Art. 4.
Origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla
struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei
controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in
uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,
gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali
sulle quali avviene la coltivazione delle uve dei sette vitigni
individuati all'art. 5, dei viticoltori, dei produttori di mosto e di
aceto di vino, degli elaboratori, e degli imbottigliatori, nonche'
attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei
quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati,
e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.