Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Orvieto», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: All'art. 7 (Designazione e presentazione), e' aggiunto il seguente paragrafo: «Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge 238/2016. Il nome geografico piu' ampio Umbria deve seguire la denominazione Orvieto ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate: Orvieto Denominazione di origine controllata o Denominazione di origine protetta (oppure acronimo DOC) Umbria I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.».