(Regolamento-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                 (Disposizioni transitorie e finali) 
 
1. Le  modifiche  al  regolamento  di   attuazione   degli   articoli
   4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c- bis), del  TUF,  adottate
   ai sensi del presente provvedimento, si applicano a partire dal 1°
   aprile 2023,  salvo  quanto  previsto  dai  commi  successivi  del
   presente articolo. 
 
2. Ove siano richieste modifiche statutarie  per  l'adeguamento  agli
   articoli 13, 14, 15-bis, 15-ter e 15- quater  del  regolamento  di
   cui  al  comma  1,  come  modificati  o  introdotti  dal  presente
   provvedimento, nonche' alle norme  che  dispongono  l'applicazione
   degli  Orientamenti  sulla   governance   interna   dell'Autorita'
   Bancaria Europea del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/14), le SIM  si
   conformano a tali norme, al piu' tardi, a partire  dalla  data  di
   approvazione del bilancio 2022 da parte dell'assemblea. 
 
3. Entro   il   30   giugno   2023   i   gestori:   a)   sottopongono
   all'approvazione  dell'assemblea  dei   soci   le   politiche   di
   remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni  di  cui
   all'Allegato 2 del regolamento di cui al comma 1, come  modificate
   ai sensi del presente provvedimento; b) assicurano che i contratti
   individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi,  sono
   conformi alle medesime disposizioni. I contratti  collettivi  sono
   allineati alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del  regolamento
   di cui al comma 1 alla prima occasione utile. 
 
4. Entro il 30 giugno 2023  le  SIM  di  classe  2:  a)  sottopongono
   all'approvazione  dell'assemblea  dei   soci   le   politiche   di
   remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni  di  cui
   alla Parte 2, Titolo IV, e all'Allegato 5 del regolamento  di  cui
   al  comma  1,  come  introdotte  dal  presente  provvedimento;  b)
   assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti  dai
   contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni.  I
   contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui  alla
   Parte 2, Titolo IV, e all'Allegato 5 del  regolamento  di  cui  al
   comma 1 alla prima occasione utile. 
 
5. Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito web  della  Banca
   d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.