(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8
  NOVEMBRE 2022, N. 169 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 3, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono derivare». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Integrazione dei settori di  spesa  nei  contratti
relativi alle missioni internazionali). -  1.  All'articolo  538-bis,
comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di  ciascun  anno,  i
servizi di assicurazione  e  di  trasporto,  l'approvvigionamento  di
carbolubrificanti,  la  manutenzione  di  mezzi,  sistemi  d'arma   e
apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti:  ",  i
servizi di assicurazione, di trasporto  e  di  vettovagliamento,  gli
interventi      infrastrutturali,       l'approvvigionamento       di
carbolubrificanti  e  di  munizionamento,  nonche'  l'acquisto  e  la
manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma,  sistemi  per
il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per  la
raccolta informativa, sistemi per  la  ricognizione  e  sorveglianza,
sistemi cyber e  impianti  di  telecomunicazioni,  comprensivi  delle
scorte,"; 
        b) dopo le parole: "il Ministero della difesa e'  autorizzato
ad avviare," e' inserita la seguente: "anche". 
      Art. 1-ter (Acquisizioni di beni e cessioni a  titolo  gratuito
nell'ambito delle attivita' di politica militare). - 1. Nel capo  III
del titolo II del libro terzo del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dopo  l'articolo
544 e' aggiunto il seguente: 
        "Art. 544-bis (Acquisizioni nell'ambito  delle  attivita'  di
politica militare). -  1.  Per  le  iniziative  aventi  finalita'  di
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonche' per
le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il  Ministero
della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti
pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato, per la
successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali
di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento,  e  di
servizi nonche' alla realizzazione di lavori e opere,  ad  esclusione
dei materiali di cui all'articolo 2 della legge  9  luglio  1990,  n.
185. 
        2. Con uno o piu' provvedimenti del Capo  di  stato  maggiore
della difesa e' definito l'elenco dei  materiali,  dei  servizi,  dei
lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure
in materia di scarico contabile". 
      Art. 1-quater (Disposizioni in  materia  di  maestri  direttori
delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). -  1.
All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          "1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo'
disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio  del  maestro
direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". 
        2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede  a
valere sulle  risorse  destinate  alle  facolta'  assunzionali  della
Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della
durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1. 
        3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio  1991,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Il maestro  direttore  della  banda  della  Guardia  di
finanza   cessa   dal   servizio   permanente   al   compimento   del
sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero
del sessantesimo anno di eta'  se  ricopre  un  grado  inferiore.  Il
maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal
servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'"; 
          b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre,  di  anno  in
anno, il trattenimento in servizio permanente del  maestro  direttore
della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto  il  limite  di
eta' di cui al comma 2, fino  al  compimento  del  sessantacinquesimo
anno di eta'". 
        4. In fase di prima attuazione, le  disposizioni  di  cui  al
comma 3 si applicano anche al maestro  direttore  della  banda  della
Guardia di finanza in servizio permanente alla data del  1°  dicembre
2022.  Qualora  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo  periodo
risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi
dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  lo  stesso  puo'  essere
riammesso  nel  servizio  permanente  a  decorrere  dalla   data   di
collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della
cessazione dal servizio. 
        5. Agli oneri  finanziari  derivanti  dai  commi  3  e  4  si
provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta'  assunzionali
della Guardia di finanza  disponibili  a  legislazione  vigente,  nei
limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio  ai  sensi
della lettera a) del comma 3  e  alla  durata  del  trattenimento  in
servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3». 
    All'articolo 2: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «del  medesimo  decreto»  sono
inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis
del presente articolo», le parole: «con le medesime procedure di  cui
all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure  di
cui al medesimo articolo 2» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «E' fatta salva, in ogni caso, la facolta'  del  Commissario
ad acta per l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  del
servizio sanitario regionale della regione  Calabria  di  nominare  i
direttori generali degli enti del servizio sanitario  regionale,  con
le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle  proprie
funzioni, puo' avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma  1,
della   collaborazione   dell'Agenzia   delle   entrate,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,  n.
181. La collaborazione e' prestata, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita
convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
        1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera  a),  ultimo
periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le  parole:
"Dipartimento tutela della salute, servizi sociali  e  socio-sanitari
della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti:  "l'Azienda  per
il governo della sanita'  della  Regione  Calabria  -  Azienda  Zero,
nonche' presso". 
        1-quater.  Alla  lettera  d)  del   comma   2   dell'articolo
16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le
seguenti parole: "per le finalita' del presente comma e"»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «dell'AGENAS,  come  approvato   in
occasione del rendiconto  generale  annuale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali
(AGENAS), come accertato  in  sede  di  approvazione  del  rendiconto
generale annuale»; 
      al comma  3,  le  parole:  «disposizioni  recate  dal  presente
decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «disposizioni  di  cui  al
presente articolo»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis.   In   ottemperanza   alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al  fine  di  concorrere
all'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  nonche'  di
assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento
e l'attuazione del piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria, non possono essere intraprese o  proseguite  azioni
esecutive nei confronti  degli  enti  del  servizio  sanitario  della
regione Calabria di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito  sulle
rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli  enti  del
proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,   di
conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,  non
producono effetti dalla suddetta data e non vincolano  gli  enti  del
servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,
per il pagamento dei debiti, delle somme  agli  stessi  trasferite  a
decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma  si
applicano fino al 31 dicembre 2023 e non  sono  riferite  ai  crediti
risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro. 
        3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "Quando,
per sopravvenute  ragioni  soggettive  od  oggettive,  e'  necessario
provvedere alla  sostituzione  dei  Commissari,  si  procede  con  le
medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini  di
cui al primo e al secondo periodo"». 
    All'articolo 3: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Dalla scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  la
Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi
e  rimborso  (CPR)  sono  soppressi  e  le  relative  funzioni   sono
attribuite  ad   una   commissione   unica   denominata   Commissione
scientifica  ed  economica  del  farmaco  (CSE).  La  Commissione  e'
costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei  criteri  e
con le  modalita'  individuati  con  decreto  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate le modalita' di nomina  e  le  funzioni  del  presidente
dell'Agenzia  italiana   del   farmaco   (AIFA),   quale   organo   e
rappresentante   legale   dell'Agenzia,   nonche'    del    direttore
amministrativo  e   del   direttore   tecnico-scientifico   istituiti
dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
        1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del  provvedimento
di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48,  comma  4,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) la lettera a) e' abrogata; 
          b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b)  il  consiglio  di   amministrazione   costituito   dal
presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro
della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 
        1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  25  giugno  2019,  n.  60,  le  parole:  "del  direttore
generale" sono soppresse. 
        1-quinquies.  Dall'attuazione  dei  commi  1-bis,   1-ter   e
1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
loro  successiva  soppressione  e   istituzione   della   Commissione
scientifica ed economica del farmaco». 
    Al titolo, dopo le  parole:  «presso  l'AIFA»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e ulteriori misure urgenti  per  il  comparto  militare  e
delle Forze di polizia».