Articolo 8 (Inserimento dell'Allegato 5) 1. Dopo l'Allegato 4 e' inserito il seguente Allegato: "ALLEGATO 5 Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM di classe 2 Premessa La disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM contenuta nella Parte 2, Titolo IV, e nel presente allegato e' emanata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c- bis), numero 2), del TUF, da' attuazione alla direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) e tiene conto degli orientamenti elaborati in sede europea, tra cui le linee guida dell'EBA del 22 novembre 2021 in materia di politiche di remunerazione a norma della direttiva IFD (Guidelines on sound remuneration policies under IFD - EBA/GL/2021/13). Vengono altresi' in rilievo il Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154, che specifica i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attivita' professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio delle SIM o delle attivita' che esse gestiscono, nonche' il Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2155, che specifica le categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualita' del credito delle SIM in situazione di continuita' aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile. La disciplina dell'Unione Europea cui si da' attuazione reca principi e criteri specifici a cui le SIM si attengono al fine di assicurare: una sana ed efficace gestione dei rischi; la coerenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) (1); l'orientamento al medio-lungo termine delle decisioni di investimento; la compatibilita' con i livelli di capitale e liquidita'; il rispetto delle regole applicabili; la prevenzione di possibili conflitti di interesse; la neutralita' rispetto al genere del personale. La disciplina dettata dalla Parte 2, Titolo IV, e dal presente allegato si applica alle SIM, alle societa' capogruppo di un gruppo di SIM (2) e, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi (3). I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale (incluse le reti, sia interne sia esterne) sono disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonche' di eventuali codici etici o di condotta applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM. Essi non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, neutralita' rispetto al genere secondo quanto previsto nel paragrafo 5, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili. Si richiamano, in particolare, le disposizioni in materia di antiriciclaggio, nonche' quelle in materia di conflitti di interesse e di condotta contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/565 e nella disciplina adottata dalla Consob in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID2) e delle linee guida dell'ESMA su politiche e prassi retributive. Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le SIM assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalita' comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate) (4). Le SIM richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi. 1. Nozione di remunerazione Si considera "remunerazione" ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. allowances), corrisposto al personale, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (fringe benefits), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi alla SIM o ad altre societa' del gruppo di SIM. Per "remunerazione fissa" si intende la remunerazione che ha natura stabile e irrevocabile, determinata e corrisposta sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali - quali, in particolare, i livelli di esperienza professionale e di responsabilita' organizzativa - che non creano incentivi all'assunzione di rischi e non dipendono dalle performance. Per "remunerazione variabile" si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla performance sostenibile e corretta per il rischio, comunque misurata, o da altri parametri (es. periodo di permanenza). Sono esclusi il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro e l'indennita' di mancato preavviso, quando il loro ammontare e' determinato secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti da essa previsti. Sono remunerazione variabile anche:i) i "carried interests", come qualificati nell'Allegato 2 del presente Regolamento; ii) i "benefici pensionistici discrezionali", intendendo per tali quelli accordati a una persona o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall'ente per la generalita' del personale; iii) gli importi pattuiti tra la SIM e il personale in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, indipendentemente dal titolo, dalla qualificazione giuridica e dalla motivazione economica per i quali sono riconosciuti; iv) ogni altra forma di remunerazione che non sia univocamente qualificabile come remunerazione fissa. Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere esclusi i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della SIM e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi. 2. Nozione di personale Si considerano "personale": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori della SIM; gli addetti alle reti distributive esterne. 3. Identificazione del personale piu' rilevante Per identificare il personale piu' rilevante, le SIM applicano il Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154. Le SIM individuano e applicano criteri aggiuntivi a quelli stabiliti nel citato Regolamento delegato, se necessario per identificare ulteriori soggetti le cui attivita' professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della SIM o delle attivita' che essa gestisce. Il processo di identificazione del personale piu' rilevante e' svolto annualmente da tutte le SIM, indipendentemente dal regime applicabile al proprio personale piu' rilevante ai sensi del paragrafo 4; questo processo consente, infatti, di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacita' delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio della SIM o delle attivita' che essa gestisce. Il processo di identificazione del personale piu' rilevante e' condotto anche dalle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi, che informano la societa' capogruppo degli esiti del processo svolto. Nel caso di gruppi di SIM, la societa' capogruppo applica il citato Regolamento delegato per identificare il personale piu' rilevante per il gruppo avendo riguardo a tutte le societa' del gruppo, siano esse assoggettate o no alla presente disciplina su base individuale. Essa assicura altresi' la complessiva coerenza del processo di identificazione per l'intero gruppo nonche' il coordinamento tra le presenti disposizioni e le altre regole eventualmente applicabili a ciascuna societa', anche in ragione del settore di appartenenza, tenendo conto degli esiti della valutazione condotta dalle singole componenti del gruppo che sono tenute a effettuarla su base individuale. Le societa' del gruppo partecipano attivamente al processo di identificazione del personale piu' rilevante per il gruppo condotto dalla societa' capogruppo, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie e si attengono alle indicazioni ricevute. Le SIM si dotano di una politica relativa al processo di identificazione del personale piu' rilevante, che forma parte integrante della politica di remunerazione e incentivazione. La politica sul processo di identificazione del personale piu' rilevante definisce almeno: i criteri e le procedure utilizzati per l'identificazione del personale piu' rilevante, ivi compresi quelli per la determinazione dell'esercizio finanziario di riferimento per il calcolo della remunerazione variabile (5) e quelli per l'eventuale esclusione ai sensi del paragrafo 3.1; le modalita' di valutazione del personale; il ruolo svolto dagli organi societari e dalle funzioni aziendali competenti per l'elaborazione, il monitoraggio e il riesame del processo di identificazione. Gli esiti del processo di identificazione del personale piu' rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati e contengono almeno le seguenti informazioni: il numero del personale identificato come personale piu' rilevante, ivi compreso il numero dei soggetti identificati per la prima volta; i nomi o gli identificativi individuali, i ruoli e le responsabilita' di tale personale; un confronto con gli esiti del processo di identificazione dell'anno precedente. Le medesime informazioni riguardano il personale eventualmente escluso e quello per il quale e' stata presentata o si intende presentare una istanza di esclusione, ai sensi del paragrafo 3.1. 3.1 Esclusione del personale piu' rilevante Qualora le SIM ritengano che il personale identificato in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punti (a) e (b), del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 ("criteri quantitativi") possa non essere considerato come personale piu' rilevante (6), in conformita' con quanto previsto dal medesimo articolo, esse si attengono a quanto segue. Tempestivamente, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, le SIM presentano alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 (i.e., autorizzazione per le esclusioni che riguardano il personale con importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 euro oppure, per le SIM con personale superiore alle 1.000 unita', il personale che rientra nello 0.3% del personale cui e' stata attribuita la remunerazione complessiva piu' elevata nel precedente esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario). La Banca d'Italia si pronuncia entro 3 mesi dalla ricezione della documentazione completa. L'autorizzazione ha durata annuale e riguarda l'anno successivo a quello in cui l'istanza e' presentata, ad eccezione delle esclusioni autorizzate per la prima volta, che si estendono anche all'anno in cui l'istanza e' presentata. L'istanza di autorizzazione puo' riguardare cumulativamente piu' membri del personale o categorie di personale la cui esclusione si fonda su medesimi presupposti, a condizione che siano chiaramente identificabili i soggetti per i quali e' richiesta l'esclusione e sia garantito lo stesso livello di informazioni richiesto ai sensi del presente paragrafo. Le istanze di autorizzazione per le esclusioni riguardanti il personale al quale e' riconosciuto un importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 1 milione di euro (cfr. articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021) sono in ogni caso presentate individualmente per ogni singolo membro del personale (7). 4. Principio di proporzionalita' In applicazione del criterio di proporzionalita', le SIM osservano le presenti disposizioni con modalita' appropriate alla loro dimensione e organizzazione interna, nonche' alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi connaturati al modello di business e alle attivita' svolte (8). La disciplina dettata dalla Parte 2, Titolo IV, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel paragrafo 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 8.2, punti 3 e 4, 9.1 e 9.2, che si applicano al solo personale piu' rilevante. Le regole di maggior dettaglio previste nei paragrafi 8.2, punti 3 e 4, e 9.1 non si applicano in ogni caso al personale piu' rilevante delle SIM diverse da quelle significative (9) (10), ne' al personale piu' rilevante la cui remunerazione variabile annua non superi 50.000 euro e non rappresenti piu' di un quarto della remunerazione totale annua (11). Le scelte che le SIM operano avvalendosi del principio di proporzionalita' sono opportunamente motivate e formalizzate nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 7. 5. Neutralita' delle politiche di remunerazione rispetto al genere Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere del personale e contribuiscono a perseguire la completa parita' tra il personale. Esse assicurano, a parita' di attivita' svolta, che il personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di condizioni per il suo riconoscimento e pagamento, in attuazione di quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione (in particolare paragrafi 23-27). I principi e le misure che le SIM adottano per assicurare la neutralita' delle politiche di remunerazione sono opportunamente motivati e formalizzati nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 7. Le previsioni del presente paragrafo non limitano la possibilita' per le SIM di adottare misure volte a promuovere l'esercizio delle attivita' professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali del genere meno rappresentato. Nell'ambito del riesame periodico di cui al paragrafo 7, l'organo con funzione di supervisione strategica, con il supporto del comitato remunerazioni, ove istituito, analizza la neutralita' delle politiche di remunerazione rispetto al genere e sottopone a verifica il divario retributivo di genere (gender pay gap) e la sua evoluzione nel tempo. In questo ambito, le SIM identificano il rapporto fra la remunerazione media del personale del genere piu' rappresentato e quella del personale del genere meno rappresentato. A tal fine, le SIM con personale in numero superiore alle 50 unita' distinguono tra personale piu' rilevante e restante personale ed escludono dal calcolo la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, per i quali il rapporto e' calcolato separatamente dai precedenti; questi rapporti sono calcolati distintamente per ciascuno Stato in cui la SIM o il gruppo opera (12). Ove emergano differenze rilevanti, le SIM documentano i motivi del divario retributivo di genere e adottano le opportune azioni correttive, salvo che possano dimostrare che il divario non e' dovuto a politiche di remunerazione non neutrali rispetto al genere. 6. Applicazione della disciplina nell'ambito di gruppi La societa' capogruppo di un gruppo di SIM, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con le caratteristiche di quest'ultimo e di tutte le sue componenti; essa assicura, inoltre, che le remunerazioni nelle societa' del gruppo siano conformi ai principi e alle regole contenuti nella Parte 2, Titolo IV, e nel presente allegato e, nel caso di societa' estere, non contrastino con il diritto nazionale del paese in cui esse sono insediate. La societa' capogruppo elabora il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intero gruppo, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole SIM del gruppo possono non redigere un proprio separato documento (13). Le politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo tengono opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna societa', tra cui: la dimensione; la rischiosita' apportata al gruppo; il tipo di attivita' svolta; la presenza di regole specifiche in ragione del settore di appartenenza o della giurisdizione dove la societa' e' stabilita o prevalentemente opera; la quotazione in borsa; la rilevanza rispetto al gruppo nonche' al paese di insediamento o di operativita' prevalente. Le singole societa' del gruppo restano in ogni caso responsabili del rispetto della normativa a esse direttamente applicabile. La societa' capogruppo, ove rilevi che le politiche e le prassi di remunerazione delle societa' del gruppo non siano coerenti con gli indirizzi da essa dettati o non siano conformi con la disciplina applicabile a ciascuna societa' del gruppo, sollecita, con interventi formalizzati, gli opportuni adattamenti. Le SIM che sono filiazioni di una societa' capogruppo di un gruppo di imprese di investimento avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, qualora incluse nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione definite dalla capogruppo estera, possono non elaborare un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione se quello predisposto dalla capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificita' della SIM o del gruppo italiani sotto il profilo operativo e assicura il rispetto delle presenti disposizioni. La SIM che appartiene a un gruppo di SIM o a un gruppo bancario, per i profili di propria competenza, contribuisce al processo di elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione predisposta dalla societa' capogruppo, fornisce supporto a quest'ultima per la corretta identificazione dei soggetti che assumono rischi rilevanti per il gruppo e tiene opportunamente conto degli indirizzi della societa' capogruppo nell'elaborazione della propria politica di remunerazione e incentivazione, restando in ogni caso responsabile della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla capogruppo. 7. Organi aziendali e funzioni di controllo 7.1. Ruolo dell'assemblea Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. stock-option) (14); (iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. golden parachute), ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita' della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza e' determinata dall'assemblea (15). L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea e' volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea e' sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalita' e le modalita' di attuazione delle politiche di remunerazione; il controllo svolto sulle medesime; la loro neutralita' rispetto al genere; le caratteristiche relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti; il limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione; le principali informazioni sul processo di identificazione del personale piu' rilevante e sui relativi esiti, ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni (cfr. par. 3 e par. 3.1); la conformita' alla normativa applicabile; le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi gia' approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al trend del settore; eventuali parti delle presenti disposizioni che risultino in contrasto con il diritto nazionale di paesi terzi in cui sono insediate societa' del gruppo. All'assemblea e' inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalita' con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa ex post), disaggregate per ruoli e funzioni (16). Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le SIM che adottano il modello dualistico. Le SIM facenti parte di un gruppo di SIM o filiazioni di una societa' capogruppo di un gruppo di imprese di investimento avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, considerato che non sono tenute alla redazione di un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi del paragrafo 6, sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto dalla capogruppo relativamente ai punti i) e ii); su questi stessi punti anche l'informativa ex post puo' essere resa fornendo all'assemblea quella predisposta dalla societa' capogruppo. Con riferimento al punto iii), la SIM predispone un autonomo documento con cui fornisce separata informativa sia ex ante sia ex post. 7.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato remunerazioni L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicita' almeno annuale (17), la politica di remunerazione e incentivazione ed e' responsabile della sua corretta attuazione; esso approva gli esiti dell'eventuale procedimento di esclusione del personale piu' rilevante di cui al paragrafo 3.1, e ne rivede periodicamente i relativi criteri. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: i consiglieri esecutivi; i direttori generali; i condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili e il personale di livello piu' elevato delle funzioni aziendali di controllo. Esso, in particolare, assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della SIM in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. L'organo con funzione di supervisione strategica assicura, tra l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonche' di eventuali codici etici o di condotta, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi. Il comitato remunerazioni e' istituito nei casi previsti dall'art. 17-quinquies del presente Regolamento (18). Esso esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio; al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidita' (19). Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato remunerazioni tiene conto dell'interesse pubblico e degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e delle altre parti interessate. Il comitato remunerazioni: - ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previsto dal presente paragrafo; - ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi del personale piu' rilevante; - vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo; - cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni; - collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente; - assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione; - si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi; - riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagira' a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi; - riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica puo' decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno; - dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi e dei livelli di liquidita' e di capitale, e sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della SIM; - fornisce adeguato riscontro sull'attivita' da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea. Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il comitato remunerazioni ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni aziendali a tal fine rilevanti. Quando non e' presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono svolte dall'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il contributo dei componenti indipendenti, ove presenti. 7.3. Funzioni aziendali Le funzioni aziendali competenti (in particolare, quelle preposte alla gestione dei rischi, alla compliance, alle risorse umane, alla pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione. Le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze e in conformita' ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo avviene con modalita' tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni stesse. La funzione di controllo del rischio (risk management) valuta, tra l'altro, come la struttura della remunerazione variabile incida sul profilo di rischio della SIM, eventualmente valutando e convalidando i dati relativi all'aggiustamento per i rischi e partecipando a tal fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni (20). La funzione di conformita' (compliance) verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, nonche' di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili alla SIM, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela. La funzione di revisione interna (internal audit) verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorita' di vigilanza competenti. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica la SIM puo' avvalersi anche di soggetti esterni, purche' ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione. 7.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo In conformita' con quanto previsto nell'art. 17-sexies, commi 3 e 4, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo e' prevalentemente fissa e di livello adeguato alle significative responsabilita' e all'impegno connesso con il ruolo svolto. La remunerazione variabile non e' collegata ai risultati economici; e' invece ammissibile subordinare l'attribuzione della eventuale parte variabile (c.d. "gate") a obiettivi di sostenibilita' aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che cio' non sia fonte di possibili conflitti di interesse. Si richiamano i requisiti di indipendenza, professionalita' e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno in conformita' a quanto previsto dalla Parte 2, Titolo III, del presente regolamento. 8. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione 8.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile L'intera remunerazione e' divisa tra la componente fissa e la componente variabile; tra queste due componenti vi e' una rigorosa distinzione. Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile e' opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle diverse categorie di personale, in specie quello rientrante tra il personale piu' rilevante. La parte fissa e' sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti (21). Le SIM fissano nelle proprie politiche di remunerazione limiti al rapporto tra la componente variabile e quella fissa, tenendo conto, in particolare, delle attivita' svolte e dei rischi associati, nonche' dell'impatto che le diverse categorie di personale hanno sul profilo di rischio della SIM o delle attivita' che essa gestisce (22). Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e dell'organo di controllo. In presenza di una elevata incidenza della parte variabile su quella fissa, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 8.2. 8.2. Struttura della componente variabile La componente variabile rispetta i seguenti criteri. 1. La componente variabile e' parametrata a indicatori di performance misurata al netto dei rischi presenti e futuri, in un orizzonte preferibilmente pluriennale (c.d. ex ante risk-adjustment), e tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidita' necessari a fronteggiare le attivita' intraprese (23). Indipendentemente dalle modalita' (top-down o bottom-up) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile (bonus pool) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, i criteri su cui si basano dette valutazioni sono chiari e predeterminati e l'intero processo decisionale e' opportunamente esplicitato e documentato. La valutazione dei risultati e' eseguita lungo un periodo di tempo almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale (c.d. periodo di valutazione o di accrual), che tiene conto del ciclo economico della SIM e dei suoi rischi di impresa, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto di tutte le tipologie di rischi, presenti e futuri. Il bonus pool, sia quello riconosciuto sia quello effettivamente erogato, e' sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della SIM e non limita la sua capacita' di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del bonus pool e/o all'applicazione di meccanismi di correzione ex post (cfr. infra). 2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, di tutti i rischi presenti e futuri, dei risultati complessivi della SIM e del gruppo, di quelli dell'unita' aziendale interessata e, ove possibile, di quelli individuali; i criteri, finanziari e non finanziari, usati per misurare i rischi e la performance sono, inoltre, il piu' possibile coerenti con il livello decisionale del singolo membro del personale. 3. La componente variabile e' composta, per una quota pari ad almeno il 50%, di: i) azioni, partecipazioni al capitale equivalenti o, per le SIM non quotate, strumenti il cui valore riflette il valore economico della societa'; ii) strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti che siano altrettanto efficaci sul piano dell'allineamento degli incentivi; iii) altri strumenti individuati negli articoli da 1 a 5 del Regolamento delegato (UE) n. 2155 del 13 agosto 2021 (24); iv) strumenti non monetari che riflettono l'andamento delle attivita' dei portafogli gestiti. Qualora la SIM non emetta nessuno degli strumenti di cui ai punti da i) a iv), la Banca d'Italia puo' autorizzare la SIM a utilizzare dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. 2155 del 13 agosto 2021. I dispositivi alternativi assicurano che la remunerazione variabile riconosciuta sia soggetta a meccanismi impliciti di correzione per il rischio (25) e sono coerenti con l'obbligo di differire la remunerazione variabile e con l'applicazione dei meccanismi di correzione ex post (malus e claw-back)(26). Nell'ambito dei poteri di intervento ad essa attribuiti, la Banca d'Italia puo' imporre restrizioni al tipo e alla configurazione degli strumenti di cui ai capoversi precedenti o vietarne alcuni. L'obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente variabile complessiva in strumenti finanziari si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4, sia a quella pagata a pronti (up-front); le SIM possono riconoscere una percentuale piu' alta di strumenti finanziari per il pagamento della componente variabile differita, a condizione che venga complessivamente soddisfatto il requisito minimo del pagamento del 50% della remunerazione variabile totale in strumenti finanziari (27). Se la quota in strumenti finanziari e' superiore al 50% della remunerazione variabile complessiva, la parte in strumenti finanziari da differire e' maggiore della parte in strumenti finanziari pagabile up-front. Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine della SIM e degli investitori, gli strumenti previsti dal presente punto sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di mantenimento o retention), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione. Le SIM fissano i periodi di retention sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione (28). Il periodo di retention non e' inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti finanziari differiti il periodo di retention puo' essere ridotto a non meno di 6 mesi quando la componente variabile e' differita per almeno 5 anni ed e' riconosciuta a soggetti diversi da quelli indicati nel successivo punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo di retention di almeno 1 anno). Per gli strumenti finanziari differiti il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) e' corrisposta. 4. La componente variabile e' soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla SIM (c.d. meccanismi di malus), del suo ciclo economico, della natura delle sue attivita' e delle attivita' svolte dal membro del personale interessato. Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire non e' inferiore al 60%. Per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende il minore tra: i) il 25 per cento della remunerazione complessiva media degli high earners italiani (29); ii) 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della SIM (30). Le SIM stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione (31). La quota differita puo' essere corrisposta secondo un criterio pro rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (accrual period) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. I dividendi e gli interessi che maturano nel corso del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 non possono essere corrisposti al personale ne' durante detto periodo ne' al termine di esso; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato. 5. La componente variabile e' sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di correzione ex post - malus e claw- back (32) - idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (33) e patrimoniali, nonche' a tener conto dei comportamenti individuali (34); i meccanismi conducono quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi. La SIM individua criteri e presupposti per l'applicazione di questi meccanismi. Essi non possono condurre a un incremento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta ne' della remunerazione variabile precedentemente ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione di malus o claw back. La remunerazione variabile garantita non e' ammessa perche' non risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con la performance e i rischi) (35); solo in casi eccezionali essa e' consentita, nelle SIM che rispettano i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego. Non puo' essere riconosciuta piu' di una volta alla stessa persona, ne' dalla SIM ne' da altra societa' del gruppo. Essa non e' soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile. Una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di malus o claw back) derivanti da precedenti impieghi attenua l'incentivo delle risorse a operare correttamente e rende meno stretto il collegamento dei compensi con la performance e i rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata con la SIM - quale nuovo datore di lavoro - non puo' tenere indenne il nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e - fermo restando il caso della remunerazione variabile garantita - e' soggetta a tutte le regole applicabili in base alle politiche di remunerazione e incentivazione della SIM (es., limiti ai compensi; obblighi di differimento e retention; pagamento in strumenti finanziari; malus; claw back). Sono ammesse, in presenza di motivate e documentate ragioni (36), remunerazioni legate alla permanenza del personale (c.d. retention bonus) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento (es. processo di ristrutturazione aziendale, operazione straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima del termine del periodo o del verificarsi dell'evento, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a queste applicabili, ivi comprese quelle sui meccanismi di correzione ex ante ed ex post. I retention bonus non possono essere utilizzati per tenere indenne il personale dalla riduzione o dall'azzeramento della remunerazione variabile derivanti dai meccanismi di correzione ex ante ed ex post, ne' possono condurre a una situazione in cui la remunerazione variabile totale non sia piu' collegata alla performance dell'individuo, della singola business unit, nonche' della SIM e dell'eventuale gruppo di appartenenza. A uno stesso membro del personale non sono riconosciuti piu' retention bonus, salvo che in casi eccezionali e opportunamente giustificati (i.e., il pagamento dei retention bonus avviene in momenti diversi e sussistono ragioni specifiche per il riconoscimento di ciascuno di essi). Sono ammessi piani di incentivazione a lungo termine (c.d. long-term incentive plan) che si basano su un arco di tempo futuro pluriennale di valutazione della performance (accrual period) e che: i) sono coerenti con gli obiettivi e la durata del piano strategico della SIM; ii) prevedono condizioni di performance chiare e predeterminate, che devono essere verificate nel corso e alla fine del piano affinche' la remunerazione variabile possa essere pagata non prima della fine del piano stesso (37). I piani di incentivazione a lungo termine sono soggetti a tutte le regole applicabili alla componente variabile della remunerazione. 9. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica o trattamenti pensionistici La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica e' in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della SIM. 9.1. Benefici pensionistici discrezionali I benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti tenendo conto della situazione economica della SIM, nonche' dei rischi a lungo termine assunti dal personale piu' rilevante. Se il rapporto e' interrotto prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al paragrafo 8.2, punto 3, tenuti in custodia dalla SIM per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento ex post in relazione alla performance al netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di strumenti definiti nel paragrafo 8.2, punto 3, e assoggettati a un periodo di mantenimento (retention) di cinque anni. 9.2. Golden parachute Gli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cc.dd. golden parachute) sono collegati: i) alla performance, al netto dei rischi, e ai comportamenti individuali; ii) alla performance, al netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di liquidita' della SIM (38). Essi costituiscono una forma di remunerazione variabile e sono assoggettati a tutte le regole previste nel paragrafo 8 (39), quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per i quali vengono assegnati (40). Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea ai sensi del par. 7.1, tenendo conto - tra l'altro - della durata del rapporto di lavoro intercorso. In assenza di criteri e limiti (in termini di annualita' fissa) approvati dall'assemblea dei soci, i golden parachute non possono essere riconosciuti. I golden parachute sono inclusi nel calcolo dei limiti al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione stabiliti dalla SIM nella propria politica di remunerazione ai sensi del par. 8.1 del presente Allegato, relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti: i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa; ii) nell'ambito di un accordo tra la SIM e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, se calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nella politica di remunerazione della SIM. 9.3. Deroghe Il paragrafo 9.2 e le regole previste dal paragrafo 8 non si applicano: a) agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica sia del personale piu' rilevante sia del restante personale nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; iii) prevedono clausole di claw back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM; b) agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalita' dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono clausole di claw back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM. 10. SIM che beneficiano di aiuti di Stato Le SIM e i gruppi di SIM che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, rivedono tempestivamente le proprie politiche di remunerazione e assicurano che: a. nessuna remunerazione variabile sia pagata ai componenti dell'organo con funzione di gestione; b. la remunerazione variabile del personale diverso dai componenti dell'organo con funzione di gestione sia rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione, quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico; c. gli indicatori di performance e gli altri parametri utilizzati siano coerenti con gli obiettivi e i contenuti del piano di ristrutturazione e con il contributo del personale piu' rilevante alla sua realizzazione; d. la componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante sia differita per una percentuale superiore rispetto a quanto previsto dal par. 8.2. punto 4, se del caso fino al 100%; e. la durata del periodo di valutazione della performance e la durata del periodo di differimento siano coerenti con i tempi attesi per il completamento del piano di ristrutturazione o per il rimborso dell'aiuto di Stato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal par. 8.2. Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazioni dalla disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle competenti Autorita' nazionali ed europee. 11. Obblighi di informativa Il personale ha accesso alle politiche di remunerazione della SIM e ai processi e criteri che verranno impiegati per valutare l'impatto dell'attivita' professionale sul profilo di rischio della SIM e per determinare la remunerazione variabile. Il processo di valutazione e' adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 dell'IFR, le SIM pubblicano, secondo le modalita' indicate nell'articolo 46, paragrafo 4, dell'IFR: - le informazioni di cui al medesimo articolo 51 dell'IFR; - le informazioni circa le modalita' di attuazione della Parte 2, Titolo IV, e del presente allegato (41). Si richiamano, inoltre, l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, i dati sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori generali, nonche' gli obblighi di trasmissione di dati in materia di remunerazioni, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito provvedimento adottato in attuazione delle linee guida dell'EBA emanate in conformita' con l'articolo 34 della IFD. 12. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Allegato: - autorizzazione preventiva per l'esclusione del personale piu' rilevante (art. 4, par. 4, del Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154, e paragrafo 3.1 del presente Allegato: termine 3 mesi); - autorizzazione preventiva per l'utilizzo di dispositivi alternativi per il pagamento della remunerazione variabile (art. 6 del Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2155, e paragrafo 8.2, punto 3, del presente Allegato: termine 3 mesi).". (1) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088, le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione di portafogli sono tenute a includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni sull'integrazione dei rischi ESG e a pubblicare queste informazioni sui loro siti web. (2) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del presente Regolamento. (3) Al personale delle succursali si applicano, in particolare, le regole sulla struttura dei compensi e sull'informativa al pubblico e non quelle che riguardano il ruolo degli organi aziendali. (4) Al riguardo vengono in rilievo le situazioni di cui alla Sezione 10.2 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione. (5) Cfr. articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) del 13 agosto 2021, n. 2154. (6) Nel caso del personale identificato in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto (a), del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021, l'autorizzazione e' richiesta solo se al personale e' stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 euro (cfr. articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento delegato). (7) In questi casi, il Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 stabilisce che l'esclusione puo' essere autorizzata solo in circostanze eccezionali, per tali intendendosi situazioni inusuali e infrequenti che conducono a non considerare il membro del personale come risk-taker. L'esistenza di circostanze eccezionali deve essere dimostrata dalla SIM nell'istanza di autorizzazione. (8) A titolo esemplificativo, rilevano quali indici di proporzionalita': la tipologia, il numero e le dimensioni delle attivita' svolte (es. negoziazione per conto proprio o in conto terzi, che potrebbe configurare un esempio di attivita' svolta da cui discende complessita' operativa/organizzativa); la circostanza che la SIM abbia azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero o che sia controllata da una societa' con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero; la dimensione dell'attivo e, in particolare, la prossimita' ai livelli dimensionali delle SIM significative; la struttura proprietaria; l'appartenenza a un gruppo bancario o di SIM, da cui potrebbe discendere - avuto sempre riguardo alla tipologia di attivita' svolta - un limitato grado di complessita' operativa/organizzativa; gli ulteriori indici di proporzionalita' individuati nella Sezione 4 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione. (9) Qualora le SIM diverse da quelle significative intendano pagare parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari, questi strumenti sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di retention), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione della SIM. (10) Le SIM diverse da quelle significative garantiscono il rispetto di tutte le regole previste dalla disciplina, in modo tanto piu' rigoroso quanto piu' il personale ha un impatto sul profilo di rischio della SIM o delle attivita' che essa gestisce. Esse, seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati nel paragrafo 8.2, punto 4, assicurano comunque che parte della remunerazione variabile del personale piu' rilevante sia differita per un congruo periodo di tempo, salvo che questa sia pari o inferiore a 50.000 euro e non rappresenti piu' di un quarto della remunerazione totale annua. (11) Il calcolo della remunerazione variabile annua e della remunerazione totale annua e' effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 88 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione. (12) Le SIM possono individuare modalita' ulteriori per rilevare e monitorare il divario retributivo di genere. (13) Le semplificazioni procedimentali e le previsioni del presente paragrafo si applicano anche alla politica sul processo di identificazione del personale piu' rilevante, che, come precisato nel paragrafo 3, forma parte integrante della politica di remunerazione e incentivazione. (14) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per le sole SIM non quotate (ne' emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. (15) Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-quaterdecies, comma 1, c.c. (16) Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, DG, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri risk takers. (17) Ferma la responsabilita' dell'organo con funzione di supervisione strategica, le SIM possono esternalizzare, in tutto o in parte, il riesame periodico della politica di remunerazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565. (18) L'istituzione di un comitato remunerazioni nelle SIM diverse da quelle significative e' considerata come una buona prassi. (19) E' opportuno che un numero adeguato di membri del comitato remunerazioni possegga conoscenze ed esperienza professionale in materia di gestione dei rischi e attivita' di controllo. Il comitato remunerazioni si avvale, ove opportuno, del supporto del risk manager e di esperti esterni per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla SIM, secondo metodologie coerenti con quelle che la SIM adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. (20) Cfr. nota 19. (21) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilita' organizzative pertinenti, quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego. Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di attivita' svolta dalla SIM; la qualita' dei sistemi di misurazione della performance e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attivita' non incide sul profilo di rischio della SIM la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa. (22) E' possibile individuare rapporti differenti (entro il limite stabilito nella politica di remunerazione della SIM) per singoli individui o categorie di personale; in ogni caso, l'individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una medesima categoria di personale e' eccezionale ed e' adeguatamente motivata. (23) A titolo esemplificativo e alla luce delle attivita' svolte, possono essere considerati parametri quantitativi quali indici di redditivita' (es., EVA) ovvero, con specifico riguardo all'attivita' di gestione di portafogli, il tasso di rendimento interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti assoluti e relativi, l'indice di Sharpe e attivi raccolti. Si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve. (24) Gli strumenti previsti nel regolamento sono: a) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; b) strumenti di capitale di classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti dal regolamento stesso. (25) Ad es., il valore di questi dispositivi dovrebbe ridursi ogni volta che si verifica un effetto negativo sui risultati della SIM o sulle attivita' che essa gestisce. (26) A titolo esemplificativo, un dispositivo alternativo puo' consistere nel riconoscimento al personale interessato di un importo in contanti su un conto dedicato, importo che puo' essere corrisposto solo al termine del periodo di differimento (laddove non si tratti della parte in strumenti finanziari pagabile up-front) e, in aggiunta, di un periodo fittizio di retention. (27) In questo caso, e' comunque necessario che una parte, seppure inferiore al 50%, della componente variabile pagata a pronti (up-front) sia riconosciuta in strumenti finanziari. (28) La durata del periodo di retention puo' variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse unita' operative; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualita' e l'accuratezza dei meccanismi di ex ante risk-adjustment (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione della performance, capacita' di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi). (29) A questi fini, le SIM fanno riferimento alla remunerazione complessiva media degli high earners italiani come risultante dal piu' recente rapporto pubblicato dall'EBA sulle imprese di investimento. Qualora il rapporto dell'EBA sulle imprese di investimento non sia disponibile o non contenga dati relativi all'Italia, le SIM fanno riferimento al piu' recente rapporto pubblicato dall'EBA sulle banche. (30) Le SIM indicano nelle proprie politiche di remunerazione il livello di remunerazione variabile che per esse rappresenta un importo particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento con cadenza almeno triennale. (31) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri gia' indicati per la determinazione del periodo di retention (cfr. nota 28). Vengono inoltre in rilievo i criteri contenuti nel paragrafo 256 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione. (32) I sistemi di "malus" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata puo' ridursi in relazione alla performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti, all'andamento della situazione patrimoniale e di liquidita', a obiettivi di compliance, ecc. Per claw back si intende invece la restituzione di un compenso gia' pagato al personale. Le clausole di claw back possono riguardare sia i pagamenti up-front sia quelli oggetto di differimento. (33) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la performance in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato). (34) Sono soggetti a claw back almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla SIM, da cui sia derivata una perdita significativa per la SIM o per gli investitori; ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla SIM, nei casi da questa eventualmente previsti; violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 13 o, quando il soggetto e' parte interessata, dell'articolo 6, commi 2-octies e 2-novies, del TUF, o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della SIM. Le SIM fissano nelle proprie politiche di remunerazione la durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di claw back; tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile e, almeno con riferimento alla remunerazione del personale piu' rilevante, e' di durata non inferiore a 5 anni; (35) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "welcome bonus", "sign-on bonus", "minimum bonus", ecc. (36) Ai fini della decisione sul riconoscimento di un retention bonus, le SIM considerano almeno i fattori richiamati nel paragrafo 140 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione. (37) Un periodo lungo di valutazione della performance offre margini di flessibilita' nella determinazione della durata e dei meccanismi di ex-post risk adjustment, nei limiti consentiti dalle norme. Ad esempio, per le figure apicali di una SIM significativa, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (accrual), quello di differimento puo' attestarsi sul minimo di tre anni. (38) A questi fini rilevano in ogni caso: per il profilo sub i) i comportamenti e le violazioni elencate al par. 8.2, punto 5; per il profilo sub ii) l'eventualita' che la SIM sia beneficiaria di un intervento pubblico eccezionale, sia soggetta a misure di intervento precoce, ad amministrazione straordinaria, a risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa, o non disponga, a causa di perdite significative, di una solida base di capitale. Nelle situazioni sub ii), ai fini dell'eventuale riconoscimento di un golden parachute e della determinazione del suo ammontare, va tenuto conto, in ogni caso, dell'esigenza di contenere i costi a carico della SIM (in questo ambito si puo' considerare il risparmio derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di lavoro o dalla cessazione anticipata dalla carica). (39) A titolo esemplificativo, i golden parachute devono essere: collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti finanziari assoggettati a un'adeguata politica di retention; suddivisi in una quota up-front e in una quota differita per un congruo periodo di tempo; soggetti a tutti i meccanismi di correzione ex post (malus e claw back). (40) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione variabile" di cui al paragrafo 1, rientrano tra i golden parachute anche: i) gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza; ii) gli importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; iii) l'indennita' di mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge. Le previsioni del paragrafo 9.2 non si applicano agli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa. (41) Restano fermi gli obblighi previsti per le SIM quotate ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.