(Allegato)
                                                             Allegato 
 
     Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi 
             nel settore della pubblica amministrazione 
 
                               ovvero 
 
   Piano d'azione nazionale sul Green public procurement (PANGPP) 
 
    Criteri ambientali minimi per il  servizio  di  progettazione  di
parchi giochi. 
    Criteri ambientali minimi per la fornitura e la posa in opera  di
prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni. 
    Criteri  ambientali  minimi  per  la  manutenzione  ordinaria   e
straordinaria di  prodotti  per  l'arredo  urbano  e  di  arredi  per
esterni. 
Sommario 
    1 PREMESSA 
    2 APPROCCIO PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
    3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI 
    4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI 
      4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
        4.1.1 Inclusivita' e «progettazione universale» 
        4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi dei prodotti e
dei componenti per l'allestire gli spazi 
        4.1.3 Valorizzazione del verde 
        4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali 
        4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico-paesaggistici 
    5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI  PER  L'ARREDO  URBANO  E
ARREDI PER ESTERNI 
      5.1 SPECIFICHE TECNICHE 
        5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo  e  di
aree  verdi:  indicazioni  per  l'inclusivita',  per  la  scelta  dei
materiali   e   la   valorizzazione   ambientale,   naturalistica   e
paesaggistica 
        5.1.2 Prodotti  ricondizionati,  prodotti  preparati  per  il
riutilizzo 
        5.1.3     Ecodesign:     manutenzione,     riparazione      e
disassemblabilita' 
        5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da  legno:  gestione
sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del
legno 
        5.1.5 Prodotti  di  plastica  o  di  miscele  plastica-legno,
plastica-vetro 
        5.1.6 Prodotti e componenti in  gomma,  prodotti  in  miscele
plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma 
        5.1.7  Superfici  di  campi  sportivi  e  di  aree  in  spazi
ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con  conglomerati
legati tramite resina 
        5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni
in calcestruzzo 
        5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato) 
        5.1.10 Prodotti in acciaio 
        5.1.11 Prodotti con componenti in vetro 
        5.1.12 Pietre naturali 
        5.1.13 Idoneita' all'uso 
      5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
        5.2.1 Requisiti dell'imballaggio 
        5.2.2 Garanzia 
      5.3 CRITERI PREMIANTI 
        5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo 
        5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti 
        5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale 
        5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni  e  altri
manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato 
        5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di  carbonio
degli altiforni 
    6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'ARREDO
URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE 
      6.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
        6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo  urbano,  di  arredi
per esterno e aree attrezzate 
1 Premessa 
    Questo documento, al fine di raggiungere gli  obiettivi  definiti
nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita'  ambientale  dei
consumi   della   pubblica   amministrazione,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 1126 e 1127 della legge 27 dicembre  2006,  n.
296  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato» con decreto del Ministro dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ha
lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle  forniture
di  prodotti  per   l'arredo   esterno,   per   l'arredo   urbano   e
all'affidamento   del   servizio   di   manutenzione   ordinaria    e
straordinaria di tali prodotti. A tal  fine,  il  presente  documento
stabilisce i Criteri ambientali minimi  (di  seguito  CAM)  per  tali
categorie di  appalti  pubblici  destinati  ad  abrogare  i  CAM  per
l'acquisto di  articoli  per  l'arredo  urbano  di  cui  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  5
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2  marzo
2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto  di  articoli
di arredo urbano». 
2 Approccio per la riduzione degli impatti ambientali 
    I  presenti  CAM  mirano  principalmente   a   promuovere   l'uso
efficiente della materia e l'allungamento della vita  utile  di  tali
categorie di prodotti, cio' attraverso requisiti  che  consentono  la
scelta di prodotti: 
      realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto  con
materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti,
vale a dire con  scarti  produttivi  riutilizzati  all'interno  dello
stesso sito o con scarti  produttivi  di  altre  aziende  nell'ambito
delle pratiche di simbiosi industriale; 
      fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE)
n.   1907/2006    concernente    la    registrazione,    valutazione,
autorizzazione e restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH)  per
quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose; 
      progettati per durare piu' a  lungo  e  per  essere  facilmente
disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile. 
    I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito  dal  codice  dei
contratti pubblici, mirano altresi' a favorire i produttori che hanno
investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche  di
preferibilita' ambientale del proprio output nonche'  gli  offerenti,
produttori o distributori, che si impegnano a partecipare  alla  gara
con prodotti ricondizionati o preparati per  il  riutilizzo,  laddove
tali prodotti, anche dal punto di  vista  estetico-funzionale,  siano
equivalenti rispetto ai prodotti di prima  immissione  in  commercio.
Quest'ultimo proposito promuove  pratiche  di  produzione  e  consumo
«circolari», previene la produzione dei rifiuti e getta le  basi  per
creare un mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e
ai  prodotti  ricondizionati.  La  promozione  delle   attivita'   di
preparazione per il riutilizzo, in piena sintonia con le  indicazioni
in materia di economia circolare di cui alla COM (2020) 98, Un  nuovo
piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa piu'  pulita  e
piu' competitiva, supporta anche l'obiettivo di diffusione di imprese
artigiane a livello locale e quindi l'occupazione «verde». 
    I presenti CAM, che  trattano  anche  la  progettazione  di  aree
ludico-ricreative, approcciano anche l'aspetto  della  riduzione  del
consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico,
oltre che l'inclusivita' delle persone con disabilita' e con  diverso
livello  di  capacita'   motoria   e   sensoriale,   quale   elemento
etico-sociale caratteristico  di  questa  categoria  di  forniture  e
affidamenti,  in  sintonia  con  quanto  previsto  nel  Piano   della
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione che intende favorire la  diffusione  di  pratiche  di
appalti pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della
sostenibilita', vale a dire quella  ambientale,  quella  economica  e
quella sociale. 
    L'applicazione di questi CAM fornira'  un  contributo  importante
anche per la  de-carbonizzazione,  per  diffondere  circolarita'  dei
modelli di produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del Green
Deal europeo nonche' per favorire l'inclusivita'. I criteri  relativi
alla «Progettazione universale»,  vale  a  dire  «il  design  per  la
diversita'  umana,  l'inclusione  sociale  e   l'uguaglianza»   nella
fattispecie, sono di ausilio delle stazioni appaltanti anche ai  fini
dell'attuazione  dell'obbligo  previsto  dal  comma  3  dell'art.  68
«Specifiche tecniche» del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
«Codice dei contratti pubblici». 
    Per «prodotti per l'arredo urbano»  e  «arredi  esterni»,  ambito
oggettivo di applicazione  del  presente  decreto,  si  intendono,  a
titolo esemplificativo: gli elementi e i complementi  di  arredo  per
parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad  uso  pubblico;  per
stadi, marciapiedi, piazze; le  banchine  di  sosta  per  fermate  di
autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le  panchine,  i
tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco,
le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta  biciclette,
le  pavimentazioni  antitrauma,  le  transenne,  gli   steccati,   le
staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le  piste  ciclabili,
la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta,  i
rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in
spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli  spazi
ricreativi),  gli  articoli  per  aree  cani,   percorsi   salute   e
allenamenti sportivi, le bacheche,  le  pensiline,  le  tettorie  per
banchine, i pali,  le  stecche,  i  pontili;  le  pavimentazioni,  le
superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se  realizzati
con i materiali oggetto di uno o piu' dei criteri ambientali  minimi,
nonche' le pavimentazioni delle aree a questi ultimi  asservite,  ove
la  posa  in  opera  di  questa  fattispecie  di  pavimentazioni  sia
commissionata nell'ambito della  categoria  di  appalto  oggetto  dei
presenti CAM; gli arredi per l'esterno  di  scuole,  uffici  e  altri
edifici  pubblici  (c.p.v.  37535000-7  Giostre,  altalene,  tiri  al
bersaglio  e  altri  divertimenti  di   parchi   ricreativi;   c.p.v.
34928400-2 Arredo urbano,  39113300-0  Panchine;  39121200-8  Tavoli;
39110000-6  Sedili,  sedie  e  prodotti  affini  e  gli   altri   CPV
pertinenti). 
    Gli appalti di fornitura  di  contenitori  per  la  raccolta  dei
rifiuti urbani, pur potendo essere  ricondotti  nella  categoria  dei
prodotti per l'arredo urbano, ai fini ambientali,  sono  disciplinati
dal decreto del Ministro della transizione ecologica di adozione  dei
CAM per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e  le  connesse
forniture. 
3 Indicazioni per le stazioni appaltanti 
    Storicamente, l'arredo delle piazze  e  dei  luoghi  pubblici  e'
stato demandato a elementi monumentali (obelischi,  colonne,  stemmi,
croci, effigi,  lapidi  ecc.)  o  funzionali  (fontane,  abbeveratoi,
sedute, a volte  anche  connessi  al  basamento  delle  facciate  dei
palazzi patrizi ecc.) con un fondamentale ruolo funzionale ma  anche,
e soprattutto,  rappresentativo  e  comunicativo  del  potere,  della
cultura e della storia del sito. 
    Oggi, le strutture e gli arredi  installati  nei  luoghi  di  uso
pubblico  sono  prodotti  industrialmente,   talora   sono   proposte
soluzioni e materiali innovativi.  Tali  prodotti,  oltre  ad  essere
durevoli,  con  una  determinata  qualita'   ambientale,   facilmente
recuperabili e riciclabili, devono essere scelti  e  collocati  anche
tenendo conto di un corretto inserimento  paesaggistico,  sia  urbano
che extraurbano. 
    I CAM hanno lo scopo di  evidenziare  l'importanza  non  solo  di
saper offrire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci  di
garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di
tener conto delle diverse  esigenze  funzionali  dei  cittadini,  dei
turisti  e  dei  fruitori,  in  relazione  all'accessibilita',   alla
fruibilita' e all'importanza anche  delle  scelte  sotto  il  profilo
estetico e paesaggistico, al fine  di  valorizzare  il  territorio  e
fornire un miglior servizio alla collettivita'. 
    Le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi  per
esterni possono diventare pertanto uno strumento capace di: 
      condizionare il modo di  usufruire  dello  spazio  pubblico  e,
quindi, di indirizzare la socialita' negli spazi di uso collettivo; 
      influire sulla sostenibilita' ambientale dei luoghi,  abbinando
la loro  posa  a  soluzioni  progettuali  integrate,  di  inserimento
paesaggistico-ambientale  e  di  controllo  microclimatico  dei  siti
(pavimentazioni drenanti, rain gardens o canali drenanti di accumulo,
filtro e lento deflusso, alberature e fasce arbustive  di  protezione
ecc.). 
    I  materiali  e  gli  elementi  di  arredo  urbano  (oltre   alle
attrezzature  per  il  gioco,  le  pensiline,  le  delimitazioni   di
sicurezza ecc.) debbono dunque essere selezionate nel rispetto  delle
caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e  materiche  dei
luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e  paesaggistiche,  in
accordo col ruolo funzionale e rappresentativo del sito. 
    Tali   elementi   debbono   svolgere   un   ruolo   comunicativo,
evidenziando e rendendo fruibili i luoghi in cui fermarsi,  osservare
e godere di un paesaggio e/o di  elementi  di  pregio  (per  esempio,
semplicemente   disponendovi   una   panchina),   evidenziandoli    e
valorizzandoli, inserendoli in un sistema architettonico e culturale,
senza rinunciare a soluzioni tecnologiche della  nostra  epoca  e,  a
volte, valorizzando o creando l'identita' del luogo. 
    Le piazze, i giardini e i viali delle citta',  dovrebbero  essere
infatti luoghi d'incontro ma anche d'identita'  collettiva,  con  una
propria riconoscibilita' connessa alle funzioni che vi  si  svolgono,
determinata dalla forma dello spazio,  oltre  che  dalla  sua  storia
evolutiva frutto delle trasformazioni culturali delle epoche  che  vi
si sono succedute,  connotati  dalle  architetture,  dalla  natura  e
morfologia del sito, ma anche dalle attrezzature che li  strutturano,
attraverso  la  proposta  di  soluzioni  tecnologiche  innovative   e
sostenibili  ed  il  recupero,  laddove  possibile,   di   tradizioni
costruttive e materiche del luogo. A partire dalla  fine  degli  anni
sessanta, l'insieme degli elementi che  occupano  gli  spazi  di  uso
collettivo viene identificato col  termine  «Arredo  urbano».  Troppo
spesso pero' tali attrezzature vengono distribuite nello spazio senza
criteri connessi ai luoghi,  senza  una  verifica  del  loro  impatto
paesaggistico e, a volte, appaiono come oggetti sparsi e  disomogenei
fra   loro,   oltre   che   poco    adatti    alle    caratteristiche
storico-morfologiche  e  architettoniche  dei  siti.  Tali  elementi,
invece,  sono  indispensabili  per  la  funzionalita'  dello   spazio
pubblico e, se  ben  coordinati  fra  loro  e  col  contesto  che  li
accoglie,   possono   contribuire   fortemente   a    caratterizzare,
riqualificare, rigenerare, re-identificare il paesaggio delle  nostre
citta'. 
    Un acquisto e  una  collocazione  adeguata  dal  punto  di  vista
qualitativo, ambientale, prestazionale,  paesaggistico  e  inclusivo,
comporta diverse considerazioni in ordine al  tipo  di  materiali  da
utilizzare, alla loro messa in opera, alla sicurezza dei fruitori, al
design, alla resistenza agli agenti atmosferici, alla  risposta  alla
fruizione di massa, ai prevedibili atti vandalici,  alla  durabilita'
per tutto il loro ciclo vitale e alla loro  inevitabilmente  limitata
manutenzione per evitare che in breve tempo possano trasformarsi,  da
elementi di decoro e «arredo» in simboli di degrado e abbandono. 
    Una  volta  assolto  il  compito  di  rispondere   ai   requisiti
funzionali e prestazionali, comunque, l'insieme  degli  elementi  che
compongono il paesaggio urbano devono presentare un disegno  coerente
e armonico e devono far parte  del  sistema  compositivo  complessivo
dello spazio sulla base di un progetto, che  parte  dalla  conoscenza
del  sito  (storia,   morfologia,   materiali,   cromatismi,   clima,
architetture e tradizioni costruttive, pavimentazioni preesistenti, o
nuove) in coerenza col ruolo tipologico e gerarchico  che  lo  spazio
pubblico occupa nel  sistema  connettivo  e  simbolico  dell'abitato.
Fondamentale, inoltre,  e'  prevedere  sempre  il  loro  inserimento,
integrato  a  soluzioni  naturali  e  tecniche   per   il   controllo
microclimatico e  il  contrasto  ad  alcuni  devastanti  effetti  dei
cambiamenti climatici in corso. 
    In sintesi, come parte integrante  di  un  progetto  complessivo,
dunque,  gli  elementi  di  arredo  urbano  e  le  attrezzature   che
compongono lo spazio pubblico (piazze, parchi, viali,  aree  gioco  e
sport ecc.) devono essere in sintonia e contribuire a  caratterizzare
e a dare «forma» al sito e a definire l'identita' del luogo. 
    I  CAM  indicano,  dunque,  i  criteri  minimi   che   materiali,
attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per
garantire il rispetto  ambientale  minimo  e  suggeriscono  anche  di
considerare l'aspetto funzionale e  prestazionale  degli  elementi  e
delle opere anche nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con
un  adeguato   disegno   degli   spazi,   secondo   la   creativita',
l'espressivita', l'esperienza progettuale e culturale  specifiche  di
ogni progettista e di ogni amministrazione. 
    Le informazioni fornite devono  essere  un  utile  strumento  per
progettisti e amministratori per orientarli fra le molteplici offerte
merceologiche del  settore,  senza  dimenticare  le  prestazioni  dei
prodotti, i materiali, la loro corretta posa in  opera,  le  ricadute
ambientali e il loro inserimento paesaggistico nel luogo, sia esso di
tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito  urbano  ma  anche
extra urbano. 
    Anche per assicurare quanto sopra, e' fondamentale  sfruttare  le
competenze  del  personale  interno  all'amministrazione   che   puo'
occuparsi della progettazione dell'area da  allestire  tenendo  conto
degli aspetti ambientali, paesaggistici, funzionali e,  in  relazione
all'inclusivita', sociali. In carenza  di  adeguate  professionalita'
interne in possesso delle diverse competenze necessarie, e' opportuno
far precedere l'appalto di fornitura da un appalto per  l'affidamento
del servizio di progettazione che  dovra'  tenere  conto  almeno  dei
criteri ambientali minimi indicati nella  scheda  «4  -  SERVIZIO  DI
PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» del presente documento. 
    Nelle scelte progettuali e nella selezione delle attrezzature, la
stazione appaltante, laddove provveda con proprio  personale  tecnico
alla progettazione degli spazi per uso  ludico  e  ricreativo,  segue
tutte le indicazioni introdotte nella sezione del documento  dedicata
alla  progettazione  e   coinvolge   le   associazioni   maggiormente
rappresentative delle persone con disabilita' e delle loro  famiglie,
di livello regionale e/o nazionale  e  dei  loro  esperti,  cosi'  da
verificare il rispetto in chiave di «Universal Design» dei  requisiti
di accessibilita', fruibilita', usabilita' nonche' dell'inclusione  e
della non discriminazione di bambini  e  ragazzi  con  disabilita'  e
degli utenti con esigenze specifiche e gli stessi cittadini fruitori,
attivando anche un processo partecipato con bambini, ragazzi, scuole,
le organizzazioni o le associazioni rappresentative gli anziani  e  i
giovani, al fine di individuarne le esigenze e gli indirizzi. 
    Per  l'esigenza  tecnica  di   delineare   requisiti   ambientali
pressoche' per tutte le diverse tipologie di materiale,  al  fine  di
stimolare un processo di transizione ecologica sulle diverse filiere,
questo documento,  a  differenza  dei  CAM  previgenti  adottati  con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare  5  febbraio  2015,  appare  piu'  corposo,  ma,  per   non
incrementare gli oneri amministrativi: 
      sono stati limitati i criteri ambientali definiti in termini di
specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non  piu'  di  due,
afferenti al materiale principale di cui sono costituiti  i  prodotti
oggetto dell'offerta, cui e' stato aggiunto un requisito  trasversale
di ecodesign per i prodotti costituiti da parti composte  da  diversi
materiali. Detti criteri sono peraltro agevolmente verificabili,  nei
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50  «Codice  dei  contratti  pubblici»  circa  la   possibilita'   di
dimostrare la  conformita'  con  mezzi  alternativi  di  prova  e  di
accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle  richiamate
nei CAM, nonche' della diffusione di certificazioni ed  etichettature
nei settori di riferimento; 
      sono state introdotte, al fine  di  semplificare  ulteriormente
l'applicazione di questi CAM, prescrizioni  mirate  a  facilitare  la
gestione di gare che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in  modo
tale da garantire efficienza  nella  gestione  della  spesa  pubblica
specie durante la congiuntura economico-finanziaria  derivante  dagli
effetti della pandemia e dal conflitto bellico,  agevolando,  ammesso
che queste categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle
risorse  finanziare  messe   a   disposizione   dall'Unione   europea
nell'ambito dei progetti legati al Piano nazionale per la  ripresa  e
la resilienza, pur senza compromettere l'efficacia dei CAM. 
    In merito all'efficacia della strategia  degli  appalti  pubblici
verdi, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di  gara,
in fase di consegna, in fase di collaudo  e  in  fase  di  esecuzione
contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le  forniture,  in
fase di gara dovrebbe essere prevista l'esclusione dell'offerente  in
caso di non conformita' mentre in caso  di  difformita'  in  sede  di
esecuzione, e'  opportuno  prevedere  nella  documentazione  di  gara
l'adeguamento  entro  un  ragionevole  lasso  di  tempo,  nonche'  la
risoluzione del contratto e/o l'applicazione di eventuali penali,  in
caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle  prescrizioni
finalizzate all'adeguamento. 
    In  merito  ad  altre  soluzioni  per  facilitare   ulteriormente
l'applicazione di  questi  CAM,  oltre  quelle  di  tipo  procedurale
offerte dalla disciplina in materia di contratti pubblici,  si  mette
in luce la possibilita' di  effettuare,  sulla  base  di  valutazioni
tecnico-paesaggistiche in funzione del contesto (es. spazio storico o
spazio  contemporaneo)  e  delle  caratteristiche   climatiche   (es.
temperatura della regione,  spazi  al  sole,  spazi  all'ombra),  una
scelta consapevole del materiale, oltre che del tipo di attrezzatura.
La scelta del  materiale  alla  luce  di  tali  valutazioni  consente
peraltro di contribuire positivamente  alla  tutela  paesaggistica  e
ambientale e di garantire la funzionalita' delle aree. 
    I  presenti  CAM,  come  sopra  anticipato,  forniscono   criteri
ambientali  per  quasi  tutti  i  materiali  in  cui  possono  essere
realizzati gli arredi urbani e gli arredi per  esterno  e  riguardano
anche prodotti utili a completare l'allestimento di  un'area  ad  uso
ludico, sportivo o ricreativo, come, ad esempio,  le  pavimentazioni.
Le stazioni appaltanti possono chiedere  allestimenti  con  materiali
che non sono contemplati dai CAM (per esempio possono  richiedere  la
realizzazione  di  un  campo  da  tennis   in   terra   battuta)   e,
analogamente, gli  offerenti,  laddove,  al  contrario,  la  stazione
appaltante non abbia richiesto un materiale specifico per la  propria
fornitura, possono proporre  prodotti  realizzati  in  materiali  non
oggetto di criteri ambientali nell'ambito  di  questo  documento  (ad
esempio di ghisa). 
    Ne discende che non tutte le specifiche  tecniche  dei  CAM  sono
sempre in ogni caso applicabili. 
    I CAM, oltre a non  pregiudicare  la  possibilita'  di  acquisire
forniture o parti di forniture in materiali  diversi  da  quelli  qui
richiamati, trovano applicazione limitatamente ai  materiali  di  cui
sono costituiti i prodotti o i  principali  componenti  dei  prodotti
richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti. 
    Nella scelta dei materiali,  sia  lato  stazione  appaltante  che
progettista   esterno   od   offerente,   si    evidenzia    altresi'
l'opportunita' di tener conto dell'obiettivo di riduzione del consumo
di suolo, anche attraverso la riduzione della cavazione con  relativa
modifica della struttura orografica dei rilievi (colline o  montagne)
e con particolare  attenzione  al  contrasto  al  consumo  di  pietre
pregiate. In caso di necessita' di usare delle pietre, e' auspicabile
evitare  quelle  importate  o   estratte   da   societa'   prive   di
certificazioni in grado di dimostrare il non utilizzo  di  manodopera
minorile, il non sfruttamento dei  lavoratori  e  il  rispetto  delle
condizioni di sicurezza nel sito di escavazione. 
    La scelta dei materiali e dei  prodotti  non  dovrebbe,  inoltre,
prescindere   dagli   impatti   della    logistica    (distanza    di
approvvigionamento, considerando l'intera filiera produttiva),  dalla
presenza e dalle emissioni di sostanze pericolose nonche' alla durata
dei materiali e dei prodotti stessi. 
    Si  evidenzia,  altresi',  che  i  presenti  CAM  lasciano   alla
discrezionalita' delle stazioni appaltanti anche la scelta di quali e
quante   norme   di   standardizzazione   relative    ai    requisiti
tecnico-prestazionali  introdurre  nella  propria  documentazione  di
gara,  ponendo  esclusivamente  in  rilievo  il   fatto   che   anche
determinate  caratteristiche  tecnico-prestazionali,   avendo   degli
effetti ambientali lungo il ciclo di vita, sono  classificabili  come
requisiti ambientali. 
    Si ricorda  infine  che,  qualora  le  presenti  forniture  siano
finanziate  in  tutto  o  in  parte  con  le  risorse  previste   dal
regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  10  febbraio  2021  e  dal  regolamento  (UE)  n.  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art.  1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 «Misure  urgenti  relative  al
Fondo complementare al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e
altre misure urgenti per gli investimenti», trovano applicazione,  ai
fini etico-sociali, anche i criteri di selezione  dei  candidati,  la
clausola contrattuale e il  criterio  premiante  relativo  alle  pari
opportunita', generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina
di  cui  all'art.  47  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure». 
4 Servizio di progettazione di parchi giochi 
4.1 Clausole contrattuali 
4.1.1 Inclusivita' e «progettazione universale» 
    Il  progetto  dell'area  ludica  garantisce  l'accessibilita'   e
l'inclusione agli utenti con disabilita' e  a  coloro  che  esprimono
differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilita',  i
relativi  accompagnatori,  gli  utenti  per  i  quali  e'  necessario
considerare le  differenti  esigenze  fisiche-motorie,  intellettive,
relazionali  e  sociali  specifiche  (persone  anziane,  persone  che
spingono passeggini, donne in  gravidanza,  persone  con  deficit  di
deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.). 
    Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono  poter  essere
utilizzati  in  autonomia  e  sicurezza  da  persone  che   esprimono
molteplici e differenti modi di muoversi,  comunicare,  relazionarsi,
ai sensi della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', ratificata dall'Italia con la legge 3  marzo
2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  protocollo
opzionale, fatta a  New  York  il  13  dicembre  2006  e  istituzione
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con
disabilita'», del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1996, n. 503 «Regolamento  recante  norme  per  l'eliminazione  delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi  pubblici»  e
secondo quanto previsto nelle linee guida CEN/TR 16467 e le ulteriori
norme tecniche pertinenti. 
    L'Universal design, ovvero la «progettazione universale»,  e'  il
criterio cardine  di  riferimento  nella  scelta  delle  attrezzature
ludiche e nei giochi accessibili e inclusivi. Tale criterio e' basato
sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da
tutte le persone,  nella  misura  piu'  estesa  possibile,  senza  il
bisogno  di  adattamenti  o  di   progettazioni   specializzate.   La
«progettazione universale» non esclude dispositivi  di  sostegno  per
determinati gruppi di persone con disabilita'  ove  siano  necessari»
(1) . 
    Per garantire il  soddisfacimento  delle  esigenze  di  tutte  le
persone    a    prescindere    dall'eta',     genere,     provenienza
etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilita'  o  disabilita',
e' necessario seguire le presenti prescrizioni: 
      a. Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi  gioco:
i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a  tutti,  sia  di
connessione interna all'area che per raggiungere l'area dello  spazio
gioco. In particolare, sono previsti: 
        rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza  o
in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si  muove  in
sedia a  ruote  di  accedere  ad  ogni  area  del  parco  nonche'  di
raggiungere e utilizzare elementi o aree  di  arredo,  di  gioco,  di
sosta. Le caratteristiche di tali rampe o  scivoli  sono  conformi  a
quanto disposto dal decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  14
giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del  superamento
e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e dal decreto del
Presidente della Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503  «Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici»; 
        percorsi di accesso facilmente individuabili,  percepibili  e
riconoscibili, dotati  di  contrasto  di  colore  adeguato  cosi'  da
favorire le persone ipovedenti; 
        percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle  persone
cieche, ove non siano presenti «guide naturali» (2) ; 
        segnaletica  orientativa  provvista  di  simboli   facilmente
comprensibili   e   preferibilmente   riferita   ai   simboli   della
Comunicazione aumentativa  e  alternativa  (CAA),  in  modo  tale  da
favorire le persone con disabilita' intellettiva e relazionale (3) . 
    Le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i  vialetti  sono
pertanto larghi almeno 120 cm. 
      b. Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti  e  modalita'
di sviluppo: nel progetto e nella relativa  realizzazione  del  parco
giochi  e'  assicurato  che  gli  spazi  siano  privi   di   barriere
architettoniche,  localizzative,   visive,   uditive,   comunicative,
intellettive e relazionali. 
    Al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e
sociale,  sono   dunque   previsti   idonei   elementi   a   supporto
dell'orientamento, della  comprensione  delle  informazioni  e  della
promozione  dell'inclusione   sociale,   tramite   spazi   e   arredi
utilizzabili in modo equo da tutti gli  utenti.  Per  consentirne  la
fruibilita' e l'accessibilita' si assicura che le attivita' ludiche e
gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilita'  o
che esprimano esigenze specifiche. 
    Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce
il coinvolgimento  delle  Associazioni  maggiormente  rappresentative
delle persone con disabilita'  e  delle  loro  famiglie,  di  livello
regionale e/o nazionale e dei loro esperti, cosi'  da  verificare  il
rispetto  in  chiave   di   Universal   design   dei   requisiti   di
accessibilita', fruibilita',  usabilita'  nonche'  dell'inclusione  e
della non discriminazione di bambini  e  ragazzi  con  disabilita'  e
degli utenti con esigenze specifiche. 
    Il  percorso  progettuale  del  parco  giochi,  con  il  fine  di
individuare le esigenze e gli indirizzi, ove possibile, coinvolge gli
stessi cittadini fruitori  attraverso  un  percorso  partecipato  con
bambini,  ragazzi,  scuole,  associazioni  nazionali  e/o   regionali
maggiormente rappresentative delle persone con  disabilita'  e  delle
loro famiglie,  organizzazioni  o  associazioni  rappresentative  gli
anziani e i giovani. 
      c.  Scelta  dei  giochi  e  delle  attrezzature   ludiche:   le
attrezzature ludiche sono scelte all'interno di  un  progetto  mirato
non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla
sperimentazione e  alla  scoperta  (esperienze  sensoriali,  scoperta
della  natura,  giochi  con  acqua,  sabbia  ecc.)  ma   anche   alla
socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i  bambini  con  e
senza disabilita'. 
    La scelta dei giochi e delle attrezzature e' pertanto guidata  da
tali obiettivi. 
    La  presenza  di  uno  o  piu'  giochi  definiti  dalle   aziende
fornitrici come «accessibili  ai  bambini  con  disabilita'»  non  e'
sufficiente a poter configurare un  parco  giochi  come  «inclusivo».
Inoltre, a titolo esemplificativo, le altalene fruibili da bambini in
sedia a rotelle non devono essere isolate ma devono essere  collocate
accanto ad altre altalene fruibili da altri bambini  per  favorire  e
facilitare l'incontro e la relazione tra pari. 
    Per  la  realizzazione  di  parchi  gioco   accessibili   e   non
discriminanti, la scelta delle attrezzature  deve  essere  in  chiave
Universal design al fine di garantire l'accessibilita',  l'usabilita'
e  la  fruizione  d'uso  di  un'ampia  platea  di  utenti,  in   modo
confortevole, sicuro e quanto maggiormente  possibile,  autonomo.  Ai
fini  dell'attuazione  dei  principi  di  progettazione   universale,
inoltre, in riferimento ai progetti di allestimento dei parchi giochi
e alla  scelta  delle  attrezzature  da  installare,  nell'ambito  di
progetti  che  prevedono  l'istallazione  di  forniture  di   importo
superiore a euro 100.000, e' prevista la  realizzazione  di  percorsi
accessibili  cosi'  come  descritti  nel  paragrafo  «a  -   Percorsi
accessibili  da  garantire  per  tutti  i  parchi   gioco»,   nonche'
l'installazione di:  scivoli  a  doppia  pista,  altalene  dotate  di
molteplici modalita' di seduta (sedili a culla o  piu'  grandi  dello
standard) e ritenzione anticaduta da installare  a  distanza  ridotta
per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili  anche  da
piu'  bambini  contemporaneamente,  giochi  con  pareti  laterali  di
contenimento o schienali, vasche rialzate per l'orticoltura, pannelli
per il riconoscimento tattile creati con forme differenziate,  giochi
che prevedano l'uso delle mani (come  la  manipolazione  di  acqua  e
sabbia) anche stando seduti su sedia  a  ruote  nonche'  e'  previsto
l'inserimento  di  dispositivi  naturali  che  interessano  il  senso
dell'olfatto, dell'udito. Laddove l'estensione dell'area  ludica  non
sia sufficiente per la  collocazione  di  tutti  gli  elementi  sopra
citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti  di  quanto
massimamente possibile. 
    Nell'ambito di progetti  che  abbiano  ad  oggetto  forniture  di
importo inferiore ad euro 100.000, e' prevista  la  realizzazione  di
percorsi  accessibili,  cosi'  come  descritti  nel  paragrafo  «a  -
Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi  gioco»,  ed  e'
necessario garantire che i giochi  si  adattino  anche  alle  diverse
tipologie  di  esigenze  e  disabilita'  (motoria,  visiva,  uditiva,
intellettiva e relazionale), nei limiti della  capienza  economica  e
dell'ampiezza dell'area da allestire. 
4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi  dei  prodotti  e  dei
componenti per l'allestire gli spazi 
    I prodotti e i componenti da installare, oltre  a  essere  idonei
sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri
ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo  «5  -  FORNITURA  E
POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI  PER  ESTERNI»
del presente documento e in possesso dei mezzi  di  dimostrazione  di
conformita' ivi previsti. 
4.1.3 Valorizzazione del verde 
    Il progetto tiene conto di  ridurre  e  limitare  il  consumo  di
suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto
tecnicamente possibile, secondo quanto di seguito indicato: 
      se trattasi di aree ove insistono zone  di  suolo  occupate  da
altri materiali che possono, per  motivi  funzionali,  ambientali  ed
estetico-paesaggistici, essere ripristinate a  verde,  e'  necessario
provvedere al ripristino a verde, tenendo conto dei criteri di scelta
delle specie vegetali erbacee da selezionare e  dei  criteri  per  la
loro messa a dimora di  cui  alla  «Scheda  A)  -  Contenuti  per  la
progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di
aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi  per  la  gestione  del
verde pubblico adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63; 
      nei limiti di quanto tecnicamente possibile tenendo conto delle
esigenze  funzionali,  ambientali  ed   estetico-paesaggistiche,   le
superfici delle aree di gioco e di sosta,  sono  ricoperte  da  manti
erbosi e abbellite attraverso la piantumazione  di  specie  arbustive
tenendo  conto  dei  criteri  di  scelta  delle  specie  vegetali  da
selezionare e dei criteri per la loro messa  a  dimora  di  cui  alla
citata «Scheda A) - Contenuti per  la  progettazione  di  nuove  aree
verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri
ambientali minimi per la gestione del  verde  pubblico  adottati  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 marzo 2020, n. 63; 
      le aree ludiche e le zone di sosta fissa (vale a dire dove sono
collocate  panchine  e  tavoli)  sono   ombreggiate   attraverso   la
piantumazione di idonee specie arboree, tenendo conto dei criteri  di
scelta delle specie vegetali arboree da selezionare e dei criteri per
la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti  per
la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione
di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione  del
verde pubblico adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  10  marzo  2020,  n.  63.  Il
progetto del parco giochi prevede pertanto  la  presenza  di  alberi,
siepi e piante per ombreggiare le zone per le attivita' ludiche e  le
aree dove sono collocate le  panchine,  al  fine  di  configurare  un
contesto in cui la natura e' inclusa tra  gli  elementi  cardine  del
progetto. 
4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali 
    Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente
con prodotti costituiti da materiali  naturali  rinnovabili  (legno),
eventualmente anche derivanti da operazioni  di  recupero  (quali  ad
esempio aree  superficiali  rivestite  di  cippato  o  di  corteccia,
realizzate con granuli  di  legno  o  di  sughero,  per  offrire  dei
percorsi tattili come attivita' ludica), e rispettano le prescrizioni
delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177. 
    Gli arredi inseriti in aree verdi  (tavoli,  panche,  segnaletica
verticale,  panchine,   fioriere,   bordi   per   aiuole,   eventuali
pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono
di  materiale  rinnovabile,  nei  limiti   di   quanto   tecnicamente
possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni
paesaggistiche, anche legate al tipo  di  materiale  di  arredi  gia'
presenti, possono  essere  di  metallo  o  di  leghe  metalliche,  di
calcestruzzo (armato o non armato), o in ceramica (gres porcellanato)
conformi ai pertinenti criteri di cui al paragrafo «5.1 -  SPECIFICHE
TECNICHE». I prodotti in plastica sono  ammessi  in  tali  aree  solo
laddove il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95% (4)
. 
4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico paesaggistici 
    La scelta degli elementi di arredo dell'area  ludica  e  la  loro
collocazione,  e'  effettuata  anche  sulla  base  di  considerazioni
paesaggistiche, secondo le indicazioni generali pertinenti di cui  al
paragrafo «3 - INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI»  del  presente
documento. 
    Verifica dei  criteri  ambientali  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,
4.1.5: entro il termine stabilito nel capitolato di gara,  presentare
un rendering in 3 D e una planimetria del  progetto  di  allestimento
del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una relazione che
riporti: l'elenco e le immagini dei prodotti da posare  in  opera;  i
requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti
selezionati sono conformi e i relativi mezzi di  dimostrazione  della
conformita'   posseduti;   le   informazioni    pertinenti    e    le
caratteristiche  progettuali  per  consentire  una   valutazione   di
congruita' del  progetto  sotto  il  profilo  della  rispondenza  dei
criteri  di  accessibilita',  inclusione  e  Universal  design,   con
descrizione,  pertanto,  delle  modalita'  con  le   quali   verranno
implementi,  in  ottica  di  Universal   design,   i   requisiti   di
accessibilita',     fruibilita',      usabilita',      funzionalita',
multi-sensorialita',  sicurezza  e  inclusione;   le   modalita'   di
coinvolgimento degli esperti di Universal design  ed,  eventualmente,
dei cittadini alla stesura del progetto; le informazioni pertinenti e
le caratteristiche progettuali  per  consentire  una  valutazione  di
congruita' del progetto sotto il  profilo  della  valorizzazione  del
verde, tenendo conto di indicare  l'estensione  delle  aree  a  verde
eventualmente ripristinate, le specie arboree,  arbustive  o  erbacee
piantumate, i criteri della scelta di tali specie e  le  informazioni
sulla corretta gestione ai fini idrici e  di  prevenzione  di  rischi
fitopatologici, dando conto di come si  e'  inteso  e  si  intendera'
assicurare il rispetto delle indicazioni pertinenti  riportate  nella
«Scheda A) dei CAM per i  servizi  di  gestione  del  verde  pubblico
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del  mare  10  marzo  2020,  n.  63;  l'indicazione  dei
materiali, dei prodotti e della  loro  collocazione  in  funzione  di
consentire  una  valutazione  di  congruita'  ai  fini  ambientali  e
paesaggistici. 
5 Fornitura e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e  arredi
per esterni 
5.1 Specifiche tecniche 
    La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e  3,  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50   introduce,   nella
documentazione  progettuale  e  di  gara,  le   seguenti   specifiche
tecniche: 
5.1.1 Allestimento di un'area ad  uso  ludico-ricreativo  e  di  aree
verdi: indicazioni per l'inclusivita', per la scelta dei materiali  e
la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica: 
      a.    Inclusivita',    design    universale,     valorizzazione
naturalistica e paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato
nel  progetto,  ove  disponibile,  redatto  sulla  base  dei  criteri
ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi  giochi,
di cui al capitolo «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI  PARCHI  GIOCHI»
la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a
fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza
da persone che esprimono molteplici e differenti  modi  di  muoversi,
comunicare, relazionarsi, ai sensi della  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita' (5) ; 
      b. Spazi ricreativi, anche ad uso ludico e  sportivo,  aree  di
sosta e transito: indicazioni generali per la scelta dei materiali: i
prodotti da collocare in spazi ad uso  ludico  e  ricreativo  (parchi
gioco)  sono  prevalentemente  di  materiali   naturali   rinnovabili
(legno), eventualmente anche  derivanti  da  operazioni  di  recupero
(quali ad  esempio  aree  superficiali  rivestite  di  cippato  o  di
corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per  offrire
dei  percorsi  tattili  come  attivita'  ludica)  e   rispettano   le
prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177. 
    Gli arredi inseriti in aree verdi  (tavoli,  panche,  segnaletica
verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per  aiuole,  eventuali
pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono
di  materiale  rinnovabile,  nei  limiti   di   quanto   tecnicamente
possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni
paesaggistiche, anche  legate  al  tipo  di  materiale  di  cui  sono
composti gli arredi gia' presenti, possono essere  di  metallo  o  di
leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato)  di  ceramica
(gres porcellanato) conformi ai criteri  ambientali  minimi  definiti
per il materiale specifico di cui al presente paragrafo.  I  prodotti
in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove  il  contenuto  di
plastica riciclata, sia almeno pari al 95% (6) . 
    Verifica: presentare un rendering in  3  D,  con  l'elenco  e  le
immagini  dei  prodotti  da  posare  in  opera,  con  una   relazione
contenenti le informazioni, anche tecniche, utili ad una  valutazione
di congruita' sui requisiti previsti nel criterio. 
5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo 
    La  fornitura  di  prodotti,  fatto   salvo   le   pavimentazioni
antitrauma, puo' essere costituita da prodotti di prima immissione in
commercio, da prodotti ricondizionati e/o da prodotti  preparati  per
il riutilizzo. Non e'  necessario,  infatti,  che  l'offerta  di  una
medesima gamma di prodotti sia costituita solo da prodotti  nuovi  di
fabbrica,   qualora   sia   possibile   affiancare   anche   prodotti
ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo simili per stile o per
materiale rispetto ai  prodotti  di  prima  immissione  in  commercio
offerti. 
    I prodotti ricondizionati e/o preparati per  il  riutilizzo  sono
realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo  di
fabbrica  e  sono  «Idonei  all'uso»,  vale  a   dire   perfettamente
funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti e  possono  non
essere conformi ai criteri ambientali di cui  ai  punti  da  5.1.3  a
5.1.12. 
    Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello ed il  codice  dei  prodotti  offerti  con  le
relative immagini. Laddove i prodotti siano oggetto di  un'operazione
di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione  quale
Remade in Italy ® o equivalente. 
    Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili,
non sia  riuscito  a  ottenere  la  certificazione  entro  i  termini
previsti per la ricezione delle offerte, e' presentata la domanda  di
certificazione.  La  certificazione   e'   trasmessa   al   direttore
dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dall'ottenimento.
Qualora i prodotti siano offerti a seguito di un precedente utilizzo,
indicare il precedente utilizzatore, se  diverso  dall'offerente,  il
luogo e le circostanze di utilizzo, l'eta'  di  uso,  descrivere  gli
eventuali trattamenti eseguiti ed allegare documentazione a comprova,
anche  eventualmente  di  tipo  fiscale  o  amministrativo,  atta   a
dimostrare che i prodotti siano stati precedentemente utilizzati. 
5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilita' 
    Tutti  i  prodotti  di  prima  immissione  sul  mercato   oggetto
dell'offerta sono progettati in modo tale da essere  durevoli  e,  se
composti da piu' componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e
danneggiamenti devono  essere  pertanto  agevolmente  rimovibili  con
interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette  a
tal fine a disposizione, per i prodotti composti da piu'  componenti,
parti di ricambio per un periodo di  almeno  cinque  anni  decorrenti
dalla fine della produzione della specifica  linea  di  prodotto  cui
appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove  tali  parti  di
ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da
materiali diversi sono facilmente disassemblabili  e  separabili,  in
modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione
per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso  le  piattaforme
di recupero e riciclo. 
    Le parti  in  plastica  di  peso  superiore  a  100  grammi,  ove
tecnicamente possibile (7) , devono essere marchiate con la  codifica
della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI
EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a  tal
fine sono alti almeno 2,5 mm. 
    Se  nella  plastica  sono  stati   incorporati   intenzionalmente
riempitivi, ritardanti  di  fiamma  o  plastificanti  in  proporzioni
superiori all'1% p/p, la loro presenza  e'  altresi'  indicata  nella
marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4. 
    Il manuale tecnico cartaceo  o  digitale  dei  prodotti  presenta
anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti. 
    Verifica: presentare in fase di gara  il  manuale  tecnico  o  la
scheda tecnica in formato elettronico  che  includa  un  esploso  del
prodotto  che  illustri  le  parti  che  possono  essere  rimosse   e
sostituite nonche' gli attrezzi necessari e che  presenti  istruzioni
chiare  relativamente  allo  smontaggio  e   alla   riparazione   per
consentire uno smontaggio non distruttivo del  prodotto  al  fine  di
sostituire parti o materiali  componenti.  La  scheda  o  il  manuale
tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali  e
della   destinazione   come   rifiuto   e   le   informazioni   sulla
riciclabilita'.  E'  altresi'  accettata  una  versione  video  delle
modalita' di disassemblaggio o l'indicazione di  un  link  dal  quale
consultare tale documentazione  tecnica.  Una  copia  cartacea  delle
istruzioni per lo smontaggio e la riparazione e'  consegnata  insieme
al prodotto in fase di esecuzione contrattuale. 
5.1.4  Prodotti  di  legno  o  composti  anche  da  legno:   gestione
sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del
legno 
    Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione  del
prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera  sostenibile
o sono riciclati, o sono  costituiti  da  una  percentuale  variabile
delle due frazioni. 
    Il legno utilizzato  e',  inoltre,  durevole  e  resistente  agli
attacchi  biologici   (da   funghi,   insetti   etc.)   in   funzione
dell'individuazione della classe  di  rischio  biologico  secondo  la
posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello  standard
EN 335 attraverso, alternativamente: 
      l'utilizzo  di  legname  naturalmente   durevole   (classe   di
durabilita' 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno; 
      l'utilizzo  di  legno  appartenente  alle   altre   classi   di
durabilita' naturale secondo UNI EN 350 (es.  conifere  di  cui  alle
classi di durabilita'  naturale  3  o  4)  trattato  con  preservanti
registrati ai sensi del regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla  messa  a  disposizione  sul
mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti  di  penetrazione
secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1; 
      l'utilizzo di  legno  modificato  (es.  termo  trattato  o  con
modificazioni chimiche)  che  raggiunga  classe  di  durabilita'  1-2
dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2,  purche'  le
caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano  adeguate
all'impiego finale. 
    Verifica:  Indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare: 
      per  la   prova   di   origine   sostenibile/responsabile,   la
certificazione sulla catena di custodia quale la  Forest  Stewardship
Council® (FSC®) o quella del  Programme  for  Endorsement  of  Forest
Certification   scheme   (PEFC),   che   riporti   il    codice    di
registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza  (8)  .
La certificazione deve afferire  al  tipo  di  prodotto  oggetto  del
bando; 
      per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni: 
        «FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che  attesta  il  100%  di
contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC®  Misto»  («FSC®  Mix»)
con  indicazione  della  percentuale  di  riciclato  all'interno  del
simbolo del Ciclo di  Moebius  collocato  nell'etichetta  stessa;  la
certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di  contenuto
di materiale riciclato (9) . Tali certificazioni riportano il  codice
di registrazione/certificazione e le date di rilascio  e  scadenza  e
devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando; 
        ReMade in  Italy®  con  l'indicazione  della  percentuale  di
materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del  prodotto
offerto. 
    In fase di fornitura o  di  montaggio  dei  prodotti  certificati
sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle
rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e  PEFC,  e'  consegnato  un
documento di vendita o di  trasporto  che  riporti  la  dichiarazione
della  certificazione,  con   apposito   codice   di   certificazione
dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. 
    Per  quanto  riguarda  la  durevolezza  del  legname,  presentare
adeguata  documentazione  tecnica  che  descriva  come   sono   state
effettuate  le  valutazioni  del  rischio,  i   risultati   di   tali
valutazioni e le soluzioni proposte. 
    Gli articoli di  legno  con  il  marchio  di  qualita'  ecologica
Ecolabel (UE) sono presunti conformi. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se i prodotti  in  legno  appartengono  alla  prima  o  alla
seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra  la
gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta  d'offerta.  Le
verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede  di
aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.5   Prodotti   di   plastica   o   di   miscele   plastica-legno,
plastica-vetro 
    I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti
in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno
un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto
al peso complessivo del prodotto o del componente  in  plastica.  Gli
arredi  inseriti  in  aree  verdi  hanno  un  contenuto  di  plastica
riciclata almeno pari al 95%. 
    I prodotti costituiti da  miscele  di  plastica-vetro,  hanno  un
contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso. 
    Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del
produttore, il modello e il codice  dei  prodotti  offerti  in  gara,
allegando o  presentando,  per  la  dimostrazione  del  contenuto  di
materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: 
      a)   la   certificazione   «Plastica   seconda   vita»   o   la
certificazione «ReMade in Italy®»,  o  equivalente  che  attesti,  in
etichetta o nel medesimo certificato,  la  percentuale  di  materiale
riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai  prodotti  offerti
ed in corso di validita'; 
      b) una certificazione di prodotto equivalente  a  quelle  sopra
citate, basata pertanto sulla  tracciabilita'  dei  materiali  ed  il
bilancio di massa, rilasciata da un organismo  di  valutazione  della
conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti  la  percentuale  di
materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti
offerti ed in corso di validita'; 
    c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi  la
metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa
origine. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se i prodotti in plastica o in  miscele  di  plastica-legno,
plastica-vetro appartengono  alla  prima  o  alla  seconda  categoria
merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di  prodotti
oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le  verifiche  vengono
comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di  aggiudicazione  e
di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara,
che regolamenta  altresi'  le  conseguenze  derivanti  dall'eventuale
difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.6  Prodotti  e  componenti  in   gomma,   prodotti   in   miscele
plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma 
    I prodotti in gomma,  ivi  comprese  le  pavimentazioni  ad  alte
prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte  salve  le
seguenti categorie di prodotti: 
      le superfici sportive  multistrato  contenenti  agglomerato  di
gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma  riciclata  del
30%; 
      i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che  debbono
avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%. 
    Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del
produttore, il modello e il codice  dei  prodotti  offerti  in  gara,
allegando o  presentando,  per  la  dimostrazione  del  contenuto  di
materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: 
      a) la  certificazione  «ReMade  in  Italy®»,  che  attesti,  in
etichetta o nel medesimo certificato,  la  percentuale  di  materiale
riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed  in
corso di validita'; 
      b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento
(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in
conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del
contenuto  di  riciclato  e/o  recuperato   e/o   sottoprodotto»,   o
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti
la percentuale di materiale riciclato prevista  nel  criterio  e  sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa
origine. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se i prodotti  in  gomma  o  in  miscele  di  plastica-gomma
appartengono alla prima o alla seconda  categoria  merceologica  piu'
rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del  bando
o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate
su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di  esecuzione,  come
specificatamente indicato nel capitolato  di  gara,  che  regolamenta
altresi'  le   conseguenze   derivanti   dall'eventuale   difformita'
riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.7 Superfici di campi sportivi  e  di  aree  in  spazi  ricreativi
realizzate con conglomerati  bituminosi  o  con  conglomerati  legati
tramite resina 
    L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o  di  materiale
inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per  aree
da gioco o ricreative, ha un contenuto di riciclato  pari  almeno  al
60%. Il materiale riciclato  presente  nel  prodotto  puo'  essere  a
titolo esemplificativo: polverino derivante da pneumatico fuori  uso;
plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo  fresato
d'asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici
pavimentate;  la  frazione  organica  stabilizzata  quale  parte  dei
rifiuti  organici  che,  a  valle  del  trattamento  in  impianti  di
compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica (10)
. 
    Tale materiale bituminoso e' stendibile  con  tecnologie  tiepide
(warm mix asphalt), vale a dire  con  un  limite  di  temperatura  di
produzione pari o inferiore a 130°C oppure pari o inferiore  a  150°C
se il materiale bituminoso e' additivato con polimeri. 
    Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e  presentare
o indicare il link alla scheda tecnica che riporti  il  contenuto  di
materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo  materiale
riciclato. 
    La dimostrazione  del  contenuto  di  materiale  riciclato  viene
fornita tramite uno dei seguenti mezzi di prova: 
      a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di
materiale riciclato prevista  nel  criterio,  afferente  ai  prodotti
offerti ed in corso di validita'; 
      b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento
(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in
conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del
contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti
la percentuale di materiale riciclato prevista  nel  criterio  e  sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa
origine; 
      d) un  brevetto  specifico,  coerente  con  le  caratteristiche
previste nel criterio. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se il  substrato  o  la  superficie  per  aree  da  gioco  o
ricreative in asfalto o altro genere di  materiale  bituminoso  o  di
materiale inerte appartengono alla prima  o  alla  seconda  categoria
merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di  prodotti
oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le  verifiche  vengono
comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di  aggiudicazione  e
di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara,
che regolamenta  altresi'  le  conseguenze  derivanti  dall'eventuale
difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.8 Prodotti prefabbricati  in  calcestruzzo  e  pavimentazioni  in
calcestruzzo 
    Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in  cantiere  e  i
prodotti  prefabbricati  in  calcestruzzo  hanno  un   contenuto   di
materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero  o  di  sottoprodotto,
almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle  tre
frazioni. 
    Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. 
    La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato
o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova: 
      a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di
materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento
(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in
conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del
contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti
la  percentuale  di  materiale  riciclato  e/o  recuperato   e/o   di
sottoprodotto prevista nel  criterio  e  sia  afferente  ai  prodotti
offerti ed in corso di validita'; 
      c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato  e/o  sottoprodotto
e/o materiale recuperato e la relativa origine. 
    Sono  fatte  salve  le  asserzioni  ambientali   auto-dichiarate,
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da  un  organismo  di
valutazione della conformita', in corso di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente documento e fino alla  scadenza  della
convalida stessa. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite  se  i  prodotti  prefabbricati   in   calcestruzzo   o   le
pavimentazioni in calcestruzzo appartengono alla prima o alla seconda
categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di
prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le  verifiche
vengono  comunque  effettuate  su  tutti  i  prodotti  in   sede   di
aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato) 
    I prodotti in ceramica (gres porcellanato) hanno un contenuto  di
materiale riciclato ovvero recuperato,  ovvero  di  sottoprodotto  di
almeno il 30% in peso.  Tale  materiale  puo'  essere  costituito  da
materiale  riciclato  frantumato  e/o  polverizzato   derivante   dal
recupero  degli  scarti  della  lavorazione  delle   piastrelle,   da
materiale esterno al proprio ciclo produttivo e  sostitutivo,  almeno
in quota parte, delle materie prime tradizionali (sabbia,  argille  e
feldspati) quali le ceneri da termovalorizzazione di rifiuti urbani o
da altri materiali recuperabili, o  da  una  combinazione  di  queste
diverse tipologie di frazioni di materiali. 
    Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. 
    La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato
o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova: 
      a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di
materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento
(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in
conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del
contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti
la  percentuale  di  materiale  riciclato  e/o  recuperato   e/o   di
sottoprodotto prevista nel  criterio  e  sia  afferente  ai  prodotti
offerti ed in corso di validita'; 
      c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato  e/o  sottoprodotto
e/o materiale recuperato e la relativa origine. 
    Sono  fatte  salve  le  asserzioni  ambientali   auto-dichiarate,
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da  un  organismo  di
valutazione della conformita', in corso di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente documento e fino alla  scadenza  della
convalida stessa. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se i prodotti in ceramica appartengono  alla  prima  o  alla
seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra  la
gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta  d'offerta.  Le
verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede  di
aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.10 Prodotti in acciaio 
    I prodotti in acciaio hanno  un  contenuto  minimo  di  materiale
recuperato, ovvero riciclato, ovvero di  sottoprodotto,  inteso  come
somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato: 
      acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al
65%; 
      acciaio da forno elettrico legato (11) , contenuto minimo  pari
al 60%; 
      acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. 
    Le percentuali indicate si intendono come  somma  dei  contributi
dati dalle singole frazioni utilizzate. 
    Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti. 
    La dimostrazione del contenuto  di  materiale  riciclato,  ovvero
recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno  dei  seguenti
mezzi di prova: 
      a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di
materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento
(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in
conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del
contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti
la  percentuale  di  materiale  riciclato  e/o  recuperato   e/o   di
sottoprodotto prevista nel  criterio  e  sia  afferente  ai  prodotti
offerti ed in corso di validita'; 
      c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato  e/o  sottoprodotto
e/o materiale recuperato e la relativa origine. 
    Sono  fatte  salve  le  asserzioni  ambientali   auto-dichiarate,
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da  un  organismo  di
valutazione della conformita', in corso di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente documento e fino alla  scadenza  della
convalida stessa. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se i prodotti in acciaio  appartengono  alla  prima  o  alla
seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra  la
gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta  d'offerta.  Le
verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede  di
aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.11 Prodotti con componenti in vetro 
    Nei prodotti con componenti in vetro, al  fine  di  garantire  la
sicurezza per  gli  utenti  in  funzione  del  danno  o  del  rischio
conseguente alla rottura delle lastre di  vetro  nonche'  la  maggior
durata del prodotto stesso, la  tipologia  di  vetro  e  la  relativa
prestazione per  l'applicazione  specifica  e'  conforme  alla  norma
tecnica UNI 7697 «Criteri di sicurezza nelle applicazioni  vetrarie».
Ad esempio, nel caso di pareti di cabine o ripari vetrari, in assenza
di rischio di caduta nel vuoto, e' necessario che il  componente  sia
costituito da vetro temprato di sicurezza con caratteristica  «1(C)2»
oppure  sia  costituito  da  vetro  stratificato  di  sicurezza   con
prestazione «2(B)2»; per pensiline o tettoie  e'  necessario  che  il
componente sia costituito da  vetro  stratificato  di  sicurezza  con
prestazione «1(B)1» o «2(B)2». 
    Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del
produttore ed allegare la dichiarazione di prestazione (DoP)  redatta
in accordo al regolamento UE CPR 305/2011, da  cui  verificare,  alla
riga «resistenza all'impatto di  un  corpo  oscillante»,  secondo  la
norma tecnica UNI EN 12600, che il prodotto possieda  le  prestazioni
previste dalla norma tecnica UNI 7697. 
    Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le
verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite se i prodotti costituiti anche da  vetro  appartengono  alla
prima o alla seconda categoria merceologica piu'  rappresentativa  in
valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o  della  richiesta
d'offerta. Le  verifiche  vengono  comunque  effettuate  su  tutti  i
prodotti  in  sede  di   aggiudicazione   e   di   esecuzione,   come
specificatamente indicato nel capitolato  di  gara,  che  regolamenta
altresi'  le   conseguenze   derivanti   dall'eventuale   difformita'
riscontrata in sede di esecuzione. 
5.1.12 Pietre naturali 
    L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui  e'  elevato
il rischio di lesione dei diritti  umani  e  del  diritto  al  lavoro
dignitoso di cui alle Convenzioni dell'Organizzazione  internazionale
del lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non e'  consentito
se non si  sia  in  grado  di  dimostrare,  tramite  i  risultati  di
specifici  audit  realizzati   sulla   base   di   sopralluoghi   non
preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro,  interviste  ai
sindacati e alle ONG locali per comprendere il  contesto  locale  nel
quale sono  coinvolti  i  lavoratori,  la  mancata  lesione  di  tali
diritti. Tali audit devono essere stati realizzati non  oltre  i  due
anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della  richiesta
di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformita'
accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione  della
normativa comunitaria  di  armonizzazione,  dagli  Stati  membri  non
basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo  2,
dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  per  effettuare  le  verifiche  cosi'   come   sopra
descritte, oppure da una societa' di  servizi  non  accreditata,  che
abbia  documentati  requisiti  di  professionalita',  competenza   ed
esperienza da valutare in base ai curricula del personale che  esegue
le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche'
in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i  paesi
terzi in cui sono effettuate le attivita' di escavazione e dunque gli
audit. 
    Verifica: indicare il tipo di materiale che si intende  usare,  i
siti delle cave, descrivere le filiere  ed  indicare  le  sedi  degli
stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attivita'  estrattiva  o
di escavazione, e, se in paesi a rischio come  sopra  descritti,  gli
audit eseguiti, i risultati di tali audit,  anche  eventualmente  con
documentazione fotografica, ed i  risultati  delle  eventuali  azioni
compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. 
5.1.13 Idoneita' all'uso 
    Per  quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  standardizzazione
relative alla durabilita',  alla  sicurezza,  all'inclusivita',  alla
resistenza  agli  agenti  atmosferici  e  ai  raggi  UV,   alla   non
deformabilita' in funzione delle temperature esterne,  si  rimanda  a
quanto piu' specificamente indicato  dalla  stazione  appaltante  nel
capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta. 
    Verifica: presentare la documentazione  prevista  nel  capitolato
tecnico o nella richiesta d'offerta. 
5.2 Clausole contrattuali 
5.2.1 Requisiti dell'imballaggio 
    I prodotti sono consegnati all'interno di  imballaggi  primari  e
secondari  riutilizzati  o   riutilizzabili,   riciclabili   e,   ove
tecnicamente  possibile,  realizzati  con  materiali  riciclati.  Gli
imballaggi sono realizzati in modo tale  da  ridurre  il  volume  del
carico imballato trasportato. 
    Ogni  imballaggio  utilizzato  pertanto   soddisfa   i   seguenti
requisiti: 
      a. e' facilmente separabile in  parti  costituite  da  un  solo
materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.); 
      b. e' riciclabile in conformita'  alla  norma  tecnica  UNI  EN
13430-2005. 
    Inoltre: 
      a. se di plastica (ad eccezione del  polistirene  espanso),  e'
costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato; 
      b. se di polistirene espanso e' costituito per almeno il 20% in
peso da materiale riciclato. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2023  il
contenuto minimo di riciclato e' il 25% in peso e, a decorrere dal 1°
gennaio 2025, tale contenuto minimo e' del 30% in peso; 
      c. se di legno, e' conforme alla specifica tecnica di cui  alla
lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o  composti  anche  da  legno:
gestione sostenibile  delle  foreste  e/o  presenza  di  riciclato  e
durabilita' del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International
Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure sono  pallets  in
legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati)  da  parte
di operatori del settore che svolgono attivita' di riparazione. 
    Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione,  e'  presentata
una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono  riutilizzati  o
riutilizzabili, descriva come viene garantita  la  riutilizzabilita',
il contenuto di riciclato dei materiali  componenti  gli  imballaggi,
l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come  e'  stato  ridotto  il
volume del carico imballato trasportato  rispetto  ad  una  soluzione
standard nonche' le modalita' con cui dividere i  diversi  componenti
costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove  cio'  non  fosse
evidente. Le informazioni rese e la conformita' al  criterio  saranno
verificate in sede di collaudo della fornitura. 
    Le caratteristiche di recuperabilita' in conformita'  alla  norma
tecnica UNI EN 13431, di riciclabilita'  in  conformita'  alla  norma
tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede
di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante
degli imballaggi, presentate in fase di  consegna  e  collaudo  della
fornitura. 
    Per il contenuto di riciclato, relativamente agli  imballaggi  in
plastica, la dimostrazione di conformita'  al  relativo  criterio  e'
fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova,  se  attestanti
almeno la quantita' di materiale riciclato prevista nel criterio: 
      la certificazione «Plastica seconda vita» o  la  certificazione
«ReMade in Italy®», o la certificazione,  se  pertinente,  «VinylPlus
Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of  recycled  PVC»  e  4.2
«Use of PVC  by-product»  del  disciplinare  del  «VinylPlus  Product
Label», che attesti, in etichetta  o  nel  medesimo  certificato,  la
percentuale di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio  e  sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus,
rilasciata  da  un  organismo  di   valutazione   della   conformita'
accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, basata  pertanto  sulla  tracciabilita'  dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti
la percentuale di materiale riciclato prevista  nel  criterio  e  sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la
percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi  la
metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa
origine. 
    Per  i  pallets  in  legno  sostenibile,  valgono  le   verifiche
descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 -
Prodotti di legno o composti anche  da  legno:  gestione  sostenibile
delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno»; per
i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto
sull'imballaggio dal soggetto autorizzato  dall'Autorita'  competente
(MIPAAF); per i  pallet  reimmessi  al  consumo  (usati,  riparati  o
selezionati), la fattura da cui si evince  il  regime  di  CAC  CONAI
agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo,  come  da
circolare CONAI 14 giugno 2019. 
5.2.2 Garanzia 
    Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno
tre anni,  a  partire  dalla  data  di  consegna  all'amministrazione
esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta
inoltre una copia dell'assicurazione di  Responsabilita'  civile  sui
prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000. 
5.3 Criteri premianti 
5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo 
    Punti tecnici si assegnano nel  caso  di  un  maggior  numero  di
prodotti   preparati   per   il   riutilizzo,   con   caratteristiche
estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di  prima  immissione  in
commercio, offerti rispetto al totale della fornitura: 
      fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il
70% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X 
      fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il
50% in numero rispetto al numero totale di  prodotti  forniti:  punti
Y<X 
      fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il
30% in numero rispetto al numero totale di  prodotti  forniti:  punti
J<Y 
    Verifica:   indicare   in    una    dichiarazione    sottoscritta
dall'offerente: la  tipologia  di  articoli  costituiti  da  prodotti
derivanti dal riutilizzo o contenenti anche  prodotti  derivanti  dal
riutilizzo; il numero di prodotti derivanti  dal  riutilizzo  offerti
per ciascuna categoria di articoli che li contiene; la  denominazione
o ragione sociale del produttore che ha effettuato le  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodotti usati ed
il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative
immagini.  Laddove  il  prodotto  sia  oggetto  di  un'operazione  di
preparazione per il riutilizzo,  allegare  anche  una  certificazione
quale Remade in Italy® o equivalente.  Qualora  l'offerente  dimostri
che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere  la
certificazione entro  i  termini  previsti  per  la  ricezione  delle
offerte o qualora i prodotti siano stati rinnovati a  seguito  di  un
precedente  utilizzo,  presentare  una  documentazione  tecnica   che
descriva puntualmente la filiera, indicando la o  le  piattaforme  da
cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali
sono  stati  acquisiti  i  prodotti  usati   e   le   operazioni   di
rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di
prodotti di secondo utilizzo, allegare  i  relativi  contratti  o  la
documentazione fiscale o amministrativa rilevante  con  la  quale  si
possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un
precedente utilizzo. 
5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti 
    Nel caso in cui sia necessario  realizzare  delle  pavimentazioni
per le aree da gioco o gli  spazi  ricreativi  esterne,  (ad  esempio
campi da gioco che necessitano di pavimentazioni),  si  attribuiscono
punti tecnici nel caso di offerta di prodotti  per  realizzazione  di
pavimentazioni drenanti. 
    Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del
produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti ed  allegare
la relativa scheda tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche
con particolare riferimento dalla capacita' drenante. 
5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale 
    (Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non  favorire
la fornitura di prodotti in legno rispetto a prodotti  realizzati  in
altri  materiali,  il   criterio   si   applica   laddove   l'oggetto
dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in  parte  da
prodotti realizzati in legno o anche da legno). 
    Al  fine  di  contenere  l'emissione  di  sostanze  inquinanti  e
climalteranti  derivanti  dalla  logistica,  sono  attribuiti   punti
tecnici all'offerta di prodotti che, oltre ad  essere  conformi  alle
specifiche tecniche pertinenti  dei  presenti  CAM,  considerando  le
varie fasi della  catena  di  custodia,  sino  alla  consegna,  hanno
percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di  mercato
e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore  o  uguale  a
700 km. Per «chilometraggio ridotto» si intende la  distanza  massima
di 700 km data dalla  somma  delle  distanze,  in  linea  d'aria,  da
calcolare utilizzando i dati del sito  https://www.distanza.org/,  di
tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva,  vale  a
dire: dal  luogo  di  abbattimento  del  legame,  al  primo  sito  di
lavorazione, dal  primo  sito  di  lavorazione  al  secondo  sito  di
lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi produttive siano svolte  in
stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al  luogo
di posa del manufatto, oppure, se la posa in  opera  e'  presso  piu'
sedi, alla sede che puo' essere considerata alla distanza  media  tra
le  distanze  dei  diversi  siti  di  destinazione  della  fornitura,
indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. 
    Nel caso di forniture  che  prevedono  assortimenti  legnosi  con
origini differenti, il requisito deve essere  rispettato  per  almeno
l'80% del materiale legnoso espresso in volume. 
    Verifica: presentare una relazione illustrativa  del  fabbricante
che  riporti  le  informazioni  rilevanti  relative  alla  catena  di
custodia e le distanze di ciascuna delle diverse fasi logistiche sino
alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la
relativa somma. Allegare  inoltre  la  certificazione  di  catena  di
custodia FSC® e PEFC, in quanto  tali  certificazioni  risultano,  ad
esempio ai fini del regolamento (EU) n. 995/2010, valide come sistemi
di  tracciabilita',  dal  momento  che  consentono  di  ottenere   le
informazioni sull'origine geografica del legname  (ad  es.  nome  del
proprietario) risalendo lungo  i  vari  passaggi  della  filiera.  Le
stazioni  appaltanti,   in   caso   di   dubbia   correttezza   delle
informazioni, contattano gli uffici di  rappresentanza  degli  schemi
citati (www.fsc-italia.it e www.pefc.it). In relazione alla richiesta
di tali certificazioni, e' fatto salvo quanto  previsto  al  comma  2
dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri manufatti
realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato 
    (Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non  favorire
la  fornitura  di  prodotti  in  calcestruzzo  rispetto  a   prodotti
realizzati  in  altri  materiali,  il  criterio  si  applica  laddove
l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o  in
parte da prodotti realizzati in materiali inerti). 
    Punti tecnici sono assegnati nel  caso  di  offerta  di  prodotti
realizzati in materiali inerti, incluse  le  pavimentazioni,  con  un
contenuto significativo di riciclato. 
    In particolare: 
      si attribuisce un punteggio pari a X se i  prodotti  realizzati
con materiali  inerti  hanno  un  contenuto  di  riciclato  superiore
all'80% in peso; 
      si attribuisce  un  punteggio  pari  a  0,8  X  se  i  prodotti
realizzati con materiali  inerti  hanno  un  contenuto  di  riciclato
compreso tra il 60% e l'80% in peso; 
      si attribuisce  un  punteggio  pari  a  0,6  X  se  i  prodotti
realizzati con materiali  inerti  hanno  un  contenuto  di  riciclato
compreso tra il 40% e l'60% in peso. 
    Verifica: cfr. modalita' di verifica dei prodotti in calcestruzzo
di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo  e
pavimentazioni in calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata,
deve essere attestato, in  particolare,  il  contenuto  di  materiale
riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici. 
5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido  di  carbonio  degli
altiforni 
    (Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non  favorire
la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in
altri  materiali,  il   criterio   si   applica   laddove   l'oggetto
dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in  parte  da
prodotti in acciaio). 
    Punti tecnici sono attribuiti laddove  la  tecnologia  utilizzata
per la produzione di acciaio sia in grado di contenere  le  emissioni
di diossido di carbonio entro i seguenti limiti: 
      1 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti X 
      1,25 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X. 
    Verifica: indicare la denominazione sociale del  fabbricante,  la
denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice  prodotto
e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del
fabbricante  del  medesimo  prodotto  che  riporti,   attraverso   le
informazioni e  la  documentazione  reperita  lungo  la  filiera,  lo
stabilimento di produzione dell'acciaio  di  cui  e'  costituito,  la
tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate  da  un
organismo di valutazione della conformita' accreditato ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
6 Manutenzione ordinaria e straordinaria  di  prodotti  per  l'arredo
urbano, arredi per esterni e aree attrezzate 
6.1 Clausole contrattuali 
6.1.1 Manutenzione di  prodotti  di  arredo  urbano,  di  arredi  per
esterno e aree attrezzate 
    Le diverse attivita' e le scelte  operative  devono  ispirarsi  a
contenere l'uso della materia e dell'energia,  a  favorire  l'energia
proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i  percorsi  logistici  e
l'uso di sostanze pericolose. 
    Laddove sia necessario applicare  verniciature  e/o  rivestimenti
per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti
sono  verniciati  e/o  rivestiti  con  miscele  per   i   trattamenti
superficiali muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o
equivalenti (12) etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024,
se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione  di  dette
etichette, fatti salvi  documentati  motivi  tecnici  o  di  mercato,
altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in
conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio come: 
      Cancerogene, mutagene o tossiche  per  la  riproduzione  (CMR),
categoria 1 A o 1B: H340, H341,  H350,  H350i,  H360,  H360F,  H360D,
H360FD, H360Fd, H360Df; 
      Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362; 
      Categoria 1 tossicita' per gli organismi acquatici: H400, H410; 
      Categoria 1 e 2 tossicita' acuta: H300, H310, H330; 
      Categoria 1 tossicita' in caso di aspirazione: H304; 
      Categoria 1 tossicita' specifica per organi  bersaglio  (STOT):
H370, H372; 
      Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317. 
    La verniciatura effettuata deve avere  sufficiente  aderenza,  in
conformita' alla norma tecnica UNI EN  ISO  2409,  essere  resistente
alla corrosione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9227,  alla  luce
(radiazioni  UV)  secondo  la  norma  tecnica  UNI  EN  ISO  16474-3,
all'umidita' secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1. 
    Le attivita' di manutenzione ordinarie e  straordinarie  eseguite
devono essere registrate su un apposito documento digitale  «libretto
di manutenzione», che il fornitore mette a disposizione  via  Web  al
Responsabile unico del procedimento e  al  direttore  dell'esecuzione
del contratto. 
    Con almeno due settimane di preavviso  e'  inviata  al  direttore
dell'esecuzione del contratto la  comunicazione  della  data  in  cui
saranno eseguiti gli interventi di manutenzione  e  quali  interventi
manutentivi saranno realizzati, al fine di  consentire  al  direttore
dell'esecuzione del contratto o ad un suo delegato, di presidiare gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche  al  fine
di verificare  l'effettivo  utilizzo  di  prodotti  per  rivestimenti
conformi al criterio  ambientale  pertinente.  I  corrispettivi  sono
erogati a seguito di un verbale di collaudo. 
    Verifica: le verifiche sono effettuate in situ  nonche'  per  via
documentale. 

(1) Definizione di cui all'art. 2  della  Convenzione  delle  Nazioni
    Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata. 

(2) Esempi di "guida naturale": marciapiede o vialetto  fiancheggiato
    da muro continuo, muretto basso, cordolo di un'aiuola ecc. Fonte:
    Istituto  nazionale  per  la  mobilita'  autonoma  di  ciechi   e
    ipovedenti, Linee  guida  per  la  progettazione  dei  segnali  e
    percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il  superamento
    delle barriere percettive, Ed. ADV, 2021. 

(3) Secondo quanto previsto  nell'art.  21  della  Convenzione  delle
    Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'. 

(4) La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare
    un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di  aree
    verdi, a patto che rispetti le indicazioni generali  fornite  nel
    presente criterio ambientale. 

(5) A titolo di esempio, i tavoli e altri elementi di  arredo  devono
    consentire la fruizione da parte delle persone su sedia a  ruote;
    la segnaletica deve poter essere utilizzata diversi metodi  oltre
    alla  cartellonistica  (es.  simboli,  colori,  immagini,  ausili
    tattili  e  audio)  per  garantire  a  tutti  di  comprendere  le
    informazioni; la cartellonistica  deve  essere  posta  ad  idonea
    altezza per favorirne la fruizione anche alle  persone  di  bassa
    statura, persone su sedia  a  ruote,  bambini  nonche'  riportare
    testo ad alta visibilita' per favorire le persone ipovedenti (es.
    contrasto  colore,  dimensione  carattere,   considerazione   del
    daltonismo  ecc.);  le  fontanelle   devono   essere   facilmente
    azionabili dalle persone con disabilita' motoria e  installate  a
    due altezze differenti per  favorirne  l'usabilita'  agli  utenti
    bassi ed alti, ecc. 

(6) La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare
    un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di  aree
    verdi, a patto che rispetti le indicazioni fornite  nel  presente
    criterio ambientale. 

(7) La marchiatura puo' essere evitata laddove  la  marcatura  incide
    sulle prestazioni o la funzionalita'  della  parte  di  plastica,
    laddove la marcatura non e' tecnicamente possibile  a  causa  del
    metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate
    perche' non vi e' superficie sufficiente affinche'  la  marcatura
    sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto  al
    riciclaggio.  Nei  suddetti  casi  in  cui  e'  ammessa  la   non
    marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e
    agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed  EN  ISO
    1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni  destinate  al
    consumatore, vale a dire nella scheda tecnica. 

(8) La  congruita'  e  validita'  della  documentazione  puo'  essere
    verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo  nei
    database pubblici dei rispettivi sistemi di  certificazione.  Per
    FSC:     http://info.fsc.org/certificate.php,      per      PEFC:
    https://www.pefc.org/find-certified 

(9) Cfr. nota precedente. 

(10) Come nel caso dell'asfalto MB Mineralized Biomass®. 

(11) Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si  intendono
     gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati"  ai  sensi
     della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto  legati  da
     EAF" ai sensi  del  regolamento  delegato  (UE)  2019/331  della
     Commissione. 

(12) Per etichetta equivalente, si  intende  un'etichetta  ambientale
     conforme alla norma tecnica UNI EN  ISO  14024  e  ai  requisiti
     previsti dall'art.  69,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.
     50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di
     verifica della conformita'.