Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
OTTOBRE 2022, N. 162
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le
seguenti: «, al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo
323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis," sono soppresse ed»;
al numero 2), capoverso 1-bis.1, le parole: «della presente
legge o dell'articolo 323-bis del codice penale» e le parole: «314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse;
al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.1 e' inserito il
seguente:
«1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni
volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano
ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di
rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in
uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato»;
al numero 3), al primo periodo, le parole: «, prima di
decidere sull'istanza,» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce,
anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti
dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del
contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo
criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione
all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove
significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la
detenzione. Il giudice», al secondo periodo, le parole: «accertamenti
di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«accertamenti di cui al quinto periodo» e, al sesto periodo, le
parole: «ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi del quinto periodo»;
al numero 5):
l'alinea e' sostituito dal seguente: «dopo il comma 2-bis
sono inseriti i seguenti:»;
al capoverso 2-ter e' premesso il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi
dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a
norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando
e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un
condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi
dal provvedimento di concessione del primo permesso premio»;
al capoverso 2-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico
ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a
distanza»;
le lettere b) e c) sono soppresse.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «le misure alternative alla detenzione
di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975»
sono sostituite dalle seguenti: «i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il
seguente:
"Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo
per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica). - Chiunque
organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici
altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale
o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione
da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando
dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o
per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in
materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di
igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di
intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero
dello stato dei luoghi.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche'
di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o
di quelle che ne sono il prodotto o il profitto"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le
parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli 633 e 633-bis"»;
i commi 2 e 3 sono soppressi.
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia
di modifica del regime di procedibilita'). - 1. All'articolo 85 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure
cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la
querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile
ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia
giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo
periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura
penale sono sospesi";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e
2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere
d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto divenuto
perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni
del presente decreto".
Art. 5-ter (Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di termini per la costituzione di parte civile). - 1. Dopo
l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e'
inserito il seguente:
"Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini
per la costituzione di parte civile). - 1. Nei procedimenti nei
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia'
stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e,
limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del
codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-quater (Modifiche all'articolo 87 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di processo penale telematico). - 1. All'articolo 87 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a
3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo
termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione
davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto e'
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al
diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli
uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il
deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata
dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di
cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di
cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa
procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia
o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di
procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso
i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del
processo penale telematico individuato con provvedimento del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita'
stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e'
eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia
sono individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il
deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo
penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale
dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione
del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo
al ripristino della funzionalita' del portale. L'autorita'
giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti
in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per
quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta
elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto
di legge".
Art. 5-quinquies (Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di semplificazione delle attivita' di deposito di atti,
documenti e istanze). - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
"Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia di
semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e
istanze). - 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,
ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le
tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e
le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti
nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del
comma 6-ter del medesimo articolo, e' consentito il deposito con
valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nel registro generale degli indirizzi
elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con
le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato
presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici
giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati,
pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche
tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione
digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando il messaggio di
posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita
nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere
eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica
certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le
ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei
difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del
comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e
ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo
personale provvede altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di
copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di
ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio
e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di
provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto
un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e'
sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione
degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine,
sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale.
4. L'atto di impugnazione e' trasmesso tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le
modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini
rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 3 e
4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a
tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto
compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma
4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali
previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di
riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari,
personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto
disposto dal comma 3, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del
codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del
codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai
sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione e' altresi'
inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto
digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta
elettronica certificata che non e' presente nel registro generale
degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta
elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di
appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari,
personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata
non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al
comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza
l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del
provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
4 a 6 e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la
cancelleria provvede ai sensi del comma 2".
Art. 5-sexies (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di indagini preliminari). - 1. Dopo l'articolo 88 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
"Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini
preliminari). - 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis
e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal
presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle
notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte
successivamente, quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.
Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di
procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano
in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto
notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e
415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del
presente decreto".
Art. 5-septies (Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a
procedere). - 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
"Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di
inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia
di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative
a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si
applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-octies (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di udienza predibattimentale). - 1. Dopo l'articolo 89 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
"Art. 89-bis (Disposizioni transitorie in materia di udienza
predibattimentale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei
procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e'
emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 5-novies (Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia
di giustizia riparativa). - 1. All'articolo 92 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e
lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera
f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2),
all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22,
comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2),
all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero
1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1,
lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera
a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1),
lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3),
all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c),
all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1,
lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e
lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84,
comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e
nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-decies (Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). - 1.
Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
e' inserito il seguente:
"Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di
mutamento del giudice nel corso del dibattimento). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di
procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si
applica quando e' chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona
che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1°
gennaio 2023".
Art. 5-undecies (Modifica all'articolo 94 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina
transitoria per le videoregistrazioni). - 1. All'articolo 94, comma
1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole:
"decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".
Art. 5-duodecies (Modifica all'articolo 94 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina
transitoria per i giudizi di impugnazione). - 1. All'articolo 94 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23,
commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori
impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno
2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".
Art. 5-terdecies (Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti
di condanna alle sanzioni sostitutive). - 1. Dopo l'articolo 97 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
"Art. 97-bis (Disposizioni transitorie in materia di
iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna
alle sanzioni sostitutive). - 1. Ai provvedimenti di condanna alle
sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1,
lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto".
2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole:
"casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "casellario giudiziale".
Art. 5-quaterdecies (Proroga delle disposizioni processuali per
i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati
professionistici e dilettantistici). - 1. Nelle more dell'adeguamento
dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui
agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi
all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici
adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI
e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e
5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi
le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti
dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo
periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"1° luglio 2023";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Finanziamento delle attivita' delle
amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
2021-2023). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "314,2 milioni di euro" ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire
l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della salute sono
complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno
2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore
di sanita' per le medesime finalita' per l'anno 2023";
b) al comma 258, primo periodo, le parole: "in 126.061
milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in
126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023".
Art. 7-ter (Disposizioni in materia di green pass). - 1. Al
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono
abrogati.
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis
e 2-quater sono abrogati.
Art. 7-quater (Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza). - 1.
All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al quinto giorno";
2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri
privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: "dei commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "del comma 1";
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi».
Al titolo, le parole: «di entrata in vigore del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti
SARS-COV-2» sono sostituite dalle seguenti: «di termini di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della
giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia
influenzale».