Articolo 4 (Modifiche alla Parte 4) 1. Il comma 3 dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nella prestazione dei servizi, i gestori applicano l'articolo 16, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 18, comma 4, ivi incluso l'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia l'informativa preventiva, e l'articolo 19. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 12, e dell'articolo 19, i gestori applicano le regole previste per gli intermediari diversi dalle SIM. L'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia l'informativa nel caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud di cui all'articolo 18, comma 4, non si applica ai gestori sottosoglia.". 2. Il comma 1 dell'articolo 34 e' sostituito dal seguente: "1. L'organo con funzione di supervisione strategica: a) individua gli obiettivi e le strategie del gestore, tenendo conto, tra l'altro, degli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali e definendo le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio e continuita' dell'attivita', ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attivita' e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; b) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e responsabilita', le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza; c) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace. 3. Il comma 2 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: "2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano: - l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, per quanto attiene ai comitati "rischi" e "nomine"; i gestori significativi, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, possono non istituire questi comitati se appartengono a un gruppo bancario o di SIM, a condizione che la societa' capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea li abbia istituiti e che questa tenga debitamente conto delle specificita' del gestore controllato sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento; - l'articolo 44 per quanto attiene al comitato "remunerazioni", fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3.".