Allegato A Linee guida per la sorveglianza, l'adozione di piani di controllo e l'assegnazione della qualifica sanitaria agli stabilimenti di specie sensibili (Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini) nei confronti della paratubercolosi 1. Definizioni Ai sensi delle presenti linee guida e in ottemperanza all'art. 9 del reg. UE 2020/689, si definiscono, relativamente ad animali di specie sensibili alla paratubercolosi: a. Caso sospetto di paratubercolosi: i. un caso di diarreea cronica, associata a cachessia, in un bovino o bufalino di eta' superiore a ventiquattro mesi; ii. un caso di cachessia, associata o meno a diarrea, in un ovino o caprino di eta' superiore a dodici mesi; iii. lesioni anatomopatologiche o istologiche indicative della presenza di paratubercolosi; iv. un animale risultato positivo ad una prova diagnostica diretta di biologia molecolare (PCR) su feci prelevate dall'ampolla rettale o a un esame sierologico per la diagnosi di paratubercolosi. b. Caso confermato di Paratubercolosi: i. un animale risultato positivo all'esame colturale; ii. un animale che dimostra sintomi clinici (come descritti ai punti a.i. e a.ii.) o lesioni anatomopatologiche, associati a positivita' alla PCR; iii. un animale positivo alla PCR o a un esame sierologico all'interno di un focolaio. c. Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS): documento programmatico redatto secondo i criteri dell'allegato 1, ai fini della prevenzione o del controllo dell'infezione paratubercolare all'interno dello stabilimento. d. Prova sierologica: una prova ELISA, svolta su campioni di sangue individuali, eseguita presso un laboratorio accreditato. e. Prova diagnostica diretta: una prova di biologia molecolare (PCR) o colturale eseguita presso un laboratorio accreditato. f. Sieroprevalenza: rapporto tra il numero di soggetti risultati positivi alla prova sierologica e il numero di soggetti sottoposti a prova. g. Focolaio: stabilimento nel quale sono riscontrati uno o piu' casi confermati di paratubercolosi. 2. Obiettivi Attraverso l'applicazione delle presenti linee guida si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi: a. attuare la sorveglianza, ai sensi del reg. UE 2016/429, sui casi di paratubercolosi negli stabilimenti di specie sensibili (bovino, bufalino, ovino e caprino); b. permettere la certificazione per il conunercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli stabilimenti basata sul rischio; c. fornire agli allevatori strumenti per prevenire l'introduzione dell'infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei propri stabilimenti; d. fornire agli allevatori strumenti per il controllo dell'infezione negli stabilimenti infetti. Parte I (punti 3-9): misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi 3. Segnalazione a. Gli operatori osservano le eventuali modifiche dei parametri di' produzione dei propri animali e comunicano al veterinario aziendale la rilevazione di diarree croniche e/o perdite ponderali significative. I veterinari incaricati di svolgere le visite periodiche di sanita' animale negli stabilimenti da riproduzione di bovini, bufalini, ovini e caprini, di cui all'art. 25 del reg. UE 2016/429, svolgono accertamenti per identificare sintomi compatibili con la paratubercolosi ed eventuali accertamenti diagnostici. La frequenza minima delle visite periodiche di sanita' animale da parte dei veterinari aziendali e' definita dalle regioni, tenendo conto del livello di rischio e delle altre attivita' pianificate negli stabilimenti. I servizi veterinari verificano la eventuale presenza di casi sospetti sulla base dei sintomi clinici in tutti gli stabilimenti con riproduttori durante i controlli ufficiali e le attivita' di sorveglianza. b. I casi sospetti di paratubercolosi, come definiti al punto 1, lettera a), sono segnalati all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente da parte di: medici veterinari pubblici e privati; operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; responsabili dei laboratori di analisi pubblici e privati. c. Ricevuta la segnalazione, la ASL provvede direttamente, o tramite un veterinario delegato, alla visita clinica e/o al prelievo di un campione di feci per la conferma del sospetto sui capi oggetto della segnalazione. d. La ASL competente secondo le procedure regionali, registra i focolai di paratubercolosi nel Sistema informativo sulle malattie animali (SIMAN) del Ministero della salute. 4. Provvedimenti nei focolai A seguito della confem1a di un focolaio di paratubercolosi, il servizio veterinario della ASL competente per tenitorio dispone nello stabilimento interessato: a. verifica delle informazioni registrate in BDN, della corretta identificazione degli animali esistenti nello stabilimento e l'aggiornamento della qualifica; b. isolamento fino alla macellazione dei casi clinici confermati; c. divieto di riproduzione/fecondazione dei casi clinici confermati; d. sorveglianza passiva intensificata attraverso visite cliniche periodiche almeno semestrali da parte dello stesso servizio veterinario, fatti salvi gli stabilimenti in cui viene adottato un piano aziendale di gestione sanitaria (vedi art. 10), fino alla riacquisizione della qualifica PTO. 5. Chiusura del focolaio L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4 da parte del proprietario/detentore degli animali permette la chiusura del focolaio in SIMAN. L'avvenuto isolamento del caso clinico confermato e' sufficiente, insieme all'adozione degli altri provvedimenti previsti, per la chiusura del focolaio. Tuttavia, ai fini della riacquisizione della qualifica PTO fa fede la data di macellazione dell'ultimo caso clinico confermato. 6. Sorveglianza al macello Il veterinario ufficiale del macello, qualora alla visita ante mortem rilevi la presenza di un caso sospetto di paratubercolosi, deve comunicare al piu' presto il riscontro al servizio veterinario competente territorialmente per lo stabilimento di provenienza del capo, che effettuera' le verifiche di cui al precedente punto 3, lettera c). 7. Qualifiche sanitarie Il servizio veterinario ASL competente per territorio, sulla base delle informazioni sanitarie agli atti, comprese quelle fomite dal veterinario aziendale in regime di autocontrollo, assegna e mantiene aggiornata in BDN la qualifica sanitaria per la paratubercolosi ad ogni stabilimento da riproduzione bovino, bufalino, ovino e caprino, secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle stesse linee guida. La qualifica PTO o superiore ad uno stabilimento che e' stato sede di focolaio, puo' essere riassegnata, superati i dodici mesi dalla macellazione dell'ultimo caso clinico confermato, previa visita clinica favorevole effettuata su tutto l'effettivo da parte del Servizio veterinario o del veterinario aziendale. Ad eccezione dei livelli PTC «Allevamento con casi clinici» e PTO «Allevamento senza casi clinici», la qualifica viene assegnata su richiesta dell'allevatore. Fatta eccezione per la qualifica PTO (che puo' essere modificata in qualsiasi momento, in seguito ad insorgenza di casi clinici confermati o richiesta di qualifica superiore), la qualifica sanitaria nei confronti della paratubercolosi ha validita' di dodici mesi e viene mantenuta se pennangono i requisiti, non vengono introdotti soggetti provenienti da stabilimenti con qualifiche inferiori e i test diagnostici, svolti con cadenza almeno annuale secondo quanto definito all'allegato 2, hanno dato esito favorevole. Qualora non siano rispettati i requisiti per il mantenimento di cui all'allegato 2, lo stabilimento perde la qualifica e assume la qualifica definita in base ai requisiti dello stesso allegato 2. 8. Movimentazione animale Per qualsiasi movimentazione di bovini, bufalini, ovini e caprini verso stabilimenti da riproduzione, la qualifica sanitaria dello stabilimento nei confronti della paratubercolosi compare sul documento di accompagnamento. Negli stabilimenti da riproduzione, l'introduzione di bovini, bufalini, ovini e caprini provenienti da stabilimenti con qualifica sanitaria per paratubercolosi inferiore alla propria comporta la perdita della qualifica ottenuta. In tal caso lo stabilimento assume la qualifica dello stabilimento di provenienza degli animali introdotti. 9. Prove di laboratorio Devono essere svolte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio: le prove diagnostiche per l'ottenimento ed il mantenimento della qualifica sanitaria; le prove diagnostiche per la conferma del caso sospetto. Gli esami effettuati nell'ambito dei piani di gestione sanitaria devono essere svolti presso un laboratorio accreditato e i relativi esiti devono essere resi disponibili al servizio veterinario ASL competente ai fini dell'aggiornamento annuale delle qualifiche. I costi dei prelievi ed analisi relative alla conferma dei casi clinici sospetti secondo quanto previsto al punto 3 c. sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I costi dei prelievi e delle prove per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica sanitaria superiore a PTO sono a carico dell'operatore degli animali, fatte salve diverse disposizioni regionali. Le regioni e province autonome, anche tramite gli Istituti zooprofilattici sperimentali, rendono disponibili i dati relativi agli esiti dei controlli ufficiali, svolti secondo quanto previsto dalle presenti linee guida, al Centro nazionale di referenza, secondo protocolli definiti dalla direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute. Parte II (punto 10): Misure volontarie - Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS) 10. Piano aziendale di gestione sanitaria L'applicazione di un piano aziendale di controllo della paratubercolosi e' considerata: volontaria negli stabilimenti con casi sospetti e con casi confermati; requisito per ottenere e mantenere le qualifiche sanitarie da PT1 a PT5. Il piano, predisposto in collaborazione con il veterinario aziendale e sottoscritto dallo stesso, contiene le misure minime di cui all'allegato l delle presenti linee guida ed e' approvato dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, che ne verifica l'applicazione in base al rischio. Per stabilimenti ovini e caprini ad alta sieroprevalenza (≥20%) e/o ad alta incidenza annua di casi clinici (≥5%), previa richiesta di autorizzazione al Ministero della salute ed approvazione da parte dei Servizi veterinari territorialmente competenti, e' possibile ricorrere a progr ammi vaccinali, con prodotti attualmente non registrati in Italia. Lo stato vaccinale del singolo capo deve essere riportato all'interno della Banca dati nazionale. L'utilizzo del vaccino e' esplicitamente vietato negli stabilimenti bovini e bufalini (art. 21, punto 4 del DM 592 del 15 dicembre 1995), per l'interferenza con la diagnosi di tubercolosi bovina. In caso di compresenza con le specie precedenti, anche la specie caprina deve essere sottoposta a controllo (All II, reg CE 1662/2006), e di conseguenza il divieto deve in questi casi estendersi anche a questa specie. 11. Applicazione e durata delle linee guida Le presenti linee guida saranno in vigore per la durata di cinque anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in seguito, sulla base della situazione epidemiologica del territorio di applicazione, potranno essere modificate o integrate.