(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    Il «Pecorino del Monte Poro» puo' essere immesso  al  consumo  in
forme intere o porzionato. 
    All'atto dell'immissione al consumo  deve  recare  una  etichetta
informativa posta su una delle due facce del prodotto intero o  sulle
confezioni del prodotto porzionato e preconfezionato in tranci. 
    L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo di
cui all'art. 9, e alle informazioni corrispondenti ai requisiti della
normativa cogente di settore le seguenti indicazioni: 
      «Pecorino del Monte Poro» (la denominazione  e'  intraducibile,
ma ne' e' ammessa la traduzione nelle lingue dei  Paesi  europei  nei
quali il prodotto viene commercializzato) seguito  dalla  espressione
(traducibile) «Denominazione di origine protetta» per esteso o  nella
sigla «DOP»; 
      la tipologia di stagionatura ai sensi dell'art. 2 del  presente
disciplinare, ovvero: 
        «fresco»; 
        «semistagionato» e «stagionato»; 
      il logo del prodotto di cui all'art. 9. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  o  siano  tali  da  trarre  in   inganno   il
consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri  e  documentabili
che siano consentiti dalla normativa  vigente  e  che  non  siano  in
contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.