Art. 5 Metodo di ottenimento 5.1 Alveari e postazioni Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioe' permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti. 5.2 Produzione Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni: le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioe' a favi mobili e a sviluppo verticale; gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale; l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua; i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario; il prelievo dei melari avverra' dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualita' del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di sostanze repellenti. 5.3 Estrazione e lavorazione Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita': i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti; tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale; l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione; la deumidificazione puo' essere effettuata con deumidificatori di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi; ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C; 5.4 Confezionamento E' consentito il confezionamento in qualunque contenitore per capacita' e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti, preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile. Esclusivamente per il Miele della Lunigiana DOP non destinato al consumatore finale e' consentito il confezionamento in recipienti di alta capacita' idonei all'uso alimentare. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed e' giustificata dai seguenti motivi: a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali; b) per garantire il controllo e la rintracciabilita' del prodotto, in modo da rendere efficace l'attivita' di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente.