Allegato Disciplinare della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano/Roccaverano» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano/Roccaverano» DOP e' riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3. e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.