(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                          NOTA METODOLOGICA 
 
Riparto del fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a  favore  dei
comuni con meno di 500 abitanti di cui al comma 832  della  legge  n.
178 del 2020 
1. LA NORMA, I CRITERI E LE MODALITA' DI RIPARTO 
    La norma prevede: 
    «Al fine di  assicurare  i  necessari  trasferimenti  ai  piccoli
comuni con meno di 500 abitanti, per lo  svolgimento  delle  funzioni
fondamentali, anche in relazione alla  perdita  di  entrate  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
    Il fondo e' destinato a  supplire  ai  minori  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale per  i  comuni  che  hanno  percepito,
nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti  inferiore
di oltre il  15  per  cento  rispetto  alla  media  della  fascia  di
appartenenza dei restanti comuni della provincia. 
    Con decreto  del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
gennaio 2021, previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono  individuati  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali  beneficiari,  da
valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al
netto delle minori spese.» 
    I criteri per l'individuazione degli enti ai quali  destinare  le
risorse del fondo e le  modalita'  di  riparto  sono  state  definite
nell'allegato  A  «Nota  metodologica»  al  decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del  28  maggio  2021,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata. 
2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER IL RIPARTO 2022 
    Per il riparto del fondo relativo all'anno 2021, come esplicitato
nella menzionata nota metodologica del 28 maggio 2021, la popolazione
residente presa a riferimento e' stata quella calcolata alla fine del
penultimo anno precedente secondo i dati  dell'ISTAT,  ovvero  al  31
dicembre 2019, post censimento, come previsto dall'art. 156, comma 2,
del TUEL. 
    Per l'individuazione  della  platea  dei  beneficiari  del  fondo
relativo all'anno 2022 si e' posta la nuova  questione  di  garantire
continuita' alla valenza pluriennale della  norma.  Per  tale  motivo
vengono presi in considerazione i dati  della  popolazione  residente
sia al 31 dicembre 2020, come previsto dalla citata disposizione  del
TUEL, sia quelli al 31  dicembre  2019,  utilizzati  ai  sensi  della
medesima norma nel precedente riparto. Sono  considerati  beneficiari
del riparto 2022 gli enti che in almeno una delle  due  date  abbiano
avuto meno di 500 abitanti. In tal  modo  vengono  ricompresi  tra  i
beneficiari  anche  i  comuni  che  hanno   ricevuto   l'assegnazione
precedente ma che ora hanno una popolazione al 31 dicembre 2020  pari
o superiore ai 500 abitanti, nonche' quelli  con  popolazione  al  31
dicembre 2020 inferiore ai 500 abitanti, prima esclusi in quanto  con
popolazione al 31 dicembre 2019 pari o superiore a 500 abitanti. 
    In base a tale criterio i comuni con  meno  di  500  abitanti  in
almeno una delle due date (31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020)  sono
812. 
    Al fine di individuare, tra i predetti 812  enti,  i  comuni  che
hanno  percepito,  nell'anno  precedente,  una  quota  del  fondo  di
solidarieta' comunale inferiore di oltre il  15  per  cento  rispetto
alla media della fascia di appartenenza  dei  restanti  comuni  della
provincia, il confronto tra il FSC 2021 proprio del comune  e  quello
dei restanti comuni della provincia e' fatto considerando i  medesimi
step di cui ai punti 1, 2, 3, 4  e  5  del  secondo  paragrafo  della
precedente nota metodologica del 28 maggio 2021. 
    Il  processo  di  individuazione  sopra  descritto  consente   di
determinare i 392 comuni che rientrano nel calcolo del contributo per
l'anno 2022. 
3. IL RIPARTO 2022 
    Individuata la platea dei 392 enti destinatari del contributo, il
riparto del fondo e'  diviso  in  due  quote  attribuite  secondo  le
procedure  definite  nel  terzo  paragrafo  della   precedente   nota
metodologica del 28 maggio 2021, che  per  comodita'  di  lettura  si
riporta di seguito con gli aggiornamenti del caso: 
      1. l'80%, ovvero 2,4 milioni di euro,  viene  distribuito  «per
supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta'»  in  base
alla distanza  pro-capite  rispetto  al  valore  FSC  di  riferimento
abbattuto del  15%  (si  assicura  cosi'  che  gli  enti  considerati
rimangano entro tale differenza). 
      L'inclusione degli enti incapienti rende necessaria  in  questo
passaggio l'adozione di una soglia massima entro la quale  attribuire
il contributo, pena l'assorbimento  da  parte  di  questo  gruppo  di
comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale  valore  e'
posto in corrispondenza del 50esimo percentile del  vettore  FSC  pro
capite e risulta pari a 95 euro per abitante. L'ammontare di  risorse
necessario  risulta  cosi'  pari  a  9,065  milioni  di   euro,   che
riproporzionato  all'importo  disponibile  (2,4  mln)  determina   il
riconoscimento  del  26%  dei  singoli  importi  calcolati,  con   un
contributo massimo di 25 euro per abitante. 
      Per la determinazione del riparto si e' aggiornato il FSC  alla
competenza di riferimento (2021), prendendo in considerazione il dato
al netto della quota sociale (voce D10 meno  voce  D6  del  prospetto
«Fondo di solidarieta' comunale» pubblicato  sul  sito  istituzionale
del Ministero dell'interno - DAIT e accessibile alla pagina web: 
        https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/37) 
tenuto conto della natura vincolata di tale quota; 
      2. il  restante  20%,  pari  a  600  mila  euro,  viene  invece
attribuito «in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate,
al netto delle minori spese» prendendo a riferimento il vettore delle
minori entrate 2019 come risultante da  certificazione  COVID-19  per
l'anno 2021. Questa seconda quota viene dunque  distribuita  ai  soli
enti  della  platea  in  quota  parte  delle  perdite,  se  presenti,
assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non
risulti maggiore della distanza pro capite di cui al punto precedente
(95 euro per abitante).