Articolo 2 (Modifiche alla Parte 2) 1. Il Titolo I della Parte 2 e' sostituito dal seguente: "Titolo I Disposizioni generali Articolo 4 (Definizioni) 1. Ai fini della presente Parte, si intende per: - "agenti di cambio": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF; - "banca": la banca e la societa' capogruppo di un gruppo bancario e per quanto applicabile, ai fini dei Titoli III, V e VI della presente Parte, la succursale di una banca di paesi terzi stabilita in Italia; - "Bancoposta": la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; - "CRR": il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; - "IFR": il Regolamento (UE) del 27 novembre 2019, n. 2033, relativo ai requisiti prudenziali per le imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014; - "funzioni operative essenziali o importanti": le funzioni operative definite dall'articolo 30 del Regolamento 565/2017; - "intermediari": le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio; - "intermediario di maggiori dimensioni": l'intermediario, diverso da una SIM di classe 2 o di classe 3, appartenente alla prima delle macro-categorie individuate dalla Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 ("Guida per l'attivita' di vigilanza"), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1; - "intermediario finanziario": gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o la societa' capogruppo di un gruppo finanziario; - "SIM": la SIM o la societa' capogruppo di un gruppo di SIM e per quanto applicabile, ai fini dei Titoli III, IV, V e VI della presente Parte, la succursale di un'impresa di investimento di paesi terzi stabilita in Italia; - "SIM di classe 2": le SIM diverse dalle SIM di classe 1, di classe 1-minus e di classe 3; - "SIM di classe 3": le SIM che soddisfano tutti i requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR per essere qualificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse; - "SIM significative": le SIM di classe 2 per le quali la media delle attivita' in bilancio e fuori bilancio, calcolata su un periodo di quattro anni, sia superiore a 100 milioni di euro. La media e' calcolata su base individuale e, nel caso di gruppi di SIM, anche su base consolidata. Se la media calcolata a livello consolidato e' superiore a 100 milioni di euro, si considera SIM significativa la capogruppo del gruppo di SIM o, qualora la capogruppo non sia una SIM, la SIM con il totale di attivita' piu' elevato. 2. Gli articoli del Regolamento 565/2017 che menzionano "l'organo di gestione" e "l'alta dirigenza" si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita' dei predetti organi. 3. Ai fini della presente Parte, una SIM si considera di classe 3 una volta decorso un periodo di sei mesi dalla data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR, sempre che: i) questi requisiti siano soddisfatti senza interruzione per tutto il periodo; ii) di quanto precede sia data comunicazione alla Banca d'Italia. 4. Una SIM che cessa di soddisfare anche solo uno dei requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR per essere qualificata come SIM di classe 3 ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. In tal caso, la SIM applica le disposizioni della presente Parte riferite alle SIM di classe 2 entro dodici mesi dalla data in cui essa ha cessato di soddisfare i requisiti per essere qualificata come SIM di classe 3. Articolo 5 (Ambito di applicazione) 1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad eccezione del Titolo II, Capo III, e del Titolo IV, che si applicano solo alle SIM. 1-bis. Le disposizioni dei Titoli II e IV della presente Parte e dell'Allegato 5 non si applicano ai gruppi di SIM nei casi in cui la Banca d'Italia abbia autorizzato l'applicazione dell'articolo 8 dell'IFR. 1-ter. Le disposizioni della presente Parte riferite alle SIM non si applicano alle SIM di classe 1 e alle SIM di classe 1-minus, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto da disposizioni europee direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli I, II, III, IV e VI e all'articolo 18, comma 4, del Titolo V, le banche, Bancoposta e gli intermediari finanziari applicano integralmente, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB o di altre norme che disciplinano i medesimi intermediari. Articolo 6 (Requisiti generali di organizzazione) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari adottano, applicano e mantengono solidi dispositivi di governo societario, idonei meccanismi di controllo interno, un efficace sistema di gestione del rischio e di continuita' dell'attivita'. Per le medesime finalita', i requisiti organizzativi degli intermediari sono altresi' disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017. 2. Gli intermediari diversi dalle SIM applicano il Titolo III, Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD. Le SIM applicano il Titolo III, Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD. Articolo 7 (Principi di governo societario) 1. Gli intermediari: a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica; b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o piu' funzioni (di supervisione strategica, di gestione, di controllo); c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalita', che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti; d) predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicita' delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettivita' e tempestivita' all'azione degli organi e dei loro comitati; d-bis) predispongono adeguati flussi informativi verso gli organi sociali in merito ai rischi sostanziali assunti, nonche' in merito alle politiche di gestione del rischio; e) realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali, nonche' dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali; f) sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attivita' svolta e delle loro modalita' di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario. A tal fine, gli intermediari diversi dalle SIM applicano il Titolo IV, Sezione 9, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD e le SIM applicano il Titolo IV, Sezione 8, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD; g) adottano elevati standard di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi standard. A tal fine, gli intermediari diversi dalle SIM applicano il Titolo IV, Sezione 10, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD e le SIM applicano il Titolo IV, Sezione 9, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD. 2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.". 2. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica) 1. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione della situazione aziendale: a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'intermediario, tenendo conto, tra l'altro, degli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali, e ne approva il modello di business; b) i profili e i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza; c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di: i) esternalizzazione di funzioni aziendali, anche applicando - nel caso di intermediari diversi dalle SIM - quanto previsto dal Titolo III, Sezione 8, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD; ii) sistema di gestione del rischio; iii) continuita' operativa; iv) gestione dei conflitti di interessi; a tal fine, gli intermediari diversi delle SIM applicano, tra l'altro, quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 12, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD e le SIM applicano, tra l'altro, quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 11, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD; d) promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici e l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e assume i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze;' e) approva i processi relativi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, in conformita' con la tolleranza al rischio dell'intermediario e con le caratteristiche ed esigenze dei clienti, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di adeguate prove di stress; f) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilita' e i flussi informativi tra queste e gli altri organi sociali; sentito l'organo con funzione di controllo, nomina e, motivandone le ragioni, revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo; verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalita' e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; g) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilita', definendo le conoscenze e le competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi per la prestazione di servizi e attivita' di investimento da parte dell'intermediario, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessita' delle sue attivita' e di tutti gli obblighi che esso deve rispettare; h) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; i) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi; j) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione dell'intermediario; k) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting).". 3. Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 13 (Composizione degli organi sociali) 1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, eta', genere. 2. I componenti degli organi sociali: a) sono pienamente consapevoli della struttura organizzativa e operativa dell'intermediario, dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere e delle conseguenti responsabilita'; b) sono dotati di professionalita' adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alla tipologia dei servizi prestati e alle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario; c) possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate; d) fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, dedicano tempo e risorse adeguate alla complessita' del loro incarico; e) indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo dell'intermediario; f) operano con autonomia di giudizio. 3. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla societa'. Non sono adottati dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi sociali. 4. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. 5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica e' presente un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della societa' e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. I consiglieri indipendenti possiedono professionalita' e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volonta' del medesimo. 6. Negli intermediari di maggiori dimensioni e nelle SIM di classe 2 con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, almeno un quarto dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica possiede i requisiti di indipendenza. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale e' pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore. 6-bis. Nelle SIM significative almeno un componente dell'organo con funzione di supervisione strategica possiede i requisiti di indipendenza. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui queste SIM abbiano azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le SIM di classe 3 e le SIM di classe 2 diverse da quelle significative possono non nominare all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica alcun consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, a condizione che la scelta non comprometta il corretto funzionamento dell'organo. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui le SIM di classe 2 abbiano azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero. Articolo 14 (Comitati endo-consiliari) 1. Gli intermediari definiscono in modo chiaro la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove istituiti; l'istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilita' degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti. 2. Gli intermediari di maggiori dimensioni istituiscono all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica tre comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni". 2-bis. Le SIM significative istituiscono all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica due comitati specializzati in tema di "rischi" e "remunerazioni", salvo quanto previsto dal comma 4-quater del presente articolo e dall'articolo 17-quinquies, comma 4. 3. Ai comitati istituiti ai sensi del comma 2, si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.1, lett. a), nonche', per quanto attiene ai comitati "rischi" e "remunerazioni", paragrafi 2.3.3 e 2.3.4. 4. Il comitato "nomine" svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei processi di: nomina o cooptazione dei consiglieri; autovalutazione degli organi sociali; verifica dell'idoneita' dei componenti degli organi sociali. Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche fissando un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato, nonche' di evitare che i processi decisionali del medesimo organo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per l'intermediario. Il comitato "nomine" deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni. 4-bis. Al comitato remunerazioni istituito ai sensi del comma 2-bis si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17-quinquies e nell'Allegato 5. 4-ter. Il comitato "rischi" istituito ai sensi del comma 2-bis e' composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e, ove possibile, in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte del comitato o, in alternativa o in aggiunta, del comitato remunerazioni. Ove possibile, il comitato "rischi" e' presieduto da un componente indipendente. La composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e il regolamento interni del comitato "rischi" sono chiaramente definiti; l'istituzione del comitato "rischi" non puo' comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilita' degli organi aziendali al cui interno esso e' costituito. Al comitato "rischi" si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.3. 4-quater. Le SIM significative possono non istituire il comitato rischi se appartengono a un gruppo bancario o di SIM, a condizione che la societa' capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea lo abbia istituito e che questa tenga debitamente conto delle specificita' della SIM controllata sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari finanziari possono non istituire i comitati.". 4. Nel Titolo II della Parte 2, dopo il Capo II e' inserito il seguente: "Capo III - Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate Articolo 15-bis (Definizioni e ambito di applicazione) 1. Ai fini del presente Capo, sono parti correlate di una SIM: a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la SIM o un'altra societa' del gruppo di SIM; b) il coniuge, la persona legata in unione civile o in convivenza di fatto e i parenti di primo grado di uno dei soggetti indicati alla lettera a); c) le imprese che svolgono attivita' commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, anche costituite in forma non societaria: i. in cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) detiene, in via diretta o indiretta, una quota dei diritti di voto o del capitale superiore al 10%; ii. su cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) puo' esercitare un'influenza notevole; iii. presso cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle SIM di classe 1-minus, salvo che la Banca d'Italia abbia autorizzato la SIM destinataria di una decisione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'IFR ad applicare, su richiesta di quest'ultima, le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11. 3. Le disposizioni dell'articolo 15-quater non si applicano alle SIM di classe 3. 4. Con riferimento alle SIM appartenenti a gruppi bancari, resta fermo quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso. Articolo 15-ter (Documentazione di crediti e prestiti concessi a parti correlate) 1. Le SIM documentano i dati relativi ai crediti e ai prestiti concessi a parti correlate e li trasmettono alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima. 2. I dati relativi ai crediti o ai prestiti concessi dalle SIM a parti correlate riguardano almeno: a) il nome o la denominazione del debitore, con indicazione della sua appartenenza a una delle categorie di parti correlate indicate all'articolo 15-bis, comma 1, lettere a), b) o c); b) nel caso in cui il debitore sia una parte correlata ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, lettere b) o c), l'indicazione del soggetto di cui all'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), con il quale il debitore ha una correlazione e la natura della stessa; c) la tipologia di credito o prestito, il suo importo, i termini e le condizioni applicabili; d) la data di approvazione del credito o prestito; e) il nome del soggetto o l'indicazione e composizione dell'organo responsabile dell'approvazione del credito o prestito e delle condizioni a esso applicabili; f) la circostanza che il credito o prestito sia stato concesso o meno a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ovvero a condizioni accessibili a tutto il personale. Articolo 15-quater (Politica aziendale in materia di gestione dei conflitti di interessi nei confronti di parti correlate) 1. Nell'ambito della politica aziendale in materia di gestione dei conflitti di interessi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), numero iv), le SIM si dotano di procedure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse relativi a operazioni con parti correlate, inclusi i crediti e i prestiti di cui all'articolo 15-ter, in conformita' con quanto previsto dal paragrafo 110 degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD. 2. Le procedure previste dal comma 1 disciplinano i processi decisionali relativi a operazioni con parti correlate, allo scopo di preservarne l'integrita' e l'imparzialita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-novies, del TUF, le procedure prevedono differenziazioni - anche con riferimento alle modalita' di deliberazione delle operazioni - sulla base, tra l'altro, della tipologia e del controvalore di queste ultime, nonche' della circostanza che esse siano concluse o meno a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in conformita' con quanto previsto dai paragrafi 113 e 114 degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD. 3. L'organo con funzione di supervisione strategica verifica periodicamente la corretta attuazione delle procedure previste dal comma 1." 5. Il comma 12 dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "12. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in coerenza con il principio di proporzionalita', per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari diversi dalle SIM applicano altresi' quanto previsto dal Titolo V, Sezioni 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD e le SIM applicano quanto previsto dal Titolo V degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD.". 6. Il Titolo IV e' sostituito dal seguente: "Titolo IV Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione Articolo 17 (Disposizioni generali) 1. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 disciplinano gli obblighi delle SIM in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. 2. Le SIM applicano le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5, ove compatibili, anche alle succursali e filiazioni estere, ovunque insediate. 3. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 non si applicano alle SIM di classe 3. 4. Le SIM che cessano di soddisfare anche solo uno dei requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR per essere qualificate come SIM di classe 3 applicano le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 alla remunerazione riconosciuta per i servizi resi o i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale hanno cessato di soddisfare i requisiti per essere qualificate come SIM di classe 3. Articolo 17-bis (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) 1. Le SIM adottano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi, incoraggiano una condotta responsabile, promuovono la consapevolezza dei rischi e un'assunzione prudente di rischio e prevedono misure volte a evitare i conflitti di interessi. Le politiche e prassi di remunerazione riguardano sia la componente fissa sia quella variabile della remunerazione. 2. Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM sono in linea con la strategia e gli obiettivi aziendali e tengono conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento. 3. Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM sono neutrali rispetto al genere, secondo quanto stabilito nell'Allegato 5. Articolo 17-ter (Ruolo degli organi sociali) 1. L'organo con funzione di supervisione strategica elabora e riesamina, con periodicita' almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed e' responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale. L'organo con funzione di supervisione strategica assolve questi obblighi con il contributo dei consiglieri non esecutivi che hanno competenze in materia di gestione del rischio e di remunerazioni. 2. L'assemblea dei soci approva la politica di remunerazione e incentivazione nei casi previsti dall'Allegato 5 e secondo quanto ivi stabilito. Articolo 17-quater (Criterio di proporzionalita') 1. Le SIM elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie dimensioni, la propria organizzazione interna e la natura, portata e complessita' delle attivita' svolte. 2. Le SIM applicano, in conformita' al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell'Allegato 5. Articolo 17-quinquies (Comitato remunerazioni) 1. Il comitato remunerazioni istituito dalle SIM significative ai sensi dell'articolo 14, comma 2- bis, esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidita'; ad esso sono attribuiti i compiti individuati nell'Allegato 5. Il comitato remunerazioni ha le caratteristiche indicate all'articolo 14, comma 1, e una composizione equilibrata sotto il profilo del genere. 2. Il comitato remunerazioni e' composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti. Il presidente del comitato e' scelto tra i componenti indipendenti. Il comitato deve distinguersi dal comitato rischi almeno per un componente. 3. Qualora non vi sia un numero sufficiente di consiglieri indipendenti, la SIM adotta misure volte a limitare i conflitti di interesse nelle decisioni relative alle tematiche delle remunerazioni. 4. Le SIM significative, se appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo di SIM, possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: a) la societa' capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilita' e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente regolamento; e b) la politica di remunerazione elaborata dalla societa' capogruppo tenga debitamente conto delle specificita' della SIM sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento. 5. Nelle SIM che non sono tenute a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall'organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti, ove presenti. Articolo 17-sexies (Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo) 1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi e' di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale. 2. La remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo e' esclusivamente fissa. 3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo e' prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, e' coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della societa' soggetti al proprio controllo. 4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 5.". 7. Il comma 4 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, gli intermediari si dotano di un registro aggiornato contenente le informazioni riguardanti tutti gli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud. Il registro documenta adeguatamente gli accordi e, per quelli riguardanti l'esternalizzazione in cloud di funzioni essenziali o importanti, include almeno le informazioni previste al paragrafo 17 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (attuati dalla Banca d'Italia con nota n. 12 del 13 luglio 2021). Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia l'informativa prevista dal paragrafo 8 degli Orientamenti citati almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico; essa include altresi' le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento 565/2017 in materia di esternalizzazione, come richiamate al comma 3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia puo' avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TUF, che si conclude nei successivi 60 giorni." 8. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Articolo 19 (Continuita' dell'attivita') 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017 e nel rispetto del principio di proporzionalita', gli intermediari diversi dalle SIM applicano quanto previsto dal Titolo VI degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della CRD e le SIM applicano quanto previsto dal Titolo VI degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD.".