(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    All'atto dell'immissione al consumo,  al  formaggio  deve  essere
applicato, un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene
riportato il logo della  denominazione.  Alla  base  del  logo  della
denominazione viene riportato il codice  identificativo  dell'azienda
produttrice e il numero progressivo in etichetta su sfondo ocra. Solo
a seguito dell'apposizione di tale sigillo il prodotto potra'  essere
immesso sul mercato alternativamente con la denominazione di  origine
protetta «Robiola  di  Roccaverano»  o  «Roccaverano».  In  etichetta
dovra' essere riportato  il  nome,  la  regione  socale,  l'indirizzo
dell'aziendastagionatrice  e  confezionatrice;  e'  inoltre   vietata
l'aggiunta di qualsisi qualificazione non espressamente prevista;  e'
tuttavia  consentito   l'utilizzo   di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non
abbiano significati laudativo o siano tali da trarre  in  inganno  il
consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri  e  documentabili
che siano consentiti dalla normativa  vigente  e  che  non  siano  in
contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. 
    Ogni singola forma viene immessa al consumo intera,  confezionata
e munita di sigillo. 
    Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano / Roccaverano» venga
trasferito dell'azienda produttrice, stagionatrice e confezionatrice;
e'  inoltre  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  costituzionale   non
espressamente  prevista;  e'  tuttavia   consentito   l'utilizzo   di
indicazione che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o
marchi privati, purche' non abbiano  significato  laudativo  o  siano
tali  da  trarre  in  inganno  il  consumatore,  nonche'   di   altri
riferimenti veritieri e  documentabili  che  siano  consentiti  dalla
normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalita'  e  i
contenuti del presente disciplinare. 
    Ogni singola forma viene immessa al consumo intera,  confezionata
e   munita   di   sigillo.   Qualora   il   formaggio   «Robiola   di
Roccaverano/Roccaverano»  venga   trasferito   non   confezionato   a
stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona
di produzione per il proseguimento  della  maturazione,  deve  essere
accompagnato da un documento riportante: 
      a) la dicitura «Robiola di Roccaverano/Roccaverano»; 
      b) il numero di forme prodotte; 
      c)  il  numero  dei   rispettivi   loghi   comunitari   nonche'
l'indicazione della loro numerazione progressiva.