(Regolamento) (parte 2)
                               PARTE I 
         ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA IFD E ALTRE DISPOSIZIONI 
 
                              TITOLO I 
                   ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA 
 
                             CAPITOLO 1 
                      AUTORIZZAZIONE DELLE SIM 
 
                        TITOLO I - Capitolo 1 
                      AUTORIZZAZIONE DELLE SIM 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
1. Premessa 
Nel presente  Capitolo  sono  compendiate  le  disposizioni  relative
all'autorizzazione delle SIM ai sensi dell'art. 19 TUF, per quanto di
competenza della Banca d'Italia. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata: 
  - dal  Regolamento  delegato   (UE)   2017/1943,   concernente   le
informazioni che devono essere fornite  ai  fini  dell'autorizzazione
delle SIM, in particolare: 
    • art. 2, lett. e), relativo alle informazioni sul capitale; 
    • art. 5, relativo alle informazioni finanziarie; 
    • art. 6, relativo alle informazioni sull'organizzazione; 
  - dalle seguenti disposizioni del TUF: 
    •  art.  19,  co.  1,  concernente  l'autorizzazione  delle   SIM
all'esercizio di servizi e attivita  di investimento. 
Viene altresi' in rilievo: 
  - art. 9 IFR, concernente la composizione dei  fondi  propri  delle
SIM. 
 
3. Definizioni 
Ai fini della presente disciplina si intende per: 
  - «capitale  iniziale»,  l'ammontare   minimo   di   fondi   propri
necessario ai fini dell'autorizzazione di cui  all'art.  19,  co.  1,
TUF; 
  - «fondi propri», i fondi di cui all'art. 9 IFR. 
 
4. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano alle societa  gia  esistenti  o
appositamente  costituite  che  richiedano  l'autorizzazione  di  cui
all'art. 19, co. 1, TUF. 
 
5. Avvio dell'operativita  
Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 20 TUF, la
SIM invia alla Banca d'Italia la comunicazione di cui all'art. 13 del
Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui all'Allegato A. 
 
                             SEZIONE II 
                          CAPITALE INIZIALE 
1. Premessa 
Il capitale iniziale delle  SIM  e'  commisurato  alla  tipologia  di
servizio o attivita  di investimento svolti. 
 
2. Ammontare del capitale iniziale 
Il capitale iniziale delle SIM e' pari a: 
  a. 75.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente uno
o piu' dei  seguenti  servizi  o  attivita ,  a  condizione  che  non
detengano disponibilita  liquide e strumenti finanziari di pertinenza
della clientela (1): 
    i. Ricezione e trasmissione di ordini; 
    ii. Esecuzioni di ordini; 
    iii. Gestione di portafogli; 
    iv. Consulenza in materia di investimenti; 
    v. Collocamento  senza   impegno   irrevocabile   nei   confronti
dell'emittente. 
  b. 750.000 euro per le SIM che intendono prestare  almeno  uno  dei
seguenti servizi o attivita : 
    i. Negoziazione per conto proprio; 
    ii. Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un  impegno
irrevocabile nei 
        confronti dell'emittente. 
  c. 150.000 euro fuori dai casi di cui alle lett. a) e b). 
---------- 
(1) Tale limitazione deve essere espressamente prevista nello statuto
delle SIM. 
 
3. Costituzione del capitale iniziale 
Il requisito di cui all'art. 2, lett. e),  del  Regolamento  delegato
(UE) 2017/1943 e' soddisfatto: 
  a. per le SIM di nuova costituzione, tramite un'attestazione  della
direzione generale della banca presso la quale  i  fondi  sono  stati
versati; 
  b. per  le  societa   gia   esistenti  che   intendono   richiedere
l'autorizzazione ad operare come  SIM  previa  modifica  dell'oggetto
sociale, tramite esibizione dei certificati  camerali  attestanti  il
capitale  sociale  sottoscritto  e  versato.  Su  tali  documenti  e'
richiesta l'attestazione dell'organo di controllo. 
 
                             SEZIONE III 
                     PARERE DELLA BANCA D'ITALIA 
Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 19, co. 1, TUF,  la
Banca  d'Italia  valuta,  per  quanto  di  propria   competenza,   le
informazioni  presentate  ai  sensi  del  Regolamento  Delegato  (UE)
2017/1943 in un'ottica di sana e prudente gestione della SIM (1). 
A tal  fine,  con  riferimento  al  programma  di  attivita   e  alla
struttura organizzativa (cfr. artt. 5 e 6 del medesimo  Regolamento),
la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
  - la coerenza e  la  completezza  delle  informazioni  contenute  e
l'attendibilita   delle  previsioni  formulate,  anche  rispetto   al
mercato di riferimento; 
  - la  stabilita   delle  fonti  di  reddito  e  l'adeguatezza   del
programma  ad  assicurare  condizioni  di  equilibrio   patrimoniale,
reddituale e finanziario; 
  - le sostenibilita  delle previsioni  di  sviluppo  dei  volumi  di
attivita , alla luce dei servizi di investimento richiesti; 
  - il  rispetto  delle  disposizioni  prudenziali  in   materia   di
adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento; 
  - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli  interni
della SIM, tenuto anche conto delle caratteristiche  dei  servizi  di
investimento che la SIM intende prestare; 
  - l'effettiva capacita  di perseguire le strategie imprenditoriali,
tenuto conto delle risorse  (umane,  tecnologiche  e  organizzative),
della rete distributiva dei  servizi  e  del  sistema  dei  controlli
interni della SIM; 
  - il  rispetto   delle   previsioni   contenute   nel   Regolamento
governance. 
Nelle  proprie  valutazioni,   la   Banca   d'Italia   verifica   che
l'iniziativa sia  tale  da  configurare  un  operatore  adeguatamente
strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale,  dotato  di
risorse  tecniche  e  umane  qualitativamente   e   quantitativamente
adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attivita   svolta,  tenuto
conto dei servizi di investimento che la SIM intende prestare. 
---------- 
(1) In tale ambito, la Banca d'Italia valuta anche  il  rispetto  dei
requisiti e criteri previsti  per  i  titolari  delle  partecipazioni
indicate nell'art. 15, TUF. 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              TITOLO I 
                   ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA 
 
                             CAPITOLO 2 
                  GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO 
 
                        TITOLO I - Capitolo 2 
                  GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
Le Sezioni I - VIII del presente Capitolo contengono le  disposizioni
di vigilanza applicabili ai gruppi  di  imprese  di  investimento  in
attuazione delle previsioni contenute nell'IFR e IFD,  nonche'  degli
artt. 11 e 12 TUF. Nella Sezione IX  e'  definita  la  procedura  per
l'autorizzazione della seconda impresa  madre  UE  intermedia  di  un
gruppo di Stato terzo, in attuazione dell'art. 69.3,  co.  8,  TUB  e
dell'art. 11- bis, co. 6, TUF. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata: 
  - dagli artt. 7 e 8 dell'IFR; 
  - dai seguenti articoli del TUF: 
    • art. 11, co. 1, lett. a) e  b),  che  prevedono  che  la  Banca
d'Italia determini, sentita la Consob, la nozione  di  gruppo  e  che
emani disposizioni volte ad individuare i soggetti  da  sottoporre  a
vigilanza su base consolidata; 
    • art. 11, co. 1, lett. a-bis), che prevede che la Banca d'Italia
individui la disciplina degli esponenti aziendali, ai sensi dell'art.
13, TUF, applicabile alle capogruppo; 
    • art. 11, co. 1-bis, che prevede che il  gruppo  di  imprese  di
investimento sia iscritto in un  apposito  albo  tenuto  dalla  Banca
d'Italia; 
    • art. 11-bis, co. 5, che individua i  casi  in  cui  la  seconda
impresa madre UE intermedia e' un'impresa di investimento; 
    • art. 11-bis, co. 6, che prevede che la Banca d'Italia,  sentita
la Consob,  emani  disposizioni  per  l'attuazione  della  disciplina
sull'impresa madre UE intermedia applicabile alle SIM; 
    • art. 12, co. 1 e 3-bis, ai sensi dei quali  la  Banca  d'Italia
impartisce alla capogruppo di un gruppo di  imprese  di  investimento
disposizioni prudenziali riferite  al  complesso  dei  componenti  il
gruppo e ha il potere di impartire disposizioni a ciascuna componente
del gruppo; 
    • art. 12, co. 2, che prevede che la capogruppo di un  gruppo  di
imprese di investimento emani disposizioni alle componenti il  gruppo
per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia. 
Vengono inoltre in rilievo: 
  - l'art. 25, par. 4, IFD; 
  - i seguenti articoli del TUB: 
    • art. 69.3, co. 6, lett. a), concernente il caso in cui la Banca
d'Italia puo' consentire l'istituzione di una seconda  impresa  madre
UE intermedia per separazione delle attivita ; 
    • art. 69.3, co. 7, per il quale  la  seconda  impresa  madre  UE
intermedia puo' essere una SIM di cui all'art. 11-bis, co. 5, TUF. 
 
3. Definizioni 
Ai fini del presente Capitolo, si intende per: 
  - «autorita   di  vigilanza  di  gruppo»,   l'autorita    nazionale
competente per la vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali su
base consolidata o sulla conformita  del capitale di gruppo; 
  - «gruppo di imprese di  investimento»,  un  gruppo  come  definito
nell'art. 4, par.1, punto 25),  IFR,  ossia  il  gruppo  composto  da
un'impresa madre e dalle filiazioni di cui almeno una  e'  un'impresa
di investimento e  che  non  comprende  un  ente  creditizio  di  cui
all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR ; 
  - «impresa madre», un'impresa come definita nell'art.  4,  par.  1,
punto 42), IFR; 
  - «filiazione» un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1,  punto
51), IFR; 
  - «impresa madre nell'UE» (1), un'impresa madre che e': 
    • un'«impresa di investimento madre nell'Unione»,  come  definita
nell'art. 4, par. 1, punto 56), IFR; 
    • una «holding di investimento madre nell'Unione», come  definita
nell'art. 4, par. 1, punti 57), IFR; o 
    • una  «societa   di  partecipazione  finanziaria   mista   madre
nell'Unione», come definita nell'art. 4, par. 1, punto 58), IFR; 
  - «filiazioni finanziarie», le  filiazioni  che  sono:  imprese  di
investimento, enti finanziari, o imprese strumentali; 
  - «ente finanziario», un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1,
punto 14), IFR; 
  - «impresa strumentale», un'impresa come definita nell'art. 4, par.
1, punto 1), IFR; 
  - «istituto  di  moneta  elettronica»,  un'impresa  come   definita
all'art. 1, co. 2, lett. h-sexies), TUB; 
  - «istituto di pagamento», un'impresa come  definita  nell'art.  1,
co. 2, lett. h-bis), TUB; 
  - «gestore», i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, lett. q-bis, TUF. 
---------- 
(1) Ai fini  del  presente  Regolamento,  si  utilizza  l'espressione
«impresa madre nell'UE» in luogo  delle  espressioni  «capogruppo»  o
«societa  posta al vertice del gruppo» di cui agli  artt.  11  e  12,
TUF. - «impresa madre UE intermedia»,  un'impresa  come  disciplinata
nell'art. 69.3, TUB e 11-bis, TUF; 
 
4. Procedimenti amministrativi 
Si indicano di seguito  i  procedimenti  amministrativi  relativi  al
presente Capitolo: 
  - autorizzazione all'applicazione della verifica del  capitale  del
gruppo (art. 8 IFR; termine 90 giorni); 
  - accertamento  delle  condizioni  di  iscrizione,   variazione   o
cancellazione dall'albo dei gruppi di imprese di  investimento  (art.
11, co. 1-bis, TUF; termine 90 giorni); 
  - autorizzazione  ad  istituire  una  seconda  impresa   madre   UE
intermedia per separazione delle attivita  (art. 11-bis, co. 5, TUF e
art. 69.3, co. 6, lett. a), TUB; termine: 90 giorni). 
 
                             SEZIONE II 
                           ALBO DEI GRUPPI 
 
1. Premessa 
L'albo previsto all'art. 11, co. 1-bis, TUF assolve  la  funzione  di
portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di gruppi  di  imprese  di
investimento sottoposti alla vigilanza della Banca  d'Italia;  a  tal
fine, l'albo e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. 
I soggetti iscritti all'albo possono richiedere alla  Banca  d'Italia
attestazioni aventi  ad  oggetto  informazioni  risultanti  dall'albo
medesimo. 
 
2. Contenuto dell'albo 
L'albo dei gruppi contiene l'elenco  aggiornato:  i)  dei  gruppi  di
imprese di investimento per i quali la Banca d'Italia e' autorita  di
vigilanza di gruppo ai sensi di quanto previsto alla Sez. III, e  ii)
delle imprese madri nell'UE e delle filiazioni finanziarie,  italiane
o estere, incluse in ciascun gruppo (1). 
L'albo riporta le seguenti informazioni: 
  a. la  denominazione,  la   forma   giuridica,   la   sede   legale
dell'impresa madre nell'UE  e  delle  filiazioni  finanziarie  e,  se
diversa, la sede amministrativa delle stesse; 
  b. la data di iscrizione del gruppo e delle singole  componenti  il
gruppo; 
  c. il nome e il codice meccanografico del gruppo; 
  d. i codici  meccanografici  e  i  codici  LEI  dell'impresa  madre
nell'UE e delle filiazioni finanziarie, quando presenti; 
  e. le attivita  alla cui prestazione sono state autorizzate le SIM,
gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106
TUB, i gestori italiani, gli istituti di  pagamento  italiani  e  gli
istituti  di  moneta  elettronica  italiani   che   sono   filiazioni
finanziarie del gruppo; 
  f. la sottoposizione delle imprese madri  nell'UE  italiane  e  dei
soggetti di cui  al  precedente  alinea  a  liquidazione  volontaria,
amministrazione straordinaria, liquidazione coatta o risoluzione. 
---------- 
(1) Non sono considerate componenti del gruppo, e non  sono  iscritte
all'albo,  le  filiazioni  finanziarie  eventualmente  escluse  dalla
situazione consolidata dell'impresa madre nell'UE ai sensi  dell'art.
4, par. 1, punto 11) e dell'art 7 IFR. 
 
3. Iscrizione all'albo 
La Banca d'Italia procede all'iscrizione all'albo dell'impresa  madre
nell'UE e delle filiazioni finanziarie: 
  a. entro 30 giorni dalle comunicazioni previste alla Sez. IV,  par.
2 e alla Sez. V, par. 3; 
  b. alla data di identificazione  dell'impresa  madre  nell'UE  come
societa   di  partecipazione  finanziaria  mista  al  vertice  di  un
conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo n. 142/2005
(2). Non rileva, a tali fini, che  il  conglomerato  finanziario  sia
stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai  sensi
del medesimo decreto. 
Il rispetto di quanto previsto alla  Sez.  VI  con  riferimento  agli
statuti dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie  e'
condizione per l'iscrizione all'albo. 
Nei casi di cui  alla  lett.  a),  quando  vi  sono  dubbi  circa  la
correttezza  o  completezza   del   contenuto   della   comunicazione
effettuata, oppure in  caso  di  omissione  della  stessa,  la  Banca
d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-bis,  TUF,  un
procedimento  per  l'accertamento  delle  condizioni  di   iscrizione
all'albo. 
La  Banca  d'Italia  da    comunicazione   dell'avvenuta   iscrizione
all'impresa madre  nell'UE  che  informa  prontamente  le  filiazioni
finanziarie del gruppo. 
---------- 
(2) Decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,  «Attuazione  della
direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi,  sulle  imprese  di  assicurazione  e  sulle  imprese   di
investimento appartenenti ad  un  conglomerato  finanziario,  nonche'
all'istituto   della   consultazione   preliminare   in    tema    di
assicurazioni» e successive modifiche. 
 
4. Variazioni all'albo 
Ai  fini  dell'aggiornamento  dell'albo  dei  gruppi  di  imprese  di
investimento, l'impresa madre nell'UE e'  tenuta  a  comunicare  alla
Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo
medesimo.  Tale  obbligo  di  comunicazione  non  si   applica   alle
variazioni  conseguenti  a  procedure  o  procedimenti  della   Banca
d'Italia. 
La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 5  giorni
dalla data di decorrenza di efficacia della variazione (3). La  Banca
d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro  30  giorni  dalla
comunicazione. 
Quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto
della comunicazione effettuata, oppure in  caso  di  omissione  della
stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co.
1-bis, TUF,  un  procedimento  per  l'accertamento  delle  variazioni
all'albo. 
La  Banca  d'Italia  da   comunicazione  dell'avvenuto  aggiornamento
all'impresa madre nell'UE,  che  informa  prontamente  le  filiazioni
finanziarie del gruppo. 
---------- 
(3) Per i casi di assunzione del controllo in  SIM  o  in  filiazioni
finanziarie, cfr. Sez. IV, par. 2 e Sez. V, par. 3. 
 
5. Cancellazione dall'albo 
La Banca d'Italia procede alla cancellazione del gruppo di imprese di
investimento  dall'albo  quando,   a   seguito   di   operazioni   di
riorganizzazione societaria o di gruppo  (4),  oppure  a  seguito  di
procedure concorsuali a carico dell'impresa madre nell'UE o delle SIM
che sono parte del gruppo: 
  - vengono meno le condizioni previste alla Sez. III per l'esercizio
da  parte  della  Banca  d'Italia  delle  funzioni  di  autorita   di
vigilanza di gruppo; 
  - vengono meno le  condizioni  per  l'identificazione  dell'impresa
madre del gruppo come impresa madre nell'UE; o 
  - la  SIM,  la  holding  di   investimento   o   la   societa    di
partecipazione finanziaria mista, il  cui  codice  meccanografico  e'
assegnato al gruppo, si estingue. 
L'impresa madre nell'UE comunica senza indugio alla Banca d'Italia la
possibile sopravvenienza di uno degli eventi citati quando gli stessi
non conseguono a procedure o procedimenti della Banca d'Italia, o per
i quali quest'ultima e' tenuta a rilasciare  parere.  In  tali  casi,
entro 10 giorni dalla data di tali eventi,  l'impresa  madre  nell'UE
presenta  istanza  alla  Banca  d'Italia  per  l'accertamento   delle
condizioni di cancellazione del gruppo dall'albo. 
La  Banca  d'Italia  da   comunicazione  dell'avvenuta  cancellazione
all'impresa madre  nell'UE  che  informa  prontamente  le  filiazioni
finanziarie del gruppo. 
---------- 
(4)  Rientrano  tra  tali  ipotesi  anche  le   modifiche   dell'atto
costitutivo/statuto o la liquidazione volontaria. 
 
6. Pubblicita  dell'iscrizione 
Le  componenti  del  gruppo  danno  evidenza  negli  atti   e   nella
corrispondenza dell'iscrizione all'albo (5). 
---------- 
(5) Non e' necessario  indicare  il  numero  di  iscrizione  all'albo
(matricola). 
 
                             SEZIONE III 
                   VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA 
 
La Banca d'Italia  e'  l'autorita   di  vigilanza  di  gruppo  quando
ricorre una delle seguenti condizioni: 
  - l'impresa di investimento madre nell'UE del gruppo e' una SIM; 
  - l'unica impresa di investimento del gruppo e' una SIM; 
  - l'holding di investimento madre  nell'Unione  del  gruppo,  o  la
societa  di partecipazione finanziaria mista  madre  nell'Unione  del
gruppo, e' una societa  italiana e un componente del  gruppo  e'  una
SIM; 
  - fuori dai casi  precedenti,  l'impresa  di  investimento  con  il
totale di bilancio piu' elevato del gruppo e' una SIM; 
  - fuori dai casi precedenti, ai sensi dell'art. 4, co. 9,  TUF,  la
Banca d'Italia ha concordato con l'autorita  competente di  un  altro
Stato UE di essere designata come autorita  di vigilanza di gruppo in
deroga ai criteri di cui all'art. 46 par. 3, 4 e 5,  IFD.  In  questi
casi, prima della conclusione dell'accordo,  la  Banca  d'Italia,  in
coordinamento con l'altra autorita , informa,  a  seconda  dei  casi,
l'holding di investimento madre nell'Unione del gruppo,  la  societa 
di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione  del  gruppo  o
l'impresa di investimento con il totale di bilancio piu' elevato  del
gruppo, e consente a tale soggetto di comunicare la propria  opinione
sulla decisione prevista. 
 
                             SEZIONE IV 
                 PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SIM 
 
1. Acquisto di partecipazioni di controllo 
Quando dall'acquisto di una partecipazione di controllo  in  una  SIM
deriva la costituzione di un nuovo gruppo di imprese d'investimento o
la  variazione   della   composizione   di   un   gruppo   esistente,
l'acquirente,  nel  fornire  la  documentazione  e  le   informazioni
previste  dall'art.  8  del  Regolamento  delegato  (UE)   2017/1946,
nell'ambito della procedura prevista all'art.  15  TUF,  ha  cura  di
includere  un   organigramma   completo   del   gruppo   di   imprese
d'investimento risultante dall'acquisto e dalle eventuali  operazioni
di riorganizzazione societaria connesse. 
L'organigramma indica: 
  a. l'impresa  madre  nell'UE  e  le  filiazioni   finanziarie,   il
rispettivo luogo di stabilimento,  nonche'  le  attivita   e  servizi
esercitabili da ciascuna (1); 
  b. il tipo di controllo e, nel  caso  di  controllo  partecipativo,
l'indicazione  della  misura  percentuale  della  partecipazione   in
ciascuna societa  controllata; 
  c. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi
nelle  filiazioni  finanziarie  o,  in  ogni   caso,   dell'eventuale
esercizio di influenza notevole da parte degli stessi; 
  d. l'eventuale autorita  di vigilanza  su  base  individuale  delle
filiazioni finanziarie estere. 
Quando, nei casi previsti al primo periodo, si  forma  un  gruppo  di
imprese  di  investimento  con  una  holding  di  investimento  madre
nell'Unione oppure una societa  di partecipazione  finanziaria  mista
madre nell'Unione, l'acquirente, nel fornire la documentazione  e  le
informazioni previste dagli artt. 3, 8 e 12 del Regolamento  delegato
(UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF,
ha cura di dimostrare: 
  a. il possesso dei requisiti previsti all'art. 13 TUF; 
  b. l'adeguatezza  dell'assetto  di  governo  societario   e   della
struttura organizzativa del  gruppo  ad  assicurare  il  rispetto  di
quanto previsto alla Sez. VI. 
Possono assumere  la  qualifica  di  holding  di  investimento  madre
nell'Unione oppure di societa  di  partecipazione  finanziaria  mista
madre nell'Unione i soggetti costituiti in una delle  forme  previste
all'Allegato I della Direttiva accounting (per l'Italia: societa  per
azioni,   societa    in   accomandita   per   azioni,   societa     a
responsabilita  limitata). 
---------- 
(1) Nei casi di attivita  o servizi oggetto  di  riserva,  essi  sono
indicati facendo espresso riferimento: 
  - per le societa  italiane, alla normativa italiana; 
  - per le societa  stabilite in altri Stati UE, alle norme europee; 
  - per le  societa   stabilite  in  Stati  terzi,  alle  equivalenti
attivita  o servizi previsti dalla normativa italiana. 
 
2. Comunicazioni alla Banca d'Italia 
Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'acquirente comunica alla
Banca  d'Italia  l'avvenuta  acquisizione  della  partecipazione   di
controllo  in  una  SIM  entro  5  giorni  dalla  data  di  efficacia
dell'acquisto. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di
tutte le informazioni previste alla Sez. II,  par.  2,  per  ciascuna
societa  del gruppo da iscrivere nell'albo, nonche' gli statuti delle
stesse. 
Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, l'impresa  madre  di
una SIM che, all'esito di operazioni di riorganizzazione societaria o
di gruppo, assume  le  caratteristiche  per  la  qualificazione  come
holding  di   investimento   madre   nell'UE,   ne   da    tempestiva
comunicazione alla Banca d'Italia. Alla comunicazione sono allegati: 
a. un organigramma completo del  gruppo  di  imprese  d'investimento.
L'organigramma indica: 
i. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo
luogo di stabilimento, nonche' le attivita  e servizi esercitabili da
ciascuna (2); 
ii. il tipo di controllo e,  nel  caso  di  controllo  partecipativo,
l'indicazione  della  misura  percentuale  della  partecipazione   in
ciascuna societa  controllata; 
iii. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi
nelle  filiazioni  finanziarie  o,  in  ogni   caso,   dell'eventuale
esercizio di influenza notevole da parte degli stessi; 
iv. l'eventuale autorita  di  vigilanza  su  base  individuale  delle
filiazioni finanziarie estere. 
b. un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II,
par. 2, per ciascuna societa   del  gruppo  da  iscrivere  nell'albo,
nonche' gli statuti delle stesse. 
Nel  caso  di  modifiche  degli  statuti  delle  filiazioni  iscritte
nell'albo, gli statuti modificati sono inviati  alla  Banca  d'Italia
entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche. 
Ai fini delle comunicazioni previste dal presente  paragrafo  non  e'
necessario trasmettere gli statuti, e le relative modifiche, di  SIM,
gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di  moneta
elettronica italiani e  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'art. 106 TUB. 
---------- 
(2) Nei casi di attivita  o servizi oggetto  di  riserva,  essi  sono
indicati facendo espresso riferimento: 
  - per le societa  italiane, alla normativa italiana; 
  - per le societa  stabilite in altri Stati UE, alle norme europee; 
  - per le  societa   stabilite  in  Stati  terzi,  alle  equivalenti
attivita  o servizi previsti dalla normativa italiana. 
 
                              SEZIONE V 
                       FILIAZIONI FINANZIARIE 
 
1. Premessa 
Ferma restando la disciplina di settore in materia di  partecipazioni
al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM non  iscritte
all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11  TUF  e  le  imprese  madri
nell'UE  iscritte  all'albo  possono   assumere   partecipazioni   di
controllo in enti finanziari nonche' in imprese strumentali, con sede
legale in Italia o all'estero, da cui discende la  formazione  di  un
gruppo  di  imprese  di  investimento  o  la   modifica   della   sua
composizione. 
 
2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia Le SIM  non  iscritte
all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11  TUF  e  le  imprese  madri
nell'UE iscritte all'albo che  intendono  assumere  il  controllo  di
imprese di investimento estere,  di  enti  finanziari  o  di  imprese
strumentali ne  danno  apposita  comunicazione  alla  Banca  d'Italia
almeno 60 giorni prima della data di efficacia dell'operazione. 
La comunicazione e' effettuata sia in caso di  assunzione  diretta  o
indiretta del controllo. La comunicazione e' corredata: 
  a. dell'atto  costitutivo/statuto  e  degli  ultimi   due   bilanci
approvati della societa  o delle societa  di cui si intende  assumere
il  controllo,  il  rispettivo  luogo  di  stabilimento,  nonche'  le
attivita  e servizi esercitabili da ciascuna (1); 
  b. di una  descrizione  del  tipo  di  controllo  e,  nel  caso  di
controllo partecipativo, dell'indicazione  della  misura  percentuale
della partecipazione; 
  c. dell'indicazione di eventuali  partecipazioni  di  minoranza  da
parte di soggetti terzi o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio  di
influenza notevole da parte degli stessi; 
  d. l'eventuale autorita  di vigilanza  su  base  individuale  della
societa  o delle societa  di cui si intende assumere il controllo; 
  e. di un organigramma semplificato della  composizione  prospettata
del gruppo di imprese di investimento; 
    i. quando il soggetto acquirente fa parte di un  gruppo  iscritto
all'albo, l'impresa madre nell'UE fornisce  informazioni  concernenti
l'impatto dell'operazione  sulla  situazione  finanziaria  attuale  e
prospettica  e  sul  rispetto   dei   coefficienti   di   adeguatezza
patrimoniale a livello di gruppo; 
    ii. quando l'assunzione del controllo comporta la  formazione  di
un  nuovo  gruppo  da  iscrivere  all'albo,  la  SIM   fornisce   una
descrizione     complessiva     delle     attivita       prospettate,
dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi
perseguiti, delle strategie distributive e commerciali nonche'  della
situazione economica,  patrimoniale  e  prudenziale  prospettica  del
gruppo costituendo. 
L'obbligo di comunicazione previsto  al  presente  paragrafo  non  si
applica nei casi  di  acquisto  di  partecipazioni  di  controllo  in
gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di  moneta
elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti  nell'albo
previsto dall'art. 106 TUB. 
La Banca d'Italia, nei casi  soggetti  all'obbligo  di  comunicazione
preventiva di cui  al  presente  paragrafo,  vieta  l'assunzione  del
controllo ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (2), quando, tenuto  conto
della situazione,  attuale  o  prospettica,  tecnica,  organizzativa,
finanziaria o patrimoniale del gruppo e dei sui  componenti,  nonche'
della  localizzazione  geografica  degli  stessi  e  delle  attivita 
svolte, l'operazione: 
  - pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza;
o 
  - e' in contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo. 
In tali ipotesi, la Banca d'Italia puo'  indicare  all'impresa  madre
nell'UE, o alla SIM intenzionata all'acquisto quando il gruppo non e'
ancora costituito, le necessarie modifiche da apportare per  superare
il divieto. 
---------- 
(1) Nei casi di attivita  o servizi oggetto  di  riserva,  essi  sono
indicati facendo espresso riferimento: 
  - per le societa  italiane, alla normativa italiana; 
  - per le societa  stabilite in altri Stati UE, alle norme europee; 
  - per le  societa   stabilite  in  Stati  terzi,  alle  equivalenti
attivita  o servizi previsti dalla normativa italiana. 
(2) Cfr. Tit. III, Cap. 4. 
 
3. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia 
Le SIM o le imprese madri nell'UE di gruppi iscritte  all'albo  della
Banca d'Italia comunicano a quest'ultima  l'avvenuta  assunzione  del
controllo in una filiazione finanziaria entro 5 giorni dalla data  di
efficacia della stessa. Alla comunicazione sono  allegati  un  elenco
completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2,  per
ciascuna societa  del gruppo da iscrivere nell'albo. 
L'obbligo di fornire le informazioni di cui alla Sez. II, par. 2, non
si applica nei casi di acquisto di  partecipazioni  di  controllo  in
gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di  moneta
elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti  nell'albo
previsto dall'art. 106 TUB. 
Nel caso di modifiche degli statuti delle societa  iscritte nell'albo
diverse dai soggetti indicati al periodo precedente, copia dei  nuovi
testi e' inviata alla Banca d'Italia entro 5  giorni  dalla  data  di
efficacia delle modifiche. 
 
                             SEZIONE VI 
     IMPRESA MADRE NELL'UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE 
 
L'impresa  madre  nell'UE  iscritta  all'albo  e'  responsabile   del
rispetto  dei  requisiti  prudenziali  a  livello  di  gruppo  e  da 
istruzioni  alle  filiazioni  finanziarie  per   l'attuazione   della
disciplina   di   vigilanza   applicabile,   in    particolare    dei
provvedimenti, di carattere generale  o  particolare,  emanati  dalla
Banca d'Italia. Detti provvedimenti possono indirizzarsi alle singole
societa  componenti il gruppo. 
L'impresa madre nell'UE verifica l'adempimento delle istruzioni  date
alle singole filiazioni finanziarie. 
L'impresa madre nell'UE richiede alle filiazioni finanziarie, nonche'
a tutte le altre  societa   eventualmente  incluse  nella  situazione
consolidata ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto  11)  e  dell'art.  7
IFR, ogni informazione e dato rilevante ai fini  del  rispetto  della
disciplina di vigilanza. 
Le filiazioni finanziarie prestano la necessaria  collaborazione  per
il rispetto  della  disciplina  di  vigilanza.  In  particolare,  gli
amministratori delle filiazioni finanziarie: 
  - danno  attuazione  alle  istruzioni  emanate  dall'impresa  madre
nell'UE in esecuzione della disciplina di vigilanza; 
  - forniscono ogni dato e informazione all'impresa madre nell'UE per
l'adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto  delle  stesse
da parte di quest'ultima. 
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione: 
  - le imprese madri nell'UE italiane  e  le  filiazioni  finanziarie
italiane conformano i propri statuti a quanto previsto alla Sez. VII; 
  - nel caso di imprese  madri  nell'UE,  italiane  o  estere,  e  di
filiazioni finanziarie estere, l'impresa madre nell'UE, nel  rispetto
dei vincoli locali, adotta  tutte  le  iniziative  atte  a  garantire
risultati comparabili a quelli previsti alla Sez. VII, anche nei casi
in cui la normativa dello Stato di stabilimento  estero  non  preveda
una  disciplina  del  gruppo  analoga  a   quella   italiana.   Salvo
impossibilita , le clausole  statutarie  di  cui  alla  Sez.  VII,  o
formulazioni equivalenti, sono incluse negli  statuti  delle  imprese
madri nell'UE estere e delle filiazioni finanziarie estere. 
L'impresa madre nell'UE e' il referente della Banca d'Italia ai  fini
della vigilanza consolidata. 
Gli  esponenti  aziendali  delle  holding   di   investimento   madre
nell'Unione e delle  societa   di  partecipazione  finanziaria  mista
madre  nell'Unione  iscritte  all'albo  previsto  dall'art.  11   TUF
soddisfano i requisiti di onorabilita  e possiedono le conoscenze, le
competenze e  l'esperienza  necessarie  per  l'esercizio  delle  loro
attribuzioni (1). 
---------- 
(1) Nel caso di holding di investimento o societa  di  partecipazione
finanziaria mista con sede in Italia si applicano l'art. 13  TUF,  ad
eccezione del co. 3, lett. e), e la  relativa  disciplina  attuativa.
Nel caso di holding di  investimento  o  societa   di  partecipazione
finanziaria mista con  sede  in  un  altro  Stato  dell'UE,  assumono
rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione  dell'art.
52 IFD in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui  la  societa 
ha sede legale. 
 
                             SEZIONE VII 
                               STATUTI 
 
1. Statuto dell'impresa madre nell'UE 
Lo  statuto  dell'impresa  madre  nell'UE  stabilita  in  Italia   e'
conformato alle disposizioni che seguono. 
 
Oggetto sociale 
E' previsto che: «La societa , nella sua qualita   di  impresa  madre
nell'UE del gruppo di  imprese  di  investimento  [denominazione]  ai
sensi dell'art. 12, co. 2, TUF, adotta, nell'esercizio dell'attivita 
di direzione e  coordinamento,  istruzioni  dirette  alle  filiazioni
finanziarie  del  gruppo  per  il  rispetto   della   disciplina   di
vigilanza». 
 
Competenza degli organi sociali 
E' previsto che le decisioni concernenti l'assunzione e  la  cessione
di partecipazioni  modificative  della  composizione  del  gruppo  di
imprese di investimento, nonche' la determinazione dei criteri per la
direzione  e  coordinamento  delle  societa    del   gruppo   e   per
l'attuazione  della  disciplina  di  vigilanza  sono  riservate  alla
esclusiva  competenza  dell'organo  con  funzione   di   supervisione
strategica dell'impresa madre nell'UE. 
 
2. Statuto delle filiazioni finanziarie 
Lo statuto  delle  filiazioni  finanziarie  stabilite  in  Italia  e'
conformato alle disposizioni che seguono. 
 
Oggetto sociale 
E' previsto che: «La societa  fa  parte  del  gruppo  di  imprese  di
investimento  [denominazione].  In  tale  qualita   essa  e'   tenuta
all'osservanza  delle  istruzioni  che   l'impresa   madre   nell'UE,
nell'esercizio dell'attivita  di direzione  e  coordinamento,  adotta
per l'attuazione della disciplina di  vigilanza.  Gli  amministratori
della societa  forniscono  all'impresa  madre  nell'UE  ogni  dato  e
informazione per  l'adozione  delle  istruzioni  e  la  verifica  del
rispetto delle stesse«. 
 
Posizione all'interno del gruppo 
E' indicata la posizione  delle  societa   medesime  nell'ambito  dei
gruppi cui esse appartengono. 
 
                            SEZIONE VIII 
                   VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO 
 
1. Premessa 
I  gruppi  di  imprese  di  investimento  possono   essere   esentati
dall'applicazione  dei  requisiti  prudenziali   ordinari   su   base
consolidata al ricorrere di determinate condizioni previste dall'art.
8, IFR. 
In questi casi: 
  - le  imprese  d'investimento  appartenenti  al  gruppo   rimangono
soggette alla disciplina di vigilanza su base  individuale,  sia  per
quanto riguarda i requisiti prudenziali di governo societario sia per
quanto riguarda i requisiti prudenziali previsti dall'IFR (1); 
  - l'impresa madre nell'UE e' soggetta a un  requisito  patrimoniale
alternativo di gruppo, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 IFR. 
---------- 
(1) Le imprese madri nell'UE di gruppi  di  imprese  di  investimento
autorizzati ai sensi dell'art. 8 IFR non sono pertanto soggette  alle
disposizioni del presente regolamento per le quali  e'  espressamente
prevista l'applicazione su «base consolidata», come definita all'art.
4, par. 1, punto 12, IFR. 
 
2. Requisito patrimoniale alternativo 
L'impresa madre nell'UE iscritta all'albo previsto dall'art.  11  TUF
puo' presentare istanza alla Banca d'Italia  per  l'adozione  di  una
delle due modalita  alternative di calcolo del requisito patrimoniale
di gruppo ai sensi del par. 3 o 4 dell'art. 8 IFR. L'istanza fornisce
le informazioni  necessarie  a  provare  il  possesso  dei  requisiti
previsti ai par. 1  e  5  del  medesimo  articolo.  All'istanza  sono
allegati: 
  a. un piano industriale aggiornato che rappresenti il ruolo  svolto
dalle singole componenti del gruppo, con particolare riferimento alle
filiazioni finanziarie estere, se presenti; 
  b. la proiezione su base triennale dei fondi propri di  gruppo  con
allegate le  previsioni  di  stato  patrimoniale  e  conto  economico
consolidati e con indicazione del contributo  fornito  dalle  singole
filiazioni finanziarie del gruppo; 
  c. i rischi che l'intermediario ha individuato come significativi e
i requisiti patrimoniali di gruppo calcolati, ai sensi  dell'art.  8,
par. 3 o 4, IFR, su un orizzonte prospettico di tre anni; 
  d. una relazione sulla struttura organizzativa che descriva  i)  il
sistema di monitoraggio  e  controllo  dei  rischi,  delle  fonti  di
capitale e di finanziamento, e ii) le misure di coordinamento per  la
gestione degli stessi tra i componenti del  gruppo.  In  particolare,
sono indicate le misure  adottate  per  garantire  la  completezza  e
tempestivita  delle segnalazioni ricevute dall'impresa madre nell'UE,
specialmente da parte delle componenti del gruppo con sede all'estero
se presenti; 
  e. un parere legale sull'inesistenza di impedimenti di diritto o di
fatto al trasferimento di fondi propri tra i componenti  del  gruppo,
con particolare riferimento alle filiazioni  finanziarie  estere,  se
presenti; 
  f. un'attestazione che i fondi propri  dell'impresa  madre  nell'UE
siano maggiori degli importi indicati, rispettivamente, al par.  3  o
al par. 4 dell'art. 8 IFR. 
L'applicazione del requisito patrimoniale previsto all'art.  8,  par.
4,  IFR  puo'  essere  chiesta  anche  in   un   momento   successivo
all'autorizzazione ad utilizzare la modalita  di calcolo  di  cui  al
par. 3 del medesimo articolo.  In  questo  caso,  la  societa   madre
nell'UE presenta una nuova istanza ai sensi del presente paragrafo. 
 
3. Esonero dalle disposizioni in materia  di  governo  societario  su
base consolidata 
L'impresa madre nell'UE autorizzata dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'art. 8 IFR e' esonerata dall'applicazione delle disposizioni  in
materia di governo societario  su  base  consolidata  secondo  quanto
previsto all'art. 5, co. 1-bis, del  Regolamento  governance.  Rimane
ferma l'applicazione delle disposizioni previste alle Sez. VI  e  VII
del presente Capitolo. 
 
4. Comunicazioni 
L'impresa madre nell'UE notifica tempestivamente alla Banca  d'Italia
la presenza, nelle componenti del gruppo, di  rischi  che  potrebbero
comportare il  mancato  rispetto  dei  requisiti  patrimoniali  e  di
liquidita  o degli orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi
(«P2G»),  o  comunque  avere  effetti  negativi  significativi  sulla
situazione  finanziaria,  economica  e  patrimoniale  delle   imprese
d'investimento del gruppo e del gruppo medesimo. 
 
                             SEZIONE IX 
   AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA SECONDA IMPRESA MADRE UE 
           INTERMEDIA AI SENSI DELL'ART.11-BIS, CO. 5, TUF 
 
1. Premessa 
L'art. 11-bis TUF disciplina le condizioni al ricorrere  delle  quali
una SIM che appartiene a un gruppo di Stato terzo e' tenuta ad  avere
una impresa madre UE intermedia. In particolare, i commi 4  e  5  del
medesimo articolo specificano i casi in  cui  una  SIM  puo'  essere,
rispettivamente, l'impresa madre UE intermedia o la  seconda  impresa
madre UE intermedia del gruppo di Stato terzo. 
A differenza dell'istituzione dell'impresa madre UE  intermedia,  che
non richiede un procedimento autorizzativo, l'art. 69.3, co. 6, lett.
a), TUB prevede che l'istituzione di una  seconda  impresa  madre  UE
intermedia da parte del medesimo gruppo di Stato terzo  possa  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia, quando e' autorita  di vigilanza su
base consolidata, sentite  le  altre  autorita   competenti,  qualora
accerti che l'istituzione di una sola  impresa  madre  UE  intermedia
sarebbe incompatibile con un requisito di separazione delle attivita 
applicabile  all'impresa  madre  del  gruppo  di  Stato   terzo.   Al
successivo co. 7, l'art. 69.3 TUB specifica che  la  seconda  impresa
madre UE intermedia puo' essere una SIM di cui all'art.  11-bis,  co.
5, TUF. 
La  presente  sezione  concerne  le  disposizioni  per   l'attuazione
dell'art. 11-bis TUF, con riguardo alla procedura  per  l'istituzione
della seconda impresa madre UE intermedia nel caso previsto al co. 5. 
 
2. Definizioni 
Ai fini della presente  Sezione,  per  «gruppo  di  Stato  terzo»  si
intende un gruppo come definito all'art. 11-bis,  co.  1,  lett.  a),
TUF. 
 
3. Domanda di autorizzazione a istituire una seconda impresa madre UE
intermedia ai sensi dell'art. 11-bis, co.5, TUF 
La Banca d'Italia autorizza l'istituzione della seconda impresa madre
UE intermedia per  esigenze  di  separazione  dell'attivita ,  previo
accertamento che la  domanda  di  autorizzazione  contenga  almeno  i
seguenti elementi: 
  a. dettagliata  spiegazione  che  dimostri   la   sussistenza   del
requisito di separazione delle attivita ; 
  b. informazioni sulla struttura del gruppo  di  Stato  terzo,  come
risultante alla luce del requisito di  separazione  delle  attivita ,
inclusa una descrizione delle attivita   che  sono  esercitate  dalle
diverse componenti del gruppo; 
  c. indicazioni sulla localizzazione e tipologia delle  entita   che
fungeranno da imprese madri UE intermedie; 
  d. programma di attivita  delle due  imprese  madri  UE  intermedie
contenente una descrizione della struttura prevista del gruppo  sotto
le due imprese madri UE intermedie, tipologie e volume dei servizi  e
a attivita  che ciascun gruppo intende esercitare; 
  e. programma temporale per assicurare che le due imprese  madri  UE
intermedie siano operative al raggiungimento dei  requisiti  previsti
per l'obbligo di istituire l'impresa madre UE intermedia; 
  f. descrizione dei previsti rapporti e interconnessioni fra le  due
entita  strutturalmente separate (ad esempio, in tema di  gestione  e
processo decisionale); 
  g. conferma che tali rapporti e interconnessioni non  pregiudichino
il requisito di separazione delle attivita . 
 
                              TITOLO I 
                   ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA 
 
                             Capitolo 3 
                       IMPRESE DI PAESI TERZI 
 
                        TITOLO I - Capitolo 3 
                       IMPRESE DI PAESI TERZI 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
Nel presente Capitolo, coerentemente con  quanto  previsto  dal  TUF,
sono compendiate le disposizioni che le imprese di paesi terzi devono
rispettare in  Italia  in  materia  di  apertura  di  succursali,  di
operativita  e di vigilanza  prudenziale  per  quanto  di  competenza
della Banca d'Italia. Le succursali di imprese di  paesi  terzi  sono
autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 28, co. 1, TUF. 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata dai seguenti articoli del TUF: 
  - art.  6,  che   detta   disposizioni   in   materia   di   poteri
regolamentari; 
  - art. 28, che disciplina lo stabilimento in Italia  delle  imprese
di paesi  terzi,  nonche'  la  prestazione  di  servizi  e  attivita 
d'investimento senza  stabilimento  di  succursali  al  ricorrere  di
determinate condizioni; 
  - art. 60, co. 2, che prevede che le succursali di imprese di paesi
terzi aderiscano a un sistema di indennizzo italiano o a  un  sistema
di indennizzo estero equivalente. 
La materia e' altresi' disciplinata dal MiFIR. 
 
3. Definizioni 
Ai fini della presente disciplina si definiscono: 
  - «fondi propri», i fondi di cui all'art. 9 IFR; 
  - «succursale», la struttura di cui all'art. 2, co. 1, n.  21,  del
Regolamento governance. 
4. Procedimenti amministrativi 
Si indicano di seguito  i  procedimenti  amministrativi  relativi  al
presente Capitolo: 
  - attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di
indennizzo esteri (art. 60, co. 2, TUF; termine: 90 giorni). 
 
                             SEZIONE II 
        PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' TRAMITE SUCCURSALE 
 
1. Premessa 
L'esercizio tramite succursale di servizi e attivita  di investimento
da parte di un'impresa di paesi terzi e'  autorizzato  dalla  Consob,
sentita la  Banca  d'Italia,  se  ricorrono  le  condizioni  previste
all'art. 28 TUF. 
La presente Sezione detta la disciplina  attuativa  delle  condizioni
previste all'art. 28, co. 1, lett.  a)  e  f),  TUF  e  definisce  le
comunicazioni  verso  la  Banca  d'Italia  necessarie   per   l'avvio
dell'operativita . 
 
2. Fondo di dotazione e adesione a un sistema  di  indennizzo  estero
equivalente 
Ai fini dell'autorizzazione prevista all'art. 28 TUF, le  imprese  di
paesi terzi costituiscono per la succursale  un  fondo  di  dotazione
pari al capitale iniziale previsto per le SIM al Tit. I, Cap. 1, Sez.
II, in relazione alla tipologia di servizi e attivita  d'investimento
prestati. 
Il fondo di dotazione costituisce il livello minimo di  fondi  propri
della succursale. 
Il fondo di dotazione e' costituito  tramite  deposito  del  relativo
ammontare presso una  banca  italiana.  L'avvenuta  costituzione  del
fondo e' comprovata tramite  attestazione  della  direzione  generale
della banca presso la quale i fondi  sono  stati  versati.  La  Banca
d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso  la  banca  italiana
cui e' stato versato il fondo di dotazione della succursale, al  fine
di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso. 
Nei casi in cui un'impresa  di  paese  terzo  intende  aderire  a  un
sistema  di  indennizzo  estero  equivalente,  presenta  domanda   di
attestazione  dell'equivalenza  alla  Banca   d'Italia,   Unita    di
risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi  dell'art.  60,  co.  2,
TUF. 
 
3. Programma di attivita  e struttura organizzativa 
I soggetti istanti hanno cura che le informazioni e dati relativi  al
programma d'attivita  e alla struttura  organizzativa  presentati  ai
sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del Regolamento
intermediari forniscano una descrizione  coerente  e  completa  delle
attivita  prospettate, dell'organizzazione interna,  delle  linee  di
sviluppo, degli obiettivi, delle strategie distributive e commerciali
che la succursale intende perseguire,  nonche'  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini della valutazione dell'iniziativa. 
In particolare, i soggetti istanti hanno cura che: 
  - le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1,  Tit.  I,
Sez. I, par. 5, del Regolamento  intermediari  indichino  le  ipotesi
sulle quali si basano le  previsioni  effettuate  e  includano  anche
scenari avversi rispetto alle  ipotesi  di  base  formulate,  con  la
descrizione  dei   relativi   impatti   economici,   patrimoniali   e
prudenziali, e le conseguenti azioni  di  rafforzamento  patrimoniale
necessarie, con la stima dei relativi oneri; 
  - le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1,  Tit.  I,
Sez. I, par. 6, del Regolamento intermediari chiariscano  i  rapporti
organizzativi e le procedure di coordinamento tra la succursale e  la
sede centrale, nonche' con eventuali altre  succursali  o  con  altri
membri del gruppo di appartenenza dell'impresa di paesi terzi,  dando
evidenza delle modalita   di  integrazione  dell'internal  governance
della succursale  nel  complessivo  sistema  di  internal  governance
dell'impresa di paesi terzi. 
 
4. Avvio dell'operativita  
Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 20 TUF, la
succursale invia alla Banca d'Italia la comunicazione di cui all'art.
13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui al  Tit.
I, Cap.1, Sez. I, Allegato A del presente Regolamento. 
 
                             SEZIONE III 
                     PARERE DELLA BANCA D'ITALIA 
 
Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 28, co. 1, TUF,  la
Banca  d'Italia  valuta,  per  quanto  di  propria   competenza,   le
informazioni presentate ai  sensi  del  Regolamento  intermediari  in
un'ottica di sana e prudente gestione della succursale. 
A tal fine, con riferimento alle informazioni di cui all'Allegato  n.
1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del  medesimo  Regolamento,  la  Banca
d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
  - la coerenza e completezza delle informazioni  contenute,  nonche'
l'attendibilita  delle previsioni formulate; 
  - l'adeguatezza del programma d'attivita  ad assicurare  condizioni
di equilibrio  patrimoniale,  reddituale  e  finanziario  nonche'  il
rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di
riferimento; 
  - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni. 
Nelle  proprie  valutazioni,   la   Banca   d'Italia   verifica   che
l'iniziativa sia tale da  configurare  una  succursale  adeguatamente
strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale,  dotata  di
risorse  tecniche  e  umane  qualitativamente   e   quantitativamente
adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attivita  svolta. 
 
                             SEZIONE IV 
                              VIGILANZA 
 
1. Requisiti minimi di governance delle succursali 
Le imprese di paesi terzi prevedono per ciascuna succursale stabilita
in Italia la nomina: 
  a. di almeno un responsabile della succursale; 
  b. di un responsabile per ciascuna funzione aziendale di  controllo
della succursale istituita secondo quanto previsto all'art.  16,  del
Regolamento governance. 
 
2. Disposizioni applicabili alle succursali 
Alle succursali di imprese di paesi terzi si applicano, salvo diversa
previsione,  le  stesse  regole  di  vigilanza  e  lo  stesso  regime
prudenziale validi per le SIM (23). Le disposizioni applicabili  alle
succursali di imprese di paesi terzi sono  compendiate  nell'Allegato
A. 
Le succursali di imprese di paesi terzi sono classificate in classe 2
o 3, in analogia a quanto 
previsto per le SIM. 
---------- 
(23) Cfr. art. 41, par. 2, e considerando n. 109, MiFID2. 
                                                           Allegato A 
 
                    DISPOSIZIONI APPLICABILI (1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              TITOLO II 
         PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL 
                              PUBBLICO 
 
                             CAPITOLO 1 
                  PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE 
 
                       TITOLO II - Capitolo 1 
                  PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
Il processo di controllo prudenziale (Supervisory  Review  Process  -
SRP) si articola in due fasi integrate. Nella  prima  fase  (Internal
capital  adequacy  assessment  process  and  internal  riskassessment
process - ICARAP), le SIM effettuano un'autonoma valutazione, attuale
e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo
e gestione del rischio di liquidita , in relazione ai rischi  assunti
e alle strategie aziendali. La seconda fase consiste nel processo  di
revisione  e  valutazione   prudenziale   (Supervisory   Review   and
Evaluation Process - SREP) di  competenza  della  Banca  d'Italia  la
quale, anche attraverso il riesame dei resoconti prodotti  dalle  SIM
all'esito dell'ICARAP, formula un giudizio complessivo  sulla  SIM  e
impone, ove necessario, misure correttive. 
Il processo di controllo prudenziale  si  conforma  al  principio  di
proporzionalita , in base al quale: 
  - i sistemi di governo  societario,  i  processi  di  gestione  dei
rischi, i meccanismi di  controllo  interno,  di  determinazione  del
capitale e dei presidi a fronte del rischio  di  liquidita   ritenuti
adeguati alla copertura dei rischi  devono  essere  commisurati  alle
caratteristiche, alle dimensioni e alla  complessita   dell'attivita 
svolta dalla SIM; 
  - la  frequenza  e  l'intensita   delle   attivita    da   svolgere
nell'ambito  dello  SREP  tengono  conto  della  complessita ,  delle
caratteristiche e del grado di problematicita  della SIM. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata da: 
  - art. 6, co. 1, TUF, che elenca i soggetti e  le  materie  che  la
Banca d'Italia  puo',  sentita  la  Consob,  disciplinare  attraverso
appositi regolamenti; 
  - art. 6-bis, co. 1, TUF, che specifica i dati, le informazioni, le
notizie e la documentazione che la Banca d'Italia, nell'ambito  delle
proprie competenze, puo' richiedere ai soggetti abilitati  (ai  sensi
dell'art.1, co.1, lett. r), TUF), al relativo personale, ai  soggetti
cui sono state esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  e  ai
revisori dei conti incaricati; 
  - art. 7, co. 2, TUF, che stabilisce i provvedimenti specifici  che
a fini di stabilita  la Banca d'Italia puo' adottare  in  materia  di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio  e  partecipazioni
detenibili, nonche' i provvedimenti restrittivi  o  limitativi  o  di
divieto  adottabili  dalla  Banca  d'Italia,  ove  la  situazione  lo
richieda; 
  - art. 55-quinquies TUF, che specifica i presupposti  delle  misure
di intervento precoce adottabili dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la
Consob,  nei  confronti  delle  SIM  che  prestano  il  servizio   di
negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di
strumenti finanziari. 
Viene altresi' in rilievo: 
  - il Tit. IV, Capo 2, Sez. 1, 2 e 3, dell'IFD. 
 
3. Definizioni 
Ai fini del presente Capitolo si intende per: 
  - «capitale interno», il capitale a rischio, ovvero  il  fabbisogno
di capitale relativo ad un 
determinato rischio che la SIM  ritiene  necessario  per  coprire  le
perdite eccedenti un dato 
livello atteso; 
  - «capitale interno complessivo», il capitale interno  a  copertura
dei rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze
dovute a considerazioni di carattere strategico; 
  - «fondi propri», i fondi di cui all'art. 9 IFR; 
  - «prove di stress», le tecniche quantitative  e  qualitative,  ivi
inclusi esercizi di sensitivity, con le  quali  le  SIM  valutano  la
propria vulnerabilita  rispetto ad eventi eccezionali, ma plausibili,
e considerano gli  effetti  sui  rischi  di  eventi  specifici  o  di
movimenti congiunti di un insieme di variabili  economico-finanziarie
in ipotesi di scenari avversi; 
  - P2R «Pillar 2  Requirement»  («Requisito  di  secondo  pilastro»,
ossia  «Requisito  di  fondi  propri   aggiuntivi»),   il   requisito
patrimoniale aggiuntivo specifico per ciascun  intermediario  imposto
per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi  dal  requisito
patrimoniale minimo, cd. «requisito  di  primo  pilastro»,  ossia  il
requisito  di  fondi  propri  di  cui  all'art.  11,  IFR.  Il   P2R,
determinato  tramite  il  processo   di   revisione   e   valutazione
prudenziale e' vincolante e, in caso di  suo  mancato  rispetto,  gli
enti possono essere soggetti a misure di vigilanza; 
  - P2G «Pillar 2  guidance»  («Orientamenti  di  secondo  pilastro»,
ossia «Orientamenti di  fondi  propri  aggiuntivi»),  il  livello  di
capitale che un intermediario dovrebbe mantenere per essere in  grado
di superare fluttuazioni economiche cicliche. A differenza del P2R, i
P2G  non  sono  vincolanti  e  costituiscono  delle  aspettative   di
vigilanza. 
 
4. Ambito di applicazione 
Le disposizioni del presente Capitolo si applicano: 
 - a livello di gruppo: 
  • alle imprese madri nell'UE di gruppi  di  imprese  d'investimento
iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente
del gruppo e' una SIM di classe 1-minus; 
  • alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese  di  investimento
iscritte  all'albo  previsto  dall'art.  11  TUF,  quando  almeno  un
componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus,  limitatamente  a
quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a); 
 - su base individuale: 
  • alle SIM di classe 2, fatta eccezione: 
   • per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di  investimento
iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF e la  cui  impresa  madre
nell'UE e' una  societa   italiana  soggetta  ai  requisiti  su  base
consolidata ai sensi dell'art. 7 IFR; 
   • per le SIM che fanno parte di gruppi bancari di cui all'art.  60
TUB; 
  • alle SIM di classe 3, secondo quanto previsto alle Sez. II,  par.
7, e III; 
  • alle SIM di classe 1-minus che  non  fanno  parte  di  gruppi  di
imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o
di gruppi bancari ai sensi dell'art. 60 TUB, limitatamente  a  quanto
previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a); 
  • alle succursali di imprese di paesi terzi (1). 
Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito,  a
seconda dei casi, alle SIM di classe 1-minus, alle SIM di  classe  2,
alle SIM di classe 3, alle imprese madri  nell'UE  iscritte  all'albo
previsto dall'art. 11 TUF, alle succursali di imprese di paesi terzi. 
---------- 
(1) Cfr. Tit. I, Cap. 3, Sez. IV, par. 2. 
 
                             SEZIONE II 
                        ICARAP, ICAAP E ILAAP 
 
1. Obblighi ICARAP: disposizioni di carattere generale 
Nell'ambito dell'ICARAP, le SIM sviluppano adeguati processi interni: 
  - per determinare il capitale che ritengono adeguato - per  importo
e composizione - alla copertura, attuale e prospettica,  di  tutti  i
rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte,  anche  diversi  da
quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il   rispetto   dei   requisiti
patrimoniali (cd. Internal  Capital  Adequacy  Assessment  Process  -
ICAAP); 
  - per valutare l'adeguatezza  del  governo  e  della  gestione  del
rischio di liquidita  delle attivita  liquide (cd. Internal Liquidity
Adequacy Assessment Process - ILAAP). 
Il  processo  ICARAP  e'  proporzionato  alle  caratteristiche,  alle
dimensioni e alla complessita  operativa delle attivita   svolte.  E'
imperniato su idonei sistemi  aziendali  di  gestione  dei  rischi  e
presuppone adeguati meccanismi di governo societario,  una  struttura
organizzativa con linee di  responsabilita   ben  definite,  efficaci
sistemi di controllo interno. 
La responsabilita  di tale processo e' rimessa agli organi societari,
i quali ne definiscono in 
piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo  le  rispettive
competenze e prerogative, ne 
curano l'attuazione e l'aggiornamento  per  assicurarne  la  continua
rispondenza alle caratteristiche 
operative e al contesto strategico in cui la SIM opera.  Il  processo
ICARAP deve essere 
formalizzato, documentato,  condiviso  dalle  strutture  aziendali  e
sottoposto a revisione interna. 
 
2. Informativa sui processi ICAAP e ILAAP 
Le SIM predispongono e inviano alla Banca d'Italia un  resoconto  sui
processi ICAAP e ILAAP articolato in aree informative secondo  quanto
indicato al par. 3. 
Il resoconto ICAAP e ILAAP, riferito al 31 dicembre di ciascun  anno,
e' trasmesso  alla  Banca  d'Italia  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo (1). 
Il resoconto sui tali processi  e'  volto  a  consentire  alla  Banca
d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa: 
  - del processo di pianificazione patrimoniale  (capital  planning),
dell'esposizione  complessiva   ai   rischi   e   della   conseguente
determinazione del capitale interno complessivo; 
  - del sistema di governo e  gestione  del  rischio  di  liquidita ,
della pianificazione del livello di riserve  di  liquidita   e  delle
fonti e dei canali  di  finanziamento  di  cui  avvalersi  (liquidity
planning). 
Le informazioni fornite  devono  essere  sufficienti  a  valutare  la
solidita , l'efficacia e  la  completezza  dell'ICAAP  e  dell'ILAAP,
nonche' l'attendibilita , la  comprensibilita   e  la  comparabilita 
delle misurazioni. 
Il resoconto ICAAP/ILAAP contiene una dichiarazione  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica  (2),  proposta  dall'organo  con
funzione di gestione, sentito l'organo  con  funzione  di  controllo,
attestante che gli organi  aziendali,  ciascuno  secondo  le  proprie
competenze,   hanno   una   piena    comprensione    dell'adeguatezza
patrimoniale e del sistema di  governo  e  gestione  del  rischio  di
liquidita ,  dei  fattori   di   rischio   e   delle   vulnerabilita 
considerati, dei dati e dei parametri  utilizzati,  delle  risultanze
dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza  tra  questi  e  i  piani
strategici. 
Nel caso di gruppi  di  imprese  di  investimento  iscritti  all'albo
previsto all'art. 11 TUF, le cui SIM sono tenute  allo  sviluppo  dei
processi ICAAP/ILAAP  su  base  individuale  ai  sensi  del  presente
Capitolo, l'impresa madre nell'UE trasmette alla  Banca  d'Italia  un
unico resoconto che dia distinta evidenza delle risultanze a  livello
di gruppo e individuale dei processi ICAAP/ILAAP e di quanto previsto
al par. 5. 
---------- 
(1) Per le SIM la cui data di chiusura dell'esercizio e' diversa  dal
31 dicembre il termine di  trasmissione  del  rendiconto  e'  di  120
giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio. 
(2)  Nei  casi  di  succursali  di  imprese  di   paesi   terzi,   la
dichiarazione e' presentata dall'organo  con  funzione  di  gestione,
sentito l'organo con funzione di controllo della succursale. 
 
3. Struttura dell'ICAAP 
Il processo ICAAP puo' essere scomposto nelle seguenti parti: 
 a) Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione 
L'analisi considera almeno i rischi contenuti nell'Allegato  A.  Tale
allegato non ha carattere  esaustivo  ed  e'  rimessa  alla  prudente
valutazione di  ogni  SIM  l'individuazione  di  eventuali  ulteriori
fattori di rischio connessi con la propria specifica operativita . 
 b) Misurazione/valutazione  dei  singoli  rischi  e   del   relativo
capitale interno 
Ai fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano  o
- in caso di rischi difficilmente quantificabili - valutano  tutti  i
rischi rilevanti ai quali sono esposte,  utilizzando  le  metodologie
che  ritengono  piu'   appropriate,   in   relazione   alle   proprie
caratteristiche operative e organizzative. 
Nella fase di valutazione e misurazione dei rischi, le  SIM  prestano
attenzione  ai  rischi  (di  natura  regolamentare)  non   totalmente
catturati dalle metriche regolamentari (fattori K)  e  a  quelli  non
espressamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle Parti
Tre e Quattro dell'IFR. 
Tenuto conto della natura, dimensione e  complessita   dell'attivita 
svolta, le SIM conducono valutazioni degli  impatti  derivanti  dalle
fluttuazioni del ciclo economico sul proprio capitale  a  fronte  dei
rischi assunti. 
Le SIM che svolgono uno dei servizi e attivita  d'investimento di cui
all'art. 1, co. 5, lett. a) e c) del TUF  -  negoziazione  per  conto
proprio o  assunzione  a  fermo  e/o  il  collocamento  di  strumenti
finanziari sulla base di  un  impegno  irrevocabile  -  conducono  le
valutazioni previste al periodo  precedente  in  forma  di  prove  di
stress. Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno 2
anni per una migliore valutazione dell'esposizione  ai  rischi  delle
SIM,  dei  relativi   sistemi   di   attenuazione   e   controllo   e
dell'adeguatezza del capitale interno. 
 c) Misurazione del capitale interno complessivo 
Le  SIM  determinano  il  capitale  interno  complessivo  secondo  un
approccio «building block», sommando al capitale interno relativo  ai
rischi di Primo Pilastro l'eventuale capitale interno  relativo  agli
altri rischi rilevanti. 
Nella determinazione del capitale interno complessivo le SIM  tengono
conto, oltre che della necessita  di copertura delle perdite inattese
a fronte di tutti i rischi  rilevanti,  anche  dell'esigenza  di  far
fronte a operazioni di carattere strategico (es.  ingresso  in  nuovi
mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato  standing  sui
mercati. 
Ferma restando  la  periodicita   annuale  della  determinazione  del
capitale  interno  complessivo,  la  determinazione  prospettica   di
quest'ultimo deve essere coerente con l'orizzonte temporale del piano
strategico pluriennale, individuale e di gruppo, laddove predisposto. 
 d) Riconciliazione tra capitale complessivo e fondi propri 
Le SIM illustrano come  il  fabbisogno  di  capitale  complessivo  si
riconcilia con i requisiti patrimoniali e i fondi propri detenuti: in
particolare, spiegano l'eventuale utilizzo a fini  di  copertura  del
capitale  interno   complessivo   di   strumenti   patrimoniali   non
computabili nei fondi propri. 
 
4. Struttura dell'ILAAP 
Ai fini della gestione e della valutazione del rischio di  liquidita 
le SIM considerano, in particolare: 
  a. i rischi generati dall'operativita  di trading e  gli  squilibri
(cashflow mismatches) tra flussi in  entrata  (dovuti  ad  esempio  a
commissioni  ricevute  per  servizi  di  consulenza  e  gestione   di
portafogli su base individualizzata) e quelli in  uscita  (dovuti  ad
esempio a rimborsi di passivita  in scadenza); 
  b. i rischi connessi alla raccolta/sostituzione  a  scadenza  delle
diverse fonti di finanziamento in condizioni ordinarie e di stress; 
  c. la capacita  di rispettare i requisiti minimi  di  liquidita   a
seguito di eventi (macro) esterni avversi; 
  d. gli impatti  sulla  liquidita   conseguenti  al  verificarsi  di
eventi  (operativi  e  reputazionali)  che  limitano   la   capacita 
dell'azienda di operare sul mercato e l'accesso al credito; 
  e. la  capacita   di  mantenere  un  adeguato   finanziamento   nel
medio/lungo termine delle attivita . 
 
5. Raccordo tra ICARAP su base individuale e consolidata 
L'impresa madre nell'UE assicura il coordinamento dei propri processi
ICAAP/ILAAP a livello di gruppo con i corrispondenti processi su base
individuale   delle   SIM   componenti   il   gruppo,   nonche'    la
riconciliazione delle risultanze degli  stessi,  quando  quest'ultime
sono tenute ad applicare i processi ICAAP/ILAAP su base individuale. 
 
6. ICAAP e verifica del capitale di gruppo: specificita  
L'impresa  madre  nell'UE  autorizzata  ai  sensi  dell'art.  8   IFR
riconcilia il fabbisogno di capitale interno complessivo a livello di
gruppo con l'ammontare del capitale  interno  complessivo  a  livello
individuale di tutte le SIM appartenenti al gruppo. 
Quando l'impresa madre nell'UE e' una SIM,  nel  resoconto  unico  da
trasmettere ai sensi del par. 2 e' data distinta evidenza anche della
situazione su base individuale dell'impresa madre stessa. 
 
7. Passaggi fra classe 2 e classe 3 
Le SIM: 
  a. sono esentate  dagli  obblighi  ICARAP  previsti  alla  presente
Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il  relativo  resoconto,  a
partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe  3,
fatta salva l'imposizione degli stessi ai sensi dell'art. 7,  co.  2,
TUF (3); 
  b. sono  soggette  agli  obblighi  ICARAP  previsti  alla  presente
Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il  relativo  resoconto,  a
decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 3
(4). Nei casi in cui la perdita della  qualifica  avvenga  nel  primo
quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto  ICARAP  alla
Banca d'Italia a partire dall'anno successivo. 
---------- 
(3) Cfr. art. 12, par. 4, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1,  Cap.  2,
Sez. III, del presente Regolamento, nonche' il  Titolo  III,  Cap.  4
della presente Parte. 
(4) Cfr. art. 12, par. 3, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1,  Cap.  2,
Sez. III, del presente Regolamento. 
 
8. Passaggi fra classe 2 e classe 1-minus 
Le SIM: 
  a. sono esentate  dagli  obblighi  ICARAP  previsti  alla  presente
Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il  relativo  resoconto,  a
partire dalla data di assunzione della qualifica  di  SIM  di  classe
1-minus o di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par.  5,  dell'IFR.
Nei casi in cui l'assunzione della qualifica di SIM di classe 1-minus
o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5,  dell'IFR  avvengano
nel primo quadrimestre dell'anno, le  SIM  trasmettono  il  resoconto
ICAAP/ILAAP alla Banca d'Italia, in accordo a quanto  previsto  dalla
Circolare 285/2013, a partire dall'anno successivo; 
  b. sono  soggette  agli  obblighi  ICARAP  previsti  alla  presente
Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il  relativo  resoconto,  a
decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM  di  classe
1-minus o della revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par.
5, dell'IFR. Nei casi in cui la perdita della qualifica  avvenga  nel
primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto  ICARAP
alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo. 
 
                             SEZIONE III 
       PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) 
 
1. Premessa 
La Banca d'Italia sottopone a revisione i dispositivi, le  strategie,
i processi e i meccanismi predisposti dalle SIM e valuta gli elementi
di rischio riportati nel successivo paragrafo 2  per  assicurare  una
gestione ed una copertura solide dei loro rischi. 
La Banca d'Italia, sulla  base  del  principio  di  proporzionalita ,
stabilisce la  frequenza  e  l'intensita   della  revisione  e  della
valutazione prudenziale tenendo conto delle dimensioni, della natura,
dell'ampiezza e della complessita  delle attivita  delle SIM nonche',
se del caso, della loro importanza sistemica. 
 
2. I sistemi di analisi aziendale 
I sistemi di analisi aziendale della Banca d'Italia costituiscono  il
principale strumento a supporto  delle  attivita   dello  SREP.  Essi
consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza  dei
relativi  fattori  di  controllo,  nonche'  l'efficacia  dei  presidi
organizzativi,  patrimoniali  ed  economici,  e  di   giungere   alla
formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale,  su
cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere
nei confronti dei soggetti vigilati. 
I sistemi di analisi aziendale  disegnano  un  percorso  di  indagine
strutturato,  all'interno  del  quale  vengono  utilizzati,  in  modo
integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad
adottare  lo  strumento  piu'  appropriato  rispetto  alle  finalita 
perseguite. 
I  controlli  a  distanza  utilizzano  un   insieme   articolato   di
informazioni: le segnalazioni di vigilanza  periodiche,  il  bilancio
ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni  fornite  dalle
SIM   in   relazione   al   processo   di    valutazione    aziendale
dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del
rischio di liquidita , la documentazione rassegnata  a  vario  titolo
(ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi  interni),  gli
elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni  degli  esponenti
aziendali ed i controlli ispettivi. Gli schemi di analisi consentono,
tra l'altro, di valutare: 
  - i rischi per clientela, per il mercato, per l'impresa e gli altri
rischi che impattano sul capitale; 
  - il modello imprenditoriale; 
  - i dispositivi di governance e la capacita  dei membri dell'organo
di gestione di esercitare le loro funzioni; 
  - la localizzazione geografica delle esposizioni; 
  - il rischio sistemico; 
  - i rischi di liquidita . 
Il confronto con le SIM costituisce parte integrante del processo  di
revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Banca d'Italia. Esso
facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la  comprensione  del
processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e  del  sistema
di governo e gestione del rischio  di  liquidita   condotto  e  delle
eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che  scaturiscono  dal
sistema di analisi aziendale. 
Nei casi di SIM di classe 3 alle quali la Banca  d'Italia  non  abbia
imposto gli obblighi ICARAP previsti alla Sez. II, il  confronto  con
le SIM consente di integrare e completare le risultanze  dell'analisi
condotta tramite i sistemi di valutazione aziendale. 
 
3. Poteri e interventi correttivi 
Tenuto conto degli esiti dello SREP, la Banca d'Italia  puo'  imporre
obblighi segnaletici e informativi aggiuntivi, nonche' l'adozione  di
misure correttive. Gli interventi della Banca d'Italia sono di  norma
quelli specificati al par. 4, nonche' i seguenti: 
  - imposizione di obblighi di  segnalazione  supplementari,  o  piu'
frequenti, anche sul capitale  e  sulle  posizioni  di  liquidita   e
richiesta di informazioni aggiuntive; 
  - rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi  e  strategie
messi in atto per  la  gestione  dei  rischi,  la  valutazione  della
adeguatezza patrimoniale, la gestione del rischio di liquidita e  del
sistema di governo e controllo interni; 
  - presentazione, entro un anno, di un piano mirante a  ripristinare
la conformita  ai requisiti in materia di vigilanza entro un  termine
di attuazione specifico ed esigere miglioramenti del piano per quanto
riguarda l'ambito di applicazione e il termine; 
  - limitazioni  alla  componente   variabile   della   remunerazione
espressa  in  percentuale  dei  ricavi  netti,   quando   questa   e'
incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale; 
  - limitazione o divieto di distribuzioni di utili o altri  elementi
del patrimonio agli azionisti, ai soci o il pagamento di interessi ai
detentori di strumenti di capitale aggiuntivo  di  classe  1,  quando
tale limitazione o divieto non costituisce un caso di  default  della
SIM; 
  - applicazione di una politica di accantonamenti  specifica  o  che
riservi  alle  voci  dell'attivo   un   trattamento   specifico   con
riferimento ai requisiti di fondi propri; 
  - limitazione  delle  attivita ,  delle  operazioni  o  della  rete
commerciale delle SIM o imposizione della cessione di  attivita   che
presentano rischi eccessivi per la solidita  finanziaria; 
  - riduzione del rischio connesso alle attivita , ai prodotti  e  ai
sistemi delle SIM,  inclusi  i  rischi  ICT,  comprese  le  attivita 
esternalizzate. 
 
4. Interventi di natura patrimoniale e sulla liquidita  
La Banca d'Italia con provvedimenti  di  carattere  particolare  (cd.
capital decision) puo' imporre ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (1): 
  - la detenzione  di  mezzi  patrimoniali  in  misura  superiore  al
livello   regolamentare   minimo   a   copertura   di   rischi    non
sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti  dai  requisiti
regolamentari; 
  - requisiti specifici in materia di liquidita . 
Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le
SIM devono detenere in  misura  superiore  al  livello  regolamentare
minimo o  a  copertura  di  rischi  diversi  da  quelli  coperti  dai
requisiti regolamentari, la Banca d'Italia valuta i  risultati  dello
SREP, avendo particolare riguardo alle misure di governo  societario,
alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio  dei  rischi,
compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi  del  processo  ICAAP
(quando  presente).  Il  requisito  di  fondi  propri  aggiuntivi  in
condizioni ordinarie (P2R) deve essere  soddisfatto  per  il  56%  da
Capitale primario di classe 1 e per il 75% da Capitale di  classe  1,
come definiti all'art. 9 IFR. La Banca d'Italia  puo'  in  ogni  caso
chiedere  alle  SIM  di  soddisfare  il  requisito  di  fondi  propri
aggiuntivi con una quota maggiore  di  Capitale  di  classe  1  o  di
Capitale  primario  di  classe  1,  tenuto  conto  delle  circostanze
specifiche dell'ente. 
La Banca d'Italia,  inoltre,  puo'  adottare  orientamenti  di  fondi
propri aggiuntivi (P2G) per coprire tutti i rischi cui e' esposta  la
SIM, individuati anche mediante prove di stress prudenziali o analisi
di sensitivita  svolte periodicamente. Gli  orientamenti  di  secondo
pilastro coprono le medesime tipologie di rischi  cui  fa  fronte  il
requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R)  e
sono ulteriori rispetto  a  quest'ultimi  e  ai  requisiti  di  primo
pilastro. 
Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle
riserve liquide che le SIM devono detenere, la Banca d'Italia  valuta
i risultati dello SREP, avendo particolare  riguardo  al  modello  di
business della  SIM,  al  contributo  della  SIM  all'incremento  del
rischio di liquidita  del mercato  finanziario  interno  (rischio  di
liquidita  sistemico) e ai dispositivi di  governo  societario,  alle
procedure e ai  sistemi  di  controllo  e  monitoraggio  dei  rischi,
compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi  del  processo  ILAAP
(quando presente). 
---------- 
(1) Cfr. Titolo III, Cap. 4. 
 
5. Le misure di intervento precoce 
Nei confronti delle SIM individuate all'art. 55-bis,  co.1,  TUF,  la
Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i profili  di  competenza,
disporre le  misure  di  intervento  precoce  indicate  dall'articolo
69-noviesdecies, TUB (attuazione del piano  di  risanamento  e  altre
misure) e dall'articolo 69-viciessemel, TUB (rimozione dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo e  dell'alta  dirigenza),
come  richiamati  dall'art.55-quinquies,  TUF,   al   ricorrere   dei
presupposti indicati dall'art. 69-octiesdecies  TUB  (2).  Le  misure
possono essere adottate su proposta della Consob quando le violazioni
riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. 
Dell'adozione di tali misure la Banca d'Italia informa l'Autorita  di
risoluzione. 
In presenza dei presupposti indicati all'art. 69-octiesdecies TUB per
l'adozione di una misura di intervento  precoce,  la  Banca  d'Italia
puo' esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva per  le
finalita  indicate all'art. 69-vicies TUB,  in  coerenza  con  quanto
previsto dagli artt. 6-bis, 6-ter, 7 e 12 TUF. 
---------- 
(2) Ai sensi dell'art. 65 IFR,  ogni  riferimento  al  CRR  contenuto
negli   atti   dell'UE   si   deve   intendere   riferito    all'IFR.
L'individuazione delle condizioni  per  l'adozione  delle  misure  di
intervento precoce e,  in  particolare  delle  soglie  relative  agli
indicatori  finanziari  e  di  rischiosita    che   sono   monitorati
periodicamente  nell'ambito  dello  SREP,  nonche'  le  procedure  da
seguire  in  caso  di  superamento  di  tali  soglie,  e'  effettuata
conformemente  agli  Orientamenti  dell'ABE  sulle   condizioni   che
attivano   il   ricorso   alle   misure   di    intervento    precoce
(EBA/GL/2015/03) come attuati nella Parte II, Sez. I, Cap.  II  della
Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio  2008  «Guida  per
l'attivita  di vigilanza», e successive modificazioni. 
 
                                                           Allegato A 
RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP 
Nell'individuazione  dei   rischi   da   sottoporre   a   valutazione
nell'ambito del processo ICAAP le SIM considerano almeno  i  seguenti
rischi: 
Rischi regolamentari 
  - Rischio per la clientela; 
  - Rischio per il mercato; 
  - Rischio per l'impresa. 
Altri rischi 
  - Rischio di credito  derivante  da  attivita   diverse  da  quelle
incluse   nel   portafoglio   di   negoziazione   (non-trading   book
activities); 
  - Rischio di tasso di interesse derivante da attivita   diverse  da
quelle incluse nel  portafoglio  di  negoziazione  (non-trading  book
activities): rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi  di
interesse su attivita  e passivita  anche fuori bilancio; 
  - Rischio  strategico  e  di  business:  il   rischio   attuale   o
prospettico di flessione degli utili  o  del  capitale  derivante  da
cambiamenti del contesto operativo o da decisioni  aziendali  errate,
attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattivita   a  variazioni
del contesto competitivo; 
  - Rischio operativo: in tale ambito vanno  considerati  i  seguenti
rischi che potrebbero comportare perdite operative dirette e  perdite
indirette: 
    • rischio  di  condotta:  rappresenta  il   rischio   attuale   o
prospettico  di  perdite  conseguenti   a   condotte   negligenti   o
intenzionalmente  inadeguate  inclusa  l'offerta   inappropriata   di
servizi finanziari; 
    • rischio di reputazione: il rischio  attuale  o  prospettico  di
flessione degli utili  o  del  capitale  o  di  deterioramento  della
liquidita   derivante  da  una  percezione   negativa   dell'immagine
dell'impresa  d'investimento  da  parte  di   clienti,   controparti,
azionisti dell'impresa d'investimento,  investitori  o  autorita   di
vigilanza; 
    • rischio legale, fiscale e regolamentare (compliance risk); 
    • rischio di frodi interne ed esterne; 
    • rischio di riciclaggio e  finanziamento  al  terrorismo  (AML):
nell'ambito del rischio operativo rappresenta il  rischio  attuale  o
prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni di attivita   di
riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 
    • rischio informatico (ICT): il rischio  di  perdite  corrente  o
potenziale  dovuto  all'inadeguatezza  o  al  guasto  di  hardware  e
software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere  la
disponibilita , l'integrita , l'accessibilita  e la sicurezza di tali
infrastrutture e dei dati; 
  - Rischi per il capitale rilevanti per la  SIM  diversi  da  quelli
sopraelencati. 
 
                              TITOLO II 
     PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO 
 
                             CAPITOLO 2 
               INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
                   (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) 
 
                       TITOLO II - Capitolo 2 
               INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
                   (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
1. Premessa 
Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni in materia  di
informativa al pubblico stato per stato che devono rispettare le  SIM
dotate di una succursale o di una filiazione in un altro Stato membro
o in un paese terzo. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del TUF: 
  - art. 6, co. 1, lett. a),  che  attribuisce  poteri  regolamentari
alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM; 
  - art. 12, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri di  vigilanza
sul gruppo. 
Viene altresi' in rilievo: 
  - art. 27 IFD. 
 
3. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano  ai  seguenti  soggetti  quando
dotati di  una  succursale  o  di  una  filiazione  che  e'  un  ente
finanziario ai sensi all'art. 4, par. 1, punto 26),  del  CRR  in  un
altro Stato membro o in un paese terzo: 
  - su base individuale: 
    • alle SIM di classe 2; 
    • alle succursali di  imprese  di  paesi  terzi  classificate  in
classe 2 (1); 
  - su base consolidata, alle imprese madri nell'UE italiane iscritte
all'albo  dei  gruppi  ai  sensi  dell'art.  11  TUF,  quando  nessun
componente del gruppo e' una SIM di classe 1- minus. 
Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito,  a
seconda dei casi, alle SIM di classe 2, alle succursali di imprese di
paesi terzi classificate in classe  2,  alle  imprese  madri  nell'UE
iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF quando nessun  componente
del gruppo e' una SIM di classe 1-minus. 
---------- 
(1) Cfr. Tit. I, Cap.3, Sez. IV, par.2. 
 
                             SEZIONE II 
                     REQUISITI DELL'INFORMATIVA 
 
1. Contenuto e modalita  di pubblicazione delle informazioni 
Le SIM pubblicano, annualmente, e con riferimento  a  ciascuno  Stato
estero ove e' stabilita una succursale, o una filiazione che  sia  un
ente finanziario ai sensi dell'art. 4 par. 1, punto 26), del CRR,  le
informazioni di cui all'Allegato A. 
Le informazioni sono allegate al bilancio  di  esercizio  o,  se  del
caso, al bilancio consolidato della SIM interessata. 
Le  SIM  commisurano  il  grado  di  dettaglio   delle   informazioni
pubblicate alla propria  complessita   organizzativa  e  al  tipo  di
operativita  delle succursali o filiazioni nei diversi paesi  in  cui
sono stabilite. 
Le informazioni pubblicate devono  essere  predisposte  sulla  stessa
base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del  bilancio
e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto  incaricato
della revisione legale dei conti conformemente al decreto legislativo
n. 39 del 27 gennaio 2010 (1) e successive modificazioni. 
---------- 
(1) «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE». 
 
2. Organizzazione e controlli 
Le  SIM  adottano  presidi  organizzativi  idonei  a   garantire   la
conformita  degli adempimenti informativi con la presente disciplina;
la valutazione e la verifica della qualita  delle  informazioni  sono
rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le  soluzioni  adottate
vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni delle SIM. 
Le scelte operate dalle SIM sono approvate dall'organo  con  funzione
di  supervisione  strategica.  Spetta  all'organo  con  funzione   di
gestione adottare le misure necessarie  al  rispetto  dei  requisiti;
all'organo  con   funzione   di   controllo   compete   la   verifica
dell'adeguatezza delle procedure adottate. 
 
                                                           Allegato A 
                      INFORMATIVA DA PUBBLICARE 
L'informativa da pubblicare concerne quanto segue: 
  a. denominazione,  natura  delle  attivita   e   ubicazione   delle
filiazioni e succursali; 
  b. fatturato; 
  c. numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno; 
  d. utile o perdita prima delle imposte; 
  e. imposte sull'utile o sulla perdita; 
  f. contributi pubblici ricevuti. 
La natura dell'attivita  svolta di cui  alla  lett.  a)  puo'  essere
descritta nella maniera ritenuta piu' appropriata. A  tal  fine  puo'
essere presa a riferimento la Tabella 2 dell'art. 317, par.  4,  CRR,
opportunamente integrata se non esaustiva  rispetto  all'operativita 
esercitata. 
Per «fatturato» e' da intendersi il margine di intermediazione di cui
alla voce 110 del conto economico e del conto  economico  consolidato
(cfr. Istruzioni della Banca d'Italia «Il Bilancio degli intermediari
IFRS diversi dagli intermediari bancari»). 
Per «numero di dipendenti su  base  equivalente  a  tempo  pieno»  e'
inteso il rapporto tra il  monte  ore  lavorato  complessivamente  da
tutti i dipendenti, esclusi  gli  straordinari,  e  il  totale  annuo
previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno. 
Per «utile o perdita prima delle imposte» e' da intendersi  la  somma
delle voci 240 e 270 (quest'ultima al lordo delle imposte) del  conto
economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia «Bilancio degli
Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 
Per «imposte sull'utile o sulla perdita» sono da intendersi la  somma
delle imposte di cui alla voce 250 del conto economico  di  cui  alle
Istruzioni della Banca d'Italia  «Bilancio  degli  Intermediari  IFRS
diversi dagli intermediari  bancari»  e  delle  imposte  sul  reddito
relative ai gruppi di attivita  in via di dismissione. 
Nella voce «contributi pubblici ricevuti» sono indicati i  contributi
ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce  non
include le operazioni poste  in  essere  dalle  banche  centrali  per
finalita  di  stabilita   finanziaria  oppure  le  operazioni  aventi
l'obiettivo  di  facilitare  il  meccanismo  di  trasmissione   della
politica  monetaria.  Analogamente,  non  devono  essere   prese   in
considerazione eventuali operazioni che  rientrino  negli  schemi  in
materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea. 
 
                             TITOLO III 
                   ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 
 
                             CAPITOLO 1 
                            OPERATIVITA' 
 
                       TITOLO III - Capitolo 1 
                            OPERATIVITA' 
 
                              SEZIONE I 
   ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE 
 
1. Premessa 
Ferma restando la disciplina di settore in materia di  partecipazioni
al capitale applicabile  ai  soggetti  partecipati,  le  SIM  possono
acquistare  partecipazioni  qualificate   in   banche,   imprese   di
investimento, enti finanziari e imprese di assicurazione  nonche'  in
imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF: 
  - art. 6, co. 1, lett. a),  che  attribuisce  poteri  regolamentari
alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM; 
  - art. 7, co. 2, che stabilisce i  provvedimenti  specifici  che  a
fini di stabilita  la Banca d'Italia  puo'  adottare  in  materia  di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio  e  partecipazioni
detenibili, nonche' i provvedimenti restrittivi  o  limitativi  o  di
divieto  adottabili  dalla  Banca  d'Italia,  ove  la  situazione  lo
richieda. 
 
3. Definizioni 
Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni: 
  - «partecipazione qualificata»,  la  partecipazione  come  definita
all'art. 4, par. 1, punto 47), IFR; 
  - «ente finanziario», l'ente come  definito  all'art.  4,  par.  1,
punto 14), IFR; 
  - «impresa di assicurazione», uno dei soggetti di cui  all'art.  4,
par. 1, punto 47), lett. d)- k), IFR; 
  - «impresa strumentale», un'impresa come definita all'art. 4,  par.
1, punto 1), IFR. 
 
4. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano: 
  - su base individuale: 
    • alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe  3,  fatta  eccezione
per le SIM che fanno parte  di  gruppi  di  imprese  di  investimento
iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di  gruppi  bancari  di
cui all'art. 60 TUB; 
    • alle succursali di imprese di paesi terzi; 
  - a livello di gruppo, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo
dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando  nessun  componente  del
gruppo e' una SIM di classe 1-minus. 
Ai fini della presente Sezione il termine SIM si intende  riferito  a
tutte le tipologie di destinatari citate. 
 
5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia 
Le SIM che intendono acquistare partecipazioni qualificate in  banche
o in imprese di assicurazione, oppure partecipazioni  qualificate  in
imprese di investimento, enti finanziari  o  in  imprese  strumentali
dalle quali non derivi la costituzione, o  la  modificazione,  di  un
gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art.
11 TUF (1),  effettuano  almeno  60  giorni  prima  dell'acquisizione
dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia. 
L'obbligo di comunicazione si  applica  all'acquisizione,  diretta  o
indiretta (2), di partecipazioni qualificate sia tramite singoli atti
d'acquisto, sia tramite multipli atti  d'acquisto  esecutivi  di  una
medesima operazione economico-finanziaria (3). 
La comunicazione e'  corredata  dello  statuto  e  degli  ultimi  due
bilanci approvati della societa  o delle societa  di cui  si  intende
acquistare  la  partecipazione  nonche'  di  ogni  notizia  utile   a
inquadrare  l'operazione  nell'a mbito  della  complessiva  strategia
aziendale. Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti  l'impatto
dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale  e  prospettica,
nonche' sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale  su
base individuale o, ove presente, a livello di gruppo. 
La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (4), puo' vietare
l'acquisto delle partecipazioni di cui al presente paragrafo  quando,
tenuto  conto  della  situazione,  attuale  o  prospettica,  tecnica,
organizzativa, finanziaria o patrimoniale della  SIM,  nonche'  della
localizzazione geografica dei soggetti partecipati e delle  attivita 
svolte dagli stessi, l'operazione: 
  - pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza;
o 
  - e' in contrasto con la sana e prudente gestione della SIM. 
---------- 
(1) La disciplina dell'acquisto di partecipazioni di controllo da cui
derivi la costituzione, o modificazione,  di  un  gruppo  di  imprese
d'investimento  iscritto  all'albo  previsto  dall'art.  11  TUF,  e'
dettata al Tit. I, Cap. 2, Sez. IV. 
(2) L'acquisizione e' considerata indiretta  quando  avviene  per  il
tramite di societa  controllate (escluse  le  societa   sottoposte  a
controllo congiunto), di societa  fiduciarie, o organismi  o  persone
comunque interposti. 
(3) Nel caso di atti d'acquisto multipli, il  termine  di  60  giorni
decorre dalla data prevista per il primo atto;  la  comunicazione  fa
riferimento     all'ammontare      prospettato      dell'acquisizione
complessivamente considerata.  Ai  fini  degli  obblighi  segnaletici
previsti alla presente Sezione,  pertanto,  non  rilevano  singoli  e
autonomi  atti  d'acquisto   che   conducono   alla   detenzione   di
partecipazioni qualificate per effetto di un mero accumulo nel tempo. 
(4) Cfr. Tit. III, Cap. 4. 
 
6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia 
Le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta  acquisizione  della
partecipazione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa. 
 
                             SEZIONE II 
                   CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI 
 
1. Premessa 
Le SIM possono essere cessionarie  di  aziende,  rami  di  aziende  e
rapporti giuridici individuabili in blocco (1). 
Tutte le operazioni della specie assumono rilevanza per  gli  effetti
che possono comportare sulla  struttura  tecnico-organizzativa  degli
intermediari coinvolti. 
---------- 
(1) Le SIM cessionarie, che sono incluse nell'ambito della  vigilanza
consolidata ai sensi dell'art. 65 TUB e che intendono  avvalersi  dei
benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, co. 3 e 4, TUB  -  oltre
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
prevista dal citato art. 58, co. 2 - danno notizia della cessione  al
singolo soggetto interessato alla  prima  utile  occasione  (es.,  in
occasione dell'invio del rendiconto periodico). 
 
2. Fonti normative 
La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF: 
  - art. 6, co. 1, lett. a),  che  attribuisce  poteri  regolamentari
alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM; 
  - art. 7, co. 2, che stabilisce i  provvedimenti  specifici  che  a
fini di stabilita  la Banca d'Italia  puo'  adottare  in  materia  di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio  e  partecipazioni
detenibili, nonche' i provvedimenti restrittivi  o  limitativi  o  di
divieto  adottabili  dalla  Banca  d'Italia,  ove  la  situazione  lo
richieda. 
 
3. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano su base individuale: 
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3; 
  - alle succursali di imprese di paesi terzi. 
Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito  a
tutte le tipologie di destinatari citate. 
 
4. Definizioni 
Ai fini della presente sezione si intendono per: 
  - «azienda»: il complesso di beni come definito dall'art. 2555  del
codice civile; 
  - «ramo d'azienda»:  le  succursali  e,  in  genere,  ogni  insieme
omogeneo di attivita  operative,  a  cui  siano  riferibili  rapporti
contrattuali e di lavoro  dipendente  nell'ambito  di  una  specifica
struttura organizzativa; 
  - «rapporti giuridici individuabili in blocco»: i crediti, i debiti
e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso puo'
rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di
destinazione,   nella   tipologia   della   controparte,    nell'area
territoriale e  in  qualunque  altro  elemento  comune  che  consenta
l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti. 
 
5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia 
Le SIM che intendono acquistare aziende, rami di aziende  o  rapporti
giuridici individuabili in blocco, ne danno comunicazione alla  Banca
d'Italia quando il prezzo convenuto supera il 10% dei fondi propri su
base individuale. La comunicazione e'  effettuata  almeno  60  giorni
prima della realizzazione della relativa operazione. 
Nella citata comunicazione la SIM indica  i  motivi  dell'operazione,
gli  obiettivi  che   intende   perseguire,   nonche'   gli   effetti
dell'operazione sulla propria situazione tecnica ed organizzativa. 
L'obbligo di comunicazione si applica sia a atti d'acquisto  singoli,
sia a atti d'acquisto multipli esecutivi di una  medesima  operazione
economico-finanziaria (2); l'obbligo non si applica: 
  - agli acquisti che  sono  parte  di  operazioni,  fra  i  medesimi
soggetti, subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte della
Banca d'Italia, ovvero a una specifica informativa  preventiva  verso
la stessa; 
  - agli  acquisti  tra  soggetti  appartenenti  al  medesimo  gruppo
bancario di cui all'art. 60 TUB o gruppo  di  imprese  d'investimento
iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF. La Banca  d'Italia  puo'
vietare l'acquisto ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (3), tenuto conto
degli impatti che l'operazione avrebbe sulla  situazione  tecnica  ed
organizzativa dell'acquirente. 
---------- 
(2) Nel caso di atti d'acquisto multipli, il  termine  di  60  giorni
decorre dalla data prevista per il primo atto;  la  comunicazione  fa
riferimento     all'ammontare      prospettato      dell'acquisizione
complessivamente considerata. 
(3) Cfr. Titolo III, Cap. 4. 
 
6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia 
Nei  casi  di  operazioni  di  acquisto   soggette   all'obbligo   di
comunicazione preventiva di  cui  al  precedente  paragrafo,  le  SIM
comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione entro 5 giorni
dalla data di efficacia della stessa. 
 
                             SEZIONE III 
    GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FONDI PENSIONE DA PARTE DELLE SIM 
 
1. Premessa 
Le  SIM  possono  istituire  fondi  pensione   aperti   o   stipulare
convenzioni per la gestione delle risorse relative ai fondi  pensione
istituiti da altri soggetti se autorizzate a prestare il servizio  di
gestione su base individuale di portafoglio di cui all'art. 1, co. 5,
lett. d), TUF. 
La gestione delle risorse dei fondi pensione comporta  l'applicazione
di requisiti patrimoniali  minimi,  differenziati  per  tipologia  di
prestazione offerta. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: 
- Artt. 6, co. 7, 7, e 12  del  decreto  legislativo  n.  252  del  5
dicembre 2005 (1). 
---------- 
(1) Decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252  «Disciplina  delle
forme pensionistiche complementari». 
 
3. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano su base individuale: 
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3; 
  - alle succursali di imprese di paesi terzi. 
Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito  a
tutte le tipologie di destinatari citate. 
 
4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione 
Possono svolgere l'attivita  di  gestione  del  patrimonio  di  fondi
pensione le  SIM  che  abbiano  fondi  propri  non  inferiori  a  â‚;
2.500.000 e almeno pari allo 0,5% del valore  complessivo  netto  dei
patrimoni di terzi gestiti; quest'ultimo  requisito  non  si  applica
quando  l'ammontare  dei  fondi  propri  della  SIM   raggiunge   â‚;
10.000.000. 
Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale, le SIM devono inoltre  disporre  di  fondi
propri eccedenti l'importo necessario per il rispetto  dei  requisiti
patrimoniali richiesti per la prestazione dei servizi di investimento
almeno pari all'ammontare delle risorse necessarie  per  fare  fronte
all'impegno assunto in  relazione  alla  garanzia  prestata.  Le  SIM
definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con  funzione
di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati  per  la
determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto: 
  - della congruenza tra le caratteristiche  degli  investimenti  del
fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti; 
  - dei rischi connessi agli investimenti in titoli; 
  - dei rischi connessi  allo  smobilizzo  delle  attivita   per  far
fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti. 
I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della societa 
di revisione e dell'organo di controllo. 
 
                             TITOLO III 
                   ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 
 
                             CAPITOLO 2 
                        VIGILANZA INFORMATIVA 
 
                       TITOLO III - Capitolo 2 
                        VIGILANZA INFORMATIVA 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
Le disposizioni del  presente  Capitolo  regolamentano  gli  obblighi
informativi delle SIM, delle imprese madri nell'UE e delle succursali
di imprese di paesi terzi nei confronti della Banca d'Italia. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del TUF: 
  - art.  6-bis,  co.  1,  che  attribuisce  alla   Banca   d'Italia,
nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti
abilitati la comunicazione di dati e notizie  e  la  trasmissione  di
atti e  documenti  con  le  modalita   e  nei  termini  dalla  stessa
stabiliti; 
  - art. 12, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia,  nell'ambito
delle sue competenze, il potere di richiedere ai  soggetti  rilevanti
ai fini della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica,
di dati e notizie; 
  - art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia  e  alla  Consob  il
potere di richiedere  l'indicazione  nominativa  dei  titolari  delle
partecipazioni secondo quanto  risulta  dal  libro  dei  soci,  dalle
comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione. 
 
3. Destinatari della disciplina 
I destinatari della disciplina sono  indicati  in  ciascun  paragrafo
della Sez. II e nelle  specifiche  disposizioni  (ad  es.  circolari,
comunicazioni) cui si fa rinvio nella Sez. III del presente Capitolo. 
Ai fini del presente Capitolo si intendono per: 
  - «SIM», le SIM di classe 2 e le SIM di classe 3; 
  - «impresa  madre  nell'UE»,  le  imprese  madri  nell'UE  iscritte
all'albo  dei  gruppi  previsto  dall'art.  11  TUF,  quando   nessun
componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus. 
 
                             SEZIONE II 
                        OBBLIGHI INFORMATIVI 
 
1. Relazione sulla struttura organizzativa 
Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca  d'Italia  entro
il 31 marzo di ogni anno: 
  a. una  relazione  sulla  struttura  organizzativa  e  sull'assetto
contabile adottati secondo  lo  schema  indicato  nell'Allegato  A  e
evidenziando le variazioni  intervenute  rispetto  alle  informazioni
comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nei casi in cui non
siano  intervenute  variazioni,  e'   sufficiente   comunicare   tale
circostanza; 
  b. la  delibera  di  approvazione  dell'organo  con   funzione   di
supervisione   strategica    della    struttura    organizzativa    e
dell'attribuzione di compiti e responsabilita  ai sensi dell'art.  8,
co. 1, lett. g) del Regolamento governance. 
Nei casi di gruppi di imprese di  investimento,  la  relazione  sulla
struttura  organizzativa  e'  presentata  solo  dalla  impresa  madre
nell'UE con riferimento all'intero gruppo. 
Le succursali di imprese di paesi terzi inviano alla  Banca  d'Italia
entro il 31 marzo di ogni anno la relazione di cui alla lett. a). 
 
2. Obblighi informativi dell'organo di controllo 
Ai fini dell'adempimento degli obblighi  informativi  previsti  dagli
artt. 8, co. 3, e 12, co. 3, TUF,  l'organo  di  controllo  trasmette
alla Banca d'Italia i verbali delle riunioni e degli accertamenti nei
quali siano accertate, o  comunque  contestate,  irregolarita   nella
gestione della SIM e dell'impresa madre  nell'UE,  ovvero  violazioni
delle norme che ne disciplinano l'attivita . 
 
3. Bilancio d'impresa e bilancio consolidato 
Le SIM e le imprese madri nell'UE  inviano  alla  Banca  d'Italia  il
proprio bilancio d'impresa e, ove ricorrano i presupposti per la  sua
redazione, il bilancio consolidato, corredati della  relazione  degli
amministratori  sull'andamento  della   gestione,   della   relazione
dell'organo con funzione di controllo, del verbale  dell'assemblea  o
del consiglio di sorveglianza che hanno approvato  il  bilancio,  del
bilancio delle societa  controllate  (1),  dei  dati  essenziali  del
bilancio  delle  societa   sottoposte  a  influenza   notevole,   del
rendiconto del fondo pensioni senza personalita   giuridica  nonche',
ove ne ricorrano i presupposti, della  relazione  della  societa   di
revisione. 
La trasmissione della suddetta documentazione va effettuata entro  un
mese  dall'approvazione  del   bilancio   d'impresa   e   di   quello
consolidato. 
Alle succursali di imprese di paesi terzi si applica quanto  previsto
dalle Istruzioni in  materia  di  bilancio  degli  intermediari  IFRS
diversi  dagli  intermediari  bancari.  La  documentazione  contabile
prevista per le succursali di imprese di  paesi  terzi  e'  trasmessa
alla Banca d'Italia entro un mese dall'approvazione. 
---------- 
(1) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali  del  bilancio
qualora le societa  controllate siano state incluse nel 
consolidamento. 
 
4. Deliberazioni assembleari 
Le SIM e le imprese madri nell'UE  inviano  alla  Banca  d'Italia  la
seguente documentazione: 
  a. prima della convocazione dell'assemblea che deve discuterle,  le
proposte  che  importano  modificazioni  dello  statuto,  fusioni   o
scissioni  con  altre  societa ,  insieme   ad   apposita   relazione
illustrativa degli amministratori; 
  b. entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea  ha  deliberato
sulle materie indicate alla lett. a), il verbale dell'assemblea e  le
deliberazioni adottate. 
Le SIM e le imprese madri nell'UE indicano i motivi  dell'iniziativa,
gli  obiettivi  che  intendono   perseguire   nonche'   gli   effetti
dell'operazione  medesima  sulla   propria   situazione   tecnica   e
organizzativa. 
Il presente obbligo informativo non si applica  alle  operazioni  che
sono subordinate al rilascio  di  un'autorizzazione  da  parte  della
Banca d'Italia, ovvero di una specifica informativa preventiva  verso
la stessa. 
Le succursali  di  imprese  di  paesi  terzi  comunicano  alla  Banca
d'Italia l'intenzione della casa madre di procedere  a  modificazioni
dello statuto, fusioni o scissioni o altre operazioni che  comportino
modifiche all'operativita  della succursale in Italia. 
 
5. Relazioni delle funzioni di controllo 
Le SIM, le imprese madri nell'UE e le succursali di imprese di  paesi
terzi trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti relazioni,  con  la
medesima  periodicita ,  annuale  o  infrannuale,  prevista  per   la
redazione delle stesse, entro 30 giorni  dall'esame  da  parte  degli
organi aziendali:    a. Relazione  della  funzione  di  controllo  di
conformita  alle norme prevista all'art.  22,  par.2,  lett.  c)  del
Regolamento delegato (UE) 2017/565; 
  b. Relazioni previste all'art. 25, par. 2. del Regolamento delegato
(UE) 2017/565. 
Le  relazioni  devono  essere  accompagnate  dalle   osservazioni   e
determinazioni  degli  organi  aziendali  in  ordine  alle  eventuali
carenze rilevate. 
 
                             SEZIONE III 
                               RINVIO 
 
1. Premessa 
Fermo  restando  che  le  segnalazioni  di  vigilanza  di   carattere
prudenziale sono regolate  da  specifiche  disposizioni  dell'Unione,
direttamente  applicabili,  si  richiamano   i   flussi   segnaletici
statistici trasmessi periodicamente dalle SIM,  dalle  succursali  di
imprese di paesi terzi e dalle  imprese  madri  nell'UE,  nonche'  le
rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza. 
 
2. Segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo 
Le segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo
sono disciplinate dalle Circolari della Banca d'Italia n. 148/1991  e
n. 115/1990 (e, per  i  profili  tecnico-operativi,  dalla  Circolare
della Banca d'Italia n. 154/1991). 
 
3. Organi sociali 
Le segnalazioni relative agli esponenti aziendali  delle  SIM,  delle
succursali di imprese di paesi terzi e delle  imprese  madri  nell'UE
sono effettuate mediante  la  procedura  G.I.A.V.A.,  secondo  quanto
previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 -  Nuova  segnalazione
sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari. 
 
4. Informativa sulla compagine sociale 
L'informativa   sulla   compagine   sociale   e'   disciplinata   dal
Provvedimento della  Banca  d'Italia  del  26  luglio  2022,  recante
Disposizioni in materia di assetti  proprietari  di  banche  e  altri
intermediari (Parte VI, paragrafo 2). 
 
                                                           Allegato A 
 
               RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
1. Premessa 
Al fine di consentire alla Banca d'Italia  di  ottenere  una  visione
olistica   del   governo   societario   e   della   struttura   degli
intermediari1, questi ultimi forniscono le informazioni relative agli
assetti di governo, organizzativi e di controllo secondo lo schema di
cui al paragrafo 2. Lo schema puo' essere adattato e/o  integrato  in
base  al  principio  di  proporzionalita   e  per  tenere  conto   di
situazioni peculiari di ciascun intermediario. 
Nel caso di gruppi  di  imprese  di  investimento  iscritti  all'albo
previsto dall'art. 11 TUF, le informazioni sono  organizzate  in  due
distinte sezioni: 
  - Sezione I: Informazioni sul gruppo. Rappresentazione  complessiva
del governo societario e della struttura organizzativa di gruppo; 
  - Sezione II: Informazioni  individuali.  Descrizione  del  governo
societario  e  della  struttura   organizzativa   di   ciascuna   SIM
appartenente al gruppo. La descrizione puo' essere effettuata in modo
sintetico, anche tramite rinvio ai contenuti della Sez. I,  nei  casi
in  cui  le   informazioni   individuali   possono   ritenersi   gia 
adeguatamente rappresentate nella descrizione di gruppo. 
Le SIM appartenenti a gruppi di investimento per  i  quali  la  Banca
d'Italia non e' l'autorita  di  vigilanza  di  gruppo  forniscono  le
informazioni avendo  cura  di  indicare  le  scelte  organizzative  e
gestionali che dipendono: i) dal governo societario e dalla struttura
organizzativa del gruppo di appartenenza o ii) da eventuali decisioni
dell'autorita  di vigilanza di gruppo. 
Le succursali di imprese di paesi terzi circoscrivono le informazioni
alla propria operativita , e descrivono i rapporti organizzativi e le
procedure  di  coordinamento  con  la  sede  centrale,  nonche'   con
eventuali altre succursali o societa  del gruppo. 
E' data evidenza, nelle forme ritenute volta per volta piu'  efficaci
(ad es. con indicazione all'inizio della relazione  o  con  modalita 
track-change), delle principali modifiche intervenute  rispetto  alla
relazione dell'anno precedente. 
---------- 
(1) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/565 e Regolamento governance. 
 
2. Schema e contenuti della relazione 
 A. ASSETTO PROPRIETARIO E ARTICOLAZIONE DI GRUPPO 
Fornire una  rappresentazione  grafica  dell'assetto  proprietario  e
dell'articolazione   dell'eventuale   gruppo   di   appartenenza,   a
prescindere dallo stato di stabilimento dell'impresa madre. Quando  i
soggetti inclusi nel gruppo non coincidono con i soggetti inclusi nel
consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 7 IFR, e' data distinta
evidenza dei due perimetri. 
 B. ASSETTO DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Fornire l'organigramma  e  il  funzionigramma  aziendale,  contenente
l'indicazione dei compiti, del  nominativo  del  responsabile  e  del
numero di risorse  assegnate  a  ciascuna  unita   (ivi  comprese  le
eventuali sedi  periferiche,  in  Italia  e  all'estero,  di  cui  va
indicata la localizzazione). In tale  ambito  e'  data  evidenza:  i)
delle funzioni esternalizzate a  entita   del  gruppo  o  esterne  al
gruppo e descritte alla Sez. E);  ii)  della  presenza  di  eventuali
comitati endoconsiliari. 
Illustrare la composizione e il ruolo degli organi  con  funzione  di
supervisione strategica e di gestione, descrivendo sinteticamente: 
  - frequenza  e  contenuto  dei  principali  flussi  informativi   a
supporto delle decisioni; 
  - l'articolazione del  sistema  delle  deleghe,  ivi  compresi  gli
strumenti  utilizzati  per  rendere  noti  alla  struttura  i  poteri
delegati, i  meccanismi  di  controllo  previsti  per  verificare  il
rispetto delle deleghe e se esiste una procedura  per  richiedere  il
superamento dei poteri attribuiti; 
  - le informazioni e la documentazione  relative  alle  politiche  e
alle prassi di remunerazione. 
 C. STRATEGIE 
Descrivere, in sintesi, i processi di pianificazione strategica e  di
controllo della gestione, specificando le  funzioni  aziendali  e  di
gruppo coinvolte nonche' le procedure, le metodologie e gli strumenti
adottati. 
Laddove predisposto, fornire  il  piano  strategico  pluriennale.  In
alternativa, descrivere, anche in ottica  prospettica,  le  strategie
aziendali di posizionamento nel mercato dei servizi di  investimento,
in  termini  di  natura  dei  servizi/attivita   di  investimento   e
accessori prestati, tipologia della clientela di riferimento, mercati
geografici di interesse, tipologia degli strumenti/prodotti trattati,
modalita  di prestazione dei servizi. 
Fornire il budget per l'esercizio in corso, contenente la stima delle
principali variabili operative  (volumi  di  attivita ),  economiche,
patrimoniali e finanziarie,  corredate  delle  ipotesi  sottese  agli
andamenti ipotizzati. 
 D. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Descrivere l'articolazione  delle  funzioni  aziendali  di  controllo
interno indicando, per ciascuna  funzione,  i  relativi  responsabili
(con  illustrazione   delle   esperienze   tecnico-professionali   di
ciascuno), le linee di riporto stabilite, la  dotazione  organica,  i
principali  strumenti  -  anche  di  natura  informatica  -  di   cui
dispongono, nonche' le modalita  di interazione/coordinamento fra  le
medesime  unita   di  controllo,  con  l'organo  di  controllo,   con
eventuali comitati consultivi e con le analoghe funzioni di controllo
a livello di gruppo. 
 E. ACCORDI DI OUTSOURCING 
Nel  caso  di  esternalizzazione  di  funzioni  operative  importanti
descrivere: 
  - la politica aziendale in materia di esternalizzazione  (finalita 
perseguite e benefici attesi; criteri di selezione degli outsourcer); 
  - le  modalita   e  la  frequenza  con  cui  gli  organi  aziendali
verificano l'attivita  di controllo esternalizzata; 
  - i  presidi,  anche  di  natura   contrattuale,   finalizzati   ad
assicurare la qualita  dei servizi prestati. 
 F. SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA 
Rappresentare sinteticamente l'architettura del sistema informativo e
di sicurezza informatica aziendale. In tale ambito descrivere: 
  - i ruoli e  le  responsabilita   attribuiti  agli  organi  e  alle
funzioni aziendali in materia di  sviluppo  e  gestione  dei  sistemi
informativi, con  particolare  riferimento  all'organizzazione  della
funzione ICT; 
  - il  processo  di  analisi  del  rischio  informatico  e  la   sua
interazione con il rischio operativo; 
  - il  sistema  di  gestione  della   sicurezza   informatica,   con
particolare riferimento: alla policy di sicurezza  informatica;  alle
misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e  il  controllo
degli accessi, incluse quelle dedicate  alla  sicurezza  dei  servizi
telematici per la clientela; alla gestione dei  cambiamenti  e  degli
incidenti di sicurezza; alla disponibilita  delle informazioni e  dei
servizi ICT; 
  - il sistema di gestione dei dati; 
  - le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi  ICT,  con
particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi  informativi
critici. 
 G. CONTINUITA' OPERATIVA 
Descrivere sinteticamente il piano di continuita  operativa. 
 H. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI 
Descrivere sinteticamente il processo di prestazione  dei  servizi  e
attivita  di investimento, distintamente per  ciascuno  di  essi.  In
tale ambito sono fornite informazioni in merito: 
  - al sistema dei limiti (articolazione dei limiti in relazione alla
tipologia di servizio prestato, alle unita  operative coinvolte e  ai
livelli di autonomia  dei  responsabili;  modalita   di  definizione,
formalizzazione  e  revisione  dei  limiti;  procedura   attivata   e
interventi previsti in caso di sconfinamento  dei  limiti  assegnati;
modalita  e periodicita  di controllo del loro rispetto); 
  - agli accordi  esistenti  con  altri  intermediari  coinvolti  nei
processi produttivi e distributivi; 
  - alla  rete  commerciale  (canali  distributivi,  articolazione  e
caratteristiche  della  rete  dei  consulenti  finanziari;  modalita 
utilizzate in caso di offerta mediante tecniche  di  comunicazione  a
distanza) e ai relativi processi. 
 I. ANTIRICICLAGGIO 
Descrivere sinteticamente i presidi di prevenzione  dei  fenomeni  di
riciclaggio e  di  finanziamento  al  terrorismo  per  assicurare  il
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
 L. FONDI PENSIONE 
Indicare i fondi pensione gestiti e descrivere sinteticamente: 
  - la struttura organizzativa adottata per gestire  le  risorse  dei
fondi pensione; 
  - gli strumenti e le procedure predisposti al fine di verificare il
rispetto dei requisiti patrimoniali minimi previsti al Cap.  1,  Sez.
III, del presente Titolo. 
 
                             TITOLO III 
                   ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 
 
                             CAPITOLO 3 
                         VIGILANZA ISPETTIVA 
 
                       TITOLO III - Capitolo 3 
                         VIGILANZA ISPETTIVA 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
Le disposizioni  del  presente  Capitolo  disciplinano  la  vigilanza
ispettiva svolta dalla Banca d'Italia  ai  sensi  della  legislazione
italiana. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' disciplinata in particolare dai seguenti  articoli  del
TUF: 
  - art. 6-ter, co. 1, che conferisce  alla  Banca  d'Italia  e  alla
Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  potere   di
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione  dei  documenti  e  il
compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti  abilitati
all'esercizio dei servizi di investimento e presso coloro ai quali  i
soggetti  abilitati   abbiano   esternalizzato   funzioni   aziendali
essenziali o importanti e al loro personale; 
  - art. 6-ter, co. 6, 7 e 8, che conferiscono alla Banca d'Italia  e
alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze,  il  potere  di
effettuare direttamente ispezioni o di concordare  con  le  autorita 
competenti degli Stati UE e degli  Stati  non  UE  le  modalita   per
l'ispezione di succursali  di  SIM,  imprese  di  investimento  UE  e
imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori; 
  - art. 12, co. 5, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob,
nell'ambito delle rispettive  competenze,  il  potere  di  effettuare
ispezioni anche presso le holding di  investimento,  le  societa   di
partecipazione  finanziaria   mista,   i   soggetti   controllati   o
partecipati per almeno il 20%, nonche' i  soggetti  cui  siano  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; 
  - art. 12-bis, co. 2, che conferisce alla  Banca  d'Italia  e  alla
Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  potere   di
effettuare ispezioni  anche  presso  holding  di  investimento,  come
definite  all'art.  4,  par.  1,  punto  23),  IFR  o   societa    di
partecipazione finanziaria mista, come definite  all'art.  4,  par.1,
punto 40), del medesimo regolamento, con sede legale  in  Italia  che
non rientrano tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, co.1,
lett. b), che controllano, direttamente o indirettamente, una o  piu'
imprese di investimento UE, e che non sono a loro  volta  controllate
da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o
societa  di partecipazione finanziaria mista. 
 
3. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano: 
  - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3; 
  - ai soggetti inclusi nell'ambito della  vigilanza  consolidata  ai
sensi del TUF e dell'IFR; 
  - alle succursali in Italia di imprese di investimento UE  soggette
a IFD e IFR; 
  - alle succursali di imprese di paesi terzi; 
  - ai soggetti ai quali le entita  di  cui  agli  alinea  precedenti
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti; 
  - alle holding di investimento e alle  societa   di  partecipazione
finanziaria mista di cui all'art. 12-bis TUF. 
 
                             SEZIONE II 
               DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 
 
1. Svolgimento degli accertamenti 
Le ispezioni sono  effettuate  da  dipendenti  della  Banca  d'Italia
muniti di lettera di incarico a firma del Governatore  o  di  chi  lo
rappresenta. 
Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria  per
gli accertamenti, hanno il potere di accedere  all'intero  patrimonio
informativo dell'azienda ispezionata. 
 
2. Comunicazione degli esiti ispettivi 
Gli   esiti   delle   ispezioni   vengono   portati   a    conoscenza
dell'intermediario, di norma entro 90 giorni dalla conclusione  degli
accertamenti a cura del responsabile degli stessi, nel corso  di  una
riunione convocata presso l'intermediario alla  quale  partecipano  i
membri degli organi con funzione  di  supervisione  strategica  e  di
gestione, presenti i membri dell'organo con funzione di controllo,  o
comunque  investiti  di  tale  funzione,  e  il  direttore  generale.
Partecipa alla riunione il Direttore - o  un  suo  delegato  -  della
Filiale della Banca d'Italia nel  cui  territorio  di  pertinenza  e'
ubicata  la  sede   legale   dell'intermediario;   possono   altresi'
partecipare il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria
e il Capo del Servizio di supervisione competente o loro delegati. 
Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte
di un gruppo, l'intermediario ispezionato  e'  tenuto  a  trasmettere
tempestivamente  all'impresa  madre   nell'UE   copia   dei   rilievi
ispettivi. 
Nel termine di 30 giorni,  gli  intermediari  ispezionati  comunicano
alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi  e
alle osservazioni formulati, dando anche  notizia  dei  provvedimenti
gia  assunti o che intendono assumere. 
Nello stesso  termine,  l'impresa  madre  nell'UE  invia  alla  Banca
d'Italia le proprie osservazioni in  ordine  agli  eventuali  rilievi
formulati  sulla  filiazione  e   alle   iniziative   correttive   da
quest'ultima individuate. 
Qualora  nel  corso   degli   accertamenti   siano   state   rilevate
irregolarita  sanzionabili in via amministrativa, la  Banca  d'Italia
provvede all'avvio della procedura sanzionatoria secondo le modalita 
previste dalle disposizioni in materia. 
 
                             TITOLO III 
                   ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 
 
                             CAPITOLO 4 
                  POTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI 
 
                       TITOLO III - Capitolo 4 
                  iPOTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI 
 
1. Fonti normative 
La materia e' regolata dai seguenti articoli del TUF: 
  - art. 7, che detta disposizioni in materia di poteri d'intervento; 
  - artt. 7-ter, e 7-quater, che dettano disposizioni in  materia  di
poteri ingiuntivi; 
  - art. 12, co. 5-sexies, che estende alle capogruppo l'applicazione
dell'art. 7. 
 
2. Destinatari della disciplina 
Le presenti disposizioni si applicano alle SIM,  alle  imprese  madri
nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, alle imprese  di
investimento UE e alle imprese di paesi terzi. 
 
3. Procedimenti amministrativi 
Si indicano di seguito  i  procedimenti  amministrativi  relativi  al
presente Capitolo: 
  - provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co.  1,  1-bis,  2,
TUF (termine: 90 giorni); 
  - provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-ter, TUF  (termine:
90 giorni); 
  - provvedimenti  ingiuntivi  ai  sensi  dell'art.   7-quater,   TUF
(termine: 90 giorni). 
 
4. Adozione dei provvedimenti 
La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 7 TUF ed  esercita
i poteri ingiuntivi di cui agli artt. 7-ter e 7-quater, TUF,  sentita
la Consob ove previsto. 
La Banca d'Italia, contestualmente all'assunzione dei  provvedimenti,
puo' indicare le misure che l'intermediario deve assumere  per  poter
ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.