(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione 
    della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» 
 
    Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Orvieto»,
come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7  marzo  2014,
richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: 
      All'art. 7  (Designazione  e  presentazione),  e'  aggiunto  il
seguente paragrafo: 
        «Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui  all'art.
1, e' consentito l'uso del nome  geografico  piu'  ampio  Umbria,  ai
sensi dell'art. 29, comma 6 della legge 238/2016. Il nome  geografico
piu' ampio Umbria deve seguire la  denominazione  Orvieto  ed  essere
riportato  al  di  sotto  della   menzione   specifica   tradizionale
(Denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della
UE (Denominazione di origine protetta),  secondo  le  successioni  di
seguito indicate: 
          Orvieto 
          Denominazione di origine controllata 
          o Denominazione di origine protetta 
          (oppure acronimo DOC) 
          Umbria 
          I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza  uguale
o inferiore a quella dei caratteri che  compongono  la  denominazione
Orvieto e devono avere lo stesso font  (tipo  di  carattere),  stile,
spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.».