(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                             Biblioteca 
 
    22.1 La biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno  delle
esperienze didattiche di apprendimento  e  ricerca  dell'Universita'.
Puo' essere costituita in sezioni,  anche  decentrate,  che  comunque
costituiscono un unico sistema. 
    22.2 L'organizzazione  della  biblioteca  e  i  servizi  da  essa
erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio
di amministrazione.