(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
                        Metodo di ottenimento 
 
  5.1 Alveari e postazioni 
    Gli alveari  di  produzione  possono  essere  «stanziali»,  cioe'
permanere per l'intero arco  dell'anno  nella  stessa  postazione,  o
«nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto  per
tutto il periodo delle fioriture interessate;  le  postazioni  devono
essere  comunque  localizzate  nell'ambito   del   territorio   sopra
individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati
devono essere rigorosamente vuoti. 
  5.2 Produzione 
    Gli alveari destinati alla produzione sono  condotti  secondo  le
seguenti indicazioni: 
      le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioe'  a
favi mobili e a sviluppo verticale; 
      gli alveari devono essere sottoposti alle misure  profilattiche
e agli interventi terapeutici necessari  al  preventivo  contenimento
delle  malattie  secondo  le  disposizioni  del  Servizio   sanitario
nazionale; 
      l'eventuale nutrizione artificiale deve  essere  sospesa  prima
della posa dei melari e comunque  deve  essere  effettuata  solo  con
zucchero e acqua; 
      i favi dei melari devono  essere  vuoti  e  puliti  al  momento
dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al momento dell'immissione dei melari  bisogna  utilizzare  l'escludi
regina o altro idoneo  strumento  per  evitare  l'ovideposizione  nel
melario; 
      il prelievo dei melari avverra' dopo che le api  saranno  state
allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la  qualita'  del
prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore);  e'  vietato  l'uso  di
sostanze repellenti. 
  5.3 Estrazione e lavorazione 
    Per beneficiare della denominazione di origine protetta il  miele
deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita': 
      i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del miele devono ricadere nell'ambito territoriale  di  produzione  e
rispondere alle norme legislative vigenti; 
      tutta   l'attrezzatura   utilizzata    per    la    smielatura,
conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta  di  materiale
per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa  comunitaria  e
nazionale; 
      l'estrazione deve essere fatta con smielatori  centrifughi;  la
filtrazione deve essere fatta con  filtro  permeabile  agli  elementi
figurati del miele; successivamente alla filtrazione  il  miele  deve
essere posto in recipienti per la decantazione; 
      la deumidificazione puo' essere effettuata con  deumidificatori
di ambiente a corrente di aria secca, o  con  macchinari  appropriati
per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi; 
      ove si renda necessario riscaldare il miele a fini  tecnologici
(trasferimento, invasettamento, ecc.)  il  trattamento  termico  deve
essere limitato al tempo effettivamente necessario per le  operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C; 
  5.4 Confezionamento 
    E' consentito il confezionamento  in  qualunque  contenitore  per
capacita' e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti,
preferibilmente in materiale interamente riciclabile o  compostabile.
Esclusivamente per il Miele della  Lunigiana  DOP  non  destinato  al
consumatore finale e' consentito il confezionamento in recipienti  di
alta capacita' idonei  all'uso  alimentare.  Il  confezionamento  del
prodotto deve avvenire nell'ambito della  zona  di  cui  all'art.  3.
Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle
altre  fasi  del  processo  produttivo,   costituisce   una   pratica
tradizionalmente in uso nella stessa  area  ed  e'  giustificata  dai
seguenti motivi: 
      a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi  di
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche  ed  organolettiche
che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con  gli
inevitabili  spostamenti  e  variazioni  di  condizioni  fisiche   ed
ambientali; 
      b) per  garantire  il  controllo  e  la  rintracciabilita'  del
prodotto, in  modo  da  rendere  efficace  l'attivita'  di  controllo
esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi  del  processo
produttivo,  prevista  obbligatoriamente  ai  sensi  della  normativa
vigente.