Art. 22. Biblioteca 22.1 La biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema. 22.2 L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.