(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo
di  controllo,  dei  produttori/stagionatori  e  dei  confezionatori,
nonche' attraverso la  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di
controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del
prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi  elenchi,  saranno  assoggettate  al  controllo   da   parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.