Art. 8. Etichettatura Il formaggio puo' essere venduto al consumo intero o porzionato, anche preconfezionato. Il logo/marchio del formaggio «Murazzano» e' costituito da una emme maiuscola stilizzata, che intarsia una faccia piana di una forma di formaggio Murazzano sulla quale e' stato operato un taglio di assaggio cuneiforme, il marchio e' blu (pantone Blue 0729) o nero (pantone Black U) su sfondo bianco, applicato su una etichetta utilizzata per il confezionamento del Murazzano. L'etichettatura puo' essere effettuata solo a seguire il periodo minimo di stagionatura. Il prodotto stagionato/conservato nelle tradizionali «burnie» sara' marchiato con una specifica etichetta (adesiva) applicata all'esterno del vetro, in alternativa posta all'interno appoggiata sul prodotto conservato. Considerato che il latte ovino utilizzato nella produzione del formaggio Murazzano puo' provenire esclusivamente da animali appartenenti alla razza «Delle Langhe» e' data facolta' di apporre sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Con latte di pecora delle Langhe»; il formaggio Murazzano prodotto al 100% con latte ovino puo' portare sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Solo latte di pecora delle Langhe». Parte di provvedimento in formato grafico