(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                             (art. 1) 
 
        Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi 
    allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021 
 
    1. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo  le
parole «...un  itinerario  stradale»,  la  parola  «indipendente»  e'
soppressa. 
    2. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo  le
parole  «...e  le  attivita'  di  servizio  correlate,»,  le   parole
«rispetto  all'itinerario  previsto  per  i  veicoli  a   motore   in
rifornimento  nella  medesima  stazione  o  in  sosta  temporanea   o
prolungata,» sono soppresse. 
    3. Al punto 22.2.1, la lettera e) e' soppressa. 
    4. Al punto 22.2.1, la lettera f) e' cosi' sostituita: 
      «f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14,  16,  17,
18,  24,  25  e  26  del  Codice  della  strada  e  dalle   correlate
disposizioni del regolamento di esecuzione  ed  attuazione,  ai  fini
della prevenzione  incendi  devono,  altresi',  essere  osservate  le
distanze di sicurezza esterne minime di cui alle  lettere  a)  e  b),
misurate in direzione ortogonale all'asse autostradale,  rispetto  al
ciglio interno della cunetta della banchina;». 
    5. Al punto 22.2.1, la lettera g) e' cosi' sostituita: 
      «g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14,  16,  17,
18,  24,  25  e  26  del  Codice  della  strada  e  dalle   correlate
disposizioni del regolamento di esecuzione  ed  attuazione,  ai  fini
della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i  casi  una
distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15  m  degli  elementi
dell'impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e  b),  misurata
in direzione ortogonale all'asse stradale, rispetto al ciglio interno
della cunetta della banchina;». 
    6. Al punto 25.3.8, dopo la parola «pulsante»  sono  inserite  le
seguenti parole: «, posto sull'impianto,». 
    7. Il punto 26.1 Disposizioni generali e' cosi' sostituito: 
      «In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito  ad
un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza
della  tubazione  flessibile  rispetto  al  punto   di   attacco   di
quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed  in  una  posizione
che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve
essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che  il
rifornimento  possa  iniziare  e  continuare   solo   quando   questo
dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente  ad
intervalli non superiori a 60 secondi. Il  rilascio  del  dispositivo
determina il blocco dell'erogazione. Ferme restando le condizioni  di
piena visibilita' sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui
al presente punto, puo' essere collocato ad  una  distanza  inferiore
alla lunghezza della  tubazione  flessibile,  a  condizione  che  sia
presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite
di prodotto in fase liquida.». 
    8. Al punto 26.3 Self-service non  presidiato,  primo  capoverso,
dopo le parole «...in  modalita'  self-service  non  presidiato  alle
seguenti condizioni» sono inserite le seguenti  parole:  «,  oltre  a
quanto previsto al punto 26.2,».