(Regolamento-art. 1)
                             Articolo 1 
 
                      (Modifiche alla Parte 1) 
 
1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Articolo 2 
 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
 
  1.  "Circolare n. 285/2013": la Circolare della Banca  d'Italia  n.
      285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti; 
 
  2.  "cliente":  persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  vengono
      prestati o sono offerti servizi e attivita' di  investimento  e
      servizi accessori; 
 
  3.  "componenti esecutivi": i) i consiglieri che  sono  membri  del
      comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe  o  svolgono,
      anche  di  mero  fatto,  funzioni   attinenti   alla   gestione
      dell'impresa;  ii)  i  consiglieri  che   rivestono   incarichi
      direttivi  nell'intermediario,  cioe'   hanno   l'incarico   di
      sovrintendere ad aree  determinate  della  gestione  aziendale,
      assicurando   l'assidua   presenza   in   azienda,   acquisendo
      informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a
      comitati  manageriali   e   riferendo   all'organo   collegiale
      sull'attivita' svolta; iii)  i  consiglieri  che  rivestono  le
      cariche sub i) o gli incarichi sub ii)  in  qualsiasi  societa'
      del  gruppo  bancario,  del  gruppo  di  SIM   o   del   gruppo
      finanziario; 
 
  4.  "esternalizzazione":    l'esternalizzazione    come    definita
      dall'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017; 
 
  5.  "funzioni aziendali di controllo": la funzione  di  conformita'
      alle norme (compliance), la funzione di  controllo  dei  rischi
      (risk management) e la funzione di revisione interna  (internal
      audit); 
 
  6.  "gruppo   bancario":   il   gruppo   bancario   come   definito
      dall'articolo 60 del TUB; 
 
  7.  "gruppo  di  SIM":  il  gruppo  di  imprese   di   investimento
      sottoposto alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  iscritto
      nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del TUF; 
 
  8.  "gruppo finanziario": il gruppo finanziario, come  definito  al
      par. 3 della Sez. I, Cap. II, Titolo I, della  Circolare  della
      Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015; 
 
  9.  "organo con funzione di controllo": a seconda  del  modello  di
      amministrazione  e  controllo,  il   collegio   sindacale,   il
      consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo  sulla
      gestione; 
 
  10. "organo  con  funzione  di  gestione":  l'organo  sociale  o  i
      componenti di esso ai quali - ai sensi del codice civile e  per
      disposizione statutaria - spettano o sono delegati  compiti  di
      gestione,  ossia  l'attuazione   degli   indirizzi   deliberati
      nell'esercizio della funzione di  supervisione  strategica.  Il
      direttore  generale  rappresenta  il  vertice  della  struttura
      interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; 
 
  11. "organo con  funzione  di  supervisione  strategica":  l'organo
      sociale a cui - ai sensi del codice civile e  per  disposizione
      statutaria - sono  attribuite  funzioni  di  indirizzo  e/o  di
      supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame
      e delibera in ordine ai piani industriali o  finanziari  ovvero
      alle operazioni strategiche della societa'); 
 
  12. "organi sociali": il complesso degli  organi  con  funzioni  di
      supervisione strategica, di gestione e di controllo; 
 
  13. "Orientamenti dell'EBA in  materia  di  governance  interna  di
      attuazione  della  CRD":  gli  Orientamenti  sulla   governance
      interna della European Banking Authority del 2 luglio 2021,  di
      attuazione della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05); 
 
  14. "Orientamenti dell'EBA in  materia  di  governance  interna  di
      attuazione  della  IFD":  gli  Orientamenti  sulla   governance
      interna della European Banking Authority del 22 novembre  2021,
      di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14); 
 
  14-bis. "Orientamenti dell'ESMA in materia di  esternalizzazione  a
      fornitori di servizi cloud": gli  Orientamenti  in  materia  di
      esternalizzazione a fornitori di servizi cloud  della  European
      Securities  and  Market   Authoritiy   del   10   maggio   2021
      (ESMA50-164-4285); 
 
  15. "Regolamento 565/2017": il Regolamento delegato  (UE)  2017/565
      della Commissione del 25 aprile 2016 che integra  la  direttiva
      2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto
      riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio
      dell'attivita' delle imprese di investimento e  le  definizioni
      di taluni termini ai fini di detta direttiva; 
 
  16. "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma  6,
      del TUF; 
 
  17. "servizi cloud": i servizi  forniti  tramite  cloud  computing,
      ossia un  modello  che  consente  l'accesso  in  rete  diffuso,
      conveniente e su richiesta a un  gruppo  condiviso  di  risorse
      informatiche configurabili (ad esempio reti,  server,  memorie,
      applicazioni e servizi), che possono essere forniti e  messi  a
      disposizione rapidamente con un minimo di attivita'  gestionale
      o di interazione con il fornitore del servizio; 
 
  18. "servizi e attivita' di investimento": i servizi e le attivita'
      previsti  all'articolo  1,  comma  5,  del  TUF,   come   anche
      individuati nell'Allegato I, Sezione A, del TUF,  anche  quando
      prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a
      distanza; 
 
  19. "sistema di gestione del rischio dell'impresa":  le  strategie,
      le  politiche,  i   processi   e   i   meccanismi   riguardanti
      l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza  e
      l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario e'  o  potrebbe
      essere esposto (tra cui il  rischio  di  credito,  di  mercato,
      operativo, reputazionale e  strategico)  e  per  determinare  e
      controllare il livello di rischio tollerato; 
 
  20. "sistema dei  controlli":  l'insieme  delle  regole,  funzioni,
      strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli  altri,
      alla  verifica  dell'attuazione  delle  strategie  e  politiche
      aziendali,  all'efficienza   e   all'efficacia   dei   processi
      aziendali, al mantenimento dell'affidabilita' e sicurezza delle
      informazioni aziendali e delle procedure  informatiche  e  alla
      identificazione,  misurazione  o  valutazione,  prevenzione   o
      attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad  esempio,  i
      rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali; 
 
  21. "succursale": una sede che  costituisce  parte,  sprovvista  di
      personalita' giuridica, di  un  intermediario  e  che  fornisce
      servizi e attivita' di investimento e/o servizi accessori; 
 
  22. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  recante
      il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
      finanziaria, e successive modificazioni; 
 
  23. "TUB": il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
      recante il Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
      creditizia, e successive modificazioni. 
 
1-bis. Ai fini del presente regolamento, le SIM di classe 1 e le  SIM
di  classe  1-minus  sono  equiparate  alle  banche,  secondo  quanto
previsto dagli articoli 7-duodecies e 20-bis.1 del TUF.  Ad  esse  si
applicano le regole contenute  nella  Circolare  n.  285/2013,  Parte
Prima,  Titolo  IV,  nonche'  le  regole  del  presente   regolamento
applicabili alle banche. 
 
1-ter. Alle SIM di classe 1 si applicano anche  le  regole  contenute
nella Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11. 
 
2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento
valgono le definizioni contenute nel TUF.".