(Regolamento-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                    (Inserimento dell'Allegato 5) 
 
1. Dopo l'Allegato 4 e' inserito il seguente Allegato: 
 
                             "ALLEGATO 5 
 
Politiche e prassi di remunerazione e  incentivazione  delle  SIM  di
                              classe 2 
 
Premessa 
 
  La disciplina sulle politiche e sulle  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione delle SIM contenuta nella Parte 2, Titolo  IV,  e  nel
presente allegato e' emanata  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
lettera c- bis), numero 2), del TUF, da'  attuazione  alla  direttiva
(UE) 2019/2034 (IFD) e tiene conto degli  orientamenti  elaborati  in
sede europea, tra cui le linee guida dell'EBA del 22 novembre 2021 in
materia di politiche di remunerazione a  norma  della  direttiva  IFD
(Guidelines   on   sound   remuneration   policies   under   IFD    -
EBA/GL/2021/13). Vengono altresi' in rilievo il Regolamento  delegato
(UE) del 13 agosto 2021, n. 2154, che specifica  i  criteri  adeguati
per  individuare  le  categorie  di  personale   le   cui   attivita'
professionali hanno un impatto sostanziale  sul  profilo  di  rischio
delle  SIM  o  delle  attivita'  che  esse  gestiscono,  nonche'   il
Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2155, che  specifica
le categorie di  strumenti  che  rispecchiano  in  modo  adeguato  la
qualita' del credito delle SIM in situazione di continuita' aziendale
e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere  utilizzati
ai fini della remunerazione variabile. 
 
  La disciplina  dell'Unione  Europea  cui  si  da'  attuazione  reca
principi e criteri specifici a cui le SIM si  attengono  al  fine  di
assicurare: una sana ed efficace gestione dei rischi; la coerenza dei
sistemi di remunerazione  e  incentivazione  con  la  strategia,  gli
obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di  finanza
sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei  fattori  ambientali,
sociali e di governance  (ESG)  (1);  l'orientamento  al  medio-lungo
termine delle decisioni di  investimento;  la  compatibilita'  con  i
livelli  di  capitale  e  liquidita';  il   rispetto   delle   regole
applicabili; la prevenzione di possibili conflitti di  interesse;  la
neutralita' rispetto al genere del personale. 
 
  La disciplina dettata dalla Parte 2,  Titolo  IV,  e  dal  presente
allegato si applica alle SIM, alle societa' capogruppo di  un  gruppo
di SIM (2) e, in quanto  compatibile,  alle  succursali  italiane  di
imprese di investimento di paesi terzi (3). 
 
  I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale  (incluse
le reti, sia interne sia esterne) sono  disegnati  in  modo  tale  da
favorire il rispetto  del  complesso  delle  disposizioni  di  legge,
regolamentari e statutarie, nonche' di eventuali codici  etici  o  di
condotta applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM.  Essi  non  possono
basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono  essere  ispirati  a
criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento
dei rischi legali e reputazionali,  neutralita'  rispetto  al  genere
secondo quanto previsto nel  paragrafo  5,  tutela  e  fidelizzazione
della  clientela,  rispetto  delle  disposizioni  di  auto-disciplina
eventualmente  applicabili.  Si  richiamano,   in   particolare,   le
disposizioni in materia di antiriciclaggio, nonche' quelle in materia
di conflitti di interesse e di  condotta  contenute  nel  Regolamento
delegato (UE) 2017/565 e nella disciplina adottata  dalla  Consob  in
attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID2) e  delle  linee  guida
dell'ESMA su politiche e prassi retributive. 
 
  Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti  delle  presenti
disposizioni, le SIM assicurano che  il  proprio  personale  non  sia
remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici  tramite  veicoli,
strumenti o modalita' comunque elusive delle  presenti  disposizioni,
con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali  e  filiazioni
estere  (ovunque  insediate)  (4).  Le  SIM  richiedono  al   proprio
personale, attraverso specifiche pattuizioni,  di  non  avvalersi  di
strategie  di  copertura   personale   o   di   assicurazioni   sulla
retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare  gli
effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi. 
 
1. Nozione di remunerazione 
 
  Si considera "remunerazione" ogni forma di pagamento  o  beneficio,
incluse   eventuali   componenti   accessorie   (c.d.    allowances),
corrisposto al personale, direttamente o indirettamente, in contanti,
strumenti finanziari o servizi o beni in natura (fringe benefits), in
cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi  professionali  resi
alla SIM o ad altre societa' del gruppo di SIM. 
 
  Per "remunerazione fissa" si intende la remunerazione che ha natura
stabile e irrevocabile,  determinata  e  corrisposta  sulla  base  di
criteri prestabiliti e non discrezionali - quali, in  particolare,  i
livelli   di   esperienza   professionale   e   di    responsabilita'
organizzativa - che non creano incentivi all'assunzione di  rischi  e
non dipendono dalle performance. 
 
  Per "remunerazione variabile" si intende ogni pagamento o beneficio
che dipende dalla performance sostenibile e corretta per il  rischio,
comunque misurata, o da altri parametri (es. periodo di  permanenza).
Sono  esclusi  il  trattamento  di  fine  rapporto  stabilito   dalla
normativa generale in tema di rapporti di lavoro  e  l'indennita'  di
mancato preavviso, quando il loro ammontare  e'  determinato  secondo
quanto stabilito dalla legge e nei  limiti  da  essa  previsti.  Sono
remunerazione  variabile  anche:i)  i   "carried   interests",   come
qualificati nell'Allegato 2 del presente Regolamento; ii) i "benefici
pensionistici discrezionali", intendendo per tali quelli accordati  a
una persona o a gruppi limitati di personale, su base  individuale  e
discrezionale, esclusi  i  diritti  maturati  ai  sensi  del  sistema
pensionistico adottato dall'ente per la  generalita'  del  personale;
iii) gli importi pattuiti tra la SIM e il personale  in  vista  o  in
occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o  per
la cessazione anticipata dalla carica, indipendentemente dal  titolo,
dalla qualificazione giuridica e dalla motivazione  economica  per  i
quali sono riconosciuti; iv) ogni altra forma  di  remunerazione  che
non sia univocamente qualificabile come remunerazione fissa. 
 
  Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere  esclusi  i
pagamenti o benefici marginali, accordati al personale  su  base  non
discrezionale, che rientrano in una politica generale della SIM e che
non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione  o  al
controllo dei rischi. 
 
2. Nozione di personale 
 
  Si considerano "personale": i componenti degli organi con  funzione
di supervisione strategica, gestione  e  controllo;  i  dipendenti  e
collaboratori della SIM; gli addetti alle reti distributive esterne. 
 
3. Identificazione del personale piu' rilevante 
 
  Per identificare il personale piu' rilevante, le SIM  applicano  il
Regolamento delegato (UE)  del  13  agosto  2021,  n.  2154.  Le  SIM
individuano e applicano criteri aggiuntivi  a  quelli  stabiliti  nel
citato Regolamento delegato, se necessario per identificare ulteriori
soggetti le cui attivita' professionali hanno  un  impatto  rilevante
sul profilo di rischio della SIM o delle attivita' che essa gestisce. 
 
  Il processo di identificazione  del  personale  piu'  rilevante  e'
svolto annualmente da tutte  le  SIM,  indipendentemente  dal  regime
applicabile  al  proprio  personale  piu'  rilevante  ai  sensi   del
paragrafo  4;  questo  processo  consente,   infatti,   di   graduare
l'applicazione  dell'intera  disciplina  in  funzione  dell'effettiva
capacita' delle singole figure aziendali di incidere sul  profilo  di
rischio della SIM o delle attivita' che essa gestisce. Il processo di
identificazione del personale piu' rilevante e' condotto anche  dalle
succursali italiane di imprese di investimento di  paesi  terzi,  che
informano la societa' capogruppo degli esiti del processo svolto. 
 
  Nel caso di gruppi di SIM, la societa' capogruppo applica il citato
Regolamento delegato per identificare il personale piu' rilevante per
il gruppo avendo riguardo a tutte le societa' del gruppo, siano  esse
assoggettate o no alla presente disciplina su base individuale.  Essa
assicura  altresi'  la   complessiva   coerenza   del   processo   di
identificazione per l'intero gruppo nonche' il coordinamento  tra  le
presenti disposizioni e le altre regole eventualmente  applicabili  a
ciascuna societa', anche in  ragione  del  settore  di  appartenenza,
tenendo conto degli esiti della valutazione  condotta  dalle  singole
componenti  del  gruppo  che  sono  tenute  a  effettuarla  su   base
individuale. 
 
  Le societa' del  gruppo  partecipano  attivamente  al  processo  di
identificazione del personale piu' rilevante per il  gruppo  condotto
dalla societa' capogruppo, forniscono a quest'ultima le  informazioni
necessarie e si attengono alle indicazioni ricevute. 
 
  Le  SIM  si  dotano  di  una  politica  relativa  al  processo   di
identificazione  del  personale  piu'  rilevante,  che  forma   parte
integrante della  politica  di  remunerazione  e  incentivazione.  La
politica sul processo di identificazione del personale piu' rilevante
definisce  almeno:  i  criteri  e   le   procedure   utilizzati   per
l'identificazione del personale piu' rilevante, ivi  compresi  quelli
per la determinazione dell'esercizio finanziario di  riferimento  per
il calcolo della remunerazione variabile (5) e quelli per l'eventuale
esclusione ai sensi del paragrafo 3.1; le  modalita'  di  valutazione
del personale;  il  ruolo  svolto  dagli  organi  societari  e  dalle
funzioni aziendali competenti per l'elaborazione, il  monitoraggio  e
il riesame del processo di identificazione. 
 
  Gli esiti  del  processo  di  identificazione  del  personale  piu'
rilevante sono opportunamente motivati e  formalizzati  e  contengono
almeno le seguenti informazioni: il numero del personale identificato
come personale piu' rilevante, ivi compreso il  numero  dei  soggetti
identificati  per  la  prima  volta;  i  nomi  o  gli  identificativi
individuali, i ruoli e  le  responsabilita'  di  tale  personale;  un
confronto con gli esiti del  processo  di  identificazione  dell'anno
precedente.  Le  medesime  informazioni   riguardano   il   personale
eventualmente escluso e quello per il quale e' stata presentata o  si
intende presentare una istanza di esclusione, ai sensi del  paragrafo
3.1. 
 
3.1 Esclusione del personale piu' rilevante 
 
  Qualora  le  SIM  ritengano  che  il  personale   identificato   in
attuazione dell'articolo  4,  paragrafo  1,  punti  (a)  e  (b),  del
Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 ("criteri quantitativi") possa
non  essere  considerato  come  personale  piu'  rilevante  (6),   in
conformita' con  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,  esse  si
attengono a quanto segue. 
 
  Tempestivamente, e in ogni  caso  entro  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio precedente, le  SIM  presentano  alla  Banca  d'Italia
l'istanza  di  autorizzazione  preventiva  di  cui  all'articolo   4,
paragrafo 4,  del  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2154/2021  (i.e.,
autorizzazione per le esclusioni  che  riguardano  il  personale  con
importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000  euro
oppure, per le SIM con personale  superiore  alle  1.000  unita',  il
personale  che  rientra  nello  0.3%  del  personale  cui  e'   stata
attribuita la remunerazione complessiva piu' elevata  nel  precedente
esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario).  La
Banca d'Italia si  pronuncia  entro  3  mesi  dalla  ricezione  della
documentazione completa. 
 
  L'autorizzazione ha durata annuale e riguarda l'anno  successivo  a
quello in cui l'istanza e' presentata, ad eccezione delle  esclusioni
autorizzate per la prima volta, che si estendono  anche  all'anno  in
cui l'istanza e' presentata. 
 
  L'istanza di autorizzazione puo'  riguardare  cumulativamente  piu'
membri del personale o categorie di personale la  cui  esclusione  si
fonda su medesimi presupposti, a  condizione  che  siano  chiaramente
identificabili i soggetti per i quali e' richiesta l'esclusione e sia
garantito lo stesso livello di informazioni richiesto  ai  sensi  del
presente paragrafo. 
 
  Le istanze di  autorizzazione  per  le  esclusioni  riguardanti  il
personale al  quale  e'  riconosciuto  un  importo  di  remunerazione
complessiva pari o superiore a 1 milione di euro  (cfr.  articolo  4,
paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021) sono in ogni
caso presentate individualmente per ogni singolo membro del personale
(7). 
 
4. Principio di proporzionalita' 
 
  In applicazione del criterio di proporzionalita', le SIM  osservano
le  presenti  disposizioni  con  modalita'  appropriate   alla   loro
dimensione  e  organizzazione  interna,  nonche'  alla  natura,  alla
portata e alla complessita' dei  rischi  connaturati  al  modello  di
business e alle attivita' svolte (8). 
 
  La disciplina dettata dalla Parte 2,  Titolo  IV,  e  dal  presente
allegato si applica a tutto il personale, come definito nel paragrafo
2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 8.2, punti  3  e
4, 9.1 e 9.2, che si applicano al solo personale piu'  rilevante.  Le
regole di maggior dettaglio previste nei paragrafi 8.2, punti 3 e  4,
e 9.1 non si applicano in ogni caso al personale piu' rilevante delle
SIM diverse da quelle significative (9) (10), ne' al  personale  piu'
rilevante la cui remunerazione variabile annua non superi 50.000 euro
e non rappresenti piu' di un quarto della remunerazione totale  annua
(11). 
 
  Le  scelte  che  le  SIM  operano  avvalendosi  del  principio   di
proporzionalita'  sono   opportunamente   motivate   e   formalizzate
nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta  all'assemblea
dei soci ai sensi del paragrafo 7. 
 
5. Neutralita' delle politiche di remunerazione rispetto al genere 
 
  Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere  del
personale e contribuiscono a perseguire la completa  parita'  tra  il
personale. Esse assicurano, a parita' di  attivita'  svolta,  che  il
personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di
condizioni per il suo riconoscimento e pagamento,  in  attuazione  di
quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA in materia  di  politiche
di remunerazione (in particolare paragrafi 23-27). 
 
  I principi e le misure  che  le  SIM  adottano  per  assicurare  la
neutralita' delle  politiche  di  remunerazione  sono  opportunamente
motivati e formalizzati nell'ambito della politica  di  remunerazione
sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 7. 
 
  Le previsioni del presente paragrafo non limitano  la  possibilita'
per le SIM di adottare misure volte a  promuovere  l'esercizio  delle
attivita' professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero
a evitare o compensare svantaggi  nelle  carriere  professionali  del
genere meno rappresentato. 
 
  Nell'ambito del riesame periodico di cui al paragrafo  7,  l'organo
con funzione di supervisione strategica, con il supporto del comitato
remunerazioni, ove istituito, analizza la neutralita' delle politiche
di remunerazione rispetto al genere e sottopone a verifica il divario
retributivo di genere (gender pay gap) e la sua evoluzione nel tempo.
In  questo  ambito,  le  SIM  identificano   il   rapporto   fra   la
remunerazione media del personale del  genere  piu'  rappresentato  e
quella del personale del genere meno rappresentato. A  tal  fine,  le
SIM con personale in numero superiore alle 50 unita' distinguono  tra
personale piu'  rilevante  e  restante  personale  ed  escludono  dal
calcolo la remunerazione dei componenti dell'organo con  funzione  di
supervisione strategica e di gestione, per i  quali  il  rapporto  e'
calcolato  separatamente  dai  precedenti;   questi   rapporti   sono
calcolati distintamente per ciascuno Stato in cui la SIM o il  gruppo
opera (12). Ove emergano differenze rilevanti, le SIM  documentano  i
motivi del divario retributivo di  genere  e  adottano  le  opportune
azioni correttive, salvo che possano dimostrare che il divario non e'
dovuto a politiche di remunerazione non neutrali rispetto al genere. 
 
6. Applicazione della disciplina nell'ambito di gruppi 
 
  La societa' capogruppo di un  gruppo  di  SIM,  nell'esercizio  dei
poteri di  direzione  e  coordinamento,  definisce  una  politica  di
remunerazione  del  gruppo  coerente  con   le   caratteristiche   di
quest'ultimo e di tutte le sue componenti;  essa  assicura,  inoltre,
che le remunerazioni nelle societa'  del  gruppo  siano  conformi  ai
principi e alle regole contenuti nella Parte  2,  Titolo  IV,  e  nel
presente allegato e, nel caso di societa' estere, non contrastino con
il diritto nazionale del paese in cui esse sono insediate. 
 
  La societa' capogruppo elabora  il  documento  sulle  politiche  di
remunerazione e incentivazione dell'intero  gruppo,  ne  assicura  la
complessiva coerenza,  fornisce  gli  indirizzi  necessari  alla  sua
attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole SIM del
gruppo possono non redigere un proprio separato documento (13). 
 
  Le politiche di remunerazione e incentivazione del  gruppo  tengono
opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna societa',  tra
cui: la dimensione; la rischiosita' apportata al gruppo; il  tipo  di
attivita' svolta; la presenza di regole  specifiche  in  ragione  del
settore di appartenenza o della giurisdizione  dove  la  societa'  e'
stabilita  o  prevalentemente  opera;  la  quotazione  in  borsa;  la
rilevanza rispetto al gruppo nonche' al paese di  insediamento  o  di
operativita' prevalente. Le singole societa' del  gruppo  restano  in
ogni  caso  responsabili  del  rispetto  della   normativa   a   esse
direttamente applicabile. 
 
  La societa' capogruppo, ove rilevi che le politiche e le prassi  di
remunerazione delle societa' del gruppo non siano  coerenti  con  gli
indirizzi da essa dettati o non  siano  conformi  con  la  disciplina
applicabile a ciascuna societa' del gruppo, sollecita, con interventi
formalizzati, gli opportuni adattamenti. 
 
  Le SIM che sono filiazioni di una societa' capogruppo di un  gruppo
di imprese di investimento avente sede in un altro Stato  dell'Unione
Europea, qualora incluse nell'ambito delle politiche di remunerazione
e  incentivazione  definite  dalla  capogruppo  estera,  possono  non
elaborare un proprio documento sulle  politiche  di  remunerazione  e
incentivazione se quello predisposto dalla  capogruppo  estera  tiene
debitamente conto delle specificita' della SIM o del gruppo  italiani
sotto il profilo operativo e  assicura  il  rispetto  delle  presenti
disposizioni. 
 
  La SIM che appartiene a un gruppo di SIM o a  un  gruppo  bancario,
per i profili di propria  competenza,  contribuisce  al  processo  di
elaborazione  della  politica  di  remunerazione   e   incentivazione
predisposta  dalla   societa'   capogruppo,   fornisce   supporto   a
quest'ultima  per  la  corretta  identificazione  dei  soggetti   che
assumono rischi rilevanti per il gruppo e tiene opportunamente  conto
degli indirizzi della  societa'  capogruppo  nell'elaborazione  della
propria politica di remunerazione e incentivazione, restando in  ogni
caso responsabile della corretta attuazione degli  indirizzi  forniti
dalla capogruppo. 
 
7. Organi aziendali e funzioni di controllo 
 
7.1. Ruolo dell'assemblea 
 
  Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede
che l'assemblea ordinaria, oltre a  stabilire  i  compensi  spettanti
agli organi dalla stessa nominati, approva: 
 
 
(i)   le  politiche  di  remunerazione  a  favore  degli  organi  con
      funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; 
 
(ii)  i piani basati su strumenti finanziari (es. stock-option) (14); 
 
(iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente  da
      riconoscere  in  vista  o  in   occasione   della   conclusione
      anticipata  del  rapporto  di  lavoro  o  per   la   cessazione
      anticipata dalla carica (c.d. golden parachute), ivi compresi i
      limiti fissati a detti importi in termini di  annualita'  della
      remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
      applicazione. 
 
  La  remunerazione  per  particolari  cariche  dei  componenti   del
consiglio di sorveglianza e' determinata dall'assemblea (15). 
 
  L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da
parte  dell'assemblea  e'   volta   ad   accrescere   il   grado   di
consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito  ai  costi
complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di  remunerazione  e
incentivazione prescelto. All'assemblea e' sottoposta  un'informativa
chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di  remunerazione  e
incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le  ragioni,
le  finalita'  e  le  modalita'  di  attuazione  delle  politiche  di
remunerazione;  il  controllo  svolto   sulle   medesime;   la   loro
neutralita' rispetto al  genere;  le  caratteristiche  relative  alla
struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto  agli  indirizzi  e
agli obiettivi definiti; il limite  al  rapporto  tra  la  componente
variabile  e  quella  fissa  della   remunerazione;   le   principali
informazioni sul  processo  di  identificazione  del  personale  piu'
rilevante e sui relativi esiti, ivi  comprese  quelle  relative  alle
eventuali esclusioni (cfr. par. 3 e par. 3.1);  la  conformita'  alla
normativa applicabile; le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi
gia'  approvati,  l'evoluzione  delle  dinamiche  retributive,  anche
rispetto  al  trend  del  settore;  eventuali  parti  delle  presenti
disposizioni che risultino in contrasto con il diritto  nazionale  di
paesi terzi in cui sono insediate societa' del gruppo. 
 
  All'assemblea e' inoltre assicurata un'informativa  almeno  annuale
sulle  modalita'  con  cui  sono  state  attuate  le   politiche   di
remunerazione  e   incentivazione   (c.d.   informativa   ex   post),
disaggregate per ruoli e funzioni (16). 
 
  Per assicurare la dovuta trasparenza verso  la  compagine  sociale,
gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le SIM che
adottano il modello dualistico. 
 
  Le SIM facenti parte di un  gruppo  di  SIM  o  filiazioni  di  una
societa' capogruppo di un gruppo di imprese  di  investimento  avente
sede in un altro Stato membro dell'Unione  Europea,  considerato  che
non  sono  tenute  alla  redazione  di  un  proprio  documento  sulle
politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi del paragrafo 6,
sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto
dalla capogruppo relativamente ai punti i) e ii);  su  questi  stessi
punti  anche  l'informativa  ex  post  puo'  essere   resa   fornendo
all'assemblea  quella  predisposta  dalla  societa'  capogruppo.  Con
riferimento al punto iii), la SIM predispone  un  autonomo  documento
con cui fornisce separata informativa sia ex ante sia ex post. 
 
7.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e  del
comitato remunerazioni 
 
  L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone
all'assemblea e riesamina, con periodicita' almeno annuale  (17),  la
politica di remunerazione e incentivazione ed e'  responsabile  della
sua  corretta  attuazione;  esso  approva  gli  esiti  dell'eventuale
procedimento di esclusione del personale piu'  rilevante  di  cui  al
paragrafo 3.1, e ne rivede periodicamente i relativi criteri. 
 
  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  definisce  i
sistemi di remunerazione  e  incentivazione  almeno  per  i  seguenti
soggetti:  i  consiglieri  esecutivi;   i   direttori   generali;   i
condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i
responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o
aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli  organi  con
funzione  di  supervisione  strategica,  gestione  e   controllo;   i
responsabili e il personale di livello piu'  elevato  delle  funzioni
aziendali di controllo. Esso,  in  particolare,  assicura  che  detti
sistemi siano coerenti con le scelte complessive della SIM in termini
di assunzione dei rischi,  strategie,  obiettivi  di  lungo  periodo,
assetto di governo societario e dei controlli interni. 
 
  L'organo con funzione  di  supervisione  strategica  assicura,  tra
l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei
a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari  e
statutarie  nonche'  di  eventuali  codici  etici  o   di   condotta,
promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi. 
 
  Il comitato remunerazioni e' istituito nei casi previsti  dall'art.
17-quinquies del presente Regolamento (18). Esso esprime un  giudizio
competente e indipendente sulle politiche  e  prassi  remunerative  e
sugli incentivi previsti per la gestione  del  rischio;  al  comitato
partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di  gestione  del
rischio e della liquidita' (19). Nello svolgimento dei suoi  compiti,
il comitato remunerazioni tiene conto dell'interesse pubblico e degli
interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e  delle
altre parti interessate. 
 
  Il comitato remunerazioni: 
 
- ha compiti di proposta in materia di compensi del personale  i  cui
  sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi  dall'organo
  con funzione di supervisione strategica,  secondo  quanto  previsto
  dal presente paragrafo; 
 
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri  per
  i compensi del personale piu' rilevante; 
 
- vigila  direttamente  sulla  corretta  applicazione  delle   regole
  relative alla remunerazione  dei  responsabili  delle  funzioni  di
  controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di
  controllo; 
 
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre  all'organo
  con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni; 
 
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di
  supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente; 
 
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti  nel
  processo di elaborazione e controllo delle politiche  e  prassi  di
  remunerazione; 
 
- si esprime, anche avvalendosi  delle  informazioni  ricevute  dalle
  funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento  degli  obiettivi
  di  performance  cui  sono  legati  i  piani  di  incentivazione  e
  sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei
  compensi; 
 
- riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare  come  il
  sistema di  remunerazione  reagira'  a  eventi  futuri,  esterni  e
  interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi; 
 
- riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni  che
  la funzione di supervisione strategica puo' decidere  di  impiegare
  per ottenere pareri o sostegno; 
 
- dedica  particolare  attenzione  alla  valutazione  dei  meccanismi
  adottati  per  garantire  che  il  sistema   di   remunerazione   e
  incentivazione tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di  rischi
  e dei livelli di liquidita' e di capitale, e sia compatibile con la
  strategia aziendale, gli obiettivi, i  valori  e  gli  interessi  a
  lungo termine della SIM; 
 
- fornisce adeguato riscontro  sull'attivita'  da  esso  svolta  agli
  organi aziendali, compresa l'assemblea. 
 
  Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri  compiti,  il
comitato remunerazioni ha accesso  a  tutti  i  dati  e  a  tutte  le
informazioni aziendali a tal fine rilevanti. 
 
  Quando non e' presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono
svolte  dall'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica,  in
particolare  con  il  contributo  dei  componenti  indipendenti,  ove
presenti. 
 
7.3. Funzioni aziendali 
 
  Le funzioni aziendali competenti (in particolare,  quelle  preposte
alla gestione dei rischi, alla compliance, alle risorse  umane,  alla
pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel  processo
di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione. 
 
  Le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le
rispettive competenze  e  in  conformita'  ai  criteri  di  cui  alla
Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011,  per
assicurare l'adeguatezza e la  rispondenza  alla  presente  normativa
delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate  e  il  loro
corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di
controllo avviene con modalita' tali  da  assicurarne  un  contributo
efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni stesse. 
 
  La funzione di controllo del rischio (risk management) valuta,  tra
l'altro, come la struttura della remunerazione variabile  incida  sul
profilo di rischio della SIM, eventualmente valutando e  convalidando
i dati relativi all'aggiustamento per i rischi e partecipando  a  tal
fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni (20). 
 
  La funzione di conformita' (compliance) verifica, tra l'altro,  che
il sistema premiante aziendale sia  coerente  con  gli  obiettivi  di
rispetto delle norme, dello  statuto,  nonche'  di  eventuali  codici
etici o altri standard di condotta applicabili alla SIM, in modo  che
siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti
soprattutto nelle relazioni con la clientela. 
 
  La funzione di revisione interna  (internal  audit)  verifica,  tra
l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di
remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. 
 
  Le evidenze riscontrate e le  eventuali  anomalie  sono  portate  a
conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di
eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini  di
una pronta informativa alle Autorita' di  vigilanza  competenti.  Gli
esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a  conoscenza
dell'assemblea. Per lo svolgimento  di  tale  verifica  la  SIM  puo'
avvalersi anche  di  soggetti  esterni,  purche'  ne  sia  assicurata
l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione. 
 
7.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo 
 
  In conformita' con quanto previsto nell'art. 17-sexies, commi  3  e
4,  la  remunerazione  del  personale  delle  funzioni  aziendali  di
controllo  e'  prevalentemente  fissa  e  di  livello  adeguato  alle
significative responsabilita' e all'impegno  connesso  con  il  ruolo
svolto. La remunerazione variabile  non  e'  collegata  ai  risultati
economici; e' invece  ammissibile  subordinare  l'attribuzione  della
eventuale parte variabile (c.d. "gate") a obiettivi di sostenibilita'
aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a
condizione  che  cio'  non  sia  fonte  di  possibili  conflitti   di
interesse. 
 
  Si richiamano  i  requisiti  di  indipendenza,  professionalita'  e
autorevolezza che devono  essere  posseduti  dai  responsabili  delle
funzioni di controllo interno in conformita' a quanto previsto  dalla
Parte 2, Titolo III, del presente regolamento. 
 
8. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione 
 
8.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile 
 
  L'intera remunerazione e' divisa  tra  la  componente  fissa  e  la
componente variabile; tra queste due componenti vi  e'  una  rigorosa
distinzione. 
 
  Il  rapporto  tra  la  componente  fissa  e  quella  variabile   e'
opportunamente bilanciato, puntualmente  determinato  e  attentamente
valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle  diverse
categorie di personale, in specie quello rientrante tra il  personale
piu' rilevante. La parte fissa e' sufficientemente elevata in modo da
consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in
casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per
i rischi,  effettivamente  conseguiti  (21).  Le  SIM  fissano  nelle
proprie  politiche  di  remunerazione  limiti  al  rapporto  tra   la
componente variabile e quella fissa, tenendo conto,  in  particolare,
delle attivita' svolte e dei rischi associati,  nonche'  dell'impatto
che le diverse categorie di personale hanno sul  profilo  di  rischio
della SIM o delle attivita' che essa gestisce (22). Deroghe  rispetto
a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono  approvate
dall'organo con funzione di supervisione strategica e  portate,  alla
prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e  dell'organo  di
controllo. 
 
  In presenza di una  elevata  incidenza  della  parte  variabile  su
quella fissa, vanno adottati  criteri  maggiormente  prudenziali  nel
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 8.2. 
 
8.2. Struttura della componente variabile 
 
   La componente variabile rispetta i seguenti criteri. 
 
1. La componente variabile e' parametrata a indicatori di performance
   misurata al netto dei rischi presenti e futuri,  in  un  orizzonte
   preferibilmente pluriennale  (c.d.  ex  ante  risk-adjustment),  e
   tiene  conto  del  livello  delle  risorse  patrimoniali  e  della
   liquidita' necessari a fronteggiare le attivita' intraprese  (23).
   Indipendentemente  dalle  modalita'  (top-down  o  bottom-up)   di
   determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile
   (bonus pool) si basa su risultati effettivi  e  duraturi  e  tiene
   conto di obiettivi quantitativi e qualitativi,  finanziari  e  non
   finanziari.  I  parametri   cui   rapportare   l'ammontare   delle
   retribuzioni  sono  ben  individuati,  oggettivi  e  di  immediata
   valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, i
   criteri  su  cui  si  basano  dette  valutazioni  sono  chiari   e
   predeterminati e l'intero processo decisionale  e'  opportunamente
   esplicitato  e  documentato.  La  valutazione  dei  risultati   e'
   eseguita  lungo  un   periodo   di   tempo   almeno   annuale   e,
   preferibilmente, pluriennale (c.d. periodo  di  valutazione  o  di
   accrual), che tiene conto del ciclo economico della SIM e dei suoi
   rischi di impresa, in  modo  da  assicurare  che  il  processo  di
   valutazione sia basato su risultati  a  lungo  termine  e  che  il
   pagamento effettivo delle componenti  della  remunerazione  basate
   sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto di tutte
   le tipologie di rischi, presenti e  futuri.  Il  bonus  pool,  sia
   quello  riconosciuto  sia  quello   effettivamente   erogato,   e'
   sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della SIM  e  non
   limita la sua capacita' di mantenere o raggiungere un  livello  di
   patrimonializzazione  adeguato  ai  rischi  assunti.  Esigenze  di
   rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione  del  bonus
   pool e/o all'applicazione di  meccanismi  di  correzione  ex  post
   (cfr. infra). 
 
2. La componente variabile tiene  conto,  anche  ai  fini  della  sua
   allocazione e attribuzione, di tutti i rischi presenti  e  futuri,
   dei risultati complessivi  della  SIM  e  del  gruppo,  di  quelli
   dell'unita' aziendale interessata  e,  ove  possibile,  di  quelli
   individuali; i criteri, finanziari e  non  finanziari,  usati  per
   misurare  i  rischi  e  la  performance  sono,  inoltre,  il  piu'
   possibile coerenti con il livello decisionale del  singolo  membro
   del personale. 
 
3. La componente variabile e' composta, per una quota pari ad  almeno
   il 50%, di: 
 
   i)   azioni, partecipazioni al capitale equivalenti o, per le  SIM
        non quotate, strumenti  il  cui  valore  riflette  il  valore
        economico della societa'; 
 
   ii)  strumenti collegati alle  azioni  o  strumenti  non  monetari
        equivalenti  che  siano  altrettanto   efficaci   sul   piano
        dell'allineamento degli incentivi; 
 
   iii) altri strumenti individuati negli  articoli  da  1  a  5  del
        Regolamento delegato (UE) n. 2155 del 13 agosto 2021 (24); 
 
   iv)  strumenti  non  monetari  che  riflettono  l'andamento  delle
        attivita' dei portafogli gestiti. 
 
   Qualora la SIM non emetta nessuno degli strumenti di cui ai  punti
   da i)  a  iv),  la  Banca  d'Italia  puo'  autorizzare  la  SIM  a
   utilizzare dispositivi  alternativi  che  raggiungano  i  medesimi
   obiettivi, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 6  del
   Regolamento  delegato  (UE)  n.  2155  del  13  agosto   2021.   I
   dispositivi alternativi assicurano che la remunerazione  variabile
   riconosciuta sia soggetta a meccanismi impliciti di correzione per
   il rischio (25) e sono coerenti  con  l'obbligo  di  differire  la
   remunerazione variabile e con  l'applicazione  dei  meccanismi  di
   correzione ex post (malus e claw-back)(26). 
 
   Nell'ambito dei poteri di intervento ad essa attribuiti, la  Banca
   d'Italia puo' imporre restrizioni al tipo  e  alla  configurazione
   degli strumenti di cui ai capoversi precedenti o vietarne alcuni. 
 
   L'obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente  variabile
   complessiva in strumenti finanziari  si  applica  sia  alla  parte
   della componente variabile differita ai sensi del punto 4,  sia  a
   quella pagata a pronti (up-front); le SIM possono riconoscere  una
   percentuale piu' alta di strumenti  finanziari  per  il  pagamento
   della componente  variabile  differita,  a  condizione  che  venga
   complessivamente soddisfatto il requisito minimo del pagamento del
   50% della remunerazione variabile totale in  strumenti  finanziari
   (27). Se la quota in strumenti  finanziari  e'  superiore  al  50%
   della remunerazione variabile complessiva, la parte  in  strumenti
   finanziari da differire  e'  maggiore  della  parte  in  strumenti
   finanziari pagabile up-front. 
 
   Al fine di allineare gli incentivi  con  gli  interessi  di  lungo
   termine della SIM e degli investitori, gli strumenti previsti  dal
   presente punto sono soggetti  a  un  divieto  di  vendita  per  un
   periodo  adeguato   (periodo   di   mantenimento   o   retention),
   individuato nella politica di remunerazione e  incentivazione.  Le
   SIM fissano i periodi di retention sulla base di idonei criteri  e
   ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di
   remunerazione e incentivazione (28). Il periodo di  retention  non
   e' inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti finanziari differiti
   il periodo di retention puo' essere ridotto a non meno di  6  mesi
   quando la componente variabile e' differita per almeno 5  anni  ed
   e'  riconosciuta  a  soggetti  diversi  da  quelli  indicati   nel
   successivo punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo di
   retention  di  almeno  1  anno).  Per  gli  strumenti   finanziari
   differiti il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui  la
   remunerazione differita (o una sua quota) e' corrisposta. 
 
4. La componente variabile e' soggetta, per una quota almeno pari  al
   40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo  non
   inferiore a 3-5 anni, in modo da tenere conto  dell'andamento  nel
   tempo dei rischi assunti dalla SIM (c.d. meccanismi di malus), del
   suo ciclo economico, della natura  delle  sue  attivita'  e  delle
   attivita' svolte dal membro del personale interessato. Qualora  la
   componente  variabile  rappresenti  un   importo   particolarmente
   elevato, la percentuale da differire non e' inferiore al 60%.  Per
   importo di  remunerazione  variabile  particolarmente  elevato  si
   intende il minore tra: i) il  25  per  cento  della  remunerazione
   complessiva media degli high earners italiani (29); ii)  10  volte
   la remunerazione complessiva media dei dipendenti della SIM  (30).
   Le SIM stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei
   criteri e ne danno adeguata evidenza  nella  documentazione  sulle
   politiche  di  remunerazione  e  incentivazione  (31).  La   quota
   differita puo' essere corrisposta secondo un criterio pro rata,  a
   condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale.  Tra
   la fine del periodo di valutazione (accrual period) e il pagamento
   della prima quota deve intercorrere almeno un anno. I dividendi  e
   gli interessi che maturano nel corso del periodo  di  differimento
   sugli strumenti finanziari di cui al punto 3  non  possono  essere
   corrisposti al personale ne' durante detto periodo ne' al  termine
   di esso; sulla parte per cassa possono essere calcolati  interessi
   in linea con i tassi di mercato. 
 
5. La  componente  variabile  e'  sottoposta,  attraverso  specifiche
   pattuizioni, a meccanismi di correzione ex post -  malus  e  claw-
   back (32) -  idonei,  tra  l'altro,  a  riflettere  i  livelli  di
   performance  al  netto  dei  rischi   effettivamente   assunti   o
   conseguiti  (33)  e  patrimoniali,  nonche'  a  tener  conto   dei
   comportamenti individuali (34); i meccanismi  conducono  quindi  a
   una  riduzione,  anche  significativa,  o  all'azzeramento   della
   remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso  di  risultati
   significativamente  inferiori  agli   obiettivi   prestabiliti   o
   negativi.   La   SIM   individua   criteri   e   presupposti   per
   l'applicazione di questi meccanismi. Essi non possono  condurre  a
   un   incremento   della   remunerazione   variabile   inizialmente
   riconosciuta ne'  della  remunerazione  variabile  precedentemente
   ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione  di  malus  o  claw
   back. 
 
  La remunerazione variabile garantita non  e'  ammessa  perche'  non
risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con
la performance e i rischi) (35); solo in  casi  eccezionali  essa  e'
consentita, nelle SIM che rispettano  i  requisiti  prudenziali,  per
l'assunzione  di  nuovo  personale  e  limitatamente  al  primo  anno
d'impiego. Non puo' essere riconosciuta piu' di una volta alla stessa
persona, ne' dalla SIM ne' da altra societa' del gruppo. Essa non  e'
soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile. 
 
  Una  remunerazione  volta  a  compensare  il  nuovo  personale   da
eventuali contrazioni o  azzeramenti  di  compensi  (per  effetto  di
meccanismi di malus o claw back)  derivanti  da  precedenti  impieghi
attenua l'incentivo delle risorse a  operare  correttamente  e  rende
meno stretto il collegamento dei compensi  con  la  performance  e  i
rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata  con
la SIM - quale nuovo datore di lavoro - non puo'  tenere  indenne  il
nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e - fermo restando
il caso della remunerazione variabile garantita - e' soggetta a tutte
le regole applicabili in  base  alle  politiche  di  remunerazione  e
incentivazione della  SIM  (es.,  limiti  ai  compensi;  obblighi  di
differimento e retention; pagamento in strumenti  finanziari;  malus;
claw back). 
 
  Sono ammesse, in presenza di motivate e documentate  ragioni  (36),
remunerazioni legate alla permanenza del  personale  (c.d.  retention
bonus) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento
(es.   processo    di    ristrutturazione    aziendale,    operazione
straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima  del
termine del periodo  o  del  verificarsi  dell'evento,  costituiscono
forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le
regole a queste applicabili, ivi comprese quelle  sui  meccanismi  di
correzione ex ante ed ex post. I retention bonus non  possono  essere
utilizzati  per  tenere  indenne  il  personale  dalla  riduzione   o
dall'azzeramento  della   remunerazione   variabile   derivanti   dai
meccanismi di correzione ex ante ed ex post, ne' possono  condurre  a
una situazione in cui la remunerazione variabile totale non sia  piu'
collegata alla performance  dell'individuo,  della  singola  business
unit, nonche' della SIM e dell'eventuale gruppo  di  appartenenza.  A
uno stesso membro del personale non sono riconosciuti piu'  retention
bonus, salvo che in casi eccezionali  e  opportunamente  giustificati
(i.e., il pagamento dei retention bonus avviene in momenti diversi  e
sussistono ragioni specifiche per il riconoscimento  di  ciascuno  di
essi). 
 
  Sono  ammessi  piani  di  incentivazione  a  lungo  termine   (c.d.
long-term incentive plan) che si basano su un arco  di  tempo  futuro
pluriennale di valutazione della performance (accrual period) e  che:
i) sono coerenti con gli obiettivi e la durata del  piano  strategico
della  SIM;  ii)  prevedono  condizioni  di  performance   chiare   e
predeterminate, che devono essere verificate nel corso  e  alla  fine
del piano affinche' la remunerazione variabile  possa  essere  pagata
non prima della fine del piano stesso (37). I piani di incentivazione
a lungo termine sono soggetti a  tutte  le  regole  applicabili  alla
componente variabile della remunerazione. 
 
9. Conclusione del rapporto di lavoro o  cessazione  dalla  carica  o
trattamenti pensionistici 
 
  La politica pensionistica e di fine del rapporto  di  lavoro  o  di
cessazione dalla carica e' in linea con la strategia  aziendale,  gli
obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della SIM. 
 
9.1. Benefici pensionistici discrezionali 
 
  I benefici pensionistici discrezionali  sono  riconosciuti  tenendo
conto della situazione economica della  SIM,  nonche'  dei  rischi  a
lungo termine assunti dal personale piu' rilevante. 
 
  Se il rapporto e' interrotto prima di aver maturato il  diritto  al
pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono  investiti
negli strumenti  definiti  al  paragrafo  8.2,  punto  3,  tenuti  in
custodia dalla SIM per  un  periodo  di  cinque  anni  e  soggetti  a
meccanismi di aggiustamento ex post in relazione alla performance  al
netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla  pensione,  i
benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di
strumenti definiti nel paragrafo 8.2, punto 3, e  assoggettati  a  un
periodo di mantenimento (retention) di cinque anni. 
 
9.2. Golden parachute 
 
  Gli importi pattuiti in vista  o  in  occasione  della  conclusione
anticipata del rapporto di lavoro  o  per  la  cessazione  anticipata
dalla carica  (cc.dd.  golden  parachute)  sono  collegati:  i)  alla
performance, al netto dei rischi, e ai comportamenti individuali; ii)
alla performance, al netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di
liquidita'  della  SIM  (38).  Essi  costituiscono   una   forma   di
remunerazione  variabile  e  sono  assoggettati  a  tutte  le  regole
previste  nel  paragrafo  8  (39),  quale  che  sia  il  titolo,   la
qualificazione giuridica e  la  motivazione  economica  per  i  quali
vengono assegnati (40). Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei
criteri fissati dall'assemblea ai sensi del par. 7.1, tenendo conto -
tra l'altro - della durata del  rapporto  di  lavoro  intercorso.  In
assenza  di  criteri  e  limiti  (in  termini  di  annualita'  fissa)
approvati dall'assemblea dei soci, i  golden  parachute  non  possono
essere riconosciuti. 
 
  I golden parachute sono inclusi nel calcolo dei limiti al  rapporto
tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione
stabiliti dalla SIM nella propria politica di remunerazione ai  sensi
del par. 8.1 del  presente  Allegato,  relativo  all'ultimo  anno  di
rapporto di lavoro o permanenza  in  carica,  con  l'eccezione  degli
importi pattuiti e riconosciuti: 
 
    i)  in base a un patto di non concorrenza, per la quota che,  per
ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima  annualita'  di
remunerazione fissa; 
 
    ii) nell'ambito di un accordo tra  la  SIM  e  il  personale,  in
qualunque sede raggiunto, per la  composizione  di  una  controversia
attuale  o  potenziale,  se  calcolati  sulla  base  di  una  formula
predefinita contenuta nella politica di remunerazione della SIM. 
 
9.3. Deroghe 
 
   Il paragrafo 9.2 e le regole  previste  dal  paragrafo  8  non  si
applicano: 
 
a) agli importi pattuiti in vista o in  occasione  della  conclusione
   anticipata del rapporto di lavoro o cessazione  dalla  carica  sia
   del  personale  piu'  rilevante   sia   del   restante   personale
   nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni)  o  processi
   di ristrutturazione aziendale  che  congiuntamente  rispettano  le
   seguenti condizioni: i) rispondono  esclusivamente  a  logiche  di
   contenimento  dei  costi  aziendali  e   razionalizzazione   della
   compagine del personale; ii) sono di  ammontare  non  superiore  a
   100.000 euro; iii) prevedono clausole di claw  back,  che  coprano
   almeno i casi di comportamenti fraudolenti  o  di  colpa  grave  a
   danno della SIM; 
 
b) agli  incentivi  agli  esodi,  connessi   anche   con   operazioni
   straordinarie  (es.  fusioni)  o  processi   di   ristrutturazione
   aziendale,  e  riconosciuti  al  personale  non   rilevante,   che
   congiuntamente rispettano le seguenti  condizioni:  i)  rispondono
   esclusivamente a logiche di contenimento  dei  costi  aziendali  e
   razionalizzazione della compagine del personale;  ii)  favoriscono
   l'adesione a misure di sostegno  previste,  dalla  legge  o  dalla
   contrattazione collettiva, per la generalita' dei dipendenti; iii)
   non producono effetti distorsivi ex  ante  sui  comportamenti  del
   personale; iv) prevedono clausole di claw back, che coprano almeno
   i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della
   SIM. 
 
10. SIM che beneficiano di aiuti di Stato 
 
  Le SIM e i gruppi di SIM che beneficiano di un sostegno finanziario
pubblico  straordinario,  come  definito  all'articolo  1,  comma  1,
lettera mmm), del decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,
rivedono tempestivamente le  proprie  politiche  di  remunerazione  e
assicurano che: 
 
  a.  nessuna  remunerazione  variabile  sia  pagata  ai   componenti
dell'organo con funzione di gestione; 
 
  b. la remunerazione variabile del personale diverso dai  componenti
dell'organo con funzione di gestione sia  rigorosamente  limitata  in
percentuale del risultato netto della gestione, quando essa  non  sia
compatibile  con  il  mantenimento  di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione  e  con  un'uscita   tempestiva   dal   sostegno
pubblico; 
 
  c. gli indicatori di performance e gli altri  parametri  utilizzati
siano  coerenti  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  del  piano  di
ristrutturazione e con il contributo  del  personale  piu'  rilevante
alla sua realizzazione; 
 
  d. la componente variabile della remunerazione del  personale  piu'
rilevante sia differita per  una  percentuale  superiore  rispetto  a
quanto previsto dal par. 8.2. punto 4, se del caso fino al 100%; 
 
  e. la durata del periodo di  valutazione  della  performance  e  la
durata del periodo di differimento siano coerenti con i tempi  attesi
per il completamento del piano di ristrutturazione o per il  rimborso
dell'aiuto di Stato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto
dal par. 8.2. 
 
  Resta fermo quanto  previsto  in  materia  di  remunerazioni  dalla
disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle  competenti  Autorita'
nazionali ed europee. 
 
11. Obblighi di informativa 
 
  Il personale ha accesso alle politiche di remunerazione della SIM e
ai processi e criteri che verranno impiegati per  valutare  l'impatto
dell'attivita' professionale sul profilo di rischio della SIM  e  per
determinare la remunerazione variabile. Il processo di valutazione e'
adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato. 
 
  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51  dell'IFR,  le  SIM
pubblicano, secondo le modalita' indicate nell'articolo 46, paragrafo
4, dell'IFR: 
 
  - le informazioni di cui al medesimo articolo 51 dell'IFR; 
 
  - le informazioni circa le modalita' di attuazione della  Parte  2,
Titolo IV, e del presente allegato (41). 
 
  Si richiamano, inoltre, l'obbligo di fornire alla  Banca  d'Italia,
su richiesta di quest'ultima, i dati sulla remunerazione  complessiva
del presidente dell'organo con funzione di  supervisione  strategica,
di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore
generale, dei condirettori generali e dei  vice  direttori  generali,
nonche'  gli  obblighi  di  trasmissione  di  dati  in   materia   di
remunerazioni,  stabiliti   dalla   Banca   d'Italia   con   apposito
provvedimento adottato  in  attuazione  delle  linee  guida  dell'EBA
emanate in conformita' con l'articolo 34 della IFD. 
 
12. Procedimenti amministrativi 
 
  Si indicano di seguito i procedimenti  amministrativi  relativi  al
presente Allegato: 
 
- autorizzazione  preventiva  per  l'esclusione  del  personale  piu'
rilevante (art. 4, par. 4,  del  Regolamento  delegato  (UE)  del  13
agosto 2021, n. 2154, e paragrafo 3.1 del presente Allegato:  termine
3 mesi); 
 
- autorizzazione preventiva per l'utilizzo di dispositivi alternativi
per  il  pagamento  della  remunerazione  variabile   (art.   6   del
Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n.  2155,  e  paragrafo
8.2, punto 3, del presente Allegato: termine 3 mesi).". 
 
    
(1) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5  del  Regolamento  (UE)
     2019/2088, le imprese di investimento che prestano  il  servizio
     di gestione di portafogli sono tenute  a  includere  nelle  loro
     politiche di remunerazione  informazioni  sull'integrazione  dei
     rischi ESG e a pubblicare queste informazioni sui loro siti web.

(2) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1-bis,  del
     presente Regolamento.

(3) Al personale delle succursali si applicano, in  particolare,  le
     regole  sulla  struttura  dei  compensi  e  sull'informativa  al
     pubblico e non quelle  che  riguardano  il  ruolo  degli  organi
     aziendali.

(4) Al riguardo vengono in rilievo le situazioni di cui alla Sezione
     10.2 degli Orientamenti dell'EBA  in  materia  di  politiche  di
     remunerazione.

(5) Cfr. articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE)  del
     13 agosto 2021, n. 2154.

(6) Nel caso del personale identificato in attuazione  dell'articolo
     4, paragrafo 1, punto (a),  del  Regolamento  delegato  (UE)  n.
     2154/2021, l'autorizzazione e' richiesta solo se al personale e'
     stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore
     a 750.000 euro (cfr. articolo 4, paragrafo  4,  del  Regolamento
     delegato).

(7) In questi  casi,  il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2154/2021
     stabilisce che l'esclusione  puo'  essere  autorizzata  solo  in
     circostanze  eccezionali,  per  tali   intendendosi   situazioni
     inusuali e infrequenti che conducono a non considerare il membro
     del  personale  come  risk-taker.  L'esistenza  di   circostanze
     eccezionali deve essere dimostrata  dalla  SIM  nell'istanza  di
     autorizzazione.

(8) A   titolo   esemplificativo,   rilevano   quali    indici    di
     proporzionalita': la tipologia, il numero e le dimensioni  delle
     attivita' svolte (es. negoziazione per conto proprio o in  conto
     terzi, che potrebbe configurare un esempio di  attivita'  svolta
     da  cui  discende  complessita'   operativa/organizzativa);   la
     circostanza che la  SIM  abbia  azioni  quotate  su  un  mercato
     regolamentato italiano o estero o che  sia  controllata  da  una
     societa' con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano
     o estero;  la  dimensione  dell'attivo  e,  in  particolare,  la
     prossimita' ai livelli dimensionali delle SIM significative;  la
     struttura proprietaria; l'appartenenza a un gruppo bancario o di
     SIM, da cui potrebbe discendere -  avuto  sempre  riguardo  alla
     tipologia  di  attivita'  svolta  -   un   limitato   grado   di
     complessita' operativa/organizzativa; gli  ulteriori  indici  di
     proporzionalita' individuati nella Sezione 4 degli  Orientamenti
     dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

(9) Qualora le SIM diverse da quelle significative intendano  pagare
     parte della remunerazione  variabile  in  strumenti  finanziari,
     questi strumenti sono soggetti a un divieto di  vendita  per  un
     periodo  adeguato  (periodo  di  retention),  individuato  nella
     politica di remunerazione e incentivazione della SIM.

(10) Le SIM diverse da quelle significative garantiscono il  rispetto
     di tutte le regole previste dalla disciplina, in modo tanto piu'
     rigoroso quanto piu' il personale ha un impatto sul  profilo  di
     rischio della SIM o delle attivita'  che  essa  gestisce.  Esse,
     seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati nel
     paragrafo 8.2, punto 4,  assicurano  comunque  che  parte  della
     remunerazione  variabile  del  personale  piu'   rilevante   sia
     differita per un congruo periodo di tempo, salvo che questa  sia
     pari o inferiore a 50.000 euro e  non  rappresenti  piu'  di  un
     quarto della remunerazione totale annua.

(11) Il  calcolo  della  remunerazione  variabile   annua   e   della
     remunerazione  totale  annua  e'  effettuato  sulla  base  delle
     indicazioni  contenute  nel  paragrafo  88  degli   Orientamenti
     dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

(12) Le SIM possono individuare modalita' ulteriori  per  rilevare  e
     monitorare il divario retributivo di genere.

(13) Le semplificazioni procedimentali e le previsioni  del  presente
     paragrafo si applicano  anche  alla  politica  sul  processo  di
     identificazione  del  personale  piu'   rilevante,   che,   come
     precisato nel paragrafo 3, forma parte integrante della politica
     di remunerazione e incentivazione.

(14) In relazione alle previsioni del codice civile e  del  TUF,  nel
     sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di
     sorveglianza:   (i)   l'approvazione    delle    politiche    di
     remunerazione relative ai  dipendenti  o  ai  collaboratori  non
     legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per
     le sole SIM non  quotate  (ne'  emittenti  strumenti  finanziari
     diffusi tra  il  pubblico  ai  sensi  dell'art.  116  del  TUF),
     l'approvazione  dei  piani  di  compensi  basati  su   strumenti
     finanziari  per  dipendenti  o  collaboratori  non  legati  alla
     societa' da rapporti di lavoro subordinato.

(15) Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile
     al   consiglio    di    sorveglianza    ai    sensi    dell'art.
     2409-quaterdecies, comma 1, c.c.

(16) Ad   esempio:   amministratori    con    incarichi    esecutivi,
     amministratori con particolari incarichi, altri  amministratori,
     DG,  organi  con  funzioni  di  controllo,  responsabili   delle
     funzioni  di  controllo  interno  e  dirigente   preposto   alla
     redazione dei documenti contabili societari, altri risk takers.

(17) Ferma   la   responsabilita'   dell'organo   con   funzione   di
     supervisione strategica, le SIM possono esternalizzare, in tutto
     o  in  parte,   il   riesame   periodico   della   politica   di
     remunerazione, nel rispetto di quanto previsto  dal  Regolamento
     delegato (UE) 2017/565.

(18) L'istituzione di un comitato remunerazioni nelle SIM diverse  da
     quelle significative e' considerata come una buona prassi.

(19) E' opportuno che un  numero  adeguato  di  membri  del  comitato
     remunerazioni possegga conoscenze ed esperienza professionale in
     materia di gestione dei rischi  e  attivita'  di  controllo.  Il
     comitato remunerazioni si avvale, ove  opportuno,  del  supporto
     del risk manager e di  esperti  esterni  per  assicurare  che  i
     sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener
     conto di tutti i rischi assunti dalla SIM,  secondo  metodologie
     coerenti con quelle che la SIM adotta per la gestione dei rischi
     a fini regolamentari e interni.

(20) Cfr. nota 19.

(21) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere  innanzitutto
     l'esperienza professionale e  le  responsabilita'  organizzative
     pertinenti, quali  indicate  nella  descrizione  delle  funzioni
     figurante  nelle  condizioni  di  impiego.  Alcuni  criteri   da
     considerare per determinare il rapporto tra la componente  fissa
     e quella variabile sono: il tipo di attivita' svolta dalla  SIM;
     la qualita' dei sistemi di misurazione della  performance  e  di
     correzione per i rischi; le mansioni e  livello  gerarchico  del
     personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si
     esclude che per il personale la cui  attivita'  non  incide  sul
     profilo di rischio della SIM la remunerazione possa essere tutta
     o quasi tutta fissa.

(22) E' possibile individuare rapporti differenti  (entro  il  limite
     stabilito nella politica di remunerazione della SIM) per singoli
     individui   o   categorie   di   personale;   in   ogni    caso,
     l'individuazione di limiti differenti per soggetti  appartenenti
     a una medesima categoria  di  personale  e'  eccezionale  ed  e'
     adeguatamente motivata.

(23) A titolo esemplificativo e alla  luce  delle  attivita'  svolte,
     possono essere considerati parametri quantitativi  quali  indici
     di  redditivita'  (es.,  EVA)  ovvero,  con  specifico  riguardo
     all'attivita' di gestione di portafogli, il tasso di  rendimento
     interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti  assoluti
     e relativi, l'indice di Sharpe e attivi raccolti. Si fa presente
     che profitti, ricavi, prezzo di  mercato  delle  azioni  o  loro
     rendimento   totale   non   sono   sufficienti   a   incorporare
     adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve.

(24) Gli strumenti previsti nel regolamento  sono:  a)  strumenti  di
     capitale aggiuntivo di classe 1; b)  strumenti  di  capitale  di
     classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti
     dal regolamento stesso.

(25) Ad es., il valore di questi dispositivi  dovrebbe  ridursi  ogni
     volta che si verifica un effetto negativo  sui  risultati  della
     SIM o sulle attivita' che essa gestisce.

(26) A  titolo  esemplificativo,  un  dispositivo  alternativo   puo'
     consistere nel riconoscimento al  personale  interessato  di  un
     importo in contanti su  un  conto  dedicato,  importo  che  puo'
     essere corrisposto solo al termine del periodo  di  differimento
     (laddove non si  tratti  della  parte  in  strumenti  finanziari
     pagabile up-front) e, in aggiunta, di  un  periodo  fittizio  di
     retention.

(27) In questo caso, e' comunque necessario che  una  parte,  seppure
     inferiore al 50%, della componente  variabile  pagata  a  pronti
     (up-front) sia riconosciuta in strumenti finanziari.

(28) La durata del periodo di retention puo' variare, ad esempio,  in
     relazione  a:  la  durata  media  degli  attivi;  le   posizioni
     gerarchiche e i sistemi  di  limiti  all'assunzione  dei  rischi
     nelle diverse unita' operative; l'ammontare della  remunerazione
     variabile; la qualita' e l'accuratezza dei meccanismi di ex ante
     risk-adjustment (es. orizzonte temporale preso a riferimento per
     la misurazione della performance, capacita' di incorporare anche
     i rischi meno probabili o estremi).

(29) A questi fini,  le  SIM  fanno  riferimento  alla  remunerazione
     complessiva media degli high earners  italiani  come  risultante
     dal piu' recente rapporto pubblicato dall'EBA sulle  imprese  di
     investimento. Qualora il  rapporto  dell'EBA  sulle  imprese  di
     investimento non sia disponibile o non  contenga  dati  relativi
     all'Italia, le SIM fanno riferimento al  piu'  recente  rapporto
     pubblicato dall'EBA sulle banche.

(30) Le SIM indicano nelle  proprie  politiche  di  remunerazione  il
     livello di remunerazione variabile che per esse  rappresenta  un
     importo particolarmente elevato e ne assicurano  l'aggiornamento
     con cadenza almeno triennale.

(31) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri gia'  indicati  per
     la determinazione del  periodo  di  retention  (cfr.  nota  28).
     Vengono inoltre in rilievo i criteri contenuti nel paragrafo 256
     degli  Orientamenti  dell'EBA  in  materia   di   politiche   di
     remunerazione.

(32) I sistemi di "malus" sono  meccanismi  che  operano  durante  il
     periodo   di   differimento,   quindi    prima    dell'effettiva
     corresponsione  del  compenso,  per   effetto   dei   quali   la
     remunerazione variabile maturata puo' ridursi in relazione  alla
     performance  al  netto  dei  rischi  effettivamente  assunti   o
     conseguiti, all'andamento della  situazione  patrimoniale  e  di
     liquidita', a obiettivi di compliance, ecc.  Per  claw  back  si
     intende invece la restituzione di un  compenso  gia'  pagato  al
     personale. Le clausole di claw back  possono  riguardare  sia  i
     pagamenti up-front sia quelli oggetto di differimento.

(33) Non sono sufficienti meccanismi  di  correzione  che  potrebbero
     incorporare  il  rischio  e  la  performance  in  modo  soltanto
     automatico  e  implicito  nello   strumento   di   remunerazione
     utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei  prezzi  di
     mercato).

(34) Sono soggetti a claw back almeno gli incentivi riconosciuti  e/o
     pagati  ai  soggetti  che  abbiano  determinato  o  concorso   a
     determinare: comportamenti non conformi a disposizioni di legge,
     regolamentari o statutarie o  a  eventuali  codici  etici  o  di
     condotta applicabili alla SIM, da cui sia derivata  una  perdita
     significativa per  la  SIM  o  per  gli  investitori;  ulteriori
     comportamenti   non   conformi   a   disposizioni   di    legge,
     regolamentari o statutarie o  a  eventuali  codici  etici  o  di
     condotta applicabili alla SIM, nei casi da questa  eventualmente
     previsti;   violazioni   degli   obblighi   imposti   ai   sensi
     dell'articolo 13 o, quando il  soggetto  e'  parte  interessata,
     dell'articolo 6, commi 2-octies e 2-novies,  del  TUF,  o  degli
     obblighi  in  materia   di   remunerazione   e   incentivazione;
     comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM. Le
     SIM fissano nelle proprie politiche di remunerazione  la  durata
     minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di
     claw back; tale periodo ha inizio dal  pagamento  della  singola
     quota (up-front  o  differita)  di  remunerazione  variabile  e,
     almeno con riferimento alla  remunerazione  del  personale  piu'
     rilevante, e' di durata non inferiore a 5 anni;

(35) Nel divieto ricadono  varie  forme  di  remunerazione  variabile
     garantita  nella  prassi  identificate  come  "welcome   bonus",
     "sign-on bonus", "minimum bonus", ecc.

(36) Ai fini della  decisione  sul  riconoscimento  di  un  retention
     bonus, le  SIM  considerano  almeno  i  fattori  richiamati  nel
     paragrafo  140  degli  Orientamenti  dell'EBA  in   materia   di
     politiche di remunerazione.

(37) Un periodo lungo di valutazione della performance offre  margini
     di  flessibilita'  nella  determinazione  della  durata  e   dei
     meccanismi di ex-post risk  adjustment,  nei  limiti  consentiti
     dalle norme. Ad esempio,  per  le  figure  apicali  di  una  SIM
     significativa,  in  presenza  di  un  periodo   di   valutazione
     pluriennale (accrual), quello di  differimento  puo'  attestarsi
     sul minimo di tre anni.

(38) A questi fini rilevano in ogni caso: per il  profilo  sub  i)  i
     comportamenti e le violazioni elencate al par. 8.2, punto 5; per
     il profilo sub ii) l'eventualita' che la SIM sia beneficiaria di
     un intervento pubblico eccezionale, sia  soggetta  a  misure  di
     intervento  precoce,   ad   amministrazione   straordinaria,   a
     risoluzione  o  a  liquidazione  coatta  amministrativa,  o  non
     disponga, a causa di perdite significative, di una  solida  base
     di capitale. Nelle situazioni sub ii),  ai  fini  dell'eventuale
     riconoscimento di un golden parachute e della determinazione del
     suo ammontare, va tenuto conto, in ogni caso,  dell'esigenza  di
     contenere i costi a carico della SIM (in questo ambito  si  puo'
     considerare il risparmio derivante dalla conclusione  anticipata
     del rapporto di  lavoro  o  dalla  cessazione  anticipata  dalla
     carica).

(39) A titolo esemplificativo,  i  golden  parachute  devono  essere:
     collegati  a  indicatori   quali-quantitativi   che   riflettano
     risultati  effettivi  e  duraturi;  corrisposti  in   parte   in
     strumenti finanziari  assoggettati  a  un'adeguata  politica  di
     retention; suddivisi in  una  quota  up-front  e  in  una  quota
     differita per un congruo periodo di tempo; soggetti  a  tutti  i
     meccanismi di correzione ex post (malus e claw back).

(40) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione
     variabile" di  cui  al  paragrafo  1,  rientrano  tra  i  golden
     parachute anche: i) gli importi riconosciuti a titolo  di  patto
     di non concorrenza; ii) gli importi riconosciuti nell'ambito  di
     un accordo per la composizione di  una  controversia  attuale  o
     potenziale, qualunque sia la sede in cui esso  viene  raggiunto;
     iii) l'indennita' di  mancato  preavviso,  per  l'ammontare  che
     eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla  legge.
     Le previsioni del paragrafo 9.2 non si  applicano  agli  importi
     riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la  quota
     che non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa.

(41) Restano fermi gli obblighi previsti per le SIM quotate ai  sensi
     dell'articolo 123-ter del TUF.