Art. 5.
Metodo di elaborazione
L'«Aceto balsamico di Modena» e' il prodotto ottenuto, con
particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, ottenuti da
uve provenienti dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese,
Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, parzialmente
fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota
di aceto vecchio di almeno dieci anni, in modo da conferire al
prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto
ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il
10% rientrante nei seguenti limiti di rapporto isotopico:
rapporto13 C/12 C (espresso in δ13 C) dell'acido acetico: da
-29.3 ‰ a -24.3 ‰;
rapporto18 O/16 O (espresso in δ18 O) dell'acqua, per aceto di
vino avente un'acidita' superiore a 9%: minimo -2 ‰;
rapporto18 O/16 O (espresso in δ18 O) dell'acqua, per aceto di
vino con acidita' tra 9% e 6%: minimo -5 ‰;
rapporto D/H del sito metilico (CH3 ) dell'acido acetico
estratto: da 98.8 a 106 ppm.
Al fine di garantire che l'Aceto balsamico di Modena acquisisca
le caratteristiche di cui all'art. 2 e' necessario che il mosto cotto
e/o concentrato possieda le seguenti caratteristiche:
acidita' totale minima: 8 gr per kg;
estratto secco netto minimo: 55 gr per kg;
limiti di rapporto isotopico:
rapporto13 C/12 C (espresso in δ13 C) dell'alcool di
fermentazione degli zuccheri: da -29.3 ‰ a - 24.3 ‰;
rapporto D/H del sito metilico (CH3 ) di alcool di
fermentazione degli zuccheri: da 98.8 a 106 ppm.
La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovra'
essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La
concentrazione e/o la cottura e' protratta fino a che la massa
iniziale di mosto abbia raggiunto una densita' non inferiore a 1,240
alla temperatura di 20°.
Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona
geografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime,
l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di
legno.
Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito e'
consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione
colorimetrica.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.
L'elaborazione dell'«Aceto balsamico di Modena» deve avvenire con
il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie
batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di
acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da
affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengono
in botti, barili o altri recipienti di legno pregiato, quali, ad
esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro,
nell'arco di un periodo minimo di sessanta giorni a partire dalla
data in cui e' terminato l'assemblaggio delle materie prime da
avviare alla elaborazione e il prodotto e' stato immesso nei suddetti
recipienti di legno.
Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le
caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per
l'immissione al consumo, e' sottoposto ad esame analitico ed
organolettico.