(Regolamento-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                      (Modifiche alla Parte 2) 
 
1. Il Titolo I della Parte 2 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Titolo I 
 
                        Disposizioni generali 
 
                             Articolo 4 
 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini della presente Parte, si intende per: 
 
- "agenti  di  cambio":  i  soggetti  iscritti  nel  ruolo   di   cui
  all'articolo 201, comma 7, del TUF; 
 
- "banca": la banca e la societa' capogruppo di un gruppo bancario  e
  per quanto applicabile, ai fini  dei  Titoli  III,  V  e  VI  della
  presente Parte, la succursale di una banca di paesi terzi stabilita
  in Italia; 
 
- "Bancoposta": la societa' Poste Italiane  -  Divisione  Servizi  di
  Bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; 
 
- "CRR": il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo  ai
  requisiti prudenziali per gli enti  creditizi  e  che  modifica  il
  regolamento (UE) n. 648/2012; 
 
- "IFR": il Regolamento (UE) del 27 novembre 2019, n. 2033,  relativo
  ai requisiti prudenziali per  le  imprese  di  investimento  e  che
  modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n.
  600/2014 e (UE) n. 806/2014; 
 
- "funzioni operative essenziali o importanti": le funzioni operative
  definite dall'articolo 30 del Regolamento 565/2017; 
 
- "intermediari": le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi
  e attivita' di investimento e di servizi accessori, le banche,  gli
  intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio; 
 
- "intermediario di maggiori dimensioni": l'intermediario, diverso da
  una SIM di classe 2 o di classe 3, appartenente  alla  prima  delle
  macro-categorie individuate dalla Circolare della Banca d'Italia n.
  269 del 7 maggio 2008 ("Guida per l'attivita' di vigilanza"), Parte
  Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1; 
 
- "intermediario finanziario": gli intermediari  finanziari  iscritti
  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  TUB  o  la   societa'
  capogruppo di un gruppo finanziario; 
 
- "SIM": la SIM o la societa' capogruppo di un gruppo di  SIM  e  per
  quanto applicabile, ai fini dei  Titoli  III,  IV,  V  e  VI  della
  presente Parte, la succursale  di  un'impresa  di  investimento  di
  paesi terzi stabilita in Italia; 
 
- "SIM di classe 2": le SIM diverse dalle SIM di classe 1, di  classe
  1-minus e di classe 3; 
 
- "SIM di classe 3": le SIM che soddisfano tutti i requisiti previsti
  dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR per essere qualificate come
  imprese di investimento piccole e non interconnesse; 
 
- "SIM significative": le SIM di classe 2 per le quali la media delle
  attivita' in bilancio e fuori bilancio, calcolata su un periodo  di
  quattro anni, sia superiore a 100 milioni  di  euro.  La  media  e'
  calcolata su base individuale e, nel caso di gruppi di  SIM,  anche
  su base consolidata. Se la media calcolata a livello consolidato e'
  superiore a 100 milioni di euro, si considera SIM significativa  la
  capogruppo del gruppo di SIM o, qualora la capogruppo non  sia  una
  SIM, la SIM con il totale di attivita' piu' elevato. 
 
2. Gli articoli del Regolamento 565/2017 che menzionano "l'organo  di
gestione"   e   "l'alta    dirigenza"    si    intendono    riferiti,
rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e
all'organo con funzione di gestione, come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le
vigenti  disposizioni  nazionali   in   materia   di   competenza   e
responsabilita' dei predetti organi. 
 
3. Ai fini della presente Parte, una SIM si considera di classe 3 una
volta decorso  un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  in  cui  sono
soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 1,
dell'IFR, sempre che: i) questi  requisiti  siano  soddisfatti  senza
interruzione per tutto il periodo; ii) di  quanto  precede  sia  data
comunicazione alla Banca d'Italia. 
 
4. Una SIM che cessa di  soddisfare  anche  solo  uno  dei  requisiti
previsti  dall'articolo  12,  paragrafo  1,   dell'IFR   per   essere
qualificata come SIM di classe 3  ne  da'  comunicazione  alla  Banca
d'Italia. In tal caso, la SIM applica le disposizioni della  presente
Parte riferite alle SIM di classe 2 entro dodici mesi dalla  data  in
cui essa ha cessato di soddisfare i requisiti per essere  qualificata
come SIM di classe 3. 
 
                             Articolo 5 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad  eccezione  del
Titolo II, Capo III, e del Titolo IV, che si applicano solo alle SIM. 
 
1-bis. Le disposizioni dei Titoli II e  IV  della  presente  Parte  e
dell'Allegato 5 non si applicano ai gruppi di SIM nei casi in cui  la
Banca  d'Italia  abbia  autorizzato  l'applicazione  dell'articolo  8
dell'IFR. 
 
1-ter. Le disposizioni della presente Parte riferite alle SIM non  si
applicano alle SIM di classe 1 e alle SIM di  classe  1-minus,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 2. 
 
2.  Fermo  restando   quanto   previsto   da   disposizioni   europee
direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli I, II,  III,
IV e VI e  all'articolo  18,  comma  4,  del  Titolo  V,  le  banche,
Bancoposta e gli  intermediari  finanziari  applicano  integralmente,
anche con riferimento alla prestazione  di  servizi  e  attivita'  di
investimento,  le  disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia   in
attuazione del TUB o di  altre  norme  che  disciplinano  i  medesimi
intermediari. 
 
                             Articolo 6 
 
               (Requisiti generali di organizzazione) 
 
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, gli  intermediari
adottano,  applicano  e  mantengono  solidi  dispositivi  di  governo
societario, idonei  meccanismi  di  controllo  interno,  un  efficace
sistema di gestione del rischio e di continuita' dell'attivita'.  Per
le medesime finalita', i requisiti organizzativi  degli  intermediari
sono altresi' disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017. 
 
2. Gli intermediari  diversi  dalle  SIM  applicano  il  Titolo  III,
Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia  di  governance
interna di attuazione della CRD. Le  SIM  applicano  il  Titolo  III,
Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia  di  governance
interna di attuazione della IFD. 
 
                             Articolo 7 
 
                  (Principi di governo societario) 
 
1. Gli intermediari: 
 
  a)     definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e
         all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento
         dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica; 
 
  b)     adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a
         prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione
         derivanti dall'eventuale  compresenza  nello  stesso  organo
         sociale di due o piu' funzioni (di supervisione  strategica,
         di gestione, di controllo); 
 
  c)     assicurano una composizione degli organi sociali, per numero
         e professionalita', che consenta l'efficace assolvimento dei
         loro compiti; 
 
  d)     predispongono  adeguati  flussi  informativi,  in  modo   da
         assicurare la circolazione di informazioni  tra  gli  organi
         sociali e all'interno degli stessi. A tal fine,  individuano
         e formalizzano prassi operative  in  tema  di  procedure  di
         convocazione  degli  organi  sociali,   periodicita'   delle
         riunioni e  partecipazioni  alle  stesse,  che  garantiscano
         effettivita' e tempestivita' all'azione degli organi  e  dei
         loro comitati; 
 
  d-bis) predispongono adeguati flussi informativi verso  gli  organi
         sociali in merito ai rischi sostanziali assunti, nonche'  in
         merito alle politiche di gestione del rischio; 
 
  e)     realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che  le
         competenze tecniche dei  componenti  degli  organi  sociali,
         nonche' dei responsabili delle principali funzioni aziendali
         siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso  di
         nuove  nomine,  sono  predisposti  programmi  di  formazione
         specifici per agevolare l'inserimento dei  nuovi  componenti
         negli organi sociali; 
 
  f)     sviluppano una cultura del rischio integrata  e  diffusa  in
         tutta  la  struttura  aziendale,   basata   su   una   piena
         comprensione dei rischi connessi con  l'attivita'  svolta  e
         delle loro modalita' di gestione, anche  tenendo  conto  del
         quadro  di   riferimento   per   la   determinazione   della
         propensione al rischio dell'intermediario. A tal  fine,  gli
         intermediari diversi  dalle  SIM  applicano  il  Titolo  IV,
         Sezione  9,  degli  Orientamenti  dell'EBA  in  materia   di
         governance  interna  di  attuazione  della  CRD  e  le   SIM
         applicano  il  Titolo  IV,  Sezione  8,  degli  Orientamenti
         dell'EBA in materia  di  governance  interna  di  attuazione
         della IFD; 
 
  g)     adottano  elevati  standard   di   condotta,   eventualmente
         attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano
         l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale
         e assicurano che il  personale  sia  pienamente  consapevole
         delle conseguenze del mancato rispetto di questi standard. A
         tal fine, gli intermediari diversi dalle  SIM  applicano  il
         Titolo  IV,  Sezione  10,  degli  Orientamenti  dell'EBA  in
         materia di governance interna di attuazione della CRD  e  le
         SIM applicano il Titolo IV, Sezione  9,  degli  Orientamenti
         dell'EBA in materia  di  governance  interna  di  attuazione
         della IFD. 
 
2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano  in  modo
dettagliato il processo di formazione delle  decisioni,  dando  conto
anche delle motivazioni alla base delle stesse.". 
 
2. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Articolo 8 
 
          (Organo con funzione di supervisione strategica) 
 
1. L'organo con  funzione  di  supervisione  strategica  definisce  e
approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza
con l'evoluzione della situazione aziendale: 
 
  a) gli obiettivi e  gli  indirizzi  strategici  dell'intermediario,
     tenendo  conto,  tra  l'altro,  degli   obiettivi   di   finanza
     sostenibile e, in  particolare,  dell'integrazione  dei  fattori
     ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi  relativi
     alle decisioni aziendali, e ne approva il modello di business; 
 
  b) i profili e i  livelli  di  rischio  e  le  relative  soglie  di
     tolleranza; 
 
  c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di: 
 
    i)   esternalizzazione di funzioni aziendali, anche applicando  -
         nel caso di intermediari diversi dalle SIM - quanto previsto
         dal Titolo III, Sezione 8, degli  Orientamenti  dell'EBA  in
         materia di governance interna di attuazione della CRD; 
 
    ii)  sistema di gestione del rischio; 
 
    iii) continuita' operativa; 
 
    iv)  gestione  dei  conflitti  di  interessi;  a  tal  fine,  gli
         intermediari  diversi  delle  SIM  applicano,  tra  l'altro,
         quanto  previsto  dal   Titolo   IV,   Sezione   12,   degli
         Orientamenti dell'EBA in materia di  governance  interna  di
         attuazione della CRD e le SIM applicano, tra l'altro, quanto
         previsto dal  Titolo  IV,  Sezione  11,  degli  Orientamenti
         dell'EBA in materia  di  governance  interna  di  attuazione
         della IFD; 
 
  d) promuove la diffusione della  cultura  del  rischio  a  tutti  i
     livelli dell'organizzazione; valuta periodicamente l'adeguatezza
     e l'attuazione degli obiettivi e degli  indirizzi  strategici  e
     l'efficacia dei dispositivi di governo  societario  aziendale  e
     assume i  provvedimenti  opportuni  per  rimediare  a  eventuali
     carenze;' 
 
  e) approva i  processi  relativi  alla  prestazione  di  servizi  e
     attivita'  di  investimento   e   ne   verifica   periodicamente
     l'adeguatezza, in  conformita'  con  la  tolleranza  al  rischio
     dell'intermediario e con  le  caratteristiche  ed  esigenze  dei
     clienti,  eventualmente  anche  attraverso  lo  svolgimento   di
     adeguate prove di stress; 
 
  f) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i
     relativi compiti e responsabilita' e i  flussi  informativi  tra
     queste e gli altri organi sociali; sentito l'organo con funzione
     di  controllo,  nomina  e,  motivandone  le  ragioni,  revoca  i
     responsabili delle funzioni aziendali di controllo; verifica che
     l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito  in
     coerenza  con  il  principio  di  proporzionalita'  e  con   gli
     indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di
     risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; 
 
  g) approva e verifica periodicamente, con cadenza  almeno  annuale,
     la  struttura  organizzativa  e  l'attribuzione  di  compiti   e
     responsabilita',  definendo  le  conoscenze  e   le   competenze
     richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi
     per la prestazione di servizi e  attivita'  di  investimento  da
     parte dell'intermediario,  tenendo  conto  della  natura,  delle
     dimensioni e della complessita' delle sue attivita' e  di  tutti
     gli obblighi che esso deve rispettare; 
 
  h) verifica che il sistema  di  flussi  informativi  sia  adeguato,
     completo e tempestivo; 
 
  i) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione  sia
     tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente  con  le
     strategie  di   lungo   periodo   e   incoraggi   una   condotta
     professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed
     eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi; 
 
  j) supervisiona il  processo  di  informazione  al  pubblico  e  di
     comunicazione dell'intermediario; 
 
  k) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting).". 
 
3. Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                            "Articolo 13 
 
                 (Composizione degli organi sociali) 
 
1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di
diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze,  esperienze,
eta', genere. 
 
2. I componenti degli organi sociali: 
 
  a) sono pienamente  consapevoli  della  struttura  organizzativa  e
     operativa  dell'intermediario,  dei  poteri  e  degli   obblighi
     inerenti alle funzioni che sono  chiamati  a  svolgere  e  delle
     conseguenti responsabilita'; 
 
  b) sono dotati di professionalita' adeguate al ruolo da  ricoprire,
     anche in eventuali comitati interni, e  calibrate  in  relazione
     alla tipologia  dei  servizi  prestati  e  alle  caratteristiche
     operative e dimensionali dell'intermediario; 
 
  c) possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate; 
 
  d) fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli  incarichi
     previsti da disposizioni di legge, regolamentari  o  statutarie,
     dedicano tempo e risorse adeguate  alla  complessita'  del  loro
     incarico; 
 
  e) indirizzano  la  loro  azione  al  perseguimento  dell'interesse
     complessivo dell'intermediario; 
 
  f) operano con autonomia di giudizio. 
 
3. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei  relativi
componenti  sono  disciplinate  nello  statuto  in  modo   chiaro   e
trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami  ad  accordi,
strutture  o  soggetti  esterni  alla  societa'.  Non  sono  adottati
dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo  degli
organi sociali. 
 
4. I componenti non esecutivi partecipano ai  processi  di  nomina  e
revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. 
 
5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica e' presente un
numero  adeguato  di  consiglieri  in  possesso  dei   requisiti   di
indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla  gestione
sociale,   contribuendo   ad   assicurare   che   essa   sia   svolta
nell'interesse della societa' e in modo coerente con gli obiettivi di
sana e  prudente  gestione.  I  consiglieri  indipendenti  possiedono
professionalita'  e  autorevolezza  tali  da  assicurare  un  elevato
livello  di  dialettica  interna  all'organo  di  appartenenza  e  da
apportare un contributo di rilievo alla formazione della volonta' del
medesimo. 
 
6. Negli intermediari di maggiori dimensioni e nelle SIM di classe  2
con azioni quotate su un mercato  regolamentato  italiano  o  estero,
almeno  un  quarto  dei  componenti  dell'organo  con   funzione   di
supervisione strategica possiede i requisiti di indipendenza. Qualora
questo rapporto non sia un numero intero,  si  approssima  all'intero
inferiore se il primo decimale e' pari o inferiore a 5;  diversamente
si approssima all'intero superiore. 
 
6-bis. Nelle SIM significative almeno un componente  dell'organo  con
funzione  di  supervisione  strategica  possiede   i   requisiti   di
indipendenza. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui
queste  SIM  abbiano  azioni  quotate  su  un  mercato  regolamentato
italiano o estero. 
 
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le SIM di classe 3  e  le
SIM di classe 2 diverse da quelle significative possono non  nominare
all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica alcun
consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza,  a  condizione
che la scelta non comprometta il corretto funzionamento  dell'organo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in  cui  le  SIM  di
classe 2 abbiano azioni quotate su un mercato regolamentato  italiano
o estero. 
 
                             Articolo 14 
 
                     (Comitati endo-consiliari) 
 
1. Gli intermediari definiscono in modo chiaro  la  composizione,  il
mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi),  le  risorse
disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove
istituiti; l'istituzione dei comitati non  comporta  una  limitazione
dei poteri decisionali e della responsabilita' degli  organi  sociali
al cui interno essi sono costituiti. 
 
2. Gli intermediari di maggiori dimensioni  istituiscono  all'interno
dell'organo con funzione  di  supervisione  strategica  tre  comitati
specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni". 
 
2-bis. Le SIM significative istituiscono all'interno dell'organo  con
funzione di supervisione strategica  due  comitati  specializzati  in
tema di "rischi" e "remunerazioni", salvo quanto previsto  dal  comma
4-quater del presente articolo e dall'articolo 17-quinquies, comma 4. 
 
3. Ai comitati  istituiti  ai  sensi  del  comma  2,  si  applica  la
Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV,  Capitolo  I,  Sezione
IV, paragrafo  2.3.1,  lett.  a),  nonche',  per  quanto  attiene  ai
comitati "rischi" e "remunerazioni", paragrafi 2.3.3 e 2.3.4. 
 
4. Il comitato "nomine" svolge funzioni di supporto agli  organi  con
funzione di supervisione strategica e di gestione  nei  processi  di:
nomina o cooptazione dei consiglieri;  autovalutazione  degli  organi
sociali; verifica dell'idoneita' dei componenti degli organi sociali.
Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell'esigenza di
assicurare un adeguato grado di diversificazione  nella  composizione
collettiva dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche
fissando un obiettivo (target) in termini di  quota  di  genere  meno
rappresentato, nonche' di evitare  che  i  processi  decisionali  del
medesimo organo siano dominati da un unico soggetto o  da  gruppi  di
soggetti che  possono  recare  pregiudizio  per  l'intermediario.  Il
comitato "nomine" deve poter disporre  di  adeguate  risorse  per  lo
svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni. 
 
4-bis. Al comitato remunerazioni istituito ai sensi del  comma  2-bis
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo  17-quinquies  e
nell'Allegato 5. 
 
4-ter. Il comitato "rischi" istituito ai sensi  del  comma  2-bis  e'
composto, di regola, da  3-5  membri,  tutti  non  esecutivi  e,  ove
possibile,  in  maggioranza  indipendenti;  ove   sia   presente   un
consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte del comitato o,  in
alternativa o in aggiunta, del comitato remunerazioni. Ove possibile,
il comitato "rischi" e' presieduto da un componente indipendente.  La
composizione,  il  mandato,   i   poteri   (consultivi,   istruttori,
propositivi), le risorse disponibili e  il  regolamento  interni  del
comitato  "rischi"  sono  chiaramente  definiti;  l'istituzione   del
comitato "rischi" non puo'  comportare  una  limitazione  dei  poteri
decisionali e della responsabilita' degli  organi  aziendali  al  cui
interno esso e'  costituito.  Al  comitato  "rischi"  si  applica  la
Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV,  Capitolo  I,  Sezione
IV, paragrafo 2.3.3. 
 
4-quater. Le SIM significative  possono  non  istituire  il  comitato
rischi se appartengono a un gruppo bancario o di  SIM,  a  condizione
che la societa' capogruppo italiana o avente sede in un  altro  Stato
membro dell'Unione europea lo abbia  istituito  e  che  questa  tenga
debitamente conto delle specificita' della SIM controllata  sotto  il
profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento. 
 
5. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  gli  intermediari
finanziari possono non istituire i comitati.". 
 
4. Nel Titolo II della Parte 2,  dopo  il  Capo  II  e'  inserito  il
seguente: 
 
          "Capo III - Conflitti di interessi nei confronti 
                         di parti correlate 
 
                           Articolo 15-bis 
 
               (Definizioni e ambito di applicazione) 
 
1. Ai fini del presente Capo, sono parti correlate di una SIM: 
 
  a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
     controllo presso la SIM o un'altra societa' del gruppo di SIM; 
 
  b) il coniuge, la persona legata in unione civile o  in  convivenza
     di fatto e i parenti di primo grado di uno dei soggetti indicati
     alla lettera a); 
 
  c) le  imprese  che  svolgono  attivita'   commerciale   ai   sensi
     dell'articolo 2195 del codice civile, anche costituite in  forma
     non societaria: 
 
    i.   in cui uno dei  soggetti  indicati  alle  lettere  a)  o  b)
         detiene, in via diretta o indiretta, una quota  dei  diritti
         di voto o del capitale superiore al 10%; 
 
    ii.  su cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o  b)  puo'
         esercitare un'influenza notevole; 
 
    iii. presso cui uno dei soggetti indicati alle lettere  a)  o  b)
         svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo. 
 
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle  SIM  di
classe 1-minus, salvo che la Banca d'Italia abbia autorizzato la  SIM
destinataria di una decisione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo  5,
dell'IFR ad  applicare,  su  richiesta  di  quest'ultima,  le  regole
contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11. 
 
3. Le disposizioni dell'articolo 15-quater non si applicano alle  SIM
di classe 3. 
 
4. Con riferimento alle SIM  appartenenti  a  gruppi  bancari,  resta
fermo quanto previsto  dalla  Circolare  n.  285/2013,  Parte  Terza,
Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso. 
 
                           Articolo 15-ter 
 
  (Documentazione di crediti e prestiti concessi a parti correlate) 
 
1. Le SIM documentano i  dati  relativi  ai  crediti  e  ai  prestiti
concessi a parti correlate e li trasmettono alla Banca  d'Italia,  su
richiesta di quest'ultima. 
 
2. I dati relativi ai crediti o ai  prestiti  concessi  dalle  SIM  a
parti correlate riguardano almeno: 
 
  a) il nome o la denominazione del debitore, con  indicazione  della
     sua appartenenza  a  una  delle  categorie  di  parti  correlate
     indicate all'articolo 15-bis, comma 1, lettere a), b) o c); 
 
  b) nel caso in cui il debitore sia una  parte  correlata  ai  sensi
     dell'articolo 15-bis, comma 1, lettere b)  o  c),  l'indicazione
     del soggetto di cui all'articolo 15-bis, comma  1,  lettera  a),
     con il quale il debitore ha una correlazione e la  natura  della
     stessa; 
 
  c) la tipologia di credito o prestito, il suo importo, i termini  e
     le condizioni applicabili; 
 
  d) la data di approvazione del credito o prestito; 
 
  e) il nome del soggetto o l'indicazione e composizione  dell'organo
     responsabile dell'approvazione del credito o  prestito  e  delle
     condizioni a esso applicabili; 
 
  f) la circostanza che il credito o prestito sia  stato  concesso  o
     meno a condizioni equivalenti a quelle di  mercato  o  standard,
     ovvero a condizioni accessibili a tutto il personale. 
 
                         Articolo 15-quater 
 
(Politica aziendale in materia di gestione dei conflitti di interessi 
                  nei confronti di parti correlate) 
 
1. Nell'ambito della politica aziendale in materia  di  gestione  dei
conflitti di interessi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c),
numero iv), le SIM si dotano di procedure per l'identificazione e  la
gestione dei conflitti di interesse relativi a operazioni  con  parti
correlate, inclusi i crediti e i prestiti di cui all'articolo 15-ter,
in  conformita'  con  quanto  previsto  dal   paragrafo   110   degli
Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di  attuazione
della IFD. 
 
2.  Le  procedure  previste  dal  comma  1  disciplinano  i  processi
decisionali relativi a operazioni con parti correlate, allo scopo  di
preservarne l'integrita' e  l'imparzialita'.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 6,  comma  2-novies,  del  TUF,  le  procedure
prevedono differenziazioni - anche con riferimento alle modalita'  di
deliberazione delle operazioni  -  sulla  base,  tra  l'altro,  della
tipologia  e  del  controvalore  di  queste  ultime,  nonche'   della
circostanza che esse siano concluse o meno a condizioni equivalenti a
quelle di mercato o standard, in conformita' con quanto previsto  dai
paragrafi 113  e  114  degli  Orientamenti  dell'EBA  in  materia  di
governance interna di attuazione della IFD. 
 
3.  L'organo  con  funzione  di  supervisione   strategica   verifica
periodicamente la corretta attuazione delle  procedure  previste  dal
comma 1." 
 
5. Il comma 12 dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
 
"12. Nel rispetto di quanto  previsto  dal  presente  articolo  e  in
coerenza con il principio di proporzionalita', per  le  finalita'  di
cui all'articolo 3, comma  1,  gli  intermediari  diversi  dalle  SIM
applicano altresi' quanto previsto dal Titolo V, Sezioni 15, 16,  17,
19, 20, 21 e 22, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance
interna di attuazione della CRD e le SIM  applicano  quanto  previsto
dal Titolo V degli Orientamenti dell'EBA  in  materia  di  governance
interna di attuazione della IFD.". 
 
6. Il Titolo IV e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Titolo IV 
 
Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi 
                  di remunerazione e incentivazione 
 
                             Articolo 17 
 
                       (Disposizioni generali) 
 
1. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 5 disciplinano
gli  obblighi  delle  SIM  in  materia  di  politiche  e  prassi   di
remunerazione e incentivazione. 
 
2.  Le  SIM  applicano  le  disposizioni  del   presente   Titolo   e
dell'Allegato 5, ove compatibili, anche alle succursali e  filiazioni
estere, ovunque insediate. 
 
3. Le disposizioni del presente  Titolo  e  dell'Allegato  5  non  si
applicano alle SIM di classe 3. 
 
4. Le SIM che cessano di soddisfare  anche  solo  uno  dei  requisiti
previsti  dall'articolo  12,  paragrafo  1,   dell'IFR   per   essere
qualificate come SIM  di  classe  3  applicano  le  disposizioni  del
presente Titolo e dell'Allegato 5 alla remunerazione riconosciuta per
i servizi resi o i risultati  conseguiti  nell'esercizio  finanziario
successivo a quello nel quale hanno cessato di soddisfare i requisiti
per essere qualificate come SIM di classe 3. 
 
                           Articolo 17-bis 
 
       (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) 
 
1.  Le  SIM  adottano  politiche  e   prassi   di   remunerazione   e
incentivazione che riflettono  e  promuovono  una  sana  ed  efficace
gestione  dei  rischi,  incoraggiano   una   condotta   responsabile,
promuovono la consapevolezza dei rischi e un'assunzione  prudente  di
rischio e prevedono misure volte a evitare i conflitti di  interessi.
Le politiche e prassi di remunerazione riguardano sia  la  componente
fissa sia quella variabile della remunerazione. 
 
2. Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle  SIM
sono in linea con la strategia e gli obiettivi  aziendali  e  tengono
conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento. 
 
3. Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle  SIM
sono  neutrali  rispetto  al   genere,   secondo   quanto   stabilito
nell'Allegato 5. 
 
                           Articolo 17-ter 
 
                    (Ruolo degli organi sociali) 
 
1.  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  elabora  e
riesamina,  con  periodicita'  almeno   annuale,   la   politica   di
remunerazione e incentivazione ed e' responsabile della sua  corretta
attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di  remunerazione
e  incentivazione  sia  adeguatamente   documentata   e   accessibile
all'interno della  struttura  aziendale.  L'organo  con  funzione  di
supervisione strategica assolve questi obblighi con il contributo dei
consiglieri non esecutivi che hanno competenze in materia di gestione
del rischio e di remunerazioni. 
 
2. L'assemblea dei  soci  approva  la  politica  di  remunerazione  e
incentivazione nei casi previsti dall'Allegato 5 e secondo quanto ivi
stabilito. 
 
                         Articolo 17-quater 
 
                   (Criterio di proporzionalita') 
 
1. Le SIM elaborano e attuano politiche e prassi di  remunerazione  e
incentivazione  coerenti  con  le  proprie  dimensioni,  la   propria
organizzazione interna e la  natura,  portata  e  complessita'  delle
attivita' svolte. 
 
2. Le SIM applicano, in conformita' al comma 1, le disposizioni sulle
politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di
personale, secondo quanto indicato nell'Allegato 5. 
 
                        Articolo 17-quinquies 
 
                      (Comitato remunerazioni) 
 
1. Il comitato remunerazioni istituito  dalle  SIM  significative  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2- bis, esprime un giudizio  competente
e indipendente sulle politiche e  prassi  di  remunerazione  e  sugli
incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e  della
liquidita';  ad  esso   sono   attribuiti   i   compiti   individuati
nell'Allegato 5. Il  comitato  remunerazioni  ha  le  caratteristiche
indicate all'articolo 14, comma 1,  e  una  composizione  equilibrata
sotto il profilo del genere. 
 
2. Il comitato remunerazioni e' composto, di regola, da  3-5  membri,
tutti non esecutivi e, in maggioranza,  indipendenti.  Il  presidente
del comitato e' scelto tra i  componenti  indipendenti.  Il  comitato
deve distinguersi dal comitato rischi almeno per un componente. 
 
3.  Qualora  non  vi  sia  un  numero  sufficiente   di   consiglieri
indipendenti, la SIM adotta misure volte a limitare  i  conflitti  di
interesse   nelle   decisioni   relative   alle    tematiche    delle
remunerazioni. 
 
4. Le SIM significative, se appartenenti a un gruppo bancario o a  un
gruppo di SIM, possono non istituire  il  comitato  remunerazioni,  a
condizione che: a) la societa' capogruppo italiana o avente  sede  in
un altro Stato membro dell'Unione Europea abbia istituito un comitato
remunerazioni avente ruoli, responsabilita' e composizione analoghi a
quelli stabiliti dal  presente  regolamento;  e  b)  la  politica  di
remunerazione elaborata dalla societa' capogruppo  tenga  debitamente
conto delle specificita' della  SIM  sotto  il  profilo  operativo  e
assicuri il rispetto del presente regolamento. 
 
5.  Nelle  SIM  che  non  sono  tenute  a   istituire   un   comitato
remunerazioni, i compiti del comitato sono  assolti  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri
indipendenti, ove presenti. 
 
                         Articolo 17-sexies 
 
    (Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti 
       dell'organo con funzione di controllo e dei componenti 
               delle funzioni aziendali di controllo) 
 
1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi e' di norma  fissa.
La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una  parte  non
significativa della remunerazione totale. 
 
2. La  remunerazione  dei  componenti  dell'organo  con  funzione  di
controllo e' esclusivamente fissa. 
 
3.  La  remunerazione  del  personale  delle  funzioni  aziendali  di
controllo  e'  prevalentemente  fissa;  la  remunerazione  variabile,
eventuale, e' coerente con il conseguimento  degli  obiettivi  legati
alle relative funzioni e indipendente dai  risultati  conseguiti  dai
settori della societa' soggetti al proprio controllo. 
 
4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si
applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 5.". 
 
7. Il comma 4 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
 
"4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in caso di
esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, gli  intermediari  si
dotano  di  un  registro  aggiornato   contenente   le   informazioni
riguardanti tutti gli accordi di  esternalizzazione  a  fornitori  di
servizi cloud. Il registro documenta adeguatamente gli accordi e, per
quelli  riguardanti  l'esternalizzazione   in   cloud   di   funzioni
essenziali o importanti, include almeno le informazioni  previste  al
paragrafo   17   degli   Orientamenti   dell'ESMA   in   materia   di
esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (attuati  dalla  Banca
d'Italia con nota n. 12 del 13 luglio 2021). Le SIM trasmettono  alla
Banca  d'Italia  l'informativa  prevista  dal   paragrafo   8   degli
Orientamenti citati almeno 30 giorni prima di  conferire  l'incarico;
essa include altresi' le  informazioni  necessarie  a  verificare  il
rispetto delle disposizioni del Regolamento 565/2017  in  materia  di
esternalizzazione, come richiamate al comma 3. Entro 30 giorni  dalla
data di ricevimento  della  comunicazione,  la  Banca  d'Italia  puo'
avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, del TUF, che si conclude nei successivi  60
giorni." 
 
8. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 19 
 
                    (Continuita' dell'attivita') 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3,  del
Regolamento   565/2017   e   nel   rispetto    del    principio    di
proporzionalita', gli intermediari diversi dalle SIM applicano quanto
previsto dal Titolo VI degli  Orientamenti  dell'EBA  in  materia  di
governance interna di attuazione della CRD e le SIM applicano  quanto
previsto dal Titolo VI degli  Orientamenti  dell'EBA  in  materia  di
governance interna di attuazione della IFD.".