(Regolamento-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                      (Modifiche alla Parte 3) 
 
1. Il comma 7 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
 
"7. Gli intermediari  diversi  da  quelli  indicati  all'articolo  28
predispongono un documento descrittivo sulle procedure  organizzative
e i sistemi di controllo adottati, nell'esercizio di riferimento,  in
attuazione della disciplina in materia di deposito e sub-deposito,  e
che attesta la loro conformita' alle norme.  Essi  assicurano  che  i
soggetti incaricati della revisione legale dei conti per  l'esercizio
di riferimento redigano una relazione annuale che,  utilizzando  come
fonte  informativa  il  documento  descrittivo,  illustra  i  presidi
adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente
Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e  23,
comma 4-bis, del TUF e  dalle  relative  disposizioni  attuative.  La
relazione, corredata del documento  descrittivo,  e'  trasmessa  alla
Banca d'Italia dai soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
conti entro il 30 giugno e  comunque  entro  6  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio.". 
 
2. L'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 29 
 
 (Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti) 
 
1. Gli  intermediari  diversi  da  quelli  indicati  all'articolo  28
designano un responsabile unico,  con  adeguate  competenze,  per  la
salvaguardia  degli  strumenti  finanziari  e  delle   disponibilita'
liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di  proporzionalita',
il responsabile designato puo' anche non essere unicamente preposto a
questo compito.".