Art. 5. Metodo di ottenimento La razione alimentare su base annua del bestiame il cui latte e' destinato alla trasformazione in formaggio Murazzano DOP deve essere costituita per almeno il 70% della sostanza secca da foraggi, verdi o conservati, e per un massimo del 30% della sostanza secca da mangimi concentrati o nuclei. Almeno 1'80% dei foraggi deve provenire dalla zona di origine. Quando la stagione lo consente viene fatto ricorso al pascolamento. Gli alimenti che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50% di sostanza secca su base annua. E' consentita l'integrazione vitaminica e minerale nei limiti consentiti dalla legge. Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o piu' mungiture. Si produce per l'intero arco dell'anno. Il latte proveniente da due o piu' mungiture, puo' essere eventualmente sottoposto a trattamenti termici igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, e' addizionato con caglio liquido di vitello e viene coagulato ad una temperatura di 37° C con una tolleranza di ± 3° C. Durante e dopo l'aggiunta del caglio si attua un energico rimescolamento, a cui puo' seguire un riposo di almeno 40 minuti, per ottenere un coagulo omogeneo e consistente. La prima rottura della cagliata, con spannarola o spino, e' grossolana (coaguli della dimensione di una arancia). Dopo una sosta di almeno cinque minuti, si ha la seconda rottura a nocciola utilizzando lira o spino, alla quale segue una ulteriore sosta di almeno dieci minuti. Per la formatura la cagliata e' trasferita in fascere cilindriche, a fondo forellato, di plastica o di acciaio inossidabile, con dimensioni idonee. Le fascere con la cagliata sono mantenute su un piano inclinato per ventiquattro + quattro ore, nel corso delle quali si effettuano diversi rivoltamenti. La salatura e' effettuata a secco nel corso della formatura, due volte, una per faccia. La maturazione si protrae per almeno quattro giorni e puo' avvenire negli stessi locali di produzione, lavando le forme rapidamente con acqua tiepida per almeno due volte; e' consentita l'adozione di tecniche alternative equipollenti. Dopo almeno quattro giorni di maturazione, il formaggio puo' essere stoccato in appositi locali di stagionatura o in celle refrigerate. Il periodo minimo di maturazione e' di quattro giorni, la stagionatura massima e' di novanta giorni. Solo nel caso in cui si utilizzino le tradizionali «burnie» (vasi di vetro con chiusura ermetica), nelle quali viene posto il formaggio, previa stagionatura di almeno venti giorni, e' consentita la stagionatura fino a quindici mesi, senza aggiunta di altri prodotti. E' usato come formaggio da tavola e viene anche impiegato in svariate ricette culinarie e come base per elaborazione.