(Regolamento-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
                     (Modifiche all'Allegato 4) 
 
1. L'Allegato 4 e' sostituito dal seguente: 
 
"I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti  in
linea con il principio di proporzionalita'. 
 
Essi sono strutturati  in  modo  da  garantire  che  le  segnalazioni
vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso  canali  specifici,
autonomi e indipendenti che differiscono  dalle  ordinarie  linee  di
reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono
canali alternativi a disposizione del segnalante cosi' da  assicurare
che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione
della  segnalazione  non   sia   gerarchicamente   o   funzionalmente
subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso  stesso
il presunto responsabile della violazione e non abbia  un  potenziale
interesse  correlato  alla  segnalazione   tale   da   comprometterne
l'imparzialita' e l'indipendenza di giudizio. 
 
Per effettuare la segnalazione, non e' necessario che  il  segnalante
disponga di  prove  della  violazione;  tuttavia,  deve  disporre  di
informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere
ragionevole l'invio. 
 
I soggetti preposti alla  ricezione,  all'esame  e  alla  valutazione
delle  segnalazioni  non  partecipano  all'adozione  degli  eventuali
provvedimenti decisionali, che sono  rimessi  alle  funzioni  o  agli
organi aziendali competenti. 
 
E' nominato un responsabile dei sistemi interni  di  segnalazione  il
quale assicura il corretto svolgimento del procedimento  e  riferisce
direttamente e senza indugio agli organi  aziendali  le  informazioni
oggetto di segnalazione,  ove  rilevanti  (1).  Il  responsabile  dei
sistemi interni di segnalazione  tiene  un  apposito  registro  delle
segnalazioni. 
 
Anche per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 4-undecies
del  TUF,  i  sistemi  interni  di  segnalazione   delle   violazioni
assicurano adeguati livelli di  confidenzialita'  delle  informazioni
fornite nell'ambito della segnalazione. 
 
Il  presunto   responsabile   della   violazione   e'   tutelato   da
ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso  in  cui
dal  procedimento  di  segnalazione   non   emergano   elementi   che
giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti (2). 
 
Le  procedure  relative  ai  sistemi  interni  di  segnalazione  sono
formalizzate e accessibili a tutto il personale; esse indicano: 
 
 
  a) i soggetti che, in conformita' a quanto  disposto  dell'articolo
     1, comma 1, lettera i-ter, TUF, possono  fare  una  segnalazione
     (3); 
 
  b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto  di  segnalazione,
     nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-undecies,  comma
     1, TUF; 
 
  c) le modalita' per le segnalazioni delle presunte violazioni  e  i
     soggetti preposti alla loro ricezione; 
 
  d) il procedimento da avviare  a  seguito  della  segnalazione;  in
     questo ambito sono indicati,  almeno,  i  tempi  e  le  fasi  di
     svolgimento del procedimento, i soggetti coinvolti,  le  ipotesi
     in cui il responsabile dei sistemi interni  di  segnalazione  e'
     tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi  aziendali;
     quando richiesto dal  segnalante,  le  informazioni  oggetto  di
     segnalazione sono portate a conoscenza  degli  organi  aziendali
     assicurando l'anonimato del segnalante; 
 
  e) le modalita' attraverso cui al segnalante e'  fornita  conferma,
     ove possibile, del ricevimento della segnalazione; 
 
  f) le modalita' attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto
     segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento; 
 
  g) l'obbligo per il soggetto segnalante  di  dichiarare  se  ha  un
     interesse privato collegato alla segnalazione; 
 
  h) quando il segnalante e'  corresponsabile  delle  violazioni,  un
     trattamento privilegiato per quest'ultimo  rispetto  agli  altri
     corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. 
 
Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e  favorire
la diffusione di una cultura  della  legalita',  sono  illustrati  al
personale in maniera chiara, precisa e completa  il  procedimento  di
segnalazione interno, i presidi posti a garanzia  della  riservatezza
dei dati personali del segnalante e del presunto  responsabile  della
violazione. Il personale e' avvertito che le  disposizioni  di  legge
europee e nazionali in materia di protezione dei dati  personali  che
regolano l'accesso ai dati personali  non  trovano  applicazione  con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per  la
difesa del segnalato. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei
dati personali, il responsabile dei sistemi interni  di  segnalazione
redige una relazione annuale sul corretto funzionamento  dei  sistemi
interni di segnalazione, contenente le informazioni  aggregate  sulle
risultanze  dell'attivita'  svolta  a  seguito   delle   segnalazioni
ricevute; la relazione e' approvata dagli organi aziendali e messa  a
disposizione del personale. 
 
Le attivita' di ricezione, esame  e  valutazione  delle  segnalazioni
possono  essere  esternalizzate  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia  di  esternalizzazione.  In  caso  di  esternalizzazione,  il
fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di
segnalazione.". 
    
(1) Il responsabile dei sistemi interni di  segnalazione,  in  linea
     con il principio di proporzionalita', puo' direttamente  gestire
     le fasi di ricezione, esame e valutazione  del  procedimento  di
     segnalazione.

(2) In  caso  di  adozione  di  provvedimenti  nei   confronti   del
     responsabile della violazione, costui dovra' essere tutelato  da
     eventuali  effetti  negativi  diversi  da  quelli  previsti  dai
     provvedimenti adottati.

(3) Le   procedure   possono   prevedere   che    le    informazioni
     sull'identita' del segnalante siano trattate in forma anonima.