Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione QDENGA. Codice ATC - principio attivo: J07BX04 vaccino tetravalente per la dengue (vivo, attenuato). Titolare: Takeda Gmbh. Codice procedura: EMEA/H/C/005155/0000. GUUE: 31 gennaio 2023. - Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche «Qdenga» e' indicato per la prevenzione della malattia di dengue nei soggetti a partire dai quattro anni di eta'. L'uso di «Qdenga» deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali. Modo di somministrazione Dopo aver completato la ricostituzione del vaccino liofilizzato con il solvente, «Qdenga» deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea preferibilmente nella parte superiore del braccio, nella zona del deltoide. «Qdenga» non deve essere iniettato per via endovascolare, intradermica o intramuscolare. Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o altri medicinali per uso parenterale. Per le istruzioni sulla ricostituzione di «Qdenga» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Confezioni autorizzate: EU/1/22/1699/001 A.I.C. n. 050458013 /E in base 32: 1J3VDX - 0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino; EU/1/22/1699/002 A.I.C. n. 050458025 /E in base 32: 1J3VF9 - 0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 10 flaconcini + 10 flaconcini; EU/1/22/1699/003 A.I.C. n. 050458037 /E In base 32: 1J3VFP - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita; EU/1/22/1699/004 A.I.C. n. 050458049 /E in base 32: 1J3VG1 - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite; EU/1/22/1699/005 A.I.C. n. 050458052 /E in base 32: 1J3VG4 - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi; EU/1/22/1699/006 A.I.C. n. 050458064 /E in base 32: 1J3VGJ - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 10 aghi. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).