PARTE I ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA IFD E ALTRE DISPOSIZIONI TITOLO I ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA CAPITOLO 1 AUTORIZZAZIONE DELLE SIM TITOLO I - Capitolo 1 AUTORIZZAZIONE DELLE SIM SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni relative all'autorizzazione delle SIM ai sensi dell'art. 19 TUF, per quanto di competenza della Banca d'Italia. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dal Regolamento delegato (UE) 2017/1943, concernente le informazioni che devono essere fornite ai fini dell'autorizzazione delle SIM, in particolare: • art. 2, lett. e), relativo alle informazioni sul capitale; • art. 5, relativo alle informazioni finanziarie; • art. 6, relativo alle informazioni sull'organizzazione; - dalle seguenti disposizioni del TUF: • art. 19, co. 1, concernente l'autorizzazione delle SIM all'esercizio di servizi e attivita di investimento. Viene altresi' in rilievo: - art. 9 IFR, concernente la composizione dei fondi propri delle SIM. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si intende per: - «capitale iniziale», l'ammontare minimo di fondi propri necessario ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19, co. 1, TUF; - «fondi propri», i fondi di cui all'art. 9 IFR. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle societa gia esistenti o appositamente costituite che richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 19, co. 1, TUF. 5. Avvio dell'operativita Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 20 TUF, la SIM invia alla Banca d'Italia la comunicazione di cui all'art. 13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui all'Allegato A. SEZIONE II CAPITALE INIZIALE 1. Premessa Il capitale iniziale delle SIM e' commisurato alla tipologia di servizio o attivita di investimento svolti. 2. Ammontare del capitale iniziale Il capitale iniziale delle SIM e' pari a: a. 75.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente uno o piu' dei seguenti servizi o attivita , a condizione che non detengano disponibilita liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela (1): i. Ricezione e trasmissione di ordini; ii. Esecuzioni di ordini; iii. Gestione di portafogli; iv. Consulenza in materia di investimenti; v. Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. b. 750.000 euro per le SIM che intendono prestare almeno uno dei seguenti servizi o attivita : i. Negoziazione per conto proprio; ii. Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. c. 150.000 euro fuori dai casi di cui alle lett. a) e b). ---------- (1) Tale limitazione deve essere espressamente prevista nello statuto delle SIM. 3. Costituzione del capitale iniziale Il requisito di cui all'art. 2, lett. e), del Regolamento delegato (UE) 2017/1943 e' soddisfatto: a. per le SIM di nuova costituzione, tramite un'attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati; b. per le societa gia esistenti che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare come SIM previa modifica dell'oggetto sociale, tramite esibizione dei certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti e' richiesta l'attestazione dell'organo di controllo. SEZIONE III PARERE DELLA BANCA D'ITALIA Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 19, co. 1, TUF, la Banca d'Italia valuta, per quanto di propria competenza, le informazioni presentate ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/1943 in un'ottica di sana e prudente gestione della SIM (1). A tal fine, con riferimento al programma di attivita e alla struttura organizzativa (cfr. artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento), la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: - la coerenza e la completezza delle informazioni contenute e l'attendibilita delle previsioni formulate, anche rispetto al mercato di riferimento; - la stabilita delle fonti di reddito e l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario; - le sostenibilita delle previsioni di sviluppo dei volumi di attivita , alla luce dei servizi di investimento richiesti; - il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento; - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni della SIM, tenuto anche conto delle caratteristiche dei servizi di investimento che la SIM intende prestare; - l'effettiva capacita di perseguire le strategie imprenditoriali, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative), della rete distributiva dei servizi e del sistema dei controlli interni della SIM; - il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento governance. Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia verifica che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attivita svolta, tenuto conto dei servizi di investimento che la SIM intende prestare. ---------- (1) In tale ambito, la Banca d'Italia valuta anche il rispetto dei requisiti e criteri previsti per i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, TUF. Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO I ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA CAPITOLO 2 GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO TITOLO I - Capitolo 2 GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le Sezioni I - VIII del presente Capitolo contengono le disposizioni di vigilanza applicabili ai gruppi di imprese di investimento in attuazione delle previsioni contenute nell'IFR e IFD, nonche' degli artt. 11 e 12 TUF. Nella Sezione IX e' definita la procedura per l'autorizzazione della seconda impresa madre UE intermedia di un gruppo di Stato terzo, in attuazione dell'art. 69.3, co. 8, TUB e dell'art. 11- bis, co. 6, TUF. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dagli artt. 7 e 8 dell'IFR; - dai seguenti articoli del TUF: • art. 11, co. 1, lett. a) e b), che prevedono che la Banca d'Italia determini, sentita la Consob, la nozione di gruppo e che emani disposizioni volte ad individuare i soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata; • art. 11, co. 1, lett. a-bis), che prevede che la Banca d'Italia individui la disciplina degli esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 13, TUF, applicabile alle capogruppo; • art. 11, co. 1-bis, che prevede che il gruppo di imprese di investimento sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; • art. 11-bis, co. 5, che individua i casi in cui la seconda impresa madre UE intermedia e' un'impresa di investimento; • art. 11-bis, co. 6, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni per l'attuazione della disciplina sull'impresa madre UE intermedia applicabile alle SIM; • art. 12, co. 1 e 3-bis, ai sensi dei quali la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di imprese di investimento disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo e ha il potere di impartire disposizioni a ciascuna componente del gruppo; • art. 12, co. 2, che prevede che la capogruppo di un gruppo di imprese di investimento emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia. Vengono inoltre in rilievo: - l'art. 25, par. 4, IFD; - i seguenti articoli del TUB: • art. 69.3, co. 6, lett. a), concernente il caso in cui la Banca d'Italia puo' consentire l'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia per separazione delle attivita ; • art. 69.3, co. 7, per il quale la seconda impresa madre UE intermedia puo' essere una SIM di cui all'art. 11-bis, co. 5, TUF. 3. Definizioni Ai fini del presente Capitolo, si intende per: - «autorita di vigilanza di gruppo», l'autorita nazionale competente per la vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata o sulla conformita del capitale di gruppo; - «gruppo di imprese di investimento», un gruppo come definito nell'art. 4, par.1, punto 25), IFR, ossia il gruppo composto da un'impresa madre e dalle filiazioni di cui almeno una e' un'impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR ; - «impresa madre», un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 42), IFR; - «filiazione» un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 51), IFR; - «impresa madre nell'UE» (1), un'impresa madre che e': • un'«impresa di investimento madre nell'Unione», come definita nell'art. 4, par. 1, punto 56), IFR; • una «holding di investimento madre nell'Unione», come definita nell'art. 4, par. 1, punti 57), IFR; o • una «societa di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione», come definita nell'art. 4, par. 1, punto 58), IFR; - «filiazioni finanziarie», le filiazioni che sono: imprese di investimento, enti finanziari, o imprese strumentali; - «ente finanziario», un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 14), IFR; - «impresa strumentale», un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 1), IFR; - «istituto di moneta elettronica», un'impresa come definita all'art. 1, co. 2, lett. h-sexies), TUB; - «istituto di pagamento», un'impresa come definita nell'art. 1, co. 2, lett. h-bis), TUB; - «gestore», i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, lett. q-bis, TUF. ---------- (1) Ai fini del presente Regolamento, si utilizza l'espressione «impresa madre nell'UE» in luogo delle espressioni «capogruppo» o «societa posta al vertice del gruppo» di cui agli artt. 11 e 12, TUF. - «impresa madre UE intermedia», un'impresa come disciplinata nell'art. 69.3, TUB e 11-bis, TUF; 4. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo: - autorizzazione all'applicazione della verifica del capitale del gruppo (art. 8 IFR; termine 90 giorni); - accertamento delle condizioni di iscrizione, variazione o cancellazione dall'albo dei gruppi di imprese di investimento (art. 11, co. 1-bis, TUF; termine 90 giorni); - autorizzazione ad istituire una seconda impresa madre UE intermedia per separazione delle attivita (art. 11-bis, co. 5, TUF e art. 69.3, co. 6, lett. a), TUB; termine: 90 giorni). SEZIONE II ALBO DEI GRUPPI 1. Premessa L'albo previsto all'art. 11, co. 1-bis, TUF assolve la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di gruppi di imprese di investimento sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; a tal fine, l'albo e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. I soggetti iscritti all'albo possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dall'albo medesimo. 2. Contenuto dell'albo L'albo dei gruppi contiene l'elenco aggiornato: i) dei gruppi di imprese di investimento per i quali la Banca d'Italia e' autorita di vigilanza di gruppo ai sensi di quanto previsto alla Sez. III, e ii) delle imprese madri nell'UE e delle filiazioni finanziarie, italiane o estere, incluse in ciascun gruppo (1). L'albo riporta le seguenti informazioni: a. la denominazione, la forma giuridica, la sede legale dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie e, se diversa, la sede amministrativa delle stesse; b. la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo; c. il nome e il codice meccanografico del gruppo; d. i codici meccanografici e i codici LEI dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie, quando presenti; e. le attivita alla cui prestazione sono state autorizzate le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, i gestori italiani, gli istituti di pagamento italiani e gli istituti di moneta elettronica italiani che sono filiazioni finanziarie del gruppo; f. la sottoposizione delle imprese madri nell'UE italiane e dei soggetti di cui al precedente alinea a liquidazione volontaria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta o risoluzione. ---------- (1) Non sono considerate componenti del gruppo, e non sono iscritte all'albo, le filiazioni finanziarie eventualmente escluse dalla situazione consolidata dell'impresa madre nell'UE ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 11) e dell'art 7 IFR. 3. Iscrizione all'albo La Banca d'Italia procede all'iscrizione all'albo dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie: a. entro 30 giorni dalle comunicazioni previste alla Sez. IV, par. 2 e alla Sez. V, par. 3; b. alla data di identificazione dell'impresa madre nell'UE come societa di partecipazione finanziaria mista al vertice di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo n. 142/2005 (2). Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi del medesimo decreto. Il rispetto di quanto previsto alla Sez. VI con riferimento agli statuti dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie e' condizione per l'iscrizione all'albo. Nei casi di cui alla lett. a), quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, oppure in caso di omissione della stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-bis, TUF, un procedimento per l'accertamento delle condizioni di iscrizione all'albo. La Banca d'Italia da comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'impresa madre nell'UE che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo. ---------- (2) Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, «Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni» e successive modifiche. 4. Variazioni all'albo Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi di imprese di investimento, l'impresa madre nell'UE e' tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. Tale obbligo di comunicazione non si applica alle variazioni conseguenti a procedure o procedimenti della Banca d'Italia. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 5 giorni dalla data di decorrenza di efficacia della variazione (3). La Banca d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dalla comunicazione. Quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, oppure in caso di omissione della stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-bis, TUF, un procedimento per l'accertamento delle variazioni all'albo. La Banca d'Italia da comunicazione dell'avvenuto aggiornamento all'impresa madre nell'UE, che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo. ---------- (3) Per i casi di assunzione del controllo in SIM o in filiazioni finanziarie, cfr. Sez. IV, par. 2 e Sez. V, par. 3. 5. Cancellazione dall'albo La Banca d'Italia procede alla cancellazione del gruppo di imprese di investimento dall'albo quando, a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria o di gruppo (4), oppure a seguito di procedure concorsuali a carico dell'impresa madre nell'UE o delle SIM che sono parte del gruppo: - vengono meno le condizioni previste alla Sez. III per l'esercizio da parte della Banca d'Italia delle funzioni di autorita di vigilanza di gruppo; - vengono meno le condizioni per l'identificazione dell'impresa madre del gruppo come impresa madre nell'UE; o - la SIM, la holding di investimento o la societa di partecipazione finanziaria mista, il cui codice meccanografico e' assegnato al gruppo, si estingue. L'impresa madre nell'UE comunica senza indugio alla Banca d'Italia la possibile sopravvenienza di uno degli eventi citati quando gli stessi non conseguono a procedure o procedimenti della Banca d'Italia, o per i quali quest'ultima e' tenuta a rilasciare parere. In tali casi, entro 10 giorni dalla data di tali eventi, l'impresa madre nell'UE presenta istanza alla Banca d'Italia per l'accertamento delle condizioni di cancellazione del gruppo dall'albo. La Banca d'Italia da comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'impresa madre nell'UE che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo. ---------- (4) Rientrano tra tali ipotesi anche le modifiche dell'atto costitutivo/statuto o la liquidazione volontaria. 6. Pubblicita dell'iscrizione Le componenti del gruppo danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione all'albo (5). ---------- (5) Non e' necessario indicare il numero di iscrizione all'albo (matricola). SEZIONE III VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA La Banca d'Italia e' l'autorita di vigilanza di gruppo quando ricorre una delle seguenti condizioni: - l'impresa di investimento madre nell'UE del gruppo e' una SIM; - l'unica impresa di investimento del gruppo e' una SIM; - l'holding di investimento madre nell'Unione del gruppo, o la societa di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione del gruppo, e' una societa italiana e un componente del gruppo e' una SIM; - fuori dai casi precedenti, l'impresa di investimento con il totale di bilancio piu' elevato del gruppo e' una SIM; - fuori dai casi precedenti, ai sensi dell'art. 4, co. 9, TUF, la Banca d'Italia ha concordato con l'autorita competente di un altro Stato UE di essere designata come autorita di vigilanza di gruppo in deroga ai criteri di cui all'art. 46 par. 3, 4 e 5, IFD. In questi casi, prima della conclusione dell'accordo, la Banca d'Italia, in coordinamento con l'altra autorita , informa, a seconda dei casi, l'holding di investimento madre nell'Unione del gruppo, la societa di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione del gruppo o l'impresa di investimento con il totale di bilancio piu' elevato del gruppo, e consente a tale soggetto di comunicare la propria opinione sulla decisione prevista. SEZIONE IV PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SIM 1. Acquisto di partecipazioni di controllo Quando dall'acquisto di una partecipazione di controllo in una SIM deriva la costituzione di un nuovo gruppo di imprese d'investimento o la variazione della composizione di un gruppo esistente, l'acquirente, nel fornire la documentazione e le informazioni previste dall'art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF, ha cura di includere un organigramma completo del gruppo di imprese d'investimento risultante dall'acquisto e dalle eventuali operazioni di riorganizzazione societaria connesse. L'organigramma indica: a. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo luogo di stabilimento, nonche' le attivita e servizi esercitabili da ciascuna (1); b. il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione in ciascuna societa controllata; c. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi nelle filiazioni finanziarie o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi; d. l'eventuale autorita di vigilanza su base individuale delle filiazioni finanziarie estere. Quando, nei casi previsti al primo periodo, si forma un gruppo di imprese di investimento con una holding di investimento madre nell'Unione oppure una societa di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, l'acquirente, nel fornire la documentazione e le informazioni previste dagli artt. 3, 8 e 12 del Regolamento delegato (UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF, ha cura di dimostrare: a. il possesso dei requisiti previsti all'art. 13 TUF; b. l'adeguatezza dell'assetto di governo societario e della struttura organizzativa del gruppo ad assicurare il rispetto di quanto previsto alla Sez. VI. Possono assumere la qualifica di holding di investimento madre nell'Unione oppure di societa di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione i soggetti costituiti in una delle forme previste all'Allegato I della Direttiva accounting (per l'Italia: societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata). ---------- (1) Nei casi di attivita o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento: - per le societa italiane, alla normativa italiana; - per le societa stabilite in altri Stati UE, alle norme europee; - per le societa stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attivita o servizi previsti dalla normativa italiana. 2. Comunicazioni alla Banca d'Italia Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'acquirente comunica alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione della partecipazione di controllo in una SIM entro 5 giorni dalla data di efficacia dell'acquisto. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna societa del gruppo da iscrivere nell'albo, nonche' gli statuti delle stesse. Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, l'impresa madre di una SIM che, all'esito di operazioni di riorganizzazione societaria o di gruppo, assume le caratteristiche per la qualificazione come holding di investimento madre nell'UE, ne da tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia. Alla comunicazione sono allegati: a. un organigramma completo del gruppo di imprese d'investimento. L'organigramma indica: i. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo luogo di stabilimento, nonche' le attivita e servizi esercitabili da ciascuna (2); ii. il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione in ciascuna societa controllata; iii. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi nelle filiazioni finanziarie o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi; iv. l'eventuale autorita di vigilanza su base individuale delle filiazioni finanziarie estere. b. un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna societa del gruppo da iscrivere nell'albo, nonche' gli statuti delle stesse. Nel caso di modifiche degli statuti delle filiazioni iscritte nell'albo, gli statuti modificati sono inviati alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche. Ai fini delle comunicazioni previste dal presente paragrafo non e' necessario trasmettere gli statuti, e le relative modifiche, di SIM, gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. ---------- (2) Nei casi di attivita o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento: - per le societa italiane, alla normativa italiana; - per le societa stabilite in altri Stati UE, alle norme europee; - per le societa stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attivita o servizi previsti dalla normativa italiana. SEZIONE V FILIAZIONI FINANZIARIE 1. Premessa Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM non iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo possono assumere partecipazioni di controllo in enti finanziari nonche' in imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero, da cui discende la formazione di un gruppo di imprese di investimento o la modifica della sua composizione. 2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia Le SIM non iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo che intendono assumere il controllo di imprese di investimento estere, di enti finanziari o di imprese strumentali ne danno apposita comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data di efficacia dell'operazione. La comunicazione e' effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo. La comunicazione e' corredata: a. dell'atto costitutivo/statuto e degli ultimi due bilanci approvati della societa o delle societa di cui si intende assumere il controllo, il rispettivo luogo di stabilimento, nonche' le attivita e servizi esercitabili da ciascuna (1); b. di una descrizione del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, dell'indicazione della misura percentuale della partecipazione; c. dell'indicazione di eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi; d. l'eventuale autorita di vigilanza su base individuale della societa o delle societa di cui si intende assumere il controllo; e. di un organigramma semplificato della composizione prospettata del gruppo di imprese di investimento; i. quando il soggetto acquirente fa parte di un gruppo iscritto all'albo, l'impresa madre nell'UE fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica e sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo; ii. quando l'assunzione del controllo comporta la formazione di un nuovo gruppo da iscrivere all'albo, la SIM fornisce una descrizione complessiva delle attivita prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali nonche' della situazione economica, patrimoniale e prudenziale prospettica del gruppo costituendo. L'obbligo di comunicazione previsto al presente paragrafo non si applica nei casi di acquisto di partecipazioni di controllo in gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. La Banca d'Italia, nei casi soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva di cui al presente paragrafo, vieta l'assunzione del controllo ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (2), quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale del gruppo e dei sui componenti, nonche' della localizzazione geografica degli stessi e delle attivita svolte, l'operazione: - pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o - e' in contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo. In tali ipotesi, la Banca d'Italia puo' indicare all'impresa madre nell'UE, o alla SIM intenzionata all'acquisto quando il gruppo non e' ancora costituito, le necessarie modifiche da apportare per superare il divieto. ---------- (1) Nei casi di attivita o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento: - per le societa italiane, alla normativa italiana; - per le societa stabilite in altri Stati UE, alle norme europee; - per le societa stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attivita o servizi previsti dalla normativa italiana. (2) Cfr. Tit. III, Cap. 4. 3. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia Le SIM o le imprese madri nell'UE di gruppi iscritte all'albo della Banca d'Italia comunicano a quest'ultima l'avvenuta assunzione del controllo in una filiazione finanziaria entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna societa del gruppo da iscrivere nell'albo. L'obbligo di fornire le informazioni di cui alla Sez. II, par. 2, non si applica nei casi di acquisto di partecipazioni di controllo in gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. Nel caso di modifiche degli statuti delle societa iscritte nell'albo diverse dai soggetti indicati al periodo precedente, copia dei nuovi testi e' inviata alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche. SEZIONE VI IMPRESA MADRE NELL'UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE L'impresa madre nell'UE iscritta all'albo e' responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali a livello di gruppo e da istruzioni alle filiazioni finanziarie per l'attuazione della disciplina di vigilanza applicabile, in particolare dei provvedimenti, di carattere generale o particolare, emanati dalla Banca d'Italia. Detti provvedimenti possono indirizzarsi alle singole societa componenti il gruppo. L'impresa madre nell'UE verifica l'adempimento delle istruzioni date alle singole filiazioni finanziarie. L'impresa madre nell'UE richiede alle filiazioni finanziarie, nonche' a tutte le altre societa eventualmente incluse nella situazione consolidata ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 11) e dell'art. 7 IFR, ogni informazione e dato rilevante ai fini del rispetto della disciplina di vigilanza. Le filiazioni finanziarie prestano la necessaria collaborazione per il rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, gli amministratori delle filiazioni finanziarie: - danno attuazione alle istruzioni emanate dall'impresa madre nell'UE in esecuzione della disciplina di vigilanza; - forniscono ogni dato e informazione all'impresa madre nell'UE per l'adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse da parte di quest'ultima. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione: - le imprese madri nell'UE italiane e le filiazioni finanziarie italiane conformano i propri statuti a quanto previsto alla Sez. VII; - nel caso di imprese madri nell'UE, italiane o estere, e di filiazioni finanziarie estere, l'impresa madre nell'UE, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti alla Sez. VII, anche nei casi in cui la normativa dello Stato di stabilimento estero non preveda una disciplina del gruppo analoga a quella italiana. Salvo impossibilita , le clausole statutarie di cui alla Sez. VII, o formulazioni equivalenti, sono incluse negli statuti delle imprese madri nell'UE estere e delle filiazioni finanziarie estere. L'impresa madre nell'UE e' il referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. Gli esponenti aziendali delle holding di investimento madre nell'Unione e delle societa di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF soddisfano i requisiti di onorabilita e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro attribuzioni (1). ---------- (1) Nel caso di holding di investimento o societa di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia si applicano l'art. 13 TUF, ad eccezione del co. 3, lett. e), e la relativa disciplina attuativa. Nel caso di holding di investimento o societa di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato dell'UE, assumono rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione dell'art. 52 IFD in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la societa ha sede legale. SEZIONE VII STATUTI 1. Statuto dell'impresa madre nell'UE Lo statuto dell'impresa madre nell'UE stabilita in Italia e' conformato alle disposizioni che seguono. Oggetto sociale E' previsto che: «La societa , nella sua qualita di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento [denominazione] ai sensi dell'art. 12, co. 2, TUF, adotta, nell'esercizio dell'attivita di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza». Competenza degli organi sociali E' previsto che le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo di imprese di investimento, nonche' la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle societa del gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa madre nell'UE. 2. Statuto delle filiazioni finanziarie Lo statuto delle filiazioni finanziarie stabilite in Italia e' conformato alle disposizioni che seguono. Oggetto sociale E' previsto che: «La societa fa parte del gruppo di imprese di investimento [denominazione]. In tale qualita essa e' tenuta all'osservanza delle istruzioni che l'impresa madre nell'UE, nell'esercizio dell'attivita di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione della disciplina di vigilanza. Gli amministratori della societa forniscono all'impresa madre nell'UE ogni dato e informazione per l'adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse«. Posizione all'interno del gruppo E' indicata la posizione delle societa medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. SEZIONE VIII VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO 1. Premessa I gruppi di imprese di investimento possono essere esentati dall'applicazione dei requisiti prudenziali ordinari su base consolidata al ricorrere di determinate condizioni previste dall'art. 8, IFR. In questi casi: - le imprese d'investimento appartenenti al gruppo rimangono soggette alla disciplina di vigilanza su base individuale, sia per quanto riguarda i requisiti prudenziali di governo societario sia per quanto riguarda i requisiti prudenziali previsti dall'IFR (1); - l'impresa madre nell'UE e' soggetta a un requisito patrimoniale alternativo di gruppo, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 IFR. ---------- (1) Le imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento autorizzati ai sensi dell'art. 8 IFR non sono pertanto soggette alle disposizioni del presente regolamento per le quali e' espressamente prevista l'applicazione su «base consolidata», come definita all'art. 4, par. 1, punto 12, IFR. 2. Requisito patrimoniale alternativo L'impresa madre nell'UE iscritta all'albo previsto dall'art. 11 TUF puo' presentare istanza alla Banca d'Italia per l'adozione di una delle due modalita alternative di calcolo del requisito patrimoniale di gruppo ai sensi del par. 3 o 4 dell'art. 8 IFR. L'istanza fornisce le informazioni necessarie a provare il possesso dei requisiti previsti ai par. 1 e 5 del medesimo articolo. All'istanza sono allegati: a. un piano industriale aggiornato che rappresenti il ruolo svolto dalle singole componenti del gruppo, con particolare riferimento alle filiazioni finanziarie estere, se presenti; b. la proiezione su base triennale dei fondi propri di gruppo con allegate le previsioni di stato patrimoniale e conto economico consolidati e con indicazione del contributo fornito dalle singole filiazioni finanziarie del gruppo; c. i rischi che l'intermediario ha individuato come significativi e i requisiti patrimoniali di gruppo calcolati, ai sensi dell'art. 8, par. 3 o 4, IFR, su un orizzonte prospettico di tre anni; d. una relazione sulla struttura organizzativa che descriva i) il sistema di monitoraggio e controllo dei rischi, delle fonti di capitale e di finanziamento, e ii) le misure di coordinamento per la gestione degli stessi tra i componenti del gruppo. In particolare, sono indicate le misure adottate per garantire la completezza e tempestivita delle segnalazioni ricevute dall'impresa madre nell'UE, specialmente da parte delle componenti del gruppo con sede all'estero se presenti; e. un parere legale sull'inesistenza di impedimenti di diritto o di fatto al trasferimento di fondi propri tra i componenti del gruppo, con particolare riferimento alle filiazioni finanziarie estere, se presenti; f. un'attestazione che i fondi propri dell'impresa madre nell'UE siano maggiori degli importi indicati, rispettivamente, al par. 3 o al par. 4 dell'art. 8 IFR. L'applicazione del requisito patrimoniale previsto all'art. 8, par. 4, IFR puo' essere chiesta anche in un momento successivo all'autorizzazione ad utilizzare la modalita di calcolo di cui al par. 3 del medesimo articolo. In questo caso, la societa madre nell'UE presenta una nuova istanza ai sensi del presente paragrafo. 3. Esonero dalle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata L'impresa madre nell'UE autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 8 IFR e' esonerata dall'applicazione delle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata secondo quanto previsto all'art. 5, co. 1-bis, del Regolamento governance. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni previste alle Sez. VI e VII del presente Capitolo. 4. Comunicazioni L'impresa madre nell'UE notifica tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle componenti del gruppo, di rischi che potrebbero comportare il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidita o degli orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi («P2G»), o comunque avere effetti negativi significativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese d'investimento del gruppo e del gruppo medesimo. SEZIONE IX AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA SECONDA IMPRESA MADRE UE INTERMEDIA AI SENSI DELL'ART.11-BIS, CO. 5, TUF 1. Premessa L'art. 11-bis TUF disciplina le condizioni al ricorrere delle quali una SIM che appartiene a un gruppo di Stato terzo e' tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia. In particolare, i commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano i casi in cui una SIM puo' essere, rispettivamente, l'impresa madre UE intermedia o la seconda impresa madre UE intermedia del gruppo di Stato terzo. A differenza dell'istituzione dell'impresa madre UE intermedia, che non richiede un procedimento autorizzativo, l'art. 69.3, co. 6, lett. a), TUB prevede che l'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia da parte del medesimo gruppo di Stato terzo possa essere autorizzata dalla Banca d'Italia, quando e' autorita di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorita competenti, qualora accerti che l'istituzione di una sola impresa madre UE intermedia sarebbe incompatibile con un requisito di separazione delle attivita applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo. Al successivo co. 7, l'art. 69.3 TUB specifica che la seconda impresa madre UE intermedia puo' essere una SIM di cui all'art. 11-bis, co. 5, TUF. La presente sezione concerne le disposizioni per l'attuazione dell'art. 11-bis TUF, con riguardo alla procedura per l'istituzione della seconda impresa madre UE intermedia nel caso previsto al co. 5. 2. Definizioni Ai fini della presente Sezione, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'art. 11-bis, co. 1, lett. a), TUF. 3. Domanda di autorizzazione a istituire una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art. 11-bis, co.5, TUF La Banca d'Italia autorizza l'istituzione della seconda impresa madre UE intermedia per esigenze di separazione dell'attivita , previo accertamento che la domanda di autorizzazione contenga almeno i seguenti elementi: a. dettagliata spiegazione che dimostri la sussistenza del requisito di separazione delle attivita ; b. informazioni sulla struttura del gruppo di Stato terzo, come risultante alla luce del requisito di separazione delle attivita , inclusa una descrizione delle attivita che sono esercitate dalle diverse componenti del gruppo; c. indicazioni sulla localizzazione e tipologia delle entita che fungeranno da imprese madri UE intermedie; d. programma di attivita delle due imprese madri UE intermedie contenente una descrizione della struttura prevista del gruppo sotto le due imprese madri UE intermedie, tipologie e volume dei servizi e a attivita che ciascun gruppo intende esercitare; e. programma temporale per assicurare che le due imprese madri UE intermedie siano operative al raggiungimento dei requisiti previsti per l'obbligo di istituire l'impresa madre UE intermedia; f. descrizione dei previsti rapporti e interconnessioni fra le due entita strutturalmente separate (ad esempio, in tema di gestione e processo decisionale); g. conferma che tali rapporti e interconnessioni non pregiudichino il requisito di separazione delle attivita . TITOLO I ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA Capitolo 3 IMPRESE DI PAESI TERZI TITOLO I - Capitolo 3 IMPRESE DI PAESI TERZI SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUF, sono compendiate le disposizioni che le imprese di paesi terzi devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali, di operativita e di vigilanza prudenziale per quanto di competenza della Banca d'Italia. Le succursali di imprese di paesi terzi sono autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 28, co. 1, TUF. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del TUF: - art. 6, che detta disposizioni in materia di poteri regolamentari; - art. 28, che disciplina lo stabilimento in Italia delle imprese di paesi terzi, nonche' la prestazione di servizi e attivita d'investimento senza stabilimento di succursali al ricorrere di determinate condizioni; - art. 60, co. 2, che prevede che le succursali di imprese di paesi terzi aderiscano a un sistema di indennizzo italiano o a un sistema di indennizzo estero equivalente. La materia e' altresi' disciplinata dal MiFIR. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - «fondi propri», i fondi di cui all'art. 9 IFR; - «succursale», la struttura di cui all'art. 2, co. 1, n. 21, del Regolamento governance. 4. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo: - attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri (art. 60, co. 2, TUF; termine: 90 giorni). SEZIONE II PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' TRAMITE SUCCURSALE 1. Premessa L'esercizio tramite succursale di servizi e attivita di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi e' autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, se ricorrono le condizioni previste all'art. 28 TUF. La presente Sezione detta la disciplina attuativa delle condizioni previste all'art. 28, co. 1, lett. a) e f), TUF e definisce le comunicazioni verso la Banca d'Italia necessarie per l'avvio dell'operativita . 2. Fondo di dotazione e adesione a un sistema di indennizzo estero equivalente Ai fini dell'autorizzazione prevista all'art. 28 TUF, le imprese di paesi terzi costituiscono per la succursale un fondo di dotazione pari al capitale iniziale previsto per le SIM al Tit. I, Cap. 1, Sez. II, in relazione alla tipologia di servizi e attivita d'investimento prestati. Il fondo di dotazione costituisce il livello minimo di fondi propri della succursale. Il fondo di dotazione e' costituito tramite deposito del relativo ammontare presso una banca italiana. L'avvenuta costituzione del fondo e' comprovata tramite attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati. La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui e' stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso. Nei casi in cui un'impresa di paese terzo intende aderire a un sistema di indennizzo estero equivalente, presenta domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unita di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, TUF. 3. Programma di attivita e struttura organizzativa I soggetti istanti hanno cura che le informazioni e dati relativi al programma d'attivita e alla struttura organizzativa presentati ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del Regolamento intermediari forniscano una descrizione coerente e completa delle attivita prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi, delle strategie distributive e commerciali che la succursale intende perseguire, nonche' ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione dell'iniziativa. In particolare, i soggetti istanti hanno cura che: - le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5, del Regolamento intermediari indichino le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate e includano anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, con la descrizione dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri; - le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 6, del Regolamento intermediari chiariscano i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento tra la succursale e la sede centrale, nonche' con eventuali altre succursali o con altri membri del gruppo di appartenenza dell'impresa di paesi terzi, dando evidenza delle modalita di integrazione dell'internal governance della succursale nel complessivo sistema di internal governance dell'impresa di paesi terzi. 4. Avvio dell'operativita Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 20 TUF, la succursale invia alla Banca d'Italia la comunicazione di cui all'art. 13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui al Tit. I, Cap.1, Sez. I, Allegato A del presente Regolamento. SEZIONE III PARERE DELLA BANCA D'ITALIA Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 28, co. 1, TUF, la Banca d'Italia valuta, per quanto di propria competenza, le informazioni presentate ai sensi del Regolamento intermediari in un'ottica di sana e prudente gestione della succursale. A tal fine, con riferimento alle informazioni di cui all'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del medesimo Regolamento, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: - la coerenza e completezza delle informazioni contenute, nonche' l'attendibilita delle previsioni formulate; - l'adeguatezza del programma d'attivita ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonche' il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento; - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni. Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia verifica che l'iniziativa sia tale da configurare una succursale adeguatamente strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotata di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attivita svolta. SEZIONE IV VIGILANZA 1. Requisiti minimi di governance delle succursali Le imprese di paesi terzi prevedono per ciascuna succursale stabilita in Italia la nomina: a. di almeno un responsabile della succursale; b. di un responsabile per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale istituita secondo quanto previsto all'art. 16, del Regolamento governance. 2. Disposizioni applicabili alle succursali Alle succursali di imprese di paesi terzi si applicano, salvo diversa previsione, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le SIM (23). Le disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi sono compendiate nell'Allegato A. Le succursali di imprese di paesi terzi sono classificate in classe 2 o 3, in analogia a quanto previsto per le SIM. ---------- (23) Cfr. art. 41, par. 2, e considerando n. 109, MiFID2. Allegato A DISPOSIZIONI APPLICABILI (1) Parte di provvedimento in formato grafico TITOLO II PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO CAPITOLO 1 PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE TITOLO II - Capitolo 1 PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process - SRP) si articola in due fasi integrate. Nella prima fase (Internal capital adequacy assessment process and internal riskassessment process - ICARAP), le SIM effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidita , in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) di competenza della Banca d'Italia la quale, anche attraverso il riesame dei resoconti prodotti dalle SIM all'esito dell'ICARAP, formula un giudizio complessivo sulla SIM e impone, ove necessario, misure correttive. Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalita , in base al quale: - i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidita ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita dell'attivita svolta dalla SIM; - la frequenza e l'intensita delle attivita da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della complessita , delle caratteristiche e del grado di problematicita della SIM. 2. Fonti normative La materia e' regolata da: - art. 6, co. 1, TUF, che elenca i soggetti e le materie che la Banca d'Italia puo', sentita la Consob, disciplinare attraverso appositi regolamenti; - art. 6-bis, co. 1, TUF, che specifica i dati, le informazioni, le notizie e la documentazione che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, puo' richiedere ai soggetti abilitati (ai sensi dell'art.1, co.1, lett. r), TUF), al relativo personale, ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali e ai revisori dei conti incaricati; - art. 7, co. 2, TUF, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilita la Banca d'Italia puo' adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonche' i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda; - art. 55-quinquies TUF, che specifica i presupposti delle misure di intervento precoce adottabili dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nei confronti delle SIM che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari. Viene altresi' in rilievo: - il Tit. IV, Capo 2, Sez. 1, 2 e 3, dell'IFD. 3. Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende per: - «capitale interno», il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la SIM ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; - «capitale interno complessivo», il capitale interno a copertura dei rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze dovute a considerazioni di carattere strategico; - «fondi propri», i fondi di cui all'art. 9 IFR; - «prove di stress», le tecniche quantitative e qualitative, ivi inclusi esercizi di sensitivity, con le quali le SIM valutano la propria vulnerabilita rispetto ad eventi eccezionali, ma plausibili, e considerano gli effetti sui rischi di eventi specifici o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi; - P2R «Pillar 2 Requirement» («Requisito di secondo pilastro», ossia «Requisito di fondi propri aggiuntivi»), il requisito patrimoniale aggiuntivo specifico per ciascun intermediario imposto per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi dal requisito patrimoniale minimo, cd. «requisito di primo pilastro», ossia il requisito di fondi propri di cui all'art. 11, IFR. Il P2R, determinato tramite il processo di revisione e valutazione prudenziale e' vincolante e, in caso di suo mancato rispetto, gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza; - P2G «Pillar 2 guidance» («Orientamenti di secondo pilastro», ossia «Orientamenti di fondi propri aggiuntivi»), il livello di capitale che un intermediario dovrebbe mantenere per essere in grado di superare fluttuazioni economiche cicliche. A differenza del P2R, i P2G non sono vincolanti e costituiscono delle aspettative di vigilanza. 4. Ambito di applicazione Le disposizioni del presente Capitolo si applicano: - a livello di gruppo: • alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese d'investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus; • alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando almeno un componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus, limitatamente a quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a); - su base individuale: • alle SIM di classe 2, fatta eccezione: • per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF e la cui impresa madre nell'UE e' una societa italiana soggetta ai requisiti su base consolidata ai sensi dell'art. 7 IFR; • per le SIM che fanno parte di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB; • alle SIM di classe 3, secondo quanto previsto alle Sez. II, par. 7, e III; • alle SIM di classe 1-minus che non fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari ai sensi dell'art. 60 TUB, limitatamente a quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a); • alle succursali di imprese di paesi terzi (1). Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito, a seconda dei casi, alle SIM di classe 1-minus, alle SIM di classe 2, alle SIM di classe 3, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, alle succursali di imprese di paesi terzi. ---------- (1) Cfr. Tit. I, Cap. 3, Sez. IV, par. 2. SEZIONE II ICARAP, ICAAP E ILAAP 1. Obblighi ICARAP: disposizioni di carattere generale Nell'ambito dell'ICARAP, le SIM sviluppano adeguati processi interni: - per determinare il capitale che ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura, attuale e prospettica, di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali e' richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cd. Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP); - per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidita delle attivita liquide (cd. Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP). Il processo ICARAP e' proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita operativa delle attivita svolte. E' imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilita ben definite, efficaci sistemi di controllo interno. La responsabilita di tale processo e' rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative, ne curano l'attuazione e l'aggiornamento per assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la SIM opera. Il processo ICARAP deve essere formalizzato, documentato, condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna. 2. Informativa sui processi ICAAP e ILAAP Le SIM predispongono e inviano alla Banca d'Italia un resoconto sui processi ICAAP e ILAAP articolato in aree informative secondo quanto indicato al par. 3. Il resoconto ICAAP e ILAAP, riferito al 31 dicembre di ciascun anno, e' trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo (1). Il resoconto sui tali processi e' volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa: - del processo di pianificazione patrimoniale (capital planning), dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo; - del sistema di governo e gestione del rischio di liquidita , della pianificazione del livello di riserve di liquidita e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi (liquidity planning). Le informazioni fornite devono essere sufficienti a valutare la solidita , l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, nonche' l'attendibilita , la comprensibilita e la comparabilita delle misurazioni. Il resoconto ICAAP/ILAAP contiene una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica (2), proposta dall'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidita , dei fattori di rischio e delle vulnerabilita considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici. Nel caso di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto all'art. 11 TUF, le cui SIM sono tenute allo sviluppo dei processi ICAAP/ILAAP su base individuale ai sensi del presente Capitolo, l'impresa madre nell'UE trasmette alla Banca d'Italia un unico resoconto che dia distinta evidenza delle risultanze a livello di gruppo e individuale dei processi ICAAP/ILAAP e di quanto previsto al par. 5. ---------- (1) Per le SIM la cui data di chiusura dell'esercizio e' diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto e' di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio. (2) Nei casi di succursali di imprese di paesi terzi, la dichiarazione e' presentata dall'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo della succursale. 3. Struttura dell'ICAAP Il processo ICAAP puo' essere scomposto nelle seguenti parti: a) Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione L'analisi considera almeno i rischi contenuti nell'Allegato A. Tale allegato non ha carattere esaustivo ed e' rimessa alla prudente valutazione di ogni SIM l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operativita . b) Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno Ai fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano o - in caso di rischi difficilmente quantificabili - valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono piu' appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative. Nella fase di valutazione e misurazione dei rischi, le SIM prestano attenzione ai rischi (di natura regolamentare) non totalmente catturati dalle metriche regolamentari (fattori K) e a quelli non espressamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle Parti Tre e Quattro dell'IFR. Tenuto conto della natura, dimensione e complessita dell'attivita svolta, le SIM conducono valutazioni degli impatti derivanti dalle fluttuazioni del ciclo economico sul proprio capitale a fronte dei rischi assunti. Le SIM che svolgono uno dei servizi e attivita d'investimento di cui all'art. 1, co. 5, lett. a) e c) del TUF - negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile - conducono le valutazioni previste al periodo precedente in forma di prove di stress. Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno 2 anni per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi delle SIM, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno. c) Misurazione del capitale interno complessivo Le SIM determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio «building block», sommando al capitale interno relativo ai rischi di Primo Pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Nella determinazione del capitale interno complessivo le SIM tengono conto, oltre che della necessita di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (es. ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati. Ferma restando la periodicita annuale della determinazione del capitale interno complessivo, la determinazione prospettica di quest'ultimo deve essere coerente con l'orizzonte temporale del piano strategico pluriennale, individuale e di gruppo, laddove predisposto. d) Riconciliazione tra capitale complessivo e fondi propri Le SIM illustrano come il fabbisogno di capitale complessivo si riconcilia con i requisiti patrimoniali e i fondi propri detenuti: in particolare, spiegano l'eventuale utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri. 4. Struttura dell'ILAAP Ai fini della gestione e della valutazione del rischio di liquidita le SIM considerano, in particolare: a. i rischi generati dall'operativita di trading e gli squilibri (cashflow mismatches) tra flussi in entrata (dovuti ad esempio a commissioni ricevute per servizi di consulenza e gestione di portafogli su base individualizzata) e quelli in uscita (dovuti ad esempio a rimborsi di passivita in scadenza); b. i rischi connessi alla raccolta/sostituzione a scadenza delle diverse fonti di finanziamento in condizioni ordinarie e di stress; c. la capacita di rispettare i requisiti minimi di liquidita a seguito di eventi (macro) esterni avversi; d. gli impatti sulla liquidita conseguenti al verificarsi di eventi (operativi e reputazionali) che limitano la capacita dell'azienda di operare sul mercato e l'accesso al credito; e. la capacita di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attivita . 5. Raccordo tra ICARAP su base individuale e consolidata L'impresa madre nell'UE assicura il coordinamento dei propri processi ICAAP/ILAAP a livello di gruppo con i corrispondenti processi su base individuale delle SIM componenti il gruppo, nonche' la riconciliazione delle risultanze degli stessi, quando quest'ultime sono tenute ad applicare i processi ICAAP/ILAAP su base individuale. 6. ICAAP e verifica del capitale di gruppo: specificita L'impresa madre nell'UE autorizzata ai sensi dell'art. 8 IFR riconcilia il fabbisogno di capitale interno complessivo a livello di gruppo con l'ammontare del capitale interno complessivo a livello individuale di tutte le SIM appartenenti al gruppo. Quando l'impresa madre nell'UE e' una SIM, nel resoconto unico da trasmettere ai sensi del par. 2 e' data distinta evidenza anche della situazione su base individuale dell'impresa madre stessa. 7. Passaggi fra classe 2 e classe 3 Le SIM: a. sono esentate dagli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe 3, fatta salva l'imposizione degli stessi ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (3); b. sono soggette agli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 3 (4). Nei casi in cui la perdita della qualifica avvenga nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICARAP alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo. ---------- (3) Cfr. art. 12, par. 4, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1, Cap. 2, Sez. III, del presente Regolamento, nonche' il Titolo III, Cap. 4 della presente Parte. (4) Cfr. art. 12, par. 3, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1, Cap. 2, Sez. III, del presente Regolamento. 8. Passaggi fra classe 2 e classe 1-minus Le SIM: a. sono esentate dagli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe 1-minus o di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR. Nei casi in cui l'assunzione della qualifica di SIM di classe 1-minus o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR avvengano nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICAAP/ILAAP alla Banca d'Italia, in accordo a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, a partire dall'anno successivo; b. sono soggette agli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 1-minus o della revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR. Nei casi in cui la perdita della qualifica avvenga nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICARAP alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo. SEZIONE III PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) 1. Premessa La Banca d'Italia sottopone a revisione i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi predisposti dalle SIM e valuta gli elementi di rischio riportati nel successivo paragrafo 2 per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi. La Banca d'Italia, sulla base del principio di proporzionalita , stabilisce la frequenza e l'intensita della revisione e della valutazione prudenziale tenendo conto delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessita delle attivita delle SIM nonche', se del caso, della loro importanza sistemica. 2. I sistemi di analisi aziendale I sistemi di analisi aziendale della Banca d'Italia costituiscono il principale strumento a supporto delle attivita dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo, nonche' l'efficacia dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, e di giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati. I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento piu' appropriato rispetto alle finalita perseguite. I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle SIM in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidita , la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi. Gli schemi di analisi consentono, tra l'altro, di valutare: - i rischi per clientela, per il mercato, per l'impresa e gli altri rischi che impattano sul capitale; - il modello imprenditoriale; - i dispositivi di governance e la capacita dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni; - la localizzazione geografica delle esposizioni; - il rischio sistemico; - i rischi di liquidita . Il confronto con le SIM costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Banca d'Italia. Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidita condotto e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale. Nei casi di SIM di classe 3 alle quali la Banca d'Italia non abbia imposto gli obblighi ICARAP previsti alla Sez. II, il confronto con le SIM consente di integrare e completare le risultanze dell'analisi condotta tramite i sistemi di valutazione aziendale. 3. Poteri e interventi correttivi Tenuto conto degli esiti dello SREP, la Banca d'Italia puo' imporre obblighi segnaletici e informativi aggiuntivi, nonche' l'adozione di misure correttive. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma quelli specificati al par. 4, nonche' i seguenti: - imposizione di obblighi di segnalazione supplementari, o piu' frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidita e richiesta di informazioni aggiuntive; - rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per la gestione dei rischi, la valutazione della adeguatezza patrimoniale, la gestione del rischio di liquidita e del sistema di governo e controllo interni; - presentazione, entro un anno, di un piano mirante a ripristinare la conformita ai requisiti in materia di vigilanza entro un termine di attuazione specifico ed esigere miglioramenti del piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine; - limitazioni alla componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa e' incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale; - limitazione o divieto di distribuzioni di utili o altri elementi del patrimonio agli azionisti, ai soci o il pagamento di interessi ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, quando tale limitazione o divieto non costituisce un caso di default della SIM; - applicazione di una politica di accantonamenti specifica o che riservi alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri; - limitazione delle attivita , delle operazioni o della rete commerciale delle SIM o imposizione della cessione di attivita che presentano rischi eccessivi per la solidita finanziaria; - riduzione del rischio connesso alle attivita , ai prodotti e ai sistemi delle SIM, inclusi i rischi ICT, comprese le attivita esternalizzate. 4. Interventi di natura patrimoniale e sulla liquidita La Banca d'Italia con provvedimenti di carattere particolare (cd. capital decision) puo' imporre ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (1): - la detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari; - requisiti specifici in materia di liquidita . Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le SIM devono detenere in misura superiore al livello regolamentare minimo o a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari, la Banca d'Italia valuta i risultati dello SREP, avendo particolare riguardo alle misure di governo societario, alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo ICAAP (quando presente). Il requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R) deve essere soddisfatto per il 56% da Capitale primario di classe 1 e per il 75% da Capitale di classe 1, come definiti all'art. 9 IFR. La Banca d'Italia puo' in ogni caso chiedere alle SIM di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di Capitale di classe 1 o di Capitale primario di classe 1, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente. La Banca d'Italia, inoltre, puo' adottare orientamenti di fondi propri aggiuntivi (P2G) per coprire tutti i rischi cui e' esposta la SIM, individuati anche mediante prove di stress prudenziali o analisi di sensitivita svolte periodicamente. Gli orientamenti di secondo pilastro coprono le medesime tipologie di rischi cui fa fronte il requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R) e sono ulteriori rispetto a quest'ultimi e ai requisiti di primo pilastro. Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le SIM devono detenere, la Banca d'Italia valuta i risultati dello SREP, avendo particolare riguardo al modello di business della SIM, al contributo della SIM all'incremento del rischio di liquidita del mercato finanziario interno (rischio di liquidita sistemico) e ai dispositivi di governo societario, alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo ILAAP (quando presente). ---------- (1) Cfr. Titolo III, Cap. 4. 5. Le misure di intervento precoce Nei confronti delle SIM individuate all'art. 55-bis, co.1, TUF, la Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-noviesdecies, TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure) e dall'articolo 69-viciessemel, TUB (rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza), come richiamati dall'art.55-quinquies, TUF, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 69-octiesdecies TUB (2). Le misure possono essere adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. Dell'adozione di tali misure la Banca d'Italia informa l'Autorita di risoluzione. In presenza dei presupposti indicati all'art. 69-octiesdecies TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca d'Italia puo' esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva per le finalita indicate all'art. 69-vicies TUB, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 6-bis, 6-ter, 7 e 12 TUF. ---------- (2) Ai sensi dell'art. 65 IFR, ogni riferimento al CRR contenuto negli atti dell'UE si deve intendere riferito all'IFR. L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosita che sono monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonche' le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie, e' effettuata conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (EBA/GL/2015/03) come attuati nella Parte II, Sez. I, Cap. II della Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 «Guida per l'attivita di vigilanza», e successive modificazioni. Allegato A RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP Nell'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione nell'ambito del processo ICAAP le SIM considerano almeno i seguenti rischi: Rischi regolamentari - Rischio per la clientela; - Rischio per il mercato; - Rischio per l'impresa. Altri rischi - Rischio di credito derivante da attivita diverse da quelle incluse nel portafoglio di negoziazione (non-trading book activities); - Rischio di tasso di interesse derivante da attivita diverse da quelle incluse nel portafoglio di negoziazione (non-trading book activities): rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse su attivita e passivita anche fuori bilancio; - Rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattivita a variazioni del contesto competitivo; - Rischio operativo: in tale ambito vanno considerati i seguenti rischi che potrebbero comportare perdite operative dirette e perdite indirette: • rischio di condotta: rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti a condotte negligenti o intenzionalmente inadeguate inclusa l'offerta inappropriata di servizi finanziari; • rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale o di deterioramento della liquidita derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'impresa d'investimento da parte di clienti, controparti, azionisti dell'impresa d'investimento, investitori o autorita di vigilanza; • rischio legale, fiscale e regolamentare (compliance risk); • rischio di frodi interne ed esterne; • rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni di attivita di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; • rischio informatico (ICT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilita , l'integrita , l'accessibilita e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati; - Rischi per il capitale rilevanti per la SIM diversi da quelli sopraelencati. TITOLO II PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO CAPITOLO 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) TITOLO II - Capitolo 2 INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni in materia di informativa al pubblico stato per stato che devono rispettare le SIM dotate di una succursale o di una filiazione in un altro Stato membro o in un paese terzo. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del TUF: - art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM; - art. 12, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza sul gruppo. Viene altresi' in rilievo: - art. 27 IFD. 3. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti soggetti quando dotati di una succursale o di una filiazione che e' un ente finanziario ai sensi all'art. 4, par. 1, punto 26), del CRR in un altro Stato membro o in un paese terzo: - su base individuale: • alle SIM di classe 2; • alle succursali di imprese di paesi terzi classificate in classe 2 (1); - su base consolidata, alle imprese madri nell'UE italiane iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo e' una SIM di classe 1- minus. Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito, a seconda dei casi, alle SIM di classe 2, alle succursali di imprese di paesi terzi classificate in classe 2, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF quando nessun componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus. ---------- (1) Cfr. Tit. I, Cap.3, Sez. IV, par.2. SEZIONE II REQUISITI DELL'INFORMATIVA 1. Contenuto e modalita di pubblicazione delle informazioni Le SIM pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato estero ove e' stabilita una succursale, o una filiazione che sia un ente finanziario ai sensi dell'art. 4 par. 1, punto 26), del CRR, le informazioni di cui all'Allegato A. Le informazioni sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato della SIM interessata. Le SIM commisurano il grado di dettaglio delle informazioni pubblicate alla propria complessita organizzativa e al tipo di operativita delle succursali o filiazioni nei diversi paesi in cui sono stabilite. Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti conformemente al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (1) e successive modificazioni. ---------- (1) «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE». 2. Organizzazione e controlli Le SIM adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformita degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualita delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni delle SIM. Le scelte operate dalle SIM sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all'organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all'organo con funzione di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate. Allegato A INFORMATIVA DA PUBBLICARE L'informativa da pubblicare concerne quanto segue: a. denominazione, natura delle attivita e ubicazione delle filiazioni e succursali; b. fatturato; c. numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno; d. utile o perdita prima delle imposte; e. imposte sull'utile o sulla perdita; f. contributi pubblici ricevuti. La natura dell'attivita svolta di cui alla lett. a) puo' essere descritta nella maniera ritenuta piu' appropriata. A tal fine puo' essere presa a riferimento la Tabella 2 dell'art. 317, par. 4, CRR, opportunamente integrata se non esaustiva rispetto all'operativita esercitata. Per «fatturato» e' da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 110 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia «Il Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari»). Per «numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno» e' inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno. Per «utile o perdita prima delle imposte» e' da intendersi la somma delle voci 240 e 270 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia «Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». Per «imposte sull'utile o sulla perdita» sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 250 del conto economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia «Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attivita in via di dismissione. Nella voce «contributi pubblici ricevuti» sono indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalita di stabilita finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea. TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CAPITOLO 1 OPERATIVITA' TITOLO III - Capitolo 1 OPERATIVITA' SEZIONE I ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE 1. Premessa Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono acquistare partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, enti finanziari e imprese di assicurazione nonche' in imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF: - art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM; - art. 7, co. 2, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilita la Banca d'Italia puo' adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonche' i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda. 3. Definizioni Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni: - «partecipazione qualificata», la partecipazione come definita all'art. 4, par. 1, punto 47), IFR; - «ente finanziario», l'ente come definito all'art. 4, par. 1, punto 14), IFR; - «impresa di assicurazione», uno dei soggetti di cui all'art. 4, par. 1, punto 47), lett. d)- k), IFR; - «impresa strumentale», un'impresa come definita all'art. 4, par. 1, punto 1), IFR. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano: - su base individuale: • alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, fatta eccezione per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB; • alle succursali di imprese di paesi terzi; - a livello di gruppo, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus. Ai fini della presente Sezione il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate. 5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia Le SIM che intendono acquistare partecipazioni qualificate in banche o in imprese di assicurazione, oppure partecipazioni qualificate in imprese di investimento, enti finanziari o in imprese strumentali dalle quali non derivi la costituzione, o la modificazione, di un gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF (1), effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia. L'obbligo di comunicazione si applica all'acquisizione, diretta o indiretta (2), di partecipazioni qualificate sia tramite singoli atti d'acquisto, sia tramite multipli atti d'acquisto esecutivi di una medesima operazione economico-finanziaria (3). La comunicazione e' corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della societa o delle societa di cui si intende acquistare la partecipazione nonche' di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'a mbito della complessiva strategia aziendale. Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica, nonche' sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale su base individuale o, ove presente, a livello di gruppo. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (4), puo' vietare l'acquisto delle partecipazioni di cui al presente paragrafo quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale della SIM, nonche' della localizzazione geografica dei soggetti partecipati e delle attivita svolte dagli stessi, l'operazione: - pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o - e' in contrasto con la sana e prudente gestione della SIM. ---------- (1) La disciplina dell'acquisto di partecipazioni di controllo da cui derivi la costituzione, o modificazione, di un gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF, e' dettata al Tit. I, Cap. 2, Sez. IV. (2) L'acquisizione e' considerata indiretta quando avviene per il tramite di societa controllate (escluse le societa sottoposte a controllo congiunto), di societa fiduciarie, o organismi o persone comunque interposti. (3) Nel caso di atti d'acquisto multipli, il termine di 60 giorni decorre dalla data prevista per il primo atto; la comunicazione fa riferimento all'ammontare prospettato dell'acquisizione complessivamente considerata. Ai fini degli obblighi segnaletici previsti alla presente Sezione, pertanto, non rilevano singoli e autonomi atti d'acquisto che conducono alla detenzione di partecipazioni qualificate per effetto di un mero accumulo nel tempo. (4) Cfr. Tit. III, Cap. 4. 6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia Le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione della partecipazione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa. SEZIONE II CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI 1. Premessa Le SIM possono essere cessionarie di aziende, rami di aziende e rapporti giuridici individuabili in blocco (1). Tutte le operazioni della specie assumono rilevanza per gli effetti che possono comportare sulla struttura tecnico-organizzativa degli intermediari coinvolti. ---------- (1) Le SIM cessionarie, che sono incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 TUB e che intendono avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, co. 3 e 4, TUB - oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, co. 2 - danno notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione (es., in occasione dell'invio del rendiconto periodico). 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF: - art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM; - art. 7, co. 2, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilita la Banca d'Italia puo' adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonche' i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda. 3. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano su base individuale: - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3; - alle succursali di imprese di paesi terzi. Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate. 4. Definizioni Ai fini della presente sezione si intendono per: - «azienda»: il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile; - «ramo d'azienda»: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attivita operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa; - «rapporti giuridici individuabili in blocco»: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso puo' rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti. 5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia Le SIM che intendono acquistare aziende, rami di aziende o rapporti giuridici individuabili in blocco, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia quando il prezzo convenuto supera il 10% dei fondi propri su base individuale. La comunicazione e' effettuata almeno 60 giorni prima della realizzazione della relativa operazione. Nella citata comunicazione la SIM indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire, nonche' gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica ed organizzativa. L'obbligo di comunicazione si applica sia a atti d'acquisto singoli, sia a atti d'acquisto multipli esecutivi di una medesima operazione economico-finanziaria (2); l'obbligo non si applica: - agli acquisti che sono parte di operazioni, fra i medesimi soggetti, subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ovvero a una specifica informativa preventiva verso la stessa; - agli acquisti tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario di cui all'art. 60 TUB o gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF. La Banca d'Italia puo' vietare l'acquisto ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF (3), tenuto conto degli impatti che l'operazione avrebbe sulla situazione tecnica ed organizzativa dell'acquirente. ---------- (2) Nel caso di atti d'acquisto multipli, il termine di 60 giorni decorre dalla data prevista per il primo atto; la comunicazione fa riferimento all'ammontare prospettato dell'acquisizione complessivamente considerata. (3) Cfr. Titolo III, Cap. 4. 6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia Nei casi di operazioni di acquisto soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di cui al precedente paragrafo, le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa. SEZIONE III GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FONDI PENSIONE DA PARTE DELLE SIM 1. Premessa Le SIM possono istituire fondi pensione aperti o stipulare convenzioni per la gestione delle risorse relative ai fondi pensione istituiti da altri soggetti se autorizzate a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafoglio di cui all'art. 1, co. 5, lett. d), TUF. La gestione delle risorse dei fondi pensione comporta l'applicazione di requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: - Artt. 6, co. 7, 7, e 12 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (1). ---------- (1) Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 «Disciplina delle forme pensionistiche complementari». 3. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano su base individuale: - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3; - alle succursali di imprese di paesi terzi. Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate. 4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione Possono svolgere l'attivita di gestione del patrimonio di fondi pensione le SIM che abbiano fondi propri non inferiori a â‚; 2.500.000 e almeno pari allo 0,5% del valore complessivo netto dei patrimoni di terzi gestiti; quest'ultimo requisito non si applica quando l'ammontare dei fondi propri della SIM raggiunge â‚; 10.000.000. Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SIM devono inoltre disporre di fondi propri eccedenti l'importo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per la prestazione dei servizi di investimento almeno pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SIM definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto: - della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti; - dei rischi connessi agli investimenti in titoli; - dei rischi connessi allo smobilizzo delle attivita per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti. I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della societa di revisione e dell'organo di controllo. TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CAPITOLO 2 VIGILANZA INFORMATIVA TITOLO III - Capitolo 2 VIGILANZA INFORMATIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le disposizioni del presente Capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle SIM, delle imprese madri nell'UE e delle succursali di imprese di paesi terzi nei confronti della Banca d'Italia. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del TUF: - art. 6-bis, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita e nei termini dalla stessa stabiliti; - art. 12, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti rilevanti ai fini della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di dati e notizie; - art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di richiedere l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione. 3. Destinatari della disciplina I destinatari della disciplina sono indicati in ciascun paragrafo della Sez. II e nelle specifiche disposizioni (ad es. circolari, comunicazioni) cui si fa rinvio nella Sez. III del presente Capitolo. Ai fini del presente Capitolo si intendono per: - «SIM», le SIM di classe 2 e le SIM di classe 3; - «impresa madre nell'UE», le imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo e' una SIM di classe 1-minus. SEZIONE II OBBLIGHI INFORMATIVI 1. Relazione sulla struttura organizzativa Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno: a. una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati secondo lo schema indicato nell'Allegato A e evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, e' sufficiente comunicare tale circostanza; b. la delibera di approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della struttura organizzativa e dell'attribuzione di compiti e responsabilita ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. g) del Regolamento governance. Nei casi di gruppi di imprese di investimento, la relazione sulla struttura organizzativa e' presentata solo dalla impresa madre nell'UE con riferimento all'intero gruppo. Le succursali di imprese di paesi terzi inviano alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno la relazione di cui alla lett. a). 2. Obblighi informativi dell'organo di controllo Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 8, co. 3, e 12, co. 3, TUF, l'organo di controllo trasmette alla Banca d'Italia i verbali delle riunioni e degli accertamenti nei quali siano accertate, o comunque contestate, irregolarita nella gestione della SIM e dell'impresa madre nell'UE, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attivita . 3. Bilancio d'impresa e bilancio consolidato Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove ricorrano i presupposti per la sua redazione, il bilancio consolidato, corredati della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, della relazione dell'organo con funzione di controllo, del verbale dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che hanno approvato il bilancio, del bilancio delle societa controllate (1), dei dati essenziali del bilancio delle societa sottoposte a influenza notevole, del rendiconto del fondo pensioni senza personalita giuridica nonche', ove ne ricorrano i presupposti, della relazione della societa di revisione. La trasmissione della suddetta documentazione va effettuata entro un mese dall'approvazione del bilancio d'impresa e di quello consolidato. Alle succursali di imprese di paesi terzi si applica quanto previsto dalle Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. La documentazione contabile prevista per le succursali di imprese di paesi terzi e' trasmessa alla Banca d'Italia entro un mese dall'approvazione. ---------- (1) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio qualora le societa controllate siano state incluse nel consolidamento. 4. Deliberazioni assembleari Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia la seguente documentazione: a. prima della convocazione dell'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazioni dello statuto, fusioni o scissioni con altre societa , insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori; b. entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate alla lett. a), il verbale dell'assemblea e le deliberazioni adottate. Le SIM e le imprese madri nell'UE indicano i motivi dell'iniziativa, gli obiettivi che intendono perseguire nonche' gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa. Il presente obbligo informativo non si applica alle operazioni che sono subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ovvero di una specifica informativa preventiva verso la stessa. Le succursali di imprese di paesi terzi comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione della casa madre di procedere a modificazioni dello statuto, fusioni o scissioni o altre operazioni che comportino modifiche all'operativita della succursale in Italia. 5. Relazioni delle funzioni di controllo Le SIM, le imprese madri nell'UE e le succursali di imprese di paesi terzi trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti relazioni, con la medesima periodicita , annuale o infrannuale, prevista per la redazione delle stesse, entro 30 giorni dall'esame da parte degli organi aziendali: a. Relazione della funzione di controllo di conformita alle norme prevista all'art. 22, par.2, lett. c) del Regolamento delegato (UE) 2017/565; b. Relazioni previste all'art. 25, par. 2. del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Le relazioni devono essere accompagnate dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate. SEZIONE III RINVIO 1. Premessa Fermo restando che le segnalazioni di vigilanza di carattere prudenziale sono regolate da specifiche disposizioni dell'Unione, direttamente applicabili, si richiamano i flussi segnaletici statistici trasmessi periodicamente dalle SIM, dalle succursali di imprese di paesi terzi e dalle imprese madri nell'UE, nonche' le rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza. 2. Segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo Le segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo sono disciplinate dalle Circolari della Banca d'Italia n. 148/1991 e n. 115/1990 (e, per i profili tecnico-operativi, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 154/1991). 3. Organi sociali Le segnalazioni relative agli esponenti aziendali delle SIM, delle succursali di imprese di paesi terzi e delle imprese madri nell'UE sono effettuate mediante la procedura G.I.A.V.A., secondo quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 - Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari. 4. Informativa sulla compagine sociale L'informativa sulla compagine sociale e' disciplinata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022, recante Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari (Parte VI, paragrafo 2). Allegato A RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1. Premessa Al fine di consentire alla Banca d'Italia di ottenere una visione olistica del governo societario e della struttura degli intermediari1, questi ultimi forniscono le informazioni relative agli assetti di governo, organizzativi e di controllo secondo lo schema di cui al paragrafo 2. Lo schema puo' essere adattato e/o integrato in base al principio di proporzionalita e per tenere conto di situazioni peculiari di ciascun intermediario. Nel caso di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF, le informazioni sono organizzate in due distinte sezioni: - Sezione I: Informazioni sul gruppo. Rappresentazione complessiva del governo societario e della struttura organizzativa di gruppo; - Sezione II: Informazioni individuali. Descrizione del governo societario e della struttura organizzativa di ciascuna SIM appartenente al gruppo. La descrizione puo' essere effettuata in modo sintetico, anche tramite rinvio ai contenuti della Sez. I, nei casi in cui le informazioni individuali possono ritenersi gia adeguatamente rappresentate nella descrizione di gruppo. Le SIM appartenenti a gruppi di investimento per i quali la Banca d'Italia non e' l'autorita di vigilanza di gruppo forniscono le informazioni avendo cura di indicare le scelte organizzative e gestionali che dipendono: i) dal governo societario e dalla struttura organizzativa del gruppo di appartenenza o ii) da eventuali decisioni dell'autorita di vigilanza di gruppo. Le succursali di imprese di paesi terzi circoscrivono le informazioni alla propria operativita , e descrivono i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento con la sede centrale, nonche' con eventuali altre succursali o societa del gruppo. E' data evidenza, nelle forme ritenute volta per volta piu' efficaci (ad es. con indicazione all'inizio della relazione o con modalita track-change), delle principali modifiche intervenute rispetto alla relazione dell'anno precedente. ---------- (1) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/565 e Regolamento governance. 2. Schema e contenuti della relazione A. ASSETTO PROPRIETARIO E ARTICOLAZIONE DI GRUPPO Fornire una rappresentazione grafica dell'assetto proprietario e dell'articolazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, a prescindere dallo stato di stabilimento dell'impresa madre. Quando i soggetti inclusi nel gruppo non coincidono con i soggetti inclusi nel consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 7 IFR, e' data distinta evidenza dei due perimetri. B. ASSETTO DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA Fornire l'organigramma e il funzionigramma aziendale, contenente l'indicazione dei compiti, del nominativo del responsabile e del numero di risorse assegnate a ciascuna unita (ivi comprese le eventuali sedi periferiche, in Italia e all'estero, di cui va indicata la localizzazione). In tale ambito e' data evidenza: i) delle funzioni esternalizzate a entita del gruppo o esterne al gruppo e descritte alla Sez. E); ii) della presenza di eventuali comitati endoconsiliari. Illustrare la composizione e il ruolo degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, descrivendo sinteticamente: - frequenza e contenuto dei principali flussi informativi a supporto delle decisioni; - l'articolazione del sistema delle deleghe, ivi compresi gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati, i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti; - le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione. C. STRATEGIE Descrivere, in sintesi, i processi di pianificazione strategica e di controllo della gestione, specificando le funzioni aziendali e di gruppo coinvolte nonche' le procedure, le metodologie e gli strumenti adottati. Laddove predisposto, fornire il piano strategico pluriennale. In alternativa, descrivere, anche in ottica prospettica, le strategie aziendali di posizionamento nel mercato dei servizi di investimento, in termini di natura dei servizi/attivita di investimento e accessori prestati, tipologia della clientela di riferimento, mercati geografici di interesse, tipologia degli strumenti/prodotti trattati, modalita di prestazione dei servizi. Fornire il budget per l'esercizio in corso, contenente la stima delle principali variabili operative (volumi di attivita ), economiche, patrimoniali e finanziarie, corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati. D. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Descrivere l'articolazione delle funzioni aziendali di controllo interno indicando, per ciascuna funzione, i relativi responsabili (con illustrazione delle esperienze tecnico-professionali di ciascuno), le linee di riporto stabilite, la dotazione organica, i principali strumenti - anche di natura informatica - di cui dispongono, nonche' le modalita di interazione/coordinamento fra le medesime unita di controllo, con l'organo di controllo, con eventuali comitati consultivi e con le analoghe funzioni di controllo a livello di gruppo. E. ACCORDI DI OUTSOURCING Nel caso di esternalizzazione di funzioni operative importanti descrivere: - la politica aziendale in materia di esternalizzazione (finalita perseguite e benefici attesi; criteri di selezione degli outsourcer); - le modalita e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attivita di controllo esternalizzata; - i presidi, anche di natura contrattuale, finalizzati ad assicurare la qualita dei servizi prestati. F. SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA Rappresentare sinteticamente l'architettura del sistema informativo e di sicurezza informatica aziendale. In tale ambito descrivere: - i ruoli e le responsabilita attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT; - il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo; - il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla policy di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilita delle informazioni e dei servizi ICT; - il sistema di gestione dei dati; - le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici. G. CONTINUITA' OPERATIVA Descrivere sinteticamente il piano di continuita operativa. H. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI Descrivere sinteticamente il processo di prestazione dei servizi e attivita di investimento, distintamente per ciascuno di essi. In tale ambito sono fornite informazioni in merito: - al sistema dei limiti (articolazione dei limiti in relazione alla tipologia di servizio prestato, alle unita operative coinvolte e ai livelli di autonomia dei responsabili; modalita di definizione, formalizzazione e revisione dei limiti; procedura attivata e interventi previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati; modalita e periodicita di controllo del loro rispetto); - agli accordi esistenti con altri intermediari coinvolti nei processi produttivi e distributivi; - alla rete commerciale (canali distributivi, articolazione e caratteristiche della rete dei consulenti finanziari; modalita utilizzate in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza) e ai relativi processi. I. ANTIRICICLAGGIO Descrivere sinteticamente i presidi di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia. L. FONDI PENSIONE Indicare i fondi pensione gestiti e descrivere sinteticamente: - la struttura organizzativa adottata per gestire le risorse dei fondi pensione; - gli strumenti e le procedure predisposti al fine di verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi previsti al Cap. 1, Sez. III, del presente Titolo. TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CAPITOLO 3 VIGILANZA ISPETTIVA TITOLO III - Capitolo 3 VIGILANZA ISPETTIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le disposizioni del presente Capitolo disciplinano la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata in particolare dai seguenti articoli del TUF: - art. 6-ter, co. 1, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale; - art. 6-ter, co. 6, 7 e 8, che conferiscono alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare direttamente ispezioni o di concordare con le autorita competenti degli Stati UE e degli Stati non UE le modalita per l'ispezione di succursali di SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori; - art. 12, co. 5, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni anche presso le holding di investimento, le societa di partecipazione finanziaria mista, i soggetti controllati o partecipati per almeno il 20%, nonche' i soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; - art. 12-bis, co. 2, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni anche presso holding di investimento, come definite all'art. 4, par. 1, punto 23), IFR o societa di partecipazione finanziaria mista, come definite all'art. 4, par.1, punto 40), del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientrano tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), che controllano, direttamente o indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non sono a loro volta controllate da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o societa di partecipazione finanziaria mista. 3. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano: - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3; - ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del TUF e dell'IFR; - alle succursali in Italia di imprese di investimento UE soggette a IFD e IFR; - alle succursali di imprese di paesi terzi; - ai soggetti ai quali le entita di cui agli alinea precedenti abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti; - alle holding di investimento e alle societa di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 12-bis TUF. SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 1. Svolgimento degli accertamenti Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata. 2. Comunicazione degli esiti ispettivi Gli esiti delle ispezioni vengono portati a conoscenza dell'intermediario, di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti a cura del responsabile degli stessi, nel corso di una riunione convocata presso l'intermediario alla quale partecipano i membri degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo con funzione di controllo, o comunque investiti di tale funzione, e il direttore generale. Partecipa alla riunione il Direttore - o un suo delegato - della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza e' ubicata la sede legale dell'intermediario; possono altresi' partecipare il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Capo del Servizio di supervisione competente o loro delegati. Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo, l'intermediario ispezionato e' tenuto a trasmettere tempestivamente all'impresa madre nell'UE copia dei rilievi ispettivi. Nel termine di 30 giorni, gli intermediari ispezionati comunicano alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulati, dando anche notizia dei provvedimenti gia assunti o che intendono assumere. Nello stesso termine, l'impresa madre nell'UE invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine agli eventuali rilievi formulati sulla filiazione e alle iniziative correttive da quest'ultima individuate. Qualora nel corso degli accertamenti siano state rilevate irregolarita sanzionabili in via amministrativa, la Banca d'Italia provvede all'avvio della procedura sanzionatoria secondo le modalita previste dalle disposizioni in materia. TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CAPITOLO 4 POTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI TITOLO III - Capitolo 4 iPOTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI 1. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del TUF: - art. 7, che detta disposizioni in materia di poteri d'intervento; - artt. 7-ter, e 7-quater, che dettano disposizioni in materia di poteri ingiuntivi; - art. 12, co. 5-sexies, che estende alle capogruppo l'applicazione dell'art. 7. 2. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi. 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo: - provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co. 1, 1-bis, 2, TUF (termine: 90 giorni); - provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-ter, TUF (termine: 90 giorni); - provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-quater, TUF (termine: 90 giorni). 4. Adozione dei provvedimenti La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 7 TUF ed esercita i poteri ingiuntivi di cui agli artt. 7-ter e 7-quater, TUF, sentita la Consob ove previsto. La Banca d'Italia, contestualmente all'assunzione dei provvedimenti, puo' indicare le misure che l'intermediario deve assumere per poter ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.