Articolo 7 (Modifiche all'Allegato 4) 1. L'Allegato 4 e' sostituito dal seguente: "I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti in linea con il principio di proporzionalita'. Essi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante cosi' da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialita' e l'indipendenza di giudizio. Per effettuare la segnalazione, non e' necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio. I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti. E' nominato un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti (1). Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione tiene un apposito registro delle segnalazioni. Anche per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 4-undecies del TUF, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni assicurano adeguati livelli di confidenzialita' delle informazioni fornite nell'ambito della segnalazione. Il presunto responsabile della violazione e' tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti (2). Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione sono formalizzate e accessibili a tutto il personale; esse indicano: a) i soggetti che, in conformita' a quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera i-ter, TUF, possono fare una segnalazione (3); b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-undecies, comma 1, TUF; c) le modalita' per le segnalazioni delle presunte violazioni e i soggetti preposti alla loro ricezione; d) il procedimento da avviare a seguito della segnalazione; in questo ambito sono indicati, almeno, i tempi e le fasi di svolgimento del procedimento, i soggetti coinvolti, le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e' tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali; quando richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione sono portate a conoscenza degli organi aziendali assicurando l'anonimato del segnalante; e) le modalita' attraverso cui al segnalante e' fornita conferma, ove possibile, del ricevimento della segnalazione; f) le modalita' attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento; g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione; h) quando il segnalante e' corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalita', sono illustrati al personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno, i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il personale e' avvertito che le disposizioni di legge europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali che regolano l'accesso ai dati personali non trovano applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attivita' svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; la relazione e' approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale. Le attivita' di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni possono essere esternalizzate nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione. In caso di esternalizzazione, il fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di segnalazione.". (1) Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalita', puo' direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione. (2) In caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, costui dovra' essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati. (3) Le procedure possono prevedere che le informazioni sull'identita' del segnalante siano trattate in forma anonima.