(Regolamento-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                      (Modifiche alla Parte 4) 
 
1. Il comma 3 dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: 
 
"3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nella prestazione dei
servizi, i gestori applicano l'articolo 16, commi 5, 6, 7, 8, 9,  10,
11 e 12, l'articolo 18, comma 4, ivi incluso l'obbligo di trasmettere
alla Banca d'Italia l'informativa preventiva,  e  l'articolo  19.  Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma  12,  e  dell'articolo
19, i gestori applicano  le  regole  previste  per  gli  intermediari
diversi dalle SIM.  L'obbligo  di  trasmettere  alla  Banca  d'Italia
l'informativa nel caso di esternalizzazione a  fornitori  di  servizi
cloud di cui all'articolo 18, comma 4,  non  si  applica  ai  gestori
sottosoglia.". 
 
2. Il comma 1 dell'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
 
"1. L'organo con funzione di supervisione strategica: 
 
  a) individua gli obiettivi e  le  strategie  del  gestore,  tenendo
     conto, tra l'altro, degli obiettivi di finanza sostenibile e, in
     particolare, dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e
     di  governance  (ESG)  nei  processi  relativi  alle   decisioni
     aziendali e definendo le politiche aziendali, incluse quelle  in
     materia di esternalizzazione di funzioni aziendali,  sistema  di
     gestione del rischio e  continuita'  dell'attivita',  ne  valuta
     periodicamente  la  corretta  attuazione  e  la   coerenza   con
     l'evoluzione  dell'attivita'  e  promuove  la  diffusione  della
     cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; 
 
  b) approva la struttura organizzativa, ivi  inclusa  l'attribuzione
     di compiti  e  responsabilita',  le  procedure  aziendali  e  le
     funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza; 
 
  c) valuta che  il  sistema  di  flussi  informativi  sia  adeguato,
     completo ed efficace. 
 
3. Il comma 2 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
 
"2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui  azioni
sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano: 
 
- l'articolo 14, commi 2, 3 e  4,  per  quanto  attiene  ai  comitati
  "rischi" e "nomine"; i gestori significativi,  le  cui  azioni  non
  sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, possono
  non istituire questi comitati se appartengono a un gruppo  bancario
  o di SIM, a condizione che la societa' capogruppo italiana o avente
  sede  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  li  abbia
  istituiti e che questa tenga debitamente conto  delle  specificita'
  del gestore controllato sotto il profilo operativo  e  assicuri  il
  rispetto del presente regolamento; 
 
- l'articolo 44 per quanto attiene al comitato "remunerazioni", fermo
  restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3.".