Art. 12. Consiglio direttivo 1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, e' l'organo di supporto alle attivita' del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' presieduto dal coordinatore operativo. 2) Per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza piu' uno dei membri del Consiglio presenti. 3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la meta' dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potra' avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo. 4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare: a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attivita' del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo; b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile; c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici; d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.