  altri
Periti nel verbale definitivo di perizia. 
    5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle  formalita'  di
cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 
 
                              Art. 24. 
                               Premio 
 
    1. Il premio, riportato nella Scheda  Tecnica,  e'  convenuto  in
misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e  B  e  per  tutto  il
periodo dell'assicurazione. 
    2. Il premio iniziale e quello relativo alle  eventuali  proroghe
e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella  Scheda  Tecnica  e
successive appendici di aggiornamento. 
    3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate,
deve essere contestuale alla  stipula  della  copertura  assicurativa
iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. 
    4. L'aggiornamento del premio, in  relazione  a  quanto  previsto
all'art.  5,  terzo  comma,  andra'  calcolato  applicando  il  tasso
originario di stipula piu' gli eventuali maggiori tassi stabiliti  in
caso di aggravamento  di  rischio  o  di  proroghe  di  copertura;  i
relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione. 
    5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a  titolo
di premio da parte del Contraente non  comporta  l'inefficacia  della
copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. 
    6. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato  pagamento,  a
mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica  certificata,  la
Stazione Appaltante, la quale  puo'  sostituirsi  al  Contraente  nel
pagamento del premio; in mancanza  di  intervento  sostitutivo  della
Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da
convenirsi fra le parti. 
    7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe  e/o
aggiornamenti   rimangono   comunque   acquisiti    dalla    Societa'
indipendentemente dal fatto che  l'assicurazione  cessi  prima  della
data prevista Scheda Tecnica. 
 
                              Art. 25. 
                   Assicurazione parziale - Regola 
                            proporzionale 
 
    1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti
delle somme assicurate e per la regolazione del  premio,  al  momento
del sinistro la  Societa'  verifica  se  negli  anni  precedenti  gli
importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano
essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso  in
cui tali importi coprano solo parte delle somme che  dovevano  essere
assicurate,  la   Societa'   indennizza   o   risarcisce   i   danni,
relativamente a tutte le partite  assicurate  in  tutte  le  Sezioni,
esclusivamente in proporzione alla parte suddetta. 
 
                              Art. 26. 
                 Diminuzione delle somme assicurate 
                        a seguito di sinistro 
 
    1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e  il
massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica,  rappresentano  i
limiti massimi, rispettivamente,  di  indennizzo  e  di  risarcimento
dovuti dalla Societa' per uno o piu' sinistri che possono verificarsi
durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa. 
    2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite
della Sezione A e i massimali della Sezione B si  intendono  ridotti,
con effetto immediato  e  fino  al  termine  del  periodo  di  durata
dell'assicurazione,  di  un  importo  uguale  a  quello   del   danno
indennizzabile o risarcibile, al  netto  di  eventuali  franchigie  o
scoperti, con il relativo  minimo  e  massimo,  senza  corrispondente
restituzione del premio. 
    3.  Il  Contraente  puo'  richiedere  il  reintegro  delle  somme
assicurate e  dei  massimali;  la  Societa'  concede  tale  reintegro
richiedendo un premio sino ad un massimo di  5  volte  l'entita'  del
premio iniziale relativa all'entita' della  somma  assicurata  o  del
massimale da reintegrare. 
    4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  intendono
operanti ai fini della riduzione  proporzionale  della  somma  dovuta
dalla Societa'  in  caso  di  sinistro,  anche  in  caso  di  mancato
reintegro. 
 
                              Art. 27. 
              Inopponibilita' alla Societa' degli atti 
                di rilevazione del danno e successivi 
 
    1. Le pratiche iniziate dalla Societa'  per  la  rilevazione  del
danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del
risarcimento non pregiudicano le ragioni della  Societa'  stessa  per
comminatorie,  decadenze,  riserve   ed   altri   diritti,   la   cui
applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta. 
 
                              Art. 28. 
                      Pagamento dell'indennizzo 
 
    1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il  pagamento
dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione
appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data
dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla
Societa' delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del
terzo perito, sempreche' siano stati consegnati alla Societa' tutti i
documenti necessari per la liquidazione, salvo il  caso  in  cui  sia
stata  sollevata  eccezione  sull'indennizzabilita'   del   sinistro.
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione  B,  il  pagamento  del
risarcimento e' eseguito dalla Societa' al terzo danneggiato. 
    2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e  massimo
rimangono a carico del Contraente, fermo  restando  che  la  Societa'
risarcira' alla Stazione Appaltante e al  terzo  danneggiato,  se  ad
esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto. 
 
                              Art. 29. 
                       Titolarita' dei diritti 
 
    1. Le azioni, le ragioni e  i  diritti  nascenti  dalla  presente
copertura  assicurativa  non  possono  essere  esercitati   che   dal
Contraente e dalla Societa'. 
    2. E' compito, in particolare, del Contraente compiere  gli  atti
necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. 
    3. L'accertamento e la liquidazione dei  danni  cosi'  effettuati
sono vincolanti anche per l'Assicurato. 
    4. L'indennizzo o il  risarcimento  liquidato  ai  termini  della
presente copertura assicurativa non puo' tuttavia  essere  pagato  se
non  nei  confronti  o  col  consenso  dei  titolari   dell'interesse
assicurato. 
 
                              Art. 30. 
                 Gestione delle controversie - Spese 
                      di resistenza (Sezione B) 
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali  e  tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  all'Assicurato
stesso. 
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa  contro  l'Assicurato,  entro  il  limite  di  un
importo pari ad  un  quarto  del  massimale  stabilito  nella  Scheda
Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 
    3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in  proporzione
al rispettivo interesse. 
    4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato  per
legali e tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende, ne' delle spese di giustizia penale. 
 
                              Art. 31. 
                     Proroga dell'assicurazione 
 
    1. La presente assicurazione puo' essere prorogata  qualora,  per
qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia  posposta  in
accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di  collaudo
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione  non  sia  emesso
entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b). 
    2. In tale caso il Contraente puo'  chiedere  una  proroga  della
presente  copertura  assicurativa,  che  la  Societa'  si  impegna  a
concedere alle condizioni che saranno concordate. 
 
                              Art. 32. 
                            Oneri fiscali 
 
    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente. 
 
                              Art. 33. 
                            Rischio cyber 
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software; 
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati; 
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 
      4) utilizzo di cripto valute; 
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.) 
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: 
      a) uso di Internet o intranet; 
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 
      2) «Violazione del Sistema Informatico». 
 
                              Art. 34. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le  comunicazioni  alle  quali  l'Assicurato  e'  tenuto
debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata  alla  Direzione   della   Societa'   ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa. 
 
                              Art. 35. 
                           Foro competente 
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o  sede  del  convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia  cui  e'  assegnata  la
presente copertura assicurativa o presso la quale e'  stato  concluso
il contratto. 
    2. In  caso  di  controversia  tra  la  Societa'  e  la  Stazione
Appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                              Art. 36. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato,  si  applicano  le
norme della legge italiana. 
2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria
  decennale e per responsabilita' civile decennale 
 
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E  PER  RESPONSABILITA'
                          CIVILE DECENNALE 
 
Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma 
 
                               Art. 1. 
                     Oggetto dell'assicurazione 
 
    1. La Societa' si obbliga a tenere indenne  il  Contraente  e  il
Committente nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  presente
copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati  alle
opere eseguite e  assicurate  ai  sensi  della  presente  Sezione  A,
durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. 
    2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: 
      Partita 1 - Opere 
        l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere
assicurate da uno dei seguenti eventi: 
          a) rovina totale o parziale dell'opera; 
          b) gravi difetti costruttivi; 
        purche' l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore
del progetto esecutivo e sia riferito a  parti  dell'opera  destinate
per propria natura a lunga durata. 
      Partita 2 - Demolizione e sgombero 
        il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu'  vicina  discarica  autorizzata  disponibile  i
residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a
termini della Partita 1, nonche' il rimborso  dello  smaltimento  dei
residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato. 
 
                               Art. 2. 
                     Condizioni di assicurazione 
 
    1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: 
      a)  l'opera  sia  stata  realizzata  secondo  le   prescrizioni
progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei  lavori  e  in
piena osservanza  di  leggi  e  regolamenti  in  vigore  o  di  norme
stabilite da organismi ufficiali; 
      b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e  secondo
quanto dichiarato nella Scheda Tecnica; 
      c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della
copertura assicurativa,  i  seguenti  documenti,  che  formano  parte
integrante della presente copertura assicurativa: 
        1) certificato di collaudo provvisorio o  il  certificato  di
regolare esecuzione con  la  dichiarazione  di  aver  adempiuto  alle
relative prescrizioni tecniche ivi indicate; 
        2)  certificati  di  qualita'  dell'opera  e  dei   materiali
eventualmente previsti per  l'effettuazione  del  collaudo  ai  sensi
dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art.  236  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti. 
    2. Qualora non sia rispettata anche  una  sola  delle  condizioni
suesposte, la garanzia non e' operante. 
 
                               Art. 3. 
               Esclusioni specifiche per la Sezione A 
 
    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 la Societa' non
e' obbligata per: 
      a) vizi palesi delle opere o  vizi  occulti  comunque  noti  al
Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione; 
      b) danni derivanti da modifiche delle opere,  intervenute  dopo
il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; 
      c) danni da incendio, fulmine,  esplosione,  scoppio,  fenomeno
elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da  errore
del progetto esecutivo  o  causato  gravi  difetti  costruttivi,  con
riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura  a  lunga
durata; 
      d) danni da azioni di terzi; 
      e) danni da forza maggiore; 
      f) danni da normale assestamento; 
      g)  costi   di   interventi   di   manutenzione   ordinaria   o
straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; 
      h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato,  dell'Utente
dell'opera o delle persone  del  fatto  delle  quali  questi  debbano
rispondere; 
      i)  spese  sostenute  per  la  ricerca  della  parte  difettosa
dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica  inclusione  su
richiesta della Stazione Appaltante; 
      l) danni dovuti a  carichi  di  esercizio  superiori  a  quelli
statici o dinamici previsti in progetto. 
    2. Relativamente a ristrutturazioni, la Societa' non  e'  inoltre
obbligata per: 
      a)  danni  ad  opere,   impianti,   basamenti   di   macchinari
circostanti, adiacenti e gia' esistenti; 
      b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate  e  che
conseguentemente le hanno coinvolte. 
 
                               Art. 4. 
                          Somma assicurata 
 
    1. La somma assicurata,  riportata  nella  Scheda  Tecnica,  deve
essere pari alla spesa necessaria, al momento del  sinistro,  per  la
ricostruzione a nuovo  delle  opere  realizzate  escludendo  il  solo
valore dell'area. 
    2. Ai fini  di  cui  al  primo  comma,  le  somme  assicurate  si
intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della
data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici  ISTAT
relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%. 
 
                               Art. 5. 
                      Durata dell'assicurazione 
 
    1. L'assicurazione: 
      a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e  comunque
non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia  luogo  l'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e non oltre dodici mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei
lavori; 
      b) termina alla scadenza del decimo anno successivo  all'inizio
della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica. 
 
                               Art. 6. 
               Determinazione dei danni indennizzabili 
 
    1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle  seguenti
modalita': 
      a) stimando la spesa necessaria al  momento  del  sinistro  per
l'integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto  del
collaudo, escludendo il solo valore dell'area; 
      b) stimando la spesa necessaria al  momento  del  sinistro  per
ricostruire  a  nuovo  le  parti  distrutte  e  per  riparare  quelle
danneggiate; 
      c) stimando il valore ricavabile dai residui. 
    2. L'ammontare del danno sara' pari all'importo  della  stima  di
cui alla lettera b) del  primo  comma  diminuito  dell'importo  della
stima di cui alla lettera  c)  del  medesimo  comma,  ma  non  potra'
comunque essere superiore ne' alla somma assicurata per le  opere  al
momento del sinistro ai sensi dell'art. 4, una  volta  effettuata  la
stima di cui alla lettera a)  del  primo  comma,  ne'  al  limite  di
indennizzo di cui al quarto comma. 
    3. Se  al  momento  del  sinistro  la  somma  assicurata  risulta
inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato
alla lettera a) del primo comma, la Societa'  rispondera'  dei  danni
cosi' determinati solo in proporzione del rapporto esistente  tra  la
somma assicurata ed  il  costo  di  ricostruzione  dell'opera,  ferma
restando l'integrale applicazione dei  limiti  di  indennizzo,  degli
scoperti, con il  relativo  minimo  e  massimo,  e  delle  franchigie
indicati nella Scheda tecnica. 
    4. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il
limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica  per  uno  o  piu'
sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della  copertura
assicurativa non deve essere inferiore al 20% ne'  superiore  al  40%
della somma assicurata, 
    5. Una volta accertate la risarcibilita' e l'entita' del sinistro
a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento  dovra'
essere effettuato a  favore  della  Stazione  Appaltante  non  appena
questi  lo  richieda,  anche  in  pendenza  dell'accertamento   della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed  autorizzazioni  di
qualunque specie. 
 
                               Art. 7. 
                Interventi provvisori e modifiche non 
                relativi ad operazioni di salvataggio 
 
    1. I  costi  di  interventi  provvisori  a  seguito  di  sinistro
indennizzabile, diversi da quelli di cui  all'art.  1914  cod.  civ.,
sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte
di quelli  definitivi  e  non  aumentino  il  costo  complessivo  del
sinistro. 
    2. Tutti gli altri costi inerenti a  modifiche  ed  a  spese  per
localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. 
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso
  terzi decennale postuma 
 
                               Art. 8. 
                     Oggetto dell'assicurazione 
 
    1. La Societa' si obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato,  nei
limiti dei massimali convenuti per la  presente  Sezione,  di  quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento  (capitale,  interessi  e  spese)  di
danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  per   morte,   lesioni
personali  e  danneggiamenti  a  cose  in  seguito  ad  un   sinistro
indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto. 
 
                               Art. 9. 
                  Delimitazione dell'assicurazione 
 
    1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi: 
      a) il coniuge, i genitori,  i  figli  del  Contraente,  nonche'
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
      b) quando il Contraente non sia una persona fisica,  il  legale
rappresentante,    il    socio    a    responsabilita'    illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti
di cui alla lettera a); 
      c)  le  societa'  le  quali,  rispetto  all'Assicurato   o   al
Contraente che non sia una persona fisica, siano  qualificabili  come
controllanti, controllate o collegate ai sensi  dell'art.  2359  cod.
civ., nonche' gli amministratori delle medesime. 
 
                              Art. 10. 
               Esclusioni specifiche per la Sezione B 
 
    1.   Ad   integrazione   di   quanto   previsto   all'art.    14,
l'assicurazione non comprende: 
      a) i danni ad opere assicurate  o  assicurabili  in  base  alla
garanzia diretta prevista dalla Sezione A; 
      b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura,  qualunque  sia
la  causa  che  li  abbia   originati,   nonche'   da   interruzione,
impoverimento o  deviazione  di  sorgenti  o  di  corsi  d'acqua,  da
alterazioni  delle  caratteristiche   od   impoverimento   di   falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere  di  quanto  trovasi  nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 
 
                              Art. 11. 
                      Durata dell'assicurazione 
 
    1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo  di  copertura,
la sua durata,  cessazione,  interruzione  o  sospensione,  segue  le
modalita' indicate per la Sezione A. 
    2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non
prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A. 
 
                              Art. 12. 
                  Massimale per la responsabilita' 
                         civile verso terzi 
 
    1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo,  del  Codice,
il  massimale,  indicato  nella  scheda  tecnica,  per  la  copertura
assicurativa della responsabilita' civile verso terzi, per uno o piu'
sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della  copertura
assicurativa,  deve  essere  pari  al  5%  del  valore  delle   opere
realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo  di  5.000.000
di euro. 
Norme comuni per le Sezioni A e B 
 
                              Art. 13. 
                             Assicurato 
 
    1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della  presente
copertura  assicurativa  e'  considerato   Assicurato   la   Stazione
Appaltante. 
 
                              Art. 14. 
                  Delimitazione dell'assicurazione 
 
    1. Ai sensi art. 103, comma 8, del Codice, la presente  copertura
assicurativa e' applicabile alle opere il cui costo di  realizzazione
e' uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art.  35  del
Codice. 
    2. La Societa' non e' obbligata a indennizzare: 
      a) le penalita', i danni da mancato godimento  in  tutto  o  in
parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie
di danno indiretto, come, a titolo di esempio,  quelli  derivanti  da
interruzioni  o  sospensioni   totali   o   parziali   di   attivita'
industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; 
      b) i  danni  di  deperimento,  logoramento,  usura  o  graduale
deterioramento   che   siano   conseguenza   naturale   dell'uso    o
funzionamento o siano causati dagli  effetti  graduali  degli  agenti
atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; 
      c) le perdite di denaro,  assegni,  effetti  cambiari,  titoli,
valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni  a  schedari,
disegni, materiale  contabile,  fatture  o  documenti,  materiali  di
imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 
      d) i danni  cagionati  o  agevolati  da  dolo  del  Contraente,
dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e  delle  persone  del  fatto
delle quali detti soggetti debbano rispondere; 
      e) i danni che, alla stregua della comune  esperienza  tecnica,
costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o  evento  che
dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi
preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in
precedenza o di notificazioni  ricevute  da  terzi,  nonche'  i  vizi
palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima
della decorrenza della presente assicurazione; 
      f) i difetti di rendimento delle opere assicurate. 
    3. La Societa' non e' inoltre obbligata per: 
      g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni
di calore o  radiazioni,  provenienti  da  trasmutazioni  del  nucleo
dell'atomo,  come  pure   radiazioni   provocate   dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che
il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
      h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi
alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 
    4. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi
oltre la scadenza  della  copertura  assicurativa  ovvero  denunciati
oltre un anno dalla scadenza della  copertura  assicurativa  ne'  per
quei danni che,  pur  essendosi  verificati  durante  il  periodo  di
copertura, derivino pero' da cause risalenti ad  epoca  non  compresa
nel periodo coperto dall'assicurazione. 
 
                              Art. 15. 
              Scoperto o franchigia in caso di sinistro 
 
    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato
dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo  del
danno,   salvo   rivalsa,   dopo   il   pagamento,   nei    confronti
dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia  e  dello
scoperto. 
 
                              Art. 16. 
                       Estensione territoriale 
 
    1. L'assicurazione vale  per  opere  realizzate  nell'ambito  del
territorio della  Repubblica  Italiana,  salvo  i  casi  previsti  in
relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito  di  attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. 
 
                              Art. 17. 
                       Dichiarazioni influenti 
                    sulla valutazione del rischio 
 
    1. La Societa' presta il  suo  consenso  all'assicurazione  e  ne
conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il
quale  ha  l'obbligo  di  manifestare,  tanto  alla  conclusione  del
contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze  ed
i mutamenti che possano influire sul rischio. 
    2.  Nel  caso  di  dichiarazioni  inesatte,  di  reticenze  o  di
omissioni  di  notifica  di  variazioni,  queste  ultime  intervenute
successivamente alla stipula della presente  copertura  assicurativa,
si applicheranno le disposizioni degli articoli  1892,  1893  e  1894
cod. civ.. 
    3. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso all'opera
assicurata in momenti  concordati  con  il  Contraente,  la  Stazione
Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonche'
i  dati,  documenti  e  progetti  relativi  all'opera  oggetto  della
copertura. 
 
                              Art. 18. 
                  Denuncia dei sinistri - Obblighi 
                  del Contraente o dell'Assicurato 
 
    1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve: 
      a) darne immediata comunicazione mediante lettera  raccomandata
o posta elettronica certificata alla Societa'; 
      b) inviare, al piu' presto,  alla  Societa',  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto
scritto; 
      c)  fornire  alla  Societa'  ed  ai  suoi  mandatari  tutte  le
informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; 
      d) provvedere, per quanto possibile, a limitare  l'entita'  del
danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad  evitare
il ripetersi del danno; 
      e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per
eventuali controlli. 
    2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono  essere
iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera  a)  del  primo
comma,  ma  lo  stato  delle  cose  puo'  essere  modificato,   prima
dell'ispezione da parte di un  incaricato  della  Societa',  soltanto
nella   misura   strettamente   necessaria   per   la   continuazione
dell'attivita' o dell'esercizio. Se  tale  ispezione,  per  qualsiasi
motivo, non avvenga  entro  otto  giorni  dall'avviso,  l'Assicurato,
fermo restando quanto stabilito all'art. 7, puo'  prendere  tutte  le
misure necessarie. 
    3. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve: 
      a) farne denuncia entro le quarantotto  ore  dal  fatto  o  dal
giorno in cui ne venga a conoscenza; 
      b) assicurarsi che  la  denuncia  contenga  la  narrazione  del
fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il  luogo  e
le cause del sinistro; 
      c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le  notizie,  i
documenti e gli  eventuali  atti  giudiziari  relativi  al  sinistro,
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche',  se
la Societa' lo richieda, ad un componimento  amichevole,  astenendosi
in   ogni   caso   da   qualsiasi   riconoscimento   della    propria
responsabilita'. 
    4. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato e'  responsabile  di
ogni pregiudizio derivante  dall'inosservanza  dei  termini  e  degli
obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo  comma  relative  alla
Sezione A ed alle lettere a) e  b)  del  terzo  comma  relativi  alla
Sezione B. 
    5. Il Contraente o l'Assicurato  che  ricorra,  per  giustificare
l'ammontare  del  danno,  a  documenti  non  veritieri  o   a   mezzi
fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le
parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto  all'indennizzo  o
al risarcimento. 
 
                              Art. 19. 
                    Procedura per la valutazione 
                        del danno (Sezione A) 
 
    1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita': 
      a) direttamente dalla  Societa',  o  da  un  Perito  da  questa
incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata 
    oppure, a richiesta di una delle Parti, 
      b)  fra  due  Periti,  nominati  uno  dalla  Societa'  ed   uno
dall'Assicurato con apposito atto unico. 
    2. In ambedue i casi il Perito si  impegna  a  fornire  gli  atti
conclusivi della perizia entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  di
tutta   la   documentazione   relativa    al    sinistro    richiesta
all'Assicurato,  salvo  proroga  concessa  dalle   Parti;   in   caso
contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta  del
terzo Perito con la procedura che segue: 
      a) i due Periti devono nominarne un terzo quando  si  verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno  di  essi.  Il
terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a maggioranza; 
      b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere  e  coadiuvare
da altre persone, le  quali  potranno  intervenire  nelle  operazioni
peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo; 
      c) se una delle Parti non  provvede  alla  nomina  del  proprio
Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina  del  terzo,  tali
nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono  demandate  al
Presidente del Tribunale  nella  cui  giurisdizione  il  sinistro  e'
avvenuto; 
      d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del  proprio  Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'. 
 
                              Art. 20. 
                   Mandato dei Periti (Sezione A) 
 
    1. I Periti devono: 
      a) verificare l'esistenza, la qualita'  e  la  quantita'  delle
opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
all'art. 4. 
      b)  procedere  alla  stima  ed  alla  liquidazione  del  danno,
comprese le spese di salvataggio. 
    2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno  effettuata
ai sensi dell'art. 19, primo  comma,  lett.  b),  i  risultati  delle
operazioni peritali devono essere raccolti in apposito  verbale  (con
allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,  uno
per ognuna delle Parti. 
    3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e  b)  del
primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,  violenza
nonche'  di   violazione   dei   patti   della   presente   copertura
assicurativa, impregiudicata in  ogni  caso  qualsivoglia  azione  od
eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. 
    4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si  rifiuta
di sottoscriverla; tale rifiuto deve  essere  attestato  dagli  altri
Periti nel verbale definitivo di perizia. 
    5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle  formalita'  di
cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 
 
                              Art. 21. 
                               Premio 
 
    1. Il premio, riportato nella Scheda  Tecnica,  e'  convenuto  in
misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e  B  e  per  tutto  il
periodo dell'assicurazione. 
    2. Il premio iniziale e' riportato nella relativa Scheda Tecnica. 
    3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate,
deve essere contestuale alla  stipula  della  copertura  assicurativa
iniziale e degli eventuali aggiornamenti. 
    4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a  titolo
di premio da parte del Contraente non  comporta  l'inefficacia  della
copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. 
    5. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato  pagamento,  a
mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica  certificata,  la
Stazione Appaltante, la quale  puo'  sostituirsi  al  Contraente  nel
pagamento del premio; in mancanza  di  intervento  sostitutivo  della
Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere  a  condizioni
da convenirsi fra le parti. 
    6.  Il  premio  iniziale  e  quello   relativo   agli   eventuali
aggiornamenti   rimangono   comunque   acquisiti    dalla    Societa'
indipendentemente dal fatto che  l'assicurazione  cessi  prima  della
data prevista nella Scheda Tecnica. 
 
                              Art. 22. 
            Assicurazione parziale - Regola proporzionale 
 
    1. Al momento del sinistro la Societa'  verifica  se  negli  anni
precedenti gli importi assicurati  siano  stati  corrispondenti  alle
somme che dovevano essere  assicurate  secondo  il  disposto  di  cui
all'art. 4; nel caso in cui tali importi  coprano  solo  parte  delle
somme che  dovevano  essere  assicurate,  la  Societa'  indennizza  o
risarcisce i danni, relativamente a tutte le  partite  assicurate  in
tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta. 
 
                              Art. 23. 
                 Diminuzione delle somme assicurate 
                        a seguito di sinistro 
 
    1. La somma indicata per ciascuna  Partita  della  Sezione  A  ai
sensi dell'art. 6, quarto comma, e il  massimale  assicurato  per  la
Sezione B ai sensi  dell'art.  12,  entrambi  indicati  nella  Scheda
Tecnica,  rappresentano  i  limiti   massimi,   rispettivamente,   di
indennizzo e di  risarcimento  dovuti  dalla  Societa'  per  tutti  i
sinistri  che  possono  verificarsi  durante  tutto  il  periodo   di
efficacia della copertura assicurativa. 
    2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite
della Sezione A e i massimali della Sezione B si  intendono  ridotti,
con effetto immediato  e  fino  al  termine  del  periodo  di  durata
dell'assicurazione,  di  un  importo  uguale  a  quello   del   danno
indennizzabile o risarcibile, al  netto  di  eventuali  franchigie  o
scoperti, con il relativo  minimo  e  massimo,  senza  corrispondente
restituzione del premio. 
    3.  Il  Contraente  puo'  richiedere  il  reintegro  delle  somme
assicurate e  dei  massimali;  la  Societa'  concede  tale  reintegro
richiedendo un premio sino ad un massimo di  5  volte  l'entita'  del
premio iniziale relativa all'entita' della  somma  assicurata  o  del
massimale da reintegrare. 
    4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  intendono
operanti ai fini della riduzione  proporzionale  della  somma  dovuta
dalla Societa' in caso di sinistro,  anche  qualora  vi  sia  mancato
reintegro. 
 
                              Art. 24. 
              Inopponibilita' alla Societa' degli atti 
                di rilevazione del danno e successivi 
 
    1. Le pratiche iniziate dalla Societa'  per  la  rilevazione  del
danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del
risarcimento non pregiudicano le ragioni della  Societa'  stessa  per
comminatorie,  decadenze,  riserve   ed   altri   diritti,   la   cui
applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta. 
 
                              Art. 25. 
                      Pagamento dell'indennizzo 
 
    1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il  pagamento
dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione
appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni  dalla
data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna
alla Societa' delle pronunce definitive dei Periti di parte  concordi
o del terzo Perito, sempreche' siano stati consegnati  alla  Societa'
tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui
sia stata sollevata eccezione  sull'indennizzabilita'  del  sinistro.
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione  B,  il  pagamento  del
risarcimento  e'  eseguito  dalla  Societa'  direttamente  al   terzo
danneggiato. 
    2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo,
rimangono a carico del Contraente, fermo  restando  che  la  Societa'
risarcira' alla Stazione Appaltante e al  terzo  danneggiato,  se  ad
esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto. 
 
                              Art. 26. 
                        Clausola di revisione 
 
    1. Qualora, durante il periodo di  efficacia  dell'assicurazione,
l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma
assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, e'  facolta'
della Societa' richiedere  un'integrazione  del  premio  inizialmente
convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte  il  suddetto
premio iniziale. 
 
                              Art. 27. 
                       Titolarita' dei diritti 
 
    1. Le azioni, le ragioni ed i  diritti  nascenti  dalla  presente
copertura   assicurativa   non   possono   essere   esercitati    che
dall'Assicurato e dalla Societa'. 
    2. E' compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli  atti
necessari all'accertamento e alla liquidazione  dei  danni  da  parte
della Societa'. 
    3. L'indennizzo o  il  risarcimento  liquidato  a  termini  della
presente copertura assicurativa non puo' tuttavia  essere  pagato  se
non  nei  confronti  o  col  consenso  dei  titolari   dell'interesse
assicurato. 
 
                              Art. 28. 
                 Gestione delle controversie - Spese 
                      di resistenza (Sezione B) 
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali  e  tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  all'Assicurato
stesso. 
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa  contro  l'Assicurato,  entro  il  limite  di  un
importo pari ad  un  quarto  del  massimale  stabilito  nella  Scheda
Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 
    3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in  proporzione
al rispettivo interesse. 
    4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato  per
legali e tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. 
 
                              Art. 29. 
                            Oneri fiscali 
 
    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente. 
 
                              Art. 30. 
                            Rischio cyber 
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software; 
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati; 
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 
      4) utilizzo di cripto valute; 
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.) 
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: 
      a) uso di Internet o intranet; 
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 
      2) «Violazione del Sistema Informatico». 
 
                              Art. 31. 
                      Forma delle comunicazioni 
 
    1. Tutte le  comunicazioni  alle  quali  l'Assicurato  e'  tenuto
debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata  alla  Direzione   della   Societa'   ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa. 
 
                              Art. 32. 
                           Foro competente 
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o  sede  del  convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia  cui  e'  assegnata  la
presente copertura assicurativa o presso la quale e'  stato  concluso
il contratto. 
    2. In  caso  di  controversia  tra  la  Societa'  e  la  Stazione
Appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ.. 
 
                              Art. 33. 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    1.  Per  tutto  quanto  non  e'  qui  diversamente  regolato,  si
applicano le norme della legge italiana.