Art. 8. Etichettatura e confezionamento La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacita' massima di 10 kg. I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni. All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni nello stesso campo visivo: a) CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P.; b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; c) lotto o data di confezionamento. Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica, raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo e foglia di colore verde pantone 361C, sovrapposta a una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica I.G.P.», carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032C; il logo apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2. L'acronimo I.G.P. puo' essere sostituito dalla dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta». E' obbligatorio l'uso del simbolo dell'Unione. Parte di provvedimento in formato grafico