Articolo 1 (Modifiche alla Parte 1) 1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 1. "Circolare n. 285/2013": la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti; 2. "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati o sono offerti servizi e attivita' di investimento e servizi accessori; 3. "componenti esecutivi": i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nell'intermediario, cioe' hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attivita' svolta; iii) i consiglieri che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi societa' del gruppo bancario, del gruppo di SIM o del gruppo finanziario; 4. "esternalizzazione": l'esternalizzazione come definita dall'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017; 5. "funzioni aziendali di controllo": la funzione di conformita' alle norme (compliance), la funzione di controllo dei rischi (risk management) e la funzione di revisione interna (internal audit); 6. "gruppo bancario": il gruppo bancario come definito dall'articolo 60 del TUB; 7. "gruppo di SIM": il gruppo di imprese di investimento sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia e iscritto nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del TUF; 8. "gruppo finanziario": il gruppo finanziario, come definito al par. 3 della Sez. I, Cap. II, Titolo I, della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015; 9. "organo con funzione di controllo": a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; 10. "organo con funzione di gestione": l'organo sociale o i componenti di esso ai quali - ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; 11. "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo sociale a cui - ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della societa'); 12. "organi sociali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo; 13. "Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD": gli Orientamenti sulla governance interna della European Banking Authority del 2 luglio 2021, di attuazione della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05); 14. "Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD": gli Orientamenti sulla governance interna della European Banking Authority del 22 novembre 2021, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14); 14-bis. "Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud": gli Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud della European Securities and Market Authoritiy del 10 maggio 2021 (ESMA50-164-4285); 15. "Regolamento 565/2017": il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; 16. "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF; 17. "servizi cloud": i servizi forniti tramite cloud computing, ossia un modello che consente l'accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attivita' gestionale o di interazione con il fornitore del servizio; 18. "servizi e attivita' di investimento": i servizi e le attivita' previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF, come anche individuati nell'Allegato I, Sezione A, del TUF, anche quando prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza; 19. "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario e' o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato; 20. "sistema dei controlli": l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilita' e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali; 21. "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e attivita' di investimento e/o servizi accessori; 22. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni; 23. "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni. 1-bis. Ai fini del presente regolamento, le SIM di classe 1 e le SIM di classe 1-minus sono equiparate alle banche, secondo quanto previsto dagli articoli 7-duodecies e 20-bis.1 del TUF. Ad esse si applicano le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, nonche' le regole del presente regolamento applicabili alle banche. 1-ter. Alle SIM di classe 1 si applicano anche le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.".