(Disciplinare-art. 1)
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELL'INDICAZIONE  GEOGRAFICA   PROTETTA
  «PITINA» 
 
                               Art. 1. 
 
                     Denominazione del prodotto 
 
    L'indicazione geografica protetta  -  I.G.P.  -  a  denominazione
«Pitina» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare.