(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
    La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il  consumo
fresco  deve  essere  confezionata  in  contenitori  appositi   della
capacita' massima di 10 kg. 
    I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti. 
    Il  contenuto  di  ogni  imballaggio  deve  essere   omogeneo   e
comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. 
    E'  ammessa  una  tolleranza  di  disomogeneita'  in  termini  di
calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto  posto
nelle singole confezioni. 
    All'esterno  di  ogni  imballaggio  devono  essere  apposte   con
indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti  indicazioni
nello stesso campo visivo: 
      a) CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P.; 
      b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; 
      c) lotto o data di confezionamento. 
    Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica,
raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con  peduncolo
e foglia di colore  verde  pantone  361C,  sovrapposta  a  una  torre
medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita  a
scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo  bianco  e  con  ai
margini  riportata  la  scritta  «Ciliegia  di   Marostica   I.G.P.»,
carattere serie Elvetica, di  colore  rosso  pantone  032C;  il  logo
apposto sulle confezioni dovra' rispettare il  rapporto  altezza/base
pari a 1,2. 
    L'acronimo I.G.P.  puo'  essere  sostituito  dalla  dicitura  per
esteso «Indicazione geografica protetta». E' obbligatorio  l'uso  del
simbolo dell'Unione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico