Art. 3 Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» comprende i seguenti comuni: A) Provincia di Rimini per intero i Comuni di: Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio. in parte i Comuni di: Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16 Adriatica; Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia); Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n°16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino all'incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A. Dalla Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino fino al sottopasso in corrispondenza dell'autostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dell'area comunale, in direzione Bologna, fa riferimento al territorio posto a monte dell'Autostrada A14 fino al confine del comune; Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dell'Autostrada A14; B) Provincia di Forli-Cesena per intero i Comuni di: Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone; in parte i Comuni di: Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni Comune posto a monte della Strada Statale n. 9 «Emilia».