(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), la parola: «Ministero» e'  sostituita  dalle
seguenti: «6) Ministero»; 
        alla lettera b), la parola: «Ministero» e'  sostituita  dalle
seguenti: «7) Ministero»; 
        alla lettera c), la parola: «Ministero» e'  sostituita  dalle
seguenti: «8) Ministero»; 
        alla lettera d), la parola: «Ministero»  e  sostituita  dalle
seguenti: «9) Ministero»; 
        alla lettera e), la parola: «Ministero» e'  sostituita  dalle
seguenti: «11) Ministero». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29
dicembre 2021, n.  230).  -  1.  All'articolo  6,  comma  8,  secondo
periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.  230,  dopo  le
parole:  "Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali"  sono
inserite le seguenti: ", alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, la parola:  «2-bis)»
e' sostituita dalla seguente: «2-bis». 
    All'articolo 3: 
      al comma 2, lettera a), numero 3), le parole: «,  e'  aggiunto,
infine» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in fine» e dopo
le parole: «della sovranita' alimentare,» sono inserite le  seguenti:
«che esso esercita». 
    All'articolo 4: 
      al  comma  2,  lettera  a),  numero  2.3,   dopo   le   parole:
«approvvigionamenti di energia»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  a
promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli
interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la  promozione
della produzione di energia da fonti rinnovabili, il  contingente  di
personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a  un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la  spesa
di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
        3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2: 
        alla lettera b): 
          all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 50» sono aggiunte
le seguenti: «, comma 1»; 
          al numero 1), le parole: «al comma 1,» sono soppresse; 
          ai numeri 2) e 3), le  parole:  «al  primo  periodo,»  sono
soppresse; 
          al numero 3), le parole: «del merito, all'incremento»  sono
sostituite dalle seguenti: «del merito e all'incremento»; 
        alla lettera e), dopo le parole:  «all'articolo  51-ter  sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Nell'ambito  del  processo  di  riorganizzazione  del
Ministero dell'istruzione e del merito, al  fine  di  assicurare,  in
particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione,
all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, al primo periodo, dopo le parole: "con  regolamento  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai  sensi  dell'articolo  13
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,", al  terzo  periodo,  le
parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti  di  riorganizzazione  ai
sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  di
800.000 euro per l'anno 2022 e  di  1,28  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023". 
        3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3-bis,
pari a 480.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per  l'anno  2023  e  a  decorrere
dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo  1,  comma  202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle  risorse  del
fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre  2002,
n.  289,  iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione e del merito». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 6-bis (Ministero della salute). - 1. La dotazione  organica
della dirigenza di livello generale del  Ministero  della  salute  e'
incrementata di una unita',  con  contestuale  riduzione  di  quattro
posizioni di dirigente sanitario complessivamente  equivalenti  sotto
il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare  di  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
      2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: 
        "1.  Il  Ministero  si  articola  in  quattro   dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero  degli  "uffici
dirigenziali generali e' pari a 12". 
      3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo  13  del  presente
decreto, sono fatti  salvi  i  regolamenti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59. 
      4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Art. 6-ter (Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227). - 1.  L'ufficio  di  cui  all'articolo  10  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227, opera a decorrere  dall'anno  2023,  nell'ambito
della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, lettera c), capoverso 18-quater,  secondo  periodo,
le parole:  «Al  Comitato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Alle
riunioni del Comitato»; 
      al comma 2, le parole: «di Simest S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «della societa' Simest S.p.a.» e le parole «8 luglio  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011». 
    All'articolo 10: al comma 1: 
      alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le
seguenti: «al primo  periodo,»,  le  parole:  «ai  25  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi  di
cui al presente comma e' avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o
della pubblica amministrazione interessati. Ove  eserciti  il  potere
sostitutivo, il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy  resta
estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  e  obbligatorio  discendente
dall'adozione di atti, provvedimenti  e  comportamenti,  che  restano
imputati all'amministrazione sostituita, la quale  risponde,  in  via
esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni  anche  nei
confronti dei terzi"»; 
      alla lettera b): 
        al capoverso 1-bis, alinea, primo periodo,  le  parole:  «una
struttura di supporto e tutela dei diritti delle  imprese  presso  il
Ministero delle imprese e del made in Italy»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il Ministero delle imprese e del made in Italy  una
struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese»; 
        al capoverso  1-ter,  dopo  le  parole:  «e  agricoltura»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
dopo le parole: "provvedimenti di cui al comma 1"  sono  inserite  le
seguenti: "a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo"». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Titolarita' del portale "Italia.it"). -  1.  Dopo
il comma 1 dell'articolo 54-ter del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e' aggiunto il seguente: 
        "1-bis.  Il  Ministero  ha   la   titolarita'   del   portale
'Italia.it', di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso  e  della
relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare
strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attivita'
di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte  per  mezzo
di esso"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 2, terzo periodo, le  parole:  «Ad
esso» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»  e
le parole: «o loro delegati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  o
loro delegati,»; 
        alla lettera b), numero 1), le parole: «nazionale ed europea»
sono sostituite dalle seguenti: «nazionali ed europee»; 
        alla lettera d),  capoverso  8,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
        al comma 2, dopo  le  parole:  «  all'articolo  57-bis»  sono
inserite le seguenti: «, comma 8,». 
    All'articolo 12: 
      al comma 3: 
        alla lettera d), le parole: «la continuita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «della continuita'»; 
        alla lettera  f),  le  parole:  «turistico  ricreative»  sono
sostituite dalla seguente: «turistico-ricreative»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le parole: «ove nominati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ove nominate» e le parole: «della agricoltura»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura»; 
        al secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono  sostituite
dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»; 
        al terzo periodo, dopo le parole: «un  Sottosegretario»  sono
aggiunte le seguenti: «di Stato»; 
      al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  «ai  partecipanti»
sono inserite le seguenti: «alle riunioni»  e  le  parole:  «rimborsi
spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art.  12-bis  (Procedure  di  contrattazione  delle  Forze  di
polizia  a  ordinamento  militare  e  delle  Forze  armate).   -   1.
All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022,  n.
46, dopo le parole: "e dai Ministri della difesa  e  dell'economia  e
delle finanze" sono inserite le seguenti: "nonche', per  gli  accordi
sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a  ordinamento
militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente:
«fino». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis (Soppressione della commissione  medica  superiore
del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. A decorrere dal 1°
giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo  106
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,
operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze,  e'
soppressa  e  tutte  le  funzioni  da  essa  svolte  sono  trasferite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il  quale,  a
decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti  giuridici
relativi alle funzioni trasferite. 
      2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore,
che opera con le modalita' gia' applicate  dalla  commissione  medica
superiore soppressa ai sensi del comma  1,  assicura  lo  svolgimento
delle funzioni di  cui  al  medesimo  comma  1,  relative  ai  pareri
medico-legali,  nei  casi  previsti  dalla  vigente  normativa,   nei
confronti dei cittadini aventi  diritto  a  benefici  in  materia  di
pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e  relativi
assegni  accessori,  dei  familiari  superstiti  aventi   titolo   al
trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex
deportati  nei  campi  di  sterminio  nazista  KZ  e  dei   familiari
superstiti   aventi   titolo   al   trattamento   di   reversibilita'
dell'assegno  di  benemerenza  concesso  ai   perseguitati   politici
antifascisti  e  razziali,  nonche'  nei  confronti   dei   familiari
superstiti aventi diritto  al  trattamento  di  reversibilita'  degli
assegni annessi alle decorazioni al valor  militare.  La  commissione
medica superiore di cui  al  presente  comma  svolge,  altresi',  una
funzione di coordinamento delle attivita' delle  commissioni  mediche
di  verifica  da  istituire  nell'ambito  dell'INPS  ai  fini   dello
svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi  dell'articolo
45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato
dal comma 6, lettera a), del presente articolo. 
      3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la  commissione
medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura  lo  svolgimento
di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore
soppressa ai sensi del comma 1. 
      4. Per i procedimenti medico-legali di cui al  comma  2,  primo
periodo, pendenti  dinanzi  alla  commissione  medica  superiore  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al  1°  giugno  2023,  il
predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza  all'INPS,
che provvede alla definizione del procedimento. 
      5. A decorrere dal l° giugno 2023 sono trasferite  all'INPS  le
somme allocate per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  a
legislazione  vigente,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, individuate con le modalita'  di  cui  all'articolo
45,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 
      6. All'articolo 45 del decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  3-bis,  le  parole:  "1°  gennaio  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2023"; 
        b)  al  comma  3-ter,  le  parole:  "1°  gennaio  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2023" e le parole:  "alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 maggio 2023"; 
        c) al comma 3-quater, le  parole:  "31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023" e le parole: "a decorrere
dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere  dal  1°
giugno 2023"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6,
commi 3-bis e 3-ter,».