Articolo 3 (Modifiche alla Parte 3) 1. Il comma 7 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "7. Gli intermediari diversi da quelli indicati all'articolo 28 predispongono un documento descrittivo sulle procedure organizzative e i sistemi di controllo adottati, nell'esercizio di riferimento, in attuazione della disciplina in materia di deposito e sub-deposito, e che attesta la loro conformita' alle norme. Essi assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento redigano una relazione annuale che, utilizzando come fonte informativa il documento descrittivo, illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative. La relazione, corredata del documento descrittivo, e' trasmessa alla Banca d'Italia dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.". 2. L'articolo 29 e' sostituito dal seguente: "Articolo 29 (Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti) 1. Gli intermediari diversi da quelli indicati all'articolo 28 designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalita', il responsabile designato puo' anche non essere unicamente preposto a questo compito.".