Art. 8 Etichettatura Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni: 1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno; 2) l'acronimo DOP o per esteso denominazione di origine protetta; 3) logo comunitario: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione; 4) il termine minimo di conservazione, in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento; 5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di dimensioni inferiori alla denominazione protetta. Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.