(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                        REGOLAMENTO ATTUATIVO 
                DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE 
 
           Art. 24-bis del decreto legislativo n. 545/1992 
 
            (introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera r) 
                 della legge 31 agosto 2022, n. 130) 
 
1. - Ufficio del massimario nazionale 
    1.1  E'  costituito  presso  il  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia  tributaria,  l'Ufficio  del  massimario   nazionale   (nel
prosieguo semplicemente «Ufficio»). 
    1.2  La  commissione  consiliare  referente   dell'Ufficio,   per
proposte da sottoporre al comitato di  presidenza  o  al  plenum,  e'
individuata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 
2. - Compiti dell'Ufficio del massimario nazionale 
    2.1 L'Ufficio e' chiamato a svolgere i seguenti compiti: 
      a) rilevazione, classificazione e  riordino  in  massime  delle
decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado
e di quelle  piu'  significative  emesse  dalle  corti  di  giustizia
tributaria  di  primo  grado  tenuto  conto  dei   seguenti   criteri
selettivi: 
        una nuova questione priva di giurisprudenza; 
        una nuova normativa priva di giurisprudenza; 
        una questione interpretativa controversa; 
        un mutamento di indirizzo giurisprudenziale; 
        una fattispecie di rilevante interesse; 
      b)  gestione   ed   implementazione   della   banca   dati   di
giurisprudenza di merito nazionale di cui all'art. 24-bis,  comma  4,
del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545.  A  tal  fine
l'Ufficio si relaziona con  continuita'  e  si  avvale  del  supporto
dell'ente gestore dei servizi  informatici  del  sistema  informativo
della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c) coordinamento e supervisione delle attivita' di massimazione
effettuate, a seguito di stipula di appositi protocolli,  dagli  enti
che  hanno  contribuito  alla  realizzazione  della  banca  dati   di
giurisprudenza di merito e  conseguente  caricamento  in  banca  dati
delle massime cosi' redatte; 
      d) i presidenti della corte di giustizia  tributaria  di  primo
grado e i presidenti delle corti di Trento e Bolzano provvedono a far
pervenire alle rispettive corti  di  secondo  grado  le  sentenze  di
maggiore interesse scelte dallo stesso presidente o  da  uno  o  piu'
giudici  dallo  stesso  delegati  quali  referenti  dell'Ufficio  del
massimario con l'intenzione  di  indicare  sempre  l'estensore  delle
sentenze e  ove  possibile  corredate  da  una  pre-massima  utile  a
facilitare l'attivita' dell'Ufficio del massimario; 
      e) segnalazione di questioni interpretative controverse,  anche
mediante inserimento di note in calce alle massime; 
      f) segnalazione di eventuali criticita' nel funzionamento della
banca dati ed elaborazione di proposte per il loro superamento; 
      g)  promozione  di  strumenti  di  interconnessione,   per   il
reciproco accesso e la reciproca migliore consultazione, tra la banca
dati di giurisprudenza di merito tributaria e le altre  banche  dati,
nazionali o europee; 
      h) selezione e pubblicazione in apposita  sezione  della  banca
dati,  della   piu'   rilevante   giurisprudenza   di   legittimita',
costituzionale, amministrativa o delle Corti  europee  con  eventuale
dottrina di commento; 
      l) redazione di relazioni ricognitive e divulgative  aventi  ad
oggetto dibattiti giurisprudenziali su specifici temi; 
      m) collaborazione e supporto alla  attivita'  della  istituenda
Scuola superiore della giustizia tributaria; 
      n) relazione periodica sulla attivita' svolta. 
3. - Dotazioni e supporto logistico dell'Ufficio 
    3.1 Al fine di favorire lo svolgimento  effettivo  ed  efficiente
dei compiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, al  direttore
ed  ai  componenti  dell'Ufficio  e'  assicurato,  dal  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria, supporto tecnico e logistico. 
    3.2 L'Ufficio  si  avvale  delle  risorse  di  personale  di  cui
all'art. 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  e  dei
servizi informatici del  sistema  informativo  della  fiscalita'  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
4. - Composizione dell'Ufficio del massimario nazionale 
    4.1 L'Ufficio e' composto da quindici componenti ed un direttore. 
    4.2 I componenti ed il direttore  dell'Ufficio  sono  selezionati
tra i giudici e i  magistrati  tributari  delle  corti  di  giustizia
tributaria di primo o di secondo grado. 
5. - Nomina dei componenti dell'Ufficio 
    5.1 Il direttore ed i quindici  componenti  dell'Ufficio  vengono
nominati, previa indizione di procedura pubblica  di  selezione,  dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il componente che
svolge funzioni di direttore dell'Ufficio e' designato, fra coloro  i
quali si sono utilmente collocati in  graduatoria,  direttamente  dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con provvedimento
motivato, tenendo conto della graduatoria, della attitudine  e  della
disponibilita' ad essere esonerato dalle funzioni di giudice. 
6. - Requisiti soggettivi ed oggettivi del direttore e dei componenti
  dell'Ufficio 
    6.1 Per l'accesso  alla  carica  di  direttore  o  di  componente
dell'Ufficio del massimario nazionale l'aspirante deve  possedere,  a
pena di inammissibilita', i seguenti requisiti: 
      a)  avere  maturato,  alla  data  della   presentazione   della
candidatura, una anzianita' non inferiore a sette anni  di  esercizio
effettivo  nelle  funzioni  giurisdizionali  tributarie.  Costituisce
esercizio  effettivo  delle  funzioni  giurisdizionali  anche  quello
svolto  per   mandato   consiliare   per   ius   receptum.   Per   la
quantificazione della anzianita' di servizio il termine decorre dalla
data  del  decreto  di  prima  nomina  a  giudice  tributario  o,  se
l'ingresso nella magistratura  tributaria  e'  avvenuto  dopo  il  16
settembre 2022, dalla data del decreto di prima nomina  a  magistrato
tributario; 
      b) non avere riportato condanne penali definitive; 
      c)  non  avere  riportato  condanne  disciplinari,  anche   non
definitive, purche' non annullate,  superiori  alla  censura,  e  non
essere   stato   destinatario   di   provvedimenti   di   sospensione
obbligatoria o di sospensione facoltativa dalle funzioni  di  giudice
tributario o di magistrato tributario, negli ultimi cinque anni; 
      d) avere una  eta'  anagrafica,  alla  data  di  inoltro  della
candidatura, che consenta l'espletamento dell'incarico per almeno  un
anno, prima della cessazione per superamento del  limite  massimo  di
eta'; 
      e) non avere maturato ritardi di oltre trenta giorni,  rispetto
al termine per il deposito, in un numero  consistente  di  decisioni,
pari ad almeno il 60 per cento del totale delle decisioni  deliberate
annualmente, negli ultimi due anni a ritroso rispetto  alla  data  di
presentazione della candidatura. 
7. - Criteri di valutazione 
    7.1 Alla nomina del direttore e dei componenti  dell'Ufficio  del
massimario nazionale  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria provvede previa approvazione  della  graduatoria,  formata
con assegnazione a ciascun candidato di un punteggio attribuito sulla
base dei seguenti criteri: 
      a) anzianita'  di  servizio  nello  esercizio  effettivo  delle
funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. A tal fine
ad ogni candidato e' riconosciuto un unico ed  uguale  punteggio,  su
base  annua  o  per  frazione  di  anno   superiore   a   mesi   sei,
indipendentemente dalle funzioni svolte  e  dall'ufficio  in  cui  e'
stata esercitata la funzione. Per la quantificazione della anzianita'
di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina
a giudice tributario, tenuto conto sia  dell'ordinamento  di  cui  al
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   636/1972   che
dell'ordinamento di  cui  al  decreto  legislativo  n.  545/1992.  Se
l'ingresso nella magistratura  tributaria  e'  avvenuto  dopo  il  16
settembre 2022, il termine decorre dalla data del  decreto  di  prima
nomina a magistrato tributario, punti 0.25, fino ad un massimo di 3,5
punti pari ad anzianita' di quattordici  anni  ovvero  il  doppio  di
quella richiesta per essere legittimati a partecipare all'interpello; 
      b)  essere  stato  componente  di  un  Ufficio  regionale   del
massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 del decreto legislativo  n.
545/1992, o di un Ufficio del massimario in  altre  giurisdizioni,  o
attivita'  di  massimizzazione  di  ordini  professionali,   la   cui
attivita' in tale ruolo sara' autocertificata, salvo verifica in sede
di  approvazione  della  graduatoria;  avere  prestato  attivita'  di
responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio del
massimario regionale delle sentenze e massime di particolare  rilievo
prodotte dalle commissioni oggi  corti  tributarie  di  primo  grado,
punti 0,5; 
      c)  essere  stato   componente   dell'Ufficio   nazionale   del
massimario istituito dal  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria con delibera n. 862/2020, la cui attivita' in  tale  ruolo
sara' autocertificata, salvo verifica in sede di  approvazione  della
graduatoria, punti 0,5; 
      d) avere  partecipato  assiduamente,  nell'ultimo  quinquennio,
come docente o organizzatore  ad  attivita'  formative,  con  rilievo
particolare per quelle patrocinate o  organizzate  dal  Consiglio  di
presidenza della giustizia  tributaria  analiticamente  descritte  in
autocertificazione. Salvo verifica  in  sede  di  approvazione  della
graduatoria, fino ad un massimo di punti 1; 
      e) avere  svolto  incarico  di  consigliere  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria, punti 1; 
      f) pubblicazioni in riviste scientifiche, fino ad un massimo di
punti 1. 
    7.2 La graduatoria viene approvata entro  il  termine  di  giorni
novanta dalla scadenza del termine per l'inoltro  delle  candidature,
e, immediatamente dopo la approvazione,  essa  viene  pubblicata  sul
sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 
    7.3 La graduatoria ha validita' di anni  tre  dalla  sua  formale
approvazione ed e' suscettibile di scorrimento. 
8. - Durata dell'incarico di componente dell'Ufficio 
    8.1 Il direttore ed i componenti dell'Ufficio rimangono in carica
cinque anni decorrenti dalla data della loro nomina. 
    8.2 L'incarico non e' rinnovabile. 
    8.3  La  cessazione  dalle  funzioni  di  giudice  o   magistrato
tributario comporta la decadenza dall'incarico. 
9. - Esonero facoltativo dalle funzioni di giudice 
    9.1 La nomina a direttore o componente dell'Ufficio non  comporta
esonero necessario dalle funzioni giudicanti. 
    9.2 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni  di  giudice
tributario, il Consiglio di  presidenza  della  giustizia  tributaria
delibera  l'esonero  dalle  funzioni  giudicanti  del   direttore   o
componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico  o  parte
di essa. 
    9.3  A  domanda  dell'interessato/a  che   svolga   funzioni   di
magistrato tributario, il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria valuta se deliberare l'esonero dalle  funzioni  giudicanti
del  direttore  o  componente  dell'Ufficio,  per  la  intera  durata
dell'incarico o parte di  essa.  E'  di  ostacolo  al  riconoscimento
dell'esonero la scopertura nell'organico, pari o superiore al 20  per
cento, dell'ufficio di appartenenza. 
    9.4  In   caso   di   esonero   dall'esercizio   delle   funzioni
giurisdizionali, l'attivita' prestata presso l'Ufficio del massimario
nazionale e' equiparata, ad ogni fine,  incluso  quello  del  computo
della anzianita', a quella di esercizio effettivo delle funzioni fino
a quel momento esercitate. 
10. - Trattamento economico 
    10.1 Per il direttore  o  i  componenti  dell'Ufficio  che  siano
giudici tributari presenti, alla data del 1° gennaio 2022  nel  ruolo
unico nazionale di cui  all'art.  4,  comma  39-bis  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, l'esonero comporta il  trattamento  economico,
sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, previsto dalla legge n. 130/2022. 
11. - Cessazione dall'incarico per motivi diversi dalla scadenza  del
  termine 
    11.1 Cessano automaticamente  dall'incarico  coloro  che  perdono
anche  uno  solo  dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  presente
regolamento. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ne
dichiara, conseguentemente, la decadenza. 
12. - Norme transitorie 
    12.1 Tenuto conto della soppressione, con decorrenza  1°  gennaio
2023, dell'Ufficio regionale del massimario, ex art. 40  del  decreto
legislativo n. 545/1992, ad opera dell'art. 1, comma  1,  lettera  s)
della  legge  31  agosto  2022,  n.  130,  l'Ufficio  del  massimario
nazionale costituito con delibera n.  862/2020,  con  il  compito  di
coordinare gli Uffici regionali del massimario, e' soppresso.