(Regolamento-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                     (Modifiche all'Allegato 2) 
 
1. L'Allegato 2 e' sostituito dal seguente: 
 
"Premessa 
 
  La disciplina sulle politiche e sulle  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione contenuta nella Parte 4, Titolo III,  e  nel  presente
allegato e' emanata  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  lettera
c-bis), numero 2), del TUF e da' attuazione alle direttive 2011/61/UE
e 2014/91/UE e tiene  conto  degli  orientamenti  elaborati  in  sede
europea, tra cui le linee guida dell'ESMA n. 2013/232  del  3  luglio
2013 in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva
GEFIA e le linee guida dell'ESMA n. 2016/411 del  31  marzo  2016  in
materia di politiche retributive a  norma  della  direttiva  UCITS  e
AIFMD (Guidelines on sound  remuneration  policies  under  the  UCITS
Directive and AIFMD). 
 
  La disciplina  dell'Unione  Europea  cui  si  da'  attuazione  reca
principi e criteri specifici a cui i gestori si attengono al fine  di
assicurare, per i sistemi di remunerazione e incentivazione: coerenza
con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli
obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro,  dei
fattori ambientali, sociali e di governance  (ESG)  (1),  e  con  gli
interessi  del  gestore  e  degli  OICVM  e  FIA  gestiti   o   degli
investitori; collegamento con i rischi; compatibilita' con i  livelli
di  capitale  e  liquidita';  orientamento  al  medio-lungo  termine;
rispetto  delle  regole;  prevenzione  di  possibili   conflitti   di
interesse. 
 
1. Nozione di remunerazione 
 
  Si considera "remunerazione" ogni forma di  pagamento  o  beneficio
corrisposto  dal  gestore  al  proprio  personale,   direttamente   o
indirettamente, in contanti,  strumenti  finanziari  -  ivi  comprese
quote o azioni dell'OICVM o del  FIA  gestito  -  o  beni  in  natura
(fringe benefits), in  cambio  delle  prestazioni  di  lavoro  o  dei
servizi professionali resi. 
 
  Per "remunerazione variabile" si intende ogni pagamento o beneficio
che dipende dalla performance del gestore o degli OICVM  e  dei  FIA,
comunque misurata (es. risultati  degli  OICVM  e  dei  FIA  gestiti,
risultati complessivi del gestore, etc.), o da altri  parametri  (es.
periodo di permanenza). E' escluso il pagamento  del  trattamento  di
fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di  rapporti
di  lavoro.  Sono  remunerazione  variabile  anche:  i)  i   "carried
interests", vale a dire le parti di  utile  di  un  OICVM  o  un  FIA
percepite dal personale per la gestione dell'OICVM o del  FIA  stesso
(2); ii) i "benefici  pensionistici  discrezionali",  intendendo  per
tali quelli accordati dal gestore a una persona o a  gruppi  limitati
di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i  diritti
maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall'ente per la
generalita' del personale. 
 
  Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere  esclusi  i
pagamenti o benefici marginali, accordati al personale  su  base  non
discrezionale, che rientrano in una politica generale del  gestore  e
che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione  o
al controllo dei rischi. 
 
  Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti  delle  presenti
disposizioni, la remunerazione non deve  essere  corrisposta  tramite
veicoli,  strumenti  o  modalita'  comunque  elusive  delle  presenti
disposizioni. 
 
2. Nozione di personale 
 
  Si considerano "personale": i componenti degli organi con  funzione
di supervisione strategica, gestione  e  controllo;  i  dipendenti  e
collaboratori  del  gestore;  gli  addetti  alle  reti   distributive
esterne. 
 
  Anche quando delega attivita' di  gestione  del  portafoglio  o  di
gestione del rischio, il gestore garantisce che: 
 
  a) il delegato sia soggetto a obblighi in materia di  remunerazione
     equivalenti a quelli  applicabili  al  gestore  ai  sensi  della
     presente disciplina; o 
 
  b) il contratto di  conferimento  dell'incarico  contenga  clausole
     tali da evitare possibili elusioni della presente normativa (3). 
 
  Ai fini della lett. a), l'equivalenza con le regole applicabili  al
gestore ai sensi della presente disciplina  si  considera  rispettata
quando: i) il  delegato  e'  soggetto  alle  regole  delle  direttive
2013/36/UE (c.d. CRD), 2009/65/UE (c.d.  UCITS)  o  2011/61/UE  (c.d.
AIFMD) in materia di remunerazione; e ii) il personale piu' rilevante
del delegato, individuato ai  sensi  della  presente  disciplina,  e'
soggetto alle regole della CRD o  della  UCITS/AIFMD  in  materia  di
remunerazione. 
 
3. Identificazione del "personale piu' rilevante" 
 
  La disciplina dettata dalla Parte 4, Titolo  III,  e  dal  presente
allegato si applica a tutto il personale, come definito nel  par.  2,
ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 6.2, punti 3) e 4),
7.1 e 7.2, che si applicano al solo "personale piu' rilevante". 
 
  I gestori svolgono  un'accurata  valutazione  per  identificare  il
"personale piu' rilevante", ossia le categorie  di  soggetti  la  cui
attivita' professionale ha o puo'  avere  un  impatto  rilevante  sul
profilo di rischio  del  gestore  o  dell'OICVM  o  del  FIA.  Questo
processo  si  basa  su  una  ricognizione  e  una  valutazione  delle
posizioni individuali (responsabilita', livelli gerarchici, attivita'
svolte, deleghe operative, etc.), elementi essenziali per valutare la
rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi.  Il
processo di identificazione del "personale piu'  rilevante"  consente
di  graduare  l'applicazione  dell'intera  disciplina   in   funzione
dell'effettiva capacita' delle singole figure aziendali  di  incidere
sul profilo di rischio del gestore. Il processo di  valutazione  e  i
suoi esiti sono opportunamente motivati e formalizzati. 
 
  Ai fini della presente disciplina, si considerano  "personale  piu'
rilevante", salvo prova contraria da parte del  gestore,  i  seguenti
soggetti: 
 
  i)   membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione  di
       supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione
       della sua  struttura  giuridica,  quali:  gli  amministratori,
       l'amministratore delegato, i partners esecutivi e non; 
 
  ii)  direttore generale e responsabili delle  principali  linee  di
       business, funzioni aziendali (es.  gestione  del  portafoglio,
       marketing, risorse umane) o aree geografiche, nonche' coloro i
       quali riportano  direttamente  agli  organi  con  funzione  di
       supervisione strategica, gestione e controllo; 
 
  iii) personale delle funzioni aziendali di controllo (4); 
 
  iv)  altri soggetti che,  individualmente  o  collettivamente  (es.
       tavoli operativi per  la  gestione  di  portafogli),  assumono
       rischi in modo significativo per il gestore o per gli OICVM  e
       i FIA gestiti ("altri risk takers").  Per  individuare  questi
       soggetti i gestori fissano idonei criteri di rilevanza, quali,
       ad esempio, l'importo della  remunerazione  totale  in  valore
       assoluto, la possibilita' di assumere posizioni di rischio per
       il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti, generare  profitti
       o incidere sulla situazione patrimoniale degli OICVM e dei FIA
       e del gestore nel suo complesso (5). A titolo esemplificativo,
       questa categoria potrebbe  ricomprendere  le  persone  addette
       alle  vendite,  i  singoli  traders  e   specifici   desk   di
       negoziazione. 
 
  Se la sua attivita' ha  o  puo'  avere  un  impatto  rilevante  sul
profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei  FIA  gestiti,  e'
incluso nella categoria di "personale piu' rilevante": 
 
  v)   qualsiasi soggetto la cui  remunerazione  totale  si  collochi
       nella medesima fascia retributiva delle categorie  sub  ii)  e
       iv) sopra indicate. 
 
4. Principio di proporzionalita' 
 
  In  applicazione  del  criterio  di  proporzionalita',  i   gestori
osservano le presenti disposizioni  con  modalita'  appropriate  alle
loro caratteristiche, alle  dimensioni,  all'organizzazione  interna,
alla natura, portata e complessita' delle attivita'  svolte,  nonche'
al numero e alla dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti (6). 
 
  Il gestore, tenendo conto di elementi specifici (es.  categorie  di
personale a cui gli  obblighi  si  riferiscono,  caratteristiche  del
gestore e dei fondi gestiti), e in base a valutazioni  opportunamente
motivate e formalizzate, puo' non applicare le  regole  previste  nei
paragrafi 6.2, punti 3) e - fermo restando il rispetto  dei  principi
ivi contenuti - 4), e 7.1, se cio' e'  coerente  con  il  profilo  di
rischio, la propensione al rischio e la strategia del gestore e degli
OICVM e dei FIA che esso gestisce. Questa possibilita' non e' ammessa
per i gestori che sono significativi per le loro dimensioni o per  le
dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro  organizzazione
interna e  la  natura,  la  portata  e  la  complessita'  delle  loro
attivita'.  Si  considerano  sempre  significativi  i   gestori   con
patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi  di  euro.  Il
patrimonio netto gestito e' dato dalla somma dei patrimoni  derivanti
dalla  gestione  collettiva  del  risparmio  e  dalle   gestioni   di
portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all'articolo  12
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (7). 
 
  Al fine di individuare le modalita' di  applicazione  delle  regole
piu' rispondenti alle proprie  caratteristiche,  i  gestori  svolgono
un'accurata  valutazione;  le   scelte   che   ne   discendono   sono
opportunamente motivate e formalizzate. 
 
  Il principio di proporzionalita' si applica anche  al  processo  di
identificazione del "personale piu' rilevante" per le figure che  non
siano gia' puntualmente definite (8). 
 
4-bis. Neutralita'  delle  politiche  di  remunerazione  rispetto  al
genere 
 
  Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere  del
personale e contribuiscono a perseguire la completa  parita'  tra  il
personale. Esse assicurano, a parita' di  attivita'  svolta,  che  il
personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di
condizioni per il suo riconoscimento e pagamento. A questi fini  sono
presi in considerazione  gli  elementi  richiamati  nel  paragrafo  5
dell'Allegato 5. 
 
  I principi e le misure che i gestori  adottano  per  assicurare  la
neutralita' delle  politiche  di  remunerazione  sono  opportunamente
motivati e formalizzati nell'ambito della politica  di  remunerazione
sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 5. 
 
  Le previsioni del presente paragrafo non limitano  la  possibilita'
per i gestori di adottare misure volte a promuovere l'esercizio delle
attivita' professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero
a evitare o compensare svantaggi  nelle  carriere  professionali  del
genere meno rappresentato. 
 
  L'organo con funzione di supervisione strategica, con  il  supporto
del comitato remunerazioni, ove istituito,  analizza  la  neutralita'
delle politiche di remunerazione rispetto al  genere  e  sottopone  a
verifica il divario retributivo di genere (gender pay gap) e  la  sua
evoluzione nel tempo. 
 
5. Organi aziendali e funzioni di controllo 
 
5.1. Ruolo dell'assemblea 
 
  Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede
che l'assemblea ordinaria, oltre a  stabilire  i  compensi  spettanti
agli organi dalla stessa nominati, approva: 
 
  (i)   le politiche di  remunerazione  a  favore  degli  organi  con
        funzione  di  supervisione,  gestione  e  controllo   e   del
        personale; 
 
  (ii)  i piani basati su  strumenti  finanziari  (es.  stock-option)
        (9); 
 
  (iii) i criteri per la determinazione del compenso  da  riconoscere
        in vista o in  occasione  della  conclusione  anticipata  del
        rapporto di lavoro  o  per  la  cessazione  anticipata  dalla
        carica (c.d. golden parachute), ivi compresi i limiti fissati
        a detto compenso in termini di annualita' della remunerazione
        fissa  e  l'ammontare   massimo   che   deriva   dalla   loro
        applicazione. 
 
  La  remunerazione  per  particolari  cariche  dei  componenti   del
consiglio di sorveglianza e' determinata dall'assemblea (10). 
 
  L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da
parte  dell'assemblea  e'   volta   ad   accrescere   il   grado   di
consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito  ai  costi
complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di  remunerazione  e
incentivazione prescelto. All'assemblea e' sottoposta  un'informativa
chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di  remunerazione  e
incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le  ragioni,
le  finalita'  e  le  modalita'  di  attuazione  delle  politiche  di
remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche
relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto  agli
indirizzi e agli obiettivi definiti, la  conformita'  alla  normativa
applicabile, le eventuali  modificazioni  rispetto  ai  sistemi  gia'
approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive,  anche  rispetto
al trend del settore. 
 
  All'assemblea e' inoltre assicurata un'informativa  almeno  annuale
sulle  modalita'  con  cui  sono  state  attuate  le   politiche   di
remunerazione  e   incentivazione   (c.d.   informativa   ex   post),
disaggregate per ruoli e funzioni (11). 
 
  Per assicurare la dovuta trasparenza verso  la  compagine  sociale,
gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche i  gestori
che adottano il modello dualistico. 
 
5.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e  del
comitato remunerazioni 
 
  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  definisce  i
sistemi di remunerazione e incentivazione delle categorie di  cui  ai
punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 3 e assicura che detti  sistemi
siano coerenti con le scelte complessive del gestore  in  termini  di
assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto
di governo societario e dei controlli interni. 
 
  Il comitato remunerazioni e'  istituito  nei  casi  previsti  dalla
Parte 4, Titolo III, art. 44 (12).Esso e' costituito in modo da poter
esprimere un giudizio competente e  indipendente  sulle  politiche  e
prassi remunerative e sugli incentivi previsti per  la  gestione  del
rischio del gestore e degli OICVM o dei FIA; al comitato partecipano,
o forniscono supporto, esperti in tema  di  gestione  del  rischio  e
della liquidita' (13). 
 
  Il comitato remunerazioni: 
 
- ha compiti di proposta in materia di compensi del personale  i  cui
  sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi  dall'organo
  con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previso dal
  presente paragrafo; 
 
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri  per
  i compensi del personale piu' rilevante; 
 
- vigila  direttamente  sulla  corretta  applicazione  delle   regole
  relative alla remunerazione  dei  responsabili  delle  funzioni  di
  controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di
  controllo; 
 
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre  all'organo
  con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni; 
 
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di
  supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente; 
 
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti  nel
  processo di elaborazione e controllo delle politiche  e  prassi  di
  remunerazione; 
 
- si esprime, anche avvalendosi  delle  informazioni  ricevute  dalle
  funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento  degli  obiettivi
  di  performance  cui  sono  legati  i  piani  di  incentivazione  e
  sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei
  compensi; 
 
- riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare  come  il
  sistema di  remunerazione  reagira'  a  eventi  futuri,  esterni  e
  interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi; 
 
- riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni  che
  la funzione di supervisione strategica puo' decidere  di  impiegare
  per ottenere pareri o sostegno; 
 
- dedica  particolare  attenzione  alla  valutazione  dei  meccanismi
  adottati  per  garantire  che  il  sistema   di   remunerazione   e
  incentivazione: 
 
    a) tenga adeguatamente conto  di  tutti  i  tipi  di  rischi  dei
       livelli di liquidita' e delle attivita' gestite, e 
 
    b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli  obiettivi,  i
       valori e gli interessi del gestore e degli OICVM e dei FIA che
       gestisce e degli investitori; 
 
- fornisce adeguato riscontro  sull'attivita'  da  esso  svolta  agli
  organi aziendali, compresa l'assemblea; 
 
- per svolgere in modo efficace e responsabile i propri  compiti,  ha
  accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni  aziendali  a  tal
  fine rilevanti. 
 
5.3. Funzioni aziendali 
 
  Le funzioni aziendali competenti (in particolare,  quelle  preposte
alla gestione dei rischi, alla compliance, alle risorse  umane,  alla
pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel  processo
di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione. 
 
  Le  funzioni  aziendali  di  controllo  del  gestore   collaborano,
ciascuna secondo le rispettive competenze e - in materia di servizi e
attivita' d'investimento eventualmente svolta  -  in  conformita'  ai
criteri di cui alla  Comunicazione  congiunta  Banca  d'Italia/Consob
dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla
presente normativa delle politiche e delle  prassi  di  remunerazione
adottate e il loro corretto funzionamento.  Il  coinvolgimento  delle
funzioni  aziendali  di  controllo  avviene  con  modalita'  tali  da
assicurarne  un  contributo  efficace  e  preservare  l'autonomia  di
giudizio delle funzioni stesse. 
 
  La funzione di controllo del rischio (risk management) valuta,  tra
l'altro, come la struttura della remunerazione variabile  incida  sul
profilo  di  rischio   del   gestore,   eventualmente   valutando   e
convalidando  i  dati  relativi  all'aggiustamento  per  i  rischi  e
partecipando  a  tal  fine  alle  riunioni  del   comitato   per   le
remunerazioni (14). 
 
  La funzione di conformita' (compliance) verifica, tra l'altro,  che
il sistema premiante aziendale sia  coerente  con  gli  obiettivi  di
rispetto delle norme, dello  statuto,  nonche'  di  eventuali  codici
etici o altri standard di condotta applicabili al  gestore,  in  modo
che siano opportunamente contenuti i rischi  legali  e  reputazionali
insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela. 
 
  La funzione di revisione interna  (internal  audit)  verifica,  tra
l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di
remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. 
 
  Le evidenze riscontrate e le  eventuali  anomalie  sono  portate  a
conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di
eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini  di
una pronta informativa alle Autorita' di  vigilanza  competenti.  Gli
esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a  conoscenza
dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica il  gestore  puo'
avvalersi anche  di  soggetti  esterni,  purche'  ne  sia  assicurata
l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione. 
 
5.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo 
 
  In conformita' con quanto previsto nell'art. 45, commi 3  e  4,  la
remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo  e'
prevalentemente  fissa  e  di  livello  adeguato  alle  significative
responsabilita' e  all'impegno  connesso  con  il  ruolo  svolto.  La
remunerazione variabile non e' collegata ai risultati  economici;  e'
invece ammissibile subordinare l'attribuzione della  eventuale  parte
variabile (c.d. "gate") a obiettivi di sostenibilita' aziendale  (es.
contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che
cio' non sia fonte di possibili conflitti di interesse. 
 
  Si richiamano  i  requisiti  di  indipendenza,  professionalita'  e
autorevolezza che devono  essere  posseduti  dai  responsabili  delle
funzioni di controllo interno in conformita' a quanto previsto  dalla
Parte 2, Titolo III, del presente regolamento. 
 
6. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione 
 
6.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile 
 
  L'intera remunerazione e' divisa  tra  la  componente  fissa  e  la
componente variabile; tra queste due componenti vi  e'  una  rigorosa
distinzione. 
 
  Il  rapporto  tra  la  componente  fissa  e  quella  variabile   e'
opportunamente bilanciato, puntualmente  determinato  e  attentamente
valutato in  relazione  alle  caratteristiche  del  gestore  e  delle
diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il
"personale piu' rilevante" (15). La parte fissa  e'  sufficientemente
elevata in modo da consentire alla componente variabile di  contrarsi
sensibilmente e, in casi estremi, anche  azzerarsi  in  relazione  ai
risultati,  corretti  per  i  rischi,  effettivamente  conseguiti.  I
gestori fissano ex ante limiti all'incidenza della parte variabile su
quella  fissa,  in  modo  sufficientemente  granulare  (16).  Deroghe
rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi  eccezionali,  sono
approvate dall'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  e
portate, alla prima occasione utile, a  conoscenza  dell'assemblea  e
dell'organo di controllo. 
 
  In presenza di una maggiore  incidenza  della  parte  variabile  su
quella fissa, vanno adottati  criteri  maggiormente  prudenziali  nel
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.2. 
 
6.2. Struttura della componente variabile 
 
  La componente variabile rispetta i seguenti criteri. 
 
1. La componente variabile e' parametrata a indicatori di performance
   del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e  misurata  al  netto
   dei rischi concernenti  la  loro  operativita',  in  un  orizzonte
   preferibilmente pluriennale (c.d. ex ante risk-adjustment) e tiene
   conto del livello delle risorse patrimoniali  e  della  liquidita'
   necessari  a  fronteggiare  le  attivita'   e   gli   investimenti
   intrapresi (17). 
 
   Indipendentemente  dalle  modalita'  (top-down  o  bottom-up)   di
   determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile
   si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto  anche  di
   obiettivi qualitativi.  I  parametri  cui  rapportare  l'ammontare
   delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di  immediata
   valutazione. Qualora siano utilizzate  valutazioni  discrezionali,
   devono essere chiari e predeterminati i criteri su cui  si  basano
   dette valutazioni e  l'intero  processo  decisionale  deve  essere
   opportunamente  esplicitato  e  documentato.  La  valutazione  dei
   risultati e' eseguita lungo un periodo di  tempo  (preferibilmente
   pluriennale) appropriato al ciclo  di  vita  e/o  di  investimento
   degli OICVM o dei FIA gestiti o al  periodo  di  detenzione  degli
   strumenti  raccomandato  agli   investitori   (c.d.   periodo   di
   valutazione o di accrual), in modo da assicurare che  il  processo
   di valutazione sia basato su risultati piu' a lungo termine e  che
   il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate
   sui risultati sia ripartito su un  periodo  che  tenga  conto  dei
   rischi di investimento e  della  eventuale  politica  di  rimborso
   (18). 
 
2. La componente variabile tiene  conto,  anche  ai  fini  della  sua
   allocazione e attribuzione, dei rischi generati per il  gestore  e
   per gli OICVM  e  FIA  gestiti,  dei  loro  risultati,  di  quelli
   dell'unita' aziendale interessata  e,  ove  possibile,  di  quelli
   individuali; i criteri, finanziari e  non  finanziari,  usati  per
   misurare  i  rischi  e  la  performance  sono,  inoltre,  il  piu'
   possibile  coerenti  con  il  livello  decisionale   del   singolo
   dipendente. 
 
3. In funzione della struttura giuridica degli OICVM e FIA gestiti  e
   dei loro regolamenti o documenti  costitutivi,  quando  il  totale
   degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e  dei  FIA
   gestiti rappresenta almeno il 50% del portafoglio  totale  gestito
   dal gestore, una parte sostanziale della componente  variabile,  e
   in ogni caso almeno il 50%, e' composta da quote  o  azioni  degli
   OICVM o dei FIA gestiti o da una combinazione che  tenga  il  piu'
   possibile conto della proporzione di essi, o da partecipazioni  al
   capitale equivalenti, strumenti legati alle quote o azioni  oppure
   da altri strumenti non monetari equivalenti che siano  altrettanto
   efficaci sul piano dell'allineamento  degli  incentivi  (19).  Nel
   caso in cui il totale degli OICVM o il totale dei FIA o  la  somma
   degli OICVM e dei FIA gestiti dal gestore sia inferiore al 50% del
   portafoglio totale gestito dal gestore, il minimo del 50%  non  si
   applica;  il  gestore  assicura  comunque   che   una   quota   di
   remunerazione variabile sia  corrisposta  nei  suddetti  strumenti
   tenendo conto dell'incidenza del totale degli OICVM o  del  totale
   dei FIA o della somma di entrambi sul portafoglio  totale  gestito
   dal gestore.  La  composizione  degli  strumenti  utilizzati  deve
   essere tale da assicurare il rispetto  dei  principi  generali  di
   collegamento con i rischi assunti e  i  risultati  conseguiti  dal
   personale, secondo quanto previsto  nella  premessa  del  presente
   allegato e nell'art. 41 del presente Regolamento (20). 
 
   La  valutazione  degli  strumenti  finanziari  e'  effettuata  con
   riferimento al momento in cui la remunerazione e' riconosciuta  al
   personale. 
 
   Il presente punto si  applica  sia  alla  parte  della  componente
   variabile differita ai sensi  del  punto  4),  sia  a  quella  non
   differita (up-front): i  gestori,  in  particolare,  applicano  la
   proporzione  del  pay-  out  prescelto  (rapporto  tra  quota   in
   strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa)  nella  stessa
   percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella  a  pronti
   (up-front). 
 
   Gli strumenti previsti dal  presente  punto  sono  assoggettati  a
   un'adeguata politica di mantenimento  che  -  con  un  divieto  di
   vendita degli strumenti sino alla fine del periodo di mantenimento
   (retention period) da applicare sia alla componente  in  strumenti
   finanziari pagata up-front sia a quella differita  -  allinei  gli
   incentivi con gli interessi di lungo termine  del  gestore,  degli
   OICVM e dei FIA gestiti  e  degli  investitori.  Gli  intermediari
   fissano i periodi di retention sulla base di idonei criteri  e  ne
   danno adeguata evidenza nella documentazione  sulle  politiche  di
   remunerazione (21). Il periodo di retention inizia dal momento  in
   cui la remunerazione differita (o una sua quota) e' corrisposta. 
 
4. La componente variabile e' soggetta, per una quota almeno pari  al
   40%, a sistemi di pagamento differito per un  periodo  appropriato
   in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso o
   del  periodo  di  detenzione  degli  strumenti  raccomandato  agli
   investitori dell'OICVM o del FIA interessato ed  e'  correttamente
   allineata al tipo di rischi connessi con l'investimento dell'OICVM
   o del FIA in questione. Il periodo di differimento non puo' essere
   inferiore a 3-5 anni, a meno che il periodo  di  detenzione  degli
   strumenti raccomandato  agli  investitori  dell'OICVM  o  del  FIA
   interessato non sia piu' breve (22), in modo che la  remunerazione
   tenga conto dell'andamento nel  tempo  dei  rischi  assunti  (c.d.
   meccanismi   di   malus).   Con   particolare   riferimento   agli
   amministratori  con  incarichi  esecutivi   (cfr.   paragrafo   3,
   categorie i e ii), nonche' alle aree aziendali con maggior profilo
   di rischio, qualora la componente variabile rappresenti un importo
   particolarmente elevato, la percentuale da differire e' almeno  il
   60%. I gestori stabiliscono i periodi di differimento  sulla  base
   di  idonei  criteri   e   ne   danno   adeguata   evidenza   nella
   documentazione sulle politiche di remunerazione  e  incentivazione
   (23). La  quota  differita  puo'  essere  corrisposta  secondo  un
   criterio pro-rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia
   almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (accrual) e
   il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno  un  anno.
   Sugli strumenti finanziari di cui al punto 3  non  possono  essere
   distribuiti dividendi  o  corrisposti  interessi  ne'  durante  il
   periodo di differimento, ne' al termine dello stesso; sulla  parte
   per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i  tassi
   di mercato. 
 
5. La componente variabile e' sottoposta a meccanismi  di  correzione
   ex post -  malus  e  claw-back  (24)  -  idonei,  tra  l'altro,  a
   riflettere i livelli di performance del gestore e  degli  OICVM  e
   dei FIA al netto dei rischi effettivamente  assunti  o  conseguiti
   (25), nonche' a tener conto dei  comportamenti  individuali  (26),
   sino  a  ridursi  significativamente  o  azzerarsi  in   caso   di
   risultati/rendimenti significativamente inferiori alle  previsioni
   o negativi (27). 
 
  Il   gestore   non   deve   compensare   le   riduzioni   derivanti
dall'applicazione dei meccanismi di correzione attribuendo o erogando
un importo maggiore di  remunerazione  variabile  rispetto  a  quello
stabilito  ex  ante;  l'aumento  della  componente  variabile   della
remunerazione  puo'  avvenire   negli   anni   successivi   solo   se
giustificato dai risultati finanziari del gestore. 
 
  L'ammontare complessivo della componente variabile,  corrisposta  o
effettivamente erogata,  e'  corrisposta  o  attribuita  solo  se  e'
sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del gestore e  degli
OICVM e dei FIA gestiti e non limita la sua capacita' di mantenere  o
raggiungere un livello di  patrimonializzazione  adeguato  ai  rischi
assunti. Esigenze  di  rafforzamento  patrimoniale  conducono  a  una
contrazione del bonus pool e/o all'applicazione dei predetti  sistemi
di malus e/o claw-back. 
 
  Il gestore assicura che il personale non si avvalga di strategie di
copertura o di assicurazioni sulla remunerazione o su  altri  aspetti
che possano alterare o  inficiare  gli  effetti  di  allineamento  al
rischio insiti nei meccanismi di remunerazione e incentivazione (28). 
 
  La  remunerazione  variabile  garantita  e'   eccezionale   ed   e'
riconosciuta  solo  in  caso  di  assunzione  di  nuovo  personale  e
limitatamente al primo anno d'impiego (29). 
 
  Retribuzioni legate alla permanenza del  personale  (es.  retention
bonus), anche se non collegate a obiettivi di performance del gestore
e degli OICVM e dei FIA,  sono  considerate  forme  di  remunerazione
variabile e come tali soggette a tutte le regole a esse applicabili. 
 
  I sistemi di incentivazione del personale e  in  particolare  delle
reti, interne ed esterne,  non  possono  basarsi  solo  su  obiettivi
commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle
relazioni  con  la  clientela,  contenimento  dei  rischi  legali   e
reputazionali, tutela  e  fidelizzazione  della  clientela,  rispetto
delle disposizioni di legge,  regolamentari  e  di  auto-  disciplina
applicabili. 
 
  Le  regole  che  precedono  non  richiedono  un  unico  schema   di
incentivazione,  ma  e'  possibile   adottare   la   soluzione   piu'
appropriata secondo le responsabili valutazioni dei competenti organi
aziendali  (30).  Possono,   ad   esempio,   realizzarsi   piani   di
incentivazione (c.d. long-term incentive plan) che si  basano  su  un
arco di  tempo  pluriennale  di  valutazione  della  performance  del
gestore e dei  fondi  (multi-year  accrual  period)  agganciati  agli
obiettivi e alla durata del piano strategico del gestore; un  periodo
lungo di valutazione della performance offre margini di flessibilita'
nella determinazione della durata e dei meccanismi  di  ex-post  risk
adjustment, nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate (31). La
disciplina ammette altresi' piani di  incentivazione  che  si  basano
invece su un periodo di valutazione (accrual) di un solo anno, e  che
quindi richiedono maggior rigore nella determinazione dei  periodi  e
dei meccanismi di correzione ex post dei rischi.  Per  questi  ultimi
piani e' comunque importante che gli obiettivi di performance annuale
del gestore e  dei  fondi  siano  strettamente  connessi  con  quelli
pluriennali contenuti nel piano strategico del gestore. 
 
7. Conclusione del rapporto di lavoro o  cessazione  dalla  carica  o
trattamenti pensionistici 
 
  La politica pensionistica e di fine del rapporto  di  lavoro  o  di
cessazione dalla carica e' in linea con la strategia  aziendale,  gli
obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del gestore e dei
fondi che gestisce. 
 
7.1. Benefici pensionistici discrezionali 
 
  I benefici pensionistici discrezionali  sono  riconosciuti  tenendo
conto della situazione economica del gestore e degli OICVM e dei  FIA
gestiti, nonche' dei rischi a lungo termine assunti dal personale. 
 
  Se il rapporto e' interrotto prima di aver maturato il  diritto  al
pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono  investiti
negli strumenti definiti  al  paragrafo  6.2,  punto  3),  tenuti  in
custodia dal gestore per un periodo  di  cinque  anni  e  soggetti  a
meccanismi di aggiustamento ex post in relazione alla performance  al
netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla  pensione,  i
benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di
strumenti definiti nel paragrafo 6.2, punto 3), e assoggettati  a  un
periodo di mantenimento (retention) di cinque anni. 
 
7.2. Golden parachute 
 
  I compensi pattuiti in  vista  o  in  occasione  della  conclusione
anticipata del rapporto di lavoro  o  per  la  cessazione  anticipata
dalla carica (cd. golden parachute) del personale piu' rilevante sono
collegati alla performance  realizzata  e  ai  rischi  assunti;  essi
costituiscono  una  forma   di   remunerazione   variabile   e   sono
assoggettati a tutte le regole previste nel paragrafo 6  (32),  quale
che sia il titolo,  la  qualificazione  giuridica  e  la  motivazione
economica per i quali vengono assegnati  (33).  Detti  compensi  sono
pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea ai sensi del
par. 5.1, tenendo conto - tra l'altro - della durata del rapporto  di
lavoro intercorso. 
 
  I  golden  parachute  sono   inclusi   nel   calcolo   dei   limiti
all'incidenza della parte variabile su quella fissa stabiliti ex ante
dal gestore ai sensi del par. 6.1  del  presente  Allegato,  relativo
all'ultimo anno di rapporto di lavoro o  permanenza  in  carica,  con
l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti: 
 
i)  in base a un patto di non concorrenza,  per  la  quota  che,  per
    ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima  annualita'
    di remunerazione fissa; 
 
ii) nell'ambito di un accordo tra  il  gestore  e  il  personale,  in
    qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia
    attuale o potenziale, se calcolati  sulla  base  di  una  formula
    predefinita  contenuta  nella  politica  di   remunerazione   del
    gestore. 
 
    Il presente paragrafo e le regole previste dal paragrafo 6 non si
applicano: 
 
    a) ai golden parachutes pattuiti in  connessione  con  operazioni
straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione  aziendale
che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni:  i)  rispondono
esclusivamente a  logiche  di  contenimento  dei  costi  aziendali  e
razionalizzazione  della  compagine  del  personale;  ii)   sono   di
ammontare non superiore a 100.000 euro; iii)  prevedono  clausole  di
claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti  fraudolenti  o
di colpa grave a danno del gestore; 
 
    b) agli incentivi  agli  esodi,  connessi  anche  con  operazioni
straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale,
e  riconosciuti  al  personale  non  rilevante,  che   congiuntamente
rispettano le seguenti condizioni:  i)  rispondono  esclusivamente  a
logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della
compagine del personale;  ii)  favoriscono  l'adesione  a  misure  di
sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per
la generalita' dei dipendenti; iii) non producono effetti  distorsivi
ex ante sui comportamenti del personale; iv)  prevedono  clausole  di
claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti  fraudolenti  o
di colpa grave a danno del gestore. 
 
8. Personale  che  svolge  anche  attivita'  diverse  dalla  gestione
collettiva del risparmio e personale di  gestori  appartenenti  a  un
gruppo bancario o di SIM 
 
  In conformita' con quanto previsto dall'articolo  32  del  presente
regolamento, la disciplina di cui  alla  Parte  4,  Titolo  III,  del
regolamento medesimo e di cui al presente Allegato si applica a tutto
il personale del gestore, anche quando addetto  alla  prestazione  di
servizi e attivita' di investimento (34). 
 
  Quando appartenente ad un gruppo bancario o di SIM, il gestore, per
la remunerazione del proprio personale che svolge attivita' per conto
di altre societa' del gruppo soggette a diverse discipline di settore
(i.e., attuative delle direttive AIFM/UCITS e/o CRD), puo': 
 
1) ricorrere  al  criterio  pro  rata.  In   questo   caso:   i)   la
   remunerazione del personale e' suddivisa in parti  che  riflettono
   ciascuna delle attivita' per le quali e' corrisposta,  in  base  a
   criteri  oggettivi  (es.  tempo  dedicato  allo   svolgimento   di
   attivita' di gestione  e  di  attivita'  bancarie,  insieme  delle
   attivita'  svolte);  ii)  ciascuna  parte  di   remunerazione   e'
   assoggettata alla relativa disciplina di settore; oppure 
 
2) applicare   all'intera    remunerazione    di    tale    personale
   (indipendentemente dalle attivita' per le quali e' corrisposta) la
   disciplina di settore ritenuta piu' efficace per il  perseguimento
   delle finalita' della disciplina, con particolare riferimento agli
   obiettivi di evitare un'inappropriata assunzione di  rischi  e  di
   allineare gli interessi del personale con quelli degli investitori
   e dei portafogli gestiti. In questo caso, l'obbligo di  pagare  in
   strumenti finanziari una  quota  di  remunerazione  variabile  del
   personale piu' rilevante per il gestore  e'  comunque  assolto  in
   conformita' con il par. 6.2, punto 3 (35). 
 
  Il gestore definisce  con  chiarezza  nelle  proprie  politiche  di
remunerazione  l'opzione  utilizzata  e  le  ragioni   della   scelta
effettuata, con particolare riguardo all'efficacia  della  disciplina
di settore prescelta. 
 
  In ogni caso, il gestore che appartiene a un gruppo bancario  o  di
SIM, per i profili di propria competenza: contribuisce al processo di
elaborazione  della  politica  di  remunerazione   e   incentivazione
predisposta  dalla   societa'   capogruppo;   fornisce   supporto   a
quest'ultima  per  la  corretta  identificazione  dei  soggetti   che
assumono rischi rilevanti per il gruppo; tiene  opportunamente  conto
degli indirizzi della  societa'  capogruppo  nell'elaborazione  della
propria politica di remunerazione e incentivazione (36). 
 
9. Obblighi di informativa al personale 
 
  Il personale del gestore ha accesso, oltre  che  alle  informazioni
fornite agli investitori nella relazione di gestione dell'OICVM o del
FIA (37), ai  criteri  che  verranno  impiegati  per  determinare  la
remunerazione.  Il   processo   di   valutazione   e'   adeguatamente
documentato e trasparente per il personale  interessato.  Il  gestore
puo' non fornire  al  personale  informazioni  attinenti  ad  aspetti
quantitativi riservati.". 
    
(1) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo  5  del  Regolamento  (UE)
    2019/2088, i gestori sono tenuti a includere nelle loro politiche
    di remunerazione informazioni sull'integrazione dei rischi ESG  e
    a pubblicare queste informazioni sui loro siti web.

(2) Nella nozione di remunerazione non rientra  invece  la  quota  di
    utile pro rata attribuita ai membri del personale in  ragione  di
    eventuali investimenti da questi effettuati nell'OICVM o nel FIA,
    purche' proporzionale all'effettiva percentuale di partecipazione
    all'OICVM o FIA e non  superiore  al  ritorno  riconosciuto  agli
    altri  investitori.   Per   una   corretta   applicazione   della
    disciplina,  i  gestori  devono  quindi  essere   in   grado   di
    individuare chiaramente le quote di utile che eccedono  l  'utile
    pro rata degli investimenti e che  si  configurano  come  carried
    interest. Le presenti disposizioni perseguono  esclusivamente  le
    finalita' previste dal Testo Unico della Finanza; in particolare,
    l'identificazione   del   carried    interest    e'    funzionale
    all'applicazione delle  regole  sui  compensi,  per  la  sana  ed
    efficace gestione dei rischi nei gestori di OICVM e di FIA.

(3) Ad esempio, il  contratto  dovrebbe  ricomprendere  espressamente
    nella nozione di remunerazione,  soggetta  quindi  alla  presente
    disciplina, tutti i pagamenti eseguiti  a  favore  del  personale
    piu' rilevante del soggetto delegato a  titolo  di  compenso  per
    l'esecuzione delle attivita' di gestione  del  portafoglio  o  di
    gestione del rischio per conto del gestore.

(4) Si  fa  riferimento   alle   funzioni   di   revisione   interna,
    conformita', gestione dei rischi.

(5) Per valutare la rilevanza dell'incidenza sul profilo  di  rischio
    del gestore o dei suoi OICVM e FIA, e' opportuno che  il  gestore
    tenga conto delle mansioni e delle responsabilita' del personale;
    ad esempio, possono esserci casi di personale che non  percepisce
    una remunerazione complessiva elevata,  ma  che  ha  comunque  un
    impatto rilevante sul profilo di  rischio  del  gestore  o  degli
    OICVM e dei FIA gestiti in forza  delle  particolari  mansioni  o
    responsabilita'   affidategli.    I    membri    del    personale
    amministrativo o gli addetti al supporto logistico che,  data  la
    natura delle loro mansioni, non hanno alcun collegamento  con  il
    profilo di rischio del gestore  o  degli  OICVM  e  dei  FIA  non
    dovrebbero essere considerati soggetti che assumono  il  rischio.
    Tuttavia,  tale  esclusione  si  applica  soltanto  al  personale
    diverso da amministratori e DG, che devono essere inclusi tra  il
    personale  piu'  rilevante.  Ai  fini  dell'identificazione   del
    "personale piu' rilevante" rileva, tra l'altro,  quanto  indicato
    nei paragrafi 19 e 20 delle linee guida dell'ESMA  di  attuazione
    della UCITS.

(6) Rilevano, in particolare: la tipologia, il numero e le dimensioni
    degli OICVM e dei FIA gestiti e le altre attivita'  eventualmente
    svolte (es. gestioni di portafogli, gestione di fondi  pensione);
    l'ammontare delle masse eventualmente  gestite  in  delega  o  in
    convenzione; la circostanza che il gestore abbia  azioni  quotate
    su  un  mercato  regolamentato  italiano  o  estero  o  che   sia
    controllato da una societa' con  azioni  quotate  su  un  mercato
    regolamentato  italiano  o  estero;  la  prossimita'  ai  livelli
    dimensionali  dei  gestori  significativi  (quanto  maggiore   e'
    l'ammontare del patrimonio gestito, tanto  piu'  stringente  deve
    essere l'osservanza dell'intera disciplina); gli ulteriori indici
    di proporzionalita' individuati nei paragrafi 29 e 30 delle linee
    guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 25 e  26
    delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

(7) Le gestioni conferite in delega o in convenzione sono incluse nel
    calcolo del patrimonio netto  gestito  del  gestore  delegante  o
    conferente; quelle effettuate in  delega  o  in  convenzione  non
    rilevano invece ai fini del calcolo del patrimonio netto  gestito
    del  gestore  delegato  o  conferitario,  fermo  restando  quanto
    previsto dalla nota 6.

(8) Il criterio di proporzionalita' trova applicazione per i soggetti
    che non sono univocamente identificati nel paragrafo 3, quali  ad
    esempio i responsabili delle "principali"  funzioni  aziendali  o
    aree geografiche.

(9) In relazione alle previsioni del codice civile  e  del  TUF,  nel
    sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio  di
    sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione
    relative  ai  dipendenti  o  ai  collaboratori  non  legati  alla
    societa' da rapporti di  lavoro  subordinato;  (ii)  per  i  soli
    gestori non quotati (ne' emittenti strumenti  finanziari  diffusi
    tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del  TUF),  l'approvazione
    dei  piani  di  compensi  basati  su  strumenti  finanziari   per
    dipendenti o collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti
    di lavoro subordinato.

(10) Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile
     al   consiglio    di    sorveglianza    ai    sensi    dell'art.
     2409-quaterdecies, comma 1, c.c.

(11) Ad   esempio:   amministratori    con    incarichi    esecutivi,
     amministratori con particolari incarichi, altri  amministratori,
     DG,  organi  con  funzioni  di  controllo,  responsabili   delle
     funzioni  di  controllo  interno  e  dirigente   preposto   alla
     redazione dei documenti contabili societari, altri risk takers.

(12) Per individuare  i  casi  in  cui  e'  necessario  istituire  il
     comitato  remunerazioni  rilevano,  tra   l'altro,   i   criteri
     individuati nei paragrafi 54 e 55 delle linee guida dell'ESMA di
     attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 56 e 57 delle linee  guida
     dell'ESMA  di  attuazione  della  UCITS.  L'istituzione  di   un
     comitato   remunerazioni   nei   gestori   diversi   da   quelli
     significativi e' considerata come una buona prassi.

(13) E' opportuno che un  numero  adeguato  di  membri  del  comitato
     remunerazioni possegga conoscenze ed esperienza professionale in
     materia di gestione dei rischi  e  attivita'  di  controllo.  Il
     comitato remunerazioni si avvale, ove  opportuno,  del  supporto
     del risk manager e di  esperti  esterni  per  assicurare  che  i
     sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener
     conto di tutti i rischi assunti dal gestore, secondo metodologie
     coerenti con quelle che il gestore adotta per  la  gestione  dei
     rischi a fini regolamentari e interni. I componenti  dell'organo
     con funzione di gestione non devono prendere parte alle riunioni
     del comitato quando si discute della loro remunerazione.

(14) Cfr. nota 13.

(15) Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la
     componente  fissa  e  quella  variabile   sono:   il   tipo   di
     investimento dell'OICVM  o  FIA;  la  qualita'  dei  sistemi  di
     misurazione della performance e di correzione per i  rischi;  le
     mansioni  e  livello  gerarchico  del   personale;   i   livelli
     complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che  per  il
     personale la cui attivita' non incide sul profilo di rischio del
     gestore, la remunerazione  possa  essere  tutta  o  quasi  tutta
     fissa.

(16) Nel rapporto tra la componente variabile e  quella  fissa  della
     remunerazione non sono incluse le parti di utile di un  OICVM  o
     di un FIA percepite dal personale per la gestione  dell'OICVM  o
     del FIA stesso (carried interest).

(17) Le politiche di  remunerazione  esplicitano  gli  indicatori  di
     performance del  gestore  e  degli  OICVM  e  dei  FIA  gestiti,
     indicando le soglie target di  raggiungimento  degli  stessi.  A
     titolo  esemplificativo  possono  essere  considerati  parametri
     quantitativi  idonei:  i)  con  riferimento   al   gestore,   il
     conseguimento dell'utile stabilito a budget  e  il  rispetto  di
     requisiti prudenziali superiori di  una  percentuale  ai  minimi
     regolamentari; ii) con riferimento agli OICVM e ai FIA  gestiti,
     il tasso di rendimento interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa,
     i rendimenti assoluti e relativi, l'indice di  Sharpe  e  attivi
     raccolti. Si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato
     delle azioni o loro rendimento totale  non  sono  sufficienti  a
     incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non
     breve.

(18) Con  riferimento  alla  remunerazione  variabile   relativa   al
     servizio di gestione di portafogli, il  periodo  di  valutazione
     della  performance  e'  almeno   annuale   e,   preferibilmente,
     pluriennale.

(19) Per il personale piu' rilevante addetto a forme di gestione  del
     risparmio che non hanno ad oggetto OICVM e/o FIA, gli  strumenti
     finanziari  utilizzati  per  il   pagamento   di   parte   della
     remunerazione variabile riflettono i  risultati  raggiunti  e  i
     rischi assunti nello svolgimento dell'attivita'. Ad esempio, per
     la remunerazione  percepita  dal  personale  in  relazione  alla
     prestazione del servizio di gestione di portafogli,  il  gestore
     puo' - fermo il rispetto delle altre disposizioni applicabili  e
     in particolare dei principi stabiliti nel  presente  punto  3  -
     prevedere  la  corresponsione  di  strumenti  non  monetari  che
     riflettano l'andamento delle attivita' del  portafoglio  gestito
     (al riguardo si richiama il  paragrafo  136  delle  linee  guida
     dell'ESMA di attuazione della UCITS).

(20) Ad  esempio,  se  il  personale  assume  rischi  prevalentemente
     inerenti alla gestione di specifici OICVM, la sua  remunerazione
     variabile dovra' essere corrisposta prevalentemente in  quote  o
     azioni di tali OICVM, salvo che risulti, sulla base di  elementi
     oggettivi, che da cio' puo' derivare un incentivo all'assunzione
     di rischi eccessivi.

(21) La durata del periodo di retention puo' variare, ad esempio,  in
     relazione a: la durata media degli OICVM e dei FIA; le posizioni
     gerarchiche e i sistemi  di  limiti  all'assunzione  dei  rischi
     nelle diverse aree e nella gestione dei  diversi  OICVM  e  FIA;
     l'ammontare  della  remunerazione  variabile;  la   qualita'   e
     l'accuratezza dei meccanismi  di  ex-ante  risk-adjustment  (es.
     orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione degli
     indicatori di riferimento,  capacita'  di  incorporare  anche  i
     rischi meno probabili o estremi).

(22) Per rispettare  quanto  indicato  nel  testo,  la  remunerazione
     variabile  deve  essere  soggetta  a  meccanismi  di  correzione
     ex-post per  i  rischi  (c.d.  malus)  ad  esito  dei  quali  si
     determina l'ammontare da corrispondere, in via quindi differita,
     al personale. Si richiama il contenuto delle note 24  e  25  per
     quanto riguarda i meccanismi idonei di correzione per i rischi.

(23) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri gia'  indicati  per
     la determinazione del periodo di retention (cfr. nota 21).

(24) I sistemi di "malus" sono  meccanismi  che  operano  durante  il
     periodo   di   differimento,   quindi    prima    dell'effettiva
     corresponsione  del  compenso,  per   effetto   dei   quali   la
     remunerazione variabile maturata puo' ridursi in relazione  alla
     dinamica dei risultati corretti per  i  rischi,  ai  livelli  di
     capitale, a  obiettivi  di  compliance  etc.  Per  claw-back  si
     intende invece la restituzione di un  compenso  gia'  pagato  al
     personale. Le clausole di claw-back  possono  riguardare  sia  i
     pagamenti up- front sia quelli oggetto di differimento.

(25) Non sono sufficienti meccanismi  di  correzione  che  potrebbero
     incorporare  il  rischio  e  la  performance  in  modo  soltanto
     automatico  e  implicito  nello   strumento   di   remunerazione
     utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei  prezzi  di
     mercato).

(26) Sono soggetti a claw-back almeno gli incentivi riconosciuti  e/o
     pagati  ai  soggetti  che  abbiano  determinato  o  concorso   a
     determinare:  comportamenti  da  cui  e'  derivata  una  perdita
     significativa per il gestore; violazioni degli obblighi  imposti
     ai sensi  dell'articolo  13  o,  quando  il  soggetto  e'  parte
     interessata, dell'articolo 6, commi  2-octies  e  2-novies,  del
     TUF,  o  degli  obblighi   in   materia   di   remunerazione   e
     incentivazione; comportamenti fraudolenti o  di  colpa  grave  a
     danno del gestore.

(27) Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei  paragrafi  151  e  152
     delle linee guida  dell'ESMA  di  attuazione  dell'AIFMD  e  nei
     paragrafi da 151 a 154 delle linee guida dell'ESMA di attuazione
     della UCITS.

(28) Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi da  90  a  92
     delle linee guida  dell'ESMA  di  attuazione  dell'AIFMD  e  nei
     paragrafi da 92 a 94 delle linee guida dell'ESMA  di  attuazione
     della UCITS.

(29) Nel divieto ricadono  varie  forme  di  remunerazione  variabile
     garantita  nella  prassi  identificate  come  "welcome   bonus",
     "sign-on bonus", "minimum bonus" etc.

(30) A titolo esemplificativo, le condizioni  relative  all'effettivo
     allineamento con i rischi, al  riconoscimento  e  all'erogazione
     della  remunerazione  variabile  al  personale  piu'   rilevante
     incaricato della gestione di un fondo nel rispetto  delle  sopra
     indicate  condizioni  si  ritengono  soddisfatte   quando   ogni
     eventuale remunerazione variabile a) puo' essere percepita  solo
     dopo che il gestore abbia restituito agli investitori del  fondo
     l'investimento iniziale e il rendimento minimo pattuito e b)  e'
     soggetta  a  meccanismi  di  correzione  ex  post  (ad  esempio,
     claw-back) sino al momento della liquidazione del fondo.

(31) Ad esempio, per le figure apicali di un  gestore  significativo,
     in presenza di un periodo di valutazione pluriennale  (accrual),
     quello di differimento puo' attestarsi sul minimo di tre anni.

(32) A titolo esemplificativo,  i  golden  parachute  devono  essere:
     collegati  a  indicatori   quali-quantitativi   che   riflettano
     risultati  effettivi  e  duraturi;  corrisposti  in   parte   in
     strumenti finanziari  assoggettati  a  un'adeguata  politica  di
     retention; suddivisi in  una  quota  up-front  e  in  una  quota
     differita per un congruo periodo di tempo; soggetti  a  tutti  i
     meccanismi di correzione ex post (malus e claw back).

(33) Rientrano  tra  i  golden  parachute  anche:  i)   gli   importi
     riconosciuti a titolo di  patto  di  non  concorrenza;  ii)  gli
     importi  riconosciuti  nell'ambito  di   un   accordo   per   la
     composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque
     sia la sede in cui esso viene raggiunto;  iii)  l'indennita'  di
     mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato
     secondo  quanto  stabilito  dalla  legge.  Le   previsioni   del
     paragrafo 7.2 non  si  applicano  agli  importi  riconosciuti  a
     titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non  eccede
     l'ultima annualita' di remunerazione fissa.

(34) Resta fermo il rispetto delle regole  eventualmente  applicabili
     in relazione alla prestazione  di  servizi  accessori  ai  sensi
     degli articoli 6(3) della UCITS e 6(4) della AIFMD, ivi comprese
     quelle recate dalla direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalle
     Guidelines on remuneration policies and practices under MiFID.

(35) Cfr. par. 32 delle linee guida dell'ESMA.

(36) Si richiama la necessita'  di  assicurare  che,  in  aggiunta  a
     quanto richiesto dal paragrafo 6,  punto  3),  una  parte  della
     remunerazione variabile del personale del gestore sia  collegata
     con i rischi assunti per il  gruppo,  nonche'  con  i  risultati
     economici  e   la   situazione   patrimoniale   finanziaria   di
     quest'ultimo.

(37) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione  collettiva
     del risparmio, che disciplina, tra l'altro, il  contenuto  delle
     informazioni in  materia  di  remunerazioni  che  devono  essere
     fornite nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA.