Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo
fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della
capacita' massima di 10 kg.
I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e
comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'.
E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di
calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto
nelle singole confezioni.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con
indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni
nello stesso campo visivo:
a) CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P.;
b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore;
c) lotto o data di confezionamento.
Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica,
raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo
e foglia di colore verde pantone 361C, sovrapposta a una torre
medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a
scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai
margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica I.G.P.»,
carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032C; il logo
apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base
pari a 1,2.
L'acronimo I.G.P. puo' essere sostituito dalla dicitura per
esteso «Indicazione geografica protetta». E' obbligatorio l'uso del
simbolo dell'Unione.
Parte di provvedimento in formato grafico