(Allegato A-art. 12)
                              Art. 12. 
                         Consiglio direttivo 
 
    1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo,  e'  eletto
dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre  a
un massimo di nove componenti, e' l'organo di supporto alle attivita'
del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo
analogo, e' presieduto dal coordinatore operativo. 
    2) Per la validita' delle deliberazioni  occorre  la  maggioranza
piu' uno dei membri del Consiglio presenti. 
    3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce
a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne  sia
fatta richiesta da almeno la meta' dei suoi membri.  La  convocazione
avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei  e  con  preavviso
di cinque giorni, salvo i casi di  urgenza  in  cui  la  convocazione
potra' avvenire  senza  obbligo  di  preavviso.  Delle  riunioni  del
consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' redatto il verbale
sottoscritto dal coordinatore operativo. 
    4)  Il  consiglio  direttivo,  o  altro  organismo  analogo,   in
particolare: 
      a) definisce proposte di organizzazione e programmazione  delle
attivita'   del   GCVPC,   sottoposte   all'assemblea   e   approvate
successivamente dal sindaco e  alla  cui  attuazione  sovrintende  il
coordinatore operativo; 
      b) collabora con il comune alla stesura  o  alla  modifica  dei
piani di Protezione civile; 
      c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea  e
approvate  successivamente   dal   sindaco,   alla   cui   attuazione
sovrintende  il  coordinatore  operativo,  per  la   formazione   per
l'addestramento dei volontari con corsi specifici; 
      d) programma, in accordo con il  comune,  la  diffusione  della
cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione  anche
mediante divulgazione  di  quanto  previsto  dai  piani  comunali  di
protezione civile.