(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  di  varieta'
taggiasca destinati alla produzione delle «olive  taggiasche  liguri»
devono essere quelle tradizionali e  caratteristiche  della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle olive le  specifiche  caratteristiche
qualitative. I sesti di  impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i
sistemi di potatura devono essere quelli  tradizionalmente  usati  o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive. 
    Per  la  produzione  delle  olive  destinate   alla   indicazione
geografica protetta sono da considerarsi idonei gli oliveti  compresi
nella zona di produzione di cui all'art. 3, i  cui  terreni,  situati
prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano  da
disgregazione   di   roccia   madre    di    origine    calcarea    o
scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo  a  suoli  di  medio
impasto tendenzialmente piu' sciolti alle quote piu' elevate o  nelle
parti prossime alle zone costiere. 
    La raccolta delle olive  destinate  alla  indicazione  geografica
protetta deve essere effettuata entro il 31 marzo di  ogni  anno.  La
produzione massima di olive negli oliveti non puo' superare  kg  9000
per ettaro. 
    Le olive, una volta raccolte dalla pianta  a  mano  o  con  mezzi
meccanici, vengono trasportate al luogo di lavorazione in contenitori
aerati e sottoposte alle seguenti operazioni preliminari: 
      defogliatura; 
      lavaggio; 
      cernita per l'esclusione di eventuali corpi estranei; 
      calibratura allo scopo di eliminare  le  drupe  troppo  piccole
(inferiori al calibro di 10 mm). Tale operazione  puo'  essere  anche
posticipata al termine della lavorazione, nella fase che  precede  il
confezionamento. 
    Il ciclo di produzione prevede quindi l'immersione delle drupe in
salamoia, ovvero in una soluzione composta  da  acqua  e  cloruro  di
sodio dal 5 al 15%, limiti compresi. La  permanenza  delle  olive  in
salamoia (maturazione) avviene in  contenitori  di  materiale  idoneo
agli usi alimentari e deve avere una durata minima di  quarantacinque
giorni. 
    Al termine della fase di maturazione le olive sono  sottoposte  a
lavorazioni diverse a seconda della loro destinazione: 
      a) olive in salamoia. 
        Gli ingredienti sono: olive, acqua, sale. 
        Il prodotto, dopo l'eventuale denocciolatura eseguita a  mano
o con apposita strumentazione meccanica, viene confezionato tal quale
con il liquido di governo in cui e'  avvenuta  la  maturazione  delle
olive, oppure previa sostituzione  di  tale  liquido  con  una  nuova
soluzione salina alla percentuale tra il 5 e il 15%, limiti compresi. 
      b) olive denocciolate asciutte o in olio extravergine di oliva. 
        Gli ingredienti nella tipologia «denocciolate asciutte» sono:
olive, sale; nella tipologia «denocciolate in  olio  extravergine  di
oliva»: olive, olio extravergine di oliva, sale. 
        Le drupe, dopo  la  denocciolatura  eseguita  a  mano  o  con
apposita strumentazione meccanica, sono sottoposte a  centrifuga  per
l'asciugatura. Il prodotto  cosi'  ottenuto  viene  confezionato  tal
quale  oppure  addizionato  di  olio  extravergine  di  oliva   nella
percentuale tra il 30 e il 40% del prodotto finito. 
      c) pasta o pate' di olive. 
        Gli ingredienti sono: olive,  sale,  olio  extra  vergine  di
oliva (facoltativo). 
        La  polpa  ricavata  dall'eliminazione  del  nocciolo   viene
macinata finemente  fino  all'ottenimento  di  una  pasta  cremosa  e
spalmabile. Questa puo' essere facoltativamente addizionata  di  olio
extravergine di oliva (fino al 40% del peso della pasta). 
    Seguono il confezionamento e la pastorizzazione. 
    Sono inoltre ammessi, indipendentemente dallo  stato  fisico  nel
quale si trovano le olive: erbe aromatiche, aromi naturali. 
    Gli acidificanti ammessi  sono:  acido  citrico,  acido  lattico,
aceto di vino. 
    Durante le lavorazioni sopra indicate e fino  al  confezionamento
il  prodotto  puo'  essere  facoltativamente  addizionato   di   erbe
aromatiche o aromatizzato con aromi  naturali  nonche'  trattato  con
acidificanti. 
    E' vietata la forzatura della deamarizzazione con agenti  chimici
alcalini.