(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Il formaggio puo' essere venduto al consumo intero o  porzionato,
anche preconfezionato. 
    Il logo/marchio del formaggio «Murazzano» e'  costituito  da  una
emme maiuscola stilizzata, che intarsia una faccia piana di una forma
di formaggio Murazzano sulla quale e'  stato  operato  un  taglio  di
assaggio cuneiforme, il marchio e' blu (pantone  Blue  0729)  o  nero
(pantone Black U)  su  sfondo  bianco,  applicato  su  una  etichetta
utilizzata per il confezionamento del Murazzano. L'etichettatura puo'
essere effettuata solo a seguire il periodo minimo di stagionatura. 
    Il prodotto  stagionato/conservato  nelle  tradizionali  «burnie»
sara' marchiato  con  una  specifica  etichetta  (adesiva)  applicata
all'esterno del vetro, in alternativa  posta  all'interno  appoggiata
sul prodotto conservato. 
    Considerato che il latte ovino utilizzato  nella  produzione  del
formaggio  Murazzano  puo'  provenire   esclusivamente   da   animali
appartenenti alla razza «Delle Langhe» e' data  facolta'  di  apporre
sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione  «Con  latte  di
pecora delle Langhe»; il formaggio Murazzano  prodotto  al  100%  con
latte ovino puo' portare sulle confezioni o su apposita etichetta  la
menzione «Solo latte di pecora delle Langhe». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico