(Disciplinare-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    1. Il processo produttivo deve essere monitorato documentando per
ognuna delle  fasi  gli  input  e  gli  output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo
di controllo, dei macellatori e/o sezionatori,  dei  trasformatori  e
dei confezionatori, nonche' attraverso  la  dichiarazione  tempestiva
alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le  persone,  sia  fisiche  che
giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate  al
controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.